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Document 32000Y0824(02)

    Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione della decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale

    GU C 243 del 24.8.2000, p. 4–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2001

    32000Y0824(02)

    Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione della decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale

    Gazzetta ufficiale n. C 243 del 24/08/2000 pag. 0004 - 0008


    Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione della decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale

    (2000/C 243/02)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettera e), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

    vista l'iniziativa della Repubblica portoghese(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    considerando quanto segue:

    (1) In conformità del piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia(3), in particolare il punto 51, lettera c), entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato, dovrebbe essere affrontato il problema dell'assistenza alle vittime effettuando un'analisi comparativa dei programmi di risarcimento delle vittime ed essere valutata la possibilità di agire a livello di Unione.

    (2) Il 14 luglio 1999 la Commissione ha presentato una comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sulle vittime dei reati nell'Unione europea: riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere.

    (3) Il 15 giugno 2000 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione relativa alla comunicazione della Commissione.

    (4) Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 32, si stabilisce che dovrebbero essere elaborate norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull'accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali. Dovrebbero inoltre essere creati programmi nazionali di finanziamento delle iniziative, sia statali che non governative, per l'assistenza alle vittime e la loro tutela.

    (5) Il 24 febbraio 1997 il Consiglio ha adottato l'azione comune 97/154/GAI per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini(4).

    (6) Il 23 novembre 1995 il Consiglio ha approvato la risoluzione relativa alla protezione dei testimoni nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale(5).

    (7) Esistono già vari strumenti di organismi internazionali in quest'ambito:

    - la raccomandazione n. R (85) 11 del Consiglio d'Europa relativa alla posizione della vittima nel quadro del diritto e del processo penale;

    - la convenzione europea sul risarcimento alle vittime di atti di violenza, firmata a Strasburgo il 24 novembre 1983;

    - la raccomandazione n. R (99) 19 del Comitato dei ministri agli Stati membri relativa alla mediazione in materia penale;

    - la dichiarazione delle Nazioni Unite dei principi basilari di giustizia relativi alle vittime di reati e abusi di potere;

    - il lavoro del Forum europeo per i servizi alle vittime, in particolare la dichiarazione sui diritti delle vittime in sede di procedura penale.

    (8) Gli Stati membri dovrebbero ravvicinare le loro legislazioni e regolamentazioni nel settore del processo penale, e cioè con riferimento al sostegno delle vittime di crimini e tenendo particolarmente conto dei principi di cui in prosieguo.

    (9) È importante prendere in considerazione e trattare le esigenze della vittima in base ad un approccio integrato, globale e articolato, evitando soluzioni frammentarie o incoerenti che possano dar luogo a vittimizzazioni secondarie.

    (10) La nozione di "procedimento" dovrebbe pertanto comprendere i contatti della vittima con autorità, servizi pubblici e organizzazioni di assistenza alle vittime, il cui intervento, anche se non previsto nel sistema processuale penale, è fondamentale per soddisfare gli interessi della vittima, prima, durante e dopo il procedimento penale in senso stretto.

    (11) Le disposizioni della presente decisione quadro hanno come unico obiettivo quello di salvaguardare gli interessi della vittima nell'ambito del procedimento penale.

    (12) Per tale motivo e a prescindere dal futuro trattamento globale nell'Unione della materia del risarcimento alle vittime di reati, le norme della presente decisione quadro relative al risarcimento, come pure quelle relative alla mediazione, si applicano al procedimento penale e non riguardano pertanto soluzioni proprie al procedimento civile.

    (13) È necessario ravvicinare le soluzioni nell'ambito del procedimento penale relative alla posizione e ai principali diritti della vittima, con particolare attenzione al diritto a un trattamento della vittima che ne salvaguardi la dignità, al diritto di informare e di essere informato, al diritto di comprendere ed essere compreso, al diritto di essere protetto nelle varie fasi del procedimento, al diritto di far valere lo svantaggio di risiedere in uno Stato diverso da quello in cui si è vittima del reato, ecc.

    (14) È importante offrire alla vittima la migliore protezione giuridica e difesa dei suoi interessi, indipendentemente dallo Stato membro in cui si trovi.

