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Document 32001D0327

2001/327/CE: Decisione della Commissione, del 24 aprile 2001, relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1149]

GU L 115 del 25.4.2001, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002: This act has been changed. Current consolidated version: 26/03/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/327/oj

32001D0327

2001/327/CE: Decisione della Commissione, del 24 aprile 2001, relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1149]

Gazzetta ufficiale n. L 115 del 25/04/2001 pag. 0012 - 0013


Decisione della Commissione

del 24 aprile 2001

relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE

[notificata con il numero C(2001) 1149]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/327/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali delle specie bovina e suina sono previste dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(3), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE(4).

(2) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali delle specie ovina e caprina sono previste dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini(5), modificata da ultimo dalla decisione 94/953/CE della Commissione(6).

(3) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali artiodattili diversi da quelli di cui alle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE sono previste dalla direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE(7), modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione(8).

(4) Le condizioni relative al benessere degli animali durante il trasporto all'interno della Comunità sono previste dalla direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE(9), modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE(10).

(5) Il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguarda i criteri comunitari per i punti di sosta e adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE(11).

(6) In seguito alla denuncia di focolai di afta epizootica nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Bassi e in Irlanda, la Commissione ha adottato le decisioni 2001/172/CE(12), 2001/208/CE(13), 2001/223/CE(14) e 2001/234/CE(15), recanti misure di protezione contro l'afta epizootica nei rispettivi Stati membri.

(7) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti della Comunità rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti della Comunità in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi.

(8) Tutti gli Stati membri hanno introdotto le limitazioni ai movimenti degli animali di specie sensibili previste nella decisione 2001/263/CE(16), modificata da ultimo dalla decisione 2001/317/CE(17).

(9) Alla luce dell'evoluzione della malattia e dei risultati delle indagini epidemiologiche svolte negli Stati membri suindicati in stretta collaborazione con gli altri Stati membri, risulta opportuno vietare ulteriormente i movimenti degli animali tra i vari punti di sosta e mantenere per un periodo aggiuntivo le limitazioni ai movimenti degli animali di specie sensibili all'interno della Comunità.

(10) Occorre allo stesso tempo abrogare le disposizioni sui movimenti degli animali di specie sensibili previste dalla decisione 2001/263/CE.

(11) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 25 aprile 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.

(12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri diversi dal Regno Unito garantiscono che sia vietato il trasporto di animali di specie sensibili all'afta epizootica.

Tale divieto non si applica ai trasporti di animali di specie sensibili dall'azienda di spedizione:

- direttamente, o tramite un centro di raccolta riconosciuto, a un macello per la macellazione immediata, su autorizzazione delle autorità competenti dei luoghi di partenza e di destinazione, o

- tramite un centro di raccolta riconosciuto, a un'unica azienda di destinazione, tranne per i bovini e i suini, i quali possono essere trasportati dal centro di raccolta ad un massimo di sei aziende di destinazione, su autorizzazione delle autorità competenti dei luoghi di partenza e di destinazione, o

- ad un punto di raccolta in cui si raggruppano mandrie o greggi per la transumanza verso pascoli designati, su autorizzazione delle autorità competenti dei luoghi di partenza e di destinazione, o

- a un'altra azienda, su autorizzazione delle autorità competenti dei luoghi di partenza e destinazione,

a condizione che:

a) durante il trasporto tali animali non entrino in contatto con animali non provenienti dalla stessa azienda di spedizione, a meno che

- siano spediti per la macellazione, o

- provengano da aziende situate nelle zone degli Stati membri definite all'articolo 2, lettera p), della direttiva 64/432/CEE, nelle quali non sono state imposte restrizioni ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE per tutto il periodo di permanenza di cui al paragrafo 2, primo trattino;

b) i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e sia fornita la prova dell'avvenuta disinfezione e

c) i trasporti di tali animali verso altri Stati membri siano autorizzati soltanto 24 ore dopo la preventiva notifica trasmessa dall'autorità veterinaria locale alle autorità veterinarie locali e centrali dello Stato membro di destinazione e alle autorità veterinarie centrali dello Stato membro di transito.

2. Gli Stati membri diversi dal Regno Unito provvedono affinché le autorità competenti del luogo di partenza autorizzino i movimenti degli animali di specie sensibili soltanto alle seguenti condizioni:

- gli animali sono rimasti nell'azienda di spedizione per almeno 20 giorni prima dell'autorizzazione, o nell'azienda d'origine fin dalla nascita se hanno meno di 20 giorni di età, e nessun animale di una specie sensibile è stato introdotto in tale azienda durante il suddetto periodo, o durante i 10 giorni precedenti nel caso di suini, oppure

- detti animali sono trasportati direttamente e senza passare attraverso un centro di raccolta riconosciuto a un macello ai fini dell'immediata macellazione.

3. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) bis, secondo trattino, della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, gli Stati membri provvedono affinché gli animali delle specie sensibili non siano trasportati tra i vari punti di sosta stabiliti e riconosciuti in conformità del regolamento (CE) n. 1255/97.

Articolo 2

La decisione 2001/263/CE della Commissione è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino alle ore 24.00 del 18 maggio 2001.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(3) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(4) GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35.

(5) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

(6) GU L 371 del 31.12.1994, pag. 14.

(7) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(8) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23.

(9) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.

(10) GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52.

(11) GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1.

(12) GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.

(13) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 38.

(14) GU L 82 del 22.3.2001, pag. 29.

(15) GU L 84 del 23.3.2001, pag. 62.

(16) GU L 93 del 3.4.2001, pag. 59.

(17) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 74.

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