Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000Y1014(07)

    Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio - Caso COMP/D1/29.373 - Visa International (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU C 293 del 14.10.2000, p. 18–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    32000Y1014(07)

    Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio - Caso COMP/D1/29.373 - Visa International (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. C 293 del 14/10/2000 pag. 0018 - 0021


    Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio(1)

    Caso COMP/D1/29.373 - Visa International

    (2000/C 293/16)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    1. INTRODUZIONE

    1. Il 31 gennaio 1977, la società Ibanco Ltd, dal 1979 denominata Visa International, ha notificato alla Commissione il suo sistema di carte di pagamento internazionale (Statuti e regole di funzionamento), al fine di ottenere un'attestazione negativa o, in alternativa, un'esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3.

    2. Dopo aver inizialmente inviato una lettera amministrativa, il 29 aprile 1985, la Commissione, in seguito ad una denuncia presentata da British Retail Consortium contro la cosiddetta "commissione interbancaria" del sistema di pagamento Visa International, ha riaperto sul caso Visa e, il 4 dicembre 1992, ha ritirato la lettera amministrativa. La nuova indagine ha anche tenuto conto della denuncia presentata il 23 maggio 1997 da Eurocommerce, organismo rappresentativo del commercio al dettaglio, all'ingrosso e internazionale nell'Unione europea, relativamente a vari aspetti del sistema di carte di pagamento internazionale di Visa International.

    2. LE PARTI

    2.1. Visa International

    3. Visa International Service Association ("Visa") è una società privata, costituita a fini di lucro e detenuta da 21000 istituzioni finanziarie membri in tutto il mondo. La società Visa, di diritto statunitense, è l'operatore della rete del sistema di pagamento tramite carta. A tal fine essa gestisce marchi commerciali, fissa le regole del sistema e fornisce servizi di autorizzazione e di compensazione attraverso una rete informatica e telematica mondiale, denominata VisaNet. Visa non rilascia direttamente le carte ai rispettivi titolari né stipula contratti di affiliazione con operatori commerciali per l'accettazione della carta Visa, ma sono le associazioni finanziarie ad essa aderenti che provvedono a ciò su licenza ottenuta da Visa.

    4. Visa ha suddiviso il territorio nel quale esercita la sue attività in sei aree mondiali. L'area Visa UE, che oltre all'Unione europea comprende anche i paesi EFTA - Islanda, Liechtenstein, Norvegia - la Turchia, Israele, Cipro e Malta, conta più di 5000 membri Visa. L'organo decisione è il consiglio di amministrazione regionale Visa per l'Unione europea, che è eletto ogni due anni dalle istituzioni finanziarie aderenti a Visa nell'area UE. Questo consiglio regionale UE è responsabile per gli affari intraregionali, tra cui l'adozione di regolamenti regionali (ad esempio le norme operative regionali per l'area Visa UE), l'ammissione e l'espulsione di membri dal suo territorio e la fissazione, salvo diversamente convenuto, del livello della commissione interbancaria applicabile. Nei paesi che contano membri nazionali del gruppo Visa, il consiglio UE ha delegato a questi ultimi il potere di sviluppare programmi di carte Visa.

    2.2. I membri Visa

    5. La società Visa comprende diverse categorie di membri ma, in generale, può aderire a Visa qualsiasi istituzione, organizzata secondo le leggi che regolano le banche commerciali del suo paese, che sia autorizzata ad accettare depositi a vista. Tuttavia Visa non accetta le domande di adesione di un candidato che sia considerato dal consiglio d'amministrazione come un concorrente della società.

    6. Le principali categorie di membri ai fini delle attività della carta Visa nell'UE sono: i membri principali e i membri associati. Un membro principale emette carte, può stipulare contratti con commercianti e svolgere tutte le attività connesse, sia direttamente o per contratto con altri membri. Un membro associato deve essere patrocinato da un membro principale, dopodiché può svolgere tutte le funzioni di un membro principale in base al contratto stipulato con quest'ultimo. Soltanto i membri principali versano commissioni di servizio a Visa ed hanno diritto di voto.

