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Document 32001D0076

    2001/76/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che modifica la decisione del 4 aprile 1978 relativa all'applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno - Accordo relativo all'applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno

    GU L 32 del 2.2.2001, p. 1–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/12/2011; abrogato da 32011R1233

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/76(1)/oj

    32001D0076

    2001/76/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che modifica la decisione del 4 aprile 1978 relativa all'applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno - Accordo relativo all'applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno

    Gazzetta ufficiale n. L 032 del 02/02/2001 pag. 0001 - 0054


    Decisione del Consiglio

    del 22 dicembre 2000

    che modifica la decisione del 4 aprile 1978 relativa all'applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno

    (2001/76/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) la Comunità è parte dell'accordo, concluso nel quadro dell'OCSE, sugli orientamenti per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, in prosieguo denominato "l'accordo";

    (2) l'accordo è oggetto della decisione del Consiglio del 4 aprile 1978, che è stata prorogata dalla decisione 93/112/CEE(1) e modificata da ultimo dalla decisione 97/530/CE(2);

    (3) i partecipanti all'accordo hanno elaborato un nuovo testo aggiornato che contiene tutte le modificazioni dagli stessi approvate successivamente alla data della revisione resa applicabile nella Comunità con la decisione 93/112/CEE;

    (4) accettando le modifiche e i complementi apportati all'accordo dalla decisione 97/530/CE la Comunità ha tra l'altro aderito ad una dichiarazione di principio secondo la quale i partecipanti hanno manifestato l'intenzione di studiare orientamenti volti ad assicurare una convergenza tra i premi relativi ai crediti all'esportazione;

    (5) i partecipanti all'accordo hanno elaborato una serie di orientamenti complementari, relativi alla fissazione di premi minimi di riferimento riguardanti il "rischio governo" e i "rischi paese" relativi ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, che sono state incorporate nel nuovo testo aggiornato dell'accordo, in termini e forma compatibili con l'accordo stesso;

    (6) il testo riportato all'allegato della decisione del 4 aprile 1978 deve pertanto essere sostituito dal nuovo testo aggiornato dell'accordo; tale decisione, la decisione 93/112/CEE e la decisione 97/530/CE dovrebbero essere di conseguenza abrogate,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli orientamenti che figurano nell'accordo allegato alla presente decisione si applicano nella Comunità europea.

    Articolo 2

    La decisione del 4 aprile 1978 ed il relativo allegato sono sostituiti dal testo della presente decisione e del relativo allegato.

    Conseguentemente, sono abrogate le decisioni del 4 aprile 1978, la decisione 93/112/CEE e la decisione 97/530/CE.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2000.

    Per il Consiglio

    C. Pierret

    Il Presidente

    (1) GU L 44 del 22.2.1993, pag. 1.

    (2) GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 77.

    ALLEGATO

    (TRADUZIONE)

    ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DI ALCUNI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE CHE BENEFICIANO DI PUBBLICO SOSTEGNO

    INDICE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    INTRODUZIONE

    Finalità e applicazione

    Lo scopo principale dell'accordo sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (in prosieguo l'accordo) è quello di fornire un quadro per un'utilizzazione disciplinata di tali crediti.

    L'accordo mira ad incoraggiare la concorrenza tra gli esportatori dei paesi esportatori dell'OCSE sulla base della qualità e del prezzo dei beni e servizi esportati anziché sulle condizioni di sostegno pubblico più favorevoli.

    L'accordo si applica ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, aventi un periodo di rimborso pari o superiore a due anni, relativi a esportazioni di beni e/o servizi o ad operazioni di leasing finanziario equivalenti di fatto a contratti di vendita. L'accordo inoltre contempla le circostanze in cui può essere concesso sostegno pubblico sotto forma di aiuti legati e parzialmente non legati collegati al commercio (in prosieguo aiuti legati), associati o meno a crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

    Il "sostegno pubblico"(1) può assumere la forma di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, intervento sul tasso d'interesse, finanziamenti di aiuto (crediti e doni), assicurazione e garanzia dei crediti all'esportazione. I crediti/finanziamenti diretti, i rifinanziamenti e il contributo agli interessi sono indicati come sostegno finanziario pubblico.

    L'accordo pone dei limiti alle condizioni e modalità dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. Tali limiti comprendono premi minimi di riferimento, pagamenti minimi in contanti da effettuare entro e non oltre il punto di partenza del credito, periodi di rimborso massimi e tassi d'interesse minimi ai fini del sostegno finanziario pubblico. Sono inoltre previste restrizioni alla concessione di aiuti legati. L'accordo infine comprende procedure di deroga e possibili eccezioni a dette restrizioni, nonché procedure di notifica immediata e preventiva, di consultazione, di scambio di informazioni e di revisione.

    Non rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo il materiale militare e i prodotti agricoli. Orientamenti particolari si applicano alle navi, alle centrali elettriche nucleari e agli aeromobili.

    Dichiarazioni d'impegno

    L'accordo indica le condizioni e modalità di rimborso più favorevoli che possono essere sostenute. Tutti i partecipanti sono consapevoli del rischio che col passare del tempo tali condizioni e modalità di rimborso finiscano per essere considerate prassi normale. Essi pertanto si impegnano ad adottare le misure necessarie per evitare che questo rischio si realizzi.

    In alcuni settori commerciali o industriali possono essere d'uso condizioni e modalità di rimborso meno favorevoli di quelle previste dall'accordo. I partecipanti continueranno a osservare tali modalità e condizioni abituali e faranno quanto in loro potere per mantenere le consuete condizioni e modalità di credito.

    Forma

    L'accordo, elaborato nell'ambito dell'OCSE, è entrato in vigore nell'aprile 1978 in seguito ad accordo tra i partecipanti. Esso è un "gentlemen's agreement" tra i partecipanti. Non costituisce un atto dell'OCSE, anche se beneficia del supporto amministrativo del Segretariato dell'Organizzazione (il Segretariato).

    CAPITOLO I

    CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

    1. PARTECIPAZIONE

    a) I partecipanti all'accordo sono Australia, Canada, Comunità europea (costituita dai paesi seguenti: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia), Corea, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Stati Uniti e Svizzera.

    b) I partecipanti convengono di rispettare e applicare le condizioni dell'accordo. Altri paesi che intendano applicare i presenti orientamenti possono essere ammessi a partecipare all'accordo previo invito dei paesi che già vi partecipano.

    2. AMBITO D'APPLICAZIONE

    L'accordo si applica a ogni forma di sostegno pubblico ai crediti all'esportazione di beni e/o servizi o ad operazioni di leasing finanziario aventi un periodo di rimborso (a norma dell'articolo 8) pari o superiore a due anni. Ciò vale indipendentemente dal fatto che il sostegno pubblico per i crediti all'esportazione sia concesso mediante crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, intervento sul tasso d'interesse, garanzie o assicurazione. L'accordo si applica anche al sostegno pubblico concesso sotto forma di aiuti legati.

    3. APPLICAZIONI SETTORIALI PARTICOLARI E ESCLUSIONI

    I partecipanti applicano orientamenti particolari ai settori sotto elencati:

    a) Navi

    L'accordo si applica alle navi non coperte dall'intesa sui crediti all'esportazione relativi alle navi (allegato I). Il partecipante che, per una nave coperta dall'intesa e dunque non dall'accordo, intenda sostenere condizioni che sarebbero più favorevoli di quelle consentite dall'accordo notifica dette condizioni a tutti gli altri partecipanti. Le pertinenti procedure di notifica sono esposte all'articolo 49.

    b) Centrali elettriche nucleari

    Si applica l'accordo, fermo restando che, quando esiste una disposizione corrispondente nell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi alle centrali elettriche nucleari (allegato II), che integra l'accordo, l'intesa settoriale prevale. L'accordo si applica al sostegno pubblico fornito per la disattivazione, ossia la chiusura o lo smantellamento, delle centrali elettriche nucleari.

    c) Aeromobili

    Si applica l'accordo, fermo restando che, quando esiste una disposizione corrispondente nell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili (allegato II), che integra l'accordo, prevale l'intesa settoriale.

    d) Esclusioni

    Le disposizioni dell'accordo non si applicano al sostegno pubblico relativo all'esportazione di:

    - materiale militare; o

    - prodotti agricoli.

    4. REVISIONE

    I partecipanti riesaminano almeno una volta all'anno il funzionamento dell'accordo. Le disposizioni dell'accordo possono essere rivedute a norma degli articoli 82, 83 e 84.

    5. RECESSO

    L'accordo ha durata indeterminata. Tuttavia, ogni partecipante può recedere dall'accordo previa notifica scritta agli altri partecipanti con comunicazione immediata, ad es. attraverso il sistema informativo on-line dell'OCSE (OLIS), mediante telex o fax. Il recesso ha efficacia decorsi 60 giorni di calendario dalla data in cui i partecipanti hanno ricevuto la notifica.

    6. CONTROLLO

    Il Segretariato controlla l'esecuzione dell'accordo.

    CAPITOLO II

    CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

    7. PAGAMENTI IN CONTANTI

    a) I partecipanti chiedono agli acquirenti di beni e servizi che beneficiano di sostegno pubblico di effettuare pagamenti in contanti non inferiori al 15 % del valore del contratto di esportazione entro e non oltre il punto di inizio del credito quale definito all'articolo 9.

    b) Per valore del contratto di esportazione si intende l'importo globale che deve essere pagato da parte o per conto dell'acquirente per i beni e/o servizi esportati, ad esclusione delle spese locali quali definite all'articolo 25 e degli interessi. Nel caso di un leasing è esclusa la quota del canone di locazione equivalente agli interessi.

    c) Il sostegno pubblico per i pagamenti in contanti in oggetto può essere concesso unicamente sotto forma di assicurazione e garanzie, ossia di pura copertura, contro i rischi abituali fino all'inizio del credito.

    d) Per quanto riguarda la valutazione dei pagamenti in contanti, se l'operazione comprende beni e servizi provenienti da un paese terzo che non beneficiano di sostegno pubblico il valore del contratto di esportazione può essere ridotto in proporzione.

    e) In questo contesto le trattenute a garanzia effettuate dopo il punto di partenza del credito non sono considerate pagamenti in contanti.

    8. PERIODO DI RIMBORSO

    Per periodo di rimborso si intende il periodo che va dal punto di partenza del credito, quale definito all'articolo 9, alla data del pagamento finale prevista dal contratto.

    9. PUNTO DI PARTENZA DEL CREDITO

    La definizione dell'accordo è basata sulla definizione di punto di partenza del credito dell'Unione di Berna.

    a) Nel caso di un contratto per la vendita di beni strumentali che consistono in articoli utilizzabili separatamente (ad esempio locomotrici), il punto di partenza è la data media o la data effettiva in cui l'acquirente prende fisicamente possesso dei beni nel proprio paese.

    b) Nel caso di un contratto relativo alla vendita di beni strumentali per impianti o stabilimenti completi in cui il fornitore non ha alcuna responsabilità per la messa in funzione, il punto di partenza è la data in cui l'acquirente deve entrare fisicamente in possesso dell'intera attrezzatura (esclusi i pezzi di ricambio) fornita ai sensi del contratto.

    c) Nel caso dei contratti di costruzione in cui l'impresa non ha alcuna responsabilità per la messa in funzione, il punto di partenza è la data in cui la costruzione è stata portata a termine.

    d) Nel caso dei contratti in cui il fornitore o l'impresa è responsabile a norma del contratto della messa in funzione dell'impianto, il punto di partenza è la data in cui, ultimata l'installazione o la costruzione, sono stati portati a termine i collaudi preliminari per verificare che l'impianto sia pronto a funzionare. Questa disposizione vale indipendentemente dal fatto che l'impianto venga o meno consegnato all'acquirente in tale occasione secondo le condizioni del contratto e indipendentemente dal perdurare di eventuali impegni del fornitore o dell'impresa (ad es., quello di garantire il buon funzionamento dell'impianto o di formare personale locale).

    e) Nei casi di cui ai precedenti paragrafi da b) a d), qualora il contratto preveda l'esecuzione separata di singole parti di un progetto, la data del punto di partenza è quella del punto di partenza per ogni singola parte o la data media di detti punti di partenza oppure, se il fornitore ha un contratto che non copre l'intero progetto ma una sua parte essenziale, il punto di partenza può essere quello relativo al progetto nel suo complesso.

    10. PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

    Il periodo di rimborso massimo varia secondo la classificazione del paese destinatario determinata in base ai criteri di cui all'articolo 12.

    a) Per i paesi della categoria I il periodo di rimborso massimo è di cinque anni, con possibilità di convenire otto anni e mezzo, seguendo la procedura di notifica preventiva di cui all'articolo 49.

    b) Per i paesi della categoria II il periodo di rimborso massimo è di dieci anni.

    c) Non viene fornito sostegno pubblico qualora vi siano prove incontestabili del fatto che il contratto è stato stipulato con un acquirente di un paese che non è quello di destinazione finale delle merci esclusivamente al fine di ottenere condizioni di rimborso più favorevoli.

    d) Nel caso di un contratto che interessi più paesi di destinazione i partecipanti devono cercare di stabilire una linea comune secondo le procedure di cui agli articoli da 71 a 77 al fine di raggiungere un accordo sulle condizioni appropriate.

    11. CONDIZIONI SPECIALI PER LE CENTRALI ELETTRICHE NON NUCLEARI

    a) Per le centrali elettriche non nucleari il periodo di rimborso massimo è di dodici anni. Il partecipante che intenda sostenere un periodo di rimborso superiore a cinque anni per paesi della categoria I o un periodo di rimborso superiore a dieci anni per paesi della categoria II ne dà notifica preventiva secondo la procedura di cui all'articolo 49.

    b) Le centrali elettriche non nucleari sono impianti completi o parti di impianti per la generazione di energia elettrica non alimentati dall'energia nucleare; comprendono tutte le componenti, le attrezzature, i materiali nonché i servizi (inclusa la formazione del personale) direttamente necessari per la loro costruzione e messa in esercizio. Non sono inclusi gli elementi di cui è di norma responsabile l'acquirente, in particolare i costi legati alla sistemazione del terreno, alle strade, agli alloggi del cantiere, alle linee elettriche, alle forniture di acqua e di energia elettrica, né i costi derivanti dalle procedure ufficiali di autorizzazione (ad es. permessi di insediamento, permessi di costruzione o autorizzazioni per il caricamento del combustibile) vigenti nel paese dell'acquirente.

    12. CLASSIFICAZIONE DEI PAESI PER IL PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

    a) I paesi della categoria I sono quelli che figurano nella graduatoria della Banca Mondiale(2). Tutti gli altri paesi rientrano nella categoria II. Il livello di classificazione della Banca Mondiale è riveduto su base annua. Un paese cambia categoria soltanto dopo che la categoria attribuitagli dalla Banca Mondiale sia rimasta invariata per due anni consecutivi.

    b) Nella classificazione dei paesi si applicano i criteri operativi e le procedure seguenti:

    1. la classificazione ai fini dell'accordo è determinata dal PNL pro capite quale calcolato dalla Banca Mondiale ai fini della sua classificazione dei paesi mutuatari.

    2. Nei casi in cui non dispone di informazioni sufficienti per pubblicare dati relativi al PNL pro capite, la Banca Mondiale è tenuta a stimare se il paese in questione ha un PNL pro capite superiore o inferiore alla soglia corrente. Il paese è classificato secondo tale stima a meno che i partecipanti non decidano di procedere in altro modo.

    3. La riclassificazione di un paese a norma dell'articolo 12, lettera a) ha efficacia decorse due settimane dalla comunicazione a tutti i partecipanti da parte del Segretariato delle conclusioni tratte dai suddetti dati della Banca Mondiale.

    4. Nei casi in cui la Banca Mondiale rivede le cifre, non si tiene conto di tali revisioni ai fini dell'accordo. Tuttavia, la classificazione di un paese può essere modificata mediante una linea comune e i partecipanti prendono favorevolmente in considerazione una modifica in seguito ad errori e omissioni nelle cifre constatati nello stesso anno civile in cui queste sono state inizialmente diffuse dal Segretariato.

    13. RIMBORSO DEL CAPITALE

    a) Di norma il capitale di un credito all'esportazione viene rimborsato in rate uguali versate a scadenze regolari non superiori ai sei mesi, la prima delle quali entro e non oltre sei mesi dal punto di partenza del credito.

    b) In caso di leasing, detta procedura di rimborso si può applicare al solo importo del capitale oppure all'importo cumulativo di capitale e interessi.

    c) Il partecipante che non intende seguire la suddetta prassi ne deve dare notifica preventiva a norma dell'articolo 49.

