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Document 32001D0466

    Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2000, relativa all'aiuto di Stato al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore delle imprese siderurgiche Lucchini SpA e Siderpotenza SpA (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4368]

    GU L 163 del 20.6.2001, p. 24–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/466/oj

    32001D0466

    Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2000, relativa all'aiuto di Stato al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore delle imprese siderurgiche Lucchini SpA e Siderpotenza SpA (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4368]

    Gazzetta ufficiale n. L 163 del 20/06/2001 pag. 0024 - 0029


    Decisione della Commissione

    del 21 dicembre 2000

    relativa all'aiuto di Stato al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore delle imprese siderurgiche Lucchini SpA e Siderpotenza SpA

    [notificata con il numero C(2000) 4368]

    (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2001/466/CECA)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che stabilisce Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 4, paragrafo c),

    visto l'accordo sullo spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con il Protocollo 14,

    vista la decisione della Commissione n. 2496/96/CECA, del 18 dicembre 1996 recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (in appresso denominata "Codice degli aiuti alla siderurgia")(1),

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli(2) e viste le osservazioni trasmesse,

    considerando quanto segue:

    I. PROCEDIMENTO

    (1) Con lettera del 16 marzo 1999, l'Italia ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 3 del Codice degli aiuti alla siderurgia, un aiuto in favore di Lucchini SpA, per investimenti realizzati presso lo stabilimento di Piombino. Con lettera datata 29 novembre 1999, l'Italia ha inoltre notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 3 del Codice degli aiuti alla siderurgia, un aiuto in favore Lucchini SpA, Piombino, e della società siderurgica Siderpotenza SpA appartenente alla famiglia Lucchini.

    (2) Con lettera datata 26 aprile 2000, la Commissione ha informato l'Italia della propria decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del Codice degli aiuti alla siderurgia nei confronti dell'aiuto succitato.

    (3) La decisione della Commissione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3). La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare osservazioni sull'aiuto in questione.

    (4) La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte della UK Steel Association e della Rappresentanza Permanente del Regno Unito presso l'Unione europea. Tali osservazioni sono state trasmesse all'Italia, che, invitata a replicare, ha inviato osservazioni al riguardo con lettera datata 13 ottobre 2000.

    II. DESCRIZIONE DELL'AIUTO

    (5) Gli investimenti notificati e il previsto effetto sull'ambiente sono stati descritti dettagliatamente nella decisione di avvio del procedimento. Tale descrizione continua ad essere un riferimento valido ai fini della presente decisione.

    (6) Gli investimenti realizzati da Lucchini SpA e notificati come ammissibili ad aiuti per la tutela dell'ambiente riguardano la cokeria, l'acciaieria, l'impianto di altoforno, il sistema di aspirazione fumi dell'acciaieria nonché l'impianto idrico e fognario. Il costo totale dell'investimento notificato, considerato ammissibile dalle autorità italiane, ammonta a 190,9 miliardi di ITL (98,58 milioni di EUR). L'aiuto prospettato ammonta a 13,5 miliardi di ITL (6,98 milioni di EUR), pari ad un'intensità di aiuto del 7 %.

    (7) Gli investimenti realizzati da Siderpotenza SpA e notificati come ammissibili ad aiuti per la tutela dell'ambiente riguardano l'impianto aspirazione fumi dell'acciaieria, l'impianto di postcombustione e un nuovo sistema di carica diretta del laminatoio. Il costo totale, considerato ammissibile dalle autorità italiane, ammonta a 5,9 miliardi di ITL (3,4 milioni di EUR) e l'aiuto proposto è di 1,3 miliardi di ITL (0,68 milioni di EUR) pari ad un'intensità di aiuto del 22,3 %.

    III. OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

    (8) La UK Steel Association e la Rappresentanza del Regno Unito presso l'Unione europea hanno inviato osservazioni alla Commissione in cui affermano che l'aiuto prospettato dalle autorità italiane è incompatibile con le norme ambientali contenute nel Codice degli aiuti alla siderurgia in quanto gli investimenti sono stati realizzati prevalentemente per ragioni economiche e non ambientali.

