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Document 32001D0162

    2001/162/CE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2000, relativa alla concessione di aiuti della Spagna a favore dell'industria carboniera nell'anno 2000 (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4190]

    GU L 58 del 28.2.2001, p. 24–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/162(1)/oj

    32001D0162

    2001/162/CE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2000, relativa alla concessione di aiuti della Spagna a favore dell'industria carboniera nell'anno 2000 (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4190]

    Gazzetta ufficiale n. L 058 del 28/02/2001 pag. 0024 - 0028


    Decisione della Commissione

    del 13 dicembre 2000

    relativa alla concessione di aiuti della Spagna a favore dell'industria carboniera nell'anno 2000

    [notificata con il numero C(2000) 4190]

    (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2001/162/CECA)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

    vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 9,

    considerando quanto segue:

    I

    (1) Con lettera del 5 ottobre 1999 la Spagna ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, i provvedimenti finanziari che intende adottare a favore dell'industria carboniera per l'esercizio 2000. Su richiesta della Commissione, formulata con lettere dell'11 novembre 1999 e 7 settembre 2000, la Spagna ha trasmesso nuove informazioni, rispettivamente con lettere del 24 luglio e 8 novembre 2000.

    (2) Con lettera del 7 ottobre 1999, la Spagna ha notificato inoltre alla Commissione i costi di produzione per impresa corrispondenti all'anno 1998.

    (3) Con una seconda lettera datata 24 luglio 2000, la Spagna ha notificato, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, l'importo degli aiuti effettivamente concessi per l'esercizio carboniero 1999.

    (4) In forza della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione si pronuncia sui seguenti provvedimenti finanziari relativi all'esercizio 2000:

    a) un aiuto di 116180 milioni di ESP (698255862,87 EUR), per la copertura delle perdite d'esercizio delle imprese carboniere;

    b) un aiuto di 55209 milioni di ESP (331812772,71 EUR) per la copertura degli aiuti sociali eccezionali a favore dei lavoratori privati del loro impiego a seguito di misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività dell'industria carboniera;

    c) un aiuto di 15152 milioni di ESP (91065354,06 EUR) per la copertura dei costi tecnici di chiusura degli impianti di estrazione a seguito di misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività carboniera.

    (5) Le misure finanziarie previste dalla Spagna a favore dell'industria carboniera si richiamano alle disposizioni dell'articolo 1 della decisione n. 3632/93/CECA. La Commissione deve quindi pronunciarsi su tali misure conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, della summenzionata decisione. L'approvazione della Commissione è subordinata al rispetto degli obiettivi e dei criteri generali enunciati all'articolo 2 e dei criteri specifici stabiliti agli articoli 3 e 4 di detta decisione, come pure alla compatibilità con il buon funzionamento del mercato comune. Inoltre, la Commissione, nel suo esame, conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, della summenzionata decisione, valuta la conformità delle misure con il piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione e riduzione di attività che è stato approvato dalla Commissione con decisione 98/637/CECA(2).

    II

    (6) Con la decisione 98/637/CECA, la Commissione ha formulato un parere sulla conformità del piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione e di riduzione di attività dell'industria carboniera (periodo 1998-2002), notificato dalla Spagna, con gli obiettivi generali e specifici della decisione n. 3632/93/CECA.

    (7) La Commissione ha verificato che le misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività dell'industria carboniera spagnola attuate nel 1999 e quelle notificate per il 2000 sono in linea con i piani che essa aveva dichiarato conformi alla decisione 98/637/CECA.

    (8) La produzione di 15418272 tonnellate di carbone spagnolo nel 1999 risulta inferiore del 5,5 % rispetto alla produzione del 1998. Per il 2000, la Spagna ha notificato una previsione di 14611728 tonnellate di produzione, inferiore rispettivamente del 5,25 % a quella del 1999. Le quantità previste sono inferiori a quelle riportate nel piano.

