Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000S1238

Decisione n. 1238/2000/CECA della Commissione, del 14 giugno 2000, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm originario della Repubblica popolare cinese

GU L 141 del 15.6.2000, p. 9–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/1238/oj

32000S1238

Decisione n. 1238/2000/CECA della Commissione, del 14 giugno 2000, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm originario della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 141 del 15/06/2000 pag. 0009 - 0026


Decisione n. 1238/2000/CECA della Commissione

del 14 giugno 2000

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2277/96/CECA della Commissione, del 28 novembre 1996, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio(1), modificata dalla decisione n. 1000/1999/CECA della Commissione(2), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

(1) Il 16 settembre 1999 la Commissione ha annunciato, mediante un avviso (l'"avviso di apertura") pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm ("coke 80+") originario della Repubblica popolare cinese (la "RPC").

(2) Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata nell'agosto 1999 dalla Eucoke-EEIG (il "denunziante") a nome di produttori che rappresentano l'80 % della produzione comunitaria di coke 80+. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul suddetto prodotto e del conseguente pregiudizio grave, che sono stati considerati sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento.

2. Inchiesta

(3) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del procedimento i produttori/esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore in questione e i produttori comunitari denunzianti. La Commissione ha offerto alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine indicato nell'avviso di apertura.

(4) Alcuni produttori/esportatori del paese interessato, nonché i produttori, gli utilizzatori e gli importatori comunitari hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine summenzionato e hanno chiarito i motivi particolari della domanda di audizione sono state sentite.

(5) In considerazione del numero elevato di produttori/esportatori del paese interessato e in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, della decisione n. 2277/96/CECA della Commissione (la "decisione di base"), si è ritenuto opportuno ricorrere al campionamento.

(6) La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Hanno risposto al questionario sei produttori comunitari, quattro produttori/esportatori cinesi, sei importatori e due utilizzatori di coke 80+.

(7) La Commissione ha inoltre inviato a tutti i produttori/esportatori notoriamente interessati o che si sono manifestati un modulo per la richiesta di riconoscimento dello status di economia di mercato di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della decisione di base. È stata ricevuta una domanda di riconoscimento di tale status entro il termine stabilito.

(8) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio e dell'interesse comunitario e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari:

- Coal Products Ltd, Chesterfield, RU,

- Cokes de Drocourt SA, Rouvroi, Francia,

- Cokeries d'Anderlues SA, Anderlues, Belgio,

- Industrias Doy SL, Oviedo, Spagna,

- Industrial Química del Nalon SA, Oviedo, Spagna,

- Italiana Coke SA, Savona, Italia,

- Productos de Fundición SA, Baracaldo, Spagna.

b) Produttori/esportatori della RPC:

- Tianjin General Nice Coke & Chemicals Co. Ltd, Tianjin.

c) Produttori del paese analogo (USA):

- Citizen Gas & Coke Utility, Indianapolis (IN),

- Empire Coke Company, Birmingham (AL),

- Sloss Industries Corporation, Birmingham (AL).

d) Importatori della Comunità:

- SSM Coal BV, Rotterdam, Paesi Bassi.

e) Utilizzatori comunitari:

- Rockwool International A/S, Hedehusene, Danimarca.

(9) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo dal 1o luglio 1998 al 30 giugno 1999 (in seguito "periodo dell'inchiesta" o "PI"). Per quanto riguarda l'analisi delle tendenze utili alla valutazione del pregiudizio, la Commissione ha preso in considerazione il periodo tra il 1o gennaio 1995 e la fine del periodo dell'inchiesta (in seguito "periodo considerato").

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Osservazioni generali

(10) Il coke 80+ è un residuo carbonioso solido in pezzi di diametro superiore a 80 mm, che si ottiene dal riscaldamento ad alta temperatura di determinate miscele di carbone fuori del contatto con l'aria. Questo prodotto è attualmente classificabile al codice NC ex 2704 00 19.

(11) Il coke 80+ è prodotto a partire da carboni da coke, che sono gli unici ad avere le proprietà necessarie per la cokefazione. Miscelando diversi tipi di carbone da coke con antifratturanti (antracite in polvere e coke minuto), si può produrre una grande varietà di coke 80+ di qualità diverse, aventi in particolare tenori di carbonio fisso diversi (così calcolati: "100 meno tenore in ceneri meno contenuto di umidità meno contenuto di materia volatile") e costituiti da pezzi di varie dimensioni.