    7. Il alcuni Stati membri esiste un membro del gruppo Visa. Si tratta di un membro principale autorizzato ad esercitare i suoi diritti di membro e a gestire programmi di carte Visa tramite i suoi proprietari o membri. Gli affiliati di membri del gruppo Visa sono membri associati. Il membro del gruppo Visa è responsabile degli atti e delle omissioni dei suoi proprietari o membri. Nei seguenti Stati membri esiste un membro del gruppo Visa: Austria (Visa Austria), Belgio (Visa Belgium), Danimarca (PBS), Finlandia (Luottokunta Kreditlag), Francia (Groupement Carte Bleue), Lussemburgo (VisaLux), Spagna (Sistema 4B e Visa España) e Svezia (Visa Sweden Association). Nessuno di questi membri del gruppo, ad eccezione di Luottokunta, emette diretamente carte Visa. La maggior parte dei membri del gruppo, eccetto Luottokunta, PBS e Visalux, non stipulano neppure contratti con commercianti, come invece fanno alcuni dei loro membri.

    8. Come testé spiegato, Visa ha delegato ad alcuni membri del gruppo Visa lo sviluppo e la gestione di programmi di carte Visa. Si tratta di membri del gruppo Visa ad eccezione di VisaLux in Lussemburgo e di sistema 4B in Spagna, denominati da Visa membri nazionali del gruppo. Questi membri nazionali del gruppo agiscono come un membro Visa nazionale, autorizzati ad adottare le regole applicabili al funzionamento dei programmi Visa nel loro paese, purché dette regole a livello locale non violino gli statuti e il regolamento interno di Visa.

    9. I membri nazionali del gruppo decidono in merito alla concessione di licenze per l'emissione e l'accettazione di carte Visa nel loro territorio. Visa conserva il diritto di accettare un'istituzione che soddisfi le condizioni richieste per essere un membro diretto di Visa qualora un membro nazionale del gruppo, per un motivo qualunque, non sia disposto a concederle la licenza per svolgere attività inerenti alla carta Visa. I membri nazionali del gruppo devono inoltre dare il loro consenso alla creazione di succursali estere nel loro territorio (cfr. infra). Il consiglio d'amministrazione di Visa può accettare direttamente nuovi membri in tutti i paesi quando l'affiliazione sia stata "rifiutata senza giusto motivo" da un membro nazionale del gruppo oppure qualora quest'ultimo autorizzi Visa ad accordarla direttamente.

    3. IL MERCATO

    3.1. Il funzionamento del sistema di pagamento Visa

    10. La notifica Visa riguarda il funzionamento dei sistemi di pagamento tramite carta. In generale le carte Visa possono essere utilizzate o per pagare l'acquisto di beni o servizi ad un commerciante oppure per prelevare denaro contante presso uno sportello bancario o un distributore automatico di banconote. Nel primo caso intervengono quattro parti: il titolare della carta Visa, la banca emittente (che rilascia la carta al titolare), il commerciante e la banca acquirente (che negozia con i commercianti l'accettazione della carta Visa)(2).

    11. Prima di poter utilizzare una carta per effettuare un pagamento o per prelevare denaro contante, il cliente deve stipulare un contratto con una banca emittente per ottenere la carta. Ciò, di solito, avviene previo pagamento da parte del titolare della carta di una quota fissa annua alla banca emittente. Inoltre, per le operazioni di pagamento, il commerciante deve stipulare un contratto con una banca acquirente per l'accettazione della carta. Tale contratto stabilisce la quota a carico del commerciante ed altre condizioni.

    12. L'operazione di pagamento tramite carta comporta le seguenti tappe: i) il titolare della carta e il commerciante pattuiscono il prezzo dei beni o dei servizi in questione, inclusa un'eventuale maggiorazione; ii) la carta è inserita in un apparecchio (ad esempio un terminale) che può controllare se la carta è valida e se l'operazione è preventivamente autorizzata dall'emittente (autorizzazione); iii) l'operazione è quindi liquidata e compensata a livello interbancario il che comporta, in generale, il pagamento da parte della banca del commerciante di una commissione interbancaria alla banca del titolare della carta; iv) la banca del commerciante e la banca del titolare della carta possono fatturare ai rispettivi clienti una commissione per ciascuna operazione.

