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Document 32001D0361

Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2000, relativa ad interventi finanziari della Germania a favore dell'industria carboniera nel 2000 e 2001 (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4407]

GU L 127 del 9.5.2001, p. 55–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/361/oj

32001D0361

Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2000, relativa ad interventi finanziari della Germania a favore dell'industria carboniera nel 2000 e 2001 (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4407]

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 09/05/2001 pag. 0055 - 0063


Decisione della Commissione

del 21 dicembre 2000

relativa ad interventi finanziari della Germania a favore dell'industria carboniera nel 2000 e 2001

[notificata con il numero C(2000) 4407]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/361/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 9,

vista la decisione 1999/270/CECA della Commissione, del 2 dicembre 1998, sugli aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore dell'industria carboniera nel 1998(2), nella quale è altresì espresso un parere favorevole sulla conformità con la decisione n. 3632/93/CECA dei nuovi orientamenti della politica carboniera per il periodo che va fino al 2002,

considerando quanto segue:

I

(1) Con lettera del 28 settembre 1999 la Germania, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, ha notificato alla Commissione gli aiuti che prevedeva di concedere all'industria carboniera nel 2000. A richiesta della Commissione la Germania, con lettere del 21 dicembre 1999, 18 febbraio 2000, 13 aprile 2000, 15 maggio 2000, 14 luglio 2000 e 22 novembre 2000, ha comunicato informazioni supplementari.

(2) Con lettera del 29 settembre 2000 a Germania, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, ha inoltre notificato alla Commissione gli aiuti che prevedeva di concedere all'industria carboniera nel 2001. A richiesta della Commissione la Germania, in data 22 novembre 2000, ha comunicato informazioni supplementari.

(3) Nelle notifiche del 21 dicembre 1999 e 22 novembre 2000, la Germania, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della decisione n. 3632/93/CECA, ha comunicato alla Commissione le modifiche che intendeva apportare al piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività estrattiva, sul quale la Commissione aveva emesso parere favorevole nella decisione 1999/270/CECA.

(4) A norma della decisione n. 3632/93/CECA la Commissione si pronuncia, in primo luogo, sulla conformità delle modifiche che la Germania intende apportare al piano di cui al precedente considerando 3 con gli obiettivi generali e specifici della decisione. Conformemente alla succitata decisione, la Commissione si pronuncia in secondo luogo sugli aiuti riportati di seguito:

a) per l'anno 2000:

- un aiuto al funzionamento a norma dell'articolo 3 della decisione, di importo pari a 3847 milioni di DEM,

- un aiuto per la riduzione dell'attività a norma dell'articolo 4 della decisione, di importo pari a 3138 milioni di DEM,

- un aiuto a norma dell'articolo 3 della decisione, di importo pari a 71 milioni di DEM, finalizzato al mantenimento in attività del personale in sotterraneo (Bergmannsprämie),

- un aiuto a copertura degli oneri eccezionali a norma dell'articolo 5 della decisione, di importo pari a 2124 milioni di DEM;

b) per l'anno 2001:

- un aiuto al funzionamento a norma dell'articolo 3 della decisione, di importo pari a 3433 milioni di DEM,

- un aiuto per la riduzione dell'attività a norma dell'articolo 4 della decisione, di importo pari a 1889 milioni di DEM,

- un aiuto a norma dell'articolo 3 della decisione, di importo pari a 67 milioni di DEM, finalizzato al mantenimento in attività del personale in sotterraneo (Bergmannsprämie),

- un aiuto a copertura degli oneri eccezionali a norma dell'articolo 5 della decisione, di importo pari a 2740 milioni di DEM.

(5) Gli aiuti che la Germania intende erogare all'industria carboniera rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA. La Commissione deve pertanto pronunciarsi al riguardo conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, della stessa decisione. Nella sua valutazione la Commissione verifica che siano rispettati gli obiettivi e i criteri generali di cui all'articolo 2 e i criteri specifici di cui agli articoli 3, 4 e 5 della citata decisione e che gli aiuti siano compatibili con il corretto funzionamento del mercato comune. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, della medesima decisione la Commissione valuta inoltre la conformità delle misure notificate con il piano ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività, quale modificato dalla Germania.

II

(6) Il 13 marzo 1997 il governo federale e gli esecutivi dei Länder Nordrhein-Westfalen e Saarland, in consultazione con le organizzazioni sindacali dei settori carboniero ed elettrico e le imprese del settore carboniero, sono pervenuti ad un accordo sui nuovi orientamenti per l'industria carboniera tedesca per il periodo 1998-2005 (di seguito il "compromesso sul carbone"). Nonostante che il programma si estendesse fino al 2005, le singole misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività sono state approvate dalla Commissione, con decisione 1999/270/CECA, solo fino al 2002 e più precisamente fino al 23 luglio 2002, data ultima di vigenza del trattato CECA e della decisione n. 3632/93/CECA.

(7) Tale accordo prevedeva la riduzione progressiva della produzione da 47 milioni di tec(3) nel 1997 a 37 milioni nel 2002. Ciò implicava la soppressione di 30000 posti di lavoro, portando a 56000 il numero globale degli addetti del settore nel 2002, indotto compreso. L'accordo prevedeva inoltre la riduzione progressiva dell'importo totale degli aiuti erogati - fissato a 6,9 miliardi di DEM per il 2002 - nel quadro del nuovo piano di ristrutturazione dell'industria carboniera tedesca.