(12) Vi sono due metodi per produrre il coke 80+: mediante "forni ad alveare" o in "batterie di forni da coke". I forni ad alveare sono costituiti da camere chiuse in mattoni refrattari nelle quali il carbone da coke è sottoposto a cokefazione e i gas generati dal processo sono immessi nell'atmosfera attraverso degli sfiati. La cokefazione in batterie di forni da coke è altamente meccanizzata; in questo procedimento l'inquinamento ambientale è ridotto al minimo poiché i gas prodotti dai forni sono raccolti, aspirati e raffreddati; viene loro sottratto il catrame grezzo, separato per essere raffinato; viene eliminata mediante lavaggio l'ammoniaca e in seguito il benzolo grezzo. Una parte del gas restante è utilizzata per riscaldare i forni da coke e l'altra per produrre elettricità.

(13) Indipendentemente dal metodo di produzione utilizzato, la cokefazione è un procedimento ad alta temperatura attraverso il quale la miscela di carbone diviene plastica, quindi si decompone e infine, quando la materia decomposta si risolidifica in una sostanza dura e porosa, forma il coke. Nella catena di produzione, dopo la cokefazione il coke caldo è sfornato e raffreddato mediante lavaggio. Poiché il prodotto in questione è commercializzato in pezzi di più di 80 mm, il coke viene poi setacciato per separare i pezzi di dimensioni commerciali da quelli più piccoli, inferiori cioè a 80 mm.

(14) L'inchiesta ha dimostrato che esiste una linea di demarcazione netta tra il coke 80+ e il coke inferiore a 80 mm. Il coke 80+, utilizzato esclusivamente in applicazioni industriali, è l'unico adatto, per dimensioni, ad essere impiegato come combustibile per forni a cubilotto destinati alla produzione di ghisa, lana di roccia e piombo di zinco, principalmente perché è in grado di produrre temperature elevate e sostenere carichi elevati senza rompersi. Il coke inferiore a 80 mm non è adatto in genere a tali usi. Può essere impiegato nei forni per l'acciaio e, ad esempio, nella produzione di sostanze chimiche e zucchero.

2. Prodotto in esame

(15) Il prodotto in esame è il coke 80+ originario della RPC. L'inchiesta ha dimostrato che nella RPC questo tipo di coke è prodotto per lo più in forni ad alverare e in misura minore in batterie di forni da coke.

(16) Dall'inchiesta è emerso che tutti i tipi del prodotto in esame, a prescindere da differenze nelle miscele di carbone utilizzate come materie prime, nei metodi di produzione e nella qualità determinata dal tenore di carbonio fisso e dalle dimensioni dei pezzi, hanno le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e sono utilizzati per gli stessi scopi (come combustibile per la produzione di ghisa, lana di roccia e piombo di zinco).

(17) Pertanto, ai fini del presente procedimento, tutti i tipi del prodotto in esame sono considerati come un unico prodotto.

3. Prodotto simile

(18) Nella Comunità il coke 80+ è prodotto in batterie di forni da coke. Questa scelta è dovuta principalmente a ragioni ambientali e di costo: si è cercato di ridurre al minimo l'inquinamento atmosferico e contemporaneamente di diminuire la manodopera necessaria. Le società degli Stati Uniti (in seguito "USA") che hanno cooperato con la Commissione utilizzano lo stesso sistema.

(19) Alcune parti interessate hanno sostenuto che il coke 80+ prodotto nella Comunità non va considerato un prodotto simile al coke 80+ originario della RPC, argomentando in particolare che, comparato al prodotto della Comunità, il prodotto cinese è ottenuto a partire da materie prime di qualità inferiore e attraverso processi di produzione diversi ed è di qualità inferiore. Inoltre, hanno sostenuto, il prodotto cinese non può essere utilizzato per i numerosi fini del prodotto comunitario.

(20) Va notato che i criteri applicabili nella determinazione del prodotto simile si basano sulle caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base, sull'uso o la funzione finale e, infine, sulla percezione dell'utilizzatore del prodotto, e non sulle materie prime o sui loro metodi di produzione.

(21) L'inchiesta ha rivelato che, nonostante esistano numerose qualità diverse del prodotto in esame, il coke 80+ cinese e quello prodotto e venduto nella Comunità dall'industria comunitaria possiedono le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base, ossia si tratta in entrambi i casi di un combustibile duro, secco e poroso con un elevato tenore di carbonio. Inoltre, gli usi sono gli stessi, ossia entrambi i prodotti sono utilizzati come combustibili, riduttori e materiale di supporto nella fusione del ferro, di rocce e dello zinco e sono in genere interscambiabili, anche se determinati utilizzatori possono esigere qualità particolari. Ne è una conferma il fatto che utilizzatori finali quali le fonderie e i produttori di lana di roccia e zinco sono passati dal prodotto comunitario a quello cinese. Le differenze di qualità non influiscono sulla definizione del prodotto simile, dal momento che non si può operare una distinzione chiara tra i due prodotti in base alle loro caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche, al loro impiego finale e alla percezione che ne hanno gli utilizzatori.