    13. Di conseguenza, in un'operazione di pagamento di possono distinguere due servizi: da un lato, l'emissione della carta al cliente e, dall'altro, l'affiliazione del commerciante per l'accettazione della carta. In un'operazione a quattro parti, entrambi e servizi sono spesso forniti da entità differenti.

    14. L'operazione di prelievo di denaro contante mediante carta comporta tappe analoghe a quelle descritte per le operazioni di pagamento. La differenza principale consiste nel fatto che in questo tipo di operazione non interviene alcun commerciante, bensì l'operatore del distributore automatico di banconote presso il quale è effettuato il prelievo di denaro contante.

    3.2. Posizione di Visa sul mercato

    15. Oltre a Visa, operano attualmente sul mercato europeo le seguenti grandi organizzazioni di pagamenti internazionali: Europay International e MasterCard International (tramite Europay), Japan Credit Bureau (JCB) e i sistemi internazionali proprietari American Express e Diners Club International. Tra queste organizzazioni internazionali di pagamenti Europay (in stretta collaborazione con MasterCard) è di gran lunga il concorrente più importante di Visa in Europa. Visa ed Europay rappresentano insieme circa il 90 % delle carte internazionali emesse nell'Unione europea. La posizione di Visa (circa 53 %) in generale è più forte di quella di Europay (circa 33 %), ma vi sono notevoli differenze da uno Stato membro all'altro(3). Visa è particolarmente forte nel Regno Unito, in Spagna, in Francia e in Italia. Europay d'altro canto è più forte in Germania, nei Paesi Bassi e in Austria.

    16. Oltre agli operatori di carte di pagamento internazionali, nei vari Stati membri sono attivi anche numerosi operatori di carte di pagamento nazionali.

    3.3. Concorrenza all'interno del sistema

    3.3.1. Emissione di carte Visa

    17. Nella maggior parte degli Stati membri, le carte Visa sono emesse da numerose banche sia direttamente, in qualità di membri visa principali o associati, sia in qualità di membri di un gruppo Visa. Il numero di emittenti varia da Stato a Stato. Soltanto in Finlandia vi è un solo emittente Visa, ossia il membro nazionale del gruppo Luottokunta. In altri paesi, tra cui Irlanda, Regno Unito e Francia, le carte Visa sono emesse anche da succursali estere.

    3.3.2. L'acquisizione di operatori commerciali per l'accettazione della carta Visa

    18. Le attività di acquisizione di Visa nei confronti degli operatori commerciali affiliati di solito sono più concentrate, ma il numero di acquirenti effettivi varia da paese a paese. Ad esempio, nel Regno Unito, vi è un numero alquanto elevato di acquirenti Visa, mentre di fatto vi è un unico acquirente principale Visa in Danimarca (PBS, l'unico acquirente sia per Visa che per Europay) e in Finlandia (Luottokunta, l'unico acquirente per le operazoni Visa e Europay). Negli altri Stati membri che contano un membro del gruppo Visa (ossia Austria, Belgio, Germania, Francia e Svezia), non sono i membri del gruppo in quanto tali, bensì vari dei loro propri membri che affiliano commercianti per le operazioni Visa. Ciononostante, in pratica, nell'attività di affiliazione spesso domina un unico acquirente. Ad esempio, nei Paesi Bassi, VSB International è di gran lunga l'acquirente più importante; in Portogallo predomina Unicre. Inoltre, in Belgio, circa il 90 % di tutte le operazioni è svolto da Bank Card Company.

    4. GLI ACCORDI

    4.1. Cenni generali

    19. La notifica presentata da Visa riguarda le regole e i regolementi che disciplinano l'associazione Visa e i suoi membri (International By-Laws and Regional Board Delegations) nonché tutte le disposizioni internazionali concernenti le carte di pagamento Visa (the General International Operating Regulations, EU Regional Operating Regulations, Dispute Resolution Rules and Card and Marks Specifications). L'insieme delle regole e dei regolamenti Visa notificati sono, di seguito, denominati "le regole Visa".