(8) Dopo il 2002 dovevano restare in funzione solo 12 siti estrattivi. Oltre alle misure relative al raggruppamento di diversi siti estrattivi e alla coltivazione concentrata sui giacimenti più produttivi, l'accordo prevedeva anche la chiusura di tre miniere: Westfalen e Göttelborn/Reden nel 2000 ed Ewald/Hugo nel 2002.

(9) Considerando la difficile situazione sui mercati internazionali, dovuta in particolare al crollo del prezzo del carbone iniziato nel 1997, e tenendo conto del fatto che le risorse finanziarie previste nel compromesso sul carbone non potevano superare un dato massimale fissato nel quadro di una programmazione pluriennale, la Germania ha deciso di anticipare al 30 aprile 2000 la chiusura della miniera Ewald/Hugo. Il 2000 ha quindi visto la chiusura di tre unità di produzione.

(10) Il piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività per il periodo 1998-2002 si basa su due obiettivi fondamentali: l'uso ottimale di una quantità minore di risorse finanziarie e tagli alla produzione nonché ai relativi costi.

(11) Il piano prevede inoltre che l'applicazione delle misure ristrutturazione permetta da un lato di ridurre il personale in maniera compatibile con le esigenze sociali, evitando i licenziamenti ispirati a criteri di tipo puramente economico e, dall'altro, di tenere conto delle ripercussioni a livello regionale dei provvedimenti adottati.

(12) Per conseguire i predetti obiettivi la situazione dei siti estrattivi deve essere valutata sulla base dei seguenti criteri: estensione dei giacimenti; qualità del carbone, costi di esercizio. Tali criteri omogenei dovrebbero in effetti consentire una valutazione obiettiva della situazione attuale e dello sviluppo futuro delle unità di produzione.

(13) La decisione 1999/270/CECA della Commissione, del 2 dicembre 1998, indicava peraltro che una notevole compressione degli aiuti poteva essere ottenuta solo tramite misure di riduzione della produzione. In effetti, si osservava una relativa contrazione dei costi medi di produzione dell'industria carboniera tedesca ma, tenuto conto della disposizione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione n. 3632/93/CECA, i costi di produzione, espressi a prezzi costanti 1992, continuavano ad essere molto elevati: nel 2002 avrebbero dovuto infatti essere ancora pari a 242 DEM/tec, rispetto a 288 DEM/tec nel 1992.

III

(14) In considerazione dei fatti sopraesposti, il governo tedesco ha notificato alla Commissione, con lettera del 14 dicembre 1999, la decisione di chiudere altri due siti estrattivi nel 2001 e nel 2002. In base al compromesso sul carbone, tali misure dovevano essere attuate solo dopo il 2002.

(15) Diversi fattori giustificano la chiusura anticipata delle due unità di produzione: il crollo del prezzo del carbone sui mercati internazionali a un minimo storico e la forte riduzione della domanda di carbone da parte dell'industria siderurgica che ha determinato una notevole contrazione dei ricavi.

(16) La prima misura, prevista per il 2001, consiste nell'integrazione delle miniere Auguste Victoria e Blumenthal/Haard. Della miniera di Blumenthal/Haard sarà conservato solo il giacimento di Haltern, cui si potrà accedere dalla miniera Auguste Victoria. Quest'ultima dispone di un giacimento compatto e ben strutturato che ne permette una coltivazione in condizioni ottimali.

(17) La miniera Auguste Victoria, che impiega 3600 minatori in sotterraneo, dovrebbe produrre 3,160 milioni di tec nel 2000. La produzione della miniera Blumenthal/Haard (con 3370 minatori in sotterraneo), secondo le autorità tedesche nel 2000 dovrebbe essere di 2,124 milioni di tec.

(18) L'integrazione delle due miniere nel 2001 farà scendere la produzione a circa 3,5 milioni di tec, ovvero circa 1,5/2 milioni di tec in meno rispetto al 2000. I minatori in sotterraneo scenderanno a circa 4000, con una riduzione di 3000 unità in rapporto al 2000.

(19) La seconda misura, prevista per il 2002, consiste nell'integrazione delle miniere Friedrich Heinrich/Rheinland e Niederberg. Sarà definitivamente interrotta la coltivazione a partire dal sito estrattivo Niederberg, mentre i due giacimenti mantenuti in attività dipenderanno dalla miniera Friedrich Heinrich/Rheinland.

(20) Le miniere Friedrich Heinrich/Rheinland (3090 minatori in sotterraneo) e Niederberg (1720 minatori in sotterraneo) dovrebbero produrre rispettivamente 3,298 e 2,132 milioni di tec nel 2000.

(21) Le miniere, dopo la loro integrazione nel 2002, avranno una capacità produttiva di circa 3,5 milioni di tec, con una riduzione di circa 2 milioni di tec rispetto al 2000, e occuperanno 3800 minatori, ovvero 1000 in meno rispetto al 2000.

(22) Laddove il compromesso sul carbone stimava a 37 milioni di tec la produzione del 2002, le misure supplementari di riduzione dell'attività - tra cui la chiusura delle due miniere sopra menzionate (Blumenthal/Haard e Niederberg) - avranno per effetto di ridurre tale produzione a meno di 29 milioni di tec.

(23) Di conseguenza, la produzione stimata per il 2000, cioè 35 milioni di tec, si colloca a un livello inferiore a quello previsto dal compromesso sul carbone per il 2002.