    (9) Il numero di lavoratori impiegati nelle imprese è diminuito, passando da 18140 alla fine del 1998 a 17345 alla fine del 1999. Inoltre, nel 2000 si prevede una diminuzione di 1500 lavoratori.

    (10) Impianti con una capacità di produzione totale annua di 3521121 tonnellate sono in procinto di chiudere o di ridurre l'attività e ciò dovrà avvenire prima della scadenza della decisione n. 3632/93/CECA.

    (11) Tali riduzioni, di entità maggiore a quanto inizialmente previsto, sono dovute all'inserimento in piani di chiusura, conformemente all'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA, di imprese che non sono riuscite a rispettare le condizioni per ottenere gli aiuti al funzionamento, conformemente all'articolo 3 della citata decisione.

    (12) Con lettera del 7 ottobre 1999, la Spagna, come richiesto dalla Commissione nella decisione 1999/451/CECA(3), ha notificato i costi di produzione delle imprese relativamente all'anno 1998. L'analisi effettuata dalla Commissione sull'evoluzione dei costi di produzione di imprese o unità di produzione che fruiscono di aiuti al funzionamento (articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA) ha evidenziato una riduzione media dei costi di produzione, ai prezzi del 1992, che è passata da 102,5 ECU/tec nel 1994 a 87,7 ECU/tec nel 1998. Tale riduzione media del 16,4 % tra il 1994 e il 1998 si ripartisce come segue: una riduzione superiore al 30 % sul 22 % della produzione, tra il 20 % e il 30 % sul 7 % della produzione, tra il 10 % e il 20 % sul 39 % della produzione e tra lo 0 % e il 10 % sul 33 % della produzione.

    (13) Le imprese Antracitas de Rengos SA e Inversiones Terrales SA, aventi una produzione annua totale di 90000 tonnellate, chiuderanno definitivamente i propri impianti di produzione. Le seguenti imprese o unità di produzione: Promotora de Minas de Carbón SA, UTE Terrales-Ubeda, Incomisa, Coto Minero Jove SA, Mina Escobal SL, Minas de Valdeloso SL, Virgilio Riesco SA, il gruppo María dell'impresa Minero Siderúrgica de Ponferrada SA, il gruppo Escandal dell'impresa Coto Minero del Sil SA, e i gruppi Picardín, Pontedo e Arbas dell'impresa Uminsa, con una capacità di produzione annua totale pari a 955611 tonnellate, sono state inserite dalla Spagna in un piano di chiusura o di riduzione dell'attività che prevede una riduzione di capacità annua di 800000 tonnellate nell'anno 2000. La Commissione ha verificato che tali imprese non rientrano nelle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, ma che esse possono tuttavia fruire degli aiuti alla riduzione di attività conformemente all'articolo 4 della citata decisione.

    (14) Nel periodo 2000-2002 la Spagna deve monitorare l'evoluzione del costo di produzione di tutte le imprese carboniere che fruiscono degli aiuti al funzionamento. Se tali imprese non riescono a conseguire l'obiettivo della riduzione tendenziale dei costi di produzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, la Spagna deve proporre alla Commissione le necessarie misure correttive.

    (15) L'aiuto per la copertura di perdite d'esercizio, notificato dalla Spagna per il 2000, prevede una riduzione degli aiuti alla produzione in moneta corrente del 4 % in relazione al 1999 per le miniere sotterranee e del 6 % per le miniere a cielo aperto. Tali riduzioni rispondono all'obiettivo della riduzione progressiva degli aiuti. Gli aiuti di cui agli articoli 3 e 4 della decisione n. 3632/93/CECA, sono destinati a coprire la differenza totale o parziale tra i costi di produzione e il prezzo di vendita liberamente concordato dalle parti, tenendo conto delle condizioni prevalenti sul mercato mondiale.

