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Document 32001D0246

    2001/246/CE: Decisione della Commissione, del 27 marzo 2001, che stabilisce le condizioni di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica nei Paesi Bassi in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 85/511/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1018]

    GU L 88 del 28.3.2001, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/04/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/246/oj

    32001D0246

    2001/246/CE: Decisione della Commissione, del 27 marzo 2001, che stabilisce le condizioni di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica nei Paesi Bassi in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 85/511/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1018]

    Gazzetta ufficiale n. L 088 del 28/03/2001 pag. 0021 - 0023


    Decisione della Commissione

    del 27 marzo 2001

    che stabilisce le condizioni di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica nei Paesi Bassi in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 85/511/CEE

    [notificata con il numero C(2001) 1018]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2001/246/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10,

    vista la direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica(3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) All'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 85/511/CEE del Consiglio è prevista la possibilità di effettuare una vaccinazione d'emergenza.

    (2) In base ai principi enunciati nel suddetto articolo, la decisione di ricorrere al vaccino va valutata tenendo conto degli interessi fondamentali della Comunità, che non devono risultarne compromessi.

    (3) In seguito alla denuncia di focolai di afta epizootica nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Bassi e in Irlanda, la Commissione ha adottato le decisioni 2001/172/CE(4), 2001/208/CE(5), 2001/223/CE(6) e 2001/234/CE(7), che recano misure di protezione contro l'afta epizootica nei rispettivi Stati membri.

    (4) Oltre alle misure previste nel quadro della direttiva 85/511/CEE, i Paesi Bassi applicano a titolo precauzionale l'abbattimento preventivo degli animali sensibili detenuti nelle aziende situate nelle immediate vicinanze di aziende infette o sospette, tenendo conto della situazione epidemiologica e dell'alta densità di animali sensibili in talune parti del territorio.

    (5) L'abbattimento di animali per motivi sanitari deve essere effettuato conformemente alla direttiva 93/119/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento(8).

    (6) L'abbattimento su larga scala degli animali provenienti dalle aziende infette o contaminate può esaurire in breve tempo le capacità di distruzione delle carcasse in condizioni di sicurezza, ritardando così inevitabilmente l'abbattimento preventivo con conseguente possibile aggravamento e diffusione del virus.

    (7) Le autorità competenti dei Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione un programma che prevede il ricorso alla vaccinazione come strumento supplementare di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica rispetto all'abbattimento preventivo degli animali delle specie sensibili. Benché l'uso del vaccino nell'ambito dell'abbattimento preventivo sia utile unicamente quando il ritardo prevedibile per l'abbattimento è superiore al tempo necessario per costituire un'immunità sufficiente a ridurre efficacemente la diffusione del virus, esso non dovrebbe in ogni caso pregiudicare la riduzione del numero di animali delle specie sensibili nelle zone circostanti i focolai.

    (8) Nella relazione del 10 marzo 1999 il comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali ha formulato raccomandazioni sulla strategia da seguire per una vaccinazione d'emergenza contro l'afta epizootica, di cui è necessario tener conto(9).

    (9) Il ricorso a qualsiasi tipo di vaccinazione comprometterà inevitabilmente la situazione sanitaria dell'afta epizootica per quanto riguarda gli scambi internazionali non soltanto per lo Stato membro interessato o per la parte del suo territorio in cui la vaccinazione è effettuata.

    (10) Prima di prendere una decisione sulla vaccinazione d'emergenza, la Commissione deve accertarsi che le misure da adottare comprendano almeno quelle indicate all'articolo 13, paragrafo 3, dal primo al sesto trattino, della direttiva 85/511/CEE.

    (11) Scopo della presente decisione è definire le condizioni alle quali i Paesi Bassi possono effettuare una vaccinazione d'emergenza.

    (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

    1) Per "abbattimento preventivo" si intende l'abbattimento degli animali sensibili detenuti nelle aziende situate entro un certo raggio dalle aziende sottoposte alle restrizioni stabilite agli articoli 4 o 5 della direttiva 85/511/CEE.

    Esso ha come obiettivo la rapida riduzione del numero di animali delle specie sensibili in una zona infetta.

    2) Per "vaccinazione soppressiva" si intende la vaccinazione d'emergenza degli animali delle specie sensibili di determinate aziende situate in una zona definita, la cosiddetta zona di vaccinazione; tale vaccinazione è effettuata esclusivamente in combinazione con l'abbattimento preventivo descritto al paragrafo 1.

    Essa ha come obiettivo la rapida riduzione della carica virale e del rischio di diffusione del virus oltre il perimetro della zona, senza ritardare l'abbattimento preventivo.

    Essa è effettuata unicamente quando l'abbattimento preventivo degli animali delle specie sensibili deve essere ritardato per un periodo di tempo stimato superiore al tempo necessario a ridurre efficacemente la diffusione del virus mediante immunizzazione per almeno uno dei seguenti motivi:

    - limitazioni nell'esecuzione degli abbattimenti degli animali delle specie sensibili in conformità alle disposizioni della direttiva 93/119/CEE del Consiglio,

    - limitazioni delle capacità esistenti di distruzione delle carcasse in conformità con l'articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 85/511/CEE.

    Articolo 2

    1. Fatta salva la direttiva 85/511/CEE del Consiglio, in particolare gli articoli 4, 5 e 9, i Paesi Bassi possono decidere di ricorrere alla vaccinazione soppressiva alle condizioni stabilite nell'allegato.

    2. Prima di procedere alle misure di cui al paragrafo 1, i Paesi Bassi provvedono affinché gli Stati membri e la Commissione siano informati ufficialmente dei dati concernenti la delimitazione geografica e amministrativa della zona di vaccinazione, il numero di aziende interessate, la data di inizio e di conclusione della vaccinazione e il motivo per cui tale misura è stata presa.

    Successivamente i Paesi Bassi provvedono affinché i dati presentati conformemente al primo comma siano completati senza ritardo ingiustificato dalle informazioni concernenti l'abbattimento degli animali vaccinati, segnatamente il numero di animali abbattuti, il numero di aziende interessate, la data in cui gli abbattimenti sono stati ultimati e le modifiche delle restrizioni vigenti nelle zone in questione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2001.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

    (3) GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

    (4) GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.

    (5) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 38.

    (6) GU L 82 del 22.3.2001, pag. 29.

    (7) GU L 84 del 23.3.2001, pag. 62.

    (8) GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.

    (9) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/outcome_en.html

    ALLEGATO

    Condizioni per il ricorso alla vaccinazione soppressiva ai fini della lotta contro l'afta epizootica e dell'eradicazione della stessa, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 85/511/CEE

    >SPAZIO PER TABELLA>

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