(24) Nella lettera del 22 novembre 2000, la Germania ha peraltro indicato che doveva essere prevista un'ulteriore riduzione dell'attività con conseguente chiusura di altri siti estrattivi.

(25) Secondo quanto notificato in data 28 settembre e 14 dicembre 1999, relativamente al 2000, la Germania proponeva di concedere aiuti per 5047 milioni di DEM ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA e di 2024 milioni di DEM ai sensi del successivo articolo 4. Le recenti misure di riduzione dell'attività implicano, secondo il governo tedesco, una nuova ripartizione degli aiuti nel quadro della decisione n. 3632/93/CECA. Secondo la notifica del 22 novembre 2000, gli aiuti proposti per l'anno 2000 ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA ammontano a 3847 milioni di DEM e gli aiuti proposti ai sensi dell'articolo 4 della stessa decisione a 3138 milioni di DEM. Si tratta in altri termini di una riduzione di 1200 milioni di DEM degli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA.

(26) Secondo il governo tedesco, le nuove misure di riduzione dell'attività avranno conseguenze molto gravi a livello sociale e regionale se non saranno programmate in modo ottimale. A tale riguardo è opportuno rilevare che il tasso di disoccupazione nei bacini carboniferi è già nettamente superiore a quello riscontrabile nelle regioni non interessate dall'industria in questione. Secondo le autorità tedesche, infatti, nel 1999 esso era pari al 14 % nel bacino della Ruhr e al 12 % nella Saar e tale percentuale aumentava ancora se si prendeva in considerazione la situazione nelle zone colpite dal declino della produzione di carbone. La notevole riduzione dell'attività degli ultimi anni, quantificabile in una diminuzione del 25 % della produzione di carbone tra il 1997 e il 2000, ha contribuito a determinare questa difficile situazione a livello sociale.

(27) La chiusura di tre miniere nel solo anno 2000 e i tagli alla produzione già programmati per gli anni 2001 e 2002 aggraveranno ulteriormente la situazione sociale delle regioni interessate. I lavoratori impiegati nel settore carboniero dovrebbero scendere da 66000 unità nel 1999 a 57000 nel 2000. La Germania ritiene che la ristrutturazione dell'industria carboniera nel periodo 2000-2005 dovrebbe comportare la soppressione di ulteriori 21000 posti di lavoro, a un ritmo di circa 350-400 posti di lavoro al mese perduti.

(28) La Germania ritiene che la situazione sociale estremamente difficile descritta ai precedenti considerando 26 e 27 non dovrà essere ulteriormente aggravata dalle nuove misure di riduzione dell'attività previste nell'immediato. Le misure di accompagnamento sociale attualmente programmate puntano in larga misura alla effettiva riconversione del personale in settori diversi da quello del carbone. Una diminuzione più rapida dell'occupazione nel settore rischierebbe di compromettere gravemente l'efficacia di tale programma.

(29) Di conseguenza, per attenuare il più possibile i problemi a livello sociale e regionale che deriveranno inevitabilmente dai nuovi provvedimenti di riduzione dell'attività notificati dalla Germania con lettera del 22 novembre 2000, le autorità tedesche ritengono che le misure in questione non potranno essere attuate prima dell'anno 2002.

(30) Il governo tedesco si impegna però a procedere con la massima rapidità, dopo l'anno 2002, alle chiusure previste in misura compatibile con gli impegni assunti tra le diverse parti interessate in Germania, in particolare nel quadro del compromesso sul carbone. A questo proposito va ricordato che il compromesso in questione - oltre che su criteri di utilizzo ottimale delle risorse finanziarie e sulla riduzione della produzione e dei relativi costi - si fonda sul principio di una ristrutturazione dell'industria carboniera che tenga conto delle conseguenze a livello sociale e regionale delle misure di riduzione dell'attività. Va rilevato altresì che diverse misure, non ultime quelle indicate ai prcedenti considerando da 14 a 23, hanno già come conseguenza tagli alla produzione e al personale superiori a quelli concordati nel compromesso sul carbone del 1997.

(31) In ogni caso, tutti i provvedimenti di chiusura previsti ai precedenti considerando 24 e 25 saranno attuati in maniera efficace e tangibile al più tardi subito dopo il termine di validità del compromesso sul carbone.

IV

(32) Conformemente al ventesimo considerando della decisione n. 3632/93/CECA, "si impone il principio di una riduzione dei costi e delle capacità di produzione dell'industria carboniera per ottenre una diminuzione progressiva degli aiuti". Il ventunesimo considerando stabilisce inoltre che "una politica di ripartizione razionale della produzione richiede che le riduzioni dei costi e delle capacità si concentrino in priorità sulle produzioni che fruiscono degli aiuti più elevati".

(33) A questo proposito, l'articolo 2, paragrafo 1, della succitata decisione stabilisce che gli aiuti concessi all'industria carboniera devono concorrere al conseguimento di almeno uno dei tre obiettivi indicati, tra cui:

- realizzare, in base ai prezzi del carbone sui mercati internazionali, nuovi progressi verso l'efficienza economico-finanziaria, onde ottenere la riduzione progressiva degli aiuti,

- risolvere i problemi sociali e regionali connessi alla riduzione, totale o parziale, dell'attività di unità produttive.

(34) Le chiusure previste nel 2001 e nel 2002 grazie all'accorpamento di miniere, e le nuove misure di riduzione dell'attività che saranno attuate dalla Germania dopo l'anno 2002, dovranno contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui al considerando 33, concentrando la produzione nei siti che offrono, in termini di costi di produzione, le migliori prospettive di miglioramento dell'efficienza economico-finanziaria.