    (16) Tutti gli aiuti che la Spagna intende concedere all'industria carboniera nel 2000, conformemente alla decisione n. 3632/93/CECA, sono stati iscritti nei bilanci pubblici statale, regionale o locale, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, della citata decisione. Per quanto riguarda l'impresa Hunosa una parte degli aiuti in questione può essere concessa tramite l'ente di diritto pubblico SEPI (Ente statale delle partecipazioni industriali).

    (17) Tenendo conto di quanto precede, le misure notificate dalla Spagna per il 2000 sono considerate conformi ai piani di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività approvati dalla Commissione nella decisione 98/637/CECA, purché siano soddisfatte tutte le condizioni previste da tale decisione e, in particolare, quelle relative alla non discriminazione tra produttori, acquirenti o utenti del carbone comunitario.

    III

    (18) L'aiuto di 116180 milioni di ESP (698255862,87 EUR), che la Spagna prevede di concedere all'industria carboniera nel 2000 ha l'obiettivo di compensare in tutto o in parte le perdite d'esercizio delle imprese del settore.

    (19) Esso è destinato a coprire la differenza tra i costi di produzione e il prezzo di vendita liberamente concordato dalle parti, tenendo conto delle condizioni prevalenti sul mercato mondiale.

    (20) L'importo notificato si suddivide in aiuti al funzionamento a norma dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, per un importo di 48696 milioni di ESP (292668864,35 EUR), e in aiuti alla riduzione di attività, a norma dell'articolo 4 della medesima decisione, per un importo di 67484 milioni di ESP (405587008,52 EUR).

    (21) L'aiuto al funzionamento di 48696 milioni di ESP (292668864,35 EUR) è destinato alla copertura delle perdite d'esercizio di 42 imprese con una produzione prevista per il 2000 di 11088607 di tonnellate.

    (22) Dalla verifica dei costi di produzione delle imprese che beneficiano di aiuti al funzionamento, ai prezzi del 1992, la Commissione constata che la riduzione tendenziale dei costi osservata nel periodo 1994-1997 si manterrà nel 2000. La riduzione prevista per il 2000 in relazione al 1998 sarà dell'11,23 %.

    (23) I costi medi di produzione nel 1998, ai prezzi del 1992, delle imprese che ricevono aiuti in conformità dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA sono pari a 87,7 ECU/tec. Tali costi si ripartiscono nel modo seguente:

    - 10 % della produzione a costi compresi tra 20 e 60 ECU/tec,

    - 50 % della produzione a costi compresi tra 60 e 80 ECU/tec,

    - 30 % della produzione a costi compresi tra 80 e 95 ECU/tec,

    - 10 % della produzione a costi compresi tra 95 e 199 ECU/tec.

    (24) Il prezzo medio di vendita alle centrali termiche delle 11088607 tonnellate (6939844 tec) di produzione, previsto per il 2000, praticato dalle imprese che ricevono aiuti al funzionamento, è di 8902 ESP per tonnellata (53,5 EUR per tonnellata). Dato il costo medio di produzione previsto per il 2000, pari a 16620 ESP/tonnellata (100 EUR/tonnellata), la Commissione constata che l'aiuto notificato corrisponde alla differenza tra il costo di produzione e il prezzo di vendita liberamente concordato dalle parti e basato sulle condizioni prevalenti sul mercato mondiale.