    IV. OSSERVAZIONI FORMULATE DALL'ITALIA

    Lucchini SpA

    (9) Nelle loro osservazioni le autorità italiane respingono i dubbi espressi dalla Commissione sull'ammissibilità degli investimenti realizzati da Lucchini SpA a Piombino. In particolare esse contestano l'assunto della Commissione secondo cui gli investimenti notificati erano prevalentemente dettati da finalità di produzione e non di miglioramento ambientale ed affermano che gli investimenti per la riqualificazione e la riorganizzazione produttiva sono stati realizzati parallelamente ad un piano di miglioramento ambientale. Le attrezzature ambientali dell'altoforno e dell'acciaieria erano adatti, in quanto a caratteristiche tecniche, ad essere mantenute in esercizio, anche con i nuovi impianti produttivi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di valori di emissione. La loro sostituzione è stata effettuata, indipendentemente da quella dei mezzi di produzione (altoforno e convertitori di acciaieria), con l'unico scopo di abbattere i valori delle emissioni in modo significativo rispetto alla normativa vigente, già rispettata nella situazione precedente.

    (10) A tale proposito le autorità italiane informano che, per quanto riguarda gli impianti di produzione di ghisa, l'intervento principale realizzato a finalità di produzione è stato la sostituzione dell'altoforno con un altro nuovo, adatto alle nuove esigenze produttive. Il corrispondente sistema di abbattimento polveri e depurazione gas dell'altoforno precedente aveva le caratteristiche adatte per essere mantenuto in esercizio anche con il nuovo altoforno, nel rispetto delle norme vigenti in termini di valori di emissione (stessa portata di gas sia prima che dopo realizzazione del nuovo altoforno, malgrado l'aumento, peraltro contenuto, della capacità produttiva di quest'ultimo). Tuttavia, il sistema di abbattimento polveri e depurazione del gas di altoforno è stato rinnovato per ottenere un significativo miglioramento ambientale rispetto alle norme vigenti, con una nuova torre di lavaggio ad acqua polverizzata (torre Baumco in luogo del sistema Venturi precedente) e modifica della sacca polveri, in modo da garantire un livello di emissioni inferiore a quello precedente.

    (11) Per quanto riguarda l'acciaieria, i principali investimenti realizzati a finalità di produzione hanno consentito la sostituzione dei convertitori esistenti con nuovi convertitori più adatti alle esigenze produttive. I corrispondenti sistemi di aspirazione ed abbattimento polveri dei fumi dei convertitori, ad umido, avrebbero potuto continuare a funzionare anche con i nuovi convertitori, nel rispetto delle norme vigenti in termini di valori di emissioni (la portata dei fumi prima dell'intervento era superiore a quella dopo la realizzazione dei nuovi convertitori, malgrado l'aumento, peraltro contenuto, della capacità produttiva dei nuovi). Tuttavia sono stati installati nuovi convertitori per ottenere un significativo miglioramento ambientale rispetto alle norme vigenti. I nuovi sistemi, a secco con filtri elettrostatici, permettono di ottenere livelli di emissione significativamente più bassi dei precedenti.

    (12) A sostegno della tesi secondo cui la sostituzione delle attrezzature ambientali non è stata decisa per motivi economici, le autorità italiane rinviano anche alla perizia dell'esperto esterno allegata alla notifica. Tale perizia conclude che dal punto di vista dell'età le attrezzature ambientali, prima della loro sostituzione o modifica, avevano ancora una vita residua pari almeno al 25 %. Gli investimenti sono stati realizzati perché le vecchie attrezzature ambientali non erano in grado di garantire un significativo miglioramento ambientale rispetto ai livelli preesistenti, necessario, data la presenza dello stabilimento nel contesto di un'importante centro abitativo, ancor prima della realizzazione dei nuovi impianti produttivi. Benché in grado di rispettare i valori di emissione previsti dalle norme e di funzionare con l'impianto di produzione rinnovato, le attrezzature ambientali preesistenti non erano in grado di garantire l'obiettivo di un significativo miglioramento ambientale. Quindi, rispetto a tale obiettivo, le attrezzature preesistenti erano tecnicamente superate. Questa è stata la ragione per la quale sono state sostituite, ammodernate o modificate.