(35) Le miniere che non possono contribuire a questo obiettivo saranno progressivamente chiuse e ammesse a fruire unicamente degli aiuti previsti dall'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA.

(36) Le autorità tedesche hanno previsto di posticipare taluni provvedimenti di chiusura al di là della data ultima di vigenza della decisione n. 3632/93/CECA. Come indicato ai precedenti considerando da 26 a 29, e conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, le gravi conseguenze a livello sociale e regionale delle misure in questione non ne consentono un'attuazione più rapida. È opportuno ricordare a questo proposito che notevoli riduzioni di attività saranno realizzate nel 2001 e 2002 e che nel 2000 sono state chiuse tre miniere.

(37) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, le misure previste per dopo il 2002 si iscrivono in un piano che prevede una riduzione progressiva e costante dell'attività e una notevole diminuzione della produzione prima della data ultima di vigenza della decisione n. 3632/93/CECA. E in effetti, la produzione carboniera in Germania, stimata in 35 milioni di tec per l'anno 2000, dovrà scendere a 30,5 milioni di tec nel 2001 e a 28,5 milioni di tec nel 2002, con una riduzione di capacità del 20 % in due anni.

(38) Il governo tedesco si impegna ad attuare le misure di riduzione della produzione di cui ai precedenti considerando 36 e 37 nel più rigoroso rispetto della decsione n. 3632/93/CECA da parte dell'unica impresa carboniera tedesca, "Deutsche Steinkohle AG", società del gruppo RAG Aktiengesellschaft. In particolare, Deutsche Steinkohle AG adotterà tutte le disposizioni necessarie per ridurre la produzione nei propri siti estrattivi in misura corrispondente all'importo supplementare di 1200 milioni di DEM di aiuti alla riduzione dell'attività.

(39) Nel loro insieme i tagli all'attività permetteranno inoltre alla Germania di diminuire progressivamente gli aiuti. Il compromesso sul carbone del 1997 ha infatti fissato a 6900 milioni di DEM il massimale degli aiuti per il 2002. Tenendo conto delle condizioni di estrazione e dell'evoluzione dei prezzi sui mercati internazionali, una diminuzione degli aiuti di tale portata impone la chiusura progressiva delle capacità di produzione maggiormente deficitarie.

(40) La Commissione rileva che la riduzione delle capacità di cui sopra è in linea con le importanti misure di ristrutturazione, razionalizzazione, ammodernamento e riduzione dell'attività già attuate dopo l'applicazione del compromesso sul carbone del 1997.

(41) Tali misure, che comportano una diminuzione della produzione da 47 milioni di tec a 35 milioni di tec tra il 1997 e il 2000, hanno consentito di ridurre in misura significativa i costi di produzione [che, nei siti estrattivi che beneficiavano di aiuti ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, sono scesi - a prezzi costanti 1992 - di circa il 10 % tra il 1994 e il 1997 e dovrebbero scendere di un ulteriore 6 % tra il 1997 e il 2000](4). Le nuove misure di razionalizzazione dovrebbero consentire un'ulteriore riduzione dei costi di produzione [del 6 % tra il 2000 e il 2001 e del 4 % tra il 2001 e il 2002].

(42) I piani successivamente attuati dalla Germania dovrebbero così consentire una significativa riduzione dei costi di produzione, a prezzi costanti, quantificabile in 62 DEM/tec nel periodo coperto dalla decisione n. 3632/93/CECA. Questa evoluzione deve essere considerata in linea con le disposizioni dell'articolo 3 della predetta decisione.

(43) In considerazione dei fatti sopra esposti, la Commissione considera che le modifiche al piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività - che essa ha approvato con decisione 1999/270/CECA, del 2 dicembre 1999 - sono conformi agli obiettivi e ai criteri definiti nella decisione n. 3632/93/CECA, in particolare agli articoli 2, 3 e 4. La riduzione progressiva delle capacità di produzione dovrebbe in effetti contribuire a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo e secondo trattino. Se da un lato, conformemente all'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, saranno necessari nuovi progressi verso l'efficienza economico-finanziaria, per ridurre gradualmente gli aiuti, dall'altro però, conformemente all'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA, le misure in questione sono state decise per risolvere i problemi a livello sociale e regionale connessi con la riduzione dell'attività.

(44) La Germania dovrà motivare gli eventuali scostamenti rispetto al piano di ristrutturazione, ammodernamento, razionalizzazione e riduzione dell'attività oggetto della presente decisione della Commissione.

(45) In particolare, se non fosse possibile rispettare i criteri e le condizioni fissati all'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, la Germania dovrà di propria iniziativa proporre alla Commissione le misure correttive del caso, come, ad esempio, un riesame della classificazione delle capacità di produzione sulla base degli articoli 3 e 4 della decisione n. 3632/93/CECA.

V

(46) Gli aiuti che la Germania intende concedere all'industria carboniera ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA per gli anni 2000 e 2001 - pari rispettivamente a 3847 e 3433 milioni di DEM - sono destinati a coprire il divario fra il costo di produzione e il prezzo di vendita del carbone risultante dalla libera accettazione da parte dei contraenti delle condizioni prevalenti sul mercato mondiale per carbone di qualità equivalente proveniente da paesi terzi.

