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Document 32001D0146

2001/146/CE: Decisione della Commissione, del 20 settembre 2000, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE (Caso COMP/36.653 — Opel) (Testo rilevante ai fini del SEE)[notificata con il numero C(2000) 2707]

GU L 59 del 28.2.2001, p. 1–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/146(1)/oj

32001D0146

2001/146/CE: Decisione della Commissione, del 20 settembre 2000, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE (Caso COMP/36.653 — Opel) (Testo rilevante ai fini del SEE)[notificata con il numero C(2000) 2707]

Gazzetta ufficiale n. L 059 del 28/02/2001 pag. 0001 - 0042


Decisione della Commissione

del 20 settembre 2000

relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE

(Caso COMP/36.653 - Opel)

[notificata con il numero C(2000) 2707]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/146/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999(2), in particolare l'articolo 3 e l'articolo 15, paragrafo 2,

vista la decisione della Commissione del 21 aprile 1999, di avviare un procedimento nel caso in esame,

dopo aver dato alle parti interessate la possibilità di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti mossi dalla Commissione, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e del regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998 in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e 86 del trattato CE(3), relativo alle audizioni,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

CAPO 1: I FATTI

A. IL CONTESTO

I. Il procedimento

(1) Alla Commissione erano pervenute informazioni in base alle quali Opel Nederland BV perseguiva una strategia volta ad ostacolare sistematicamente le esportazioni di autoveicoli nuovi dai Paesi Bassi verso altri Stati membri. Gli accordi o le pratiche concordate volti ad impedire o ridurre le vendite di autoveicoli nuovi ad utilizzatori finali residenti in un altro Stato membro e pertanto tali da limitare la concorrenza rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 123/85 della Commissione, del 12 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela(4), e (CE) n. 1475/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela(5), i costruttori e/o i loro importatori possono impedire ai loro concessionari di vendere autoveicoli nuovi a rivenditori non autorizzati non appartenenti alla loro rete distributiva, mentre le vendite agli utilizzatori finali, effettuate direttamente o indirettamente tramite un intermediario con mandato, nonché le vendite ad altri concessionari appartenenti alla medesima rete distributiva non possono essere soggette a restrizioni.

(2) Il 4 dicembre 1996, al fine di determinare se le informazioni di cui sopra rivelassero l'esistenza di un'infrazione, la Commissione ha adottato una decisione che ordinava accertamenti ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17. Gli accertamenti disposti sono stati condotti l'11 ed il 12 dicembre 1996 presso le seguenti imprese stabilite nei Paesi Bassi: Opel Nederland BV a Sliedrecht e Van Twist, concessionario Opel di Dordrecht.

(3) Nella sua comunicazione degli addebiti, del 21 aprile 1999, indirizzata ad Opel Nederland BV e a General Motors Nederland BV, la Commissione ha dato alle imprese la possibilità di manifestare il loro punto di vista. Nella loro risposta scritta del 21 giugno 1999, alla comunicazione degli addebiti della Commissione (in appresso: risposta di Opel Nederland), nonché nelle osservazioni esposte oralmente e per iscritto nel corso dell'audizione del 20 settembre 1999, Opel Nederland BV e General Motors Nederland BV hanno reso nota la loro posizione in merito alle asserzioni fatte dalla Commissione(6).

II. Le imprese

(4) Opel Nederland BV, Sliedrecht, fu costituita il 30 dicembre 1994 come controllata al 100 % di General Motors Nederland B.V., Sliedrecht, dalla quale rilevò le attività commerciali esercitate per conto di General Motors nei Paesi Bassi. Le attività di General Motors Nederland BV si ridussero dunque a quelle di una holding, a sua volta interamente controllata da General Motors Corporation, Detroit, Michigan (USA)(7). Sia Opel Nederland BV che General Motors Nederland BV, così come General Motors (Europe) e Adam Opel AG, anch'esse menzionate nella presente decisione, fanno parte dell'organizzazione di General Motors in Europa. Questa organizzazione è costituita da numerose imprese, di norma interamente di proprietà di General Motors Corporation.

(5) Opel Nederland BV è l'unico "importatore ufficiale" ("National Sales Company") per la marca Opel nei Paesi Bassi. Le sue attività commerciali includono l'importazione, l'esportazione ed il commercio all'ingrosso di autoveicoli e relativi pezzi di ricambio e accessori. L'impresa non partecipa tuttavia alla produzione dei veicoli Opel. Essa ha concluso "Accordi per la vendita e l'assistenza" ("Dealer Sales and Service Agreements") con circa 150 concessionari i quali, in forza di tali accordi, sono considerati rivenditori autorizzati della rete di distribuzione Opel in Europa.

(6) I dipendenti di Opel Nederland BV menzionati nei documenti citati a titolo di prova, al 1o ottobre 1996, rivestivano i seguenti incarichi(8):

>SPAZIO PER TABELLA>

(7) General Motors Corporation è inoltre azionista unico dell'impresa automobilistica Adam Opel AG, Ruesselsheim (Germania), che possiede anche due stabilimenti di produzione in Germania (Opel Automobilwerk Eisenach-PKW GmbH ad Eisenach e lo stabilimento Adam Opel a Bochum). Opel Nederland BV acquista i veicoli destinati ad essere distribuiti nei Paesi Bassi presso gli stabilimenti suddetti o presso altri stabilimenti del gruppo General Motors.

(8) La presente decisione è destinata a Opel Nederland BV e a General Motors Nederland BV.

III. La posizione della marca Opel

(9) Nel 1996 e nel 1997, nell'Unione europea ("UE") sono stati immatricolati rispettivamente 12796000 e 13007400 nuovi autoveicoli per il trasporto di passeggeri. Nel periodo 1995-1997, il gruppo General Motors, con le marche Opel (commercializzata come Vauxhall nel Regno Unito e in Irlanda), Saab e le marche GM americane, rappresentava una quota di mercato compresa tra il 12 % ed il 13 %, sulla base delle nuove immatricolazioni, attestandosi così come secondo produttore di autoveicoli privati dietro il gruppo Volkswagen con le sue marche Volkswagen, Audi, Seat e Skoda, che aveva una quota di mercato pari a circa il 17 % di tutte le nuove immatricolazioni. Con un totale di 1532000 immatricolazioni nel 1996 e di 1559000 nel 1997, la marca Opel (inclusa Vauxhall) è stata leader del mercato nell'UE e nello Spazio economico europeo, davanti a Volkswagen con 1418000 immatricolazioni nel 1996 e 1386000 nel 1997(9).

(10) Il mercato degli autoveicoli privati può essere suddiviso in numerosi segmenti secondo caratteristiche quali il prezzo d'acquisto o la lunghezza del veicolo. Altri fattori, come ad esempio le dimensioni e la potenza del motore, da un lato, o la qualità e il prestigio, dall'altro, rivestono un ruolo minore ai fini dell'attribuzione di un veicolo ad un particolare segmento. Solitamente, si distinguono i seguenti segmenti: A: mini; B: piccole; C: medie; D: grandi; E: superiori; F: di lusso; G: veicoli multiuso e Sport Utility Vehicles. A volte il segmento G viene suddiviso ulteriormente.

(11) La panoramica di cui all'allegato I, che fa parte della presente decisione, riporta le quote di mercato relative ai principali modelli Opel per ciascun segmento. È opportuno osservare che la panoramica suddetta è basata sul numero di veicoli venduti, poiché nel settore automobilistico è prassi corrente calcolare le quote di mercato su questa base anziché sulla base del valore (fatturato). La seconda tabella (cfr. allegato II) riporta i principali concorrenti dei modelli Opel nei segmenti da B a E. Opel è presente anche nel segmento G con i modelli Tigra, Zafira e Frontera. Le vendite complessive in tale segmento, che può essere ulteriormente suddiviso in veicoli multiuso, fuoristrada, cabriolet e coupé, sono tuttavia di gran lunga inferiori a quelle dei segmenti da B a E.

B. COMMERCIO PARALLELO DI VEICOLI OPEL

I. Portata delle esportazioni parallele

(12) Stando ai documenti rinvenuti nel corso delle ispezioni(10), il numero complessivo di veicoli Opel nuovi riesportati da vari Stati membri verso la Germania, ad esempio, è aumentato considerevolmente durante il periodo dal 1992 al 1996. Le riesportazioni dai Paesi Bassi verso la Germania erano aumentate a partire dal 1994 e nel 1996 hanno raggiunto un livello sensibilmente superiore a quello degli anni precedenti.

II. Differenze di prezzo

(13) Secondo le rassegne sui prezzi delle automobili nell'Unione europea, pubblicate regolarmente dalla Commissione(14) e basate sui prezzi di listino, al netto delle imposte, raccomandati dai produttori, le differenze di prezzo relative a taluni modelli Opel registrabili tra i Paesi Bassi ed altri Stati membri nel periodo compreso tra il 1995 ed il 1997 erano sufficienti a fornire un incentivo alle esportazioni dai Paesi Bassi, in particolare verso la Germania(15).

(14) La differenza di prezzo tra i Paesi Bassi ed altri Stati membri per i veicoli Opel nuovi poteva arrivare, a seconda del modello, fino al 20 % nel 1996 e successivamente anche fino al 24 %. Nel 1996, la convenienza dei prezzi olandesi rispetto a quelli praticati in Germania poteva raggiungere, a seconda del modello, il 16 %. Nel 1997, i prezzi nei Paesi Bassi potevano essere inferiori, a seconda del modello, fino al 25 %, e successivamente fino al 28 %, rispetto a quelli di altri Stati membri. Rispetto alla Germania, i prezzi risultavano più convenienti di circa il 16 %-19 %.

(15) In un progetto di lettera del 10 settembre 1996, Opel Nederland BV dichiarava che le differenze di prezzo esistenti rappresentavano un incentivo per le esportazioni parallele, in particolare verso la Germania. Nella lettera si affermava inoltre che adeguamenti dei prezzi, come aumenti dei prezzi nei Paesi Bassi, avrebbero avuto ripercussioni negative sulla competitività di Opel nel mercato olandese:"... Il diverso livello impositivo cui sono soggette le auto nuove e le condizioni concorrenziali vigenti in Europa possono far sì che in alcuni paesi i prezzi siano più vantaggiosi che in altri. ... Attualmente, i prezzi di Opel nei Paesi Bassi sono in concorrenza con quelli di Volkswagen e Ford, il che determina in particolare uno squilibrio rispetto ai prezzi tedeschi. Tuttavia, se ciò conduce ad un eccesso di esportazioni, Le sarà facile immaginare che vi saranno proteste da parte dei concessionari Opel tedeschi. Ne seguirà quindi una discussione sui prezzi e di conseguenza sulla posizione concorrenziale di Opel nei Paesi Bassi. In seguito a ciò, la Sua posizione concorrenziale e quella dei Suoi colleghi subirà un ridimensionamento a vantaggio di altri importatori operanti sul mercato olandese..."(16).

(16) Un memorandum interno di Opel Nederland BV, datato 23 settembre 1996, ribadisce questa valutazione: "... In generale, in Olanda, i prezzi di listino netti degli autoveicoli sono inferiori ai prezzi praticati all'estero, in paesi che non applicano una specifica imposta sugli autoveicoli nuovi (in particolare in Germania). In buona parte, ciò è dovuto alla strategia in materia di prezzi seguita dagli importatori di auto, in quanto tale scelta determina una riduzione dei prezzi per il consumatore, che è nell'interesse generale ..."(19).

C. ACCORDI E PRATICHE CONSTATATI

I. Strategia generale nei confronti dei concessionari

(17) Il 26 settembre 1996, la direzione di Opel Nederland BV ha adottato una decisione (cfr. documento citato in appresso), che dimostra l'esistenza di una strategia generale, volta ad impedire e/o limitare le esportazioni dai Paesi Bassi in altri Stati membri. Questa strategia comprendeva, ad esempio, una politica restrittiva in materia di forniture e di premi ed istruzioni ai concessionari affinché si astenessero in generale dall'effettuare vendite all'esportazione ed è stata applicata per un certo periodo di tempo, come dimostrato in appresso:

"... CONCLUSIONI DELLA RIUNIONE SULLE ESPORTAZIONI

Sliedrecht, 26 settembre 1996

Partecipanti:

I.M. Aukema

C. Brown

W. de Heer

T.A. de Jong

R.A.H.M. de Leeuw

J.J. Naval

H.H.C. Notenboom

O.M. Wegner

L.W.M. Wennekers

L.O.M. Aelen

Decisioni adottate:

1. Opel Nederland BV procederà ad un controllo di tutti i concessionari (20) che a quanto le risulta effettuano esportazioni. Si comincerà dai concessionari più importanti, quali risultano dall'elenco 'Concessionari che effettuano esportazioni', datato 26 settembre 1996. L'operazione sarà organizzata dal signor Naval.

2. Il signor De Heer risponderà a tutti i concessionari che avranno risposto alla prima lettera inviata loro da Opel in merito alle attività di esportazione. I concessionari verranno informati dei controlli e del fatto che la scarsa disponibilità dei prodotti determinerà una limitazione del numero di veicoli assegnati.

3. Entro le prossime due settimane, i responsabili di zona delle vendite discuteranno la questione delle attività di esportazione con i concessionari che effettuano esportazioni. I concessionari saranno informati del fatto che, a causa di una minore disponibilità di prodotti, essi riceveranno (fino a nuova comunicazione) solo un numero di veicoli corrispondente a quello che risulta dalla guida di valutazione delle vendite. Ai concessionari verrà chiesto di segnalare al responsabile di zona quali unità dei loro ordini inevasi essi intendano effettivamente ricevere. Saranno quindi i concessionari stessi a dover risolvere eventuali problemi con i loro clienti.

4. I concessionari che informeranno il responsabile di zona di non avere intenzione di cessare le esportazioni di veicoli su vasta scala saranno invitati ad incontrare i signori De Leeuw e De Heer il 22 ottobre 1996.

5. Il signor Notenboom incaricherà GMAC di effettuare un controllo delle scorte dei concessionari al fine di determinare il numero esatto di unità ancora disponibili. C'è da attendersi che nel frattempo un numero considerevole di veicoli possa essere stato esportato.

6. Per le future campagne di vendita, non verranno presi in considerazione i veicoli che non sono stati immatricolati in Olanda. Condizioni analoghe sono applicate anche dai concorrenti.

7. Il signor Aukema cancellerà dagli elenchi delle campagne di vendita i nomi dei concessionari che effettuano esportazioni. Saranno i risultati dei controlli a determinare la futura inclusione negli elenchi.

8. Il signor Aelen redigerà una lettera ai concessionari per informarli che, a decorrere dal 1o ottobre 1996, Opel Nederland BV addebiterà 150 NLG per fornire, su richiesta, dichiarazioni ufficiali degli importatori, come il certificato di omologazione, e per predisporre i documenti doganali richiesti per le vendite di autoveicoli esenti da imposte (ad esempio quelli destinati a diplomatici).

L.O.M. Aelen

26 settembre 1996(21)."

(18) Già nel luglio 1996, Opel Nederland BV aveva preso in considerazione la possibilità di adottare alcune di queste misure per impedire e/o ridurre le esportazioni. Alla luce delle considerevoli vendite all'esportazione, in un e-mail del 15 luglio 1996(31) il responsabile delle vendite aveva proposto agli altri responsabili di incontrare individualmente i concessionari, di modificare le disposizioni relative alla concessione di premi e di effettuare un controllo dei concessionari poiché riteneva che alcuni di questi avessero venduto auto a rivenditori tedeschi non autorizzati. In questo e-mail, il direttore vendite e marketing confermava la necessità di avere colloqui con i concessionari interessati e proponeva, tra le altre cose, di limitare i veicoli assegnati in base al territorio contrattuale. Come spiegato più dettagliatamente in appresso, la decisione del 26 settembre 1996 era stata preceduta da misure che limitavano le esportazioni di singoli concessionari, il che in un certo senso anticipava la decisione di cui sopra.

(19) Nel corso del settembre 1996, a seguito di discussioni interne, Opel Nederland BV ha elaborato la strategia generale volta a ridurre o impedire le esportazioni, adottata formalmente il 26 settembre 1996 (cfr. considerando 17), con l'intenzione di porre fine all'intera attività di esportazione. Le misure considerate possono essere dedotte dal seguente documento, nel quale, in data 18 settembre 1996, l'amministratore delegato raccomandava al direttore vendite e marketing una serie di provvedimenti nei confronti di determinati concessionari che si erano contraddistinti per il numero elevato di esportazioni:

"... Sono estremamente preoccupato per l'attività di esportazione, in particolare considerato che non raggiungiamo il livello di immatricolazioni previsto e che la disponibilità dei prodotti è limitata. Ingenti somme di denaro, destinate a promuovere le vendite in Olanda, finiscono nelle tasche dei concessionari senza sortire alcun effetto. Chiedo quindi che siano adottati provvedimenti rigorosi nei confronti dei concessionari che effettuano esportazioni su vasta scala. In data odierna ho convocato tutte le divisioni interessate da tale attività al fine di predisporre azioni nei confronti di tali concessionari. Intendo avanzare le seguenti proposte:

1. Veicoli assegnati ai concessionari sulla base della guida di valutazione delle vendite e dei risultati conseguiti all'interno dei rispettivi territori; ai concessionari che effettuano esportazioni non verranno più consegnati i veicoli richiesti.

2. Controllo di tutti i concessionari che fanno registrare esportazioni considerevoli.

3. In caso di violazione del contratto, addebitare ogni spesa.

4. Esclusione delle esportazioni dalle campagne (Excellence club, Monaco,...).

5. Lettera firmata da me inviata a tutti i concessionari.

6. Invito a tutti i concessionari che si prendono gioco di noi ad incontrare il sottoscritto.

Appuntamento lunedì prossimo alle 14.00 nel mio ufficio per discutere un'azione precisa(35)."

(20) Ulteriori proposte di misure da adottare sono contenute in un memorandum interno di Opel Nederland BV redatto pochi giorni dopo, il 23 settembre 1996:

">SPAZIO PER TABELLA>

... Oggetto: Premi basati sul paese di immatricolazione ...

La discussione sul tema di cui sopra non è nuova. Ma fino a quando non vi saranno indicazioni precise su cosa è consentito e cosa non lo è continueranno ad emergere nuovi interrogativi. Poiché quest'anno le nostre vendite all'esportazione verso altri paesi CE stanno registrando un sensibile incremento, non solo siamo preoccupati da questo andamento, ma vogliamo anche porvi fine. L'unica domanda a tale proposito è la seguente: che genere di azione possiamo intraprendere nei confronti di questi concessionari che effettuano esportazioni? Nel memorandum allegato, Luc Aelen ha delineato alcune possibilità ... Del resto, nei Paesi Bassi, Ford e VW concedono premi ai loro concessionari solo in relazione agli autoveicoli immatricolati nei Paesi Bassi! Ed è esattamente quello che vogliamo! ...

ESPORTAZIONE DI AUTOVEICOLI NUOVI

Nel presente memorandum vengono esaminate brevemente alcune misure alternative che potrebbero essere adottate per contenere il fenomeno, di dimensioni piuttosto ingenti, delle esportazioni di autoveicoli nuovi effettuate attualmente dai concessionari olandesi.

Possibili alternative per regolare le esportazioni:

1. Accettazione limitata degli ordini dei concessionari.

2. Nessuna concessione di premi per gli autoveicoli esportati.

3. Concessione di premi solo ai concessionari che vendono autoveicoli immatricolati esclusivamente nel rispettivo territorio.

4. Controllo dei concessionari per quanto concerne le consegne agli utilizzatori finali.

5. Obbligo contrattuale che vieti ai concessionari di ricercare attivamente clienti fuori del territorio loro assegnato ...(38)."

(21) Il documento, datato 26 settembre 1996, rivela che la decisione è stata adottata dai massimi dirigenti di Opel Nederland BV a seguito di discussioni interne relative alle tre parti in cui si articola la strategia, vale a dire la politica in materia di forniture (cfr. considerando 23 a 30), la politica dei premi (cfr. considerando da 47 a 51), e la limitazione diretta delle vendite all'esportazione (cfr. considerando da 59 a 73).

(22) Nei seguenti considerando da 23 a 99, le misure in questione vengono dettagliatamente illustrate:

- l'approvvigionamento dei concessionari da parte dell'importatore prevedeva che venissero consegnati solo gli autoveicoli necessari per la vendita a clienti nel territorio contrattuale e che a tali ordini venisse accordato un trattamento prioritario,

- la politica dei premi introdotta in relazione a vari programmi di promozione delle vendite era strutturata in modo tale che le vendite ad utilizzatori finali stranieri ne fossero escluse,

- nell'ambito del controllo dei concessionari, venivano verificate le attività di vendita all'estero. Infine, i concessionari venivano ripetutamente ed insistentemente invitati a cessare tutte le esportazioni. Numerosi concessionari si sono espressamente impegnati con Opel Nederland BV a cessare tale attività in futuro.

II. Gli accordi e le pratiche in dettaglio

1. Politica di restrizione delle forniture

(23) Nell'ambito della strategia summenzionata, volta a limitare e/o impedire le esportazioni, nel secondo semestre 1996 Opel Nederland BV ha esaminato la possibilità di assegnare esclusivamente autoveicoli destinati al mercato olandese.

(24) A tale proposito, il 15 luglio 1996, Opel Nederland BV aveva riscontrato che nel primo semestre 1996 le vendite all'esportazione di autoveicoli Opel avevano raggiunto un totale di 1121 unità, corrispondenti al 3 % delle vendite complessive realizzate da tutti i suoi concessionari in tale periodo. Sono stati individuati cinque concessionari ai quali potevano essere ascritte 937 di queste esportazioni ed è stato proposto di limitare il numero di autoveicoli assegnati a tali concessionari a quelli destinati alle vendite nei rispettivi territori contrattuali, al fine di ridurre, mediante tale provvedimento, il margine d'azione per le vendite all'esportazione:"Urgente discutere con i concessionari. Conseguenze! Assegnazione di veicoli per il rispettivo mercato, ecc. W. de Heer"(41).

(25) Una limitazione dei veicoli assegnati al concessionario Van Zijll, uno dei cinque menzionati nell'e-mail del 15 luglio 1996 (cfr. considerando 24), era già stata esaminata dieci giorni prima, il 5 luglio 1996 (cfr. anche considerando 61). Decisioni analoghe in relazione ad altri concessionari erano state adottate pochi giorni dopo, l'11 luglio 1996 (cfr. considerando 62). Il concessionario Van Zijll aveva effettuato 514 vendite all'esportazione nel corso del primo semestre 1996. Appurato che anche nella prima settimana del settembre 1996, il concessionario in questione aveva realizzato un numero eccezionalmente elevato di vendite (272), attribuibili presumibilmente ad ingenti esportazioni, l'8 settembre 1996 il direttore vendite e marketing aveva proposto al responsabile degli addetti alle vendite l'introduzione di un sistema di contingentamento per tale concessionario:"... Delle circa 1000 vendite al dettaglio realizzate la scorsa settimana, 272 sono state effettuate da Van Zijll Arnhem ... Non possiamo costringere questo sconsiderato a smetterla attraverso un sistema di contingentamento? Tra coloro che gli hanno trasmesso ordini figurano anche dei tedeschi?..."(43).

(26) Nel progetto di lettera del 10 settembre 1996 (cfr. considerando 15), facendo riferimento alle differenze di prezzo, in particolare rispetto al mercato tedesco, il direttore vendite e marketing valutava la possibilità di informare i concessionari per iscritto che il numero di veicoli menzionato nelle istruzioni di vendita ("verkooprichtlijn") doveva essere venduto nei Paesi Bassi. Al tempo stesso, egli intendeva annunciare ai concessionari che, a causa di problemi di approvvigionamento, la precedenza sarebbe andata agli ordini destinati al mercato olandese. I concessionari sarebbero inoltre stati informati del fatto che, con l'entrata in vigore del nuovo contratto di concessione, il 1o ottobre 1996(47), sarebbe stato loro vietato acquisire clienti al di fuori del territorio contrattuale attraverso campagne pubblicitarie personalizzate. A questo proposito, il progetto di lettera si esprime come segue:"... Inoltre, il numero di autoveicoli Opel menzionato nelle istruzioni di vendita deve essere venduto nei Paesi Bassi. Tenuto conto dei costanti problemi di approvvigionamento di prodotti Opel, daremo la precedenza agli ordini destinati al mercato olandese. A prescindere da questo, il contratto che sarà applicabile a decorrere dal 1o ottobre è estremamente chiaro per quanto concerne l'acquisizione di clienti, che può aver luogo solo all'interno del territorio di competenza per le vendite e i servizi di assistenza".

