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Document 32001D0320

    2001/320/CE: Decisione del Consiglio, del 9 aprile 2001, che rende accessibili al pubblico talune categorie di documenti del Consiglio

    GU L 111 del 20.4.2001, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2001; abrogato da 32001D0840

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/320/oj

    32001D0320

    2001/320/CE: Decisione del Consiglio, del 9 aprile 2001, che rende accessibili al pubblico talune categorie di documenti del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 111 del 20/04/2001 pag. 0029 - 0030


    Decisione del Consiglio

    del 9 aprile 2001

    che rende accessibili al pubblico talune categorie di documenti del Consiglio

    (2001/320/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3,

    visto il proprio regolamento interno, in particolare l'articolo 10,

    considerando quanto segue:

    (1) La trasparenza costituisce un principio essenziale per il funzionamento delle istituzioni della Comunità. L'accesso del pubblico ai documenti è uno degli strumenti di cui avvalersi per applicare tale principio.

    (2) A norma dell'articolo 207, paragrafo 3, del trattato, dovrebbe essere garantito un maggiore accesso del pubblico ai documenti riguardanti le attività legislative del Consiglio.

    (3) La terza relazione del segretario generale del Consiglio sull'attuazione della decisione 93/731/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio(1), indica un aumento sostanziale del numero di richieste di accesso ai documenti. Da tale relazione risulta inoltre che il registro pubblico dei documenti del Consiglio accessibile via Internet costituisce uno strumento prezioso al fine di individuare i documenti del Consiglio e facilitare l'accesso ai medesimi.

    (4) Allo scopo di accrescere ulteriormente la trasparenza delle attività del Consiglio, occorrerebbe rendere accessibile al pubblico via Internet il maggior numero possibile di documenti del Consiglio. Come chiesto dal Consiglio, la suddetta terza relazione contiene suggerimenti a tal fine.

    (5) La presente decisione non pregiudica l'applicazione della decisione 93/731/CE, né il contenuto dell'atto relativo ai principi generali e alle limitazioni applicabili al diritto di accesso ai documenti, che dovrà essere adottato a norma dell'articolo 255, paragrafo 2, del trattato,

    DECIDE :

    Articolo 1

    Ambito d'applicazione e disposizioni generali

    1. La presente decisione si applica a tutti i documenti del Consiglio, purché non classificati.

    2. Uno Stato membro può chiedere al segretariato generale di non rendere pubblico ai sensi della presente decisione un documento proveniente da tale Stato senza il suo previo accordo.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione si intende per:

    - "documento legislativo", qualsiasi documento riguardante l'esame e l'adozione di un atto legislativo ai sensi dell'articolo 7 del regolamento interno del Consiglio,

    - "diffusione", la distribuzione della versione finale di un documento ai membri del Consiglio, ai loro rappresentanti o ai loro delegati.

    Articolo 3

    Norme generali

    1. Il segretariato generale rende accessibili al pubblico i seguenti documenti non appena diffusi:

    a) documenti di cui né il Consiglio né uno Stato membro è l'autore, che sono stati resi accessibili al pubblico dall'autore o con l'accordo di questi;

    b) ordine del giorno provvisorio di sessioni delle varie formazioni del Consiglio;

    c) testi adottati dal Consiglio e destinati alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    2. Purché non siano chiaramente coperti da una delle eccezioni di cui all'articolo 4 della decisione 93/731/CE, il segretariato generale può inoltre rendere accessibili al pubblico, non appena diffusi, i seguenti documenti:

    a) ordine del giorno provvisorio di comitati e gruppi di lavoro;

    b) note informative, relazioni, relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e relazioni sullo stato delle discussioni in seno al Consiglio o in seno ad uno dei suoi organi preparatori, che non riflettono posizioni individuali delle delegazioni, esclusi i pareri e i contributi del servizio giuridico.

    Articolo 4

    Norme specifiche per i documenti legislativi

    1. Oltre ai documenti menzionati all'articolo 3, il segretariato generale rende accessibili al pubblico, non appena diffusi, i seguenti documenti legislativi:

    a) note di trasmissione e copie/traduzioni di lettere riguardanti atti legislativi trasmessi al Consiglio da altre istituzioni o organi dell'Unione europea o, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, da uno Stato membro;

    b) note sottoposte al Coreper e/o al Consiglio per approvazione (note punti "I/A" e punti "A"), nonché il progetto di atti legislativi cui esse fanno riferimento;

    c) decisioni adottate dal Consiglio nel corso della procedura di cui all'articolo 251 del trattato e testi allegati approvati dal comitato di conciliazione.

    2. Dopo l'adozione di una delle decisioni di cui al paragrafo 1, lettera c), o l'adozione definitiva dell'atto di cui trattasi, il segretariato generale rende accessibili al pubblico i documenti legislativi riguardanti tale atto elaborati prima della presente decisione e che non sono coperti da una delle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 93/731/CE, quali note informative, relazioni, relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e relazioni sullo stato delle discussioni in seno al Consiglio o in seno a uno dei suoi organi preparatori ("risultati dei lavori"), esclusi i pareri e i contributi del servizio giuridico.

    A richiesta di uno Stato membro, i documenti che rientrano nel primo comma e che riflettono la posizione individuale di tale Stato membro in sede di Consiglio non sono resi accessibili al pubblico ai sensi della presente decisione.

    Articolo 5

    Disposizioni finali

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Essa ha effetto a decorrere dal 1o maggio 2001.

    Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. Lindh

    (1) GU L 340 del 31.12.1993, pag. 43. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/527/CE (GU L 212 del 23.8.2000, pag. 9).

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