    14. PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

    a) Di norma gli interessi non vengono capitalizzati durante il periodo di rimborso, ma sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi, la prima delle quali entro il sesto mese dal punto di partenza del credito.

    b) Il partecipante che non intende seguire la suddetta prassi ne deve dare notifica preventiva a norma dell'articolo 49.

    c) Dagli interessi sono esclusi:

    - qualsiasi pagamento a titolo di premio o altra spesa legata all'assicurazione o alla garanzia dei crediti fornitore o dei crediti finanziari. Quando il sostegno pubblico viene concesso mediante crediti/finanziamenti diretti o rifinanziamenti, il premio può essere aggiunto al valore nominale del tasso d'interesse o costituire una spesa separata; entrambe le componenti devono essere specificate separatamente ai partecipanti;

    - qualsiasi altro pagamento a titolo di spese o commissioni bancarie relative al credito all'esportazione, fatta eccezione per le spese bancarie annuali o semestrali pagabili per tutto il periodo di rimborso; e

    - le ritenute fiscali imposte dal paese importatore.

    15. TASSI D'INTERESSE MINIMI

    I partecipanti che concedono sostegno finanziario pubblico sotto forma di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti o contributo agli interessi applicano tassi d'interesse minimi; i partecipanti applicano i pertinenti tassi di interesse commerciali di riferimento (CIRR). I CIRR sono tassi di interesse stabiliti secondo i criteri seguenti:

    - i CIRR dovrebbero essere rappresentativi dei tassi d'interesse finali applicabili ai prestiti commerciali sul mercato interno della divisa in questione;

    - i CIRR dovrebbero corrispondere fedelmente al tasso applicabile ai mutuatari nazionali di primaria importanza;

    - i CIRR dovrebbero basarsi, ove opportuno, sui costi di finanziamento dei prestiti a tasso fisso relativi a un periodo non inferiore a cinque anni;

    - i CIRR non dovrebbero provocare distorsioni delle condizioni competitive interne;

    - i CIRR dovrebbero corrispondere fedelmente al tasso applicabile a mutuatari esteri di primaria importanza.

    16. COSTRUZIONE DEL CIRR

    a) Nel rispetto dei principi esposti all'articolo 15, i CIRR sono fissati nei termini di un margine fisso di 100 punti base da aggiungere ai rispettivi tassi base, salvo diversa decisione dei partecipanti.

    b) Inizialmente ciascun partecipante può scegliere uno dei due metodi sotto indicati per determinare il tasso base per la propria moneta:

    - rendimento dei titoli di Stato a 3 anni per periodi di rimborso fino a 5 anni (quinto incluso), rendimento dei titoli di Stato a 5 anni per periodi superiori a 5 anni fino a 8 anni e mezzo e rendimento dei titoli di Stato a 7 anni per periodi superiori a 8 anni e mezzo, oppure

    - rendimento dei titoli di Stato a 5 anni per tutte le scadenze.

    Eccezioni al metodo di determinazione del tasso base sono concordate dai partecipanti.

    c) Le eccezioni al metodo di determinazione del tasso base sono il CIRR per lo yen, che è basato sulle prime rate a lungo termine meno 20 punti base per tutte le scadenze, e il CIRR per l'ECU, che è basato sul rendimento sul mercato secondario dei titoli in ECU a medio termine alla Borsa di Lussemburgo, più 50 punti base.

    d) Il metodo scelto è applicato dagli altri partecipanti qualora decidano di effettuare finanziamenti in tale valuta.

    e) I partecipanti possono, con un preavviso di 6 mesi e con il concorso degli altri partecipanti, cambiare il metodo di determinazione del tasso base.

    f) Il partecipante che desideri fornire sostegno pubblico nella valuta di un paese non partecipante può formulare una proposta per la costruzione del CIRR per tale valuta applicando la procedura relativa alla linea comune di cui agli articoli da 70 a 77.

    17. APPLICAZIONE DEI CIRR

    a) Il tasso d'interesse applicabile ad un'operazione non può essere fissato per un periodo superiore a 120 giorni. Se le condizioni del sostegno finanziario pubblico sono fissate prima della data del contratto, al CIRR è aggiunto un margine di 20 punti base.

    b) Quando il sostegno finanziario pubblico viene fornito per finanziamenti a tasso d'interesse variabile, non è consentito alle banche e alle altre istituzioni finanziarie offrire la possibilità di optare per il tasso più basso tra il CIRR (in vigore alla data del contratto originale) e il tasso d'interesse di mercato a breve termine per tutta la durata del finanziamento.

    18. TASSI D'INTERESSE COSMETICI

    I tassi d'interesse cosmetici sono tassi inferiori al pertinente CIRR che beneficiano di sostegno pubblico e che possono comportare una misura compensativa quale un corrispondente aumento del valore del contratto o un altro tipo di adeguamento contrattuale.

    19. SOSTEGNO PUBBLICO PER TASSI D'INTERESSE COSMETICI

    a) Il sostegno finanziario pubblico mediante finanziamenti diretti non può essere fornito a tassi inferiori al pertinente CIRR.

    b) Può essere fornito sostegno pubblico nelle seguenti forme:

    - sostegno finanziario pubblico, tranne quello sopra specificato, a condizione che non sia offerto a tassi d'interesse cosmetici; e/o

    - sostegno pubblico sotto forma di assicurazione e garanzie, ossia di copertura pura.

    c) Qualora un partecipante chieda informazioni circa un'operazione, il partecipante che intende sostenere l'operazione si adopera per chiarire condizioni e meccanismi finanziari della stessa, comprese le misure compensative.

    d) Un partecipante in possesso di informazioni secondo le quali un altro partecipante avrebbe offerto condizioni non conformi fa quanto necessario per determinare se l'operazione benefici o meno di sostegno finanziario pubblico e se le condizioni di tale sostegno siano o non siano conformi alle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo. Si ritiene che il partecipante abbia fatto quanto necessario se ha informato, con comunicazione immediata, della sua intenzione di allinearsi il partecipante che avrebbe offerto condizioni non conformi. A meno che quest'ultimo non dichiari entro tre giorni lavorativi che l'operazione non beneficia di sostegno finanziario pubblico o che le condizioni del sostegno finanziario pubblico sono conformi alle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo, il partecipante che intende allinearsi ha il diritto di allinearsi alle condizioni in oggetto secondo la procedura di cui all'articolo 50.

    20. PREMIO MINIMO

    a) I partecipanti che concedono sostegno pubblico mediante crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, assicurazione e garanzia dei crediti all'esportazione applicano premi non inferiori ai premi minimi di riferimento per il rischio sovrano e per il rischio paese, indipendentemente dal fatto che l'acquirente/mutuatario sia un ente pubblico o privato.

    b) Il rischio del sovrano riguarda la piena affidabilità dello Stato, ad esempio del ministero delle Finanze o della Banca Centrale.

    c) Il rischio paese è la valutazione della probabilità che un paese assolva il servizio dei suoi debiti esteri. Il rischio paese comprende cinque elementi:

    - moratoria generale dei pagamenti disposta dal governo dell'acquirente/mutuatario/garante o dall'autorità di un paese per il cui tramite è effettuato il rimborso;

    - eventi politici e/o difficoltà economiche che si verifichino fuori del paese del partecipante autore della notifica o provvedimenti legislativi/amministrativi adottati fuori del paese del partecipante autore della notifica che impediscano o ritardino il trasferimento dei fondi versati in ordine al credito;

    - disposizioni legali adottate nel paese dell'acquirente/mutuatario secondo le quali i pagamenti effettuati in valuta locale costituiscono un rimborso valido del debito, anche se, in seguito alle fluttuazioni dei tassi di cambio, tali pagamenti, una volta convertiti nella valuta in cui è espresso il credito, non coprono più l'importo del debito alla data del trasferimento dei fondi;

    - ogni altra misura o decisione del governo di un paese estero che impedisca il rimborso di un credito; e

    - casi di forza maggiore che si verifichino fuori del paese del partecipante autore della notifica, ossia guerra (compresa la guerra civile), espropriazione, rivoluzione, sommossa, disordini civili, ciclone, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, maremoto e incidente nucleare.

    d) I premi minimi di riferimento sono stabiliti secondo i principi di cui agli articoli da 21 a 23.

    e) I partecipanti possono applicare premi superiori a quelli minimi di riferimento.

    21. METODO DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PAESE

    a) Il premio è basato sul rischio.

    b) Per valutare il rischio e stabilire una classificazione comune di riferimento dei paesi si determina la rischiosità di questi ultimi secondo il modello quantitativo del rischio paese (il modello):

    - il modello è basato, per ciascun paese, su tre gruppi di indicatori di rischio: esperienza pregressa di pagamento nei confronti dei partecipanti, situazione finanziaria e situazione economica;

    - il metodo del modello comporta diverse operazioni, in particolare la valutazione dei tre gruppi di indicatori di rischio, e la combinazione e flessibile ponderazione dei gruppi di indicatori di rischio;

    - in base alla rischiosità loro attribuita i paesi sono classificati in sette categorie di rischio.

    c) Secondo le procedure convenute dai partecipanti, il risultato quantitativo del modello viene considerato paese per paese per l'integrazione, in termini qualitativi, del rischio politico e/o di altri fattori di rischio non considerati dal modello; ove opportuno, questo esame può dar luogo ad un adeguamento della classificazione del modello in funzione della valutazione finale del rischio paese.

    22. PREMI MINIMI DI RIFERIMENTO(3)

    a) I premi devono convergere. Per garantire la convergenza dei premi si stabiliscono premi minimi di riferimento, corrispondenti al livello di rischio, non insufficienti a coprire costi e perdite di esercizio a lungo termine e adeguati in funzione di una serie di condizioni connesse standard, determinati come segue:

    - sono stabiliti premi minimi di riferimento per ciascuna delle sette categorie di rischio;

    - il prodotto standard al quale i premi minimi di riferimento si riferiscono è l'assicurazione con una copertura del 95 per cento, proporzionalmente adeguata per l'importo in rischio, con copertura degli interessi durante il termine costitutivo di sinistro di sei mesi senza un supplemento di premio separato;

    - i crediti/finanziamenti diretti sono considerati prodotti standard per la copertura del 100 per cento.

    b) I "paesi OCSE ad alto reddito" (quali definiti dalla Banca Mondiale)(4) e gli altri paesi con rischi analoghi non sono soggetti all'applicazione dei premi minimi di riferimento a condizione che non vengano praticate tariffe inferiori a quelle del mercato privato.

    c) I paesi a "più alto rischio" della 7a categoria in linea di principio sono soggetti ad appropriati supplementi di premio sui premi minimi di riferimento stabiliti per tale categoria: i supplementi sono fissati dal partecipante che concede il sostegno pubblico.

    d) Vi sono premi minimi di riferimento differenziati per il rischio sovrano e per il rischio paese.

    e) I premi minimi di riferimento per il rischio del sovrano costituiscono i tassi minimi per il rischio del settore pubblico e per il rischio del settore privato quando sono coperti sia il rischio paese che il rischio acquirente/mutuatario.

    f) Quando il rischio acquirente/mutuatario è escluso, il premio minimo di riferimento per il rischio paese è fissato al 90 per cento del premio minimo di riferimento per il rischio sovrano, ossia può essere applicata una riduzione del 10 per cento sul premio minimo di riferimento per il rischio sovrano.

    g) I premi minimi di riferimento sono espressi in percentuale della quota capitale del credito come se il premio fosse interamente riscosso alla data del credito, dell'assicurazione o della garanzia come indicato nello Scambio elettronico di informazioni (EEI) di cui all'allegato VII.

    23. CONDIZIONI CONNESSE

    a) Per tener conto della diversa qualità dei prodotti forniti dai partecipanti, i premi minimi di riferimento sono adeguati in funzione delle condizioni connesse. L'utilizzazione delle condizioni connesse si basa sulla prospettiva dell'esportatore (ossia neutralizzare l'effetto concorrenziale derivante dalle diverse qualità di prodotto fornite all'esportatore/istituto finanziario) e su tre condizioni connesse:

    - percentuale di copertura;

    - termine costitutivo di sinistro, ossia il periodo tra la data di scadenza del pagamento da parte dell'acquirente/mutuatario e la data alla quale l'assicuratore/il garante è tenuto a rimborsare l'esportatore/istituto finanziario;

    - la copertura degli interessi durante il termine costitutivo di sinistro senza supplemento di premio.

    b) Per tener conto di condizioni connesse non standard, i premi minimi di riferimento sono adeguati verso l'alto o verso il basso. Tutti i prodotti esistenti dei partecipanti sono classificati in una delle tre categorie di prodotti sottoindicate:

    - prodotto inferiore, ossia assicurazione senza copertura degli interessi durante il termine costitutivo di sinistro e assicurazione con copertura degli interessi durante il termine costitutivo di sinistro con un corrispondente supplemento di premio;

    - prodotto standard, ossia assicurazione con copertura degli interessi durante il termine costitutivo di sinistro senza un corrispondente supplemento di premio e crediti/finanziamenti diretti;

    - prodotto superiore, ossia garanzie incondizionate.

    c) Differenziali di determinazione dei prezzi riflettono le differenze di qualità delle tre categorie di prodotti; detti differenziali attribuiscono supplementi per i prodotti superiori e riduzioni di premio per i prodotti inferiori.

    d) I premi minimi di riferimento si adeguano per ciascuna percentuale di copertura, al di sopra e al di sotto della percentuale di copertura standard, ossia il 95 per cento.

    24. STRUMENTI DI VERIFICA DEL PREMIO

    a) Il premio non deve essere insufficiente a coprire costi e perdite di esercizio a lungo termine. Al fine di garantire l'adeguatezza dei premi di riferimento e consentire, se necessario, adeguamenti, verso l'alto o verso il basso,

    - si utilizzano tre strumenti di verifica del premio (PFT), per controllare e allo stesso tempo adeguare i premi minimi di riferimento;

    - tali strumenti sono la contabilità per competenza e per cassa raffrontate a livello aggregato dei partecipanti e, se del caso, indicatori del mercato privato.

    b) È inteso che:

    - l'uso dei PFT non richiede che i partecipanti modifichino i relativi sistemi e pratiche contabili esistenti;

    - devono essere registrati tutti i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico sotto forma di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, assicurazione o garanzia del credito all'esportazione ai quali si applica l'accordo;

    - si devono registrare soltanto il rischio sovrano e il rischio paese, indipendentemente dal fatto che il rischio acquirente sia coperto o meno;

    - i PFT utilizzano una data di inizio comune;

    - la nozione di indennizzo include debiti rifinanziati in relazione a crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, assicurazione o garanzia del credito all'esportazione; comprende inoltre crediti differiti, scaduti e non pagati.

    25. SPESE LOCALI

    a) Per spese locali si intendono le spese sostenute nel paese dell'acquirente per beni e servizi necessari per l'esecuzione del contratto dell'esportatore o per il completamento del progetto di cui fa parte il contratto dell'esportatore. È esclusa la commissione pagabile all'agente dell'esportatore nel paese acquirente.

    b) Il sostegno pubblico non può essere concesso per più del 100 per cento del valore dei beni e servizi esportati, compresi i beni e servizi forniti da paesi terzi, ma escluse le spese locali. Pertanto l'ammontare delle spese locali oggetto di un credito non supera l'ammontare dei pagamenti in contanti. Il sostegno pubblico per le spese locali non può essere concesso a condizioni più favorevoli di quelle previste per le esportazioni cui tali spese sono connesse.

    c) Per i paesi della categoria I il sostegno pubblico per le spese locali deve limitarsi all'assicurazione o alle garanzie, ossia alla pura copertura, e non può comportare forme di sostegno finanziario pubblico.

    26. PERIODO DI VALIDITÀ DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

    Le condizioni e modalità relative ad un singolo credito all'esportazione o ad una linea di credito non possono essere fissate per un periodo superiore a sei mesi. Per linea di credito si intende uno schema, in qualunque forma, per crediti all'esportazione, che copre una serie di operazioni, collegate o meno a uno specifico progetto.

    27. IMPEGNO A NON DEROGARE PER I CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

    a) I partecipanti non derogano alle disposizioni relative al periodo di rimborso massimo, ai tassi d'interesse minimi, ai premi minimi di riferimento (previo adeguamento per le condizioni connesse) e alla durata massima di sei mesi del periodo di validità delle condizioni e modalità dei crediti all'esportazione e non prorogano il periodo di rimborso prorogando la data di versamento della prima rata di rimborso del capitale di cui all'articolo 13, lettera a).

    b) In deroga alle disposizioni di cui sopra alla lettera a) un partecipante può, secondo la procedura di cui all'articolo 48, applicare un premio di riferimento inferiore al premio minimo di riferimento (previo adeguamento per le condizioni connesse) quando il rischio paese (quale descritto all'articolo 20) è trasferito/rimosso o limitato/escluso per l'intera durata dell'obbligo di rimborso del debito, nel modo seguente:

    - se un partecipante può trasferire/rimuovere i cinque elementi del rischio paese (per l'intera durata dell'obbligo di rimborso del debito) quali indicati all'articolo 20, il premio minimo di riferimento è determinato dal rischio paese della giurisdizione alla quale il rischio è stato trasferito;

    - se un partecipante può limitare/escludere uno qualsiasi dei cinque elementi del rischio paese (per l'intera durata dell'obbligo di rimborso del debito), può applicare una corrispondente riduzione sul premio minimo di riferimento. È inteso che la riduzione praticata quando sia escluso il rischio di trasferimento di cui all'articolo 20, lettera c), primo e secondo trattino non deve essere superiore al 50 per cento del premio minimo di riferimento;

    - ogni deroga autorizzata ai premi minimi di riferimento è applicata caso per caso e non costituisce un precedente ai fini di casi futuri per nessun partecipante.

