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Document 32001D0457

    2001/457/CE: Decisione della Commissione, del 14 giugno 2001, recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1653]

    GU L 159 del 15.6.2001, p. 41–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2001; abrogato da 32001D0491 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/457/oj

    32001D0457

    2001/457/CE: Decisione della Commissione, del 14 giugno 2001, recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1653]

    Gazzetta ufficiale n. L 159 del 15/06/2001 pag. 0041 - 0043


    Decisione della Commissione

    del 14 giugno 2001

    recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna

    [notificata con il numero C(2001) 1653]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2001/457/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) In Spagna si sono manifestati focolai di peste suina classica.

    (2) Tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito agli scambi di suini vivi.

    (3) La Spagna ha adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica(3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

    (4) In attesa di ulteriori risultati delle indagini epidemiologiche dovranno essere temporaneamente applicate restrizioni supplementari.

    (5) Le restrizioni agli scambi possono applicarsi a livello regionale, poiché è possibile delimitare geograficamente le zone che presentano particolari rischi.

    (6) La presente decisione sarà riesaminata in sede di comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. La Spagna non spedisce suini a meno che gli animali:

    a) provengano da una zona diversa da quelle elencate nell'allegato I;

    b) siano rimasti nell'azienda di origine almeno nei 30 giorni precedenti il carico, o dalla nascita se sono di età inferiore a 30 giorni;

    c) provengano da un'azienda in cui non sia stato introdotto alcun suino vivo nei 30 giorni immediatamente precedenti la spedizione dei suini in questione;

    d) siano trasportati direttamente nell'azienda o nel macello di destinazione senza transitare per un centro di raduno.

    2. I movimenti di suini provenienti da zone diverse da quelle elencate nell'allegato I sono autorizzati solo previa notifica inviata tre giorni prima dalla competente autorità veterinaria alle autorità veterinarie centrale e locale del luogo di destinazione e degli eventuali Stati membri di transito.

    Articolo 2

    1. La Spagna non spedisce sperma suino a meno che provenga da verri tenuti in un centro di raccolta di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE del Consiglio(4) situato al di fuori delle zone di cui all'allegato I.

    2. La Spagna non spedisce ovuli ed embrioni di suini a meno che provengano da animali tenuti in un'azienda situata al di fuori delle zone di cui all'allegato I.

    Articolo 3

    1. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio(5) che scorta le spedizioni di suini provenienti dalla Spagna deve essere completato come segue: "Animali conformi alla decisione 2001/457/CE della Commissione del 14 giugno 2001(6) recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna."

    2. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE che scorta lo sperma suino proveniente dalla Spagna deve essere completato come segue: "Sperma conforme alla decisione 2001/457/CE della Commissione del 14 giugno 2001(7) recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna."

    3. Il certificato sanitario previsto dalla decisione 95/483/CE della Commissione(8) che scorta gli ovuli e gli embrioni di suini provenienti dalla Spagna deve essere completato come segue: "Ovuli/Embrioni(9) conformi alla decisione 2001/457/CE della Commissione del 14 giugno 2001(10) recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna."

    Articolo 4

    La Spagna provvede affinché tutti i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini vengano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e il trasportatore fornisce la prova della disinfezione avvenuta.

    Articolo 5

    La Spagna comunica ogni otto giorni i dati sulla situazione relativa alla peste suina classica secondo il modello riportato nell'allegato II.

    Articolo 6

    Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 7

    La presente decisione è riesaminata entro il 30 giugno 2001. Essa si applica sino al 30 giugno 2001.

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2001.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

    (3) GU L 47 del 21.2.1980, pag. 11.

    (4) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

    (5) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

    (6) GU L 159 del 15.6.2001.

    (7) GU L 159 del 15.6.2001.

    (8) GU L 275 del 18.11.1995, pag. 30.

    (9) Cancellare la voce non pertinente.

    (10) GU L 159 del 15.6.2001.

    ALLEGATO I

    Cataluña

    ALLEGATO II

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