    (15) È importante, nell'ambito del procedimento penale, l'intervento di organizzazioni di assistenza alle vittime, prima, durante e dopo il processo.

    (16) È necessaria una formazione adeguata e corretta degli agenti che hanno contatti con la vittima, aspetto fondamentale per quest'ultima nonché per conseguire gli obiettivi del procedimento.

    (17) Sussiste un vantaggio, ai fini della difesa degli interessi della vittima nel processo, nel ricorrere ai meccanismi di collegamento esistenti nell'ambito dei punti di contatto in rete negli Stati membri, a livello di sistema giudiziario o a livello di rete di organizzazioni di assistenza alle vittime,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione quadro valgono le seguenti definizioni:

    a) "vittima": la persona fisica che subisce un reato di qualsiasi tipo nel territorio di qualsiasi Stato membro. In caso di morte della vittima del reato potranno inoltre essere considerati vittime i familiari o le persone assimilabili tenendo conto, in entrambi i casi, di quanto previsto dalla legge nazionale dello Stato in cui si svolge il processo;

    b) "organizzazione di assistenza alle vittime": un'organizzazione non governativa la cui finalità di assistenza e opportuno intervento, a titolo gratuito e riservato, sia riconosciuta dallo Stato membro come complementare rispetto alla sua azione in questo campo;

    c) "procedimento": nozione in senso lato, comprendente cioè, oltre al processo previsto dalla legge, tutti i contatti, attinenti al caso giudiziario, tra la vittima e qualsiasi autorità, servizio pubblico o organizzazione di assistenza alle vittime, anteriormente o successivamente allo svolgimento del procedimento penale.

    Articolo 2

    Rispetto e riconoscimento

    1. Gli Stati membri provvedono affinché alla vittima sia garantito un trattamento rispettoso della sua dignità personale e riconoscono i diritti e gli interessi legittimi della vittima in qualsiasi fase del procedimento.

    2. Adeguate misure sono adottate a favore delle vittime particolarmente vulnerabili a causa dell'età, del sesso o di altre circostanze.

    Articolo 3

    Diritto di fornire informazioni

    Gli Stati membri garantiscono il diritto della vittima di essere sentita nel corso del procedimento e il diritto di fornire elementi di prova, nelle condizioni ritenute necessarie per il corretto svolgimento del procedimento stesso.

    Articolo 4

    Diritto di ottenere informazioni

    1. Gli Stati membri garantiscono, con mezzi adeguati a tal fine, che la vittima abbia accesso alle informazioni rilevanti ai fini della tutela dei suoi interessi, fin dall'inizio, in particolare fin dal primo contatto con la polizia; tali informazioni devono comprendere almeno:

    a) il tipo di servizi o di organizzazioni a cui può rivolgersi per ottenere assistenza;

    b) il tipo di assistenza che può ricevere;

    c) dove e come la vittima può sporgere denuncia;

    d) quali sono le procedure successive alla presentazione della denuncia e quale è il ruolo della vittima in tale contesto;

    e) come e in quali termini può, se del caso, ottenere protezione;

    f) come e a quali condizioni la vittima ha diritto a ottenere consulenza giuridica o assistenza giudiziaria;

    g) quali sono i requisiti e i presupposti per il diritto della vittima a ottenere un risarcimento;

    h) qualora risieda in un altro Stato membro, a quali meccanismi speciali di difesa può ricorrere.

    2. Il diritto della vittima a ottenere informazioni vale per tutta la durata del procedimento, in particolare nella fase successiva alla pronuncia della sentenza, alle condizioni adeguate ai fini del corretto svolgimento del procedimento, lasciando alla vittima la facoltà di rifiutare o accettare tali informazioni.

    Articolo 5

    Garanzie in materia di comunicazione

    Gli Stati membri provvedono, analogamente a quanto previsto per l'imputato, a evitare che problemi di lingua o incapacità di espressione o comprensione, privino la vittima della possibilità di intendere, direttamente o indirettamente, gli atti determinanti del procedimento, od ostacolino un suo eventuale intervento relativamente a tali atti, ricorrendo in particolare a forme adeguate di interpretazione e comunicazione.