(22) Le stesse osservazioni valgono per il coke 80+ prodotto e venduto sul mercato interno degli Stati Uniti: La Commissione ha constatato che il coke 80+ originario della RPC e esportato nella Comunità e quello prodotto e venduto sul mercato degli USA sono profondamente simili nelle loro caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e nel loro uso.

(23) In base alle considerazioni che precedono, si conclude provvisoriamente che il coke 80+ prodotto e venduto dall'industria della Comunità sul mercato comunitario è un prodotto simile, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della decisione di base, al coke 80+ esportato nella Comunità dalla RPC. Analogamente, il coke 80+ prodotto e venduto negli USA, che fungono da paese di riferimento, è simile al coke 80+ esportato nella Comunità dalla RPC.

C. DUMPING

1. Status di economia di mercato

(24) Una società, la Tianjin General Nice Coke & Chemicals Co. Ltd ("TJGN"), ha chiesto che le venisse riconosciuto lo status di produttore operante in condizioni di economia di mercato.

(25) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), della decisione di base, nel caso d'inchieste antidumping relative ad importazioni, originarie della RPC, il valore normale è determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per i produttori che dimostrano di rispondere ai criteri indicati all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), ossia che dimostrano di produrre in prevalenza in condizioni di economia di mercato relativamente alla fabbricazione e alla vendita del prodotto in questione.

(26) Per quanto riguarda la richiesta di TJGN, non si è potuto stabilire se tutte le vendite all'esportazione effettuate durante il periodo dell'inchiesta compaiano nei conti della società e si è concluso pertanto che tali conti non danno un'immagine fedele della situazione finanziaria e delle attività della società nel periodo dell'inchiesta. Poiché non sono state rispettate le norme internazionali in materia di contabilità, si è concluso che TJGN non risponde ai criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo trattino, della decisione di base.

(27) Si è constatata inoltre l'esistenza di significative interferenze statali. TJGN non ha una licenza d'esportazione e può esportare esclusivamente attraverso imprese commerciali di proprietà dello Stato previo pagamento di una commissione; si è constatato che tale commissione era pari all'utile netto sul fatturato realizzato nello stesso periodo e ha dovuto pertanto essere considerata significativa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino, della decisione di base. Infine, sono stati rilevati indizi d'interferenze statali nella fissazione dei salari dei lavoratori.

(28) La Commissione ha informato l'impresa interessata e l'industria comunitaria denunziante delle risultanze della sua inchiesta e ha dato loro la possibilità di formulare osservazioni. La Commissione ha infine concluso che TJGN non soddisfaceva le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), della decisione di base e non le si poteva pertanto riconoscere lo status di produttore operante in condizioni di economia di mercato.

(29) Il comitato consultivo non si è opposto a tale conclusione.

2. Trattamento individuale

(30) Per i paesi non retti da economia di mercato la politica della Commissione consiste nel calcolare un unico dazio per tutto il paese, salvo nei casi in cui le società possano dimostrare che le loro attività di esportazione non sottostanno ad interferenze statali e che esse godono di un'indipendenza giuridica e oggettiva dallo Stato tale da eliminare il rischio di elusione del dazio nazionale.

(31) Tre produttori cinesi hanno chiesto il trattamento individuale; uno di essi non ha però cooperato all'inchiesta e la sua domanda è stata pertanto respinta.

(32) Per quanto riguarda il secondo produttore, TJGN, la Commissione, dopo aver respinto la domanda di riconoscimento dello status di economia di mercato, ha esaminato se la società avesse i requisiti per ottenere il trattamento individuale. Tuttavia, come indicato sopra, TJGN non posside una licenza d'esportazione e non può fare a meno di esportare il prodotto in esame tramite imprese di commercializzazione statali. Si è così giunti alla conclusione che la sua indipendenza dalle autorità statali non poteva essere sufficientemente garantita e che sussisteva pertanto chiaramente il rischio di elusione delle misure antidumping. Inoltre, la società madre di TJGN insediata a Hong Kong, che ha partecipato direttamente all'esportazione nella Comunità del prodotto in esame non ha risposto al questionario della Commissione.

(33) L'inchiesta ha rivelato che il terzo produttore è una società detenuta al 100 % dallo Stato, che non ha una licenza d'esportazione e ha pertanto esportato il prodotto in esame tramite un intermediario statale che ha negoziato i prezzi e il volume di più della metà delle esportazioni dichiarate. L'intermediario ha in seguito offerto il contratto già negoziato al produttore in questione che non ha avuto alcuna influenza sulla determinazione del prezzo. Vi è stata pertanto una chiara interferenza delle autorità statali nella determinazione dei prezzi e dei quantitativi delle esportazioni.