(47) La concessione degli aiuti in questione è riservata esclusivamente alla copertura delle perdite di esercizio relative alle capacità di produzione che rientrano nelle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino e dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA.

(48) Le misure di ristrutturazione, ammodernamento, razionalizzazione e riduzione dell'attività dell'industria carboniera attuate a partire dal 1994 hanno permesso di realizzare progressi significativi nella riduzione dei costi di estrazione del carbone. Per quanto riguarda le capacità di produzione che beneficiano di aiuti ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, i costi di produzione [sono scesi - a prezzi costanti 1992 - del 12 % tra il 1994 e il 1999]. Nel 2000 i costi di produzione [registreranno una riduzione supplementare di circa il 3 % in rapporto al 1999].

(49) Per il 2001 è prevista una nuova e significativa riduzione dei costi di produzione [del 6 % in un anno].

(50) I tagli ai costi di produzione sono il risultato del profondo processo di ristrutturazione dell'industria carboniera e in particolare della progressiva chiusura delle unità di produzione maggiormente deficitarie, non rispondenti ai criteri fissati dall'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA.

(51) Va rilevato che i tagli annuali ai costi di produzione dell'industria carboniera tedesca sono stati in parte compensati dalle spese per il personale delle imprese. L'occupazione è infatti diminuita con un certo sfasamento temporale rispetto al calo della produzione onde attenuare per quanto possibile le conseguenze a livello sociale delle misure di riduzione dell'attività. Sui costi del 2000 hanno infatti pesato gli oneri per gli esuberi di personale in rapporto alle necessità dell'attività estrattiva.

(52) La riduzione dei costi di produzione nel 2000 e 2001 contribuisce a migliorare l'efficienza economico-finanziaria dell'industria carboniera tedesca. Anche se il livello di tali costi resta elevato, i provvedimenti di notevole portata che hanno permesso di conseguire una significativa riduzione tendenziale dei costi di produzione attenuano l'insufficiente redditività e la mancanza di competitività dell'industria carboniera.

(53) Il livello dei prezzi del carbone sui mercati internazionali ha in parte limitato l'impatto della riduzione dei costi di produzione sul miglioramento dell'efficienza economico-finanziaria dell'industria carboniera. Le misure di riduzione di talune capacità produttive, al pari della ripresa dei prezzi del carbone già percettibile sul mercato mondiale, dovrebbero tuttavia contribuire ad aumentare l'effetto della riduzione dei costi di produzione sull'efficienza economico-finanziaria del settore.

(54) La Commissione ha effettuato un esame approfondito delle condizioni di esercizio e della situazione economica di ciascuna unità di produzione. Anche se esistono differenze tra i costi di produzione dei diversi siti estrattivi, la situazione dei singoli siti non differisce in modo sostanziale dalla situazione, e non si scosta dall'evoluzione del settore carboniero nel suo insieme. I contenuti e le conclusioni dell'analisi dei dati relativi all'insieme dell'industria carboniera tedesca si possono quindi applicare mutatis mutandis alle singole unità di produzione.

(55) Le misure di ristrutturazione hanno peraltro contribuito alla riduzione graduale degli aiuti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA. In effetti gli aiuti al funzionamento, escluso l'importo erogato come "Bergmannsprämie", sono scesi da 6357 milioni di DEM nel 1997 a 5141 milioni di DEM nel 1999 e scenderanno ulteriormente a 3847 milioni di DEM nel 2000 e a 3433 milioni di DEM nel 2001.

(56) La riduzione degli aiuti al funzionamento tra il 2000 e il 2001 è inoltre direttamente legata a una riduzione degli aiuti per tonnellata. La riduzione dei costi di produzione permette quindi di diminuire l'importo degli aiuti di Stato alla produzione che ne ha titolo ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA.

(57) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA, la Germania adotta le misure necessarie perché gli importi degli aiuti per tonnellata non ecceda, per unità produttiva, il divario tra il costo di produzione e le entrate prevedibili per gli anni 2000 e 2001. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino, della summenzionata decisione, la Germania si impegna inoltre a verificare che l'importo degli aiuti al funzionamento per tonnellata non determini prezzi per il carbone comunitario inferiore a quelli praticati per il carbone di analoga qualità proveniente da paesi terzi.

(58) Se per talune capacità di produzione non fosse possibile rispettare le condizioni fissate all'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, la Germania dovrà giustificare lo scostamento rispetto alle previsioni indicate nel piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività e alle previsioni economiche e finanziarie presentate alla Commissione nel quadro delle notifiche degli aiuti relativi agli anni 2000 e 2001. Se del caso, la Germania proporrà di propria iniziativa alla Commissione le misure correttive necessarie, in particolare misure di riduzione delle capacità produttive che andranno ad aggiungersi a quelle menzionate ai precedenti considerando da 14 a 31.

(59) Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Germania, e in considerazione degli obblighi che incombono al governo tedesco, quali indicati ai considerando da 82 a 90 della presente decisione, gli aiuti al funzionamento previsti per gli anni 2000 e 2001 sono compatibili con la decisione n. 3632/93/CECA, in particolare con i suoi articoli 2 e 3. L'importo di tali aiuti, pari a 3847 di DEM per il 2000 e a 3433 milioni di DEM per il 2001, è inoltre conforme alle disposizioni del piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività dell'industria carboniera e in particolare ai nuovi orientamenti dello stesso esposti ai precendenti considerando da 14 a 31.

