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Document 32001D0108

    2001/108/CE: Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2001, che esenta le importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, dell'applicazione del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93, e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000, e che revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese concessa ad alcune imprese in forza del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione [notificata con il numero C(2000) 4389]

    GU L 41 del 10.2.2001, p. 30–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/108(1)/oj

    32001D0108

    2001/108/CE: Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2001, che esenta le importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, dell'applicazione del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93, e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000, e che revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese concessa ad alcune imprese in forza del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione [notificata con il numero C(2000) 4389]

    Gazzetta ufficiale n. L 041 del 10/02/2001 pag. 0030 - 0032


    Decisione della Commissione

    del 24 gennaio 2001

    che esenta le importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, dell'applicazione del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93, e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000, e che revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese concessa ad alcune imprese in forza del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione

    [notificata con il numero C(2000) 4389]

    (I testi in lingua francese, inglese, italiana, olandese, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)

    (2001/108/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000(2),

    visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio(3) che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93, e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000, sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese,

    visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93(4), in particolare l'articolo 7,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    (1) Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 88/97, alcune imprese di assemblaggio di biciclette hanno presentato domande di esenzione, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, dal dazio antidumping esteso alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in forza del regolamento (CE) n. 71/97 ("dazio antidumping esteso"). La Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco dei richiedenti(5) per i quali è stato sospeso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, il pagamento del dazio antidumping esteso relativamente alle loro importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica.

    (2) La Commissione ha richiesto e ottenuto le informazioni necessarie dalle imprese di cui all'allegato I della presente decisione e ha ritenuto le loro domande ammissibili ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97. Le informazioni fornite sono state esaminate e, se necessario, sottoposte a verifica presso le sedi delle imprese interessate.

    (3) Secondo quanto accertato in via definitiva dalla Commissione, le operazioni di assemblaggio effettuate dai richiedenti interessati non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96. È risultato che, per quanto riguarda le operazioni di assemblaggio effettuate nel complesso dai richiedenti, il valore delle parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese impiegate era inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate.

    (4) Per i summenzionati motivi e conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, le imprese di cui all'allegato I della presente decisione devono essere esentate dal dazio antidumping esteso. Si è provveduto ad informarne le imprese interessate e a dar loro la possibilità di presentare osservazioni in merito.

    (5) In conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, l'esenzione delle imprese di cui all'allegato I della presente decisione dal dazio antidumping esteso deve avere efficacia dalla data di ricevimento delle loro domande e la loro obbligazione doganale relativo al dazio antidumping esteso deve essere considerata nulla a partire dalla stessa data.

    (6) Le altre imprese che avevano chiesto l'esenzione dal dazio antidumping esteso non hanno presentato le informazioni necessarie chieste dalla Commissione e non devono quindi essere esentate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97. La Commissione ha informato le imprese interessate della sua intenzione di respingere la loro domanda di esenzione dal dazio esteso a causa della mancata presentazione da parte loro delle informazioni richieste. Le imprese in questione sono elencate nell'allegato II della presente decisione.

    (7) Non essendo più giustificada per le imprese di cui all'allegato II la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, tale sospensione deve essere revocata e il dazio antidumping esteso deve essere riscosso a decorrere dalla data di ricevimento delle domande delle imprese in questione.

    (8) In seguito all'adozione della presente decisione, un elenco aggiornato delle imprese esentate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97 e delle imprese le cui domande presentate ai sensi dell'articolo 3 dello stesso regolamento sono attualmente soggette ad esame deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del suddetto regolamento,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le imprese di cui all'allegato I della presente decisione sono esentate dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93, mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000, sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazoni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

    Le esenzioni hanno effetto per ciascuna impresa a decorrere dalla corrispondente data figurante nella colonna "Data di decorrenza".

    Articolo 2

    Le domande di esenzione dal dazio antidumping esteso presentate in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97 dalle imprese di cui all'allegato II della presente decisione sono respinte.

    Articolo 3

    La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per le imprese di cui all'allegato II della presente decisione a decorrere dalla corrispondente data figurante nella colonna "Data di decorrenza".

    Articolo 4

    Gli Stati membri e le imprese di cui agli allegati I e II della presente decisione sono destinatari delle presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2001.

    Per la Commissione

    Pascal Lamy

    Membro della Commissione

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (2) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

    (3) GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

    (4) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

    (5) GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3; GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9; GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2; GU C 217 dell'11.7.1998, pag. 9; GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 3; GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6 e GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8.

    ALLEGATO I

    Imprese esentate

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    Imprese per le quali la sospensione è revocata

    >SPAZIO PER TABELLA>

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