(34) In queste circostanze non ha potuto essere accordato un trattamento individuale a nessuna delle tre società.

3. Campionamento

(35) Dato il gran numero di produttori/esportatori cinesi indicati nella denuncia, la Commissione ha deciso di procedere ad un campionamento conformemente all'articolo 17 della decisione di base. Per poter selezionare un campione, la Commissione ha chiesto ai produttori/esportatori, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, di manifestarsi entro due settimane dall'apertura del procedimento e di fornire informazioni generali sulle loro vendite all'esportazione nel periodo dell'inchiesta nonché i nomi e le attività di tutte le imprese collegate.

(36) In totale si sono dichiarate disponibili a partecipare al campionamento 25 società cinesi. L'inchiesta ha rivelato che 19 di esse non fabbricano il prodotto in esame o non lo hanno esportato nella Comunità nel PI. Esse non hanno potuto pertanto essere prese in considerazione per la scelta del campione.

(37) Sono rimaste di conseguenza solo sei società tra le quali è stato selezionato il campione. Il volume delle vendite di queste società rappresentava quasi il 60 % di tutto il coke 80+ originario della RPC esportato nella Comunità nel periodo dell'inchiesta.

(38) La selezione del campione è stata effettuata d'accordo con le società interessate e si è basata, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, della decisione di base, sul massimo volume rappresentativo delle esportazioni che poteva essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Sono state scelte tre società che nel PI rappresentavano più del 50 % del volume totale delle esportazioni nella Comunità.

(39) Le parti interessate sono state invitate a formulare osservazioni sulla scelta del campione. Non sono state ricevute osservazioni sostanziali.

4. Valore normale

4.1. Paese analogo

(40) In assenza di società aventi i requisiti per essere considerate produttori operanti in condizioni di economia di mercato, è stato necessario stabilire il valore normale in base ai prezzi e ai costi di un paese terzo ad economia di mercato appropriato ("paese analogo"), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, della decisione di base. L'industria comunitaria denunziante ha indicato gli USA, che sono stati proposti anche dalla Commissione nell'avviso di apertura.

(41) La Commissione ha verificato in seguito più approfonditamente se gli USA costituissero effettivamente la scelta appropriata. Si è constatato che il volume della produzione di coke 80+ degli USA è comparabile a quello della RPC; dopo la Cina gli Stati Uniti sono infatti il secondo produttore mondiale di coke 80+. Le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche del coke 80+ statunitense e il suo uso sono simili a quelli del coke 80+ prodotto in Cina ed esportato nella Comunità. Inoltre, i produttori statunitensi e quelli cinesi hanno un accesso analogo alle materie prime e le vendite di coke 80+ sul mercato interno degli USA sono sostanziali e rappresentative rispetto ai quantitativi esportati dalla RPC nella Comunità. Infine, si è constatato che il livello della concorrenza negli USA è molto elevato. Infatti, oltre al prodotto dei vari produttori nazionali è presente sul mercato statunitense il coke 80+ d'importazione che può essere importato senza restrizioni quantitative o dazi.

(42) In queste circostanze, la scelta degli USA come paese analogo è sembrata ragionevole e giustificata.

4.2. Determinazione del valore normale

(43) La Commissione ha ritenuto appropriato ricorrere ad un campione conformemente all'articolo 17 della decisione di base. Su un totale di cinque produttori statunitensi di coke 80+ ne sono stati selezionati tre che rappresentano più del 50 % delle vendite complessive di tale prodotto sul mercato interno. Questo era il massimo volume rappresentativo delle vendite che poteva ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile.

(44) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, della decisione di base, il valore normale delle esportazioni cinesi è stato calcolato in base alla media ponderata dei valori normali stabiliti per i tre produttori statunitensi costituenti il campione.

(45) Si è ritenuto che le vendite di coke 80+ sul mercato interno degli USA fossero rappresentative rispetto ai quantitativi del prodotto in esame originario della RPC venduti sul mercato comunitario.

(46) La Commissione ha esaminato se le vendite del prodotto in esame sul mercato statunitense potessero essere considerate, sotto il profilo dei prezzi, come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali, ossia non effettuate in perdita. A tal fine il costo di produzione unitario totale durante il periodo dell'inchiesta è stato confrontato con la media del prezzo unitario delle vendite effettuate nello stesso periodo. Si è constatato che tutte le vendite effettuate sul mercato nazionale sono state realizzate con profitto.