VI

(60) Gli aiuti che la Germania intende concedere all'industria carboniera ai sensi dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA per gli anni 2000 e 2001, pari rispettivamente a 3138 e 1889 milioni di DEM, sono destinati a coprire il divario fra il costo di produzione e il prezzo di vendita del carbone risultante dalla libera accettazione da parte dei contraenti delle condizioni prevalenti sul mercato mondiale per carbone di qualità equivalente proveniente da paesi terzi.

(61) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della succitata decisione, la concessione degli aiuti in questione è riservata esclusivamente alla copertura delle perdite di esercizio dovute alle capacità produttive che non potranno adempiere le condizioni fissate nell'articolo 3, paragrafo 2, della stessa decisione.

(62) L'importo considerevole degli aiuti notificati ai sensi dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA per l'anno 2000 riflette la portata delle misure di riduzione dell'attività attuate nel corso dell'anno in questione e di quelle programmate per gli anni successivi. Come indicato ai precedenti considerando da 14 a 45, le riduzioni di capacità mirano infatti a concentrare la produzione nei siti che offrono, in termini di costi di produzione, le migliori prospettive di miglioramento dell'efficienza economico-finanziaria.

(63) Gli aiuti previsti per il 2000 sono destinati in primis a coprire le perdite della produzione corrente nelle miniere Westfalen e Göttelborn/Reden, la cui chiusura nel 2000 era prevista nel compromesso sul carbone, e le perdite di esercizio della miniera Ewald/Hugo, la cui chiusura inizialmente prevista per il 2002 è stata anticipata al 2000. Gli aiuti in questione sono destinati inoltre a coprire le perdite di esercizio dei siti estrattivi che saranno chiusi in seguito all'integrazione delle miniere Auguste Victoria e Blumenthal/Haard nel 2001 e Friedrich Heinrich/Rheinland e Niederberg nel 2002 (cfr. precedenti considerando da 16 a 21). Infine, gli aiuti proposti ai sensi dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA, e notificati alla Commissione il 22 novembre 2000 (cfr. precendenti considerando 24 e 25), devono coprire le perdite di esercizio delle capacità di produzione che saranno chiuse posteriormente alla data ultima di vigenza della decisione n. 3632/93/CECA.

(64) La chiusura definitiva di tre unità di produzione nel corso del 2000 ha determinato una riduzione notevole, da 3138 milioni di DEM a 1889 milioni di DEM, degli aiuti notificati ai sensi dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA per l'anno 2001.

(65) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, il rinvio della chiusura di talune unità di produzione successivamente alla data ultima di vigenza del trattato CECA è stato determinato da motivi sociali e regionali eccezionali. Le misure in questione si iscrivono in un piano di riduzione progressiva e costante dell'attività che prevede una notevole diminuzione della produzione prima del termine di validità della decisione (cfr. precendenti considerando 36 e 37).

(66) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA, la Germania pone in applicazione le misure necessarie perché gli aiuti per tonnellata non eccedano, per unità produttiva, il divario tra il costo di produzione e le entrate prevedibili per gli anni 2000 e 2001. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino, della summenzionata decisione, la Germania si impegna inoltre a verificare che gli aiuti per tonnellata alla riduzione dell'attività non diano luogo a prezzi per il carbone comunitario inferiori a quelli praticati per carbone di analoga qualità proveniente dai paesi terzi.

(67) Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Germania, e in considerazione degli obblighi che incombono al governo tedesco, quali indicati ai considerando da 82 a 90 della presente decisione, gli aiuti alla riduzione dell'attività previsti per gli anni 2000 e 2001 sono compatibili con la decisione n. 3632/93/CECA, in particolare con i suoi articoli 2 e 4. L'importo di tali aiuti, 3138 milioni di DEM per il 2000 e 1889 milioni di DEM per il 2001, è inoltre conforme alle disposizioni del piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività dell'industria carboniera e in particolare ai nuovi orientamenti dello stesso esposti ai precendenti considerando da 14 a 31.

VII

(68) Gli aiuti di 71 e 67 milioni di DEM sono destinati a finanziarie i premi ai minatori dell'industria carboniera tedesca ("Bergmannsprämie") per gli anni 2000 e 2001. Si tratta di un incentivo, pari a 10 DEM per turno in sotterraneo, a favore del personale qualificato per incoraggiare l'attività in sotterraneo e promuovere la razionalizzazione della produzione. Secondo quanto notificato dalla Germania tali aiuti sono finalizzati ad erogare un premio in denaro ai minatori. Benché il premio non incida direttamente nel calcolo dei costi di produzione dell'impresa, l'aiuto che finanzia il "Bergmannsprämie" riduce gli oneri salariali sostenuti dalle imprese. Si tratta quindi di un aiuto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, che va esaminato alla luce dell'articolo 3 della medesima.

(69) Gli aiuti in questione, permettendo di incrementare per quanto possibile la produttività, agevolano la ristrutturazione e la razionalizzazione del settore carboniero. Essi contribuiscono così al conseguimento dell'obiettivo indicato all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA, vale a dire a realizzare, in funzione dei prezzi del carbone sul mercato mondiale, nuovi progressi verso l'efficienza economico-finanziaria per ridurre gradualmente gli aiuti.

(70) In una certa misura questi aiuti contribuiscono ad attenuare la mancanza di competitività dell'industria carboniera, in quanto l'incremento di produttività realizzato grazie al mantenimento di personale qualificato in sotterraneo permette una riduzione dei costi di estrazione del carbone, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 3 della citata decisione.

