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Document 32001D0227

2001/227/CE: Decisione del Consiglio, del 12 marzo 2001, che autorizza la Repubblica francese ad applicare un'aliquota d'accisa differenziata a taluni oli minerali utilizzati a fini specifici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

GU L 84 del 23.3.2001, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/227/oj

32001D0227

2001/227/CE: Decisione del Consiglio, del 12 marzo 2001, che autorizza la Repubblica francese ad applicare un'aliquota d'accisa differenziata a taluni oli minerali utilizzati a fini specifici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 23/03/2001 pag. 0032 - 0032


Decisione del Consiglio

del 12 marzo 2001

che autorizza la Repubblica francese ad applicare un'aliquota d'accisa differenziata a taluni oli minerali utilizzati a fini specifici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

(2001/227/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni delle accise applicate agli oli minerali in base a considerazioni politiche specifiche.

(2) Dato che il trasporto pubblico è più ecologico rispetto al trasporto mediante veicoli privati, le autorità francesi hanno inoltre informato la Commissione che desiderano introdurre un'aliquota di accisa differenziata sul carburante diesel utilizzato nei veicoli adibiti a trasporto pubblico locale di passeggeri mediante il rimborso di parte dei futuri aumenti annuali delle accise sul carburante diesel.

(3) Gli altri Stati membri sono stati informati di tale domanda.

(4) La Commissione e tutti gli Stati membri ritengono che l'applicazione di un'aliquota di accisa differenziata sul carburante diesel utilizzato nei veicoli adibiti a trasporto pubblico non comporti distorsioni di concorrenza né ostacoli il funzionamento del mercato interno.

(5) La presente decisione non pregiudica l'esito di eventuali procedimenti in materia di aiuti di Stato avviati conformemente agli articoli 87 e 88 del trattato, né modifica l'obbligo da parte degli Stati membri di notificare alla Commissione le richieste concernenti eventuali aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 88 del trattato.

(6) La Commissione esamina regolarmente le esenzioni e le riduzioni per verificare che non distorcano la competitività né il funzionamento del mercato interno e che non siano incompatibili con la politica della Comunità in materia di protezione dell'ambiente.

(7) La Repubblica francese ha chiesto l'autorizzazione ad applicare un'aliquota di accisa differenziata al carburante diesel utilizzato nei veicoli adibiti a trasporto pubblico locale di passeggeri a decorrere dal 1o gennaio 2001.

(8) Il Consiglio riesaminerà la presente decisione sulla base di una proposta della Commissione entro il 31 dicembre 2005, data di scadenza dell'autorizzazione concessa con la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, la Repubblica francese è autorizzata ad applicare aliquote di accisa differenziate al carburante diesel utilizzato nei veicoli adibiti a trasporto pubblico locale di passeggeri a decorrere dal 1o gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2005 a condizione che tale aliquota differenziata sia conforme agli obblighi stabiliti nella direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali(2), e in particolare le aliquote minime previste all'articolo 5 di detta direttiva.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Ringholm

(1) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

(2) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 94/74/CE.

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