    (25) Gli aiuti alla riduzione di attività, pari a 67487 milioni di ESP (405605038,88 EUR), sono destinati alla copertura delle perdite di esercizio delle imprese Hunosa, per un importo di 56121 milioni di ESP (337294003,10 EUR), Mina la Camocha, per un importo di 4940 milioni di ESP (29689997,96 EUR), delle miniere sotterranee di Endesa per un importo di 636 milioni di ESP (3822436,98 EUR), delle miniere sotterranee di Encasur, per un importo di 322 milioni di ESP (1935258,98 EUR), Antracitas de Guillón, per un importo di 903 milioni di ESP (5427139,3 EUR), Coto Minero Jove SA, per un importo di 681 milioni di ESP (4092892,43 EUR), Inversiones Terrales-Plácido Ubeda, per un importo di 83 milioni di ESP (498840,05 EUR), Industrial y Comercial Minera (Incomisa), per un importo di 154 milioni di ESP (925558,64 EUR), Mina Escobal, per un importo di 52 milioni di ESP (312526,29 EUR), Minas de Escucha, per un importo di 356 milioni di ESP (2139603,09 EUR), Minas de Valdeloso SL, per un importo di 118 milioni di ESP (709194,28 EUR), Promotora de Minas de Carbón SA, per un importo di 445 milioni di ESP (2674503,86 EUR), Virgilio Riesco SA, per un importo di 189 milioni di ESP (1135912,88 EUR), dei gruppi Picadin, Pontedo e Arbas dell'impresa Uminsa, per un importo di 600 milioni di ESP (3606072,27 EUR), del gruppo María della impresa Minero Siderúrgica de Ponferrada SA, per un importo di 853 milioni di ESP (5126633,25 EUR) e del Grupo Escandal dell'impresa Coto Minero del Sil SA, per un importo di 1029 milioni di ESP (6184414,55 EUR). La produzione totale a cui sono destinati gli aiuti alla riduzione di attività è pari a 3523121 tonnellate di capacità annua.

    (26) Una parte dell'aiuto di 56121 milioni di ESP (337294003,1 EUR) concesso all'impresa Hunosa, ovvero 37989 milioni di ESP (228318488,3 EUR) sarà erogata tramite la SEPI.

    (27) Il prezzo medio di vendita alle centrali termiche di 3523121 tonnellate (2263857 tec) di produzione, previsto per il 2000, praticato dalle imprese che ricevono aiuti alla riduzione di attività, è di 9167 ESP per tonnellata (55,1 EUR per tonnellata). Dato il costo medio di produzione previsto per il 2000, pari a 39100 ESP/tonnellata (235 EUR/tonnellata), la Commissione constata che l'aiuto notificato corrisponde alla differenza tra il costo di produzione e il prezzo di vendita liberamente concordato dalle parti e basato sulle condizioni prevalenti sul mercato mondiale.

    (28) Gli aiuti destinati a coprire le perdite di esercizio delle imprese carboniere sono stati inclusi nel bilancio generale dello Stato per il 2000. Tali aiuti sono inferiori del 4 % a quelli autorizzati dalla Commissione per il 1999. La Spagna ha comunicato la risoluzione del Consiglio dei ministri che ha ripartito gli aiuti in questione impresa per impresa. Tale risoluzione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dello Stato spagnolo(4).

    (29) L'inserimento dei provvedimenti in questione nel piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività, come pure la riduzione graduale degli aiuti e delle quantità previste nel 2000, rispondono agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo e secondo trattino, della decisione, in particolare all'obiettivo di ridurre gradualmente gli aiuti e risolvere inoltre i problemi sociali e regionali legati all'evoluzione del settore carboniero.

    (30) Tenendo conto di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, gli aiuti sono compatibili con gli articoli 3 e 4 della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

    IV

    (31) L'aiuto di 55209 milioni di ESP (331812772,71 EUR) che la Spagna prevede di concedere è destinato a coprire, con eccezione degli oneri relativi al pagamento di prestazioni sociali di cui si fa carico lo Stato come contributo speciale in virtù dell'articolo 56 del trattato, gli indennizzi a favore dei lavoratori delle imprese carboniere spagnole che sono o dovranno essere collocati in pensione anticipata o che hanno perso il posto di lavoro a seguito del piano di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività carboniera spagnola.

    (32) Parte dell'aiuto, per un importo di 36634 milioni di ESP (220174774,3 EUR), sarà concesso all'impresa Hunosa. Esso è destinato a coprire costi del prepensionamento dei lavoratori che abbiano cessato l'attività lavorativa anteriormente al 1o gennaio 2000 e dei 500 lavoratori che cesseranno l'attività lavorativa nel corso del 2000. Tale importo sarà erogato all'impresa Hunosa tramite la SEPI.