(27) Il 12 settembre 1996, il responsabile degli addetti alle vendite ha inviato ai dirigenti di Opel Nederland BV un e-mail riguardante la possibilità di limitare le consegne ai concessionari che effettuano vendite all'esportazione. Egli esprimeva tuttavia le sue perplessità circa la compatibilità di una simile misura con le regole comunitarie di concorrenza:"... La conclusione è chiara: non sono possibili restrizioni/ostacoli in relazione alle auto che vengono vendute ad un utilizzatore finale in un altro Stato membro dell'UE. Il suo riferimento al caso Bayer, non ancora concluso, nel quale Bayer ostacolava le esportazioni attraverso i quantitativi di prodotti assegnati, è interessante ma per il momento non offre alcuna certezza. Se il caso si concluderà positivamente (il che non è molto probabile), potremmo tentare di procedere nello stesso modo per limitare gli ordini dei concessionari Opel che effettuano ingenti esportazioni, introducendo cioè una limitazione del numero di veicoli assegnati. In pratica, tuttavia, mi sembra una soluzione difficile da realizzare senza che venga considerata come un ostacolo alle esportazioni. In relazione ai modelli per cui vi sono problemi di approvvigionamento, saremmo in grado di dimostrare che il nostro comportamento è assolutamente obiettivo"(48).

(28) In diverse lettere di risposta dei concessionari ad una lettera standard di Opel Nederland BV del 28-29 agosto 1996 (cfr. in appresso considerando 71 e i documenti menzionati nella relativa nota 63, nonché il considerando 72 e i documenti menzionati nella relativa nota 65, nelle quali i concessionari dichiaravano che tutte le loro vendite all'esportazione erano state effettuate nel rispetto del loro contratto di concessione ed esclusivamente ad utilizzatori finali, figurano annotazioni a mano del direttore vendite e marketing datate 16 settembre 1996.

(29) Sulla lettera del concessionario Wolves Autoservice BV, è stato ad esempio annotato quanto segue: "... Guido Pot. Per favore, far presente al concessionario che egli è responsabile in primo luogo per il suo territorio (come vanno le cose al suo interno?); inoltre che a causa di questo tipo di esportazioni la nostra (massiccia) promozione dei prezzi in Olanda verrà messa in pericolo. Disponibilità 'basata' sul mercato olandese. La priorità va attribuita ai Paesi Bassi"(56).

(30) In risposte analoghe dei concessionari Hemera, Staals e Nedam, figurano istruzioni manoscritte del direttore vendite e marketing: "allocatie" (assegnazione) o "beschikbaarheid" (disponibilità). Questi proponeva di invitare i concessionari Wolves, Hemera e Nedam a concentrarsi in via prioritaria sul rispettivo territorio contrattuale. Inoltre, si sarebbe dovuto far presente ai concessionari Wolves, Hemera, Staals e Nedam che le esportazioni stavano compromettendo la posizione di Opel in termini di prezzi sul mercato olandese(57). I documenti di cui ai considerando 19 e 20, redatti rispettivamente il 18 settembre 1996 ed il 23 settembre 1996, parlano di questa misura di contingentamento delle forniture ai concessionari che effettuano esportazioni confermando pertanto che essa era destinata a far cessare tutte le attività di esportazione. Un'ulteriore conferma viene dal documento del 18 settembre 1996, menzionato nella nota 73 del considerando 80.

(31) Il 26 settembre 1996, la direzione di Opel Nederland BV ha deciso (cfr. considerando 17) di informare i concessionari che, a causa di "problemi di approvvigionamento", in futuro si sarebbe avuta una limitazione dei volumi delle forniture e ciascun concessionario avrebbe ricevuto solo il numero di veicoli specificato nella "guida di valutazione delle vendite" (in appresso "GVV"):"...Saranno informati dei controlli e del fatto che i problemi di approvvigionamento determineranno una limitazione del numero di veicoli assegnati ... Ai concessionari sarà fatto presente che, a causa di una scarsa disponibilità di prodotti, essi riceveranno (fino a nuova comunicazione) solo il numero di unità precisato nella guida di valutazione delle vendite ... Sarà loro chiesto di precisare al responsabile di zona quali unità dei loro ordini in attesa di esecuzione intendano effettivamente ricevere. Saranno quindi gli stessi concessionari a dover risolvere eventuali problemi con i loro clienti ..."(58).

(32) A tale proposito, va osservato che l'accordo con i concessionari per le vendite e l'assistenza di Opel Nederland del 1992 (in appresso "ADVA"), in vigore fino al 31 dicembre 1996, stabiliva che Opel Nederland BV e ciascun concessionario dovessero concordare una GVV, il cui scopo era quello di indicare il numero di autoveicoli nuovi che il concessionario poteva ragionevolmente prevedere di vendere ai suoi clienti nell'anno considerato. La guida rappresentava un obiettivo di vendita che definiva il numero di unità che avrebbero dovuto essere vendute e rispetto al quale sarebbero stati valutati i risultati commerciali del concessionario. Tali risultati venivano determinati esprimendo il numero complessivo degli autoveicoli venduti durante un determinato periodo (di norma un anno civile) come percentuale della quantità indicata nella guida relativa a quel concessionario e raffrontando la percentuale ottenuta con la percentuale corrispondente per l'insieme dei concessionari dei Paesi Bassi(60).

(33) In pratica, l'obiettivo di vendita si riferisce al territorio di competenza del concessionario(61). Ai sensi dell'ADVA standard del 1992, gli obblighi di un concessionario sono determinati in relazione al suo territorio contrattuale ("speciale invloedsssfeer"), che costituisce, tra l'altro, la base per fissare il suo obiettivo di vendita individuale(62).

(34) Il contratto di concessione di Opel Nederland del 1o gennaio 1997 conteneva le seguenti disposizioni in un'appendice: "Beoordelingsrichtlijnen" (istruzioni per la valutazione):

"... FASE 1

Ogni anno OPEL stabilisce orientativamente il numero di autoveicoli nuovi che, sulla base di previsioni ragionevoli, OPEL si aspetta di vendere attraverso tutti i CONCESSIONARI OPEL nell'anno considerato. Nel far ciò, OPEL tiene conto, tra le altre cose, dell'andamento delle immatricolazioni nazionali di AUTOVEICOLI nuovi e di altri autoveicoli nuovi (incluso l'andamento relativo ai singoli segmenti) ...

FASE 2

OPEL assegna annualmente a ciascun CONCESSIONARIO OPEL una quota del numero complessivo di vendite previste sulla base della percentuale del numero totale di immatricolazioni di autoveicoli nuovi all'interno della specifica sfera di influenza del CONCESSIONARIO nell'anno civile in corso e in quello precedente ...(63)".

(35) In situazioni particolari, il contratto di concessione prevedeva inoltre la possibilità di procedere ad un adeguamento dell'offerta nei rispettivi territori contrattuali(64). Sebbene la FASE 3 della citata appendice dell'accordo di concessione preveda, in caso di variazioni della domanda all'interno del territorio contrattuale, adeguamenti delle quantità consegnate, questa possibilità si riferisce di fatto solo alla domanda di clienti olandesi e non a quella legata alle esportazioni. Pertanto, i provvedimenti relativi ad una limitazione delle consegne, definiti nella decisione del 26 settembre 1996, significavano in pratica che i concessionari dovevano essere preparati a vedersi consegnare solo il numero di veicoli che si prevedeva avrebbero venduto a clienti olandesi, il che non avrebbe lasciato loro alcun margine per le vendite all'esportazione.

(36) Opel Nederland BV non contesta la possibilità che, a seguito della sua decisione del 26 settembre 1996, "i concessionari interessati siano stati indotti in errore o abbiano avuto l'impressione sbagliata" che Opel Nederland BV avesse intenzione di applicare una politica di restrizione delle forniture o si aspettasse che i concessionari interessati riducessero o cessassero le esportazioni senza che venisse fatta un'opportuna distinzione tra i diversi tipi di operazioni. Opel Nederland BV ammette la possibilità che alcuni dei suoi responsabili di zona abbiano impartito oralmente istruzioni a certi concessionari o abbiano dato loro l'impressione che gli obiettivi di vendita indicati nelle rispettive GVV fossero da intendersi come relativi principalmente al mercato olandese(65).

(37) A tale proposito è opportuno osservare che il ruolo dei responsabili di zona è quello di stabilire e mantenere contatti diretti e personali tra l'importatore ed i concessionari (cfr. ad esempio il considerandi 31 e la relativa nota 24, i considerando 59 e 63 e le relative note 50 e 56). I responsabili di zona dipendono dal responsabile delle vendite (Sales Manager), il cui superiore è il direttore vendite e marketing (Director of Sales and Marketing). Si deve pertanto concludere che l'iniziativa dei responsabili di zona, alla quale fa riferimento Opel Nederland BV, fosse la conseguenza diretta della decisione del 26 settembre 1996, decisione che è stata in tal modo attuata. Ciò è confermato inoltre dal fatto che sono stati effettivamente condotti controlli individuali e che i responsabili di zona hanno relazionato sulle loro visite preliminari. Vale anche la pena di ricordare come Opel Nederland BV abbia ritenuto necessario adottare misure correttive nell'ottobre e nel dicembre 1996(66).

(38) Opel Nederland BV sostiene inoltre che la GVV non fissava il numero di veicoli da fornire, ma il numero di veicoli che dovevano essere venduti (obiettivo di vendita) nell'anno civile successivo(67).

(39) Il problema in questo caso non riguarda tuttavia gli obiettivi di vendita in quanto tali, ma piuttosto il fatto che, in seguito all'intervento di Opel Nederland BV, le quantità da fornire ai concessionari in base al contratto dovevano essere adeguate all'obiettivo di vendita (cfr. anche le considerazioni che seguono relative all'esistenza di un accordo (cfr. considerando 112).

(40) Opel Nederland BV sostiene altresì che la decisione del 26 settembre 1996 relativa alla riduzione del numero di veicoli assegnati riguardava solo 21 concessionari. Opel Nederland BV ritiene che la scarsa disponibilità dei prodotti possa essere invocata come una "ragione oggettiva" atta a giustificare un simile provvedimento(68).

(41) La Commissione sottolinea che i 21 concessionari interessati dal provvedimento, su un totale di circa 150 concessionari Opel nei Paesi Bassi, erano tutti quelli noti per effettuare vendite all'esportazione [cfr. considerando 17; il concessionario Spoormaker è stato aggiunto successivamente ai 20 concessionari citati inizialmente nella decisione(69)]. La Commissione ritiene inoltre che l'assegnazione di quote in relazione ai veicoli da fornire ai concessionari non possa essere giustificata sulla base di una scarsa disponibilità dei prodotti, fenomeno questo che può occasionalmente verificarsi, ad esempio quando esce un nuovo modello(70), poiché tale misura riguardava, in linea generale e senza distinzioni, tutti i modelli inclusi nel programma contrattuale ed era chiaramente stata adottata in conseguenza dell'aumento delle esportazioni. Inoltre, Opel Nederland BV non fornisce alcun elemento concreto a sostegno della conclusione che all'epoca vi erano effettivamente problemi di approvvigionamento.

(42) In presenza di una forte domanda legata alle esportazioni, come nel caso in esame, la decisione di rifornire i concessionari sulla base delle rispettive GVV, adottata da Opel Nederland BV il 26 settembre 1996, rappresentava pertanto una misura volta a limitare il numero di autoveicoli da fornire al concessionario disponibili per l'esportazione. Il risultato di tale misura è stato quello di trasformare l'obiettivo di vendita menzionato nella GVV in un numero massimo di autoveicoli che il concessionario poteva ricevere e vendere. In tali circostanze, il concessionario avrebbe perso qualsiasi margine per effettuare vendite all'esportazione in aggiunta alle vendite locali, poiché avrebbe compromesso il raggiungimento dell'obiettivo individuale di vendita fissato per il suo territorio contrattuale e, di conseguenza, i suoi risultati commerciali.

2. Politica dei premi

(43) Il pagamento di premi costituisce per i concessionari, in aggiunta al loro margine, la principale fonte di reddito e di profitto dalla vendita dei veicoli. Il margine del concessionario è dato dalla differenza tra il prezzo di listino raccomandato per una data auto ed il prezzo al quale il concessionario acquista l'auto dal suo fornitore. Grazie a questa differenza, che di solito è compresa tra il 10 ed il 20 %, il concessionario dispone di un margine finanziario per coprire i costi amministrativi e finanziari e per concedere eventuali sconti ai clienti. In pratica, il margine è spesso interamente utilizzato per coprire tali costi e sconti, cosicché il profitto del concessionario è dato dai premi e da altri servizi prestati in relazione alle vendite di auto.

(44) I premi sono di norma calcolati come remunerazione proporzionale o forfetaria corrisposta al concessionario dal suo fornitore, ad intervalli regolari ed in conformità delle condizioni applicabili, per ciascun veicolo venduto. I pagamenti dei premi dipendono dal raggiungimento di determinati obiettivi qualitativi e quantitativi. Gli obiettivi quantitativi più comuni sono il raggiungimento di una determinata quota di mercato ed il rispetto delle previsioni di vendita del concessionario all'interno del suo territorio contrattuale. Gli obiettivi qualitativi sono in genere legati ai clienti o si riferiscono ad un certo standard dei locali di vendita del concessionario.

(45) Tra l'agosto 1995 ed il gennaio 1998, Opel Nederland BV ha incrementato il numero dei programmi di promozione delle vendite ("campagnes"), spesso concepiti per un particolare modello. Inizialmente le condizioni per la partecipazione a tali campagne di vendita prevedevano l'esclusione dal pagamento di premi per le vendite effettuate a determinati gruppi di clienti (altri concessionari Opel, società internazionali di autonoleggio e rivenditori non autorizzati).

(46) Tali condizioni sono state applicate per i programmi di promozione delle vendite "STAR WARS Astra Actie"(71), messo a punto per il modello Opel Astra ed attuato tra il 16 agosto 1995 ed il 31 gennaio 1996, e per altri due programmi attuati tra il 1o giugno 1996 ed il 30 settembre 1996: "Paradepaarden"(72), che prevedeva il pagamento di un premio in relazione a tutte le vendite dei modelli Omega, Tigra, Cabrio, Calibra, Frontera e Monterey, e "Astra Zomer"(73), che riguardava ancora una volta il modello Opel Astra (incluse le versioni Cabrio e Van).

(47) A partire dal maggio 1996, Opel Nederland BV ha cominciato a considerare la possibilità di escludere dal pagamento dei premi tutte le esportazioni. A tale proposito, ha stabilito in un memorandum interno del 23 maggio 1996 che i premi previsti nell'ambito dei programmi di promozione delle vendite non dovessero essere offerti per le vendite all'estero, neppure per quelle agli utilizzatori finali:

"... Esportazione di auto da parte di Smit Zwolle/Nefkens Trading: ... nel caso in cui:

1. continui a riguardare le vendite di Nefkens ad utilizzatori finali;

2. sia possibile ricostruire l'intera transazione nell'amministrazione del concessionario ... non vi è in pratica nessun problema. Si ribadisce tuttavia ancora una volta che il concessionario non può pretendere i compensi previsti dalla campagna per tali vendite. Il mio consiglio è dunque quello di autorizzare in futuro transazioni identiche alle stesse condizioni ...(74)".

(48) Il 5 luglio 1996, il responsabile marketing ha informato il direttore vendite e marketing che il concessionario Van Zijll, di Arnhem, aveva già effettuato 36 vendite nell'ambito della campagna in corso "Paradepaarden", ed aveva pertanto diritto a premi pari a 35000 NLG. Poiché, tuttavia, 31 di tali vendite erano chiaramente state effettuate a clienti stranieri, egli sottolineava:"... Le esportazioni non rientrano nello spirito degli incentivi offerti dalla campagna in Olanda. Di per sé, le esportazioni sono positive, ma concedere premi su tali vendite ... Non si può fare qualcosa in proposito, in un modo o in un altro???? ... A mio avviso, in futuro si dovranno rivedere radicalmente le istruzioni di vendita (in relazione alla campagna)"(77).

(49) Il 23 agosto 1996, è divenuto evidente che Opel Nederland BV intendeva modificare in via definitiva le misure relative alla politica dei premi per concederli in futuro solo in relazione ai veicoli immatricolati nei Paesi Bassi:"... Per quanto concerne il resto del periodo CY96 e la proposta RIP, è necessario discutere l'introduzione, entro ottobre 1996, di un sistema di campagne basato sulle immatricolazioni e/o sulle vendite al dettaglio (come quello adottato da Ford, basato sulle immatricolazioni ufficiali RAI RDC), così, se non altro, le esportazioni saranno escluse dagli incentivi della campagna."(80)

(50) Il 18 settembre 1996 Opel Nederland BV dichiarò che la cosiddetta "attività commerciale transfrontaliera" in linea di principio non era opportuno né per gli importatori ufficiali né per General Motors Europa. L'importatore proponeva di discutere la questione a livello centrale con General Motors per far sì che per quanto possibile le misure fossero compatibili con la normativa europea in materia di concorrenza:

"... Le vendite transfrontaliere sono una spina nel fianco per molti importatori ufficiali e per General Motors Europa come organizzazione.

La limitazione delle vendite transfrontaliere (esportazioni) attraverso una revisione delle strutture di incentivo alla campagna non è solo nell'interesse degli importatori ufficiali ma anche di General Motors Europa. Al riguardo può essere utile consultare General Motors Europa (esperti della normativa CE) per renderla quanto più possibile 'inattaccabile' sotto il profilo della legislazione comunitaria(82)".

(51) Opel Nederland BV era consapevole tuttavia che l'esclusione delle esportazioni dal sistema di concessione dei premi avrebbe costituito indirettamente un ostacolo frapposto al commercio tra Stati membri e non era quindi compatibile con le norme europee in materia di concorrenza:"... Conclusione: il fatto di richiedere un numero di immatricolazione olandese perché gli autoveicoli da esportare possano essere conteggiati ai fini della concessione di un premio di vendita al dettaglio sembra una maniera per indurre indirettamente il concessionario a non esportare. Ciò non è consentito dalla legislazione comunitaria(87)."

(52) Il 26 settembre 1996 Opel Nederland BV (cfr. considerando 17), seppur consapevole dell'illegalità del sistema di premi che creava una discriminazione nei confronti delle esportazioni, decise di concedere premi solo per i veicoli immatricolati nei Paesi Bassi e di escludere quindi da tali pagamenti i veicoli venduti a residenti in altri Stati membri:"... 6. In futuro i veicoli delle campagne di vendita immatricolati al di fuori dell'Olanda non saranno conteggiati. I concorrenti applicano condizioni simili.

7. Il sig. Aukema cancellerà dagli elenchi della campagna i nomi dei concessionari che effettuano esportazioni. Ai fini della futura ammissione a beneficiare del premio si terrà conto dei risultati del controllo(90)".

(53) A seguito di tale decisione venne introdotto per le due campagne successive un nuovo sistema di concessione dei premi. Questi programmi di promozione delle vendite, in vigore dal 1o ottobre 1996 al 31 gennaio 1997, riguardavano due modelli: Astra ("Astra Bonuscampagne") e Corsa ("Corsa Inruil Ander Merk Campagne"). Le condizioni di partecipazione ad entrambi i programmi prevedevano la concessione dei premi solo per le vendite a consumatori finali nazionali con immatricolazione della vettura a nome dell'acquirente nei Paesi Bassi. Il premio ammontava a 600 o 900 NLG per ogni Astra (1100 NLG per ogni Corsa) venduta nel corso dei rispettivi programmi e il pagamento era legato al raggiungimento di determinati obiettivi di vendita:

"... Il premio viene concesso per tutte le nuove Opel Astra, ivi comprese Cabrio e Van, vendute nel corso della campagna, a consumatori finali nei Paesi Bassi e immatricolate a loro nome, per le quali il concessionario sia in grado di fornire un contratto di vendita interamente compilato e sottoscritto e/o una fattura di vendita. Sono escluse le vendite ad altri concessionari Opel, le vetture fornite a società internazionali di leasing e tutte le vendite non conformi all'accordo con i concessionari per la vendita e l'assistenza. Il premio verrà pagato a condizione che l'immatricolazione dell'autovettura abbia luogo entro tre settimane dalla data di chiusura della campagna (venerdì 21 febbraio 1997)(92)."

(54) Per quanto riguarda la clausola che escludeva dal pagamento del premio le vendite a consumatori finali non residenti, Opel Nederland BV ha ammesso che essa venne applicata per tutti i programmi di promozione delle vendite in vigore dopo il 31 gennaio 1997 e fino al 20 gennaio 1998 (cfr. considerando 57)(93).

(55) Una politica che prevede l'esclusione dei premi nei casi di vendita o immatricolazione al di fuori della zona contrattuale riduce il ricavo del concessionario e quindi il suo profitto netto. Siffatta politica limita quindi, sotto il profilo economico, la libertà dei concessionari di scegliere di effettuare tali vendite(94). Il rifiuto di pagare i premi o la semplice minaccia di non pagarli o di ritirarli riduce di norma le ragioni economiche che inducono i concessionari a vendere a clienti esteri. Il documento citato nella nota 44 al considerando 51 dimostra che Opel Nederland BV era consapevole di tale fatto. Dato che il profitto complessivo dei concessionari dipende spesso in forte misura dal pagamento di tali premi, tale azione o la semplice minaccia della sua messa in atto possono indurre il concessionario a rispettare le condizioni e istruzioni imposte dal fornitore.

(56) I concessionari hanno partecipato a tutte le campagne di vendita svoltesi tra il 1o ottobre 1996 e il 31 gennaio 1997 e dopo il 31 gennaio 1997 fino al 20 gennaio 1998 (cfr. considerando 57) nel quadro dei loro rapporti contrattuali con il fornitore Opel Nederland BV. Le vendite effettuate nel corso di tali campagne e i premi ottenuti sono indicati in modo dettagliato in numerosi documenti. Le condizioni e in particolare le norme restrittive sulla concessione dei premi dei relativi programmi sono state quindi accettate dai concessionari.

Risposta di Opel Nederland BV

(57) Opel Nederland BV sostiene che le norme che escludevano il pagamento di premi per le vendite all'esportazione potevano essere giustificate dall'esistenza nei Paesi Bassi di una speciale tassa automobilistica cui sono soggetti tutti i clienti residenti. Essa ammette che tale clausola era stata mantenuta in vigore in tutte le campagne svoltesi dal 1o ottobre 1996 e fino al 20 gennaio 1998 ma sottolinea che è stata abolita il 20 gennaio 1998 con efficacia retroattiva, che ne è stata data comunicazione scritta a tutti i concessionari e che sono stati altresì concessi i premi non pagati durante il suo periodo di vigenza. Opel Nederland BV sottolinea che tale misura non si applicava in modo generale alle vendite a clienti residenti fuori della zona contrattuale del concessionario, ma solo alle vendite a clienti residenti fuori dai Paesi Bassi e sostiene che essa non ha impedito che si verificassero vendite all'esportazione(95).

Il parere della Commissione

(58) Per quanto riguarda l'esclusione del pagamento di premi per le vendite a consumatori finali non residenti, la Commissione ritiene che l'abolizione retroattiva di tale prassi, avvenuta il 20 gennaio 1998, non possa essere considerata un'iniziativa atta a correggere lo scopo di tale misura o il suo effetto sulla concorrenza nel periodo della sua applicazione. Opel Nederland BV stessa ha confermato che i programmi di premi mirano generalmente ad incoraggiare i concessionari a vendere a consumatori finali. Ne consegue che i concessionari che intendevano vendere autoveicoli a clienti non residenti nel periodo di validità delle due campagne di vendita(96) erano scoraggiati dal farlo poiché sapevano che per tali operazioni non avrebbero potuto esigere alcun premio. Per quanto riguarda l'argomento addotto da Opel Nederland BV secondo cui l'esistenza di una speciale tassa automobilistica giustificherebbe l'esclusione dei premi per le vendite all'esportazione, si veda quanto osservato al considerando 131.