    28. PROVVEDIMENTI PER EVITARE O MINIMIZZARE LE PERDITE

    Le disposizioni dell'accordo non ostano a che gli organismi di assicurazione o le istituzioni di finanziamento dei crediti all'esportazione concedano condizioni e modalità più favorevoli del consentito se tali misure sono adottate dopo l'assegnazione del contratto (quando l'accordo di credito e i documenti accessori sono già entrati in vigore) e se l'intenzione è unicamente quella di evitare o minimizzare le perdite conseguenti a circostanze che potrebbero dar luogo al mancato pagamento o a richieste di indennizzo.

    29. ALLINEAMENTO

    a) I partecipanti hanno la facoltà di allinearsi a condizioni e modalità di credito notificate secondo le procedure di cui agli articoli 47, 48 e 49, nonché a condizioni e modalità di credito non notificate o a quelle sostenute da non partecipanti. La durata di un sostegno di questo tipo non può superare il periodo di validità delle condizioni e modalità di credito cui ci si allinea.

    b) I partecipanti si allineano offrendo condizioni conformi all'accordo, a meno che l'offerta cui ci si allinea sia essa stessa non conforme all'accordo. Qualora l'allineamento riguardi i premi minimi di riferimento, i partecipanti hanno la facoltà di allinearsi ai tassi soltanto se offrono sostegno sulla base di un rischio di qualità analoga, tenuto anche conto della qualità del prodotto. Il partecipante che intenda allinearsi a modalità e condizioni di credito

    - notificate da un altro partecipante segue le procedure di cui agli articoli 50 o 51, a seconda dei casi;

    - non notificate da un partecipante segue le procedure di cui all'articolo 52;

    - sostenute da un non partecipante segue le procedure di cui all'articolo 53.

    CAPITOLO III

    AIUTI COLLEGATI AL COMMERCIO

    30. PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI AIUTI LEGATI

    a) I partecipanti hanno accettato il principio generale secondo cui dovrebbero avere politiche complementari in materia di crediti all'esportazione e di aiuti legati. Le politiche di credito all'esportazione devono basarsi sulla concorrenza aperta e sul libero gioco delle forze di mercato, mentre le politiche di aiuto legato devono fornire le risorse esterne necessarie a paesi, settori o progetti che non hanno accesso, o hanno un accesso alquanto limitato, al finanziamento a condizioni di mercato. Le politiche di aiuto legato dovrebbero garantire il massimo rendimento delle risorse utilizzate, ridurre al minimo le distorsioni commerciali e contribuire all'impiego efficace di tali risorse ai fini dello sviluppo.

    b) Le disposizioni dell'accordo in materia di aiuti legati non si applicano ai programmi di aiuto di istituzioni multilaterali o regionali.

    c) Questi principi lasciano impregiudicate le considerazioni del Comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) circa la qualità dell'aiuto legato e non legato.

    31. DEFINIZIONE DI AIUTI LEGATI

    a) Per aiuti legati si intendono finanziamenti, sovvenzioni o finanziamenti associati aventi un livello di agevolazione superiore allo zero per cento, che sono (di fatto o di diritto) collegati all'acquisto di beni e/o servizi dal paese donatore e/o da un numero ristretto di paesi.

    b) Tale definizione si applica sia che il "legame" sia oggetto di un accordo formale o di qualsiasi tipo di intesa informale tra paese beneficiario e paese donatore, sia che un pacchetto comprenda componenti dell'elenco di cui all'articolo 32 non pienamente e liberamente disponibili per finanziare acquisti dal paese beneficiario, da quasi tutti gli altri paesi in via di sviluppo e dai paesi partecipanti, o comporti pratiche che il DAC o i partecipanti ritengano equivalenti a tale legame.

    c) Qualora sia dubbio se una determinata prassi di finanziamento ricada o meno nell'ambito della definizione di cui sopra, il paese donatore fornisce prove a sostegno di un'eventuale asserzione che l'aiuto è di fatto "slegato", ossia che comprende prestiti o sovvenzioni i cui proventi sono pienamente e liberamente disponibili per finanziare acquisti da quasi tutti i paesi in via di sviluppo e dai paesi dell'OCSE.

    32. FORME DI AIUTO LEGATO

    L'aiuto legato può assumere le forme seguenti:

    - prestiti di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) quali definiti negli Orientamenti del DAC in materia di finanziamenti associati e aiuti pubblici allo sviluppo legati e parzialmente slegati (1987);

    - sovvenzioni APS quali definite negli "Orientamenti del DAC in materia di crediti misti e aiuti pubblici allo sviluppo legati e parzialmente slegati (1987)";

    - altre forme di finanziamento pubblico, comprendenti prestiti e sovvenzioni, ad esclusione tuttavia dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico concessi a norma dell'accordo;

    - qualsiasi associazione, di diritto o di fatto, nelle mani del donatore, del mutuante o del beneficiario tra due o più delle componenti finanziarie suindicate e/o seguenti:

    - un credito all'esportazione che beneficia di sostegno pubblico sotto forma di credito/finanziamento diretto, rifinanziamento, contributo agli interessi, garanzia o assicurazione oggetto dell'accordo;

    - altri fondi alle condizioni di mercato o vicini a tali condizioni, o pagamenti in contanti dall'acquirente.

    33. FINANZIAMENTI ASSOCIATI

    a) I finanziamenti associati possono assumere varie forme, in particolare crediti misti, finanziamenti misti, finanziamenti congiunti, finanziamenti paralleli o singole operazioni integrate. La loro caratteristica principale è che tutti presentano:

    - una componente agevolata collegata, di diritto e di fatto, alla componente non agevolata;

    - una singola parte o la totalità del pacchetto di finanziamento che è, in effetti, aiuto legato;

    - e fondi di aiuto disponibili soltanto se la componente non agevolata ad essi collegata è accettata dal beneficiario.

    b) L'associazione o il collegamento di fatto sono determinati da fattori quali:

    - l'esistenza di intese informali tra il beneficiario e l'organismo donatore,

    - l'intenzione del donatore di rendere più accettabile tramite l'APS un pacchetto di finanziamenti;

    - l'effettivo vincolo dell'intero pacchetto di finanziamenti ad acquisti nel paese donatore;

    - il carattere vincolante dell'APS e le modalità dell'appalto e/o del contratto di ciascuna operazione di finanziamento;

    - qualsiasi altra pratica individuata dal DAC o dai partecipanti in cui esista un collegamento di fatto tra due o più componenti di finanziamento.

    c) Nessuna delle pratiche sotto elencate osta alla determinazione di un'associazione o collegamento di fatto:

    - frazionamento di un contratto attraverso notifica separata delle componenti di un contratto;

    - frazionamento di contratti finanziati in varie fasi;

    - mancata notifica di parti interdipendenti di un contratto; e/o

    - mancata notifica derivante dal fatto che il pacchetto di finanziamento è in parte slegato.

    34. PAESI AMMISSIBILI AGLI AIUTI LEGATI

    a) Gli aiuti legati non possono essere accordati a paesi aventi un PNL pro capite superiore a quello richiesto per beneficiare dei mutui della Banca Mondiale aventi una durata di 17 anni(5). La Banca Mondiale ricalcola la soglia per questa categoria su base annua. Un paese può essere riclassificato soltanto dopo che la categoria attribuitagli dalla Banca Mondiale sia rimasta invariata per due anni consecutivi.

    b) Nel classificare i paesi si applicano i criteri operativi e le procedure seguenti:

    1. La classificazione ai fini dell'accordo è determinata dal PNL pro capite quale calcolato dalla Banca Mondiale ai fini della sua classificazione dei paesi mutuatari.

    2. Nei casi in cui non dispone di informazioni sufficienti per pubblicare dati relativi al PNL pro capite, la Banca Mondiale è tenuta a stimare se il paese in questione ha un PNL pro capite superiore o inferiore alla soglia corrente. Il paese è classificato secondo tale stima a meno che i partecipanti non decidano di procedere in altro modo.

    3. Qualora l'ammissibilità di un paese all'aiuto vincolato cambi in base alla lettera a), la riclassificazione ha efficacia decorse due settimane dalla comunicazione a tutti i partecipanti da parte del Segretariato delle conclusioni tratte dai suddetti dati della Banca Mondiale. Prima della data di entrata in vigore della riclassificazione non può essere notificato alcun finanziamento di aiuto legato a favore di un nuovo paese ammissibile; dopo tale data non può essere notificato alcun finanziamento di aiuto legato a favore di un paese promosso, fatta eccezione per le singole operazioni oggetto di una precedente linea di credito che possono essere notificate fino alla scadenza di quest'ultima (scadenza che non può eccedere un anno dalla suddetta data di entrata in vigore).

    4. Nei casi in cui la Banca Mondiale rivede le cifre, non si tiene conto di tali revisioni ai fini dell'accordo. Tuttavia, la classificazione di un paese può essere modificata mediante una linea comune secondo la procedura di volta in volta appropriata tra quelle di cui agli articoli 71, lettera c), 72, lettere a) e b), 73, lettere a), b) e d), 74, 75 e 76, lettera a) e i partecipanti prendono favorevolmente in considerazione una modifica in seguito ad errori e omissioni nelle cifre constatati nello stesso anno civile in cui queste sono state inizialmente diffuse dal Segretariato.

    5. Ferma restando la classificazione dei paesi aventi o non aventi diritto a beneficiare di aiuti legati, la concessione di aiuti vincolati a Bulgaria, Repubblica ceca, Ungheria, Polonia, Romania e Repubblica slovacca è disciplinata dall'accordo con il quale i partecipanti hanno convenuto di evitare tali crediti tranne le sovvenzioni dirette, gli aiuti alimentari e gli aiuti umanitari, per il periodo in cui detto accordo rimane in vigore. I ministri dell'OCSE hanno approvato tale politica nel giugno 1991(6).

    35. PROGETTI AMMISSIBILI AGLI AIUTI LEGATI

    a) Gli aiuti legati non possono essere accordati a progetti pubblici o privati che normalmente sarebbero realizzabili a condizioni commerciali se fossero finanziati ai tassi di mercato o secondo le disposizioni dell'accordo.

    b) I principali criteri da applicare per la concessione dell'aiuto sono i seguenti:

    - il progetto è finanziariamente non viabile, vale a dire non è in grado, in base a un'appropriata determinazione dei prezzi secondo i principi di mercato, di produrre un flusso di cassa sufficiente per coprire le spese di gestione e per pagare gli interessi sul capitale impiegato (primo criterio), oppure

    - si può ragionevolmente concludere, in base alle consultazioni con gli altri partecipanti, che il progetto non potrebbe essere finanziato alle condizioni di mercato oppure secondo le disposizioni dell'accordo (secondo criterio).

    c) I criteri di cui alla lettera b) indicano su quali basi si deve valutare un progetto per verificare se esso debba essere finanziato con aiuti oppure con crediti all'esportazione alle condizioni di mercato o secondo le disposizioni dell'accordo. Grazie al processo di consultazione di cui agli articoli da 62 a 65 dovrebbe col tempo essere acquisita un'esperienza sufficiente per determinare con maggiore precisione gli orientamenti preliminari che gli organismi responsabili dei crediti all'esportazione e degli aiuti dovrebbero seguire per distinguere tra le due categorie di progetti.

    36. DEROGHE ALLE NORME IN MATERIA DI AMMISSIBILITÀ

    a) Le disposizioni degli articoli 34 e 35 non si applicano agli aiuti legati il cui livello di concessionalità sia pari o superiore all'80 % fatta eccezione per gli aiuti legati che rientrano in un pacchetto di finanziamenti associati di cui all'articolo 33.

    b) Le disposizioni dell'articolo 35 non si applicano agli aiuti legati aventi un valore inferiore a 2 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) fatta eccezione per gli aiuti legati che rientrano in un pacchetto di finanziamenti associati di cui all'articolo 33.

    c) È possibile derogare alle norme del presente capitolo se i partecipanti raggiungono un accordo in tal senso con la procedura della linea comune di cui agli articoli da 71 a 77. I partecipanti possono altresì derogare alle disposizioni degli articoli 34 e 35 con la procedura di cui all'articolo 40, lettera c).

    d) Gli aiuti legati accordati ai paesi meno avanzati (PMA) secondo la definizione delle Nazioni Unite non sono soggetti alle disposizioni degli articoli 34 e 35.

    37. DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI AGEVOLAZIONE DEGLI AIUTI LEGATI

    Il concetto di livello di concessionalità è simile a quello di "elemento di sovvenzione" utilizzato dal DAC. Nel caso delle sovvenzioni il livello di agevolazione è pari al 100 per cento; nel caso dei prestiti, corrisponde alla differenza tra il valore nominale del prestito e il valore attuale scontato dei futuri pagamenti di servizio del debito che deve effettuare il debitore, espressa come percentuale del valore nominale del prestito.

    38. CALCOLO DEL LIVELLO DI AGEVOLAZIONE DEGLI AIUTI LEGATI

    Il livello di agevolazione degli aiuti legati è calcolato con il metodo di calcolo dell'elemento di sovvenzione utilizzato dal DAC, salvo che:

    a) Il tasso di sconto utilizzato nel calcolo del livello di agevolazione di un prestito in una determinata valuta, ossia il tasso di sconto differenziato (TSD), è soggetto a modifica il 15 gennaio di ogni anno e si calcola nel modo seguente:

    - media dei CIRR + margine

    >SPAZIO PER TABELLA>

    - Per tutte le valute la media dei CIRR si calcola determinando la media dei CIRR mensili in vigore nel semestre compreso tra il 15 agosto dell'anno precedente e il 14 febbraio dell'anno in corso. Il tasso calcolato, incluso il margine, è arrotondato alla decina di punti base più vicina. Se per una valuta esistono più CIRR, ai fini del calcolo in oggetto si utilizza il CIRR per la scadenza più lunga indicato all'articolo 16, lettera b).

    b) La data base per il calcolo del livello di concessionalità è il punto di inizio del credito di cui all'articolo 9.

    c) Ai fini del calcolo del livello di concessionalità complessivo di un pacchetto di finanziamento misto, si considera pari a zero il livello di agevolazione dei crediti, fondi e pagamenti seguenti:

    - crediti all'esportazione conformi all'accordo;

    - altri finanziamenti concessi a tassi di mercato o a condizioni analoghe;

    - altri finanziamenti pubblici aventi un livello di agevolazione inferiore al minimo consentito dall'articolo 40, lettera a), fatta eccezione per gli allineamenti;

    - pagamenti in contanti dell'acquirente.

    I pagamenti contestuali o precedenti al punto di partenza del credito che non sono considerati pagamenti in contanti sono inclusi nel calcolo del livello di agevolazione.

    d) Il tasso di sconto nell'allineamento: nell'allineamento dell'aiuto, si intende per allineamento identico l'allineamento con un livello di agevolazione identico ricalcolato con il tasso di sconto in vigore al momento dell'allineamento.

    e) Le spese locali e gli acquisti da paesi terzi sono inclusi nel calcolo del livello di agevolazione soltanto se sono finanziati dal paese donatore.

    f) Per determinare il livello di agevolazione complessivo di un pacchetto si moltiplica il valore nominale di ogni componente del pacchetto per il rispettivo livello di concessionalità, si sommano i risultati ottenuti e si divide il totale per il valore nominale cumulativo delle componenti.

    g) Il tasso di sconto di un determinato prestito di aiuto è il tasso in vigore all'epoca della notifica. Tuttavia, nei casi di notifica immediata, il tasso di sconto è il tasso in vigore al momento in cui sono state fissate le condizioni e modalità del prestito. Un cambiamento del tasso di sconto durante la vita di un prestito non ne modifica il livello di agevolazione.

    h) Se si effettua un cambiamento di valuta prima della conclusione del contratto, si deve correggere la notifica. Il tasso di sconto utilizzato per calcolare il livello di agevolazione concessionalità applicabile al momento della revisione. Non è necessario effettuare una correzione se la valuta alternativa e tutte le informazioni necessarie per il calcolo del livello di agevolazione sono indicate nella notifica originale.

    i) Fatte salve le disposizioni della lettera g), il tasso di sconto usato nel calcolo del livello di agevolazione delle singole operazioni varate nell'ambito di una linea di credito di aiuto è il tasso originariamente notificato per la linea di credito.

