EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0477

2001/477/CE: Decisione del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativa alla concessione di un aiuto nazionale straordinario da parte del governo della Repubblica francese per la distillazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo

GU L 171 del 26.6.2001, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/477/oj

32001D0477

2001/477/CE: Decisione del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativa alla concessione di un aiuto nazionale straordinario da parte del governo della Repubblica francese per la distillazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 171 del 26/06/2001 pag. 0010 - 0011


Decisione del Consiglio

del 19 giugno 2001

relativa alla concessione di un aiuto nazionale straordinario da parte del governo della Repubblica francese per la distillazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo

(2001/477/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma,

vista la richiesta presentata dal governo della Repubblica francese il 20 aprile 2001,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), autorizza un sostegno della Comunità alla distillazione dei vini per sostenere il mercato vitivinicolo e, di conseguenza, favorire la continuità delle forniture dei prodotti della distillazione del vino.

(2) L'articolo 30 di tale regolamento consente l'adozione di un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato vitivinicolo dovuta ad una notevole eccedenza e/o a problemi di qualità.

(3) Della campagna 2000/2001 è risultato che l'apertura della distillazione fissata al 1o settembre dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ha costituito uno svantaggio per taluni vigneti in Francia in cui la vendemmia non era cominciata in quel momento. Inoltre dall'esame delle richieste di contratto al 30 novembre 2000, data di chiusura delle sottoscrizioni, emerge che alcuni vigneti non avevano potuto accedervi.

(4) In seguito ad un esame approfondito delle ripercussioni sul mercato del funzionamento delle distillazioni e della pratica delle distillazioni per conto terzi, nonché della distillazione di crisi aperta caso per caso su richiesta degli Stati membri con l'adozione di prezzi differenziati a seconda delle richieste, in base a dati forniti dal governo francese è emerso che in Francia, malgrado una distillazione di crisi per 800000 ettolitri al prezzo di 1,914 EUR per % vol/hl e un aiuto nazionale autorizzato dal Consiglio in virtù della decisione 2000/810/CE(2), che ha portato il prezzo del vino a 3,7 EUR per % vol/hl entro il limite di 1 milione di ettolitri, i mercati continuano a stagnare e ci si trova di fronte a scorte eccezionalmente elevate, essendo passate da 10,8 milioni di ettolitri nel mese di agosto 1999 e 14,1 milioni di ettolitri nel mese di agosto del 2000.

(5) Per ovviare a questa situazione, il governo francese prevede, nei limiti del contingente di 1,5 milioni di ettolitri la cui apertura è stata approvata all'unanimità il 7 giugno 2001 dal Comitato di gestione per i vini istituito con l'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1493/1999 su proposta della Commissione, di concedere un aiuto nazionale straordinario ai produttori che consegnano vino alla distillazione di cui all'articolo 30 di detto regolamento, in modo da portare il prezzo del vino consegnato da 1,914 EUR per % vol/hl à 3,05 EUR per % vol/hl di un costo massimo di questo provvedimento nazionale di 19 milioni di euro.

(6) Sussistono dunque circostanze eccezionali che consentono di considerare l'aiuto in questione, a titolo di deroga e nella misura strettamente necessaria a risanare la situazione di squilibrio constatata, compatibile con il mercato comune, nelle condizioni previste dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È considerato compatibile con il mercato comune un aiuto straordinario concesso dal governo francese alla distillazione di 1500000 ettolitri di vino sul territorio francese per un importo massimo di 19 milioni di EUR, a concorrenza dell'ammontare necessario per consentire di portare il prezzo del vino a 3,05 EUR per % vol/hl nel quadro dell'attuazione della distillazione di crisi a norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Winberg

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

(2) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 52.

Top