3. Divieto diretto di esportazione e limitazione diretta delle vendite all'esportazione in generale

1) Prima fase: Riflessioni interne e istruzioni

(59) Vi sono prove che indicano che, almeno in un caso, già alla fine del mese di giugno del 1995 erano stati fatti dei tentativi per bloccare qualsiasi attività di esportazione. In quel periodo uno dei responsabili di Opel Nederland BV comunicò ad altri dirigenti di aver dato istruzioni al concessionario Lathouwers Den Bosch, Bv 's-Hertogenbosch, a seguito di una vendita ad un concessionario Opel belga, affinché vendesse il modello Tigra solo nella sua zona contrattuale e non effettuasse esportazioni:"... Ho detto al concessionario che le Tigra assegnategli devono essere vendute solo nella sua zona di influenza. Ciò allo scopo di raggiungere gli obiettivi di immatricolazione e di evitare le esportazioni ..."(97).

(60) Nel corso del 1996, Opel Nederland BV appurò che le vendite all'esportazione dei concessionari olandesi erano aumentate considerevolmente durante il primo semestre(104). Tra gennaio e giugno del 1996 i concessionari Opel olandesi avevano venduto in totale 1121 veicoli (3 % delle vendite di quel periodo) a clienti di altri Stati membri. 937 di tali vendite erano attribuibili a cinque concessionari residenti in prossimità dei confini con Belgio e Germania. Tra il 37 % e il 52 % delle loro vendite di quel periodo era rappresentato da esportazioni. In un e-mail inviato ad alcuni altri dirigenti il responsabile delle vendite definì tali dati "sconvolgenti" e "rivoltanti"(106).

(61) In considerazione dell'elevato numero di vendite all'esportazione registrate dal maggior esportatore, Van Zijll, Arnhem, il direttore vendite e marketing decise di ordinare a tale concessionario di ridurre le vendite ai clienti esteri e ne informò gli altri dirigenti di Opel Nederland BV:"... Nel seguito potete vedere le conseguenze delle attività del sig. Kirp. Inoltre, dato che non disponiamo attualmente di un numero sufficiente di Opel, ritengo che dovremmo assegnare i prodotti al sig. Kirp sulla base della guida per la valutazione delle vendite. Dovremmo inoltre discutere del fatto che lo abbiamo incaricato per la zona di Arnhem e quindi egli deve far sì che un numero adeguato di Opel venga venduto a Arnhem. Date un'occhiata ai risultati ottenuti nella sua zona. Vendere a prezzi d'acquisto in Germania, Wageningen, Veenendaal, Oosterbeek ecc. non va bene; per questo non abbiamo bisogno di Kirp. Comportamento asociale. Provate ad immaginare se accadesse il contrario con un concessionario tedesco. Queste esportazioni e le altre molestie oltre confine devono cessare. Hanno un effetto negativo per l'intera organizzazione. Comunque ne voglio discutere con Kirp per riportare queste operazioni a un livello normale"(114).

(62) Il 15 luglio 1996 il responsabile delle vendite raccomandò agli altri dirigenti di Opel Nederland BV di modificare le norme sulla concessione dei premi per i programmi di promozione delle vendite e di effettuare ulteriori controlli sui concessionari dato che probabilmente alcuni veicoli erano stati venduti a rivenditori non autorizzati. Con una nota manoscritta al riguardo il direttore vendite e marketing ordinò quindi ai responsabili delle vendite di mettersi in contatto con i concessionari di Arnhem (Van Zijll), Brunssum (Welling), Sittard (Göttgens), Echt (Hemera) e Hengelo (Bleeker), le cui esportazioni erano state particolarmente elevate. Allo stesso tempo annunciò che le consegne a tali concessionari sarebbero state limitate(119).

(63) All'inizio dell'agosto 1996, Opel Nederland BV aveva steso un riepilogo delle vendite effettuate dai suoi concessionari nell'ambito della campagna di vendita "ASTRA Zomer"svoltasi dal 1o giugno al 30 settembre 1996. A seguito di ciò il direttore vendite e marketing si sentì obbligato a segnalare, per un controllo, i concessionari che avevano superato in misura notevole i loro obiettivi di vendita e che avevano quindi diritto a ricevere il premio. Ciò significava che i concessionari in questione avevano venduto più autovetture di quanto previsto nelle discussioni sugli obiettivi di vendita. Il concessionario Van Zijll di Arnhem, che nel corso della campagna aveva superato del 62 % i suoi obiettivi di vendita, doveva essere il primo ad essere sottoposto a un controllo."... Fate attenzione, le esportazioni stanno diventando incontrollabili. Sia quelle non autorizzate che quelle autorizzate. Urge un controllo ..."(131)."... Dato che il fenomeno sta assumendo una dimensione eccessiva ho richiesto un controllo, a cominciare da Van Zijll. In particolare perché sembra si tratti di vendite attraverso rivenditori non autorizzati. A parte il fatto che da un punto di vista commerciale per Opel Nederland BV la cosa non ha senso, essa mette anche a repentaglio ovviamente i nostri sistemi di vendita ... Chiedo quindi nuovamente che venga effettuato con urgenza un controllo ... Lo dico seriamente perché pregiudica la mia attività. Mercoledì 14 agosto Teus de Jong ne informerà con la dovuta gravità il personale di vendita"(134).

(64) Nel quadro del succitato riepilogo delle vendite all'esportazione Opel Nederland BV appurò il 13 agosto 1996 che nei primi sette mesi dell'anno erano stati esportati in tutto 1496 veicoli. Di tali vendite 1382 (pari al 92 %) potevano essere attribuite a 15 concessionari tutti situati in aree prossime al confine(139).

(65) In considerazione delle crescenti esportazioni di veicoli Opel dai Paesi Bassi il responsabile delle vendite di Opel Nederland BV inviò il 23 agosto 1996 un fax al responsabile delle attività di vendita dello stabilimento Adam Opel AG di Bochum, uno dei suoi fornitori in Germania per informarlo che la sua impresa stava conducendo delle indagini sull'intera situazione delle esportazioni e che aveva deciso di adottare delle misure al fine di impedirle del tutto:"... Stiamo conducendo delle indagini sull'intera situazione delle esportazioni al momento. È stato chiesto al concessionario di adottare delle misure correttive. I concessionari Opel olandesi ricevono continuamente richieste di commercianti, di imprese di leasing ecc. tedeschi. Verranno adottati provvedimenti (in collaborazione con l'ufficio legale) per 'bloccare' del tutto le esportazioni(142)".

(66) Il fax sopra citato era la risposta ad un fax precedente con il quale il responsabile delle attività di vendita dello stabilimento di Bochum aveva chiesto ad Opel Nederland BV di identificare il concessionario olandese che aveva fornito un veicolo messo in vendita da un rivenditore tedesco non autorizzato. Benché tale richiesta riguardasse una vendita all'esportazione non consentita Opel Nederland BV comunicò allo stabilimento di Bochum, con il fax menzionato al considerando 65 la sua intenzione di bloccare tutte le vendite all'esportazione.

(67) Per quanto riguarda l'argomentazione di Opel Nederland BV(147) secondo cui i controlli dei concessionari miravano solo ad individuare le vendite all'esportazione effettuate in violazione del contratto di concessione e in particolare quelle a rivenditori non autorizzati, la Commissione non contesta i diritti dell'importatore al riguardo. Tuttavia prima che tali controlli fossero completati erano già state impartite ai concessionari alcune istruzioni che avrebbero potuto dimostrare che tutte le vendite all'esportazione si erano svolte nel rispetto del contratto di concessione.

(68) I documenti rinvenuti confermano che tutti i concessionari che avevano effettuato esportazioni venivano sottoposti a un controllo indipendentemente dal volume delle loro vendite all'esportazione(148). Secondo le informazioni fornite da Opel Nederland BV, la quota di vendite all'esportazione rispetto al totale delle vendite di ciascuno dei 21 concessionari sottoposti a verifica andava dal 58,8 % (Van Zijll) all'1,9 % (Spoormaker). Mentre otto di tali concessionari avevano esportato nei primi nove mesi del 1996 più del 20 % delle loro vendite totali, le quote di esportazioni degli altri concessionari erano notevolmente inferiori e andavano dallo 0,5 % al 10,6 %(149).

(69) Dai controlli dei concessionari è emerso che la maggior parte di essi era coinvolta in vendite all'esportazione consentite e non. Come risulta da svariati documenti, lo scopo di tali controlli andava al di là della semplice individuazione del numero di vendite non consentite (cfr. i considerando 63 e 65 e i documenti menzionati nelle note 56 e 59 nonché il considerando 75 e il documento menzionato nella nota 69).

2) Seconda fase: Le "prime lettere di ammonimento" e i fatti successivi

(70) Il 27 agosto 1996 il direttore vendite e marketing comunicò ad altri dirigenti che i concessionari che avevano effettuato 10 o più vendite all'esportazione nel primo semestre dell'anno in corso avrebbero ricevuto una lettera di ammonimento. Si doveva trovare la maniera di addebitare ai concessionari i costi supplementari legati alle vendite all'esportazione:"Stiamo cercando, per quanto possibile, di effettuare una correzione. I concessionari sospetti che hanno esportato 10 o più vetture Opel nel primo semestre riceveranno una lettera di ammonimento. Verrà loro chiesto per iscritto se tutte le esportazioni sono pienamente conformi alla lettera e allo spirito del contratto. ... Inoltre si cercherà la maniera per trasferire a loro i costi supplementari occasionati dall'esportazione"(150).

(71) Nella lettera riservata inviata il 28 o 29 agosto 1996 a tutti i 18 concessionari sospettati (in appresso denominata "prima lettera di ammonimento") l'importatore esprimeva dubbi in merito alla compatibilità delle vendite all'esportazione effettuate da tali concessionari con le disposizioni e lo spirito del loro contratto di concessione e ordinava loro di concentrarsi sui rispettivi territori contrattuali:"... Abbiamo notato che la Sua impresa ha venduto un notevole quantitativo di vetture Opel all'estero nella prima metà del 1996. Data l'entità di tali vendite dubitiamo fortemente che esse rispettino la lettera e lo spirito dell'accordo Opel attuale e futuro con i concessionari per la vendita e l'assistenza. Confronteremo la Sua risposta con i dati registrati nei Suoi libri contabili. Vi informeremo successivamente del seguito che sarà dato al Vostro caso. Ciò non modifica in alcun modo il fatto che la sua principale responsabilità è di conseguire un livello di vendite soddisfacente nella sua zona di influenza ..."(153).

(72) La maggior parte dei concessionari (15 su 18)(156) che avevano ricevuto la lettera respinsero categoricamente l'accusa di avere effettuato esportazioni non autorizzate e affermarono che le vendite all'esportazione avevano avuto come destinatari esclusivamente consumatori finali e si erano svolte nel rispetto del contratto di concessione(157). La risposta di Automobielbedrijf di Göttgens, Sittard, che aveva effettuato 176 esportazioni nei primi sette mesi del 1996 può essere presa ad esempio della posizione assunta da molti dei concessionari che avevano ricevuto la lettera:

"Abbiamo letto con interesse la Sua lettera del 28 agosto. Effettivamente abbiamo venduto all'estero un certo numero di vetture Opel. Per il primo semestre del 1996 ciò è dovuto anche al mancato rispetto degli accordi di fornitura per cui ci sono state consegnate più Vectra del previsto. Naturalmente ci siamo attenuti alle corrette procedure concordate con il sig. G. Bouwens di General Motors dal 1994.

Oltre a ciò si deve anche considerare che ci troviamo in una ristrettissima zona dei Paesi Bassi (forse la più ristretta) circondata da un vasto territorio straniero. Per questa ragione negli ultimi anni è stato importato nella nostra zona un numero enorme di vetture e ciò ha diminuito considerevolmente le nostre possibilità di vendita soprattutto nel settore dell'usato.

Questo fatto desta qui l'attenzione dei consumatori, gli acquirenti ora si rivolgono oltre confine e ciò vale per gli olandesi e per i tedeschi. Ciò costituì anche uno dei punti di partenza di un'Europa unita.

Anche nel settore dell'assistenza si riscontra un aumento dei clienti esteri.

Per queste ragioni il nostro territorio d'influenza non è più limitato ai soli Paesi Bassi(158)."

(73) Nelle settimane successive all'invio della prima lettera di ammonimento alcuni concessionari furono contattati da Opel Nederland BV e si impegnarono a cessare completamente le loro attività di esportazioni; si tratta dei concessionari Van Zijll (considerando 79), Staals (considerando 83) e Spoormaker (considerando 86)(159). Inoltre il 18 settembre 1996 il direttore vendite e marketing inviò all'ispettore dei servizi di marketing un e-mail in cui esprimeva la chiara intenzione di bloccare le esportazioni. Egli comunicò che il concessionario Van Zijll "ha accettato di cessare" le esportazioni e aggiunse "Ci stiamo occupando degli altri" (cfr. considerando 79).

3) Terza fase: la decisione del 26 settembre 1996 e gli avvenimenti successivi

(74) A seguito delle risposte dei concessionari alla prima lettera di ammonimento, Opel Nederland BV adottò la decisione del 26 settembre 1996 (cfr. considerando 17 e il documento indicato alla nota 14). Particolare rilevanza assumono i punti da 1 a 4 di tale decisione:

"1. Opel Nederland BV procederà ad un controllo di tutti i concessionari (20) che a quanto le risulta effettuano esportazioni.

2. Il signor De Heer risponderà a tutti i concessionari che avranno risposto alla prima lettera inviata loro da Opel in merito alle attività di esportazione. I concessionari verranno informati dei controlli ...

3. Entro le prossime due settimane, i responsabili di zona delle vendite discuteranno la questione delle attività di esportazione con i concessionari che effettuano esportazioni.

4. I concessionari che informeranno il responsabile di zona di non voler cessare le esportazioni di veicoli su vasta scala saranno invitati ad incontrare i signori De Leeuw e De Heer il 22 ottobre 1996."

(75) Il 27 settembre 1996, Opel Nederland BV definì i seguenti dettagli per quanto riguarda il controllo:

"... Vi presentiamo qui di seguito il progetto di controllo delle vendite all'esportazione convenuto in diverse sedi e conversazioni ... Spero che esso comprenda tutti gli aspetti di rilievo necessari prima che inizi il controllo e che corrisponda pienamente ai nostri interessi (di ON).

Ho chiesto inoltre a Luc Aelen di verificare ... la legalità delle misure proposte nell'ultima riunione (anche se siamo fermamente decisi a porre fine a tale pratica, preferirei che ci si assumesse un rischio controllabile e si evitassero brutte sorprese)

... Opel Nederland BV - Controllo delle vendite all'esportazione.

Antefatti

La direzione di Opel Nederland (ON) ha deciso di effettuare in loco un accurato controllo sui concessionari per scoprire il volume delle attività di esportazione svolte da alcuni concessionari già identificati e le somme che tali attività comportavano.

Premesso che l'intenzione implicita di ON nel lanciare tali azioni di incentivo era quella di promuovere le vendite nel mercato olandese (area di sua responsabilità commerciale ed interesse), l'obiettivo è quello di recuperare l'importo degli incentivi per le campagne e le vendite legati a tali esportazioni o da essi determinati.

Portata

Il controllo è un'iniziativa di ON ... e verterà sulle vendite effettuate dal 1995 all'agosto 1996 ...

Il controllo cercherà di individuare le vendite dirette effettuate da concessionari di Opel Nederland BV all'estero ...(160)."

(76) In attuazione del punto 2 della decisione del 26 settembre 1996 Opel Nederland BV inviò ai concessionari interessati una seconda lettera riservata datata 30 settembre 1996 (in appresso denominata "seconda lettera di ammonimento") in cui l'importatore sottolineava i suoi dubbi in merito alla precisione delle informazioni fornite dai concessionari nelle loro risposte. Allo stesso tempo Opel Nederland BV annunciava che avrebbe adottato ulteriori misure, ad esempio:"... In riferimento alla Sua lettera del 3 settembre relativa alla vendita all'estero di vetture Opel si prega di prendere nota di quanto segue. Riteniamo che la Sua risposta sia insoddisfacente perché lei non sembra comprendere gli interessi comuni di tutti i concessionari Opel e di Opel Nederland. Il nostro ufficio contabile esaminerà scrupolosamente le Sue dichiarazioni. Nel frattempo non le verranno inviate informazioni sulle campagne perché dubitiamo dell'esattezza dei suoi dati sulle vendite al dettaglio"(162).

(77) I controlli dei 19 concessionari sospettati dovevano essere effettuati tra il 4 ottobre e il 5 novembre 1996(164). In realtà essi si svolsero tra il 19 settembre (Van Zijll) e il 27 novembre 1996 (Van Twist)(167).

(78) Pare inoltre che i responsabili di zona abbiano contattato i cosiddetti "concessionari che effettuano esportazioni" come previsto ai considerando 3 e 4 della decisione del 26 settembre 1996. In realtà molti concessionari si impegnarono a non effettuare più esportazioni; cfr. in particolare i considerando 84 e 87.

4) La prova che vennero date istruzioni ai singoli concessionari e che questi assunsero degli impegni

(79) Dai documenti citati di seguito emerge con chiarezza che vennero date istruzioni ai concessionari affinché cessassero o limitassero le esportazioni e che i concessionari si impegnarono con l'importatore a non effettuare più vendite all'esportazione.

Van Zijll

(80) Subito dopo avere ricevuto la prima lettera di ammonimento del 29 agosto 1996 il concessionario Van Zijll si impegnò per iscritto con Opel Nederland BV, il 31 agosto 1996, a non accettare ulteriori ordini di esportazioni(168). In occasione di un incontro con il direttore vendite e marketing svoltosi il 17 settembre 1996 il concessionario ribadì il suo impegno."... Per quanto ci è possibile stiamo cercando di eliminare le esportazioni; Van Zijll, principale concessionario, ha acconsentito a interromperle. Ci stiamo occupando degli altri"(169)."... Abbiamo deciso di sospendere immediatamente le attività di esportazione poiché disturbano seriamente le operazioni di Opel Nederland e dei concessionari nonché le assegnazioni dei prodotti. A causa della scarsità di prodotti il concessionario ha stabilito delle priorità e quindi i prodotti non sono disponibili per le esportazioni ma per le sue operazioni ..."(172).

(81) Dopo un primo controllo svoltosi il 19 settembre 1996 il concessionario venne sottoposto ad un secondo controllo all'inizio dell'ottobre 1996 (cfr. il considerando 77). Un mese dopo (il 4 novembre 1996), Van Zijll informò per iscritto l'importatore di aver accettato due ordini di consumatori finali dall'estero, nonostante l'impegno assunto con Opel Nederland BV, poiché riteneva di agire nel rispetto del contratto di concessione e della circolare del 24 ottobre 1996(175) (il contenuto della circolare è riportato nell'allegato 3 della presente decisione):"... Il 31 agosto ... Le abbiamo confermato per iscritto che non accettiamo più ordini di esportazioni ... Contrariamente a ciò, ma in conformità con la Sua lettera del 24 ottobre 1996 relativa alle vendite a consumatori finali esteri abbiamo accettato molto recentemente due ordini. Dato che fin dall'inizio abbiamo giocato a carte scoperte anche per quanto riguarda le esportazioni e abbiamo intenzione di continuare così, Vi alleghiamo copia degli ordini sopracitati ..."(176).

Wolves Autoservice

(82) Il 2 settembre 1996 il concessionario Wolves Autoservice, Rijssen, rispose alla prima lettera di ammonimento di Opel Nederland BV del 29 agosto 1996 (cfr. il punto 71), sostenendo che le esportazioni riguardavano vendite a consumatori finali tedeschi in conformità con il contratto di concessione. In una nota manoscritta su tale lettera il direttore vendite e marketing chiedeva al responsabile di zona di dare istruzioni al concessionario affinché questi si concentrasse sul suo territorio contrattuale dato che tali esportazioni avrebbero compromesso la posizione di Opel sul mercato olandese(177):

"Guido Pot

ti prego di far presente al concessionario che il suo incarico riguarda principalmente il suo territorio (come va?). Che con questo tipo di esportazioni la posizione dei nostri prezzi (concorrenziale) in Olanda è a rischio. La disponibilità è calcolata sul mercato olandese. I Paesi Bassi hanno la priorità."

Questa richiesta al responsabile di zona venne fatta prima del controllo del concessionario (12 novembre 1996). I risultati del controllo rivelarono che tutte le vendite all'esportazione (10 in totale) di tale concessionario erano conformi al suo contratto(178). Opel Nederland BV non contesta che i responsabili di zona abbiano effettivamente contattato i concessionari come richiesto dal direttore vendite e marketing.

Staals

(83) Il concessionario Staals di Eindhoven, assicurò l'importatore, con una lettera di risposta datata 2 settembre 1996, che tutte le vendite all'esportazione da lui effettuate erano destinate a consumatori finali. Il 20 settembre 1996, tuttavia, si impegnò con Opel Nederland BV a non effettuare ulteriori esportazioni in futuro."... Dopo una consultazione interna abbiamo concluso che l'impresa Staals non esporterà più autovetture nuove e ciò in considerazione degli svantaggi che tale attività può arrecare ad entrambi"(179).

Nonostante tale promessa anche questo concessionario ricevette la seconda lettera di ammonimento del 30 settembre 1996 di Opel Nederland BV Il concessionario assunse l'impegno prima che avesse luogo il controllo il 1o novembre 1996(180).

Hemera, Göttgens-Beek, Loven, Canton Reiss, Welling, Nedam

(84) I concessionari Hemera, Göttgens-Beek, Göttgens-Sittard, Loven, Canton Reiss e Welling avevano rassicurato l'importatore, in risposta alla prima lettera di ammonimento del 28/29 agosto 1996, di non avere effettuato alcuna vendita all'esportazione non autorizzata e tuttavia ricevettero la seconda lettera di ammonimento datata 30 settembre 1996. A seguito delle cosiddette "introductiebezoek(en)" [ispezioni preliminari] effettuate dal responsabile di zona di Opel Nederland BV all'inizio dell'ottobre 1996 ad alcuni concessionari della "zona 5", l'importatore osservò il 5 ottobre 1996 che sei concessionari (Hemera, Göttgens-Beek, Loven, Canton Reiss, Welling e Nedam) si erano impegnati a cessare immediatamente tutte le vendite all'esportazione. Tali impegni erano stati assunti prima che iniziassero i controlli ( si veda il considerando 77). Questi concessionari avevano tutti sede nella parte meridionale dei Paesi Bassi dove, secondo Opel Nederland BV, si trattava soprattutto con consumatori finali(181).

"... Nel corso di tutte le ispezioni preliminari effettuate questa settimana abbiamo parlato ai concessionari in modo completo della 'storia delle esportazioni' ... a seguito delle nostre visite i concessionari sotto indicati si sono impegnati a cessare immediatamente le attività di esportazione"(184).

(85) Nella lettera di risposta del 29 agosto 1996 a Opel Nederland BV il concessionario Opel Canton-Reiss di Heerlen confermò che dal 1o settembre 1993 al 1o gennaio 1996, a differenza di altri concessionari della zona, non aveva effettuato quasi nessuna vendita all'esportazione. Egli richiamò ripetutamente all'attenzione dell'importatore le condizioni di mercato che provocavano le vendite all'esportazione e informò infine Opel Nederland BV che a partire dal 1o gennaio 1996 aveva autorizzato il personale di vendita ad effettuare vendite, in misura moderata, a consumatori finali esteri.

"... Durante la Vostra visita del 29 maggio 1996 alla nostra impresa ho discusso della questione [vendita all'estero di autovetture Opel da parte di Automobielbedrijf Canton-Reiss BV, - nota della Commissione]. Dal 1o settembre 1993, data della mia nomina a Automobielbedrijf Canton-Reiss, al 1o gennaio 1996 non è stata venduta all'estero quasi nessuna autovettura mentre ne sono state vendute da altre concessionarie dell'area circostante.