    39. PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI AIUTI LEGATI

    a) Il periodo di validità delle condizioni e modalità fissate dai partecipanti per aiuti legati, in rapporto al finanziamento di singole operazioni, a un protocollo di aiuto, ad una linea di credito di aiuto o ad un'intesa analoga, non può eccedere i due anni. Nel caso dei protocolli di aiuto, delle linee di credito di aiuto o di intese analoghe il periodo di validità decorre dalla data della firma, da notificare a norma dell'articolo 56; la proroga di una linea di credito deve essere notificata come se fosse una nuova operazione, con una nota nella quale si dichiara che si tratta di una proroga e che la linea di credito è rinnovata alle condizioni consentite al momento della notifica della proroga. Nel caso di singole operazioni, comprese quelle notificate nel quadro di un protocollo di aiuto, una linea di credito di aiuto o un'intesa analoga, il periodo di validità decorre dalla data di notifica dell'impegno a norma degli articoli 55 o 56, a seconda dei casi.

    b) Quando un paese per la prima volta risulta non ammissibile ai prestiti della Banca Mondiale aventi una durata di 17 anni, la validità delle linee di credito e dei protocolli di aiuto vincolato esistenti e nuovi è ridotta a un anno a decorrere dalla data della potenziale riclassificazione secondo le procedure di cui all'articolo 34, lettera b).

    c) Il rinnovo di detti protocolli e linee di credito è possibile soltanto a condizioni conformi alle disposizioni degli articoli 34 e 35 dell'accordo dopo:

    - la riclassificazione dei paesi; e

    - una modifica delle disposizioni dell'accordo.

    In tali circostanze le condizioni e modalità esistenti possono essere mantenute nonostante una modifica del tasso di sconto di cui all'articolo 38.

    40. IMPEGNO A NON DEROGARE PER GLI AIUTI LEGATI

    a) I partecipanti non forniscono aiuti legati:

    - aventi un livello di concessionalità inferiore al 35 %, oppure al 50 % se il paese beneficiario figura tra i PMA, o

    - non conformi ai criteri di ammissibilità all'aiuto di cui all'articolo 34, a parte le deroghe di cui all'articolo 36.

    b) Fatto salvo quanto sopra alla lettera a), primo trattino, le restrizioni al livello minimo di concessionalità non si applicano all'assistenza tecnica indicata all'articolo 58, primo trattino.

    c) Fatto salvo quanto sopra alla lettera a), secondo trattino, i partecipanti possono effettuare un'offerta non conforme in uno dei tre modi seguenti:

    - procedura della linea comune di cui agli articoli da 71 a 77;

    - giustificazione per motivi di aiuto con il sostegno di una parte sostanziale dei partecipanti a norma degli articoli 62 e 63;

    - una lettera al Segretario Generale, secondo la procedura di cui all'articolo 65, modo che secondo i partecipanti deve rimanere eccezionale e isolato.

    41. ALLINEAMENTO

    a) I partecipanti hanno la facoltà di allinearsi alle condizioni e modalità notificate a norma degli articoli 55 o 56, a seconda dei casi. La durata di un sostegno di questo tipo non può superare il periodo di validità delle condizioni e modalità cui ci si allinea.

    b) I partecipanti si allineano offrendo condizioni e modalità conformi all'accordo, a meno che l'offerta cui ci si allinea sia essa stessa non conforme all'accordo. Il partecipante che intenda allinearsi a condizioni e modalità notificate da un altro partecipante segue le procedure di cui agli articoli 60 o 61, a seconda dei casi.

    c) Il partecipante che intenda allinearsi a condizioni e modalità non conformi offerte da un paese non partecipante segue la procedura di cui all'articolo 53.

    CAPITOLO IV

    PROCEDURE

    Sezione 1: disposizioni comuni per i crediti all'esportazione e gli aiuti collegati al commercio

    42. IMPEGNO

    Per impegno si intende una dichiarazione, in qualunque forma, mediante la quale la disponibilità o l'intenzione di fornire sostegno pubblico viene comunicata al paese beneficiario, all'acquirente, al mutuatario, all'esportatore o all'istituzione finanziaria.

    43. FORTE IMPEGNO

    Nel rispetto delle dichiarazioni d'impegno di cui all'Introduzione, i partecipanti, consapevoli dei vantaggi che potrebbero derivare da un atteggiamento comune ben definito in rapporto alle modalità e condizioni di credito relative a una particolare operazione, si impegnano fermamente:

    - ad attenersi rigorosamente alle procedure di notifica e, in particolare, a dare notifica preventiva di un impegno entro e non oltre il termine stabilito;

    - a fornire tutte le informazioni richieste nel formulario di cui all'allegato IV o V, a seconda dei casi;

    - a rispondere prontamente alle richieste di informazioni fatte a norma degli articoli 67 e 68;

    - a procedere allo scambio di informazioni quanto prima a norma degli articoli da 70 a 77, al fine di concordare una linea comune in rapporto alle modalità e condizioni di credito relative a specifiche operazioni;

    - a considerare favorevolmente le richieste di consultazioni dirette; e

    - a non agire in modo che le procedure di consultazione e di notifica risultino inutili lasciando ai partecipanti troppo poco tempo per discutere le operazioni.

    44. TERMINE PER LE RISPOSTE

    Nell'ambito di uno scambio di informazioni a norma degli articoli da 67 a 70 un partecipante comunica agli altri partecipanti le modalità e condizioni di credito alle quali intende accordare il suo sostegno per una particolare operazione e può chiedere informazioni analoghe agli altri partecipanti. In assenza di una risposta entro sette giorni di calendario, può ritenere che gli altri partecipanti finanzieranno l'operazione alle condizioni e modalità di credito più favorevoli consentite dall'accordo. In casi di particolare urgenza, il partecipante può chiedere una risposta più rapida.

    45. FORMULARIO STANDARD PER TUTTE LE NOTIFICHE

    Le notifiche previste dalle procedure dell'accordo sono effettuate secondo il formulario standard dell'allegato IV o V, a seconda dei casi, e comprendono le informazioni in esso contenute. Copia delle notifiche viene trasmessa al Segretariato.

    46. INFORMAZIONE SUL SOSTEGNO PUBBLICO

    Appena assunto l'impegno a fornire il sostegno pubblico notificato secondo le procedure di cui agli articoli da 47 a 56, 60 e 61, il partecipante in ciascun caso ne informa debitamente tutti gli altri partecipanti inserendo il numero di riferimento della notifica nel pertinente formulario 1c del Creditor Reporting System (CRS).

    Sezione 2: procedure di notifica per i crediti all'esportazione

    47. DEROGHE:

    a) È inteso che i partecipanti non violino l'impegno a non derogare di cui all'articolo 27 e non si discostino in altro modo dalle disposizioni dell'accordo. Tuttavia, il partecipante che in casi estremi intenda prendere l'iniziativa di sostenere condizioni e modalità non conformi all'accordo notifica dette condizioni e modalità a tutti gli altri partecipanti almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno. Se durante questo periodo qualsiasi altro partecipante chiede una discussione, il partecipante che ha avviato la procedura attende altri dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno in rapporto alle modalità in questione. Di norma la discussione si svolge mediante comunicazione immediata, ad esempio via OLIS.

    b) Se il partecipante che ha avviato la procedura modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere le condizioni e modalità non conformi notificate, deve immediatamente informarne tutti gli altri partecipanti.

    48. ECCEZIONI CONSENTITE: NOTIFICA PREVENTIVA CON DISCUSSIONE

    Un partecipante informa tutti gli altri partecipanti almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno qualora intenda applicare un tasso di premio inferiore al premio minimo di riferimento (previo adeguamento per le condizioni connesse) quando il rischio paese è trasferito/rimosso o limitato/escluso per l'intera durata dell'obbligo di rimborso del debito a norma dell'articolo 27, lettera b). La notifica comprende una spiegazione e giustificazione a norma dell'allegato V, punto 9. Se durante questo periodo qualsiasi altro partecipante chiede una discussione, il partecipante che ha avviato la procedura attende altri dieci giorni di calendario. Se la riduzione sul premio minimo di riferimento è pari o superiore al 25 %, il partecipante autore della notifica informa tutti gli altri partecipanti almeno venti giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno(7).

    49. ECCEZIONI CONSENTITE: NOTIFICA PREVENTIVA SENZA DISCUSSIONE

    a) Un partecipante informa tutti gli altri partecipanti almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno qualora intenda:

    1. sostenere un periodo di rimborso superiore a cinque anni, ma non più lungo di otto anni e mezzo, a favore di un paese della categoria 1;

    2. non attenersi alle normali modalità di rimborso in rapporto al capitale o agli interessi di cui agli articoli 13, lettere a) e b), e 14, lettera a);

    3. fornire sostegno per una centrale elettrica non nucleare con un periodo di rimborso superiore al massimo applicabile indicato all'articolo 10, ma non superiore a dodici anni a norma dell'articolo 11, lettera a); oppure

    4. sostenere, in rapporto a un qualsiasi tipo di nave cui si applichi l'intesa sui crediti all'esportazione relativi alle navi, condizioni e modalità di credito che sarebbero più favorevoli di quelle consentite dall'accordo.

    5. applicare una riduzione sul premio minimo di riferimento per il rischio sovrano a norma dell'articolo 22, lettera f).

    b) Se il partecipante che ha avviato la procedura modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere le eccezioni notificate, deve immediatamente informarne tutti gli altri partecipanti.

    50. ALLINEAMENTO ALLE DEROGHE

    I partecipanti che intendano allinearsi a deroghe notificate seguono le procedure indicate qui di seguito.

    A meno che il partecipante che ha avviato la procedura non abbia comunicato di aver abbandonato la propria intenzione di derogare, i partecipanti, decorso il periodo di attesa appropriato ai sensi dell'articolo 47, possono fornire sostegno nel modo seguente:

    - per un allineamento identico, ossia condizioni e modalità che comprendono lo stesso elemento di deroga, ma per tutto il resto sono conformi all'accordo, il partecipante che si allinea notifica il più presto possibile la propria intenzione; oppure

    - per un allineamento non identico stimolato dalla deroga iniziale, ossia qualsiasi altro elemento delle condizioni e modalità soggette alle restrizioni di cui all'articolo 29, il partecipante che intende allinearsi notifica una nuova deroga, avvia una procedura di notifica preventiva di cinque giorni di calendario e di discussione di cinque giorni di calendario e attende il termine di tale procedura. Detto periodo può essere contestuale a quello della procedura di notifica preventiva e discussione avviata dal partecipante autore della notifica iniziale, ma non può terminare prima della fine del periodo applicabile di dieci o venti giorni di calendario di cui all'articolo 47, lettera a).

    51. ALLINEAMENTO ALLE ECCEZIONI CONSENTITE

    I partecipanti che intendano allinearsi ad un'eccezione consentita seguono le procedure indicate qui di seguito.

    A meno che il partecipante che ha avviato la procedura non abbia comunicato di aver abbandonato la propria intenzione di sostenere condizioni e modalità che costituiscono un'eccezione consentita, i partecipanti, decorso il periodo di attesa di cui all'articolo 48 o 49 secondo il caso, possono fornire sostegno nel modo seguente:

    - per un allineamento identico, ossia condizioni e modalità che comprendono lo stesso elemento dell'eccezione consentita, ma per tutto il resto sono conformi all'accordo, il partecipante che si allinea notifica il più presto possibile la propria intenzione; oppure

    - per un allineamento non identico stimolato dalla notifica iniziale, ossia qualsiasi altro elemento delle condizioni e modalità soggette alla restrizione di cui all'articolo 29, il partecipante che intende allinearsi effettua una nuova notifica, avvia una procedura di notifica preventiva di cinque giorni di calendario e attende il termine di tale procedura. Detto periodo può essere contestuale a quello della notifica preventiva del partecipante che ha avviato la procedura, ma non può terminare prima della fine del periodo applicabile di dieci giorni di cui all'articolo 48 o 49 secondo il caso.

    Il Segretariato conserva gli estremi delle singole notifiche di allineamento in relazione ai premi minimi di riferimento sul SEI.

    52. ALLINEAMENTO A CONDIZIONI E MODALITÀ NON CONFORMI NON NOTIFICATE

    a) Il partecipante che intenda allinearsi a condizioni e modalità presunte non conformi che non siano state notificate da un altro partecipante, in relazione ad una singola operazione o ad una linea di credito, si adopera in modo adeguato per accertare se tali condizioni e modalità saranno offerte. Si ritiene che il partecipante si sia adoperato in modo adeguato, e abbia quindi il diritto di allinearsi, se ha informato mediante comunicazione immediata, ad es. via OLIS, l'altro partecipante della propria intenzione di allinearsi, ma entro tre giorni lavorativi (escluso il giorno del ricevimento) non ha ricevuto alcuna conferma del fatto che le condizioni e modalità non conformi non saranno applicate.

    b) Ci si può allineare a una linea di credito con una singola operazione o con una linea di credito. In entrambi i casi, la scadenza dell'offerta allineata non deve essere successiva a quella della linea di credito cui ci si allinea.

    c) Il partecipante che intenda allinearsi alle condizioni e modalità non conformi di un altro partecipante deve:

    - per un allineamento identico, seguire le procedure di cui al primo trattino dell'articolo 50 o 51 a seconda dei casi; e

    - per un "allineamento non identico", seguire le procedure di cui al secondo trattino dell'articolo 50 o 51 a seconda dei casi.

    53. ALLINEAMENTO A CONDIZIONI E MODALITÀ OFFERTE DA UN NON PARTECIPANTE

    a) Prima di allinearsi a condizioni e modalità non conformi che ritiene vengano offerte da un non partecipante, un partecipante farà quanto in suo potere per accertarsi che dette condizioni beneficiano di sostegno pubblico. Il partecipante informa tutti gli altri partecipanti della natura e dell'esito delle sue indagini.

    b) Un partecipante che intenda allinearsi a condizioni e modalità non conformi offerte da un non partecipante segue la procedura di notifica preventiva e discussione di cui all'articolo 47, lettera a).

    Sezione 3: procedure di notifica per gli aiuti collegati al commercio

    54. DEROGHE: NOTIFICA PREVENTIVA CON DISCUSSIONE

    a) È inteso che i partecipanti non violino l'impegno a non derogare di cui all'articolo 40 e non si discostino in altro modo dalle disposizioni dell'accordo. Tuttavia, il partecipante che in casi estremi intenda prendere l'iniziativa di sostenere condizioni e modalità che deroghino dall'accordo notifica le condizioni e modalità che intende sostenere a tutti gli altri partecipanti seguendo le procedure di cui agli articoli 55 e 56. Quanto precede lascia impregiudicate le procedure e circostanze di cui all'articolo 40, lettera b).

    b) Se il partecipante che ha avviato la procedura modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere le condizioni e modalità non conformi notificate, deve immediatamente informarne tutti gli altri partecipanti.

    55. NOTIFICA PREVENTIVA

    a) Un partecipante procede ad una notifica preventiva se intende fornire sostegno pubblico per:

    - crediti di aiuto slegati di valore pari o superiore a 2 milioni di DSP e con un tasso di concessionalità inferiore all'80 per cento;

    - crediti di aiuto slegati di valore inferiore a 2 milioni di DSP e con un elemento di sovvenzione (quale definito dal DAC) inferiore al 50 per cento;

    - crediti di aiuto slegati di valore pari o superiore a 2 milioni di DSP e con un tasso di concessionalità inferiore all'80 per cento; o

    - crediti di aiuto slegati di valore inferiore a 2 milioni di DSP e con un tasso di concessionalità inferiore al 50 per cento.

    b) La notifica preventiva viene data al più tardi trenta giorni lavorativi prima del termine ultimo di presentazione delle offerte oppure, se è precedente, della data dell'impegno.

    c) La notifica preventiva data a norma dell'articolo 55, lettera a), terzo trattino in relazione ad un progetto di valore superiore a 50 milioni di DSP deve contenere informazioni supplementari sul progetto che spieghino su quale base il partecipante autore della notifica ritenga che il progetto possa fruire dell'aiuto legato con riferimento ai criteri di cui all'articolo 35, lettera b).

    d) Se il partecipante che ha avviato la procedura modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere le condizioni e modalità non conformi notificate, deve immediatamente informarne tutti gli altri partecipanti.

    e) Le disposizioni del presente articolo si applicano agli aiuti legati che rientrano in un pacchetto di finanziamenti misti di cui all'articolo 33.

    56. NOTIFICA IMMEDIATA

    Il partecipante che fornisca sostegno pubblico per crediti di aiuto legati aventi:

    - un valore pari o superiore a 2 milioni di DSP e un tasso di concessionalità pari o superiore all'80 per cento; o

    - un valore inferiore a 2 milioni di DSP e un tasso di concessionalità pari o superiore al 50 per cento

    ne dà notifica immediata, ossia entro due giorni lavorativi dalla data dell'impegno, a tutti gli altri partecipanti.

    Inoltre, un partecipante dà notifica immediata a tutti gli altri partecipanti della firma di un protocollo di aiuto, di una linea di credito o di un'intesa analoga.

    57. ESENZIONI PER GLI AIUTI SLEGATI

    Non occorre notifica per il finanziamento di aiuti slegati aventi:

    - un valore pari o superiore a 2 milioni di DSP e un livello di agevolazione pari o superiore all'80 per cento; o

    - un valore inferiore a 2 milioni di DSP e un elemento di sovvenzione (quale definito dal DAC) pari o superiore al 50 per cento.