(71) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA, la Germania si impegna a garantire che il "Bergmannsprämie" sommato agli altri aiuti alla produzione corrente non ecceda per unità produttiva e per anno il divario tra il costo di produzione e le entrate prevedibili.

(72) In considerazione dei fatti sopraesposti e sulla base delle informazioni trasmesse dalla Germania, gli aiuti previsti per gli anni 2000 e 2001, pari rispettivamente a 71 e 67 milioni di DEM a titolo di "Bergmannsprämie", sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA, in particolare con gli articoli 2 e 3.

VIII

(73) Gli aiuti che la Germania intende concedere all'industria carboniera ai sensi dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA per gli anni 2000 e 2001 - pari rispettivamente a 2124 e 2740 milioni di DEM - sono destinati a coprire i costi derivanti o derivati dall'ammodernamento, dalla razionalizzazione e dalla ristrutturazione dell'industria carboniera e non connessi con la produzione corrente (oneri pregressi).

(74) Una parte di tali aiuti, di importo pari a 609 milioni di DEM per l'anno 2000 e a 562 milioni di DEM per l'anno 2001, sono il risultato di decisioni prese nel quadro delle trattative dell'11 novembre 1991 ("Kohlenrunde") tra le imprese carboniere, il governo federale, gli esecutivi dei Länder Nordrhein-Westfalen e Saar, in consultazione con le organizzazioni sindacali dei settori carboniero ed elettrico e le imprese produttrici di energia elettrica.

(75) L'altra parte degli aiuti, per un importo di 1515 milioni di DEM per il 2000 e di 2178 milioni di DEM per il 2001, è destinata a coprire i costi derivanti dalle nuove chiusure di impianti decise il 13 marzo 1997 nel quadro del compromesso sul carbone e, in particolare, a coprire i costi derivanti dalla riduzione di capacità a seguito degli accorpamenti di unità di produzione realizzati nel 1998, Haus Aden/Monopol e Heinrich Robert da un lato e Fürst Leopold/Wulfen e Westerholt dall'altro.

(76) L'aumento degli aiuti notificati per il 2000 ai sensi dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, rispetto a quelli autorizzati dalla Commissione per il 1999(5), è motivato dalla chiusura nel 2000 di tre unità di produzione, e cioè Westfalen, Göttelborn/Reden e Ewald/Hugo.

(77) L'impatto di tali provvedimenti di chiusura trova peraltro riscontro nell'importo considerevole degli aiuti notificati ai sensi dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA per il 2001. Il raggruppamento nel 2001 delle miniere Auguste Victoria e Blumenthal/Haard contribuirà inoltre all'aumento dei costi dovuti a oneri eccezionali.

(78) Ad eccezione dei costi delle prestazioni sociali presi a carico dagli Stati membri come contributo speciale ai sensi dell'articolo 56 del trattato CECA, tali aiuti sono destinati alla copertura degli oneri relativi al pagamento delle prestazioni sociali connesse al pensionamento anticipato dei lavoratori, delle altre spese eccezionali per i lavoratori occasionate dalla perdita del posto di lavoro a seguito di operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione, dal pagamento di pensioni e di altre indennità non comprese nel regime previsto dalla legge a favore di lavoratori licenziati a seguito di operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione e di coloro che vi avevano diritto prima delle ristrutturazioni e delle forniture gratuite di carbone ai lavoratori licenziati a seguito di operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione e a coloro che vi avevano diritto prima delle ristrutturazioni. Sotto il profilo tecnico e finanziario gli aiuti sono destinati a finanziare opere supplementari per garantire la sicurezza nelle miniere a seguito di operazioni di ristrutturazione e a coprire deprezzamenti intrinseci eccezionali sempreché risultanti dalla ristrutturazione del settore.

(79) I costi indicati al considerando 78 sono conformi alle categorie di costo di cui all'allegato della decisione n. 3632/93/CECA, più in particolare quelli esplicitamente indicati al punto I, lettere a), b), c), d), f) e k). Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della succitata decisione, gli aiuti previsti dalla Germania per gli anni 2000 e 2001 non superano i costi impegnati.

(80) L'assunzione di questi costi allevia gli oneri a carico delle imprese beneficiarie e ne riduce lo squilibrio finanziario, permettendo loro di proseguire l'attività. Gli aiuti sono pertanto conformi agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA.

(81) In considerazione dei fatti sopraesposti e sulla base delle informazioni trasmesse dalla Germania, gli aiuti a copertura di oneri eccezionali per gli anni 2000 e 2001, pari rispettivamente a 2124 e 2740 milioni di DEM, sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA, in particolare con gli articoli 2 e 5.

IX

(82) Dato l'obiettivo di ridurre al minimo gli aiuti e sulla base dei principi, dichiarati dalla Germania, di limitarne la concessione alla produzione di carbone per la generazione di energia elettrica e per l'industria siderurgica della Comunità, la Germania si impegna a garantire che le vendite all'industria e all'utenza domestica avvengano a prezzi al netto di eventuali versamenti compensativi che coprono i costi di produzione.

(83) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti vanno iscritti nei bilanci pubblici nazionali, regionali o locali o devono inserirsi in meccanismi strettamente equivalenti.