Nella Vostra risposta avete spiegato che a causa delle norme in vigore nella Comunità europea anche le campagne di vendita di Opel Nederland BV sono soggette ad una rigida normativa e le vendite a residenti CE effettuate dai concessionari Opel in conformità degli orientamenti/direttive non possono essere escluse da tali campagne. I premi per le vendite al dettaglio sostengono così anche le operazioni di esportazione.

Nelle conversazioni che ho avuto al riguardo con il sig. R. Liefhebber, Vostro responsabile di zona delle vendite, e nella nostra conversazione del 29 maggio 1996 ho espresso ripetutamente il mio disappunto per gli effetti di disturbo del mercato che tali (...) premi per le vetture di esportazione provocano nella nostra area di influenza.

Il 1o gennaio 1996 ho autorizzato i responsabili delle vendite, (...), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo con i concessionari per la vendita e l'assistenza, a vendere all'estero autovetture Opel a consumatori finali in misura limitata. Ho informato inoltre contestualmente della mia decisione il Vostro responsabile delle vendite di zona ...(187)."

Tuttavia a seguito dell'"ispezione preliminare" dell'importatore svoltasi nella prima settimana di ottobre 1996 anche questo concessionario si impegnò a cessare in futuro le vendite all'esportazione(188).

Spoormaker

(86) Opel Nederland BV era a conoscenza del fatto che Spoormaker di Rotterdam, come molti altri concessionari Opel olandesi, riceveva con regolarità richieste di forniture da concessionari Opel situati in altri Stati membri. Inizialmente, però, Spoormaker non venne inserito nell'elenco dei 20 concessionari, residenti in prossimità dei confini con Belgio e Germania, che avevano effettuato un numero elevato di vendite all'esportazione poiché egli aveva esportato solo nel primo semestre del 1996. Ma nel luglio del 1996, ricevette la richiesta di una grande fornitura da un concessionario Opel austriaco. L'importatore vietò quindi a Spoormaker, Rotterdam, di effettuare la consegna:"... Jan Spoormaker (come molti altri concessionari) viene contattato con regolarità da concessionari Opel esteri perché fornisca loro Opel nuove (si veda anche la relazione settimanale del 18 agosto 1996) ... Benché si trattasse di forniture a un rivenditore autorizzato, vietai a Jan Spoormaker, verso fine luglio - inizio agosto, di soddisfare tale richiesta ... Nonostante egli abbia rifornito un altro concessionario e abbia promesso che ciò non si ripeterà sarei comunque dell'avviso di inviargli una lettera simile a quella ricevuta dagli altri concessionari che hanno effettuato esportazioni ..."(191).

(87) Nel promemoria si afferma che il concessionario ricevette anche una seconda lettera di ammonimento datata 30 settembre 1996. Il 1o ottobre 1996 il concessionario si impegnò allora con l'importatore, prima di essere sottoposto a controllo il 15 novembre 1996(196), ad astenersi completamente dall'effettuare in futuro esportazioni:"... Il 1o ottobre ho nuovamente discusso in dettaglio la questione di cui sopra con Jan Spoormaker. Come ho accennato nei mie appunti Lotus del 22 settembre si è trattato di una fornitura unica di 14 Astra ed egli mi ha promesso nuovamente con forza che non esporterà altre auto; ciò significa quindi che egli non ha più ordini di esportazioni. Avendo fornito le autovetture a un altro concessionario, riteneva di non aver violato l'accordo Opel con i concessionari per la vendita e l'assistenza(197)".

Risposta di Opel Nederland BV

(88) Nella sua risposta Opel Nederland BV respinge l'accusa della Commissione di avere intrapreso una politica volta ad ostacolare o limitare direttamente le esportazioni(200). In particolare, sostiene che non possano essere considerati elementi di tale politica l'iniziativa di inviare una lettera circolare (cfr. sopra il considerando 71) a un numero limitato di concessionari per verificare se le loro vendite all'esportazione erano conformi al contratto di concessione, nonché i successivi controlli svolti sui concessionari (cfr. il considerando 77).

(89) Gli impegni assunti da alcuni concessionari con Opel Nederland BV (cfr. i considerando da 80 a 87) di cessare qualsiasi vendita all'esportazione dovrebbero essere considerati come iniziative unilaterali, determinate dal fatto che i concessionari in questione avevano precedentemente violato i loro contratti di concessione rifornendo rivenditori non autorizzati, oppure come il risultato di istruzioni errate loro impartite da alcuni responsabili di zona. Opel Nederland BV sottolinea che in ogni caso tali iniziative erano state annullate dall'attuazione di varie misure "correttive" già a partire dal 24 ottobre 1996 con l'invio di una circolare a tutti i concessionari(201).

(90) Per quanto riguarda la seconda e la terza fase(202) in cui, secondo la Commissione, alcuni concessionari si impegnarono a non effettuare più esportazioni come conseguenza degli ammonimenti e delle istruzioni dirette ricevuti dall'importatore, Opel Nederland BV non ritiene di aver adottato una politica volta ad ostacolare o limitare in modo diretto le esportazioni(203). Anzi, l'impresa sottolinea di essersi limitata a chiedere a 18 dei suoi concessionari informazioni sulla natura delle loro vendite all'esportazione. Giudicando le loro risposte assolutamente inadeguate Opel Nederland decise successivamente di verificare i documenti di vendita dei concessionari. Dai controlli sarebbe emerso che la maggior parte dei concessionari aveva violato il proprio contratto di concessione. L'accusa mossa dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti secondo cui Opel Nederland BV avrebbe dato istruzioni ai concessionari di cessare o limitare le esportazioni in generale viene quindi respinta da Opel Nederland BV perché nessuno dei documenti citati lo potrebbe provare.

(91) Per quanto riguarda in particolare i 10 concessionari, la cui situazione viene illustrata con maggiore dettaglio nei considerando da 80 a 87, i quali ricevettero dai responsabili di zona istruzioni di astenersi dall'effettuare vendite all'esportazione in futuro e/o si impegnarono ad astenersene, Opel Nederland BV dichiara quanto segue(204):

- Van Zijll assunse questo impegno il 31 agosto 1996 sapendo che la maggior parte delle sue vendite all'esportazione era stata effettuata in violazione del contratto di concessione,

- Wolves Autoservice non si impegnò affatto,

- Staals decise di sua iniziativa di cessare le esportazioni sapendo che tutte le sue vendite all'esportazione violavano il contratto di concessione,

- Hemera, Göttgens-Beek, Loven, Canton-Reiss, Welling e Nedam avevano assunto effettivamente tale impegno nella prima settimana di ottobre 1996 che però non era più valido il 6 novembre 1996 o a partire da tale data,

- Spoormaker si impegnò benché tutte le sue vendite all'esportazione fossero conformi al suo contratto di concessione; Opel Nederland BV non nega che un proprio dirigente abbia erroneamente consigliato a tale concessionario di cessare le vendite all'esportazione ad altri concessionari Opel, operazioni che dovevano essere permesse a norma del regolamento (CE) n. 1475/95 della Commissione.

(92) In conclusione Opel Nederland BV ritiene che, salvo alcune eccezioni, i concessionari non abbiano ricevuto l'istruzione di cessare indistintamente tutte le vendite all'esportazione né si siano impegnati in tal senso a seguito di tali istruzioni.

(93) Opel Nederland BV fa inoltre riferimento ad una serie di misure adottate il 24 ottobre 1996 e successivamente allo scopo di rendere chiara ai concessionari la distinzione tra le esportazioni consentite in base alle clausole dei contratti di concessione e quelle non consentite. Tali misure comprendevano in particolare:

- una lettera circolare datata 24 ottobre 1996,

- la decisione del 23 dicembre 1996 di non intraprendere azioni nei confronti dei concessionari che avevano violato l'accordo di concessione,

- riunioni a livello regionale dei concessionari in novembre e dicembre 1996,

- una nota di chiarimento trasmessa a potenziali intermediari nel novembre e dicembre 1996,

- guide per i concessionari del 12 dicembre 1996,

- le disposizioni dell'accordo di Opel Nederland del 1997 con i concessionari per la vendita e l'assistenza,

- l'eliminazione delle restrizioni frapposte alla concessione di premi per vendite al dettaglio a consumatori finali non residenti nei Paesi Bassi,

- correzione di comunicati stampa errati nel marzo 1998,

- lettere circolari ai concessionari del 29 luglio 1998,

- la riunione annuale dei concessionari l'8 ottobre 1998,

- chiarimenti forniti nella riunione del "Franchise Board" del 4 marzo 1999,

- riunioni dei concessionari "Attività commerciali nella zona euro" 7-9 aprile 1999(205).

Il punto di vista della Commissione

(94) Per quando riguarda le osservazioni di Opel Nederland BV sulla seconda e terza fase dell'azione, la Commissione ha rinvenuto un gran numero di documenti che confermano la sua tesi(206). Da tali documenti risulta che erano stati individuati 10 concessionari (su un totale di 21) effettuanti vendite all'esportazione. In risposta ai commenti di Opel Nederland BV la Commissione osserva quanto segue:

- l'impegno assunto da Van Zijll per iscritto il 31 agosto 1996, in risposta alla lettera circolare inviata da Opel Nederland BV il 29 agosto 1996, riguardava tutte le vendite all'esportazione e il concessionario lo ha confermato indirettamente nella lettera del 4 novembre 1996 a Opel Nederland BV(207), in cui informava il fornitore di avere recentemente accettato due ordini di esportazioni in conformità con la lettera circolare del 24 ottobre 1996(208).

Il fatto che il concessionario potesse essere al corrente che la maggior parte delle sue vendite all'esportazione violavano il contratto di concessione non può tuttavia spiegare la sua reazione, di aver cioè assunto un impegno che riguardava tutti i tipi di vendite all'esportazione. Va osservato al riguardo che, secondo le informazioni fornite da Opel Nederland BV, una parte considerevole delle vendite all'esportazione di Van Zijll era in realtà conforme al suo contratto di concessione (cfr. anche il considerando 81).

- Wolves Autoservice aveva risposto alla lettera circolare del 29 agosto 1996 di Opel Nederland BV sostenendo che tutte le sue esportazioni erano conformi al contratto di concessione. Nonostante tale spiegazione e senza avere verificato la dichiarazione del concessionario (il controllo presso di lui si svolse solo il 12 novembre 1996), si impartì a quest'ultimo l'istruzione di concentrarsi sul territorio contrattuale(209). Le informazioni trasmesse da Opel Nederland BV confermano che in realtà tutte le vendite all'esportazione di tale concessionario erano state conformi al contratto di concessione(210).

- Staals aveva confermato a Opel Nederland BV che non avrebbe più esportato auto nuove a causa dei problemi che questo genere di operazioni avrebbe procurato ad entrambi. Al riguardo il concessionario dichiarò all'importatore che avrebbe fatto sì che fossero disponibili tutti i documenti citati nella sua lettera del 2 settembre 1996 che dovevano dimostrare che le sue vendite erano destinate a consumatori finali. La Commissione ritiene che la dichiarazione del concessionario dimostri la sua intenzione di promettere qualcosa di più che il semplice fatto di non violare il contratto di concessione e cioè la cessazione totale delle esportazioni.

- A seguito delle visite del responsabile di zona di Opel Nederland BV durante la prima settimana dell'ottobre 1996 (cfr. il considerando 84), i concessionari Hemera, Göttgens-Beek, Loven, Canton-Reiss, Welling e Nedam si impegnarono a cessare qualsiasi attività di esportazione. Il 6 novembre 1996 si conclusero i controlli di tutti questi concessionari. Gli impegni vennero quindi assunti prima che fossero eseguiti i controlli.

- L'osservazione di Opel Nederland BV relativa a Spoormaker conferma l'opinione della Commissione che il concessionario si impegnò a non effettuare ulteriori esportazioni.

(95) Anche sulla base delle informazioni trasmesse da Opel Nederland BV risulta che una parte notevole delle esportazioni di tali concessionari era costituita da vendite autorizzate(211). Al riguardo è importante osservare che Opel Nederland BV intervenne nella maniera descritta senza conoscere il numero esatto delle vendite autorizzate e non autorizzate.

(96) La Commissione ha accertato in conclusione che Opel Nederland BV aveva riscontrato che nei Paesi Bassi le vendite all'esportazione erano aumentate considerevolmente nel corso del 1996. L'importatore fu in grado di identificare i concessionari che avevano effettuato tali esportazioni e li sottopose ad un controllo al fine di verificare la natura di tali esportazioni.

(97) Le esportazioni di vetture Opel effettuate nel 1996 coinvolsero sostanzialmente 20 concessionari, quasi tutti residenti in zone di confine laddove si verifica solitamente la maggior parte delle esportazioni(212). A tali concessionari venne dato ordine, a seconda dei casi ripetutamente e/o per iscritto e/o nel corso di conversazioni dirette, di astenersi in futuro da tali operazioni.

(98) L'argomento avanzato da Opel Nederland BV secondo cui ai concessionari che effettuavano esportazioni non vennero date istruzioni generali ma che a seguito della decisione del 26 settembre 1996 "è possibile che alcuni responsabili di zona abbiano fornito informazioni errate ai concessionari" non è sostenibile(216). Vi sono sufficienti prove del fatto che già prima di tale data alcuni dirigenti di Opel Nederland BV ordinarono ai concessionari di astenersi dall'effettuare vendite all'esportazione (cfr. i considerando 80, 81, 83 e 86) e che le azioni intraprese a seguito della decisione del 26 settembre 1996, in particolare le ispezioni preliminari, devono essere considerate come l'attuazione di tale decisione (cfr. il punto 37).

(99) A seguito di tali misure nove di questi concessionari, tra cui Van Zijll, il principale per vendite all'esportazione, si impegnarono esplicitamente con l'importatore ad astenersi dall'effettuare qualsiasi esportazione in futuro. A questi concessionari era imputabile, al 26 settembre 1996, circa il 65 % di tali esportazioni(217). Sulla base di queste sole garanzie Opel Nederland BV poteva quindi essere certa di ottenere una notevole riduzione del volume di esportazioni.

Gli argomenti relativi alle misure adottate per chiarire la situazione a partire dall'ottobre 1996 vengono presi in considerazione ai fini della valutazione della durata dell'infrazione (cfr. considerando da 163).

CAPO 2: VALUTAZIONE GIURIDICA

A. ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1

(100) L'impresa General Motors Corporation vende gli autoveicoli della marca Opel nei Paesi Bassi per il tramite del suo importatore, Opel Nederland BV, mediante una rete di distribuzione selettiva ed esclusiva. Opel Nederland BV stipula singoli contratti di concessione con i concessionari nei Paesi Bassi sulla base di un contratto-tipo che disciplina la vendita di autoveicoli della marca Opel ed altri prodotti contemplati dal contratto (soprattutto pezzi di ricambio).

(101) Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee(218), gli accordi tra operatori che agiscono in stadi diversi del ciclo produttivo - i cosiddetti "accordi verticali", quali gli accordi di distribuzione selettiva ed esclusiva - costituiscono accordi che possono ricadere nel divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1.

I. Le imprese

(102) Opel (Opel Nederland BV e General Motors Nederland BV) ed i concessionari Opel sono imprese ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1.

II. L'accordo

1. Strategia generale

(103) Benché la strategia generale seguita da Opel Nederland BV (cfr. considerando 17, 19 e 20) non sia stata, di per sé, concordata tra l'importatore ed i concessionari, essa è tuttavia divenuta parte integrante degli accordi di concessione tra le imprese interessate, come risulta dalle singole misure adottate da Opel Nederland BV Dette misure consistevano in accordi relativi alla restrizione delle forniture di autoveicoli ai concessionari, alla politica restrittiva in materia di premi praticata nel corso di diverse campagne promozionali di vendita che hanno costituito un'integrazione del contratto del concessionario, e in espliciti avvertimenti ed istruzioni impartite a diversi concessionari affinché rispettassero il divieto di esportazione. Tali misure perseguivano il medesimo scopo di limitare e/o impedire le vendite all'esportazione e divennero parte integrante degli accordi di concessione conclusi tra Opel Nederland BV ed i suoi concessionari.

2. Le singole misure

(104) Gli elementi di cui ai considerando da 17 a 87 indicano che l'impresa ha concordato con i propri concessionari una politica di compartimentazione del mercato nell'ambito del loro comune sistema di distribuzione selettiva ed esclusiva.

(105) Tale politica si traduce in un divieto di esportazione ed in talune restrizioni imposte ai concessionari, da reperire in una serie di misure preventive e di controllo. I documenti sopra menzionati ne sono la prova. Più particolarmente, tali misure si riferiscono alla politica di restrizione delle forniture di cui ai considerando da 23 a 42 alla politica in materia di premi descritta nei considerando da 43 a 58, e alle misure relative al divieto diretto di esportare e/o alle restrizioni all'esportazione descritte nei considerando da 59 a 99. Il successo delle misure adottate si evince in particolar modo dalle reazioni dei concessionari che avevano venduto autoveicoli a consumatori stranieri e che, successivamente, si sono impegnati ad astenersi da tale comportamento.

(106) Tali misure erano intese a limitare e/o impedire le esportazioni di autoveicoli in risposta ad un aumento di tali vendite osservato nell'anno 1996.

(107) I documenti trovati dalla Commissione nel corso delle indagini, di cui ai considerando da 23 a 42, provano che Opel Nederland BV ha deciso di attuare una politica di restrizione delle forniture nel settembre 1996, al fine di limitare o impedire le vendite all'esportazione e ne ha informato tutti i concessionari interessati.

(108) Le misure praticate da Opel Nederland BV a partire dal 1o ottobre 1996, quando rifiutò di versare il premio per le vendite effettuate a clienti di altri Stati membri, sono descritte nei considerando da 43 a 58. La decisione adottata da Opel Nederland BV in data 26 settembre 1996 di introdurre tale misura nei confronti delle vendite agli utilizzatori finali non residenti e di vincolare il pagamento del premio all'immatricolazione dell'autoveicolo nei Paesi Bassi, nonché le relative implicazioni per le vendite all'esportazione, è illustrata nei considerando da 51 a 56. Tali misure costituiscono un impedimento alle vendite all'esportazione.

(109) La summenzionata politica in materia di premi è stata incorporata in diversi programmi di promozione delle vendite attuati da Opel Nederland BV tra il 1996 ed il 1998. Attraverso tali campagne promozionali, ciascuna delle quali condotta per un periodo ragionevolmente lungo, l'importatore sottraeva ai concessionari una parte essenziale della loro remunerazione derivante dalle vendite di autoveicoli a clienti stranieri.

(110) Infine, la terza misura consisteva in un esplicito divieto e/o restrizione di esportazione. Ai concessionari Opel olandesi veniva raccomandato di non rifornire altri concessionari Opel né di vendere a utilizzatori finali residenti in altri Stati membri, e/o essi ricevevano un esplicito divieto in tal senso. Molti concessionari si impegnarono con l'importatore ad astenersi dall'effettuare esportazioni in futuro. Le prove di tale pratica sono riportate nei considerando da 59 a 97 e, in particolare, nei considerando che descrivono la terza e successiva fase. A seguito di tale decisione di Opel Nederland BV, molti concessionari che avevano effettuato esportazioni si impegnarono a porre fine ad ogni vendita all'esportazione.

3. L'accordo

(111) Le misure adottate da Opel Nederland BV al fine di limitare e/o impedire le vendite all'esportazione non costituiscono atti unilaterali che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1. Esse formano piuttosto parte delle relazioni contrattuali che intercorrevano tra Opel Nederland BV ed i suoi concessionari appartenenti alla rete di distribuzione selettiva ed esclusiva nei Paesi Bassi per la vendita di autoveicoli Opel ed altri prodotti contrattuali. Le misure furono eseguite per mutuo consenso nell'ambito dell'esecuzione dei contratti di concessione. La Corte di giustizia ha già dichiarato(219) che l'ammissione alla rete di concessionari implica, da parte dei contraenti, l'accettazione esplicita o tacita della politica adottata dal costruttore e dal rifornitore. Le misure adottate sono state concordate con i concessionari, in parte per iscritto ed in parte verbalmente.

(112) Per quanto riguarda la politica di restrizione delle forniture, Opel Nederland BV rinviava i concessionari alla GVV, che costituisce parte integrante di ciascun contratto di concessione e che specifica il numero di autoveicoli che il concessionario deve vendere annualmente(220). I concessionari Opel furono informati che dovevano soddisfare prioritariamente gli ordini provenienti dal mercato olandese e che, quindi, il volume delle consegne sarebbe stato limitato al numero di autoveicoli precisato nella GVV [cfr. considerando da 31 a 42]. Tale misura fu in tal modo incorporata nelle relazioni contrattuali che intercorrevano tra Opel Nederland BV ed i suoi concessionari. Secondo la giurisprudenza costante, siffatte istruzioni impartite ai concessionari non costituiscono atti unilaterali che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 81, bensì un accordo ai sensi di quell'articolo se impartite nell'ambito di rapporti commerciali disciplinati da un accordo generale predeterminato(221).

(113) Per quanto attiene alla seconda misura, Opel Nederland BV praticava un sistema di pagamento dei premi, inserendo apposite disposizioni nelle condizioni di partecipazione a diversi programmi promozionali di vendita ("campagnes").

(114) Due di tali campagne promozionali, "Astra Premiocampagne" e "Corsa Inruil Ander Merk Campagne", entrambe condotte tra il 1o ottobre 1996 ed il 31 gennaio 1997, così come le campagne successive ma anteriori al 20 gennaio 1998, escludevano il pagamento del premio per le vendite all'esportazione destinate agli utilizzatori finali(222). Tali campagne e le relative condizioni di partecipazione furono accettate dai concessionari, dato che essi effettuarono vendite previste dai menzionati programmi (cfr. considerando da 53 a 54).

(115) In relazione alla terza misura, le istruzioni impartite a diversi concessionari (cfr. considerando 59, 73, 78 e da 80 a 87 e i documenti ivi menzionati) erano sufficienti a configurare un accordo ai sensi dell'articolo 81. A seguito della decisione del 26 settembre 1996, alcuni responsabili di zona di Opel Nederland BV avvicinarono i concessionari nel corso di cosiddette "ispezioni preliminari" a partire dall'ottobre 1996, a seguito delle quali alcuni concessionari accettarono individualmente di porre termine alle vendite all'esportazione. Già a fine agosto 1996, l'invio da parte di Opel Nederland BV delle prime lettere di ammonimento (cfr. considerando 71) a tutti i concessionari responsabili di più di 10 vendite all'esportazione nel primo semestre del 1996, nelle quali l'importatore esprimeva il dubbio che il loro comportamento non fosse conforme alla lettera e allo spirito del contratto di concessione(223), era destinato a esercitare pressione sui destinatari affinché limitassero o cessassero le esportazioni. Opel Nederland BV ripeté tali richiami ed istruzioni un mese più tardi nella seconda lettera di ammonimento, alla fine di settembre (cfr. considerando 76). Inoltre diversi concessionari che, nell'effettuare vendite all'esportazione, ritenevano di aver agito conformemente alle disposizioni contrattuali, furono obbligati dall'importatore ad astenersi in futuro da tale attività (cfr. considerando da 80 a 87).

(116) Un concessionario (Van Zijll, cfr. considerando 81), che si era più volte impegnato a porre fine alle vendite all'esportazione, informò l'importatore di due ordini di due utilizzatori finali stranieri. Un altro (Canton-Reiss, cfr. considerando 85) comunicò a Opel Nederland BV la sua intenzione di limitarsi a vendere solo eccezionalmente per l'esportazione.

(117) Occorre sottolineare che, ai fini della presente decisione, non è rilevante stabilire se i concessionari abbiano accettato il divieto e/o le restrizioni di esportazione esclusivamente a causa delle pressioni esercitate dall'importatore(224).