    58. ESENZIONI PER ASSISTENZA TECNICA E PICCOLI PROGETTI

    Le procedure di notifica di cui agli articoli 55 e 56 non si applicano alle azioni seguenti:

    - Assistenza tecnica: aiuti legati in cui la componente di aiuto pubblico allo sviluppo è costituita unicamente da cooperazione tecnica per un valore inferiore al tre per cento del valore totale dell'operazione oppure, se rappresenta un importo più basso, a 1 milione di USD; e

    - piccoli progetti: progetti d'investimento di valore inferiore a 1 milione di USD interamente finanziati con doni a fondo perduto.

    59. CARATTERE VINCOLANTE DELL'AIUTO

    I partecipanti possono chiedere informazioni supplementari in merito al carattere legato di qualsiasi forma di aiuto a norma dell'articolo 31, lettera c).

    60. ALLINEAMENTO ALLE NOTIFICHE PREVENTIVE

    Il partecipante che intenda allinearsi ad aiuti legati oggetto di notifica preventiva segue le procedure indicate qui di seguito.

    A meno che il partecipante che ha avviato la procedura non abbia comunicato di aver abbandonato la propria intenzione di fornire l'aiuto, i partecipanti, decorso il periodo di 30 giorni lavorativi di cui all'articolo 55, lettera b), possono sostenere l'aiuto legato nel modo seguente:

    - per un "allineamento identico", ossia condizioni e modalità che comportano lo stesso tasso di concessionalità, il partecipante che intende allinearsi notifica il più presto possibile la propria intenzione; oppure

    - per un "allineamento non identico" indotto dalla notifica iniziale, ovvero qualsiasi altro elemento non conforme delle condizioni soggette alle restrizioni di cui all'articolo 41, il partecipante che intende allinearsi avvia una procedura di notifica preventiva di cinque giorni di calendario e attende il termine di tale procedura. Detto periodo può essere contestuale a quello della procedura di notifica preventiva e discussione avviata dal partecipante autore della notifica iniziale, ma non può terminare prima della fine del periodo applicabile di 30 giorni lavorativi di cui all'articolo 55, lettera b).

    61. ALLINEAMENTO ALLE NOTIFICHE IMMEDIATE

    Il partecipante che intende allinearsi a condizioni e modalità che sono state oggetto di una notifica immediata a norma dell'articolo 56 non deve darne notifica preventiva.

    Sezione 4: procedure di consultazione per gli aiuti collegati al commercio

    62. FINALITÀ DELLE CONSULTAZIONI

    a) I partecipanti che chiedono chiarimenti sulle eventuali motivazioni commerciali di aiuti vincolati possono esigere che sia fornita una "valutazione completa della qualità dell'aiuto" (vedi allegato VI).

    b) Inoltre, i partecipanti possono chiedere consultazioni con gli altri partecipanti, a norma dell'articolo 63. Tali consultazioni comprendono anche consultazioni dirette a norma dell'articolo 69 per esaminare:

    - in primo luogo, se un'offerta di aiuto soddisfi i requisiti di cui agli articoli 34 e 35, nonché

    - se necessario, se un'offerta di aiuto sia giustificata anche se i suddetti requisiti non sono soddisfatti.

    63. AMBITO E CALENDARIO DELLE CONSULTAZIONI

    a) Durante le consultazioni i partecipanti possono chiedere, tra l'altro, le seguenti informazioni:

    - esame di studi di fattibilità/valutazioni del progetto particolareggiati;

    - eventuale esistenza di offerte concorrenti con finanziamenti non agevolati oppure con crediti di aiuto;

    - capacità prevista del progetto in termini di creazione o risparmio di valuta estera;

    - eventuale cooperazione con organizzazioni multilaterali quali la Banca Mondiale;

    - eventuale gara d'appalto internazionale, in particolare se il fornitore del paese donatore ha presentato l'offerta più favorevole;

    - impatto sull'ambiente;

    - partecipazione del settore privato;

    - termini delle notifiche (ad es., sei mesi prima del termine ultimo per le offerte o della data dell'impegno) dei crediti agevolati o di aiuto.

    b) La consultazione è chiusa e le conclusioni in merito ai due punti di cui all'articolo 62 sono comunicate dal Segretariato a tutti i partecipanti almeno dieci giorni lavorativi prima del termine ultimo per l'offerta oppure, se è precedente, della data dell'impegno. Qualora le parti della consultazione siano in disaccordo, il Segretariato invita gli altri partecipanti ad esprimere la propria opinione entro cinque giorni lavorativi. Il Segretariato comunica tali opinioni al partecipante che ha effettuato la notifica, che dovrebbe riconsiderare l'opportunità di procedere qualora risulti mancare un ampio sostegno all'offerta di aiuto.

    64. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PER PROGETTI DI GRANDE ENTITÀ

    Qualora un partecipante non ritenga sufficienti le informazioni supplementari sul progetto - fornite a norma dell'articolo 55, lettera c) - può chiedere ulteriori informazioni. Un partecipante può successivamente chiedere consultazioni a norma dell'articolo 63. In tali consultazioni, nell'esaminare l'opportunità dell'aiuto in questione, occorre considerare con particolare attenzione se siano disponibili finanziamenti alle condizioni di mercato o alle condizioni dell'accordo.

    65. ESITO DELLE CONSULTAZIONI

    a) Il donatore che desidera realizzare un progetto nonostante la mancanza di sostegno sostanziale comunica la sua intenzione agli altri partecipanti mediante notifica preventiva, entro e non oltre 60 giorni di calendario dal termine delle consultazioni, ossia dall'approvazione delle conclusioni del presidente. Il donatore inoltre invia al segretario generale dell'OCSE una lettera nella quale espone i risultati delle consultazioni e specifica l'interesse nazionale primario, non di natura commerciale, che giustifica tale azione. I partecipanti ritengono che tali situazioni debbano rimanere casi isolati ed eccezionali.

    b) Il donatore informa immediatamente i partecipanti di aver inviato una lettera al segretario generale dell'OCSE, allegando alla notifica una copia della lettera in questione. Né il donatore né altri partecipanti assumono un impegno di aiuto legato durante un periodo di 10 giorni lavorativi dalla notifica ai partecipanti. Per i progetti per i quali durante il processo di consultazione siano state individuate offerte concorrenti a condizioni di mercato il suddetto periodo di 10 giorni lavorativi è esteso a 15 giorni.

    c) Il Segretariato controlla l'andamento e i risultati delle consultazioni.

    Sezione 5: scambio di informazioni per gli aiuti collegati al commercio e i crediti all'esportazione

    66. PUNTI DI CONTATTO

    Tutte le comunicazioni avvengono tra i punti di contatto designati di ogni paese mediante comunicazione immediata, ad es. via OLIS, e sono oggetto di trattamento riservato.

    67. AMBITO DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI

    a) Un partecipante può chiedere a un altro partecipante informazioni sul suo atteggiamento nei confronti di un paese terzo, di un'istituzione di un paese terzo o di un determinato modo di operare.

    b) Un partecipante che ha ricevuto una domanda di sostegno pubblico può inviare una richiesta di informazioni a un altro partecipante, indicando le condizioni e modalità di credito più favorevoli che egli sarebbe disposto a sostenere.

    c) Un partecipante cui siano pervenute segnalazioni secondo le quali un altro partecipante avrebbe offerto forme di sostegno pubblico non conformi all'accordo può inviare una richiesta di informazioni all'altro partecipante, indicando il contenuto di tali affermazioni.

    d) Le richieste di informazioni inviate a più di un partecipante contengono l'elenco dei destinatari.

    e) Si deve inviare copia di tutte le richieste d'informazioni al Segretariato.

    68. AMBITO DELLE RISPOSTE

    a) Il partecipante cui viene inviata una richiesta di informazioni risponde entro sette giorni di calendario fornendo quante più informazioni possibile. La risposta comprende l'indicazione migliore che il partecipante può fornire sulla decisione che probabilmente prenderà. Se necessario, una risposta esauriente segue appena possibile. Si invia copia della risposta agli altri destinatari della richiesta di informazioni e al Segretariato.

    b) Se la risposta fornita a una richiesta di informazioni perde in seguito validità per qualsiasi motivo, ad esempio

    - perché è stata presentata, modificata o ritirata una richiesta di sostegno, oppure

    - perché si stanno esaminando condizioni diverse,

    si fa immediatamente seguire un'altra risposta, inviandone copia agli altri destinatari della richiesta d'informazioni e al Segretariato.

    69. CONSULTAZIONI DIRETTE

    a) I partecipanti convengono di rispondere favorevolmente alle richieste di sollecite consultazioni dirette, entro cinque giorni lavorativi, in particolare quando le procedure esistenti per lo scambio di informazioni sembrino inadeguate.

    b) Tutti i partecipanti sono informati di ogni richiesta di consultazioni dirette. Le consultazioni hanno luogo quanto prima decorso il periodo di cinque giorni lavorativi.

    c) Il partecipante che ha chiesto le consultazioni funge da presidente e ha il compito di concordare con gli interessati giorno e luogo della riunione. Gli altri partecipanti ne saranno debitamente informati.

    d) Qualora l'operazione oggetto delle consultazioni sia già stata effettuata, il presidente viene scelto dalle parti interessate. Se le consultazioni non si svolgono presso la sede dell'OCSE a Parigi, il partecipante che le ha richieste assicura i servizi di segretariato nonché, se necessario, quello di interpretazione.

    e) Il Segretariato fornisce immediatamente a tutti i partecipanti i risultati delle consultazioni. Se il Segretariato non può partecipare a una riunione tenuta in un luogo diverso dalla sede centrale dell'OCSE, il presidente provvede che esso sia informato dell'esito delle consultazioni.

    f) Il presidente procede in collaborazione con il Segretariato alle azioni di verifica eventualmente necessarie.

    g) In seguito allo scambio di informazioni o alle consultazioni dirette può essere definita una linea comune.

    70. LINEE COMUNI

    Per linea comune si intende un'intesa tra i partecipanti per concordare la base del sostegno pubblico in una data operazione o in specifiche circostanze. Essa può contenere condizioni e modalità più o meno favorevoli di quelle autorizzate a norma dell'accordo. Le disposizioni di una linea comune concordata sostituiscono le disposizioni dell'accordo unicamente per l'operazione o nelle circostanze specificate nella linea comune.

    71. PROCEDURE E FORMATO DELLE LINEE COMUNI

    a) La proposta di linea comune deve essere inviata unicamente al Segretariato. Quest'ultimo provvede ad inviarla a tutti i partecipanti e, qualora essa riguardi aiuti vincolati, a tutti i punti di contatto DAC. L'identità dell'autore della proposta non figura sul registro delle linee comuni nel bollettino del sistema OLIS. Il Segretariato può tuttavia comunicarla a voce ad un partecipante o a un membro del DAC su richiesta. Tali richieste sono registrate dal Segretariato.

    b) La proposta deve essere datata e formulata secondo il seguente schema:

    - numero di riferimento, seguito dall'indicazione Linea comune;

    - nome del paese importatore e dell'acquirente;

    - titolo o descrizione, per quanto possibile precisi, del progetto ai fini di una sua chiara identificazione;

    - condizioni previste dal paese che ha preso l'iniziativa;

    - proposta di linea comune;

    - nazionalità e nome degli offerenti concorrenti noti;

    - termine ultimo per le offerte commerciali e finanziarie e numero della gara, se noto; e

    - altre informazioni pertinenti, in particolare i motivi che giustificano la proposta della linea comune, la disponibilità di studi relativi al progetto e/o circostanze particolari.

    c) Una proposta di linea comune presentata a norma dell'articolo 34, lettera b), punto 4, è inviata al Segretariato e per conoscenza agli altri partecipanti. Il partecipante che presenta la proposta di linea comune fornisce una spiegazione esauriente dei motivi per i quali ritiene che la classificazione di un paese debba differire dalla procedura di cui all'articolo 34, lettera b).

    72. RISPOSTE ALLE PROPOSTE DI LINEA COMUNE

    a) Le risposte alle proposte di linea comune devono essere date entro 20 giorni di calendario, anche se i partecipanti sono esortati a rispondere il più rapidamente possibile.

    b) Le possibilità di risposta comprendono la richiesta di informazioni supplementari, l'accettazione, il rifiuto, la proposta di modifica della linea comune o la proposta di una linea comune alternativa.

    c) Se un partecipante comunica di non avere alcuna posizione non essendo stato consultato da un esportatore, o dalle autorità del paese beneficiario nel caso di crediti di aiuto per il progetto, si ritiene che tale partecipante abbia accettato la proposta di linea comune. Se viene successivamente consultato dopo l'entrata in vigore della linea comune, tale partecipante può applicare le procedure di cui all'articolo 71, lettere da a) a d) qualora desideri concedere condizioni e modalità più favorevoli di quelle fissate nella linea comune.

    73. ACCETTAZIONE DELLA LINEA COMUNE

    a) Decorso un periodo di 20 giorni di calendario, il Segretariato informa tutti i partecipanti in merito alla situazione della proposta di linea comune. Se la linea comune non è stata accettata da tutti i partecipanti, ma non è stata respinta da alcun partecipante, la proposta viene mantenuta per un secondo periodo di 8 giorni di calendario.

    b) Decorso il secondo periodo si ritiene che tutti i partecipanti che non abbiano esplicitamente respinto la linea comune proposta l'abbiano accettata. Tuttavia qualsiasi partecipante, compreso quello che ha preso l'iniziativa, può subordinare la propria accettazione della linea comune all'accettazione esplicita di uno o più partecipanti.

    c) Se un partecipante non accetta uno o più elementi di una linea comune implicitamente ne accetta tutti gli altri. È inteso che tale accettazione parziale può indurre altri partecipanti a modificare il proprio atteggiamento nei confronti di una linea comune proposta. Tutti i partecipanti hanno la facoltà di offrire o di allinearsi a condizioni e modalità non coperte da una linea comune.

    d) Una linea comune che non è stata accettata può essere riesaminata secondo le procedure di cui agli articoli 71 e 72. In tal caso i partecipanti non sono vincolati alla loro decisione iniziale.

    74. DIVERGENZE SU UNA LINEA COMUNE

    Se il partecipante che ha preso l'iniziativa e un partecipante che ha proposto una modifica o un'alternativa non raggiungono un accordo su una linea comune entro il secondo periodo di 8 giorni di calendario, quest'ultimo può essere prorogato di comune accordo. Il Segretariato informa tutti i partecipanti di tale proroga.

    75. DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LINEA COMUNE

    Il Segretariato comunica a tutti i partecipanti che la linea comune entrerà in vigore oppure che è stata respinta. La linea comune entra in vigore decorsi tre giorni di calendario da tale comunicazione. Il Segretariato mette a disposizione su OLIS una registrazione costantemente aggiornata di tutte le linee comuni accettate oppure delle proposte sulle quali non è stata ancora presa una decisione.

    76. VALIDITÀ DELLA LINEA COMUNE

    a) Una volta approvata, una linea comune è valida per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore, a meno che il Segretariato non sia informato del fatto che essa non è più pertinente e che tale fatto è accettato da tutti i partecipanti. Una linea comune rimane valida per un secondo periodo di due anni se un partecipante chiede una proroga entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di scadenza del primo periodo. Con la stessa procedura possono essere concordate proroghe ulteriori. Una linea comune approvata a norma dell'articolo 34, lettera b), punto 4, è valida finché non sono disponibili i dati della Banca Mondiale per l'anno successivo.

    b) Il Segretariato controlla la situazione delle linee comuni e tiene debitamente informati i partecipanti aggiornando la "Situazione delle linee comuni in vigore" su OLIS. Il Segretariato provvede tra l'altro a:

    - aggiungere nuove linee comuni una volta che sono state accettate dai partecipanti;

    - aggiornare la data di scadenza quando un partecipante chiede una proroga;

    - cancellare le linee comuni scadute; e

    - compilare, su base trimestrale, l'elenco delle linee comuni che scadono nel trimestre successivo.

    77. SCOSTAMENTO DA UNA LINEA COMUNE

    a) Il partecipante che intenda sostenere condizioni e modalità più favorevoli di quelle concordate nella linea comune ne dà notifica a tutti i partecipanti e al Segretariato almeno 60 giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno.

    b) Nella notifica il partecipante espone le ragioni per le quali egli intende sostenere condizioni e modalità più favorevoli di quelle della linea comune e illustra in che modo tali condizioni non daranno luogo ad una decisione di acquisto (possibilmente includendo l'esito di una procedura di gara internazionale) influenzata dalla disponibilità dell'aiuto.

    c) Se un partecipante interessato all'operazione specifica lo richiede, il Segretariato organizza consultazioni dirette.

    d) A meno che nelle consultazioni dirette non sia stabilita una linea comune alternativa, i partecipanti si astengono dall'assumere un impegno durante un periodo di 28 giorni di calendario a decorrere dalle consultazioni dirette oppure, se scade ad una data posteriore, un periodo di 60 giorni di calendario a decorrere dalla notifica.

    e) Un partecipante può riservarsi il diritto di allinearsi ad un'offerta più favorevole di quella concordata nella linea comune a norma degli articoli 50, 53, 60 e 61.