    (13) Quanto alla necessità per l'investitore di dimostrare di aver chiaramente deciso di scegliere livelli di tutela ambientale superiore ed implicanti investimenti addizionali, le autorità italiane ritengono che tutti gli investimenti notificati siano da considerarsi addizionali e ciò per il fatto che la società ha deciso di scegliere livelli significativamente superiori di tutela ambientale, indipendentemente dagli investimenti produttivi che non avrebbero richiesto alcun investimento in attrezzature ambientali per il rispetto delle norme vigenti sulle emissioni.

    (14) Per quanto riguarda il livello basso di riduzione delle emissioni ottenuto in seguito agli investimenti nella cokeria, le autorità italiane fanno presente che, benché notificati in due riprese, gli investimenti effettuati nella cokeria per la difesa dell'ambiente sono stati realizzati in modo consecutivo nell'ambito di un unico programma. Pertanto, i risultati in termini di limiti di emissione da paragonare alla situazione precedente sono quelli indicati dopo l'ultimo investimento. Le autorità italiane concludono quindi che le riduzioni nelle emissioni dai forni a coke sono all'incirca del 25 %, e che devono pertanto considerarsi significative.

    (15) Quanto ai dubbi manifestati dalla Commissione sulla possibilità che le attrezzature, assertivamente destinate a fini di tutela ambientale, possano essere utilizzate a fini produttivi, le autorità italiane informano che la spesa complessiva sostenuta dall'azienda per gli interventi realizzati a difesa dell'ambiente è di 247,6 miliardi di ITL (206,2 + 41,4). Tuttavia, in sede di istruttoria, le autorità italiane, sulla base della perizia esterna, hanno deciso di ridurre la base ammissibile a contributo a 190,9 miliardi di ITL (di cui 152,5 miliardi di ITL sulla prima notifica e 38,4 sulla seconda), considerato che alcuni interventi, in tutto o in parte, non risultavano ammissibili in base alle condizioni più restrittive del Codice degli aiuti alla siderurgia.

    (16) Per quanto riguarda la posizione della Commissione sull'inclusione dei costi di ammortamento degli investimenti nel calcolo del vantaggio in termini di costi di produzione, le autorità italiane rinviano ancora una volta alla normale prassi contabile in materia di calcolo dei costi di produzione. Dato che i costi di ammortamento sono un elemento normale dei costi di produzione, si deve, a loro avviso, tenerne assolutamente conto.

    (17) In quanto al periodo sul cui arco devono essere calcolati i vantaggi in termini di costo, le autorità italiane comunicano di aver utilizzato la quota di ammortamento annua determinata secondo le norme italiane vigenti. Per il progetto di investimento in questione, dai coefficienti fissati nella legge risulterebbe che il periodo di tempo per il quale devono essere detratti i vantaggi in termini di costi di produzione è pari a 100/15 = 6,66 anni.

    Siderpotenza SpA

    (18) Le autorità italiane giustificano l'intensità di aiuto, pari al 22,3 % dell'investimento realizzato per l'impianto di aspirazione fumo e di postcombustione, adducendo che l'intensità massima di aiuto nel caso di specie è del 50 %. Quanto al livello di miglioramento conseguito, le autorità italiane affermano che l'abbattimento del 30 % delle polveri e la riduzione del 10 % di CO nei fumi sono altamente significativi, giacché danno garanzie di stabilità nel livello (basso) di emissioni ottenuto. Pertanto l'investimento dovrebbe essere valutato non solo per il miglioramento assoluto nel livello delle emissioni, ma anche per le garanzie di continuità e cioè per il miglioramento dell'affidabilità del sistema nel suo complesso.