(47) Di conseguenza, il valore normale è stato stabilito come la media ponderata di tutte le transazioni di vendita sul mercato interno effettuate con clienti indipendenti dai tre produttori statunitensi selezionati.

5. Prezzo all'esportazione

(48) I prezzi all'esportazione sono stati calcolati conformemente all'articolo 2, paragrafo 8 della decisione di base, ossia in base ai prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili.

(49) Il settore in questione presenta una struttura economica particolare nella RPC: la maggior parte dei produttori di coke 80+ sono piccole società che non esportano direttamente nella Comunità, ma vendono attraverso intermediari insediati nella stessa RPC. Poiché il prezzo all'esportazione doveva essere stabilito franco a bordo (FOB), la Commissione ha concluso che non si potevano utilizzare i prezzi addebitati dai produttori agli intermediari esportatori. Essa ha considerato pertanto come prezzo all'esportazione il prezzo di rivendita applicato dagli intermediari cinesi in questione al primo acquirente indipendente della Comunità.

6. Confronto

(50) La Commissione ha messo a confronto il valore normale e il prezzo all'esportazione FOB relativi allo stesso stadio commerciale.

(51) Le società cinesi interessate hanno argomentato che esse disponevano di un vantaggio comparativo riguardo al prezzo di acquisto della principale materia prima utilizzata nella produzione di coke, ossia del carbone da coke. Esse hanno sostenuto che il carbone da coke è venduto nella RPC a prezzo di mercato e hanno chiesto un adeguamento per la differenza tra i prezzi del carbone da coke cinese e quelli del prodotto statunitense. La richiesta non ha potuto essere accettata poiché si basava esclusivamente su una differenza di prezzo tra le materie prime su mercati diversi e non adduceva prove dell'esistenza di un vantaggio comparativo. Va notato inoltre che i costi e i prezzi relativi ai prodotti della RPC non sono in generale considerati affidabili, non essendo la Cina un'economia di mercato, ed è appunto per questo motivo che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, della decisione di base, il valore normale per i prodotti originari della RPC viene stabilito in base ai prezzi di un paese analogo. Una detrazione dovuta a costi più elevati per le materie prime nel paese analogo è perciò incompatibile con gli obiettivi alla base dell'articolo 2, paragrafo 7 e pertanto ingiustificata.

(52) Le società cinesi interessate hanno chiesto un altro adeguamento per differenze nel processo di produzione. Esse hanno argomentato che i produttori cinesi di coke 80+ usano forni diversi dai produttori statunitensi, che richiedono minori investimenti di capitale. Esse non hanno però precisato questa affermazione fornendo dettagli e non l'hanno quantificata. Di conseguenza, anche in considerazione del fatto che i produttori statunitensi di coke 80+ sono tra i più efficienti del mondo, si è concluso provvisoriamente di non procedere ad alcun adeguamento per differenze nel processo di produzione.

(53) Al fine di garantire un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è proceduto ai dovuti adeguamenti, ove necessario e giustificato, per altre differenze che potevano influire sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, della decisione di base.

(54) In questa ottica sono stati applicati adeguamenti, quando si è constatato che erano giustificati, per differenze nella qualità dei prodotti, nei costi di trasporto, nei costi di assicurazione e di credito, nelle commissioni e nei costi di movimentazione e carico.

(55) Infine, è stata concessa una riduzione del valore normale per i costi di vagliatura del prodotto in esame esportato dalla RPC nella Comunità. I costi di vagliatura per tonnellata sono stati stimati provvisoriamente in base alle informazioni raccolte durante l'inchiesta e dedotti dal valore normale.

7. Margine di dumping

(56) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, della decisione di base, la media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi delle esportazioni.

(57) Il confronto così effettuato ha rivelato l'esistenza di dumping.

(58) Il grado di cooperazione dei produttori/esportatori cinesi interessati necessita di un ulteriore esame e il margine di dumping è stato perciò provvisoriamente stabilito soltanto in base ai dati ottenuti dai produttori/esportatori che hanno cooperato.

(59) La media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo all'esportazione cif franco frontiera comunitaria è superiore al 60 %.

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

1. Produzione comunitaria totale

(60) Durante il PI, all'interno della Comunità il prodotto in esame è stato fabbricato da:

- cinque produttori a nome dei quali è stata presentata la denuncia e un produttore che ha sostenuto la denuncia e ha collaborato all'inchiesta,

- altri tre produttori comunitari che hanno sostenuto la denuncia.