    (33) Il resto, per un importo di 18575 milioni di ESP (111637998,4 EUR), è destinato a coprire gli indennizzi dovuti ai circa 5806 lavoratori di altre imprese in situazione di prepensionamento alla fine dell'anno 2000, come risultato delle misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione dell'attività.

    (34) Questi aiuti, che hanno per obiettivo la copertura degli oneri sociali eccezionali dovuti alla ristrutturazione sono stati iscritti nel bilancio generale dello Stato per il 2000.

    (35) Le misure finanziarie in questione corrispondono ad obblighi imposti dai processi di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria carboniera spagnola e non possono quindi essere poste in relazione con la produzione corrente (oneri residui).

    (36) In virtù dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti menzionati esplicitamente nell'allegato della stessa, vale a dire gli oneri relativi al pagamento di prestazioni sociali dovute per il prepensionamento di lavoratori che non abbiano ancora raggiunto l'età pensionabile e le altre spese eccezionali per i lavoratori privati del posto di lavoro a seguito di ristrutturazioni e razionalizzazioni, possono essere considerati compatibili con il mercato comune, purché il loro importo non ecceda i costi.

    (37) Tenendo conto di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, gli aiuti sono compatibili con l'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

    V

    (38) L'aiuto di 15152 milioni di ESP (91065354,06 EUR) previsto dalla Spagna è destinato a coprire il deprezzamento degli attivi immobilizzati delle imprese del carbone che devono procedere a chiusure totali o parziali, come pure gli altri costi straordinari dovuti alle chiusure progressive collegate alla ristrutturazione dell'industria carboniera.

    (39) Parte dell'aiuto, per un importo di 5193 milioni di ESP (31210558,58 EUR), che verrà concesso all'impresa Hunosa sarà erogato tramite la SEPI. Il saldo, ovvero 9959 milioni di ESP (59854795,48 EUR), sarà erogato alle altre imprese che portino a termine ristrutturazioni o riduzioni di attività.

    (40) Gli aiuti per la copertura degli oneri sociali eccezionali dovuti alla ristrutturazione sono stati iscritti nel bilancio generale dello Stato per il 2000.

    (41) Le misure finanziarie in questione corrispondono ad obblighi imposti dai processi di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria carboniera spagnola e non possono quindi essere poste in relazione con la produzione corrente (oneri residui).

    (42) In virtù dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti menzionati esplicitamente nell'allegato della stessa, vale a dire i deprezzamenti intrinseci eccezionali, nella misura in cui siano dovuti alla ristrutturazione dell'industria (senza tenere conto delle rivalutazioni successive al 1o gennaio 1986 che superino il tasso di inflazione), come pure i lavori supplementari e gli oneri residui derivanti dalla chiusura degli impianti, possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché il loro importo non ecceda i costi.

    (43) La Spagna deve accertarsi che gli aiuti destinati alla copertura di aiuti sociali eccezionali concessi alle imprese corrispondano alle categorie dei costi definiti nell'allegato della decisione n. 3632/93/CECA.

    (44) Tenendo conto di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, gli aiuti sono compatibili con l'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune.

    VI

    (45) Gli aiuti concessi dalla Spagna all'industria carboniera si limitano alla produzione destinata alle centrali elettriche. La Spagna si impegna a verificare che le vendite di carbone nei settori industriale e domestico avvengano a prezzi (esenti da compensazione) che coprano i costi di produzione.

    (46) La Spagna deve accertarsi che la concessione degli aiuti alla produzione corrente, contemplati nella presente decisione, non dia luogo a discriminazioni tra produttori, acquirenti e utilizzatori sul mercato comunitario del carbone.