    (19) Per quanto riguarda l'investimento nel piano di carica calda delle billette dalla colata e gli eventuali effetti sulla produttività, le autorità italiane sostengono che non è in alcun modo modificata la produttività del laminatoio. Nel caso di impianti come questo, costituiti da una serie di macchine in linea, la produttività dell'impianto è regolata dalla produttività della macchina "più lenta" (collo di bottiglia). L'investimento della carica calda non dà alcun contributo alla rimozione dei colli di bottiglia dell'impianto, costituiti dallo scarico in placca (cursori) e dalle macchine adibite al confezionamento del prodotto finito (travi).

    (20) Quanto all'osservazione della Commissione secondo cui l'investimento sarebbe stato realizzato per migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, le autorità italiane sostengono che tale affermazione appare estranea alla realtà oggettiva. L'investimento modifica il processo di riscaldo delle billette che devono essere laminate, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 nell'atmosfera. L'operazione di riscaldo è affidata a un forno a spinta, cioè ad una macchina statica, completamente automatizzata, i cui cicli sono regolati da un PLC. Un solo operatore per squadra è addetto al controllo del funzionamento del forno, in una cabina di controllo delocalizzata, in cui sono raccolti i quadri dei sensori in campo che reggono l'avanzamento del ciclo. Pertanto le condizioni di sicurezza degli addetti erano preesistenti agli investimenti in oggetto.

    Osservazioni dei terzi interessati

    (21) Per quanto riguarda le osservazioni formulate dalla UK Steel Association e dalla Rappresentanza del Regno Unito presso l'Unione europea, le autorità italiane comunicano di averne preso atto, ma ribadiscono la posizione già precisata nella loro risposta alla decisione della Commissione.

    V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

    Base giuridica

    (22) L'articolo 3 del codice degli aiuti alla siderurgia prevede la possibilità per le imprese siderurgiche di fruire di aiuti destinati ad investimenti volti ad aumentare la tutela dell'ambiente. Le relative norme e condizioni sono stabilite nell'allegato al Codice degli aiuti alla siderurgia e nella disciplina comunitaria per gli aiuti alla tutela dell'ambiente(4) (in appresso "Disciplina degli aiuti a finalità ambientale").

    (23) Secondo la disciplina degli aiuti a finalità ambientale, gli aiuti apparentemente destinati a misure di protezione ambientale ma, in realtà, finalizzati a investimenti generici, sono esclusi dall'ambito della disciplina stessa. I costi ammissibili devono limitarsi rigorosamente ai costi d'investimento aggiuntivi necessari per conseguire gli obiettivi di protezione ambientale(5). Inoltre, secondo la disciplina (punto 3.2.3, lettera B, primo comma), gli aiuti a favore di investimenti che consentono di raggiungere livelli di protezione dell'ambiente significativamente superiori a quelli previsti dalle norme vigenti possono essere autorizzati a concorrenza di un livello massimo del 30 %, in proporzione al miglioramento dell'ambiente che viene realizzato ed agli investimenti necessari per conseguirlo.

    (24) Secondo l'allegato al Codice degli aiuti alla siderurgia, per tutti gli aiuti di Stato alla tutela dell'ambiente, la Commissione, se necessario, imporrà condizioni e limiti rigorosi onde evitare aiuti dissimulati per investimenti generali per nuovi stabilimenti o attrezzature.

    24.1. Nel caso degli aiuti diretti ad incoraggiare le imprese a migliorare in modo significativo la tutela dell'ambiente, l'investitore dovrà dimostrare di avere deciso di scegliere livelli di tutela ambientale superiori ed implicanti investimenti addizionali, vale a dire che anche una soluzione a costi inferiori avrebbe permesso di soddisfare le norme ambientali vigenti. In ogni caso la maggiorazione dell'aiuto si applicherebbe unicamente all'investimento connesso al maggior grado di tutela ambientale conseguito, previa detrazione di qualsiasi vantaggio che ne derivi in termini di diminuzione dei costi di produzione.