(84) La Commissione rammenta inoltre alla Germania che, secondo un principio basilare della normativa in materia di aiuti, quest'ultimi devono imperativamente corrispondere all'interesse della Comunità e non possono perturbare il corretto funzionamento del mercato comune. Per questi motivi la Germania provvederà affinché gli aiuti non provochino distorsioni di concorrenza né suscitano discriminazioni tra produttori di carbone nonché tra acquirenti e consumatori di carbone nella Comunità.

(85) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 86 del trattato CECA, la Germania si impegna a vigilare affinché gli aiuti siano limitati a quanto strettamente necessario tenuto conto delle motivazioni economiche connesse alla indispensabile ristrutturazione dell'industria carboniera e delle ragioni sociali e regionali che connotano il declino del settore carboniero della Comunità.

(86) Gli aiuti non possono conferire vantaggi economici diretti o indiretti a produzioni per le quali essi non sono autorizzati o ad attività diverse da quella di estrazione del carbone, per esempio attività industriali correlate all'estrazione o alla trasformazione di carbone comunitario.

(87) Per dar modo alla Commissione di esaminare se, nelle capacità produttive a favore delle quali sono erogati aiuti al funzionamento, in conformità dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, si constati effettivamente una riduzione tendenziale e significativa dei costi di produzione, sulla base dei prezzi del carbone sui mercati internazionali, la Germania si impegna a comunicare alla Commissione, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, i costi di produzione di ciascuna unità produttiva relativi all'anno precedente, nonché tutti i dati prescritti dall'articolo 9 della decisione n. 3632/93/CECA.

(88) Se, in particolare, non possono essere soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 2, della succitata decisione, la Germania propone alla Commissione le necessarie misure correttive, come un riesame della classificazione delle capacità di produzione in conformità degli articoli 3 e 4 di detta decisione.

(89) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino e all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione esamina se gli aiuti accordati a favore della produzione corrente rispondano ai soli fini definiti agli articoli 3 e 4 della stessa decisione. La Germania deve comunicare entro il 30 settembre 2001 l'entità degli aiuti effettivamente versati nel 2000 ed entro il 30 settembre 2002 l'entità degli aiuti effettivamente versati nel 2001. Deve inoltre comunicare gli eventuali conguagli degli importi notificati in origine. Conformemente al punto 88, la Germania, in sede di calcolo definitivo annuale, deve fornire tutti gli elementi necessari alla verifica dell'osservanza dei criteri stabiliti negli articoli citati.

(90) Nell'approvare gli aiuti la Commissione ha tenuto conto, in particolare, della necessità di limitare al massimo le conseguenze sociali e regionali della ristrutturazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le modifiche al piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività che la Commissione ha approvato con decisione 1999/270/CECA, del 2 dicembre 1998, sono conformi agli obiettivi e ai criteri definiti nella decisione n. 3632/93/CECA.

Articolo 2

La Germania è autorizzata ad adottare per l'anno 2000 i seguenti provvedimenti a favore dell'industria carboniera:

a) un aiuto al funzionamento a norma dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, di importo pari a 3847 milioni di DEM;

b) un aiuto alla riduzione dell'attività a norma dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA, di importo pari a 3138 milioni di DEM;

c) un aiuto a norma dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, di importo pari a 71 milioni di DEM, finalizzato al mantenimento in attività del personale in sotterraneo (Bergmannsprämie);

d) un aiuto a copertura degli oneri eccezionali a norma dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, di importo pari a 2124 di DEM.

Articolo 3

La Germania è autorizzata ad adottare per l'anno 2001 i seguenti provvedimenti a favore dell'industria carboniera:

a) un aiuto al funzionamento a norma dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, di importo pari a 3433 milioni di DEM;

b) un aiuto alla riduzione dell'attività a norma dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA, di importo pari a 1889 milioni di DEM;

c) un aiuto a norma dell'articolo 3 della decisione 3632/93/CECA, di importo pari a 67 milioni di DEM, finalizzato al mantenimento in attività del personale in sotterraneo (Bergmannsprämie);

d) un aiuto a copertura degli oneri eccezionali a norma dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, di importo pari a 2740 milioni di DEM.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 86 del trattato CECA, la Germania si impegna ad adottare tutte le misure di portata generale o particolare per assicurare l'esecuzione degli obblighi che le derivano dalla presente decisione.

La Germania garantisce che gli aiuti approvati vengano utilizzati soltanto per gli scopi menzionati e che le vengano restituite le somme per spese non effettuate, sopravvalutate o utilizzate in modo non corretto in relazione a uno degli interventi oggetto della presente decisione.

Articolo 5

Entro e non oltre il 30 settembre 2001 la Germania comunica gli importi effettivamente versati nel corso dell'esercizio 2000 nonché i dati specifici indicati all'articolo 9 della decisione n. 3632/93/CECA.

Articolo 6

Entro e non oltre il 30 settembre 2002 la Germania comunica gli importi effettivamente versati nel corso dell'esercizio 2001 nonché i dati specifici indicati all'articolo 9 della decisione n. 3632/93/CECA.

Articolo 7

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2000.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.

(2) GU L 109 del 27.4.1999, pag. 14.

(3) Equivalente tonnellata carbone.

(4) La decisione adottata dalla Commissione contiene informazioni sui costi di produzione della Deutsche Steinkohle AG che rivestono carattere riservato. Esclusivamente ai fini della presente pubblicazione tali informazioni sono state sostituite da dati espressi in percentuale.

(5) Cfr. decisione 1999/299/CECA della Commissione del 22 dicembre 1998 (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 44).

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