III. Restrizione della concorrenza

1. La restrizione della concorrenza sotto il profilo dell'oggetto e dell'effetto

1) Oggetto

(118) Le menzionate misure adottate da Opel Nederland BV avevano lo scopo di restringere la concorrenza "all'interno della marca". Esse si applicavano alle vendite non solo a rivenditori non autorizzati, ma anche ad altri concessionari Opel e agli utilizzatori finali residenti in altri Stati membri, comprese quelle effettuate per il tramite di intermediari autorizzati. La concorrenza è stata quindi ostacolata soprattutto tra i concessionari Opel olandesi e quelli residenti in altri Stati membri. L'intento era quello di impedire che i concessionari nei Paesi Bassi si avvalessero dei vantaggi concorrenziali di cui godevano rispetto ai concessionari di altri Stati membri vendendo autoveicoli a clienti non residenti nei Paesi Bassi. La distinzione operata verteva sulla residenza dei clienti nei Paesi Bassi o all'estero. Che l'oggetto consistesse nella restrizione della concorrenza è evidente sia dalla combinazione delle misure adottate che dalle singole misure considerate separatamente. Tali misure generalmente ricadono nel divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1.

a) Strategia generale intesa a restringere la concorrenza

(119) Opel Nederland BV elaborò e alla fine adottò, nel secondo semestre del 1996, una strategia volta a impedire e/o limitare le vendite all'esportazione. Che lo scopo dell'insieme delle misure adottate fosse la restrizione delle esportazioni si evince chiaramente dall'e-mail: "Premi basati sul paese di immatricolazione" inviato da Opel Nederland BV a General Motors (Europe) in data 23 settembre 1996 (cfr. considerando 20) e dal documento del 18 settembre 1996 menzionato nel considerando 19. Già prima, i responsabili di Opel Nederland BV avevano preso in considerazione ed adottato singole misure sempre allo scopo di ridurre le vendite all'esportazione (cfr. considerando da 24 a 31 sulla politica relativa alle forniture, considerando da 47 a 50 sulla politica in materia di premi, e considerando da 59 a 73 sulle istruzioni ai singoli concessionari).

(120) La volontà di Opel Nederland BV di introdurre formalmente tali misure appare evidente dalla decisione adottata il 26 settembre 1996: "Conclusioni della riunione sulle esportazioni" (cfr. considerando 17). In tale documento, l'autore registra la decisione adottata nella riunione tenutasi ai massimi livelli direttivi quello stesso giorno, allo scopo di limitare le vendite all'esportazione attraverso diverse misure, incluse le tre misure di cui ai considerando da 104 a 110.

(121) Il citato documento prova che le misure nel loro insieme rientravano in una strategia elaborata da Opel Nederland BV che era intesa a ridurre drasticamente le esportazioni dai Paesi Bassi. Attraverso tali misure, l'importatore intendeva intervenire sulla situazione di mercato e determinarne l'andamento. L'obiettivo esplicito di Opel Nederland BV consisteva nel raggiungere la maggiore riduzione possibile delle esportazioni attraverso un insieme di misure e, di conseguenza, restringere la concorrenza "all'interno della marca" tra i concessionari Opel olandesi e quelli stranieri, nonché di mantenere il differenziale dei prezzi tra il mercato olandese e quello degli altri Stati membri. Tale strategia equivale alla compartimentazione dei mercati vietata dall'articolo 81(225).

(122) Inoltre, che l'obiettivo della combinazione di misure fosse quello di restringere la concorrenza è dimostrato dall'azione combinata del pagamento dei premi e della limitazione delle forniture. La combinazione delle misure era intesa a massimizzare lo svantaggio dei concessionari in caso di vendite all'esportazione.

(123) Assieme al margine del concessionario, il premio forma la base dei calcoli effettuati da ciascun concessionario ai fini della determinazione del prezzo di vendita dell'autoveicolo, in considerazione dei costi di gestione connessi (personale di vendita, saloni di esposizione, pubblicità, ecc.) che egli deve sostenere per la sua attività. Il margine del concessionario ed il premio condizionano la libertà di manovra relativamente al prezzo che il concessionario può praticare nelle trattative con i clienti.

(124) Un concessionario consapevole di perdere il premio se effettua vendite all'estero si asterrà da tale comportamento, quantomeno se riesce a smerciare tutti gli autoveicoli assegnatigli nello Stato membro in cui risiede (i Paesi Bassi nella fattispecie) e soprattutto nel suo territorio contrattuale. In caso di vendite a clienti non residenti, il concessionario ne ricava un profitto minore. Non può aumentare il prezzo di vendita dell'autoveicolo in misura corrispondente perché non vuole mettere a rischio la sua competitività rispetto agli altri concessionari nello stesso paese.

(125) Contemporaneamente, il concessionario sa che riceverà soltanto un certo numero di autoveicoli dall'importatore, corrispondente ai suoi propri obiettivi di vendita nel periodo in questione(226).

(126) Quando il volume delle consegne contrattuali è determinato esclusivamente allo scopo di soddisfare il mercato olandese, o quando si dà priorità agli ordini dei clienti nazionali, il singolo concessionario ha, per le esportazioni, un margine di manovra limitato, se non nullo. In caso di vendite ai clienti stranieri, il concessionario deve prevedere che l'importatore non aumenterà il volume predeterminato di vendite annuali al livello che gli è necessario, e quindi disporrà di un numero insufficiente di autoveicoli per soddisfare la domanda dei clienti nazionali. Il concessionario comprometterebbe in tal modo il suo obiettivo di vendite annuali, che è tenuto a conseguire nel suo territorio contrattuale in base al contratto di concessione. In tale situazione, il concessionario preferisce naturalmente servire soltanto i clienti nazionali, in particolare quelli residenti nel suo territorio contrattuale, poiché per queste vendite non deve temere una limitazione delle forniture o ripercussioni finanziarie, né corre il rischio che il suo contratto di concessione sia risolto a causa di prestazioni insufficienti rispetto all'obiettivo di vendita.

b) Le singole misure intese a restringere la concorrenza

(127) Le singole misure adottate da Opel Nederland BV nei confronti dei concessionari che effettuavano esportazioni miravano a limitare la concorrenza, non solo se considerate nel loro insieme, ma anche se prese separatamente. Infatti, tutte queste misure avevano in comune lo scopo sopra indicato, vale a dire quello di impedire le esportazioni, operando quindi una compartimentazione dei mercati.

(128) Le disposizioni che limitavano le forniture ai concessionari erano intese, come indicato ai considerando da 23 a 42, a circoscrivere l'attività del concessionario al suo territorio contrattuale, in modo da limitare e/o impedire le vendite a clienti residenti all'estero. La limitazione del numero di autoveicoli attribuiti a quei concessionari che in passato avevano effettuato esportazioni, rientrava nel pacchetto di misure convenuto il 26 settembre 1996 dai dirigenti di Opel Nederland BV, allo scopo di limitare e/o impedire le esportazioni:

"... Decisioni adottate:

...

3. Entro le prossime due settimane, i responsabili di zona delle vendite discuteranno la questione delle attività di esportazione con i concessionari che effettuano esportazioni. I concessionari saranno informati del fatto che, a causa di una minore disponibilità dei prodotti, essi riceveranno (fino a nuova comunicazione) solo il numero di veicoli corrispondente a quello che risulta dalla guida di valutazione delle vendite. Ai concessionari verrà chiesto di segnalare al responsabile di zona quali unità dei loro ordini inevasi essi intendano effettivamente ricevere. Saranno quindi i concessionari stessi a dover risolvere eventuali problemi con i loro clienti(227)."

(129) Opel Nederland BV riconosce che tra i diritti fondamentali del consumatore europeo vi è quello di acquistare, all'interno del mercato comune, un autoveicolo nello Stato membro in cui il prezzo è più favorevole. Questo diritto può essere esercitato anche, ma non solo, nel caso di autoveicoli nuovi offerti dai concessionari autorizzati nelle quantità e secondo le specifiche richieste per soddisfare la domanda della clientela nel rispettivo territorio contrattuale.

(130) Tale diritto è protetto, in concreto, dalle norme comunitarie in materia di concorrenza relative al commercio parallelo, che vietano una compartimentazione del mercato mediante accordi volti a limitare la fornitura di autoveicoli ai concessionari appartenenti alla rete distributiva. Tali accordi hanno lo scopo di limitare la concorrenza ai sensi dell'articolo 81.

(131) La condizione cui era subordinato il pagamento del premio, precisata nelle condizioni di partecipazione a diversi programmi di promozione delle vendite attuati dal 1996 al 1998, disincentivava i concessionari dal vendere, direttamente o attraverso un intermediario con mandato, a utilizzatori finali residenti in un altro Stato membro. Come si evince dai documenti citati ai considerando 20 e da 50 a 52, questa misura è stata adottata allo scopo di limitare le vendite all'esportazione, ed aveva pertanto per oggetto la restrizione della concorrenza. La Commissione ha già dichiarato(229) che gli accordi o le pratiche relative ai premi sono vietate qualora siano subordinate alla condizione che il ricevente non riesporti le merci in questione. Tale clausola ha di per sé lo scopo di restringere la concorrenza. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, non è necessario che essa sia effettivamente messa in atto(230).

(132) Opel Nederland BV richiama l'articolo 6, paragrafo 1, considerando 8 del regolamento (CE) n. 1475/95(231) e sostiene che la sua decisione del 26 settembre 1996 di escludere dal pagamento del premio le vendite ai non residenti era stata adottata alla luce dell'incertezza giuridica circa la compatibilità di siffatta misura con le norme comunitarie in materia di concorrenza. Opel Nederland BV ha dichiarato a tale proposito di aver ricevuto pareri legali contraddittori sulla questione e afferma che i suoi principali concorrenti applicavano un'analoga politica dei premi per quanto riguarda le vendite ad utilizzatori finali non residenti(232).

(133) La Commissione ritiene innanzitutto che l'argomento relativo alle presunte pratiche dei concorrenti ed ai pareri legali non influisca sullo scopo della misura, come si evince chiaramente dall'analisi sopra illustrata. Né l'analisi è influenzata dall'esistenza della speciale tassa d'immatricolazione olandese(233), che colpisce ogni nuova autovettura immatricolata nei Paesi Bassi. Si è dimostrato ai considerando da 51 a 53 che la misura in esame fu introdotta nell'ottobre 1996 e che rientrava nel pacchetto di misure adottate da Opel Nederland BV il 26 settembre 1996, evidentemente allo scopo di limitare o impedire le vendite all'esportazione, e senza alcun collegamento con la tassa d'immatricolazione olandese(234). Tale misura non era pertanto collegata alla tassa di immatricolazione introdotta nei Paesi Bassi il 1o gennaio 1993. In questo contesto giova osservare che imposte analoghe per l'acquisto di un autoveicolo esistono anche in altri Stati membri, nei quali Opel Nederland BV non sostiene di attuare la stessa politica in materia di premi praticata nei Paesi Bassi.

(134) L'esplicito divieto e/o restrizione dell'esportazione (cfr. considerando da 59 a 88 e, in particolare, i documenti di riferimento menzionati nelle note 50, 53, 77, 83 e 88) avevano lo scopo di ostacolare gli scambi transfrontalieri di autoveicoli tra i concessionari olandesi e quelli operanti in altri Stati membri, e di compartimentare i diversi mercati. L'intento consisteva pertanto nel limitare il commercio parallelo di nuovi autoveicoli e rientra nelle condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 1. In tal modo era possibile mantenere il differenziale dei prezzi esistente per gli autoveicoli della marca Opel all'interno del mercato unico (cfr. considerando da 13 a 16 ed i documenti citati nella nota 13). La Commissione e la Corte di giustizia hanno a più riprese evidenziato l'incompatibilità con l'articolo 81, paragrafo 1, della limitazione e del divieto delle forniture transfrontaliere(235).

2) Effetto

(135) Secondo la giurisprudenza costante, è sufficiente, ai fini dell'articolo 81, accertare che una misura abbia lo scopo di restringere la concorrenza. L'effetto della misura è una condizione alternativa, e non necessaria, per l'esistenza dell'infrazione(236). La presente decisione si basa in primo luogo sullo scopo della restrizione della concorrenza. Per quanto concerne l'effetto delle misure sulla concorrenza, non è possibile stabilire quante vendite all'esportazione siano state effettivamente impedite da tali misure. Opel Nederland BV afferma comunque che un certo effetto sulle vendite all'esportazione può essersi verificato(237). Si osservi inoltre che le argomentazioni addotte al fine di provare che si sono potuti osservare soltanto effetti limitati si riferiscono esclusivamente alle vendite ai consumatori finali tedeschi. Tuttavia, le misure contestate riguardavano tutte le possibili vendite all'esportazione, vale a dire tutte quelle agli utilizzatori finali e ai concessionari Opel all'estero, in qualsiasi Stato membro della Comunità. In ogni caso, Opel Nederland BV fece tutto quanto era in suo potere per conseguire il maggiore effetto possibile. In particolare, per lo meno per un certo periodo, ammonì ed istruì i concessionari interessati affinché vendessero soltanto all'interno del proprio territorio contrattuale o in territorio olandese, e indusse diversi concessionari ad impegnarsi a non effettuare più esportazioni (cfr. considerando 115 e 116)(238). Negli impegni assunti, i concessionari non facevano distinzione alcuna tra consumatori finali, che acquistavano direttamente o per il tramite di intermediari con mandato, altri concessionari Opel e rivenditori non appartenenti alla rete distributiva.

3) Conclusione

(136) Opel Nederland BV ha adottato una strategia mirante a limitare le vendite all'esportazione. Questa strategia, così come ciascuna delle singole misure, hanno avuto lo scopo e, almeno in certa misura, l'effetto di restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1.

2. Sensibile restrizione della concorrenza

(137) Adam Opel AG in Germania è la principale controllata europea del gruppo General Motors, ed è un importante fornitore di autoveicoli privati nuovi sia nell'Unione europea nel suo insieme che nei Paesi Bassi e negli altri Stati membri (per i dettagli si rimanda ai considerando da 9 a 11). Le differenze di prezzo dei modelli Opel tra i Paesi Bassi e gli altri Stati membri, in particolare la Germania, erano sufficienti per costituire incentivi al commercio parallelo(239).

(138) Gli accordi relativi alla limitazione delle forniture ai concessionari olandesi, alla politica in materia di premi ed all'esplicito divieto e/o restrizione delle vendite all'esportazione miravano a proteggere il territorio dei concessionari Opel operanti in altri Stati membri dalle importazioni provenienti dai Paesi Bassi.

(139) Le restrizioni della concorrenza individuate nel presente caso sono pertanto sensibili.

IV. Sensibile restrizione degli scambi tra Stati membri

(140) Gli scambi tra Stati membri sono stati danneggiati, poiché il divieto e/o la limitazione delle esportazioni disposti da Opel Nederland BV tendevano a limitare il commercio transfrontaliero. Il mercato olandese era escluso come potenziale fonte di esportazione e al contempo i mercati di destinazione di tali esportazioni, che in genere registravano livelli dei prezzi considerevolmente superiori, quali la Germania e il Regno Unito, venivano protetti da tali importazioni (cfr. anche il riferimento alla posizione di mercato di Opel al considerando 137).

(141) La stessa Opel Nederland BV ha fatto occasionalmente riferimento (ad esempio nel 1996) a quello che riteneva un elevato livello di vendite all'esportazione realmente effettuate (cfr. ad esempio i considerando 15, 18, 20, 24 e 25) ed ha fatto uno sforzo considerevole al fine di impedire anche le esportazioni autorizzate. Come indicato ai considerando da 13 a 16, vi era considerevole spazio per potenziali vendite all'esportazione. Una differenza dei prezzi (calcolata sulla base del listino dei prezzi raccomandati al netto delle imposte) superiore al 12 % costituisce, agli occhi di molti acquirenti, un incentivo finanziario sufficiente per acquistare un autoveicolo in un altro Stato membro(240). Le cifre relative alle esportazioni fornite da Opel Nederland BV indicano che la domanda di esportazioni ammontava almeno a 3526 unità nel 1996, a 2746 nel 1997 e a 1686 nel 1998(241). L'argomento addotto da Opel Nederland BV secondo cui alcune di tali vendite all'esportazione erano state effettuate in violazione del contratto di concessione è irrilevante. In primo luogo, gran parte delle esportazioni mirate dalle misure contestate era avvenuta in conformità del contratto di concessione. In secondo luogo, Opel Nederland BV ha facoltà di vietare le vendite all'esportazione incompatibili con il contratto di concessione, e quindi le quantità indicate dovrebbero generalmente essere considerate vendite autorizzate. Le misure adottate da Opel Nederland BV erano pertanto atte a incidere in modo significativo sugli scambi tra gli Stati membri.

V. Conclusione

(142) Opel Nederland BV ha deciso di limitare le vendite all'esportazione, nell'ambito di una strategia generale e attraverso le singole misure sopra descritte.

(143) L'obiettivo di impedire o di limitare il commercio parallelo, che si era instaurato a causa delle esistenti differenze di prezzo, era intrinseco negli accordi contestati tra Opel Nederland BV e i rivenditori della sua rete distributiva. Infatti, le misure adottate dall'importatore erano parte integrante dei rapporti contrattuali che intercorrevano tra l'importatore e questi ultimi.

(144) Le menzionate misure hanno comportato una sensibile restrizione della concorrenza ed erano idonee ad incidere sensibilmente sul commercio tra gli Stati membri. Ricorrono pertanto le condizioni per l'applicazione del divieto sancito dall'articolo 81, paragrafo 1.

B. ARTICOLO 81, PARAGRAFO 3

I. Regolamenti di esenzione per categoria (CEE) n. 123/85 e (CE) n. 1475/95

(145) Il regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione(242) è rimasto in vigore dal 1o luglio 1985 fino al 30 giugno 1995 ed è stato sostituito il 1o luglio 1995 dal regolamento (CE) n. 1475/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela(243). L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1475/95 dispone che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 123/85 restano applicabili fino al 30 settembre 1995. L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1475/95 stabilisce che il divieto enunciato all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non si applica, durante il periodo dal 1o ottobre 1995 al 30 settembre 1996, agli accordi già in vigore al 1o ottobre 1995 che soddisfano le condizioni di esenzione previste dal regolamento (CEE) n. 123/85.

(146) Nella fattispecie, non è necessario attribuire con precisione le misure al rispettivo arco temporale previsto dai regolamenti (CEE) n. 123/85 e (CE) n. 1475/95. Nessuno dei due regolamenti contempla un'esenzione per gli accordi che limitano le vendite all'esportazione ad utilizzatori finali, che acquistano direttamente o si avvalgono di un intermediario con mandato, o di altri rivenditori della rete distributiva Opel aventi sede in altri Stati membri.

1. Articolo 3, punto 10, lettera a), dei regolamenti (CEE) n. 123/85 e (CE) n. 1475/95

(147) L'articolo 3, punto 10, lettera a), di entrambi i regolamenti autorizza il costruttore e/o il suo importatore a vietare ai concessionari di fornire prodotti contrattuali e prodotti corrispondenti ad un rivenditore che non appartenga alla rete distributiva. Il regolamento di esenzione per categoria riconosce pertanto l'interesse del costruttore alla tutela della propria rete di distribuzione selettiva.

(148) Il regolamento (CEE) n. 123/85 è rimasto in vigore dal 1o luglio 1985 al 30 giugno 1995. Il regolamento (CE) n. 1475/95 è entrato in vigore il 1o luglio 1995 ed è applicabile dal 1o ottobre 1996.

(149) Se le misure volte a limitare le vendite all'esportazione imposte da Opel Nederland BV interessassero soltanto le disposizioni dirette esclusivamente ed espressamente contro le vendite a rivenditori non appartenenti alla rete distributiva, esse beneficerebbero di una esenzione in forza dei regolamenti (CEE) n. 123/85 e (CE) n. 1475/95. Le misure in esame, invece, non possono beneficiare di tale esenzione poiché si applicano anche alle esportazioni che un costruttore o un fornitore non può limitare o impedire. Tali esportazioni autorizzate sono considerate, da tali regolamenti, come indispensabili affinché vi sia un'efficace concorrenza "all'interno della marca" tra i concessionari e i consumatori fruiscano dei vantaggi del mercato unico. Le misure adottate da Opel Nederland BV miravano ad impedire le suddette esportazioni autorizzate, come dimostrato nei seguenti paragrafi.

(150) Nella maggior parte dei documenti citati nella presente decisione, Opel Nederland BV fa riferimento, sia nella terminologia che nell'effettiva elaborazione delle misure, alle esportazioni in generale. Non opera alcuna distinzione tra le vendite ai rivenditori non appartenenti alla rete di distribuzione Opel, da un lato, e le vendite agli utilizzatori finali, agli intermediari con mandato o altri rivenditori appartenenti alla rete distributiva Opel, dall'altro. In altri documenti, benché venissero operate tali distinzioni, le misure adottate erano tuttavia espressamente riferite ad attività che non possono essere vietate o limitate a norma dei regolamenti di esenzione per categoria. Ciò vale in particolare per i casi nei quali il concessionario sosteneva espressamente che le esportazioni contestate non potevano, in base al contratto e ai regolamenti di esenzione per categoria, essere vietate (cfr. considerando da 80 a 87).

1) Terminologia

(151) Come dimostrato ai considerando da 17 a 20, Opel Nederland BV utilizzava spesso nei suoi documenti l'espressione "esportazioni" in modo generico, senza fare differenza tra i diversi gruppi di clienti. In determinati casi, tuttavia, è stato distinto, per esempio, tra vendite all'esportazione autorizzate e non autorizzate, che ovviamente si riferiscono alle restrizioni che godono o meno di un'esenzione in forza dei regolamenti di esenzione per categoria. In tutti i casi l'obiettivo consisteva nel porre termine alle vendite all'esportazione autorizzate.

(152) In relazione alle misure adottate, Opel Nederland BV spesso non distingueva tra misure consentite e non consentite, ma faceva espresso riferimento a tutte le esportazioni e alle attività di esportazione. Ad esempio, nei seguenti documenti, l'impresa ordinò di escludere dal pagamento del premio talune vendite all'esportazione che, in base ai regolamenti di esenzione per categoria, non devono essere limitate:

"... Nelle future campagne di vendita, gli autoveicoli immatricolati al di fuori dell'Olanda non daranno diritto ..."(244);

"... Il premio si applica a tutte le nuove Opel Corsa vendute nel corso della campagna a consumatori finali nei Paesi Bassi e immatricolate a loro nome ..."(246).

(153) Nel documento "Conclusioni della riunione sulle esportazioni"(247), nel quale sono verbalizzate le principali decisioni dell'importatore, non si fa alcuna distinzione tra i diversi gruppi di clienti. L'obiettivo delle misure concordate pertanto era quello di limitare o impedire le vendite all'esportazione a tutti i clienti, compresi gli utilizzatori finali e gli altri concessionari Opel.

(154) Le risposte dei concessionari alla prima lettera di ammonimento dell'importatore datata 28/29 agosto 1996 (cfr. considerando da 70 a 72) operavano una netta distinzione tra vendite "consentite" e "non consentite" in base al contratto di concessione. Quasi tutti i concessionari che hanno ricevuto la menzionata lettera (15 su 18) hanno risposto all'importatore sostenendo che si trattava semplicemente di vendite a utilizzatori finali e conformi ai loro contratti di concessione(249). Nonostante ciò, diversi concessionari si impegnarono, dietro pressione dell'importatore, ad astenersi dall'effettuare ulteriori vendite all'esportazione (cfr. considerando da 70 a 88). La reazione dei concessionari conferma che anch'essi intendevano le misure adottate da Opel Nederland BV come misure aventi per oggetto la restrizione di tutte le vendite all'esportazione. La terminologia utilizzata da Opel Nederland BV non si prestava quindi ad alcuna ambiguità e confermava l'intento di limitare e/o impedire tutti i tipi di esportazioni comprese le vendite all'esportazione che, a norma dei regolamenti di esenzione per categoria, non devono essere soggette a limitazioni.

2) Elaborazione delle misure

(155) Nella sua decisione di attuare controlli sui concessionari (cfr. considerando 17 e 19), Opel Nederland BV non fece differenza tra i concessionari a seconda che avessero effettuato vendite ai rivenditori non autorizzati o ad altri acquirenti.