    24.2. La Commissione analizzerà il contesto economico ed ambientale della decisione di procedere alla sostituzione di impianti o attrezzature in servizio. In linea di massima la decisione di procedere ad un nuovo investimento, che sarebbe comunque stata presa per ragioni economiche e in considerazione dell'età dell'impianto o delle attrezzature preesistenti (durata di vita residua inferiore al 25 %), non potrà beneficiare di aiuti.

    Valutazione dell'aiuto alla luce delle osservazioni formulate dalle autorità italiane

    Lucchini SpA, Piombino

    (25) Il punto principale sostenuto dalle autorità italiane è che gli investimenti effettuati nelle attrezzature ambientali non sono - benché la società abbia realizzato un programma di investimenti per la modernizzazione e la razionalizzazione degli impianti di produzione - il risultato di un simile programma di investimento a finalità di produzione. Le attrezzature ambientali non erano peraltro obsolete. Avrebbero infatti potuto continuare ad essere utilizzate in relazione al nuovo impianto di produzione nel rispetto delle norme ambientali. La loro sostituzione è stata dettata dalla decisione liberamente adottata dall'impresa di migliorare la protezione dell'ambiente.

    (26) Tuttavia non è stata fornita alcuna prova che tali fossero effettivamente le ragioni alla base delle decisioni adottate, né che il vecchio impianto avrebbe effettivamente potuto essere compatibile con il nuovo impianto di produzione. Come sostenuto dalla UK Steel Association nelle osservazioni da essa inviate in quanto soggetto interessato, quando una società procede ad un ammodernamento radicale dei suoi impianti di produzione, come è il caso della Lucchini, le spese per le attrezzature ambientali non sono superiori a quelle di norma necessarie nell'ambito di un moderno impianto di produzione.

    (27) Ancora più difficile, se si tiene conto dell'età dell'impianto, che risale al 1971 e al 1978, è ritenere che la società avrebbe mantenuto in esercizio le vecchie attrezzature ambientali parallelamente al nuovo impianto di produzione. D'altronde, come affermato nella perizia inviata dalle autorità italiane sull'età delle attrezzature, la durata di vita delle attrezzature ambientali corrisponde a quella dell'intero stabilimento, essendo tali attrezzature soltanto una componente dell'insieme. Ciò vale per le tre aree d'intervento, la cokeria, l'acciaieria e l'altofomo. Inoltre è difficile ritenere, una volta sostituito l'impianto principale di produzione in quanto tecnicamente obsoleto, che le attrezzature di protezione ambientale ad esso connesse sarebbero state in grado di continuare a funzionare normalmente.

    (28) Le autorità italiane inoltre informano che il miglioramento in termini di protezione dell'ambiente era risultato necessario già prima del piano di investimenti produttivi, data l'ubicazione dello stabilimento in una zona densamente popolata. Ciò integra l'informazione fornita nella notifica (lettera del 15 febbraio 2000) in cui si legge: "I risultati degli interventi ambientali consentiranno la coesistenza della realtà siderurgica e quindi della relativa occupazione con la realtà sociale circostante, fatto particolarmente importante, in quanto lo stabilimento di Piombino è inglobato in un centro densamente popolato". Sulla base di tali informazioni, la Commissione può unicamente concludere che gli investimenti ambientali erano necessari per permettere all'impresa di continuare a svolgere la sua attività economica e quindi la ragione determinante degli investimenti era di natura economica.

