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Document 32001D0904

    2001/904/CE: Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2001, che modifica per la settima volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4382]

    GU L 335 del 19.12.2001, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/904/oj

    32001D0904

    2001/904/CE: Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2001, che modifica per la settima volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4382]

    Gazzetta ufficiale n. L 335 del 19/12/2001 pag. 0021 - 0021


    Decisione della Commissione

    del 18 dicembre 2001

    che modifica per la settima volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica

    [notificata con il numero C(2001) 4382]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2001/904/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10,

    considerando quanto segue:

    (1) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti del Regno Unito continua a migliorare e le misure di protezione approvate con la decisione 2001/740/CE della Commissione(3) vengono gradualmente soppresse per i prodotti di origine animale. La spedizione degli animali delle specie sensibili, pur non essendo autorizzata a partire dal territorio della Gran Bretagna, è però autorizzata a partire dall'Irlanda del Nord.

    (2) Tutti gli Stati membri hanno applicato le limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili fissate dalla decisione 2001/327/CE della Commissione, relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica(4), modificata da ultimo dalla decisione 2001/709/CE(5).

    (3) Appare opportuno che le suddette misure siano applicate anche nell'Irlanda del Nord. A tale scopo è necessario adattare alcune disposizioni in merito alla comunicazione dei centri di raccolta riconosciuti e prorogare al tempo stesso la loro validità.

    (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2001/327/CE è modificata come segue:

    1) All'articolo 1, il testo del punto 1) è sostituito dal seguente: "1. per 'centri di raccolta riconosciuti' si intendono quelli definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), della direttiva 64/432/CEE del Consiglio;".

    2) All'articolo 2, paragrafo 1), il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente: "1. Fatte salve la direttiva 91/68/CEE e la decisione 2001/740/CE della Commissione, gli Stati membri provvedono affinché gli scambi intracomunitari di ovini e caprini destinati alla riproduzione, all'ingrasso e alla macellazione siano soggetti alle seguenti condizioni:".

    3) La data che figura all'articolo 4 è sostituita dal "31 marzo 2002".

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2001.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

    (3) GU L 277 del 20.10.2001, pag. 30.

    (4) GU L 115 del 25.4.2001, pag. 12.

    (5) GU L 261 del 29.9.2001, pag. 69.

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