    (47) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA, la Spagna dovrà verificare che la differenza tra il costo di produzione e il prezzo di vendita per tonnellata non determini prezzi di vendita del carbone comunitario inferiori a quelli praticati nel caso di carbone di qualità analoga proveniente da paesi terzi.

    (48) Nel quadro delle disposizioni dell'articolo 86 del trattato, la Spagna si impegna a verificare che gli aiuti si limitino a quanto strettamente necessario in relazione a considerazioni di ordine sociale e regionale connesse alla riduzione di attività dell'industria carboniera comunitaria. Tali aiuti non dovranno conferire un vantaggio economico, né diretto né indiretto, a produzioni per le quali gli aiuti non siano autorizzati o ad altre attività diverse dalla produzione del carbone. In particolare la Spagna dovrà verificare che gli aiuti concessi alle imprese in conformità dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, destinati a coprire i costi tecnici di chiusura non siano utilizzati dalle imprese come aiuti alla produzione corrente (articoli 3 e 4 della decisione) e che le chiusure di capacità a cui sono destinati gli aiuti siano definitive e vengano realizzate nelle migliori condizioni di sicurezza e di rispetto dell'ambiente.

    (49) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino e all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione deve verificare che gli aiuti autorizzati per la produzione corrente rispondano alle uniche finalità enunciate agli articoli 3 e 4 della citata decisione. La Spagna notifica alla Commissione, entro al più tardi il 30 giugno 2001, l'importo degli aiuti effettivamente concessi per l'esercizio 2000 e la informa di eventuali modifiche degli importi inizialmente notificati. In tale relazione annuale, la Spagna deve fornire tutte le informazioni necessarie per la verifica dei criteri definiti negli articoli in questione.

    (50) Nell'approvare gli aiuti, la Commissione ha tenuto conto della necessità di attenuare, nella misura del possibile, le conseguenze a livello sociale e regionale della ristrutturazione dell'industria carboniera, visto il quadro economico e sociale in cui si trovano le imprese minerarie in questione.

    (51) Tenendo conto di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna, le misure e gli aiuti previsti a favore dell'industria carboniera sono compatibili con gli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA e con il buon funzionamento del mercato comune,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Spagna è autorizzata a versare, per l'esercizio 2000, i seguenti aiuti:

    a) un aiuto al funzionamento di 48696 milioni di ESP (292668854,35 EUR) a norma dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA;

    b) un aiuto alla riduzione di attività di 67484 milioni di ESP (405587008,52 EUR) a norma dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA;

    c) un aiuto di 55209 milioni di ESP (331812772,71 EUR), a norma dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, per la copertura degli aiuti sociali eccezionali a favore dei lavoratori privati del loro impiego a seguito di misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività dell'industria carboniera spagnola;

    d) un aiuto di 15152 milioni di ESP (91065354,06 EUR) per coprire spese eccezionali, a norma dell'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, per la copertura dei costi tecnici di chiusura degli impianti di estrazione a seguito di operazioni di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività dell'industria carboniera spagnola.

    Articolo 2

    In conformità dell'articolo 86 del trattato CECA, la Spagna deve adottare tutte le misure di natura generale o particolare atte a garantire l'adempimento degli obblighi risultanti dalla presente decisione. La Spagna verificherà che gli aiuti autorizzati siano destinati esclusivamente ai fini enunciati e che le vengano restituiti tutti gli importi non impiegati, sovrastimati o scorrettamente utilizzati relativi a uno degli elementi contemplati dalla presente decisione.

    Articolo 3

    La Spagna notifica alla Commissione, entro al più tardi il 30 giugno 2001, l'importo degli aiuti effettivamente concessi per l'esercizio 2000.

    Articolo 4

    Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2000.

    Per la Commissione

    Philippe Busquin

    Membro della Commissione

    (1) GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.

    (2) GU L 303 del 13.11.1998, pag. 57.

    (3) GU L 177 del 13.7.1999, pag. 27.

    (4) BOE n. 226 del 20.9.2000, pag. 32254.

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