    (29) Concludendo, per quanto riguarda le ragioni principali alla base degli investimenti realizzati da Lucchini, Piombino, nella cokeria, nell'acciaieria e nell'altoforno, la Commissione ritiene che le autorità italiane non hanno dimostrato, come richiesto dall'allegato al Codice degli aiuti alla siderurgia, che l'impresa aveva chiaramente deciso di realizzare gli investimenti per ragioni di tutela ambientale. Al contrario, tutti questi fatti tendono a dimostrare che gli investimenti a finalità ambientale sono stati realizzati come condizione o conseguenza di investimenti necessari a finalità di produzione.

    (30) Quanto all'obbligo di limitare i costi ammissibili agli investimenti addizionali necessari per superare le norme vigenti, le autorità italiane si limitano ad osservare che tutti gli investimenti notificati sono da considerarsi addizionali in quanto l'impresa avrebbe potuto continuare ad utilizzare le vecchie attrezzature ambientali. La Commissione non condivide tale posizione. Gli investimenti realizzati consistono principalmente nella sostituzione dell'impianto preesistente, come spiegato dalle autorità italiane, quando affermano che l'impresa, pur potendo mantenere i vecchi sistemi, ha preferito sostituirli con impianti più nuovi e più efficienti sotto il profilo della tutela ambientale. Dato che l'impresa deve comunque funzionare con attrezzature ambientali idonee a garantire il rispetto delle norme vigenti, il costo ipotetico di siffatte attrezzature - qualora esista - deve essere detratto dal costo di quelle per le quali l'impresa ha optato e che forniscono un livello più elevato di protezione ambientale. Non si può tener conto dei costi delle vecchie attrezzature essendo la loro vita residua, anche secondo le autorità italiane, già ridotta al 25 %, per cui il 75 % della vita dell'impianto risulterebbe comunque sovvenzionato illegalmente. Pertanto la Commissione conclude che i costi notificati, per tutti gli impianti, non ineriscono unicamente ai costi addizionali necessari per garantire un'accresciuta protezione ambientale, come richiesto dall'allegato al Codice degli aiuti alla siderurgia.

    (31) Quanto alla possibilità che i costi notificati riguardino anche attrezzature con finalità di produzione non ammessi ad aiuto ambientale, l'Italia contesta tale possibilità limitandosi a dichiarare che i costi notificati sono già stati notevolmente ridotti rispetto alla richiesta iniziale presentata dalla società. La Commissione può unicamente concludere, come affermato nella decisione di avvio del procedimento, che la maggior parte delle attrezzature notificate può essere utilizzata direttamente a fini di produzione e che, non essendo pervenute informazioni indicanti in che modo si possano separare le due attrezzature, essa non può considerare che tutti i costi notificati siano ammissibili ad aiuti a finalità ambientale.

    (32) La Commissione di conseguenza conclude che i costi d'investimento notificati dalle autorità italiane non rappresentano soltanto costi connessi esclusivamente alla tutela dell'ambiente. Il costo delle attrezzature che possono essere utilizzate a fini di produzione non è stato proporzionalmente detratto, e nell'unico caso nel quale è stata effettuata una detrazione dei vantaggi economici ottenuti dai risparmi di energia, la metodologia impiegata non garantisce che siano stati esclusi tutti i vantaggi economici.

    (33) Infatti, nel calcolare i vantaggi finanziari che l'impresa ottiene dal nuovo impianto di aspirazione fumi in acciaieria, le autorità italiane insistono sull'arco di tempo di 6,66 anni per la detrazione dei risparmi ottenuti dall'impresa. Secondo la Commissione, il periodo di ammortamento fiscale utilizzato dalle autorità italiane nel caso di specie non garantisce l'esclusione totale dei vantaggi fiscali. L'Italia non fornisce alcuna dimostrazione in tal senso, ma si limita a giustificare la durata del periodo di ammortamento invocandone la conformità alla legge. In base al Codice degli aiuti alla siderurgia tutti i vantaggi devono essere detratti. La Commissione è del parere che ciò può avvenire unicamente se si tiene conto della vita economica dell'impianto. Se, come sostenuto nella perizia inviata dalle autorità italiane, la vita economica dell'impianto sostituito era di 36 anni, il periodo di ammortamento fiscale di 6,66 anni non può certamente essere utilizzato in sostituzione della durata di vita dell'impianto in questione.

