Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0745

2001/745/CE: Decisione della Commissione, del 17 ottobre 2001, concernente le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche di bovini dalla Nuova Caledonia (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3098]

GU L 278 del 23.10.2001, p. 37–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrogato da 32004D0212

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/745/oj

32001D0745

2001/745/CE: Decisione della Commissione, del 17 ottobre 2001, concernente le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche di bovini dalla Nuova Caledonia (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3098]

Gazzetta ufficiale n. L 278 del 23/10/2001 pag. 0037 - 0040


Decisione della Commissione

del 17 ottobre 2001

concernente le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche di bovini dalla Nuova Caledonia

[notificata con il numero C(2001) 3098]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/745/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, e l'articolo 22, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) In esito a una missione veterinaria della Comunità, la situazione zoosanitaria nella Nuova Caledonia risulta all'altezza di quella degli Stati membri della Comunità, in particolare per quanto riguarda le malattie trasmissibili attraverso le carni.

(2) Inoltre, le competenti autorità veterinarie della Nuova Caledonia hanno confermato che l'isola è indenne da almeno dodici mesi da afta epizootica e peste bovina e che da almeno dodici mesi non è stata praticata la vaccinazione contro le suddette malattie.

(3) Le competenti autorità della Nuova Caledonia si sono impegnate a notificare alla Commissione e agli Stati membri, per fax, telex o telegramma, entro 24 ore dalla conferma, l'insorgenza di una delle malattie di cui sopra o un mutamento degli orientamenti riguardanti la corrispondente profilassi vaccinale.

(4) Occorre stabilire altre condizioni sanitarie per le carni non destinate al consumo umano, conformemente alle disposizioni della direttiva 92/118/CEE del Consiglio(3) e della decisione 89/18/CEE della Commissione(4).

(5) Dev'essere quindi autorizzata l'importazione di carni bovine fresche originarie del paese suddetto.

(6) La direttiva 96/93/CE del Consiglio(5) stabilisce i requisiti necessari per una certificazione valida e per prevenire le frodi. È opportuno provvedere affinché le norme e i principi applicati dai funzionari del paese terzo che rilasciano la certificazione offrano garanzie almeno equivalenti a quelle stabilite da tale direttiva.

(7) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria devono essere adeguate alla situazione zoosanitaria del paese terzo in questione. È pertanto opportuno prevedere un modello di certificato destinato esclusivamente alle carni bovine fresche.

(8) A norma della direttiva 93/119/CE del Consiglio(6), il certificato sanitario che scorta le carni in provenienza dai paesi terzi importate nella Comunità europea deve essere completato da un attestato comprovante che gli animali sono stati macellati in condizioni che offrono garanzie di trattamento umano almeno equivalenti alle pertinenti disposizioni della direttiva.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Nuova Caledonia di carni fresche di bovini che soddisfino i requisiti del certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato della presente decisione.

2. Per le importazioni delle carni fresche menzionate al paragrafo 1 destinate a scopi diversi dal consumo umano, gli Stati membri provvedono affinché siano soddisfatte:

- le condizioni di cui al paragrafo 1,

- le condizioni stabilite dalla direttiva 92/118/CEE,

- le condizioni stabilite dalla decisione 89/18/CEE.

3. Il certificato di cui sopra, debitamente compilato e firmato, deve scortare la partita.

Articolo 2

La presente decisione si applica alle carni di animali macellati a partire dal 1o novembre 2001.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

(3) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(4) GU L 8 dell'11.1.1989, pag. 17.

(5) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

(6) GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.

ALLEGATO

>PIC FILE= "L_2001278IT.003902.TIF">

>PIC FILE= "L_2001278IT.004001.TIF">

Top