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Document 32001D0428

    2001/428/CE: Decisione del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativa alla concessione da parte del governo portoghese di un aiuto nazionale straordinario per la distillazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo

    GU L 153 del 8.6.2001, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/428/oj

    32001D0428

    2001/428/CE: Decisione del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativa alla concessione da parte del governo portoghese di un aiuto nazionale straordinario per la distillazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo

    Gazzetta ufficiale n. L 153 del 08/06/2001 pag. 0028 - 0029


    Decisione del Consiglio

    del 22 maggio 2001

    relativa alla concessione da parte del governo portoghese di un aiuto nazionale straordinario per la distillazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo

    (2001/428/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma,

    vista la richiesta presentata dal governo portoghese il 6 aprile 2001,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), autorizza un sostegno della Comunità alla distillazione dei vini per sostenere il mercato vitivinicolo e, di conseguenza, favorire la continuità delle forniture dei prodotti della distillazione del vino.

    (2) L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 consente l'adozione di un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato vitivinicolo dovuta ad una notevole eccedenza e/o a problemi di qualità.

    (3) Il regolamento (CE) n. 2774/2000 della Commissione(2) ha sospeso la notifica dei nuovi contratti per una distillazione facoltativa (articolo 29) rendendo in tal modo questa misura di mercato inapplicabile ai quantitativi comunicati dal Portogallo per la prima quindicina di dicembre.

    (4) A seguito della richiesta del Portogallo del 19 dicembre 2000, il regolamento (CE) n. 442/2001 della Commissione(3) ha deciso un provvedimento di distillazione di crisi ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 per un quantitativo di 450000 hl di vino da tavola, con l'obiettivo di ridurre al minimo le ripercussioni, sul piano della stabilità del mercato vitivinicolo, dello smaltimento di talune sacche eccedentarie di vino da tavola bianco, conseguenti alla mancata applicazione della distillazione facoltativa in Portogallo.

    (5) Il prezzo minimo che il distillatore deve pagare al produttore nell'ambito della distillazione di crisi (1,914 EUR per % vol e per ettolitro) è inferiore al prezzo stabilito per la distillazione facoltativa (2,488 EUR per % vol e per ettolitro), il che si traduce in una diminuzione considerevole del reddito dei produttori valutata a circa 3,1 milioni di EUR. Inoltre, il prezzo minimo stabilito per questa distillazione di crisi rischia di non essere sufficientemente allettante, il che potrebbe ridurre notevolmente l'adesione a questa misura di mercato e compromettere di conseguenza il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla medesima.

    (6) Sussistono dunque circostanze eccezionali che consentono di considerare l'aiuto in questione, a titolo di deroga e nella misura strettamente necessaria a rimediare alla situazione di squilibrio constatata, compatibile con il mercato comune, nelle condizioni previste dalla presente decisione, fermo restando in particolare che occorre assicurare ai produttori che accedono alla distillazione di crisi un reddito equivalente a quello che sarebbe stato loro garantito dalla distillazione facoltativa cui non hanno avuto accesso e autorizzare la concessione di un aiuto nazionale straordinario ai produttori di vino portoghese, limitato alla differenza di prezzo tra i due tipi di distillazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È considerato compatibile con il mercato comune un aiuto straordinario concesso dal governo portoghese alla distillazione di 450000 ettolitri di vino pari ad un valore massimo di 0,574 EUR per % vol/hl (115,077 escudos) nella misura in cui ciò è strettamente necessario per rimediare alla situazione di squilibrio costatata nel territorio portoghese.

    Articolo 2

    La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. Winberg

    (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione (GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1).

    (2) GU L 321 del 19.12.2000, pag. 40.

    (3) GU L 63 del 3.3.2001, pag. 52.

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