    Sezione 6: disposizioni operative per la comunicazione dei tassi d'interesse minimi (CIRR)

    78. COMUNICAZIONE DEI TASSI D'INTERESSE MINIMI

    a) I CIRR delle valute determinati secondo le disposizioni dell'articolo 16 sono trasmessi mediante comunicazione immediata almeno una volta al mese al Segretariato, che li trasmette a tutti i partecipanti.

    b) La suddetta notifica deve pervenire al Segretariato al più tardi cinque giorni dopo la fine del mese cui si riferisce. Il Segretariato quindi informa immediatamente tutti i partecipanti dei tassi applicabili.

    79. DECORRENZA DEI TASSI D'INTERESSE

    Qualsiasi variazione dei tassi d'interesse entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la fine di ogni mese.

    80. MODIFICHE IMMEDIATE DEI TASSI D'INTERESSE

    Quando l'evoluzione del mercato rende necessaria la notifica della modifica di un CIRR nel corso del mese, il tasso modificato entra in vigore decorsi dieci giorni dalla data in cui il Segretariato ha ricevuto la notifica.

    Sezione 7: disposizioni operative per lo scambio di informazioni in relazione ai premi

    81. SCAMBIO ELETTRONICO DI INFORMAZIONI (EEI)

    I partecipanti forniscono le informazioni di cui all'allegato VII al fine di facilitare l'attuazione delle disposizioni dell'accordo in relazione ai premi minimi di riferimento.

    Sezione 8: revisioni

    82. REVISIONE ANNUALE

    a) I partecipanti riesaminano almeno una volta all'anno il funzionamento dell'accordo. Di norma dette revisioni avvengono nel secondo trimestre di ogni anno. Nel corso della revisione si esaminano, tra l'altro, le procedure di notifica, le deroghe, l'applicazione e il funzionamento del sistema dei tassi di sconto differenziati, le norme e le procedure in materia di aiuto legato, le questioni relative all'allineamento, gli impegni preventivi, le pratiche in materia di crediti per i prodotti agricoli e le possibilità di ampliamento della partecipazione all'accordo.

    b) La revisione si basa su informazioni relative all'esperienza dei partecipanti e sui loro suggerimenti volti a migliorare il funzionamento e l'efficacia dell'accordo. I partecipanti tengono conto degli obiettivi dell'accordo e della situazione economica e monetaria del momento. Le informazioni e i suggerimenti che i partecipanti desiderano fornire ai fini della revisione devono pervenire al Segretariato al più tardi 45 giorni prima della data della stessa.

    83. REVISIONE DEI TASSI D'INTERESSE MINIMI

    a) I partecipanti riesaminano periodicamente il sistema di determinazione dei CIRR al fine di assicurare che i tassi notificati corrispondano alle condizioni di mercato correnti e soddisfino gli obiettivi alla base dell'istituzione dei tassi in vigore. Tali revisioni riguardano anche il margine da aggiungere quando si applicano detti tassi.

    b) Ogni partecipante può presentare al presidente dei partecipanti una richiesta motivata di revisione straordinaria qualora ritenga che il TICR di una o più valute non riflette più le condizioni di mercato correnti.

    84. REVISIONE DEI PREMI MINIMI DI RIFERIMENTO E DEGLI ELEMENTI CONNESSI

    I partecipanti controllano e riesaminano regolarmente, e comunque almeno una volta all'anno, tutti gli aspetti delle regole e procedure relative ai premi, in particolare:

    - il metodo per il modello del rischio paese, al fine di esaminarne la validità alla luce dell'esperienza;

    - i premi di riferimento, per adeguarli progressivamente al fine di garantire che rimangano un'accurata misura del rischio, tenendo conto dei tre PFT: contabilità per competenza, contabilità per cassa e, ove opportuno, indicatori del mercato privato;

    - il sistema delle condizioni connesse;

    - l'esperienza complessiva delle circostanze nelle quali sono applicabili riduzioni sui premi minimi di riferimento e il livello appropriato di tali riduzioni. Ai fini della revisione il Segretariato fornisce il resoconto di tutte le notifiche.

    CAPITOLO V

    LAVORI FUTURI

    85. SLEGAMENTO GLOBALE

    I partecipanti confermano la loro volontà di collaborare con il gruppo di lavoro Aspetti finanziari dell'assistenza allo sviluppo (DAC/FA) per mettere a punto gli obiettivi di slegamento dell'aiuto e definire con maggiore precisione l'aiuto slegato e quello legato. Essi seguiranno da vicino il lavoro del DAC/FA in materia. Intendono inoltre invitare il gruppo ad esaminare in che modo si possano rafforzare la disciplina e la trasparenza, in particolare:

    a) disciplina: i partecipanti avvieranno quanto prima discussioni con il DAC/FA al fine di concordare gli obiettivi per lo svincolo dell'aiuto;

    b) trasparenza: occorre elaborare in collaborazione con il CAS/FA le modalità delle seguenti misure intese ad assicurare una maggiore trasparenza:

    - notifica di determinati aiuti slegati al più tardi prima dell'inizio della procedura di gara oppure, se precedente, della scadenza di un periodo ad es. di 45 giorni di calendario a decorrere dalla firma del contratto di finanziamento, in modo da dare un lasso di tempo adeguato e informazioni sul progetto sufficienti per consentire di preparare le offerte entro i termini della gara; e

    - immediata notifica a posteriori del nome e della nazionalità della società cui viene affidato il contratto di aiuto slegato.

    Il Segretariato deve creare e aggiornare un registro di dette notifiche su OLIS. Le informazioni di cui sopra devono essere non riservate.

    86. SPORTELLI COMMERCIALI

    I partecipanti si impegnano ad esaminare ulteriormente sia la questione della trasparenza che la definizione delle operazioni di sportello commerciale al fine di evitare distorsioni della concorrenza.

    87. SETTORI

    a) I partecipanti si sono impegnati ad avviare negoziati nel 1994 su orientamenti complementari in materia di crediti all'esportazione nel settore dei prodotti agricoli. È stato costituito un gruppo di esperti che si è riunito per la prima volta nell'aprile 1995.

    b) La necessità di elaborare orientamenti nuovi o complementari nell'ambito dell'accordo per le acciaierie e le attrezzature relative sarà esaminata quando sarà noto l'esito dei negoziati nel contesto dell'accordo multilaterale in materia.

    88. DIFFERENZE DI INTERPRETAZIONE

    Non è stato possibile raggiungere un totale accordo sulla definizione di sostegno pubblico date le differenze tra i sistemi nazionali di credito all'esportazione vigenti da lungo tempo. Resta inteso che si provvederà a risolvere con la massima sollecitudine le differenze di interpretazione. Fino al raggiungimento di un accordo l'attuale formulazione dell'accordo non pregiudica le presenti interpretazioni.

    (1) Cfr. articolo 88 (Prossimi lavori).

    (2) Ad es., secondo i dati del 1996, i paesi con un PNL pro capite superiore a 5435 USD.

    (3) L'applicazione dei premi minimi di riferimento è soggetta al periodo transitorio:

    - Il periodo transitorio termina il 31 marzo 1999, data dopo la quale si attuano immediatamente gli orientamenti.

    - I tassi di premio fissati durante il periodo transitorio non sono più validi trascorsi tre mesi dal 31 marzo 1999, ossia oltre il 30 giugno 1999.

    - Durante il periodo transitorio vige l'impegno a non abbassare i tassi di premio al di sotto dei premi minimi di riferimento iniziali, tranne in caso di allineamento.

    - Corea

    - Il periodo transitorio per la Corea termina il 31 marzo 2002.

    - Dal 1o aprile 1999 la Corea applica premi non inferiori al 40 per cento dei premi minimi di riferimento iniziali; dal 1o aprile 2000 applica il 60 per cento dei premi minimi di riferimento; dal 1o aprile 2001 applica l'80 per cento dei premi minimi di riferimento; dal 1o aprile 2002 applica il 100 per cento dei premi di riferimento.

    (4) Ad es., secondo i dati del 1996, i paesi con un PNL pro capite superiore a 9635 USD.

    (5) Ad es., secondo i dati del 1996, i paesi con un PNL pro capite superiore a 3115 USD.

    (6) Ferma restando la classificazione dei paesi aventi o non aventi diritto a beneficiare di aiuti legati, la politica in materia di aiuti legati nei confronti di Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania, Federazione russa, Slovenia e Ucraina è disciplinata dall'accordo con il quale i partecipanti hanno convenuto di evitare tali crediti tranne le sovvenzioni dirette, gli aiuti alimentari e gli aiuti umanitari. La proroga di tale accordo è decisa su base annua, di norma nel quarto trimestre dell'anno.

    Ai fini del "soft ban", la disattivazione delle centrali nucleari per ragioni di urgenza o sicurezza può essere considerata un aiuto umanitario.

    (7) Durante il periodo transitorio per l'applicazione dei premi minimi di riferimento:

    - i partecipanti, su base volontaria e con il massimo impegno, notificano senza indugio i casi in cui i rischi paese sono trasferiti/rimossi o limitati/esclusi per l'intera durata dell'obbligo di rimborso del debito;

    - è inteso che sia compilata una raccolta di tali casi da esaminare alla fine del periodo transitorio al fine di redigere un elenco comprendente ad esempio garanzie assolute di paesi terzi, conti presso terzi e finanziamenti con garanzia collaterale. La raccolta può anche dare orientamenti sui livelli di riduzione appropriati.

    ALLEGATO I

    INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE RELATIVI ALLE NAVI

    I

    1. Per qualsiasi contratto relativo a navi d'alto mare nuove o a trasformazioni di navi(1) negoziato a partire dal 1o dicembre 1979, i partecipanti alla presente intesa convengono di abolire le forme di sostegno pubblico in materia di credito all'esportazione esistenti(2) e di non introdurne di nuove che consentano:

    i) una durata massima superiore agli otto anni e mezzo(3) dalla data di consegna e un rimborso che non avvenga tramite rate uguali pagate a scadenze regolari, di norma semestrali e comunque non superiori all'anno;

    ii) un pagamento alla consegna inferiore al 20 per cento del prezzo del contratto;

    iii) un tasso d'interesse inferiore all'8 per cento, al netto di tutte le spese(4).

    2. Il suddetto interesse minimo dell'8 per cento si applica al credito che beneficia di sostegno pubblico concesso dal costruttore all'acquirente (in un'operazione di credito fornitore) o da una banca o qualsiasi altro operatore del paese del costruttore all'acquirente o a qualsiasi altro operatore del paese dell'acquirente (in un'operazione di credito acquirente), indipendentemente dal fatto che il sostegno pubblico venga fornito per la totalità del credito o solo per una parte.

    3. Il tasso d'interesse minimo si applica anche al credito concesso con il sostegno pubblico di un paese che partecipa all'intesa, nel paese del costruttore al costruttore o a qualunque altro operatore, per permettere la concessione di un credito all'armatore o a qualsiasi altro operatore nel paese dell'armatore, indipendentemente dal fatto che detto sostegno pubblico sia concesso per la totalità del credito o solo per una parte.

    4. Se altri organismi pubblici partecipano all'applicazione di misure volte a promuovere le esportazioni, i partecipanti convengono di utilizzare al massimo la loro influenza per impedire il finanziamento delle esportazioni a condizioni contrarie ai principi citati.

    5. Consapevoli dell'opportunità di imporre un limite alle condizioni di credito all'esportazione, i partecipanti convengono inoltre di adoperarsi per garantire che agli acquirenti non vengano offerte, in qualsiasi altro modo, condizioni più favorevoli di quelle sopra illustrate.

    6. Qualsiasi partecipante all'intesa che in un caso particolare desideri, per autentici motivi di aiuto, concedere condizioni più favorevoli, non deve rinunciare a farlo, purché abbia dato opportuna notifica a tutti i partecipanti all'intesa della sua decisione, secondo la procedura prevista a tal fine. In questi casi, l'espressione "opportuna notifica" va interpretata nel senso che la notifica va inviata a tutti i partecipanti, se possibile almeno sei settimane prima di impegnarsi con una promessa, in qualsiasi fase del negoziato, a destinare allo scopo in questione l'impiego dei fondi, e in ogni caso almeno sei settimane prima che sia concessa l'autorizzazione ad impiegarli.

    7. Si dà inoltre notifica preventiva secondo la procedura convenuta tra i partecipanti di ogni decisione, presa per motivi eccezionali diversi da quelli specificati alla clausola 6, di sostenere condizioni comunque più favorevoli di quelle dell'intesa. Non si concede sostegno (compreso l'aiuto) per qualsiasi ordinazione definitivamente aggiudicata(5) a condizioni più favorevoli prima che tutti gli altri partecipanti all'intesa abbiano ricevuto un preavviso secondo la procedura convenuta.

    8. Qualsiasi partecipante all'intesa può sostenere condizioni più favorevoli, in un caso specifico e motivato e purché applichi le procedure convenute tra i partecipanti, al fine di allinearsi alle condizioni di operazioni che beneficiano di sostegno pubblico, o a contravvenzioni alle suddette condizioni da parte di altri partecipanti, o alla concorrenza dei paesi non partecipanti.

    II

    9. Qualsiasi partecipante all'intesa può ottenere informazioni da qualsiasi altro partecipante sulle condizioni di qualunque forma di sostegno pubblico relativa a un contratto di esportazione al fine di accertare se dette condizioni contravvengono alla presente intesa. I partecipanti si impegnano a fornire tutte le informazioni richieste per quanto possibile e il più rapidamente possibile. Secondo i regolamenti e le procedure dell'OCSE, qualsiasi partecipante può chiedere al Segretariato generale di agire per suo conto in simili occasioni e di diffondere a tutti i partecipanti all'intesa le informazioni ottenute.

    10. Ogni partecipante si impegna a comunicare al Segretariato generale il proprio sistema per la concessione di sostegno pubblico e i mezzi di attuazione della presente intesa.

    III

    11. L'intesa entra in vigore non appena tutti i membri del gruppo di lavoro n. 6 avranno notificato al Segretariato generale la loro adesione oppure non appena i partecipanti che avranno comunicato la loro adesione al Segretariato generale decideranno che essi costituiscono una maggioranza rappresentativa dei membri del gruppo di lavoro n. 6; qualsiasi partecipante non condivida il giudizio sulla formazione di una maggioranza rappresentativa non sarà vincolato dalla decisione degli altri. All'intesa possono aderire altri paesi membri dell'OCSE.

    12. La presente intesa è soggetta a revisione tutte le volte che lo richiedono i partecipanti, e comunque ad intervalli non superiori ad un anno. Qualsiasi partecipante può recedere dall'intesa dopo aver comunicato agli altri aderenti la propria intenzione di farlo con un preavviso di tre mesi. Nel corso di questo periodo, a richiesta di uno qualsiasi di questi altri aderenti, si terrà un incontro del gruppo di lavoro n. 6 per riesaminare la presente intesa e qualsiasi altro partecipante, previa notifica agli altri aderenti, potrà recedere dalla presente intesa a decorrere dalla stessa data del partecipante che per primo ha dato il preavviso.

    (1) Per trasformazione di nave si intende qualsiasi conversione di imbarcazione d'alto mare di più di 1000 tlr, a condizione che le operazioni di conversione comportino radicali modifiche del piano di carico, dello scafo o del sistema di propulsione.

    (2) Per sostegno pubblico si intendono gli interventi che permettono l'assicurazione, la garanzia o il finanziamento dei crediti effettuati da enti pubblici o con qualsiasi forma di partecipazione diretta o indiretta della pubblica amministrazione.

    (3) Dato il carattere particolare delle operazioni relative alle imbarcazioni adibite al trasporto del gas naturale liquefatto, la durata dei crediti autorizzati per questo tipo di imbarcazioni è portata a dieci anni.

    (4) Per tasso d'interesse al netto di tutte le spese si intende quella parte del costo del credito (esclusi eventuali premi di assicurazione del credito e/o spese bancarie) che viene pagata a intervalli regolari per tutta la durata del credito ed è direttamente collegata all'ammontare del credito.

    (5) Un'ordinazione si considera definitivamente aggiudicata non appena l'acquirente si è irrevocabilmente impegnato in base ad un accordo scritto e firmato ad acquistare dall'esportatore e a pagare secondo determinate condizioni, anche se l'accordo è soggetto a riserve che possono essere sciolte solo dall'esportatore.

    ALLEGATO II

    INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE RELATIVI ALLE CENTRALI ELETTRICHE NUCLEARI

    CAPITOLO I

    AMBITO DELL'INTESA SETTORIALE

    1. Ambito d'applicazione

    a) La presente intesa settoriale, che integra l'accordo:

    - istituisce gli orientamenti specifici applicabili ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi a contratti per l'esportazione di centrali elettriche nucleari complete o di parti di tali centrali, ossia di tutte le componenti, le attrezzature, i materiali e i servizi, inclusa la formazione del personale, direttamente necessari per la costruzione e la messa in servizio delle centrali in oggetto. Istituisce inoltre le condizioni applicabili al sostegno per il combustibile nucleare;

    - non si applica agli elementi di cui è di norma responsabile l'acquirente, in particolare ai costi attinenti alla sistemazione del terreno, alle strade, agli alloggi del cantiere, alle linee elettriche, alle forniture di acqua ed elettricità, né ai costi derivanti nel paese dell'acquirente dalle procedure ufficiali di autorizzazione (come permesso di insediamento, permesso di costruzione e licenza per il caricamento del combustibile).

    b) Anziché l'intesa settoriale si applicano le condizioni dell'accordo nel caso del sostegno pubblico fornito per la disattivazione delle centrali nucleari. Si intende per disattivazione la chiusura o lo smantellamento di una centrale. Le procedure relative alla linea comune di cui agli articoli da 70 a 77 dell'accordo forniscono la possibilità di restringere o estendere il periodo di rimborso.