    Articolo 6

    Diritto di partecipazione al processo e gratuito patrocinio

    1. Indipendentemente dalla sua partecipazione al processo quale teste o parte in causa, gli Stati membri garantiscono alla vittima la possibilità di parteciparvi in quanto tale, ai sensi delle disposizioni della presente decisione quadro.

    2. Gli Stati membri garantiscono inoltre che tutte le vittime, indipendentemente dai mezzi di cui dispongono, abbiano accesso alla consulenza giuridica, se necessario gratuita.

    3. Gli Stati membri garantiscono, ove giustificato, il gratuito patrocinio.

    Articolo 7

    Spese giudiziarie

    Gli Stati membri dispensano la vittima dal pagamento delle spese giudiziarie o prevedono la possibilità del loro rimborso.

    Articolo 8

    Diritto alla protezione

    1. Gli Stati membri garantiscono un livello adeguato di protezione alle vittime di reati, ai loro familiari o alle persone assimilabili, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la tutela dell'intimità della vita privata, qualora esista una seria minaccia di atti di vendetta o un forte indizio che la sfera privata sia intenzionalmente perturbata.

    2. Gli Stati membri garantiscono inoltre, attraverso la decisione di un giudice, adottata d'ufficio o su richiesta della vittima, la possibilità di protezione della sfera privata e dell'immagine della vittima, dei suoi familiari o delle persone assimilabili, qualora ciò sia indispensabile per prevenire il verificarsi di vittimizzazioni secondarie, in particolare per quanto riguarda le vittime vulnerabili.

    3. Ai fini della protezione della vittima gli Stati membri garantiscono altresì che gli edifici degli organi giurisdizionali siano provvisti di luoghi di attesa riservati alle vittime.

    4. Ove sia necessario proteggere le vittime dagli effetti della loro deposizione in udienza pubblica, ad esempio a causa dell'età della vittima, della natura del reato o per altri motivi, gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di testimoniare in sede privata, o mediante videoconferenza, registrazione video ovvero altri mezzi adeguati, fatto salvo il disposto dell'articolo 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo.

    Articolo 9

    Diritto di risarcimento nel procedimento penale

    1. Gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere un risarcimento nell'ambito del procedimento penale.

    2. Nel quadro delle legislazioni penali nazionali gli Stati membri stabiliscono le modalità relative all'utilizzazione del risarcimento e della restituzione a titolo di sanzione o provvedimento penale, prestando particolare attenzione all'esigenza di rendere consapevole il condannato delle conseguenze pratiche del suo atto sulla vita della vittima.

    3. Gli Stati membri creano nell'ambito della giustizia penale i meccanismi necessari per il risarcimento alle vittime. Gli importi riscossi a titolo di pena pecuniaria o in seguito alla confisca di strumenti o proventi di reato sono utilizzati preferibilmente per il risarcimento alle vittime.

    4. Gli oggetti restituibili appartenenti alla vittima e sequestrati nell'ambito del procedimento sono restituiti alla vittima il più presto possibile.

    Articolo 10

    Composizione delle controversie attraverso la mediazione

    1. Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi ritenuti appropriati, la mediazione rientri tra i mezzi che possono essere utilizzati nell'ambito del sistema processuale penale.

    2. Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi ritenuti appropriati, le transazioni extragiudiziali tra la vittima e l'imputato, concluse attraverso la mediazione, siano prese in considerazione, con l'assenso della vittima, nel processo penale celebrato successivamente, se sono soddisfatte le condizioni stabilite a tal fine.

    Articolo 11

    Vittime residenti in un altro Stato membro

    1. Gli Stati membri garantiscono che la vittima residente in un altro Stato membro abbia la possibilità di partecipare in modo adeguato al processo penale, attenuando per quanto possibile lo svantaggio derivante da tale circostanza, in particolare mediante:

    - la possibilità di deporre all'inizio del processo;

    - l'utilizzazione di moduli standardizzati, per quanto possibile, in tutte le fasi del processo;

    - il ricorso a mezzi moderni per le deposizioni, quali videoconferenza, conferenza telefonica e videoregistrazione.

