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Document 32000Y0824(03)

    Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della decisione quadro del Consiglio concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato

    GU C 243 del 24.8.2000, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2001

    32000Y0824(03)

    Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della decisione quadro del Consiglio concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato

    Gazzetta ufficiale n. C 243 del 24/08/2000 pag. 0009 - 0010


    Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della decisione quadro del Consiglio concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato

    (2000/C 243/03)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettere a), c) e e), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

    vista l'iniziativa della Repubblica francese,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1) Il Consiglio ha adottato l'azione comune 98/699/GAI sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato(1).

    (2) È opportuno tener conto delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999.

    (3) Il Consiglio europeo considera che il principio del reciproco riconoscimento debba altresì applicarsi alle ordinanze preliminari, in particolare a quelle che permettono alle autorità competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla confisca di beni facilmente trasferibili.

    (4) Il Consiglio europeo, constatando che le forme gravi di criminalità hanno incidenze sempre più importanti in termini fiscali, invita gli Stati membri a fornire senza riserve l'assistenza giudiziaria nelle indagini e i nei procedimenti riguardanti questo tipo di criminalità.

    (5) Il Consiglio europeo raccomanda il ravvicinamento delle normative e delle procedure penali relative al riciclaggio dei capitali (in particolare in materia di rintracciamento, congelamento e confisca dei beni) e precisa che la sfera delle attività criminose che configurano come reati principali nel settore del riciclaggio di denaro deve essere uniforme e sufficientemente ampia in tutti gli Stati membri.

    (6) Gli Stati membri hanno aderito ai principi della convenzione del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, in seguito denominata "convenzione del 1990".

    (7) La presente decisione quadro non pregiudica l'applicazione di disposizioni più favorevoli nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra gli Stati membri o della convenzione europea di assistenza giudiziaria, o di accordi conclusi nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale in base ad una normativa uniforme o ad un regime particolare che preveda l'applicazione reciproca di misure di assistenza giudiziaria sui rispettivi territori,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

    Articolo 1

    Riserve alla convenzione del 1990

    Al fine di intensificare la lotta contro la criminalità organizzata, gli Stati membri adottano le misure necessarie per non formulare o non mantenere alcuna riserva riguardo agli articoli in appresso della convenzione del 1990:

    a) articolo 2: se il reato è punibile con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza di durata massima superiore ad un anno;

    b) articolo 6: se si tratta di reati gravi. Tali reati includono in ogni caso i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena o con una misura di sicurezza di durata minima superiore a sei mesi.

    Articolo 2

    Sanzioni

    Ciascuno Stato adotta le misure necessarie affinché le infrazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), della convenzione del 1990, quali risultano dall'articolo 1, lettera b), della presente decisione quadro, siano passibili di pene privative della libertà e il massimo della pena comunicata non possa essere inferiore a cinque anni.

    Articolo 3

    Pene sostitutive per il valore in causa

    Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la sua legislazione e le sue procedure in materia di confisca dei proventi di reato gli consentano anche di confiscare beni per un valore corrispondente a siffatti proventi, sia nei procedimenti nazionali sia in quelli avviati su richiesta di un altro Stato membro, comprese le richieste di confisca straniere. Gli Stati membri possono comunque escludere la confisca di beni per un valore corrispondente ai proventi di reato nei casi in cui tale valore sia inferiore a 4000 EUR. I termini "beni", "proventi" e "confisca" hanno un significato identico a quello di cui all'articolo 1 della convenzione del 1990.

    Articolo 4

    Individuazione e rintracciamento di proventi sospetti

    Almeno nei casi di investigazioni relative alle infrazioni gravi quali definite all'articolo 1, lettera b):

    - affinché possa essere fornita assistenza fin dalle primissime fasi di un'inchiesta, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la sua legislazione e le sue procedure gli consentano di individuare e rintracciare, su richiesta di un altro Stato membro, i proventi sospettati di essere proventi di attività illecite, qualora vi sia un valido motivo di sospettare che sia stato commesso un reato;

    - i motivi facoltativi di rifiuto di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e paragrafo 4, lettera a), e il primo dei due motivi facoltativi di rifiuto di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della convenzione del 1990 non possono essere invocati tra Stati membri dell'Unione europea.

    Articolo 5

    Trattamento delle richieste di assistenza

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché tutte le richieste presentate dagli altri Stati membri per quanto concerne l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca dei proventi di reato siano trattate con lo stesso grado di priorità accordato a tali misure nell'ambito delle procedure nazionali.

    Articolo 6

    Prevenzione della dissipazione dei proventi

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ridurre al minimo il rischio di dissipazione dei proventi, in particolare adottano i provvedimenti eventualmente necessari per garantire che i beni oggetto di una richiesta di un altro Stato membro possano essere congelati o sequestrati tempestivamente in modo da non rendere vana una successiva richiesta di confisca.

    Articolo 7

    Abrogazione delle disposizioni esistenti

    La presente decisione quadro abroga l'articolo 1, l'articolo 3, l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 98/699/GAI.

    Articolo 8

    Attuazione

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 31 dicembre 2001.

    2. Entro il 31 dicembre 2001 gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi loro imposti dalla presente decisione quadro e, se del caso, le comunicazioni date ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, della convenzione del 1990. Entro il 30 giugno 2002 il Consiglio esamina, sulla scorta di tali informazioni e di una relazione scritta della Commissione, in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

    Articolo 9

    Entrata in vigore

    La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a ...

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ...

    (1) GU L 333 del 9.12.1998, pag. 1.

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