(156) Le disposizioni relative alla limitazione delle consegne di autoveicoli da parte di Opel Nederland BV ai suoi concessionari erano basate sulle previsioni della domanda proveniente da clienti olandesi e/o sulle previsioni di immatricolazioni nei Paesi Bassi o nei rispettivi territori contrattuali. Tali disposizioni sono descritte ai considerando da 23 a 42. La politica dei premi attuata nell'ambito di diverse campagne promozionali è descritta ai considerando da 43 a 58.

(157) Infine, i considerando da 70 a 88 mostrano che Opel Nederland BV ha impartito istruzioni ai propri concessionari affinché si astenessero dalle vendite all'esportazione in generale o le limitassero, e dimostrano in che misura i destinatari hanno accettato tali istruzioni.

2. Altre disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 123/85 o (CE) n. 1475/95

(158) Le misure sopra descritte non godono di alcuna esenzione a norma di altre disposizioni del regolamento (CEE) n. 123/85 o del regolamento (CE) n. 1475/95.

II. Esenzione individuale

(159) A determinate condizioni, la Commissione può, in forza dell'articolo 81, paragrafo 3, dichiarare inapplicabile ad un singolo accordo il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1.

(160) Una tale esenzione non è stata richiesta né concessa. Gli accordi, comunque, non avrebbero soddisfatto i requisiti per un'esenzione. Anche ipotizzando che tali restrizioni all'esportazione possano contribuire ad una migliore distribuzione delle merci, il consumatore finale non partecipa ai vantaggi che ne risultano. Viene impedito ai consumatori di trarre vantaggio dal mercato unico e dalle differenze di prezzo degli autoveicoli che esiste da uno Stato membro all'altro, poiché viene limitato il loro diritto di acquistare le merci di loro scelta ovunque essi lo desiderino all'interno del mercato unico. Le restrizioni all'esportazione approvate da Opel Nederland BV sono pertanto in grave contraddizione con l'obiettivo della protezione dei consumatori che, in virtù dell'articolo 81, paragrafo 3, è parte integrante delle norme comunitarie in materia di concorrenza.

III. Conclusione

(161) Le restrizioni all'esportazione imposte da Opel Nederland BV non sono contemplate dai regolamenti (CEE) n. 123/85 e/o (CE) n. 1475/95.

(162) Inoltre non può essere, né è stata, concessa neppure un'esenzione individuale.

C. DURATA DELL'INFRAZIONE

(163) La Commissione determina la durata dell'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1 in base agli elementi illustrati ai considerando da 17 a 99 e ai relativi documenti di cui si fa menzione.

(164) Le disposizioni relative alla restrizione delle forniture ai concessionari sono state formalmente adottate da Opel Nederland BV con decisione del 26 settembre 1996 (cfr. considerando 31). Già nel luglio 1996 (cfr. considerando 24 e 25), e nelle settimane di settembre precedenti alla data della decisione (cfr. considerando 26 e 30), i responsabili di Opel Nederland BV avevano preso in considerazione tali misure. Tuttavia, gli elementi di prova riscontrati indicano che le disposizioni relative alla restrizione delle forniture erano state comunicate ai concessionari nelle settimane successive alla decisione formale del 26 settembre 1996 (cfr. considerando 36 e 37). La Commissione pertanto ritiene che dette disposizioni siano state applicate dall'inizio di ottobre 1996.

(165) Per quanto attiene alla cessazione di tali misure, la Commissione riconosce che vi è stato un parziale contrordine - con circolare generale datata 24 ottobre 1996 ed indirizzata a tutti i concessionari - relativamente alle esportazioni ad utilizzatori finali, comprese le vendite effettuate attraverso intermediari con mandato, e con circolare del 12 dicembre 1996 inviata a tutti i concessionari, intesa a definire le esportazioni autorizzate in linea generale. Inoltre, non sono state rinvenute prove che la misura in questione sia continuata dopo il dicembre 1996. È vero che la misura non è stata specificamente menzionata nelle citate circolari. D'altra parte, queste ultime chiarivano che le esportazioni ivi definite erano autorizzate. Ciò si può intendere come una revoca anche del divieto di esportazione implicito nelle contestate misure in materia di forniture. La presente decisione si basa pertanto su una durata dell'infrazione che va dall'inizio di ottobre 1996 fino al dicembre 1996.

(166) Le disposizioni restrittive relative alla politica in materia di premi possono essere provate con certezza a partire dal 1o ottobre 1996 (cfr. considerando 53). In due campagne, "Astra Premiocampagne, Deelnemingsvoorwaarden" e "CORSA Inruil ander merk campagne, Deelnemingsvoorwaarden", entrambe in atto dal 1o ottobre 1996 al 31 gennaio 1997, il pagamento dei premi veniva escluso per le vendite a utilizzatori finali non residenti nei Paesi Bassi effettuate direttamente o per il tramite di un intermediario con mandato(250).

(167) Per quanto attiene alla cessazione di tale politica, si richiama il punto 54, nel quale si afferma che, secondo Opel Nederland BV, la misura restrittiva non è più stata applicata dopo il 20 gennaio 1998. Come indicato nel punto 58, la Commissione non può accogliere l'argomento addotto da Opel Nederland BV, ovvero che tale misura sia stata eliminata con effetto retroattivo, in forza di una circolare datata 20 gennaio 1998 (cfr. considerando 57). La durata della misura va pertanto dal 1o ottobre 1996 fino al 20 gennaio 1998.

(168) Per quanto riguarda le istruzioni impartite ai concessionari e gli impegni assunti successivamente da questi ultimi, i riscontri provano che la prima dichiarazione in tal senso provenne dal concessionario Van Zijll il 31 agosto 1996 (cfr. considerando 80 e 81), e fu seguita da analoghe assunzioni d'impegno di altri concessionari (cfr. considerando 84 e 87)(251).

(169) Per quanto riguarda la cessazione di tale misura, vale la stessa argomentazione di cui al considerando da 165, ovvero la Commissione ritiene che essa sia stata parzialmente revocata con la circolare generale del 24 ottobre 1996 indirizzata a tutti i concessionari, concernente le esportazioni agli utilizzatori finali, comprese le vendite attraverso i loro mandatari, e con circolare generale del 12 dicembre 1996 a tutti i concessionari. Pertanto, si può considerare che la durata di tale misura si estende da fine agosto/inizio settembre almeno fino al dicembre 1996. Non vi sono prove che tale misura sia stata applicata dopo dicembre 1996.

(170) In conclusione, la Commissione ritiene che complessivamente si possa provare l'infrazione dalla fine di agosto/inizio settembre 1996 (quando è stato ricevuto il primo impegno di un concessionario) fino al gennaio 1998 (revoca della disposizione restrittiva in materia di premi), con una intensificazione nei mesi di ottobre-dicembre 1996. Dopo il dicembre 1996, rimanevano in vigore soltanto le disposizioni relative ai premi fino al 20 gennaio 1998. Non sono stati rinvenuti elementi di prova che l'infrazione si sia protratta dopo tale data.

D. ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO N. 17/62

(171) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 17, la Commissione, qualora constati un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81, può obbligare le imprese interessate a porre fine all'infrazione stessa. Opel Nederland BV ha contestato in larga misura l'esistenza di un'infrazione. Inoltre, non è del tutto certo che, nonostante il contrordine impartito nell'ottobre e nel dicembre 1996, e nel gennaio 1998, il comportamento illecito non sia proseguito. La Commissione pertanto ingiunge ai destinatari della presente decisione di porre fine all'infrazione constatata, se ciò non è già avvenuto, e di astenersi dal reiterare o continuare ad applicare le misure in questione, e dall'adottare ulteriori misure aventi il medesimo oggetto od effetto.

E. DESTINATARI DELLA PRESENTE DECISIONE

(172) Opel Nederland BV ha commesso l'infrazione constatata nella presente decisione. General Motors Nederland BV controlla Opel Nederland BV ed è pertanto ugualmente responsabile dell'infrazione. Entrambe le imprese sono le destinatarie della presente decisione.

F. ARTICOLO 15 DEL REGOLAMENTO N. 17

(173) L'osservanza dell'articolo 81 può essere imposto per mezzo di ammende. A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 la Commissione può infliggere ammende, entro i limiti stabiliti, alle imprese che violino intenzionalmente o per negligenza l'articolo 81, paragrafo 1.

1. L'applicazione dell'ammenda

(174) La Commissione ritiene che, nel caso in esame, si debba infliggere un'ammenda all'impresa Opel Nederland BV che ha intenzionalmente commesso un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81, nonché all'impresa General Motors Nederland BV, che è parimenti responsabile (cfr. supra). I concessionari Opel olandesi, che hanno partecipato assieme ad Opel Nederland BV agli accordi volti a impedire o limitare le vendite all'esportazione, sono vittime della politica restrittiva decisa dalla loro controparte contrattuale, che li ha indotti sotto pressione ad acconsentire. I concessionari non hanno svolto una parte attiva. La Commissione ritiene pertanto che non debba essere imposta loro alcuna ammenda.

2. Importo dell'ammenda

(175) Nel determinare l'importo dell'ammenda, la Commissione si attiene alle disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento n. 17.

(176) A tal fine, la Commissione deve considerare tutte le circostanze di rilievo ed in particolare la gravità e la durata dell'infrazione.

Gravità

(177) Nel valutare la gravità dell'infrazione in esame, la Commissione tiene conto della natura della stessa, del suo effettivo impatto sul mercato, laddove esso sia misurabile, e delle dimensioni del mercato geografico rilevante.

(178) La Commissione osserva che tutte le misure in questione erano intese ad impedire le vendite all'esportazione agli utilizzatori finali nonché le forniture incrociate ad altri concessionari della rete distributiva Opel.

(179) I documenti citati al considerando 50 e nella relativa nota 42, "Vendite transfrontaliere e struttura della campagna" del 18 settembre 1996, provano che l'impresa considerava indesiderabili le "attività transfrontaliere", vale a dire le esportazioni in generale. Nell'intento di impedire o limitare sistematicamente tutte le esportazioni, Opel Nederland BV elaborò un pacchetto di misure (cfr. considerando da 17 a 20 ed i documenti ivi menzionati).

(180) Nei considerando da 23 a 42, è dimostrato che Opel Nederland BV decise di praticare una politica restrittiva in materia di forniture a diversi concessionari. La politica relativa ai premi illustrata ai considerando da 43 e 58 è stata attuata da Opel Nederland BV nell'ambito di diverse campagne promozionali di vendita. Nei considerando 59 e 99 è dimostrato che Opel Nederland BV proibì o ostacolò le esportazioni in modo generico, incluse le vendite agli utilizzatori finali non residenti nei Paesi Bassi e le vendite ai concessionari Opel operanti in altri Stati membri.

(181) L'impedimento delle vendite all'esportazione di autoveicoli agli utilizzatori finali e di forniture incrociate tra concessionari Opel dei Paesi Bassi e quelli di altri Stati membri pregiudica l'obiettivo dell'instaurazione di un mercato unico, enunciato dal trattato CE, e già per tale motivo è da classificare come un'infrazione di elevata gravità.

(182) La Commissione ha già chiarito nelle sue decisioni che l'impedimento delle esportazioni costituisce una violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza(252).

(183) La marca automobilistica Opel occupa una posizione importante nei mercati rilevanti dell'Unione europea. Come si è dimostro ai punti 9 e 11, la marca Opel detiene importanti quote di mercato negli Stati membri dell'Unione europea, sia nei diversi segmenti che nell'intero settore degli autoveicoli privati. Attualmente la marca Opel occupa la terza posizione nelle vendite nell'Unione europea dopo Volkswagen e Renault(253).

(184) L'infrazione ha interessato il mercato olandese delle vendite di autoveicoli nuovi, rendendo considerabilmente più difficile la vendita all'esportazione ad utilizzatori finali e ad altri concessionari Opel. D'altro canto, ha interessato i mercati degli autoveicoli nuovi in altri Stati membri. I concessionari di tali mercati, ad esempio quello tedesco, dovevano essere protetti dalla concorrenza dovuta ai prezzi praticati nei Paesi Bassi. Sebbene in taluni documenti trovati, Opel Nederland BV facesse esplicito riferimento ai clienti tedeschi, in realtà tutti gli Stati membri nei quali i prezzi, al netto delle imposte, degli autoveicoli Opel erano sostanzialmente più elevati che nei Paesi Bassi devono essere considerati una potenziale fonte di domanda di esportazioni. Inoltre, la Commissione ribadisce il diritto dei consumatori di acquistare un autoveicolo nel paese di loro scelta all'interno del mercato unico, come precisato al punto 187.

(185) Come indicato nel considerando 135, lo scopo di una misura è sufficiente di per sé a configurare un'infrazione. L'articolo 15 del regolamento n. 17 non specifica che l'infrazione deve essere valutata con riferimento agli effettivi risultati che ne derivano per il mercato o ai danni causati ai consumatori dei prodotti(254). Le misure adottate da Opel Nederland BV mirano alla restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 81 (cfr. considerando da 118 a 136). Inoltre, occorre osservare che Opel Nederland B stessa non nega che si sia verificato un certo effetto sul mercato.

(186) Opel Nederland BV ha presentato uno studio che giunge alla conclusione che vi sono poche prove, se non nessuna, di un sensibile impatto economico sul mercato tedesco degli autoveicoli privati nuovi(255). Lo studio ipotizza che i danni economici ai consumatori tedeschi sarebbero stati comunque limitati in considerazione delle varie fonti alternative loro accessibili. Secondo tale studio i concessionari Opel tedeschi avrebbero potuto acquistare gli autoveicoli Opel dai concessionari Opel di altri Stati membri, ed i consumatori finali tedeschi avrebbero potuto acquistare altre marche di autoveicoli nei Paesi Bassi, dove erano perfino più economici che in Germania. Lo studio conclude che una valutazione quantitativa dei danni basata sulle informazioni disponibili rivela che, alla luce di ipotesi ragionevoli circa la domanda potenziale di importazioni di autoveicoli Opel, le misure non hanno avuto alcuna ripercussione negativa sui consumatori finali tedeschi.

(187) La Commissione osserva innanzitutto che lo studio non copre tutti gli aspetti del caso. Esso fa unicamente riferimento alle vendite all'esportazione a clienti finali tedeschi, malgrado che le misure in esame impedissero le esportazioni anche verso altri Stati membri. Né esamina l'impatto delle misure sulle "forniture incrociate" ai concessionari Opel all'estero, in Germania o in qualsiasi altro Stato membro.

(188) In secondo luogo, non può essere accolto neppure l'argomento secondo il quale altre vie erano disponibili ai clienti tedeschi, in quanto potevano acquistare autoveicoli Opel da altre fonti o autoveicoli di un'altra marca. La Commissione ritiene che sia diritto dei consumatori acquistare l'autoveicolo della marca di loro scelta in qualsiasi Stato membro(256). Attraverso le misure adottate Opel Nederland BV ha per l'appunto limitato sensibilmente tale libertà. Come indicato, per esempio, ai considerando da 14 a 16, la domanda potenziale di esportazioni era considerevole, anche agli occhi di Opel Nederland BV. Il fatto che le vendite all'esportazione ai clienti tedeschi siano proseguite dopo l'introduzione delle misure non attenua la gravità dell'infrazione. Opel Nederland BV ha fatto considerevoli sforzi che, ad una valutazione obiettiva, erano tutti atti a limitare seriamente le esportazioni. Ciò vale per ciascuna delle tre misure contestate, e in particolare per la misura consistente nell'impartire istruzioni ai concessionari, e nell'indurli ad assumere individualmente l'impegno che non avrebbero esportato.

(189) È evidente che Opel Nederland BV ha agito intenzionalmente. Non poteva ignorare che le misure contestate mirassero a restringere la concorrenza(257).

(190) Come si evince dai documenti menzionati al considerando 27 e nella relativa nota 21, "Bonus bij export" del 12 settembre 1996, Opel Nederland BV era consapevole che qualsiasi restrizione all'esportazione, comprese le restrizioni delle forniture ai concessionari, era vietata. Per quanto attiene alla politica in materia di premi, si richiama il considerando 52. Dai documenti citati nei considerando 20 e 50 ("Vendite transfrontaliere e struttura della campagna" del 18 settembre 1996) e considerando 51, appare evidente che Opel Nederland BV intendeva comunque introdurre le contestate restrizioni all'esportazione.

(191) Per concludere, i documenti menzionati al considerando 72 mostrano che, malgrado le istruzioni e gli ammonimenti da parte dell'importatore, i concessionari facevano riferimento al contratto di concessione e respingevano l'accusa di aver effettuato attività non consentite. Nonostante tali assicurazioni e riferimenti al contratto di concessione, Opel Nederland BV ingiunse ai concessionari di astenersi anche dall'effettuare esportazioni "autorizzate". Di nuovo, Opel Nederland BV era pertanto consapevole dell'illegalità delle sue misure.

(192) L'argomento addotto da Opel Nederland BV, che sostiene di aver ricevuto pareri legali contrastanti, e che i principali suoi concorrenti hanno applicato una analoga politica in materia di premi, non modifica l'analisi di cui sopra. Ad ogni modo, Opel Nederland BV non ha neppure contattato la Commissione per ottenere chiarimenti sulla questione. Già nel 1988, la Commissione aveva precisato il suo parere sulle politiche che escludono le vendite di autoveicoli nuovi ai consumatori finali non residenti dalle offerte promozionali speciali(258), nel quale si afferma che le vendite all'esportazione non devono subire un trattamento meno favorevole di quelle destinate al territorio nazionale.

(193) La Commissione pertanto conclude che Opel Nederland BV ha commesso l'infrazione intenzionalmente ed in piena consapevolezza della sua illegalità.

(194) In conclusione, la Commissione ritiene che, in considerazione di quanto sopra esposto, l'infrazione commessa da Opel Nederland BV costituisca una grave violazione dell'articolo 81. Ciò vale sia per la politica in materia di premi praticata dall'ottobre 1996 fino al gennaio 1998, che per le altre misure adottate a partire da fine agosto 1996, allo scopo di impedire o ostacolare ulteriormente le vendite all'esportazione. Conseguentemente, si deve infliggere una ammenda che sanzioni detta grave violazione in modo appropriato e tale da escludere, per il suo effetto deterrente, qualsiasi reiterazione.

(195) La Commissione è del parere che l'importo di 40 milioni di EUR sia una base appropriata a fini della determinazione dell'importo dell'ammenda.

Durata

(196) Un altro fattore che determina l'importo dell'ammenda è, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, la durata dell'infrazione.

(197) Dai precedenti considerando da 163 a 170 si evince che l'infrazione commessa da Opel Nederland BV si è protratta da fine agosto 1996/ inizio settembre 1996, al gennaio 1998, e pertanto per 17 mesi.

(198) Pertanto, Opel Nederland BV ha commesso un'infrazione di durata media.

(199) Nel valutare la durata, ai fini della determinazione dell'ammenda, la Commissione tiene in considerazione i seguenti elementi:

a) dalla fine di agosto 1996 fino all'inizio di ottobre 1996, l'infrazione comprendeva soltanto le singole misure adottate nei confronti di taluni concessionari;

b) durante il mese di ottobre 1996, l'infrazione ha raggiunto la sua massima intensità, tenuto conto delle sistematiche istruzioni impartite ai concessionari, degli impegni assunti di conseguenza da questi ultimi, delle misure relative alle forniture e della politica restrittiva in materia di premi;

c) dalla fine di ottobre 1996 fino a metà dicembre 1996, non si era ancora posto fine all'infrazione, né sotto l'aspetto della politica dei premi né per quanto riguarda gli altri due elementi, nella misura in cui questi hanno interessato le vendite ad altri concessionari Opel;

d) da metà dicembre del 1996 sino alla fine di gennaio del 1998, l'infrazione verteva ancora sulla misura restrittiva adottata in materia di premi.

Tenendo conto delle suddette considerazioni, la Commissione ritiene giustificato che il summenzionato importo di base sia aumentato del 7,5 % (3 milioni di EUR) e portato quindi a 43 milioni di EUR.

(200) Inoltre, la determinazione dell'ammenda deve tenere conto di fattori aggravanti ed attenuanti.

(201) Nella fattispecie, la Commissione ha esaminato, in particolare, se l'argomentazione addotta da Opel Nederland BV, sostenendo di aver avviato "una pronta azione correttiva", potesse essere accolta come fattore attenuante.

(202) La Commissione è giunta alla conclusione che tale argomentazione non può essere accolta. L'obiettiva durata dell'infrazione ed i suoi diversi elementi sono già stati presi in considerazione ai fini della determinazione di tale aspetto. Inoltre, sebbene la Commissione avesse effettuato le sue ispezioni in data 11 e 12 dicembre 1996, Opel Nederland BV ha protratto uno dei principali elementi dell'infrazione fino al 20 gennaio 1998. Pertanto, la Commissione ritiene che nella fattispecie non sussista alcuna circostanza attenuante,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Opel Nederland BV ha violato l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, concludendo con i concessionari appartenenti alla rete distributiva Opel nei Paesi Bassi accordi, intesi a restringere o impedire la vendita, diretta o per il tramite di un intermediario con mandato, agli utilizzatori finali residenti in altri Stati membri e ai concessionari della rete distributiva Opel stabiliti in altri Stati membri.

Articolo 2

L'impresa di cui all'articolo 1 mette immediatamente fine all'infrazione di cui all'articolo 1, qualora non vi abbia già provveduto. A tale proposito, essa si astiene dal reiterare o continuare ad applicare le misure che costituiscono la suddetta violazione, nonché dall'adottare misure che abbiano un oggetto o un effetto equivalente.

Articolo 3

A Opel Nederland BV e a General Motors Nederland BV è inflitta un'ammenda dell'importo di 43 milioni di EUR, in considerazione della gravità dell'infrazione all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Le due imprese sono obbligate in solido al pagamento dell'ammenda.

Articolo 4

L'ammenda di cui all'articolo 3 è pagata in EUR entro tre mesi dalla data di notificazione della presente decisione sul seguente conto bancario intestato alla Commissione delle Comunità europee:

n. 642-0029000-95

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Avenue des Arts//Kunstlaan, 43 B 1040 Bruxelles

Decorso inutilmente tale termine, l'importo dell'ammenda produce di diritto interessi che decorrono dal primo giorno lavorativo del mese nel corso del quale è stata adottata la presente decisione. Gli interessi sono calcolati al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni in EUR, maggiorato di 3,5 punti percentuali. In totale, il tasso applicato è dunque pari all'8,18 %.

Articolo 5

Le seguenti imprese sono destinatarie della presente decisione

1. Opel Nederland BV Baanhoek 188 NL 3361 GN Sliedrecht

e

2. General Motors Nederland BV Baanhoek 188 NL 3361 GN Sliedrecht

La presente decisione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 256 del trattato CE.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2000.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU 13 del 21.12.1962, pag. 204/62.

(2) GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5.

(3) GU L 354 del 30.12.1998, pag. 18.

(4) GU L 15 del 18.1.1985, pag. 16.

(5) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 25.

(6) Le risposte alle singole accuse mosse dalla Commissione nella sua comunicazione degli addebiti del 21 aprile 1999 figurano nei seguenti capitoli della presente decisione: 1A.I, 1C.I. e 1C.II. Opel Nederland BV e General Motors Nederland BV hanno fatto pervenire una risposta comune; in appresso, i riferimenti alle argomentazioni avanzate da Opel Nederland BV sono da intendersi come relativi ad entrambe le imprese. Il punto di vista della Commissione riguardo a tali risposte si trova nei rispettivi capitoli della presente decisione.

(7) Anche dopo l'operazione, tuttavia, taluni dipendenti hanno continuato a svolgere determinate mansioni sia per conto di Opel Nederland BV che per conto di General Motors Nederland BV.

(8) Opel Nederland BV, Organigramma: dipendenti e mansioni, ottobre 1996 (doc. 59; originale in inglese).

(9) Fonte: ACEA.