    2. Revisione

    I partecipanti effettuano una revisione annuale delle disposizioni dell'intesa settoriale.

    CAPITOLO II

    DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE E AGLI AIUTI LEGATI

    3. Periodo di rimborso massimo

    Il periodo di rimborso massimo, indipendentemente dalla classificazione dei paesi, è di 15 anni.

    4. Tassi d'interesse minimi

    a) Un partecipante che fornisca sostegno finanziario pubblico sotto forma di finanziamenti diretti, rifinanziamenti o intervento sul tasso d'interesse applica tassi d'interesse minimi; il partecipante applica il pertinente tasso d'interesse commerciale di riferimento speciale (SCIRR). Nei casi in cui l'impegno ad applicare il SCIRR è inizialmente limitato a un periodo massimo non superiore a quindici anni a decorrere dalla data di aggiudicazione del contratto, il sostegno pubblico per il periodo rimanente del prestito si limita alle garanzie o al contributo agli interessi allo SCIRR pertinente in vigore alla data del rinnovo.

    b) Nei casi in cui viene fornito sostegno finanziario pubblico per attrezzature per la fornitura parziale di una centrale nucleare della cui messa in esercizio il fornitore non è responsabile, il tasso d'interesse minimo è lo SCIRR a norma dell'articolo 3 della presente intesa settoriale. Il partecipante può offrire in alternativa il CIRR pertinente a norma dell'articolo 16 dell'accordo, sempreché il periodo massimo dalla data di aggiudicazione del contratto alla data del rimborso finale non superi i dieci anni.

    5. Costruzione degli SCIRR

    Gli SCIRR sono stabiliti ad un margine fisso di 75 punti base oltre il CIRR per la valuta in questione, fatta eccezione per lo yen giapponese per il quale il margine è di 40 punti base. Per le valute che hanno più di un CIRR, a norma dell'articolo 16, lettera b), primo trattino, dell'accordo, per costruire lo SCIRR si utilizza il CIRR per il periodo più lungo.

    6. Spese locali e capitalizzazione degli interessi

    L'articolo 25 dell'accordo non si applica quando il sostegno finanziario pubblico è fornito sulla base dello SCIRR. Il sostegno finanziario pubblico a tassi diversi dagli SCIRR per le spese locali e per la capitalizzazione degli interessi maturati prima del punto di partenza non copre, cumulativamente, un importo superiore al 15 per cento del valore dell'esportazione.

    7. Sostegno pubblico per il combustibile nucleare

    a) Il periodo di rimborso massimo per la carica iniziale di combustibile non deve superare quattro anni dalla consegna. Un partecipante che fornisca sostegno pubblico finanziario per la carica iniziale applica tassi d'interesse minimi; il partecipante applica il CIRR pertinente. La carica di combustibile iniziale non deve superare il nocciolo nucleare inserito all'inizio, più due ulteriori ricariche, corrispondenti cumulativamente a non più di due terzi di un nocciolo.

    b) Il periodo di rimborso massimo per le ulteriori ricariche di combustibile nucleare è pari a sei mesi. Qualora in circostanze eccezionali si ritengano appropriati periodi di rimborso più lunghi, comunque non superiori ai due anni, si applicano le procedure di cui all'articolo 47. Un partecipante che fornisca sostegno finanziario pubblico per le ulteriori ricariche di combustibile nucleare applica tassi d'interesse minimi; il partecipante applica il pertinente CIRR.

    c) Il sostegno pubblico per la fornitura separata di servizi di arricchimento dell'uranio non viene fornito a condizioni più favorevoli di quelle applicabili alla fornitura di combustibile nucleare.

    d) I ritrattamenti e la gestione del combustibile esaurito (compreso lo smaltimento delle scorie) sono pagati in contanti.

    e) I partecipanti non effettuano forniture gratuite di combustibile nucleare o servizi.

    8. Aiuto

    I partecipanti non forniscono sostegno a titolo di aiuto, a meno che non si tratti di un dono non legato.

    CAPITOLO III

    PROCEDURE

    9. Consultazioni preventive

    Riconoscendo i vantaggi che potrebbero scaturire dall'assunzione di un atteggiamento comune nei confronti delle condizioni relative alle centrali elettriche nucleari, i partecipanti convengono di avviare consultazioni preventive in tutti i casi in cui si intenda fornire sostegno pubblico.

    10. Notifica preventiva

    a) Il partecipante che avvia la procedura di consultazione preventiva deve notificare a tutti gli altri partecipanti, almeno dieci giorni prima di prendere una decisione definitiva, le condizioni che intende sostenere, specificando tra l'altro i seguenti particolari:

    - pagamenti in contanti;

    - periodo di rimborso (compresi il punto di inizio del credito, la frequenza delle rate con cui verrà rimborsato il capitale del credito, e se le suddette rate sono o meno dello stesso importo);

    - valuta e classificazione del valore del contratto (a norma del paragrafo 7 dell'allegato VI);

    - tasso d'interesse;

    - sostegno relativo alle spese locali (compresi l'importo complessivo delle spese locali espresso come percentuale del valore globale del contratto di esportazione, il periodo di rimborso e la natura del sostegno che intende concedere);

    - la parte del progetto da finanziare, con informazioni separate, se del caso, sulla carica iniziale di combustibile;

    - ogni altra informazione pertinente, compresi i riferimenti a casi analoghi.

    b) Gli altri partecipanti non prendono una decisione definitiva sulle condizioni che il partecipante che ha avviato le consultazioni intende sostenere nel periodo di dieci giorni di cui alla lettera a), ma procedono entro cinque giorni a uno scambio di opinioni con tutti gli altri partecipanti alla consultazione sulle condizioni di credito adeguate per l'operazione in questione al fine di pervenire a un atteggiamento comune in materia.

    c) Se, attraverso questi scambi di opinioni non si perviene a un atteggiamento comune entro i dieci giorni successivi al ricevimento della notifica iniziale, la decisione definitiva di ogni partecipante alla consultazione viene rimandata di altri dieci giorni, durante i quali si fanno ulteriori sforzi, tramite consultazioni dirette, per pervenire a un atteggiamento comune.

    ALLEGATO III

    INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE RELATIVI AGLI AEROMOBILI CIVILI

    PARTE 1

    AEROMOBILI NUOVI DI GRANDI DIMENSIONI E RELATIVI MOTORI

    CAPITOLO I

    AMBITO

    1. Forma e campo di applicazione

    La parte 1 dell'intesa settoriale, che integra l'accordo, espone gli orientamenti particolari applicabili ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi alla vendita o al leasing di aeromobili civili nuovi di grandi dimensioni di cui all'appendice I e dei motori installati in tali aeromobili. Le disposizioni del capitolo I sono altresì applicabili ai motori e ai ricambi compresi nell'ordinazione originale, disciplinati dall'articolo 29 della parte 3 della presente intesa settoriale. La presente parte non si applica ai simulatori di volo, soggetti alle disposizioni dell'accordo.

    2. Obiettivo

    Obiettivo della presente parte dell'intesa settoriale è l'istituzione di una situazione di equilibrio affinché, su tutti i mercati:

    - siano equiparate le condizioni di concorrenza finanziaria applicabili dai partecipanti;

    - le diverse condizioni di finanziamento offerte dai partecipanti non costituiscano un fattore di scelta tra aeromobili concorrenti;

    - si evitino le distorsioni della concorrenza.

    CAPITOLO II

    CREDITI ALL'ESPORTAZIONE E AIUTI

    3. Pagamenti in contanti

    a) I partecipanti richiedono un pagamento in contanti minimo pari al 15 per cento del prezzo complessivo dell'aeromobile, ossia prezzo della cellula e dei motori installati, dei motori di riserva e dei ricambi di cui alla parte 3, articolo 29, della presente intesa settoriale.

    b) Il sostegno pubblico per i suddetti pagamenti in contanti può essere concesso soltanto sotto forma di assicurazione e garanzie, ossia di copertura pura, contro i rischi abituali fino all'inizio del credito.

    4. Periodo di rimborso massimo

    Il periodo di rimborso massimo è di dodici anni.

    5. Valute ammissibili

    Le valute ammissibili per il sostegno finanziario pubblico, quale definito nell'introduzione dell'accordo, sono dollaro Usa, marco tedesco, franco francese, lira sterlina, euro e fiorino olandese.

    6. Tassi d'interesse minimi

    a) I partecipanti che forniscono sostegno finanziario pubblico, non superiore all'85 per cento del prezzo complessivo dell'aeromobile a norma dell'articolo 3, lettera a), applicano tassi d'interesse minimi fino ad un massimo del 62,5 per cento del prezzo complessivo dell'aeromobile nel modo seguente:

    - per un periodo di rimborso fino a 10 anni (decimo incluso) - BT10 + 120 punti base,

    - per un periodo di rimborso da oltre 10 a 12 anni - BT10 + 175 punti base,

    - dove BT10 indica la media dei rendimenti dei titoli di Stato decennali per la valuta in questione (tranne l'euro) a scadenza costante calcolata sulle due settimane di calendario precedenti. Nel caso dell'euro, BT10 indica il rendimento del titolo in ecu a lungo termine pubblicato dalla Borsa Valori di Lussemburgo, serie titoli a lungo termine, media delle due settimane di calendario precedenti meno 20 punti base. Per tutte le valute si applica un margine come specificato sopra.

    b) La percentuale massima del prezzo totale dell'aeromobile che si può finanziare ai tassi fissi minimi di cui alla lettera a) è del 62,5 per cento quando il rimborso del prestito è scaglionato su tutto il periodo del finanziamento e del 42,5 per cento quando il rimborso del prestito è ripartito sulle scadenze più lontane. I partecipanti sono liberi di utilizzare l'uno o l'altro metodo di rimborso, nel rispetto del massimale applicabile al sistema scelto. Un partecipante che offra le suddette forme di ripartizione comunica agli altri partecipanti l'ammontare, il tasso d'interesse, la data in cui si fissa il tasso d'interesse, il periodo di validità del tasso d'interesse e lo schema di rimborso. I partecipanti riesaminano i due massimali al momento di ogni revisione a norma dell'articolo 17, per esaminare se un massimale risulti più conveniente dell'altro e correggere quello più conveniente al fine di garantire un maggiore equilibrio.

    c) Fatta salva la soglia dell'85 per cento di cui alla lettera a),

    1. I partecipanti possono inoltre fornire forme di sostegno finanziario pubblico analoghe a quelle concesse dalla Private Export Funding Corporation (PEFCO). Le informazioni bimensili sui costi di raccolta della PEFCO e sui suoi tassi creditori applicabili, escluse le spese di garanzia ufficiali sui finanziamenti a tasso fisso per erogazione immediata scaglionata su una serie di date, per le offerte di contratti e di appalti, vengono regolarmente comunicate agli altri partecipanti. Il partecipante che offre tale forma di finanziamento deve comunicare agli altri partecipanti l'ammontare, i tassi d'interesse, la data di fissazione del tasso d'interesse, il periodo di validità del tasso d'interesse e il metodo di rimborso. Qualsiasi partecipante che si allinei a un finanziamento di questo tipo offerto da un altro partecipante vi si allinea in tutte le modalità e condizioni, fatta eccezione per il periodo di validità delle offerte di impegno di cui all'articolo 8.

    2. I tassi in tal modo notificati applicati da tutti i partecipanti a condizione che il tasso d'interesse creditore a ventiquattro mesi non superi BT10 + 225 punti base. Qualora il tasso a ventiquattro mesi ecceda i 225 punti base, i partecipanti sono liberi di applicare il tasso di 225 punti base per l'esborso a ventiquattro mesi e tutti i tassi corrispondenti e si consultano immediatamente per trovare una soluzione definitiva.

    d) I tassi d'interesse minimi comprendono i premi assicurativi e le spese della garanzia. Non comprendono tuttavia le commissioni d'impegno e di gestione.

    7. Adeguamenti dei tassi d'interesse

    I tassi d'interesse minimi di cui all'articolo 6 vengono riveduti ogni due settimane. Se la media dei rendimenti dei titoli di Stato per la valuta in questione a scadenza fissa, o dei rendimenti dei titoli in euro a lungo termine, differisce di almeno 10 punti base al termine di un qualsiasi periodo di due settimane, i tassi d'interesse minimi di cui sopra vengono corretti dello stesso numero di punti base e i tassi minimi così ricalcolati sono arrotondati ai 5 punti base più vicini.

    8. Periodo di validità dei crediti all'esportazione/delle offerte del tasso d'interesse

    La durata delle offerte del tasso d'interesse minimo a norma dell'articolo 6 non deve superare i tre mesi.

    9. Determinazione dell'offerta del tasso d'interesse e selezione dei tassi

    a) I partecipanti possono fornire sostegno finanziario pubblico a norma degli articoli 6 e 7 ad un tasso d'interesse in vigore alla data di offerta di un tasso per l'aeromobile in questione, purché l'offerta sia accettata entro il relativo periodo di validità ai sensi dell'articolo 8. Se l'offerta del tasso d'interesse non è accettata, possono essere fatte ulteriori offerte entro e non oltre la data di consegna dell'aeromobile in questione.

    b) Un'offerta relativa ad un tasso d'interesse può essere accettata e il tasso d'interesse può essere scelto in qualsiasi momento tra la firma del contratto e la data di consegna dell'aeromobile in questione. Il tasso scelto dal mutuatario è irrevocabile.

    10. Sostegno di copertura pura

    I partecipanti possono fornire sostegno pubblico semplicemente sotto forma di assicurazione o garanzia (copertura pura) nel rispetto del massimale dell'85 per cento di cui all'articolo 6, lettera a). Il partecipante che offra tale sostegno deve tuttavia notificare agli altri partecipanti ammontare, durata, valuta e metodo del rimborso e i tassi d'interesse.

    11. Punto di riferimento concorrenziale

    Nel caso di concorrenza che beneficia di sostegno pubblico, gli aeromobili che figurano nell'elenco degli aeromobili civili di grandi dimensioni dell'appendice 1 della presente intesa settoriale e che sono in concorrenza con altri aeromobili possono beneficiare delle stesse condizioni e modalità di credito.

    12. Garanzia per il rischio di rimborso

    I partecipanti possono decidere le garanzie che ritengono accettabili per assicurare il rischio di rimborso senza far riferimento agli altri partecipanti. Tuttavia accettano di fornire informazioni su tali garanzie agli altri partecipanti, a richiesta di questi ultimi o quando lo ritengano opportuno.

    13. Cambiamenti di modello

    I partecipanti convengono che quando è stata fatta o accettata un'offerta relativa a un tasso d'interesse fisso per un tipo di aeromobile le condizioni di tale offerta non possono essere trasferite a un altro tipo di aeromobile con una designazione di modello diversa.

    14. Leasing

    Ferme restando le altre condizioni della parte 1 dell'intesa settoriale, i partecipanti possono fornire sostegno per un leasing finanziario su basi uguali a quelle per un contratto di vendita.

    15. Aiuto

    I partecipanti non forniscono sostegno a titolo di aiuto, a meno che non si tratti di un dono non legato. Tuttavia essi esaminano benevolmente qualsiasi richiesta di linea comune per aiuti legati a scopo umanitario.

    CAPITOLO III

    PROCEDURE

    16. Notifica preventiva, allineamento e scambio di informazioni

    Le procedure di notifica preventiva, allineamento e scambio di informazioni esposte nell'accordo si applicano alla presente parte dell'intesa settoriale. Inoltre, i partecipanti possono chiedere consultazioni qualora abbiano motivo di ritenere che un altro partecipante offra un credito all'esportazione che beneficia di sostegno pubblico a condizioni e modalità non conformi all'intesa settoriale. Le consultazioni si tengono entro dieci gioni, ma per il resto seguono le procedure di cui all'articolo 69 dell'accordo.

    17. Revisione

    I partecipanti riesaminano annualmente le procedure e le disposizioni della presente intesa settoriale al fine di avvicinarle alle condizioni di mercato. Tuttavia, qualora queste ultime o le consuete prassi di finanziamento dovessero cambiare in misura considerevole, potrà essere chiesta una revisione in qualsiasi momento.

