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Document 32001D0811

2001/811/CE: Decisione della Commissione, del 21 novembre 2001, concernente una partecipazione finanziaria della Comunità a copertura delle spese sostenute dall'Austria, dal Portogallo e dalla Finlandia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(2001) 3684]

GU L 306 del 23.11.2001, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/811/oj

32001D0811

2001/811/CE: Decisione della Commissione, del 21 novembre 2001, concernente una partecipazione finanziaria della Comunità a copertura delle spese sostenute dall'Austria, dal Portogallo e dalla Finlandia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(2001) 3684]

Gazzetta ufficiale n. L 306 del 23/11/2001 pag. 0025 - 0027


Decisione della Commissione

del 21 novembre 2001

concernente una partecipazione finanziaria della Comunità a copertura delle spese sostenute dall'Austria, dal Portogallo e dalla Finlandia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

[notificata con il numero C(2001) 3684]

(I testi in lingua finnica, portoghese, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2001/811/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000(1), concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (nel prosieguo "la direttiva"), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/33/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o previste per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione.

(2) L'Austria, il Portogallo e la Finlandia hanno chiesto la concessione di tale partecipazione finanziaria della Comunità entro il termine stabilito nella direttiva.

(3) L'Austria, il Portogallo e la Finlandia hanno definito programmi di azioni volti a eradicare organismi nocivi ai vegetali, introdotti nei loro territori. Tali programmi precisano gli obiettivi da raggiungere, le misure adottate, la relativa durata e il costo, in modo che la Comunità possa contribuire al loro finanziamento.

(4) In deroga alla usuale prassi di presentazione dei programmi di eradicazione riguardanti azioni intraprese per uno o più anni, il Portogallo ha presentato, per motivi tecnici, il programma Bursaphelenchus xylophilus inerente ad azioni attuate nei primi 18 mesi del programma di eradicazione.

(5) La partecipazione finanziaria della Comunità può coprire una quota pari al massimo al 50 % delle spese ammissibili. Ad esclusione dei programmi per i quali deve essere applicato un tasso degressivo, la partecipazione finanziaria della Comunità ai fini della presente decisione è fissata, in generale, al 50 %, tenendo presente che i programmi sono stati trattati in modo equo.

(6) Alcuni programmi hanno ottenuto un'estensione di uno, due o tre anni del periodo in cui devono essere attuate le misure di eradicazione, come previsto all'articolo 23, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva, in quanto l'esame della situazione indica che l'obiettivo delle suddette misure di eradicazione dovrebbe essere conseguito entro tale periodo più esteso.

(7) La partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi, estesa su più di due anni e oggetto della presente decisione, è stata degressiva, in particolare per la media annua riguardo al 4o, 5o e 6o anno del programma Ralstonia e riguardo al 3o, 4o e 5o anno del programma TSWV-TYLCV in Portogallo.

(8) Le spese sostenute dall'Austria, dal Portogallo e dalla Finlandia prese in considerazione ai fini della presente decisione, riguardano direttamente le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva.

(9) Le informazioni tecniche fornite dall'Austria, dal Portogallo e dalla Finlandia hanno permesso alla Commissione di analizzare la situazione in modo accurato e completo. Tali informazioni sono state inoltre esaminate dettagliatamente dal comitato fitosanitario permanente.

(10) La partecipazione di cui all'articolo 2 non esclude altre misure adottate o da adottare che siano necessarie ai fini dell'eradicazione o della lotta contro gli organismi nocivi in questione.

(11) La presente decisione lascia impregiudicati l'esito e le conseguenze della verifica svolta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24 della direttiva al fine di accertare se l'introduzione dell'organismo nocivo in questione sia imputabile all'inadeguatezza delle ispezioni e degli esami effettuati.

(12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità a copertura delle spese sostenute dall'Austria, dal Portogallo e dalla Finlandia in diretta correlazione con le misure necessarie specificate all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE e adottate ai fini della lotta contro gli organismi oggetto dei programmi di eradicazione elencati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. L'importo totale della partecipazione finanziaria di cui all'articolo 1 è di 860422 EUR.

2. Gli importi massimi della partecipazione finanziaria della Comunità a ciascun programma di eradicazione e per ogni anno di attuazione di tali programmi sono indicati nell'allegato della presente decisione.

3. La partecipazione finanziaria della Comunità per gli Stati membri interessati risulta la seguente:

- 71375 EUR per quanto riguarda l'Austria,

- 732624 EUR per quanto riguarda il Portogallo,

- 56423 EUR per quanto riguarda la Finlandia.

Articolo 3

1. Fatte salve le verifiche della Commissione ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2000/29/CE, la partecipazione finanziaria della Comunità viene versata solo quando siano state fornite alla Commissione prove delle misure adottate sotto forma di una documentazione relativa alla comparsa e all'eradicazione degli organismi nocivi in questione.

2. La documentazione di cui al paragrafo 1 dev'essere compresa in una domanda contenente:

a) informazioni generali sulla comparsa dell'organismo nocivo in questione e informazioni particolari circa la data in cui è stata sospettata o confermata la presenza nonché la presunta origine della comparsa;

b) la descrizione del programma di eradicazione, comprendente le misure adottate o progettate e la durata prevista e, se disponibile, un programma di sorveglianza; salvo casi debitamente giustificati, la durata non deve superare i due anni;

c) le ispezioni, i test e le altre azioni attuate, al fine di determinare la natura e la portata della comparsa dell'organismo nocivo in questione;

d) l'elenco delle aziende in cui sono stati distrutti vegetali e prodotti vegetali, specificando:

- ubicazione e indirizzo dell'azienda,

- quantitativo di vegetali e prodotti vegetali distrutti;

e) l'elenco dei beneficiari e i rispettivi indirizzi, nonché gli importi versati (al netto di IVA e imposte) o da versare per l'attuazione delle misure necessarie;

f) una copia della notifica della comparsa di organismi nocivi a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2000/29/CE;

g) una tabella riassuntiva delle ispezioni e delle analisi in cui siano indicati, inter alia, le rispettive date, il metodo e i costi unitari;

h) la notifica ufficiale con cui viene richiesta la distruzione e la certificazione ufficiale in cui siano descritti i metodi di distruzione e/o disinfezione;

i) una prova dei pagamenti di cui sopra.

Articolo 4

La Repubblica austriaca, la Repubblica portoghese e la Repubblica finlandese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2) GU L 127 del 9.5.2001, pag. 42.

ALLEGATO

PROGRAMMI DI ERADICAZIONE

Legenda:

a: Anno di attuazione del programma di eradicazione

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