(10) Dati relativi al 1992, 1993 e 1994: fax (inclusi allegati) di M.H. Klinke (Adam Opel AG, Rüsselsheim) a (elenco dei destinatari): Reimportazioni in Germania, datato 23 settembre 1994 (doc. 14; originale in inglese); dati relativi al 1996: fax interno di [Marketing Services Supervisor](11)(11) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a vari destinatari: Vendite all'esportazione, datato 18 settembre 1996 (doc. 17c; originale in olandese) e e-mails interni di [Sales Staff Manager](12)(12) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a [Treasurer](13)(13) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.:

Vendite all'esportazione, datati 20 settembre 1996 (doc. 53e; originale in inglese).

(14) Rassegne sui prezzi delle automobili nell'Unione europea, pubblicate dalla direzione generale Concorrenza; cfr. in particolare i comunicati stampa IP/96/145 del 15 febbraio 1996, IP/96/722 del 29 luglio 1996, IP/97/113 del 14 febbraio 1997, IP/97/640 dell'11 luglio 1997, IP/98/154 del 13 febbraio 1998 e IP/98/652 del 10 luglio 1998.

(15) Si afferma spesso che una differenza di prezzo superiore al 12 % per un determinato modello rappresenta un incentivo sufficiente per il commercio parallelo; tale percentuale può variare in relazione al prezzo dell'auto.

(16) (Progetto di) lettera inviata da Opel Nederland BV ai concessionari, datata 10 settembre 1996 (doc. 58.22; originale in olandese) e e-mail interno di [Finance Staff Manager](17)(17) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a [Director of Sales and Marketing](18)(18) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.:

lettera Export2, datato 10 settembre 1996 (doc. 58.23; originale in olandese), incluso allegato (versione modificata del progetto di lettera summenzionato, datata 10 settembre 1996).

(19) Nota interna (progetto) di [Finance Staff Manager](20)(20) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.:

Esportazione di autoveicoli nuovi, datata 23 settembre 1996 (doc. 60; originale in inglese).

(21) E-mail interno di [Finance Staff Manager](22)(22) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a [Merchandising Manager](23)(23) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.,

[Senior Merchandising Specialist](24)(24) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.,

[Director of Sales and Marketing, [Sales Manager](25)(25) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.,

[Managing Director](26)(26) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.,

[Treasurer](27)(27) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.,

[Sales Staff Manager](28)(28) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.,

[Dealer Organization& Development Manager](29)(29) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.,

[Marketing Services Supervisor](30)(30) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.:

Conclusioni della riunione sulle esportazioni, datato 26 settembre 1996 (doc. 17h; originale in inglese).

(31) E-mail interno di [Secretary](32)(32) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

(firmato [Sales Manager](33)(33) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a [Director of Sales and Marketing](34)(34) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

ed altri: Controllo dei concessionari-Esportazioni, datato 15 luglio 1996 (doc. 22; originale in inglese).

(35) E-mail interno di [Managing Director](36)(36) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a [Director of Sales and Marketing](37)(37) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.:

Van Zijll Arnhem/esportazioni, datato 18 settembre 1996 (doc. 43; originale in olandese).

(38) E-mail di [Finance Staff Manager](39)(39) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a General Motors (Europe): Premi basati sul paese di immatricolazione, datato 23 settembre 1996 e nota allegata di [Finance Staff Manager](40)(40) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.:

Esportazione di autoveicoli nuovi, datata 23 settembre 1996 (doc. 60; originale in inglese). In relazione al punto 4. di tale documento ('Controllo dei concessionari per quanto concerne le consegne agli utilizzatori finali'), la Commissione riconosce il diritto dei costruttori o dei loro importatori di verificare se le vendite sono conformi alle disposizioni del contratto stipulato con i concessionari. Opel Nederland BV ha sostenuto che il documento in questione dovrebbe essere protetto dal segreto professionale in quanto si basa su una consulenza scritta di un consulente legale indipendente e su un parere orale di un consulente legale esterno (punto 71 della risposta di Opel Nederland). La Commissione respinge tale argomentazione, in quanto il documento in questione non si limita a riportare il testo o il contenuto delle comunicazioni dei consulenti legali ed inoltre le osservazioni giuridiche ivi contenute non vengono addotte come prova.

(41) Annotazione manoscritta sull'e-mail interno di [Secretary] (firmato [Sales Manager](42)(42) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.):

Controllo dei concessionari-Esportazioni, datato 15 luglio 1996 (doc. 22; originale in inglese).

(43) E-mail interno di [Sales Staff Manager](44)(44) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a [Director of Sales and Marketing](45)(45) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.:

Vendite al dettaglio (en delen I) settembre, datato 8 settembre 1996 e risposta di [Director of Sales and Marketing](46)(46) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

(doc. 54 a; originale in olandese).

(47) Osservazione della Commissione: Adeguamento del contratto standard di concessione al nuovo regolamento di esenzione per categoria (CE) n. 1475/95.

(48) E-mail interno di [Finance Staff Manager](49)(49) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a [Merchandising Manager](50)(50) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.,

[Systems & Audit Manager](51)(51) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.,

[Director of Sales and Marketing](52)(52) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.,

[Sales Manager](53)(53) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.,

[Sales Staff Manager](54)(54) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.,

[Marketing Manager](55)(55) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.:

Bonus bij export, datato 12 settembre 1996 (doc. 55a; originale in olandese).

(56) Lettera di Wolves Autoservice, Rijssen, a Opel Nederland BV, datata 2 settembre 1996 (doc. 70; originale in olandese.

(57) Cfr. lettere ad Opel Nederland BV di Wolves Autoservice BV, datata 2 settembre 1996 (doc. 70b), Hemera (30 agosto 1996, doc. 73b), Staals (2 settembre 1996, doc. 75) e Nedam (30 agosto 1996, doc. 77); tutti gli originali sono in olandese.

(58) E-mail interno di [Finance Staff Manager](59)(59) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a tutti gli altri dipendenti di Opel Nederland BV partecipanti alla riunione: Conclusioni della riunione sulle esportazioni, datato 26 settembre 1996 (doc. 17h; originale in inglese).

(60) Cfr. punto 54 della risposta di Opel Nederland.

(61) Cfr. ad esempio la citazione al considerando 26 ed il progetto di lettera menzionato nella nota 12.

(62) Cfr. Dealer Verkoop en Service Contract 2/92, General Motors Nederland BV, ad esempio articolo 2.2, articolo 7.12 e Supplement Speciale Invloedssfeer (doc. 110; originale in olandese).

(63) Accordo di concessione: Opel Nederland BV, Dealer Verkoop en Service Contract, Supplement Beoordelingsrichtlijnen, ... van kracht vanaf 1 januari 1997, 2.1.1.1, fasi 1 e 2 (doc.111; originale in olandese).

(64) Cfr. accordo di concessione (nota 28), fasi da 3 a 6.

(65) Cfr. considerando 5 a pag. 4, ed inoltre i punti 20, 57, 82 e 119 della risposta di Opel Nederland.

(66) Cfr. punti 82 e 83 della sua risposta e considerandi 164 e 165 in appresso, relativi alla durata di tale misura.

(67) Cfr. punti 53 e 54, 138 e 139 della risposta di Opel Nederland.

(68) Cfr. punti 75, 78 e 83 della risposta di Opel Nederland.

(69) Di questi concessionari, 18 hanno ricevuto la seconda lettera di ammonimento.

(70) Cfr. ad esempio punto 53 della risposta di Opel Nederland.

(71) Documento: Star Wars Astra Actie - Deelnemingsvoorwaarden, (correctie) datato 8 settembre 1995 (doc. 93b; originale in olandese).

(72) Documento: Opel Paradepaarden, Deelnemingsvoorwaarden, non datato (doc. 99; originale in olandese).

(73) Lettere di Opel Nederland BV ai concessionari: Astra retail bonus actie "Zomer" 1o giugno - 30 settembre 1996, datate 11 giugno 1996 (doc. 90; originale in olandese) con allegato: Astra "Zomer" Deelnemingsvoorwaarden, non datato (doc. 99; originale in olandese); Panoramica: Status overzicht Astra Retail bonus actie "Zomer", datata 8 agosto 1996 (doc. 92; originale in olandese).

(74) E-mail interno di [District Manager](75)(75) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a [Sales Manager](76)(76) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.:

transito car - II, datato 23 maggio 1996 (doc. 51; originale in olandese).

(77) E-mail interno di [Marketing Manager](78)(78) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a [Director of Sales and Marketing](79)(79) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.:

Paradepaarden-scoren door export-van Zijll, datato 5 luglio 1996 (doc. 54 b; originale in olandese).

(80) E-mail interno di [Marketing Manager](81)(81) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a vari destinatari: Esportazione di unità vendute al dettaglio, impatto sull'indice di mercato, datato 23 agosto 1996 (doc. 54i).

(82) E-mail interno inviato da [Marketing manager](83)(83) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a vari destinatari: vendite transfrontaliere e struttura della campagna, datato 18 settembre 1996 (doc. 26); per quanto riguarda la politica dei premi cfr. anche l'e-mail interno inviato da [Merchandising Manager](84)(84) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a vari destinatari: esportazioni, datato 23 agosto 1996 (doc. 54h; originale in olandese), l'e-mail interno inviato da [Marketing Manager](85)(85) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a vari destinatari: esportazione di unità vendute al dettaglio, impatto sull'indice di mercato, datato 23 agosto 1996 (doc. 54i) nonché l'e-mail inviato da Opel Nederland B.V [Dealer Organization & Development Manager](86)(86) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a General Motors (Europa) (M. Bergmann): premi basati sul paese di immatricolazione, datato 23 settembre 1996 (doc. 17i; originale in inglese).

(87) E-mail interno inviato da [Finance Staff Manager](88)(88) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a [Merchandising Manager](89)(89) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.:

Bonuses bij export, in data 3 settembre 1996 (doc. 27; originale in olandese).

(90) E-mail interno inviato da [Finance Staff Manager](91)(91) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a vari destinatari: conclusioni della riunione sulle esportazioni, in data 26 settembre 1996 (doc. 17h).

(92) Documenti: Astra Bonuscampagne, Deelnemingsvoorwaarden, senza data (doc. 108; originale in olandese); le stesse espressioni sono state utilizzate nella CORSA Inruil ander merk campagne, Deelnemingsvoorwaarden, senza data (doc. 99; originale in olandese).

(93) Cfr. punti 50, 51 e 101 della sua risposta; Opel Nederland BV ammette per inciso che la clausola restrittiva era stata già applicata nel settembre 1996.

(94) Decisione 98/273/CE della Commissione - Caso IV/35.733 - Volkswagen (GU L 124 del 25.4.1998, pag. 73, considerando 81).

(95) Cfr. ad esempio i punti 3, 48-52, 86, 99, 101 e 162-165 della risposta di Opel Nederland.

(96) Cfr. il considerando 53 per quanto riguarda le campagne di vendita "Astra" e "Corsa".

(97) E-mail interno inviato da [Secretary Sales Manager](98)(98) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a [ Managing Director](99)(99) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

(in copia [Director of Sales and Marketing](100)(100) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.,

[Finance Staff Manager](101)(101) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.,

[Sales Staff Manager](102)(102) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

e [Sales Manager](103)(103) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.):

Kort geding,..., datato 28 giugno 1995 (doc. 58.15; originale in olandese) e per quanto riguarda il presente procedimento cfr. il fax di Barents & Krans, Advocaten Notarissen, a Opel Nederland BV: Levering aan buitenlandse dealers, datato 7 giugno 1995 (doc. 58.1; originale in olandese) e in particolare il passaggio: Bij brief van 2 June j.l.... nonché la lettera di Lathouwers Den Bosch BV a AGS Nederland Beheer bv: levering auto's, datata 2 giugno 1995 (doc. 58.4; originale in olandese).

(104) E-mail interno inviato da [Sales Staff Manager](105)(105) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a [Treasurer]: vendite all'esportazione, datato 20 settembre 1996 (doc. 53e).

(106) E-mail interno di [Secretary] (firmato [Sales Manager](107)(107) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.)

a vari destinatari ([Treasurer](108)(108) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.,

[Systems & Audit Manager](109)(109) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.,

[Director of Sales and Marketing](110)(110) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.,

[Managing Director](111)(111) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.,

[Director After-Sales](112)(112) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.,

[Finance Staff Manager](113)(113) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.):

controlli dei concessionari - esportazioni, datato 15 luglio 1996 (doc. 22).

(114) E-mail interno di [Director of Sales and Marketing](115)(115) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a [District Manager](116)(116) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

e [Sales Manager](117)(117) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.:

Paradepaarden-scoren door export-van Zijll, datato 5 luglio 1996 (doc. 54b) e risposta di [Marketing Manager](118)(118) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.,

datata 5 luglio 1996 (doc. 54b; originale in olandese): (Nota della Commissione: il sig. Kirp, il cui nome completo è J.H. Kirpestein, citato nel presente documento era direttore generale di Van Zijll e al tempo stesso dirigente di NIMOX-Holding, impresa attraverso cui il concessionario Van Zijll effettuava le sue esportazioni; cfr. il documento 17 f citato nella nota 74.

(119) Comunicazione interna di [District Manager](120)(120) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a [Sales Manager](121)(121) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.:

esportazioni, datata 11 luglio 1996 (doc. 28 appendice, doc. 28a; originale in olandese); e-mail interno di [Sales Manager](122)(122) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

(da [Secretary](123)(123) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.)

a [Treasurer](124)(124) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.,

[System & Audit Manager](125)(125) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.,

[Director of Sales and Marketing](126)(126) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.,

[Managing Director](127)(127) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.,

[Director After-Sales](128)(128) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.,

[Finance Staff Manager](129)(129) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.):

controlli sui concessionari - esportazioni, datato 15 luglio 1996. (doc. 22). Da gennaio ad agosto 1996 la quota di esportazioni sulle vendite totali nei Paesi Bassi aveva raggiunto il 3,5 %; cfr. l'e-mail interno di [Marketing Manager](130)(130) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a vari destinatari: esportazione di unità vendute al dettaglio, impatto sull'indice di mercato, datato 23 agosto 1996 (doc. 54i).

(131) Nota manoscritta di [Director of Sales and Marketing](132)(132) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

su un riepilogo ad uso interno di [Senior Merchandising Specialist](133)(133) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.:

Status overzicht Astra Retail bonus actie "Zomer", datato 8 agosto 1996 (doc. 92; originale in olandese); cfr. anche la nota interna datata 11 luglio 1996 (doc. 28; originale in olandese).

(134) E-mail interni inviati da [Director of Sales and Marketing](135)(135) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a [Systems & Audit Manager](136)(136) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

e da [Sales Staff Manager](137)(137) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a [Sales Manager](138)(138) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.:

esportazioni, datati 13 agosto 1996 (doc. 39; originale in olandese).

(139) E-mail interno inviato da [Sales Manager](140)(140) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a [Managing Director](141)(141) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.:

esportazioni, datato 13 agosto 1996 (doc. 39; originale in olandese).

(142) Fax inviato da [Sales Manager](143)(143) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

(in copia a [Managing Director](144)(144) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

e [Director of Sales and Marketing](145)(145) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.)

a [Sales Operations Manager](146)(146) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.,

Adam Opel AG, stabilimento di Bochum: Vs. fax del 13 agosto 96, Violazione dell'ADVA, datato 23 agosto 1996 (doc. 19; originale in inglese).

(147) Cfr. ad esempio il punto 106 della risposta di Opel Nederland.

(148) Cfr. ad esempio più avanti il considerando 75 e il documento 17 k ivi citato.

(149) Cfr. il punto 18 della risposta di Opel Nederland.

(150) E-mail interno inviato da [Director of Sales and Marketing](151)(151) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a [Managing Director](152)(152) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.:

Esportazioni, datato 27 agosto 1996 (doc. 54g; originale in olandese).

(153) Lettere circolari inviate da Opel Nederland BV [Director of Sales and Marketing](154)(154) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

ai concessionari, datate 28/29 agosto 1996; cfr. l'e-mail interno inviato da [Sales Staff Manager](155)(155) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a [Tresaurer]: vendite all'esportazione, datato 20 settembre 1996 (doc. 42). La lettera è stata inviata ai seguenti 18 concessionari: Wieling's Automobielbedrijf BV, Winschoten (doc. 67a); Engelsma & Wijnia BV, Leeuwarden (doc. 68c); Auto Bleeker BV, Hengelo (doc. 69a); Wolves Autoservice BV, Rijssen (doc. 70); Automobielmij. Canton Reiss BV, Heerlen (doc. 71); Automobielbedrijf of Göttgens Beek BV, Sittard (doc. 72c); Hemera BV, Echt (doc. 73); Auto Bakkenes BV, Apeldoorn (doc. 74); Autobedrijf L. Staals BV, Eindhoven (doc. 75); Autobedrijf Loven Kerkrade BV, Heerlen (doc. 76); Nedam Automobiel Mij. Roermond BV, Roermond (doc. 77); Automobielbedrijf of Göttgens CV, Sittard (doc. 78); Welling Autobedrijf BV, Brunssum (doc. 79); Gebra Garage BV, Venlo (doc. 80); Vriens Autocenter BV, Breda (doc. 80), Autocenter W. van Zijll BV, Arnhem (doc. 80); Van Twist Opel BV, Dordrecht (doc. 81); Auto Hendriks Goes BV, Goes (doc. 82); lettere originali in olandese.

(156) Ad eccezione dei concessionari Van Zijll, Gebra e Vriens.

(157) Cfr. le lettere inviate da Wieling's Automobielbedrijf BV, datate 3 settembre 1996 (doc. 67b), la lettera inviata da Engelsma & Wijna, datata 3 settembre 1996 (doc. 68b), le lettere inviate da Auto Bleeker BV, datate 29 agosto 1996; le lettere di Wolves Autoservice BV, datate 2 settembre 1996 (doc. 70b) nonché altre lettere simili inviate dai concessionari Canton Reiss (29 agosto 1996, doc. 71b) (cfr. anche la traduzione: le reazioni dei concessionari), Göttgens Beek (30 agosto 1996, doc. 72), Hemera (30 agosto 1996, doc. 73b), Bakkenes (30 agosto 1996, doc. 74b), Staals (2 settembre 1996, doc. 75), Loven (30 agosto 1996, doc. 76b), Nedam (30 agosto 1996, doc. 77), Göttgens CV (30 settembre 1996, doc. 78b), Welling (30 agosto 1996, doc. 79b), Van Twist (4 settembre 1996, doc. 81), Hendriks Goes (2 settembre 1996, doc. 82); lettere originali in olandese.

(158) Lettere inviate da Automobielbedrijf Göttgens, Sittard, a Opel Nederland BV, datate 30 settembre 1996 (doc. 78b); un'argomentazione simile si trova nella lettera di risposta di Welling Ing Autobedrijf BV, datata 30 agosto 1996 (doc. 72b); lettere originali in olandese.

(159) È interessante osservare che secondo i risultati dei controlli forniti da Opel Nederland BV [cfr. i punti 24, 25 e 117 (6) della risposta], almeno le vendite all'esportazione del concessionario Spoormaker rispettavano pienamente il contratto.

(160) E-mail interno inviato da [Treasurer] a [Managing Director](161)(161) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.:

Opel Nederland - controllo delle vendite all'esportazione, datato 27 settembre 1996 (doc. 17k; originale in inglese).

(162) Lettera inviata da Opel Nederland BV [Director of Sales and Marketing](163)(163) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.)

a Wieling's Automobilbedrijf, datata 30 settembre 1996 (doc. 67c) e lettere identiche inviate ad altri concessionari datate 30 settembre 1996 (doc. 68a ff); lettere originali in olandese.

(164) E-mail interno: Opel Nederland - controllo delle vendite all'esportazione, datato 27 settembre 1996 (doc. 17k) e promemoria di [Director of Sales and Marketing](165)(165) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a Adam Opel AG, Bochum [Sales Operations Manager](166)(166) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.:

Violazione dell'ADVA o accordo di noleggio - Vs. fax datati 4/11/96 - HJR -ha/re nl1, datato 6 novembre 1996 (doc. 4a). Nel fax menzionato datato 4 novembre 1996 Opel Bochum aveva forse identificato i veicoli venduti ai rivenditori.

(167) Nella risposta (punto 30), Opel Nederland BV dichiarò che il concessionario Van Zijll venne sottoposto a controllo il 19 settembre 1996 e il 1 ottobre 1996, che 10 concessionari furono sottoposti a controllo tra il 5 ottobre e il 5 novembre 1996 e che il controllo degli altri 10 concessionari si svolse dopo il 5 novembre e fino al 27 novembre 1996.

(168) L'esistenza e la data di tale impegno risultano da una lettera inviata da Van Zijll a Opel Nederland BV, datata 4 novembre 1996 (doc. 112p; originale in lingua olandese).

(169) E-mail interno inviato da [Director of Sales and Marketing](170)(170) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a [Marketing Services Supervisor](171)(171) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.:

vendite all'esportazione, datato 18 settembre 1996 (doc. 17a; originale in inglese ).

(172) E-mail interno inviato da [Director of Sales and Marketing](173)(173) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a [Managing Director](174)(174) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.:

Van Zijll Arnhem/Export, datato 18 settembre 1996 (doc. 17f; originale in inglese).

(175) Lettera circolare inviata da Opel Nederland BV a tutti i concessionari Opel: Verkopen aan eindgebruikers in het buitenland, datata 24 ottobre 1996 (doc. 17; originale in olandese).

(176) Lettera inviata dal concessionario Opel Van Zijll a Opel Nederland BV, datata 4 novembre 1996 (doc. 112p; cfr. la nota 72).

(177) Lettera a Opel Nederland BV: Wolves Autoservice BV, datata 2 settembre 1996 (doc. 70 b; originale in lingua olandese).

(178) Cfr. il punto 30 (16) della risposta di Opel Nederland.

(179) Lettera di Opel Staals a Opel Nederland BV: Export van nieuwe Opel's, datata 20 settembre 1996 (doc. 75b; originale in olandese).

(180) Cfr. il punto 30 (9) della risposta di Opel Nederland.

(181) Promemoria inviato da Opel Nederland BV [Director of Sales and Marketing](182)(182) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a Adam Opel AG, Bochum [Sales Operations Manager](183)(183) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.:

Violazione dell'ADVA o accordo di noleggio - Vs. fax datati 4 novembre 1996 - HJR-ha/re nl1, datato 6 novembre 1996 (doc. 4a).

(184) E-mail interno inviato da [District Manager](185)(185) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a [Sales Manager](186)(186) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.:

concessionari esportatori, datato 5 ottobre 1996 (doc. 63; originale in lingua olandese).

(187) Lettera di Canton-Reiss bv a Opel Nederland BV, datata 29 agosto 1996 (doc. 71b; originale in lingua olandese).

(188) E-mail interno di [District Manager](189)(189) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a [Sales Manager](190)(190) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.:

concessionari che effettuano esportazioni, datato 5 ottobre 1996 (doc. 63; originale in lingua olandese).

(191) E-mail interno inviato da [Metropolitan District Manager](192)(192) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a [Sales Manager](193)(193) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.:

esportazioni, datato 22 settembre 1996 (doc. 45; originale in lingua olandese) ed e-mail interno inviato da [Metropolitan District Manager](194)(194) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a [Sales Manager](195)(195) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.:

esportazioni, datato 2 ottobre 1996 (doc. 46; originale in lingua olandese); nonostante la sua quota di esportazioni fosse molto bassa (1,9 %), Spoormaker venne inserito nell'elenco dei concessionari che effettuavano esportazioni e che dovevano essere sottoposti a controllo.

(196) Cfr. il punto 30 (19) della risposta di Opel Nederland.

(197) E-mail interno inviato da [Metropolitan District Manager](198)(198) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a [Sales Manager](199)(199) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.:

esportazioni, datato 2 ottobre 1996 (doc. 46; originale in lingua olandese).

(200) Cfr. i punti 1, 5, 68-74, 102-109 della risposta di Opel Nederland.

(201) Cfr. il considerando 81.

(202) Cfr. i considerando da 70 a 87.

(203) Cfr. i punti 110-117 della risposta di Opel Nederland.

(204) Cfr. il punto 117 della risposta di Opel Nederland.

(205) Cfr. i punti 5 (pag. 4) e 23, 24, 31-33, 36-41 della risposta di Opel Nederland.

(206) Cfr. i considerando da 80 a 87.