    20. Le regole Visa si applicano principalmente alle relazioni tra Visa e i suoi membri, ossia alle banche che emettono carte Visa e alle banche che affiliano commercianti per l'accettazione delle carte Visa. Le regole Visa contengono anche clausole applicabili alle relazioni tra membri Visa (la relazione interbancaria). Inoltre le regole Visa contengono clausole concernenti la relazione tra le banche acquirenti e i commercianti (tra cui la cosiddetta clausola di non discriminazione e la regola che impone l'obbligo di onorare tutte le carte). Visa afferma che non interviene in materia di accordi tra emittenti e titolari di carte di Visa ad eccezione che per l'individuazione delle caratteristische base delle carte prodotte.

    4.2. Disposizioni specifiche

    4.2.1. La regole di non discriminazione (RND)

    21. La RND, prevista nei regolamenti relativi alla carta internazionale Visa, vieta ai commercianti di addebitare spese ai clienti che effettuino pagamenti con la carta Visa. Tale regola vieta loro anche di concedere sconti ai consumatori che effettuino pagamenti con altri strumenti, ad esempio in contante. La regola non si applica nei paesi nei quali e stata soppressa dalle autorità nazionali di concorrenza, ossia nel Regno Unito (per le carte di credito), in Svezia e nei Paesi Bassi.

    22. Per le operazioni di prelievo di denaro contante vige una regola analoga: all'acquirente è vietato addebitare maggiorazione per un'operazione manuale o automatica di prelievo di denaro contante, a meno che la maggiorazione non sia espressamente autorizzata dalla legge nazionale.

    4.2.2. Il principio della territorialità nella concessione delle licenze

    23. Le carte Visa possono unicamente essere emesse o acquistate da membri del sistema di pagamento tramite carte Visa che abbiano ottenuto un'apposita licenza. Visa applica il principio della territorialità alla sua politica di concessione delle licenze. Ciò significa che, in linea di principio, il diritto di un membro Visa di svolgere attività di emissione di carte visa e di acquisizione di attività è limitato al paese in cui ha la sua sede. Tuttavia, in determinate condizioni, i membri possono svolgere attività di emissione e di acquisizione a livello transfrontaliero. La possibilità di effettuare tali attività a livello transfrontaliero è stata progressivamente aumentata da Visa (cfr. infra).

    4.2.3. Le nuove regole sull'emissione transfrontaliera

    24. Le regole Visa obbligano le banche che intendano svolgere attività di emissione di carte al di fuori del paesi in cui hanno sede a farlo, in linea di massima, attraverso controllate che potrebbero aderire esse stesse a Visa, oppure attraverso succursali estere costituite nel territorio in questione. Esistono due eccezioni a questa regola: in due situazioni, la costituzione di una controllata o di una succursale non è necessaria. Innanzitutto, le carte Visa possono essere emesse passivamente, cioè senza ricerca attiva dei clienti, a titolari della carta, a condizione che essi abbiano un conto presso la banca emittente nel paese in cui questa ha sede. In secondo luogo, le carte Visa corporate possono essere rilasciate ai dipendenti delle società multinazionali in tutto il mondo.

    25. Nella riunione del consiglio di amministrazione per l'area UE svoltasi il 26 maggio 2000, Visa ha approvato alcune modifiche alle sue regole sull'emissione transfrontaliera di carte; in particolare ha soppresso il requisito in base al quale i membri di Visa dovevano avere una controllata o una succursale nello Stato membro in cui intendevano emettere carte Visa a livello transfrontaliero. Al fine di garantire la continuità della sicurezza e la qualità del suo sistema, Visa ha adottato alcune regole minime, ad esempio l'emissione transfrontaliera resterà aperta ai membri che siano già emittenti comprovati (nella loro sede principale di attività o in qualsiasi paese), che presentino un piano commerciale e rispettino determinate norme stabilite a livello nazionale. Visa ha affermato che, per ragioni tecniche, le nuove regole sull'emissione transfrontaliera non potranno entrare in vigore prima della primavera 2001.