(61) Si è constatato che tre produttori comunitari hanno rivenduto coke 80+ originario della Cina nel PI. In tutti e tre i casi il volume di queste vendite non superava singolarmente l'8,5 % della produzione totale della società ed esse rappresentavano il 3,8 % delle vendite dell'industria comunitaria nel PI. Si è concluso pertanto che questa pratica rientrava nel normale comportamento commerciale di produttori che si difendevano dall'incremento d'importazioni di coke 80+ a basso prezzo dalla Cina. Alla luce delle circostanze suesposte, si conclude provvisoriamente che non vi sono motivi per escludere questi produttori comunitari dalla definizione dell'industria comunitaria.

(62) I nove produttori comunitari di coke 80+ sopra indicati costituiscono pertanto la produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione di base.

2. Industria comunitaria

(63) I seguenti produttori comunitari hanno cooperato all'inchiesta, ossia hanno risposto ai questionari della Commissione, consentito accertamenti sul posto e fornito alla Commissione le informazioni supplementari da essa richieste:

- Coal Products Ltd, Chesterfield, RU,

- Cokeries d'Anderlues SA, Anderlues, Belgio,

- Cokes de Drocourt SA, Rouvroy, Francia,

- Industrial Química del Nalón SA, Oviedo, Spagna,

- Italiana Coke SA, Savona, Italia,

- Productos de Fundición SA, Baracaldo, Spagna.

Va notato che Cokes de Drocourt SA, pur non figurando tra le società che hanno presentato la denuncia, l'ha tuttavia sostenuta e ha cooperato all'inchiesta.

(64) Su questa base i produttori comunitari che sostengono la denuncia e hanno cooperato totalmente all'inchiesta rappresentavano, durante il periodo dell'inchiesta, il 73,1 % della produzione complessiva del prodotto in esame e costituiscono pertanto una porzione maggioritaria della produzione comunitaria totale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, della decisione di base. Queste società sono denominate in appresso "l'industria comunitaria".

3. Altri produttori comunitari

(65) Nessuno degli altri tre produttori della Comunità ha cooperato completamente all'inchiesta. Tuttavia, essi hanno fornito informazioni sulla loro produzione e le loro vendite totali. Queste tre società sono denominate in appresso "gli altri produttori comunitari".

E. PREGIUDIZIO

1. Consumo comunitario apparente

(66) Il consumo apparente di coke 80+ nella Comunità è stato stabilito sommando ai dati relativi alle vendite totali dell'industria comunitaria, le vendite totali degli altri produttori comunitari, le importazioni del prodotto in esame originarie della RPC (dati forniti dagli importatori che hanno cooperato e dati contenuti nella denuncia) e la stima delle importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla RPC (in appresso "gli altri paesi terzi"), fornita nella denuncia.

(67) Su questa base si è constatato che il consumo totale apparente di coke 80+ nella Comunità è rimasto praticamente costante nel periodo considerato. Esso ammontava a 1,358 milioni di t nel 1995, a 1,290 milioni di t nel 1996, a 1,344 milioni di t nel 1997, a 1,394 milioni di t nel 1998 e a 1,372 milioni di t nel PI.

2. Importazioni originarie della RPC

2.1. Volume delle importazioni in questione

(68) Benché il consumo comunitario sia rimasto costante, le importazioni nella Comunità di coke 80+ originario della Cina sono aumentate in modo sostanziale per tutto il periodo considerato, raggiungendo un incremento del 63 % nel PI rispetto al 1995. Esse ammontavano a 233000 t nel 1995, sono passate a 233000 t nel 1996, sono salite a 270000 t nel 1997, a 362386 t nel 1998 e a 383150 t nel PI.

2.2. Quota delle importazioni in questione rispetto al mercato e alla produzione comunitari

(69) La quota di mercato delle importazioni cinesi è salita costantemente dal 17,3 % nel 1995 al 27,9 % nel PI, il che equivale ad un incremento complessivo di 10,6 punti percentuali nel periodo considerato. Essa è passata da 17,3 % nel 1995 a 18,1 % nel 1996, a 20,1 % nel 1997, a 26,0 % nel 1998 e a 27,9 % nel PI. Va notato anche che la quota delle importazioni provenienti dalla RPC sul totale delle importazioni di coke 80+ nella Comunità è stata del 95 % circa per tutto il periodo considerato.

(70) La percentuale delle importazioni cinesi è aumentata costantemente anche rispetto alla produzione totale dell'industria comunitaria per tutto il periodo considerato, passando dal 26,6 % nel 1995 al 47,0 % nel PI, con un incremento complessivo del 77 %. La punta più elevata è stata raggiunta durante il PI.

