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Document 32001D0643

    2001/643/CE: Decisione della Commissione, del 30 luglio 2001, che accetta gli impegni in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia [notificata con il numero C(2001) 2390]

    GU L 227 del 23.8.2001, p. 44–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/643/oj

    32001D0643

    2001/643/CE: Decisione della Commissione, del 30 luglio 2001, che accetta gli impegni in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia [notificata con il numero C(2001) 2390]

    Gazzetta ufficiale n. L 227 del 23/08/2001 pag. 0044 - 0048


    Decisione della Commissione

    del 30 luglio 2001

    che accetta gli impegni in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia

    [notificata con il numero C(2001) 2390]

    (2001/643/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 1023/97 della Commissione, del 6 giugno 1997, che impone un dazio antidumping provvisorio su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Polonia e che accetta gli impegni offerti da alcuni esportatori per quanto riguarda tali importazioni(3), modificato da ultimo dai regolamenti (CE) n. 1632/97(4) e (CE) n. 1633/97(5), in particolare l'articolo 2,

    sentito il parere del comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. FASE PRECEDENTE DELLA PROCEDURA

    (1) Con il regolamento (CE) n. 1023/97 (in appresso denominato "il regolamento provvisorio") la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori su talune importazioni di palette semplici di legno classificate al codice NC ex 4415 20 20 originarie della Repubblica di Polonia e ha accettato gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori. Tali impegni riguardavano un unico tipo di paletta, cioè la paletta EUR.

    (2) Dato che durante l'inchiesta è stato effettuato un campionamento, non è stato possibile accettare le richieste di riesame presentate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96. Tuttavia, per garantire parità di trattamento tanto ai nuovi esportatori come alle società che hanno collaborato ma non sono state incluse nel campione durante l'inchiesta iniziale, il regolamento provvisorio è stato modificato. L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1632/97 stabilisce che gli impegni dei nuovi produttori esportatori polacchi in relazione alle esportazioni di palette EUR possono essere accettati, se risultano conformi alle condizioni previste dal regolamento stesso.

    (3) Con il regolamento (CE) n. 2334/97(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1521/2000(7), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia.

    B. RICHIESTE DEI NUOVI ESPORTATORI

    (4) A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 2334/97, i seguenti cinque nuovi produttori esportatori polacchi hanno chiesto che sia applicato anche nel loro caso l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1632/97 e hanno offerto impegni in relazione alle palette EUR:

    - P.P.D.B. "Lesnik" S.C., Krosno,

    - EUROPAL S.C., Brzeziny,

    - P.P.U.H. "CENTROPAL" EKSPORT-IMPORT, Czajkow,

    - Energomontaz Polnoc Serwis Sp.zo.o., Swierze Gorne,

    - P.P.H. "BOM'S" S-ka zo.o., Suwalki.

    Essi hanno inoltre fornito prove sufficienti del fatto che sono realmente nuovi produttori esportatori, conformemente al suddetto articolo 2 del regolamento (CE) n. 1632/97. In applicazione del medesimo articolo 2 del regolamento in questione, gli impegni offerti dai suddetti cinque produttori esportatori polacchi in relazione alle palette EUR dovrebbero pertanto essere accettati.

    C. RITIRO DEGLI IMPEGNI

    (5) I seguenti cinque produttori esportatori polacchi, dai quali la Commissione ha accettato un impegno, lo hanno violato in quanto non hanno rispettato l'obbligo di inviare relazioni secondo quanto stabilito nell'impegno stesso:

    - Internationale Paletten Company Sp., Lebork (codice addizionale TARIC 8575 ),

    - P.P.U.H. "Drewmax" Sp.zo.o., Cracovia (codice addizionale TARIC 8577 ),

    - S.U.T.R. "Rol Trak", Prochowice (codice addizionale TARIC 8714 ),

    - Sliwka Lucyna, Klodzko (codice addizionale TARIC 8445 ), e

    - Produkcja - Skup Elementow i Palet, Stanislaw Gorecki, Czajkow (codice addizionale TARIC 8483 ).

    (6) Un produttore polacco, MACED Sklad Palet, J. Macionga, Miastko (codice addizionale TARIC 8539 ), ha dichiarato di aver cessato la produzione del prodotto in esame.

    (7) Pertanto, la Commissione ha informato le suddette sei società della sua intenzione di depennarle dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati. Le società non hanno mosso obiezioni a tale decisione.

    D. SOCIETÀ SOGGETTE AD UN IMPEGNO

    (8) A fini di chiarezza, nell'allegato alla presente decisione sono elencate tutte le società soggette ad un impegno,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Sono accettati gli impegni che i seguenti esportatori:

    - P.P.D.B. "Lesnik" S.C., Krosno,

    - "EUROPAL" S.C., Brzeziny,

    - P.P.U.H. "CENTROPAL" EKSPORT-IMPORT, Czajkow,

    - Energomontaz Polnoc Serwis Sp.zo.o., Swierze Gorne,

    - P.P.H. "BOM'S" S-ka zo.o., Suwalki

    hanno offerto in relazione alla paletta EUR nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di palette semplici di legno originarie della Polonia e classificate al codice NC ex 4415 20 20.

    Articolo 2

    Sono abrogati gli impegni accettati dai seguenti esportatori:

    - Internationale Paletten Company Sp., Lebork (codice addizionale TARIC 8575 ),

    - P.P.U.H. "Drewmax" Sp.zo.o. (ex P.P.H. "Drewnex"), Cracovia (codice addizionale TARIC 8577 ),

    - S.U.T.R. "Rol Trak", Prochowice (codice addizionale TARIC 8714 ),

    - MACED Sklad Palet, J. Macionga, Miastko (codice addizionale TARIC 8539 ),

    - Sliwka Lucyna, Klodzko (codice addizionale TARIC 8445 ),

    - Produkcja - Skup elementow i Palet, Stanislaw Gorecki, Czajkow (codice addizionale TARIC 8483 )

    in relazione alla paletta EUR nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di palette semplici di legno originarie della polonia e classificate al codice NC ex 4415 20 20.

    Articolo 3

    Gli articoli 1 e 2 prendono effetto il giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2001.

    Per la Commissione

    Pascal Lamy

    Membro della Commissione

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (2) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

    (3) GU L 150 del 7.6.1997, pag. 4.

    (4) GU L 225 del 15.8.1997, pag. 11.

    (5) GU L 225 del 15.8.1997, pag. 13.

    (6) GU L 324 del 27.11.1997, pag. 1.

    (7) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 1.

    ALLEGATO

    Produttore

    >SPAZIO PER TABELLA>

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