    4.2.4. Le nuove regole sull'acquisizione transfrontaliera di operatori commerciali

    26. Le regole Visa permettono l'acquisizione transfrontaliera di compagnie aeree internazionali e di qualche altra categoria specifica di operatori. Inoltre, dal 1994 il programma di acquisizione transfrontaliera Visa UE permette alle banche, in condizioni analoghe a quelle testé descritte per l'emissione transfrontaliera di carte, l'acquisizione transfrontaliera di commercianti senza che si debba creare una controllata o una succursale nel territorio. Inizialmente, Visa aveva limitato il programma unicamente a talune categorie di commercianti internazionali, tra cui le società di noleggio di auto, gli alberghi, i traghetti e le società di navigazione. Dal 1o gennaio 1999, Visa ha reso possibile l'acquisizione transfrontaliera a tutte le categorie di commercianti internazionali, vale a dire dei commercianti che svolgono attività in almeno due peasi dell'area Visa UE.

    27. Nella riunione del consiglio d'amministrazione regionale Visa per l'area UE svoltasi il 26 maggio 2000, Visa ha accettato di sopprimere la limitazione dell'acquisizione transfrontaliera per i commercianti aventi un "outlet" in più di un paese. Le necessarie modifiche dei regolamenti di funzionamento Visa per l'area UE sono state approvate nel corso della riunione del comitato esecutivo Visa per l'area UE svoltasi il 7 luglio 2000. Le nuove regole in materia di acquisizione transfrontaliera entreranno in vigore il 1o ottobre 2000.

    4.2.5. Divieto di acquisizione di operatori commerciali senza emissione di carte

    28. Benché in base alle regole Visa, i membri principali siano formalmente tenuti ad emettere carte e a stipulare contratti di affiliazione con commercianti, in pratica Visa non obbliga i suoi membri a svolgere attività di acquisizione. Tuttavia, il membro Visa che intenda affiliare commercianti per l'accettazione della carta, prima di avviare l'attività di acquisizione in un determinato paese, deve aver emesso un certo numero di carte. Questo numero è definito caso per caso tenuto conto del numero delle carte già emesse alla data considerata, nel paese in questione, dai membri Visa esistenti o del potenziale di sviluppo delle carte Visa in detto mercato. Inoltre, si tiene conto della dimensione e del potenziale del candidato. Secondo Visa, per determinare se sia stato emesso un numero ragionevole di carte prima di autorizzare l'attività di acquisizione transfrontaliera si tiene conto delle carte emesse in tutti i paesi dell'area UE di Visa.

    4.2.6. La regola che impone l'obbligo di onorare tutte le carte

    29. Un commerciante deve accettare tutte le carte valide recante il simbolo Visa o Visa Electron che siano debitamente presentate ai fini di pagamento. Visa ha dichiarato che i commercianti i quali per contratto sono tenuti ad accettare le carte Visa non sono tenuti ad accettare le carte Electron e viceversa. La regola che impone l'obbligo di accettare tutte le carte si applica a prescindere dalla natura dell'operazione, dall'identità dell'emittente e dal tipo di carta utilizzata, nonché dale caratteristiche personali del suo titolare.

    5. CONCLUSIONE

    30. Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione intende adottare una posizione favorevole in merito alle disposizioni contenute negli accordi notificati illustrati sopra. Prima di farlo invita i terzi interessati a presentare osservazioni entro un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Dette osservazioni devono essere inviate con il riferimento caso COMP/D1/29.373 - Visa International, a mezzo posta, al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza

    Direzione D, Unità D1 (Servizi finanziari)

    Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles oppure a mezzo fax (32-2) 296 98 07.

    (1) GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

    (2) È possibile che, per una determinata operazione nell'ambito di un sistema a quattro parti, l'emittente sia anche l'acquirente. Quest'operazione configura un'operazione "on us" e può essere rappresentata sotto forma di un diagramma a tre parti.

    (3) Inoltre si deve tener presente che le carte non sono disponibili su larga scala in tutti gli Stati membri. Ad esempio, il mercato delle carte di pagamento è molto più sviluppato nel Regno Unito, in Germania, in Francia e in Spagna che in paesi quali la Dinamarca, la Finlandia, l'Austria, la Grecia e l'Irlanda.

    Top