    (34) Per quanto riguarda l'inclusione, contestata dalla Commissione, dei costi di ammortamento, le autorità italiane ribadiscono che il calcolo del vantaggio derivato dall'investimento in termini di costi è effettuato secondo le normali regole contabili in materia di componenti dei costi di produzione. Tuttavia la Commissione non contesta il computo delle componenti normali dei costi di produzione di un'impresa, ma non può ammettere che nel calcolo del vantaggio finanziario che un'impresa ottiene dall'effettuare una determinata spesa d'investimento, siano considerati i costi di ammortamento dell'investimento stesso. Come indicato nella decisione di avvio del procedimento, ciò corrisponderebbe in pratica a un doppio computo del costo dello stesso investimento, e renderebbe tali investimenti sempre ammissibili agli aiuti. L'obiettivo, al contrario, consiste nel fare in modo che l'impresa non utilizzi a suo proprio vantaggio investimenti sovvenzionati a fini di tutela ambientale. La Commissione pertanto conclude che nel computo del vantaggio in termini di costo, derivato all'impresa dall'investimento, le autorità italiane non escludono interamente i vantaggi che la società ottiene dall'investimento stesso.

    (35) Per quanto riguarda i livelli d'inquinamento riportati nella seconda notifica di investimenti nell'impianto di cokeria, le autorità italiane sembrano concordare con la Commissione sul fatto che non possono essere considerati significativi ai fini dell'ammissibilità ad aiuto. Tuttavia, ritengono che dovrebbero essere considerati in riferimento agli investimenti di cui alla prima notifica e che, a fini di raffronto, dovrebbero essere presi in considerazione soltanto i risultati finali. Le autorità italiane non hanno però notificato la seconda parte degli investimenti come un'appendice alla prima notifica, giacché una notifica è stata effettuata nel marzo 1999 e l'altra nel novembre dello stesso anno. E per giustificare il miglioramento ambientale atteso dagli investimenti notificati in novembre, le autorità italiane hanno considerato come livelli d'inquinamento di partenza quelli che erano stati ottenuti con gli investimenti notificati a marzo. Ciò significa che detti livelli erano già stati raggiunti. Qualsiasi investimento volto ad accrescere la tutela ambientale deve essere considerato in riferimento ai livelli d'inquinamento presenti e non a quelli passati. La Commissione conclude pertanto che gli investimenti notificati in settembre per l'impianto di cokeria presso lo stabilimento Lucchini di Piombino non consentono un miglioramento significativo della tutela ambientale, come richiesto dal Codice degli aiuti alla siderurgia, e che per tale motivo non sono direttamente ammissibili ad aiuti a finalità ambientale.

    Siderpotenza SpA

    (36) Per quanto riguarda gli investimenti realizzati nell'impianto di aspirazione fumi e nel sistema di postcombustione, la Commissione ammette che il massimale applicabile non sia quello normale del 30 %, bensì il massimale di aiuto regionale del 50 %. Infatti, in base alla disciplina per gli aiuti a finalità ambientale (punto 3.2.3, lettera B, secondo comma) possono essere concessi aiuti a favore di investimenti, realizzati da PMI in regioni assistite, che consentano di raggiungere livelli di protezione dell'ambiente significativamente superiori a quelli previsti dalle norme vigenti, a concorrenza del normale tasso di intensità degli aiuti regionali autorizzato dalla Commissione per tali regioni, e detta maggiorazione non è vietata dall'allegato al Codice degli aiuti alla siderurgia.

    (37) Considerato che gli investimenti in esame non sono a finalità di produzione e che l'aiuto equivale soltanto alla metà del massimale autorizzato, la Commissione ritiene che siano stati dissipati i dubbi da essa inizialmente espressi sugli aiuti a detti investimenti e riconosce quindi che gli aiuti notificati per questi due progetti soddisfano i requisiti stabiliti dal Codice degli aiuti alla siderurgia per gli aiuti a finalità ambientale.