    2. Gli Stati membri garantiscono l'adozione delle misure necessarie per permettere alla vittima di rimanere nello Stato membro dove si celebra il processo, qualora ciò sia necessario per il corretto svolgimento dello stesso.

    3. Gli Stati membri fanno in modo che il fatto che la vittima risieda in un altro Stato membro e debba farvi ritorno incida quanto meno possibile sul normale svolgimento del processo. A tal fine gli Stati membri provvedono affinché i meccanismi di cooperazione internazionale rivolgano particolare attenzione alla posizione delle vittime residenti in un altro Stato membro.

    4. Gli Stati membri fanno sì che la vittima possa sporgere denuncia nello Stato membro in cui risiede, relativamente al reato subìto in un altro Stato membro, affinché ivi sia avviato il relativo procedimento.

    Articolo 12

    Rete di assistenza alle vittime nel procedimento penale

    1. Gli Stati membri devono promuovere, sviluppare e migliorare reti di cooperazione tra gli Stati membri, in modo da consentire una più efficace difesa degli interessi della vittima nel procedimento, siano esse reti operanti nell'ambito del sistema giudiziario o reti basate su organizzazioni di assistenza alle vittime.

    2. Gli Stati membri devono, ai fini di cui al paragrafo 1, istituire un numero verde europeo di telefono di assistenza alle vittime, allo scopo precipuo di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4.

    Articolo 13

    Servizi specializzati e organizzazioni di assistenza alle vittime

    1. Gli Stati membri sostengono l'intervento, nel procedimento, di sistemi di assistenza alle vittime, con il compito di organizzare la loro accoglienza iniziale e di offrire loro sostegno e assistenza attraverso servizi che si avvalgono della collaborazione di persone specialmente preparate a tal fine o mediante il riconoscimento e finanziamento di organizzazioni di assistenza alle vittime.

    2. Gli Stati membri incentivano l'intervento nell'ambito del procedimento di servizi pubblici o di organizzazioni di assistenza alle vittime, in particolare per quanto riguarda:

    a) la comunicazione di informazioni alla vittima;

    b) l'assistenza alla vittima in funzione delle sue necessità immediate;

    c) l'accompagnamento della vittima, se necessario, nel corso delle fasi del procedimento;

    d) l'assistenza alla vittima dopo la pronuncia della sentenza, in particolare nei casi in cui il condannato benefici della sospensione condizionale della pena.

    Articolo 14

    Formazione professionale delle persone che intervengono nel procedimento o entrano in contatto con le vittime

    1. Gli Stati membri incentivano, a livello di servizi pubblici o mediante il finanziamento delle organizzazioni di assistenza alle vittime, provvedimenti atti a offrire un'adeguata formazione professionale alle persone che intervengono nel procedimento o entrano semplicemente in contatto con le vittime.

    2. Il disposto del paragrafo 1 si applica specialmente alle forze di polizia e agli operatori della giustizia.

    Articolo 15

    Condizioni pratiche relative alla situazione della vittima nel procedimento

    1. Gli Stati membri creano le condizioni necessarie, nel corso dello svolgimento del procedimento, per prevenire vittimizzazioni secondarie e per evitare inutili pressioni sulla vittima. Ciò vale in particolare per una corretta accoglienza, soprattutto all'inizio, e per la creazione, nel luogo di permanenza, di condizioni adeguate alla sua situazione.

    2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 gli Stati membri rivolgono particolare attenzione agli organi giurisdizionali, alle forze di polizia, agli ospedali, ai servizi pubblici e alle organizzazioni di assistenza alle vittime che possano intervenire nelle suddette situazioni.

    Articolo 16

    Attuazione

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il ...

    2. Entro il ...(6) gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Entro il ... il Consiglio esamina, sulla base di una relazione elaborata dal Segretariato generale in base alle informazioni fornite dagli Stati membri e di una relazione scritta presentata dalla Commissione, in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro.

    Articolo 17

    Entrata in vigore

    La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a ...

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ...

    (1) GU C ...

    (2) GU C ...

    (3) GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

    (4) GU L 63 del 4.3.1997, pag. 2.

    (5) GU C 327 del 7.12.1995, pag. 5.

    (6) Data stabilita all'articolo 16, paragrafo 1.

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