2.3. Prezzi delle importazioni in questione

a) Evoluzione dei prezzi delle importazioni in questione

(71) La media ponderata dei prezzi unitari del coke 80+ importato dalla RPC e venduto sul mercato comunitario è stata calcolata in base alle informazioni fornite dagli importatori che hanno cooperato all'inchiesta. Espressi in ECU-EUR/tonnellata, tali prezzi sono aumentati del 12 % nel periodo considerato, con una punta nel 1997. Essi sono passati da 71,1 ECU/t nel 1995 a 77,9 ECU/t nel 1996, a 90,1 ECU/t nel 1997 e sono poi scesi a 82,6 ECU/t nel 1998 e a 79,7 ECU-EUR/t nel PI.

(72) Secondo le informazioni fornite dalle parti interessate, l'incremento dei prezzi verificatosi tra il 1995 e il 1997 (27 %) era legato al definitivo miglioramento della qualità del coke 80+, che si vendeva, di conseguenza, a prezzi più alti sul mercato comunitario. Tra il 1997 e il PI si è registrato un deciso calo dei prezzi, pari all'11 %, che ha coinciso con la crescita della quota di mercato dovuta ai bassi prezzi.

b) Sottoquotazione

(73) La Commissione ha poi esaminato se i produttori/esportatori della RPC sottoquotassero i prezzi dell'industria comunitaria durante il PI. A tal fine la media ponderata dei prezzi del coke 80+ cinese venduto nella Comunità è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità allo stesso stadio commerciale.

(74) Per quanto riguarda i prezzi del coke 80+ cinese, la Commissione ha utilizzato i dati delle esportazioni comunicati dai produttori/esportatori cinesi che hanno cooperato. I prezzi fob franco frontiera cinese sono stati convertiti in prezzi cif franco frontiera comunitaria tramite l'aggiunta dei costi di trasporto e di assicurazione calcolati in base alle informazioni fornite dagli importatori che hanno cooperato. In una seconda fase i prezzi cinesi così calcolati sono stati adeguati per tener conto di differenze di qualità dovute al contenuto di carbonio fisso. In una terza fase i prezzi cif franco frontiera comunitaria sono stati ulteriormente adeguati di un margine rispecchiante i costi di vendita e finanziari sostenuti dagli importatori comunitari dopo l'importazione (ad esempio, costi di scarico, d'ispezione, di vagliatura e di deterioramento) per raggiungere il livello franco magazzino dell'importatore. Quest'ultimo adeguamento è stato intrapreso in base alla richiesta motivata di un importatore che ha effettuato il 26 % circa delle importazioni totali originarie della RPC nel PI.

(75) Per calcolare i prezzi dell'industria comunitaria la Commissione ha utilizzato i dati relativi alle vendite al primo cliente indipendente, effettuate direttamente (franco fabbrica) o tramite intermediari collegati (franco intermediario collegato).

(76) Poiché si è appurato che gli importatori vendevano il coke cinese esclusivamente ad utilizzatori, i prezzi cinesi sono stati confrontati con i prezzi dell'industria comunitaria applicati alle vendite allo stesso stadio commerciale, ossia agli utilizzatori. Queste vendite hanno rappresentato il 67 % circa delle vendite totali dell'industria comunitaria nel PI. Pertanto, la media ponderata dei prezzi netti franco fabbrica applicati dai produttori comunitari a utilizzatori indipendenti nella Comunità è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi netti del coke 80+ cinese franco magazzino dell'importatore.

(77) Il confronto ha rivelato che durante il PI il coke 80+ cinese è stato venduto nella Comunità a prezzi che sottoquotavano i prezzi dell'industria comunitaria del 29,5 %.

3. Situazione dell'industria comunitaria

3.1. Produzione, capacità e utilizzo delle capacità

(78) Dato il carattere particolare del processo di produzione del coke 80+ e il fatto che comporta elevati costi fissi, è importante utilizzare le capacità al massimo e mantenere un livello di produzione relativamente costante, anche a costo di dover procedere a vendite sottocosto. Infatti, gli impianti di produzione del coke 80+ devono funzionare 24 ore al giorno per tutto l'anno. A causa delle norme ambientali vigenti nella Comunità, inoltre, le batterie di forni da coke sono legate a macchinari e apparecchiature particolari di purificazione del gas di cokefazione e trattamento delle acque, che limitano l'inquinamento atmosferico. Nell'insieme le capacità esistenti non possono nella pratica essere adeguate ai volumi effettivi delle vendite né essere utilizzate per la fabbricazione di altri prodotti.

(79) La produzione dell'industria comunitaria è diminuita da 884809 t nel 1995 a 816026 t nel PI, con un calo complessivo dell'8 %. Essa è rimasta costante tra il 1995 e il 1997 e ha seguito poi un andamento costantemente decrescente tra il 1997 e il PI. Va notato che nello stesso periodo il consumo comunitario si è mantenuto più o meno agli stessi livelli.