    (38) Per quanto riguarda l'investimento nel laminatoio, la Commissione prende atto che non ha contribuito ad accrescere le condizioni di salubrità e di sicurezza. Le autorità italiane non hanno peraltro dimostrato che l'investimento non è stato dettato prevalentemente da ragioni economiche. Il fatto che la produttività complessiva dello stabilimento non sia aumentata in quanto i miglioramenti ottenuti ad un certo punto della catena di produzione sono limitati, data l'esistenza di "colli di bottiglia" in altri punti, non dimostra che gli investimenti non siano stati effettuati per ragioni economiche/produttive. D'altro lato, non è stata fornita alcuna informazione sui livelli ridotti d'inquinamento che l'investimento avrebbe permesso di conseguire. A quanto consta, gli eventuali miglioramenti rappresentano il risultato indiretto dell'investimento e non la ragione determinante della sua realizzazione. La Commissione conclude quindi che l'investimento non è ammissibile ad aiuti a finalità ambientale, in quanto non sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'allegato al Codice degli aiuti alla siderurgia.

    Conclusione

    (39) L'aiuto notificato dall'Italia in favore di Lucchini SpA nell'impianto di cokeria, nell'impianto di acciaieria e nell'altoforno, per un totale di 13,5 miliardi di ITL non è ammissibile agli aiuti a finalità ambientale in quanto le autorità italiane non hanno dimostrato che gli investimenti non sono stati realizzati per ragioni economiche. In ogni caso, in base all'esame effettuato alla luce dei criteri dettagliati, gli aiuti notificati non soddisfano le diverse condizioni richieste per le varie ragioni suesposte in modo particolareggiato. I costi notificati non si riferiscono soltanto ai costi addizionali necessari per l'accrescimento della tutela dell'ambiente, non tutti i vantaggi in termini di costi sono stati detratti e in alcuni casi la riduzione dei livelli d'inquinamento non consente di ritenere "significativo" tale miglioramento. Gli aiuti sono pertanto incompatibili con il mercato comune e ad essi non può essere data esecuzione.

    (40) L'aiuto a favore di Siderpotenza SpA pari a 203,2 milioni di ITL, relativo ad investimenti effettuati nel laminatoio per 910 milioni di ITL, non è ammissibile ad aiuti a finalità ambientale, in quanto le autorità italiane non hanno dimostrato che gli investimenti erano stati realizzati a fini di tutela dell'ambiente. L'aiuto è pertanto incompatibile con il mercato comune e ad esso non può essere data esecuzione.

    (41) L'aiuto a favore di Siderpotenza SpA pari a 1112 milioni di ITL, relativo ad investimenti effettuati nell'impianto aspirazione fumi e nel sistema di postcombustione per complessivi 4980 milioni di ITL, è compatibile con il mercato comune,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'aiuto di Stato al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore di Lucchini SpA per l'ammontare di 13,5 miliardi di ITL (6,98 milioni di EUR) e di Siderpotenza SpA per l'ammontare di 203,2 milioni di ITL (104944 di EUR) è incompatibile con il mercato comune.

    A detto aiuto non può essere pertanto data esecuzione.

    Articolo 2

    L'aiuto di Stato notificato dall'Italia in favore di Siderpotenza SpA per l'ammontare di 1112 milioni di ITL (574300 è compatibile con il mercato comune.

    L'esecuzione di detto aiuto è pertanto autorizzata.

    Articolo 3

    Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione l'Italia informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

    Articolo 4

    La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2000.

    Per la Commissione

    Mario Monti

    Membro della Commissione

    (1) GU L 338 del 28.12.1996, pag. 42.

    (2) GU C 184 dell'1.7.2000, pag. 2.

    (3) Cfr. nota 2.

    (4) GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

    (5) Cfr. punto 3.2.1, della disciplina.

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