(207) Cfr. la lettera di Van Zijll a Opel Nederland BV, datata 4 novembre 1996, menzionata nella nota 72 (doc. 112 p).

(208) Lettera a tutti i concessionari di Opel Nederland BV, datata 24 ottobre 1996, menzionata nella nota 75 (doc. 17).

(209) Cfr. il considerando 82 della presente decisione.

(210) Cfr. i punti 24 e 117 della risposta di Opel Nederland.

(211) Cfr. i punti 24 e 30 della risposta di Opel Nederland.

(212) E-mail interno di [Sales Staff Manager](213)(213) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a [Treasurer](214)(214) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.:

vendite all'esportazione, datato 20 settembre 1996 (doc. 53e); cfr. anche l'e-mail interno di [Finance Staff Manager](215)(215) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a vari destinatari: conclusioni della riunione sulle esportazioni, datato 26 settembre 1996 e il riepilogo allegato: concessionari che effettuano esportazioni, datato 26 settembre 1996 (doc. 65).

(216) Cfr. i punti 57 e 191 della risposta di Opel Nederland.

(217) Cfr. il punto 18 della risposta di Opel Nederland.

(218) Cfr. ad esempio la sentenza della Corte di giustizia del 24 ottobre 1995, C-266/93, Racc. 1995, I-3477, Bundeskartellamt/Volkswagen AG, VAG Leasing GmbH.

(219) Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 1983, causa 107/82, Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft AEG - Telefunken AG / Commissione, Racc. 1983, pag. 3151; sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1985, cause riunite 25 e 26/84, Ford Werke AG und Ford of Europe Inc./Commissione, Racc. 1985, pag. 2725 punto 21.

(220) Cfr. nota 25.

(221) Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 6 luglio 2000, causa T-62/98, Volkswagen AG / Commissione delle Comunità europee, punto 236, e la giurisprudenza ivi menzionata. Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1985, cause riunite 25 e 26/84, Ford Werke AG und Ford of Europe Inc./Commissione, Racc. 1985, pag. 2725.

(222) Cfr. punti 47 - 52, 96, 101 e 162 della risposta di Opel Nederland. Opel Nederland BV incidentalente ammette che programmi simili erano applicabili fin dal 16 settembre 1996.

(223) Cfr. le lettere menzionate nei considerando 70 e 71 e nelle relative note 62 e 63.

(224) Cfr. decisione 82/367/EEC della Commissione del 2 dicembre 1981 (Hasselblad) (GU L 161 del 12.6.1982, pag. 18), punto 47 ed anche la decisione 98/273/CE del 28 gennaio 1998 (causa IV/35.733 - VW), considerando 128.

(225) Cfr. i riferimenti citati nella nota 120 ed in particolare, in una causa simile, la decisione 98/273/CE - causa IV/35.733 - Volkswagen, punti 130 e 135 et sequ.; confermata dalla sentenza del Tribunale di primo grado, del 6 luglio 2000, T-62/98, Volkswagen AG / Commissione delle Comunità europee, considerando 334, non ancora pubblicata.

(226) Contratto di concessione Opel Nederland BV, Supplement Beoordelingsrichtlijnen, sezione 2.1.1 (cfr. doc. 110 menzionata nella nota 28 e doc. 111 menzionato nella nota 24). Questo contratto stabilisce che Opel determina una volta all'anno il numero di vendite ragionevolmente prevedibili per ogni concessionario Opel, in modo da poter tener conto delle tendenze rispetto alle immatricolazioni nazionali e all'introduzione di nuovi modelli o tipi di veicoli.

(227) E-mail interno di [Finance Staff Manager](228)(228) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a vari destinatari, 'Conclusioni della riunione sulle esportazioni' (originale in inglese), del 26 settembre 1996 (doc. 17h, cfr. nota 25).

(229) Cfr. decisione 85/617/CEE del 16 dicembre 1985 della Commissione (Sperry New Holland) (GU L 376 del 31.12.1985, pag. 21), considerando 54 e 55.

(230) Cfr. decisione 84/405/CEE della Commissione (Gruppo di produttori di Zinco) (GU L 220 del 17.8.1984), pag. 27, considerando 71; decisione 85/79/CEE della Commissione (John DEERE) (GU L 35 del 7.2.1985, pag. 58), considerando 26; decisione 98/273/CE (VW) (GU L 124 del 25.4.1998, pag. 81), considerando 136.

(231) Il citato articolo 6, paragrafo 1, punto 8 stabilisce che l'esenzione non si applica "quando il fornitore, senza motivo oggettivamente giustificato, concede ai concessionari compensi calcolati in funzione del luogo di destinazione degli autoveicoli rivenduti o del domicilio dell'acquirente".

(232) Cfr. ad esempio i punti 96 - 98 ed il punto 100 della risposta.

(233) B.P.M. Belasting Personenauto's Motorrijwielen, entrata in vigore il 1o gennaio 1993; la tassa corrisponde al 45,2 % del prezzo netto di listino per un'automobile al netto delle imposte.

(234) Opel Nederland BV non ha spiegato neppure come la tassa olandese d'immatricolazione possa essere considerata una ragione oggettiva che giustifica la sua politica dei premi.

(235) Cfr. decisione 73/322/CEE della Commissione (Deutsche Philips) (GU L 293 del 20.10.1973, pag. 40); sentenza della Corte di giustizia del 1o febbraio 1978, causa 19/77, Miller International Schallplatten GmbH contro Commissione delle Comunità europee, Racc., pag. 131, 148, punto 7; sentenza della Corte di giustizia del 21 febbraio 1984, causa 86/82, Hasselblad (GB) Limited/Commissione, Racc. 1984, pag. 883; decisione 98/273/CE (causa IV/35.733 - VW) punto 130 e 135 e segg. confermata dal Tribunale di primo grado, con sentenza del 6 luglio 2000, T-62-98, Volkswagen AG/Commissione, non ancora pubblicata, punto 334.

(236) Cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale di primo grado del 6 aprile 1995, T-143/89, Ferriere Nord / Commissione, Racc. 1995, II-1167; sentenza del Tribunale di primo grado del 6 luglio 2000, T-62-98, Volkswagen AG / Commissione, non ancora pubblicata, punto 178.

(237) Cfr. punti 142 e 143 della risposta, e pag. 11, 12 e 19 dello studio effettuato da NERA ed allegato alla risposta.

(238) Un tale impegno fu assunto dai concessionari Van Zijll (31 agosto e 17 settembre 1996), Staals (20 settembre 1996), Spoormaker (20 settembre e 1 ottobre 1996), Hemera, Göttgens, Loven, Canton Reiss, Welling e Nedam (5 ottobre 1996) e Smit & CO. (1o novembre 1996).

(239) Cfr. anche decisione 98/273/CE del 28 gennaio 1998 (causa IV/35.733 - VW), GU L 124 del 25.4.1998, pag. 60 della Commissione, considerando 148, confermato dal Tribunale di primo grado, T-62-98, Volkswagen AG/Commissione, non ancora pubblicata.

(240) Cfr. anche la comunicazione della Commissione del 12 dicembre 1984, capitolo II (GU C 17 del 18.1.1985, pag. 4).

(241) Cfr. punto 5 della risposta.

(242) GU L 15 del 18.1.1985, pag. 16.

(243) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 25.

(244) E-mail interno di [Finance Staff Manager](245)(245) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a vari destinatari: Conclusioni della riunione sulle esportazioni, del 26 settembre 1996 (doc. 17h, cfr. nota 25).

(246) Documento: Corsa Inruil ander merk campagne, Deelnemingsvoorwaarden, (originale in olandese), privo di data (doc. 99, cfr. nota 46).

(247) E-mail interno di [Finance Staff Manager](248)(248) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.

a vari destinatari: Conclusioni della riunione sulle esportazioni, del 26 settembre 1996 (doc. 17h, cfr. nota 25).

(249) Cfr. le lettere dei concessionari menzionate nella nota 66 ed il documento citato nella nota 86 (e-mail datato 22 settembre 1996 relativo al concessionario Spoormaker di Rotterdam).

(250) Cfr. punti 50, 51 e 101 della risposta. Opel Nederland BV incidentalmente ammette che la disposizione restrittiva in materia di premi era già in vigore il 16 settembre 1996.

(251) Come indicato al considerando 86, una prima istruzione mirante a non consegnare le automobili ad un altro concessionario Opel, è stata impartita a fine luglio/inizio agosto 1996 al concessionario Spoormaker. Atteso che la Commissione, nella sua comunicazione degli addebiti, ha situato l'inizio delle sistematiche istruzioni impartite ai concessionari ad una data successiva, questa particolare istruzione non è considerata nella presente decisione.

(252) Si fa riferimento alle seguenti decisioni: decisione "Hasselblad". confermata dalla Corte di giustizia il 21 febbraio 1984 - causa 86/82 Hasselblad (GB) Limited / Commissione delle Comunità europee - Racc. 1984, pag. 883, punto 35; decisione "John Deere"; decisione "Sperry New Holland"; decisione "Volkswagen"GU L 145 del 25.4.1998, pag. 60.

(253) Fonte: ACEA (ad esempio per l'anno 1999 ed il periodo gannaio-maggio 2000).

(254) Cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale di primo grado T-141/99, Thyssen / Commissione, dell'11 marzo 1999, Racc. 1999, II-347, punto 636 ed anche il parere dell'avvocato generale Mischo, del 18 maggio 2000, causa C-283/98 P, Mo och Domsjö AB vs. Commissione delle Comunità europee, punti 96-101, e sentenze della Corte di giustizia di cui ai relativi considerando 98 e 99.

(255) Documento: Economic Impact of the Measures taken by Opel Nederland to control Exports, 21 giugno 1999, cfr. considerando 144 della risposta di Opel Nederland BV e punto 7 della presentazione da parte di NERA il 20 settembre 1999 alla Commissione.

(256) Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 6 luglio 2000, T-62/98, Volkswagen AG/Commissione, non ancora pubblicata, considerando 336; cfr. inoltre la comunicazione della Commissione riguardante il regolamento (CEE) n. 123/85, (GU C 17 del 18.1.1985, pag. 1) e Commissione europea, Direzione generale della Concorrenza, opuscolo esplicativo: Distribuzione di autoveicoli [regolamento (CE) n. 1475/95], domanda n. 29.

(257) Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 6 luglio 2000, T-62/98, Volkswagen AG/Commissione, non ancora pubblicata, considerando 334.

(258) Cfr. comunicato stampa della Commissione IP (88) 778, 6 dicembre 1988.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte:

Risposta fornita da General Motors Europe in data 18 dicembre 1998 alla richiesta di informazioni della Commissione del 4 dicembre 1998.

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte:

Relazione: Prezzi degli autoveicoli nella Unione Europea, Commissione europea, Direzione generale della Concorrenza.

ALLEGATO III

OPEL

Opel Nederland

Sliedrecht, 24 ottobre 1996

A tutti i concessionari Opel dei Paesi Bassi

Oggetto:

Vendite ad utilizzatori finali all'estero

Gentile Sig.ra, Egregio Sig.,

riteniamo opportuno attirare l'attenzione dei concessionari sulle principali regole da applicare nella vendita di autoveicoli Opel nuovi ad utilizzatori finali all'estero.

Il principio di base è che i concessionari sono liberi di stabilire a quale utilizzatore finale intendono vendere un autoveicolo Opel, e a quale prezzo. Il contratto con i concessionari per le vendite e l'assistenza (Dealer Verkoop en Service Contract), fornisce ulteriori precisazioni a questo proposito all'articolo 2.4.4.1.

Gli utilizzatori finali possono anche ricorrere a un intermediario. Questi, prima dell'acquisto, deve presentare al concessionario un mandato scritto firmato dall'utilizzatore finale. La vendita deve essere effettuata a nome e per conto dell'utilizzatore finale, e a suo nome devono anche essere stilati il buono d'ordine, la fattura, la garanzia e qualsiasi altro documento relativo all'autovettura. Secondo le norme applicabili ai concessionari Opel (Opel Dealer Normen) la consegna deve avvenire nel territorio contrattuale del concessionario.

Com'è noto, non sono consentite le vendite a rivenditori non autorizzati o a soggetti stabiliti al di fuori dell'Unione europea, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia.

A tale riguardo desideriamo altresì sottolineare gli aspetti seguenti. L'utilizzatore finale, in quanto cliente, ha diritto al servizio Opel Assistance. Tuttavia, in caso di vendita di un'autovettura Opel olandese a un utilizzatore finale straniero, il concessionario deve tenere conto del fatto che il servizio assistenza si rifiuterà di fornire le proprie prestazioni se il paese d'emissione del contratto Opel Assistance e quello d'immatricolazione dell'auto non sono gli stessi. Il concessionario dovrà allora dichiarare egli stesso l'autoveicolo Opel interessato al servizio assistenza straniero ed eventualmente pagare un premio. Opel Nederland non accorda alcun rimborso per l'importo pagato per Opel Assistance.

Per quanto riguarda la data di decorrenza della garanzia, va osservato che per gli autoveicoli venduti al dettaglio essa corrisponde generalmente alla data della vendita stessa. Tale data di vendita viene poi sostituita dalla data d'immatricolazione. In caso di immatricolazione all'estero il concessionario dovrà, all'occorrenza, inviare una copia del certificato d'immatricolazione al servizio estero Opel interessato, che procederà a modificare la data di decorrenza della garanzia in base alla data d'immatricolazione all'estero.

Cordiali saluti

OPEL NEDERLAND BV

Firma

W. de Heer

Direttore vendite e marketing

ALLEGATO IV

OPEL

Opel Nederland

Sliedrecht, 12 dicembre 1996

A tutti i concessionari Opel dei Paesi Bassi

All'attenzione della Direzione

Oggetto:

Condizioni applicabili ai concessionari per la vendita di autoveicoli nuovi a rivenditori e attraverso intermediari

Gentile Sig.ra, Egregio Sig.,

nel corso delle recenti presentazioni del nuovo contratto con i concessionari per le vendite e l'assistenza (Dealer Verkoop en Service Contract), che hanno avuto luogo nel periodo compreso fra il 27 novembre e il 9 dicembre u.s. incluso, abbiamo anche trattato la questione delle vendite a utilizzatori finali stranieri.

Come annunciato in quell'occasione, Le inviamo con la presente la nuova versione delle sopra citate condizioni. Si tratta di uno sviluppo delle istruzioni da Lei ricevute il 1o febbraio 1993. Il 24 ottobre 1996 Le abbiamo fatto pervenire una sintesi.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto di tali disposizioni La preghiamo di contattare il servizio Dealer Organisation & Development.

Distinti saluti

OPEL NEDERLAND BV

[Firma]

W. de Heer

Direttore vendite e marketing

Allegati: 1

Condizioni applicabili ai concessionari Opel per la vendita di autoveicoli nuovi a rivenditori e attraverso intermediari

Vendita a rivenditori non autorizzati

OPEL ritiene che solo i rivenditori autorizzati possano garantire ai clienti una fornitura di servizi che superi le loro aspettative per tutta la durata d'utilizzo dell'autoveicolo. L'articolo 2.4.4.1 delle disposizioni aggiuntive del contratto con i concessionari per le vendite e l'assistenza (Dealer Verkoop en Service Contract, detto anche "contratto di concessione") stabilisce pertanto che i concessionari ufficiali OPEL non possono vendere autoveicoli nuovi a rivenditori non autorizzati. Nel nuovo contratto di concessione valido a partire dal 1o gennaio 1997 tali istruzioni sono contenute nell'articolo 2.3.4.2 delle disposizioni aggiuntive.

Viene definito "rivenditore" qualsiasi soggetto che acquisti un autoveicolo nuovo allo scopo di rivenderlo, e che proceda a tale rivendita. Sono rivenditori autorizzati solo i concessionari ufficiali OPEL. Tutti gli altri rivenditori sono considerati come non autorizzati.

Vendita attraverso intermediari

Gli utilizzatori finali sono liberi di acquistare autoveicoli nuovi avvalendosi di intermediari incaricati a tal fine. Per salvaguardare il sistema di concessione è tuttavia fondamentale per OPEL che gli intermediari a cui ricorrono i consumatori finali abbiano un regolare mandato, e non operino come rivenditori non autorizzati.

Il contratto di concessione pone delle restrizioni alla vendita di autoveicoli nuovi attraverso intermediari proprio per impedire che questi ultimi operino come rivenditori non autorizzati. In particolare, l'articolo 2.4.4.1 delle disposizioni aggiuntive del contratto di concessione stabilisce che un concessionario può vendere un autoveicolo nuovo ad un utilizzatore finale che ricorre ai servizi di un intermediario solo previo ottenimento:

- del mandato scritto originale dell'utilizzatore finale,

- di qualsiasi altra informazione che OPEL possa ragionevolmente richiedere.

Scopo delle presenti istruzioni per i concessionari

Le presenti istruzioni forniscono un panorama generale delle informazioni che i concessionari devono ottenere, in base all'articolo 2.4.4.1 delle disposizioni aggiuntive del contratto di concessione, allo scopo di impedire la vendita di autoveicoli nuovi a rivenditori non autorizzati.

Documenti necessari

Prima dell'accettazione di un ordine di un cliente

Prima di accettare un ordine da un cliente il concessionario deve ricevere dall'intermediario i seguenti documenti:

- una fotocopia del passaporto, della carta d'identità, della patente o di altro documento di identità dell'utilizzatore finale. Qualora da tale documento non risulti la residenza di quest'ultimo è necessaria una fotocopia del permesso di soggiorno,

- una dichiarazione scritta che confermi la trasparenza della transazione fra l'intermediario e l'utilizzatore finale, e che indichi esplicitamente che l'intermediario farà beneficiare l'utilizzatore finale dei vantaggi ottenuti da eventuali trattative con il concessionario,

- un mandato scritto originale firmato dall'utilizzatore finale.

Il mandato deve essere recente e deve contenere le informazioni seguenti:

- una dichiarazione dell'utilizzatore finale che attesti che l'intermediario è autorizzato a effettuare l'acquisto ed eventualmente a ricevere in consegna un determinato autoveicolo nuovo a nome e per conto dell'utilizzatore finale stesso,

- il nome, l'indirizzo completo e il numero di telefono dell'utilizzatore finale e dell'intermediario e, se l'intermediario è un'impresa, il suo numero di iscrizione nel registro di commercio,

- le specifiche complete dell'autoveicolo, menzionanti in particolare le dimensioni del motore, il colore, i rivestimenti e tutti gli accessori.

Il mandato deve essere giuridicamente vincolante, e per tale ragione deve rispondere alle prescrizioni richieste. In alcuni paesi è necessario a tal fine un atto notarile. Se l'utilizzatore finale o l'intermediario sono residenti in un altro paese, il mandato deve soddisfare le prescrizioni legali richieste nei paesi in cui sono residenti sia il concessionario che il cliente finale e l'intermediario. Se il mandato è redatto in una lingua che il concessionario non padroneggia, questi può esigerne una traduzione completa e fedele.

Se il cliente finale o l'intermediario sono residenti in un paese non appartenente all'Unione europea o all'EFTA il concessionario non deve procedere alla vendita, poiché ciò violerebbe l'articolo 2.4.4.1 delle disposizioni aggiuntive del contratto di concessione.

Documenti di vendita

Il contratto di vendita deve essere stilato dal concessionario e dall'intermediario a nome e per conto del cliente finale.

Il buono d'ordine, la fattura, la garanzia e tutti gli altri documenti relativi alla vendita devono essere a nome del cliente finale.

Consegna dell'autoveicolo

L'autoveicolo deve essere consegnato all'intermediario solo se questi è debitamente autorizzato a ritirarlo dall'utilizzatore finale. Se l'intermediario non ha ricevuto un mandato a tale scopo, il concessionario può consegnare direttamente l'autoveicolo solo all'utilizzatore finale.

Dopo la vendita

Per consentire a OPEL di esercitare un controllo sulle vendite attraverso intermediari, dopo ogni transazione effettuata il concessionario deve fornire all'impresa le seguenti informazioni:

- il nome, l'indirizzo completo e il numero di telefono del cliente finale,

- il nome, l'indirizzo completo e il numero di telefono dell'intermediario e, se l'intermediario è un'impresa, il suo numero d'iscrizione nel registro di commercio,

- le specifiche complete dell'autoveicolo venduto, menzionanti in particolare le dimensioni del motore, il colore, i rivestimenti, tutti gli accessori e il numero di telaio.

Archiviazione dei documenti

Come previsto dall'articolo 2.4.4.1 delle disposizioni aggiuntive del contratto di concessione, il concessionario deve conservare tutti i mandati, tutta la documentazione e tutte le altre informazioni per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data di consegna del nuovo autoveicolo. Su richiesta di OPEL il concessionario esaminerà insieme ad essa i mandati, i documenti e le altre informazioni di cui dispone.

Pratiche inaccettabili

In linea generale gli intermediari sono liberi di stabilire essi stessi i propri rapporti commerciali con i concessionari. OPEL considererà tuttavia un intermediario come un rivenditore non autorizzato qualora egli ottenga da un concessionario condizioni non conformi a quelle di mercato. Un intermediario sarà inoltre considerato un rivenditore non autorizzato qualora:

- stipuli con un concessionario un accordo stabile d'acquisto di autoveicoli nuovi,

- ottenga dal concessionario sconti che abitualmente nel territorio contrattuale di quest'ultimo non vengono praticati nella vendita ai clienti finali.

Qualora un concessionario effettui più del 10 % delle sue vendite annue di autoveicoli nuovi attraverso uno stesso intermediario, OPEL considererà tale intermediario come un rivenditore non autorizzato, e procederà allora a dei controlli presso il concessionario.

Procedendo a dei test d'acquisto di auto nuove tramite intermediari, OPEL ha constatato che i rivenditori non autorizzati seguono determinate pratiche per acquistare e rivendere tali auto. Vanno menzionate fra l'altro le seguenti:

- Il rivenditore non autorizzato si avvale di un mandato falso. Egli acquista in realtà autoveicoli nuovi per se stesso, allo scopo di rivenderli successivamente. OPEL ha constatato che il mandato poteva essere a) stilato dal firmatario per un fine diverso dall'acquisto di un autoveicolo nuovo; b) stilato dal firmatario per un autoveicolo nuovo già acquistato dal firmatario stesso e a questi consegnato; c) stilato dal firmatario per rendere un servizio al rivenditore non autorizzato senza l'intenzione di acquistare un autoveicolo nuovo; d) falsificato dal rivenditore non autorizzato.

- Il rivenditore non autorizzato ordina un autoveicolo nuovo dal concessionario con il pretesto di utilizzarlo nell'ambito delle sue attività di leasing o di noleggio. In realtà l'autoveicolo viene offerto al pubblico come prodotto nuovo oppure consegnato a un rivenditore non autorizzato perché sia successivamente rivenduto.

Qualora OPEL constati che un concessionario vende autoveicoli nuovi a un intermediario o a un rivenditore non autorizzato che acquista e rivende autovetture nuove essa può procedere a dei controlli presso il concessionario e invitarlo a interrompere la vendita di autoveicoli nuovi attraverso tale intermediario o al rivenditore non autorizzato.

Conseguenze in caso di inosservanza delle disposizioni

Spetta al concessionario evitare che vengano venduti autoveicoli nuovi a rivenditori non autorizzati.

Qualora un concessionario venda un'autovettura nuova a un rivenditore non autorizzato, OPEL può recedere dal contratto di concessione in base all'articolo 4.1.2 delle disposizioni aggiuntive. OPEL può altresì chiedere la restituzione di ogni somma dovuta, di ogni indennità, sconto, o di qualsiasi altro pagamento fatto al concessionario per ogni auto venduta a un rivenditore non autorizzato.

In base a quanto indicato nei paragrafi precedenti emerge quindi che il concessionario deve esercitare un'estrema attenzione nella vendita di autoveicoli nuovi a intermediari e a possibili rivenditori non autorizzati. Il concessionario deve in particolare controllare minuziosamente ogni richiesta di informazioni e ogni ordinazione proveniente da tali categorie di soggetti, anche tenendo conto del nome, della residenza o della quantità di autoveicoli ordinati.

In caso di dubbi il concessionario è invitato a ricorrere all'assistenza di OPEL.

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