    PARTE 2

    TUTTI GLI AEROMOBILI NUOVI TRANNE QUELLI DI GRANDI DIMENSIONI

    CAPITOLO IV

    AMBITO

    18. Forma e ambito di applicazione

    La parte 2 dell'intesa settoriale, che integra l'accordo, illustra gli orientamenti specifici applicabili ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per la vendita o il leasing di aeromobili nuovi non coperti dalla parte 1 della presente intesa settoriale. Essa non si applica ai veicoli a cuscino d'aria (hovercraft) né ai simulatori di volo, soggetti alle disposizioni dell'accordo.

    19. Dichiarazione d'impegno

    Le disposizioni del presente capitolo rappresentano le condizioni più favorevoli che i partecipanti possono offrire quando concedono sostegno pubblico. I partecipanti continueranno tuttavia a rispettare le condizioni di mercato abitualmente applicate per i vari tipi di aeromobili e faranno quanto in loro potere per evitare il deterioramento di dette condizioni.

    20. Categorie di aeromobili

    I partecipanti hanno convenuto la seguente classificazione degli aeromobili:

    a) categoria A: aeromobili a turbina, elicotteri compresi, (ad esempio aerei a turboreattore, a turboelica e con elica intubata) con un numero di posti generalmente compreso tra i 30 e i 70.

    b) categoria B: altri aeromobili a turbina, compresi gli elicotteri.

    c) categoria C: altri aeromobili, compresi gli elicotteri.

    Nell'appendice I figura un elenco illustrativo degli aeromobili delle categorie A e B.

    CAPITOLO V

    CREDITI ALL'ESPORTAZIONE E CREDITI DI AIUTO

    21. Periodo di rimborso massimo

    Il periodo di rimborso massimo varia secondo la classificazione dell'aeromobile, determinata in base ai criteri di cui all'articolo 20. Esso è di:

    a) dieci anni per gli aeromobili della categoria A;

    b) sette anni per gli aeromobili della categoria B;

    c) cinque anni per gli aeromobili della categoria C.

    22. Tassi di interesse minimi

    I partecipanti che forniscono sostegno finanziario pubblico applicano tassi di interesse minimi; i partecipanti applicano il CIRR pertinente di cui all'articolo 15 dell'accordo.

    23. Premi assicurativi e commissioni di garanzia

    I partecipanti non abbuonano in tutto o in parte i premi assicurativi o le commissioni di garanzia.

    24. Aiuto

    I partecipanti non forniscono sostegno a titolo di aiuto, a meno che non si tratti di aiuto non legato. Tuttavia essi esaminano benevolmente qualsiasi richiesta di linea comune per aiuti legati a scopo umanitario.

    CAPITOLO VI

    PROCEDURE

    25. Notifica preventiva, allineamento e scambio di informazioni

    In caso di concorrenza tra operatori che beneficiano di sostegno pubblico in relazione ad un contratto di vendita o di leasing, gli aeromobili in concorrenza con quelli di un'altra categoria o con quelli oggetto di altre parti dell'intesa settoriale possono beneficiare, in rapporto al contratto in questione, delle stesse modalità e condizioni di cui beneficiano gli aeromobili concorrenti. Le procedure di notifica preventiva, allineamento e scambio di informazioni esposte nell'accordo si applicano alla presente parte dell'intesa settoriale. Inoltre, i partecipanti possono chiedere consultazioni qualora abbiano motivo di ritenere che un altro partecipante offra un credito che beneficia di sostegno pubblico a condizioni non conformi all'intesa settoriale. Le consultazioni si tengono entro dieci giorni, ma per il resto seguono le procedure di cui all'articolo 69 dell'accordo.

    26. Revisione

    I partecipanti riesaminano annualmente le procedure e le disposizioni della presente intesa settoriale al fine di avvicinarle alle condizioni di mercato. Tuttavia, qualora queste ultime o le consuete prassi di finanziamento dovessero cambiare in misura considerevole, potrà essere chiesta una revisione in qualsiasi momento.

    PARTE 3

    AEROMOBILI USATI, MOTORI DI RISERVA, PEZZI DI RICAMBIO, CONTRATTI DI MANUTENZIONE E DI SERVIZI

    CAPITOLO VII

    AMBITO

    27. Forma e campo d'applicazione

    La parte 3 dell'intesa settoriale, che integra l'accordo, definisce gli orientamenti specifici applicabili ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi alla vendita o al leasing di aeromobili usati, motori di riserva e ricambi, nonché a contratti di manutenzione e servizi per aeromobili nuovi e usati. Essa non si applica ai veicoli a cuscino d'aria (hovercraft) né ai simulatori di volo, soggetti alle disposizioni dell'accordo. Si applicano le pertinenti disposizioni delle parti 1 e 2 dell'intesa settoriale, ad eccezione di quanto segue.

    28. Aeromobili usati

    I partecipanti non sostengono condizioni di credito più favorevoli di quelle fissate nella presente intesa settoriale per gli aeromobili nuovi. Le seguenti disposizioni si applicano specificamente agli aeromobili usati:

    a)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Queste condizioni sono soggette a revisione, qualora cambino i periodi di rimborso massimo per gli aeromobili nuovi.

    b) I partecipanti che forniscono sostegno finanziario pubblico applicano tassi di interesse minimi; i partecipanti applicano il pertinente CIRR di cui all'articolo 15 dell'accordo.

    29. Motori di riserva e pezzi di ricambio

    a) Il finanziamento di queste voci, se previste nell'ordine originale dell'aeromobile, può essere concesso alle stesse condizioni applicate per l'aeromobile, ma in tal caso i partecipanti tengono anche conto delle dimensioni della flotta di ciascun tipo di aeromobile, compresi gli aeromobili di cui è in corso l'acquisto, quelli per cui esiste già un ordine fermo e quelli già posseduti, nel modo seguente:

    - per i primi cinque aeromobili dello stesso tipo nella flotta: 15 per cento del prezzo dell'aeromobile (prezzo della cellula e dei motori installati);

    - per il sesto e per gli altri aerei dello stesso tipo nella flotta: 10 per cento del prezzo dell'aeromobile (prezzo della cellula e dei motori installati).

    b) Quando l'ordine di queste voci non è effettuato insieme a quello dell'aeromobile il periodo di rimborso massimo è di 5 anni per nuovi motori di riserva e di 2 anni per gli altri pezzi di ricambio.

    c) Fermo restando quanto sopra alla lettera b) per i motori di riserva nuovi destinati ad aeromobili di grandi dimensioni, i partecipanti possono superare, di un periodo massimo di tre anni, il normale periodo massimo di rimborso di cinque anni

    - qualora le transazioni abbiano un valore di contratto minimo superiore a 20 milioni di dollari statunitensi;

    - oppure riguardino almeno quattro nuovi motori di riserva.

    Il valore del contratto dovrebbe essere sottoposto a revisione ogni due anni e debitamente adeguato per tener conto dell'aumento dei prezzi.

    d) I partecipanti si riservano il diritto di modificare la loro prassi e di allinearsi a quella di altri partecipanti loro concorrenti rispetto ai tempi del primo rimborso del capitale per quanto riguarda i motori di riserva e i pezzi di ricambio.

    30. Contratti di manutenzione e di servizi

    I partecipanti possono offrire sostegno finanziario pubblico con un periodo di rimborso massimo di due anni per i contratti di manutenzione e di servizi.

    CAPITOLO VIII

    PROCEDURE

    31. Notifica preventiva, allineamento e scambio di informazioni

    Le procedure di notifica preventiva, allineamento e scambio di informazioni esposte nell'accordo si applicano alla presente parte dell'intesa settoriale. Inoltre, i partecipanti possono chiedere consultazioni qualora abbiano motivo di ritenere che un altro partecipante offra un credito all'esportazione che beneficia di sostegno pubblico a condizioni non conformi all'intesa settoriale. Le consultazioni si tengono entro dieci giorni, ma per il resto seguono le procedure di cui all'articolo 69 dell'accordo.

    32. Revisione

    I partecipanti riesaminano annualmente le procedure e le disposizioni della presente intesa settoriale al fine di avvicinarle alle condizioni di mercato. Tuttavia, qualora queste ultime o le consuete prassi di finanziamento dovessero cambiare in misura considerevole, può essere chiesta una revisione in qualsiasi momento.

    Appendice

    ELENCO A TITOLO ILLUSTRATIVO

    Tutti gli altri aeromobili analoghi eventualmente messi sul mercato in futuro saranno disciplinati dalla presente intesa settoriale e aggiunti a tempo debito nell'elenco di appartenenza. I presenti elenchi non comprendono tutti i modelli e servono unicamente come indicazione del tipo di aeromobili da inserire nelle varie categorie in caso di dubbio.

    Aeromobili commerciali di grandi dimensioni

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Aeromobili della categoria A

    Aeromobili a turbina - elicotteri compresi - (ad esempio aerei a turboreattore, a turboelica e con elica intubata) con un numero di posti generalmente compreso tra i 30 e i 70. Nel caso in cui si dovesse sviluppare un nuovo aeromobile di grandi dimensioni a turbina con più di 70 posti, si terranno immediate consultazioni a richiesta dei partecipanti per convenire la classificazione di tale aeromobile in questa categoria o nella parte 1 della presente intesa, in funzione della situazione competitiva.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Aeromobili della categoria B

    Altri aeromobili con motore a turbina, inclusi gli elicotteri.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IV

    MODULO STANDARD PER LE NOTIFICHE

    Elementi che devono essere forniti in ogni notifica:

    1. Nome dell'organismo/ente responsabile delle notifiche ai fini dell'accordo.

    2. Numero di riferimento (indicazione del paese, numero di protocollo, anno).

    3.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    4. Paese dell'acquirente/mutuatario.

    5. Nome, indirizzo e natura (pubblica/privata) dell'acquirente/mutuatario.

    6. Natura del progetto/dei beni oggetto dell'esportazione; ubicazione del progetto; eventuale termine per la presentazione delle offerte, data di scadenza della linea di credito.

    7. Valore del contratto; valore del credito o della linea di credito; valore della quota nazionale dell'esportatore; valore contrattuale minimo della linea di credito.

    I suddetti valori saranno indicati come segue:

    - valore esatto nella divisa in cui è espressa nel caso di una linea di credito;

    -

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Quando si utilizza questa tabella occorre indicare la valuta in cui è espresso il contratto.

    8. Condizioni di credito che l'organismo dichiarante intende sostenere (o ha sostenuto):

    - pagamenti in contanti;

    - periodo di rimborso (indicare il punto di inizio del credito, la frequenza delle rate di rimborso del capitale e se l'importo di dette rate è costante);

    - tasso d'interesse;

    - sostegno per le spese locali (indicare l'importo globale delle spese locali come percentuale del valore totale dei beni e servizi esportati, le condizioni di rimborso e la natura del sostegno che si intende concedere).

    9. Altre informazioni utili, compresi i riferimenti a casi analoghi e, se del caso:

    - la giustificazione dell'allineamento (specificando il numero di riferimento della notifica cui ci si allinea o altri riferimenti) o della concessione di crediti a lungo termine per paesi della categoria I o in rapporto a centrali elettriche convenzionali, ecc.;

    - il livello di agevolazione globale dei finanziamenti di aiuto legati o parzialmente slegati calcolato a norma dell'articolo 38 e il tasso di sconto utilizzato per calcolarlo;

    - il trattamento applicato ai pagamenti in contanti nel calcolo del livello di agevolazione;

    - crediti di aiuti allo sviluppo, crediti misti o finanziamenti associati;

    - le restrizioni all'uso delle linee di credito.

    ALLEGATO V

    MODULO STANDARD PER LE NOTIFICHE DI DEROGHE AUTORIZZATE AI PREMI MINIMI DI RIFERIMENTO

    Elementi che devono essere precisati in ogni notifica:

    1. Nome dell'organismo/ente responsabile delle notifiche ai fini dell'accordo.

    2. Numero di riferimento (indicazione del paese, numero di protocollo, anno).

    3.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    4. Paese dell'acquirente/mutuatario.

    5. Nome, indirizzo e natura (pubblica/privata) dell'acquirente/mutuatario.

    6. Natura del progetto/dei beni oggetto dell'esportazione; ubicazione del progetto; eventuale termine per la presentazione delle offerte.

    7. a) Valore del contratto.

    b) Valore del credito.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Quando si utilizza questa tabella occorre indicare la valuta in cui è espresso il contratto.

    c) Condizioni di credito (compresa la durata del periodo di esborso).

    8. a) Tasso di premio proposto (previo adeguamento per le condizioni connesse).

    b) Premio di riferimento OCSE (previo adeguamento per le condizioni connesse).

    c) Riduzione effettivamente applicata sul premio di riferimento OCSE (in termini percentuali) previo adeguamento per le condizioni connesse.

    9. Indicazione completa dei rischi paese trasferiti/rimossi o limitati/esclusi nell'operazione e spiegazione del modo in cui tale trasferimento/rimozione o limitazione/esclusione giustifichi il premio di riferimento alternativo adottato o la riduzione applicata.

    10. In caso di allineamento, indicazione completa delle condizioni sostenute da un partecipante o non partecipante cui ci si allinea.

    ALLEGATO VI

    ELENCO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DAL PUNTO DI VISTA DELLO SVILUPPO

    Per garantire che i progetti nei paesi in via di sviluppo finanziati interamente o parzialmente da aiuti pubblici allo sviluppo (APS) contribuiscano allo sviluppo, negli ultimi anni sono stati elaborati dal DAC alcuni criteri, che figurano principalmente:

    - nei Principi DAC per la valutazione dei progetti, 1988;

    - nei Principi guida DAC per il finanziamento associato e l'aiuto pubblico allo sviluppo legato o parzialmente slegato, 1987;

    - nel Codice di comportamento in materia di appalti pubblici per quanto riguarda gli aiuti pubblici allo sviluppo, 1986.

    Coerenza del progetto con le priorità globali in fatto di investimenti del paese beneficiario (selezione dei progetti)

    Il progetto rientra nei programmi di investimento e di spesa pubblica già approvati dalle autorità centrali competenti per il finanziamento e la pianificazione del paese beneficiario?

    (Specificare il documento politico in cui si menziona il progetto, per esempio programma pubblico di investimenti del paese beneficiario).

    Il progetto è cofinanziato da un istituto internazionale di finanziamento allo sviluppo?

    Esistono prove che il progetto sia stato esaminato e respinto da un organismo internazionale di finanziamento allo sviluppo o da un altro membro del DAC a causa dell'insufficiente priorità data allo sviluppo?

    Se si tratta di un progetto del settore privato, è stato approvato dal governo del paese beneficiario?

    Il progetto è contemplato da un accordo intergovernativo che prevede una più vasta gamma di attività di assistenza da parte del donatore nel paese beneficiario?

    Preparazione e valutazione dei progetti

    Il progetto è stato preparato, progettato e valutato tenendo conto di una serie di norme e criteri che siano generalmente coerenti con i principi DAC per la valutazione dei progetti (PVP)? I principi in questione riguardano la valutazione dei progetti sotto i seguenti aspetti:

    a) aspetti economici (PVP, paragrafi 30-38)

    b) aspetti tecnici (PVP, paragrafo 22)

    c) aspetti finanziari (PVP, paragrafi 23-29).

    Qualora si tratti di un progetto generatore di reddito, in particolare nei confronti di un mercato competitivo, il livello di agevolazione del finanziamento di aiuto è stato trasmesso all'utilizzatore finale dei fondi? (PVP, paragrafo 25).

    a) Valutazione istituzionale (PVP, paragrafi 40-44).

    b) Analisi dal punto di vista sociale e distributivo (PVP, paragrafi 47-57).

    c) Valutazione dal punto di vista ambientale (PVP, paragrafi 55-57).

    Procedure in materia di appalti pubblici

    Tra le seguenti diverse procedure in materia di appalti pubblici, quale sarà prescelta? (Per le definizioni, cfr. principi elencati nel Codice di comportamento in materia di appalti pubblici per l'APS).

    a) Gara d'appalto internazionale (principio III del codice di comportamento e relativo allegato 2: condizioni minime per gare d'appalto internazionali efficienti).

    b) Gara d'appalto nazionale (codice di comportamento, principio IV).

    c) Gara informale o trattativa privata (codice di comportamento, principi V A o B).

    È previsto un controllo del prezzo e della qualità delle forniture? (PVP, paragrafo 63).

    ALLEGATO VII

    SCAMBIO ELETTRONICO DI INFORMAZIONI (EEI)

    1. L'EEI comprende i seguenti elementi:

    - per il modello

    - Resoconti del rischio paese (Esperienza dei pagamenti)

    - Adeguamenti della classificazione del modello quantitativo

    - Elenco delle classificazioni di paesi

    - Procedura per i casi di disaccordo tra gli esperti in materia di rischio paese

    - per la convergenza tra i premi

    - Bacheca elettronica

    - Calcoli di premi campione

    - Tabella dei premi minimi di riferimento

    - per le condizioni connesse

    - Prospetti informativi (condizioni connesse di base)

    - Classificazione dei prodotti

    - per gli aspetti finanziari

    - Dati in cifre per gli strumenti di verifica

    - per le deroghe autorizzate

    - Notifiche preventive

    - Notifiche di allineamento

    2. Lo sviluppo dell'EEI è necessario per facilitare il controllo e la revisione degli Orientamenti.

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