(80) Le capacità di produzione dell'industria comunitaria sono rimaste immutate tra il 1995 e il PI, ammontando a 1,130 milioni di t circa.

(81) L'utilizzo delle capacità di produzione è diminuito conformemente alla produzione, ossia di 6 punti percentuali, passando dal 78 % nel 1995 al 72 % nel PI. Dato che la fabbricazione del coke è ad alta intensità di capitale, il calo del tasso di utilizzo si ripercuote sensibilmente sui costi unitari.

3.2. Scorte

(82) Le scorte finali dell'industria comunitaria sono cresciute del 22 % tra il 1995 e il PI, con una punta massima nel 1997. In relazione al volume totale delle vendite sul mercato comunitario, tali scorte sono aumentate del 42 % nel periodo considerato, poiché rappresentavano il 6,2 % del volume totale delle vendite nel 1995 e l'8,8 % nel PI.

3.3. Volume delle vendite e quota di mercato

(83) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario è diminuito costantemente nel periodo considerato, con un calo complessivo del 14 % tra il 1995 e il PI. Le vendite sono passate da 880666 t nel 1995 a 813789 t nel 1996, a 818061 t nel 1997, a 788176 t nel 1998 e infine a 753866 t nel PI.

(84) La corrispondente quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa costantemente con una perdita complessiva pari a 9,9 punti percentuali, essendo passata dal 64,8 % nel 1995 al 54,9 % nel PI.

3.4. Prezzi di vendita

(85) La media ponderata dei prezzi del coke 80+ venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario, direttamente o attraverso imprese collegate, ha registrato un calo complessivo dell'1 % nel periodo considerato. Dopo un incremento del 6 % registrato tra il 1995 e il 1997, i prezzi sono scesi del 7 % tra il 1997 e il PI, passando da 146,5 ECU/t nel 1995 a 154,1 ECU/t nel 1996, a 154,9 ECU/t nel 1997, a 149,0 ECU/t nel 1998 e infine a 144,5 ECU-EUR/t nel PI.

(86) Tra il 1995 e il 1996 i prezzi dell'industria comunitaria sono saliti con l'aumento del costo delle materie prime. Tra il 1996 e il 1997 i prezzi sono rimasti costanti mentre aumentavano quelli delle materie prime, il che ha coinciso con un calo di redditività dell'industria comunitaria, tornata al livello del 1995. Tra il 1997 e il PI i prezzi delle materie prime sono diminuiti, come pure i prezzi dell'industria comunitaria. Tuttavia, nello stesso periodo i costi unitari dell'industria comunitaria sono aumentati essendo diminuito il livello di utilizzo delle capacità. Ne consegue che tra il 1997 e il PI i prezzi dell'industria comunitaria non hanno potuto essere aumentati per seguire l'evoluzione dei costi di produzione; al contrario, l'industria comunitaria è stata costretta a diminuire i prezzi nel tentativo di conservare la sua quota di mercato. Questa situazione può essere definita di depressione dei prezzi.

3.5. Costi di produzione

(87) Si è constatato che i costi di produzione unitari totali dell'industria comunitaria sono aumentati in media dell'11 % tra il 1995 e il PI. Mentre i costi unitari di vendita e finanziamento sono diminuiti, i costi unitari di fabbricazione sono aumentati in detto periodo del 14 %. All'interno dei costi di fabbricazione i prezzi di acquisto delle principali materie prime (carbone da coke) sono rimasti costanti, mentre sono aumentati considerevolmente, soprattutto tra il 1997 e il PI, i costi unitari della manodopera e altre spese fisse generali di fabbricazione, che rappresentano circa il 40 % dei costi di fabbricazione.

(88) Detto aumento dei costi di fabbricazione unitari dell'industria comunitaria ha coinciso, specialmente a partire dal 1997, con la diminuzione dell'utilizzo delle capacità dell'industria comunitaria, che ha determinato un incremento dei costi fissi per unità prodotta.

3.6. Redditività

(89) La redditività dell'industria comunitaria in termini di rendimento delle vendite nette sul mercato comunitario, escluse eventuali sopravvenienze, ha avuto il seguente andamento: 4,8 % nel 1995, 9,6 % nel 1996, 5,9 % nel 1997, 0,9 % nel 1998 e - 3,9 % nel PI.

(90) Il miglioramento della redditività dell'industria comunitaria tra il 1995 e il 1996 ha coinciso con un incremento dei prezzi di vendita in presenza di una relativa stabilità dei costi delle materie prime. Il calo di redditività degli anni 1996-1997 ha coinciso con la relativa stabilità dei prezzi di vendita, un lieve aumento dei costi delle materie prime e un incremento dei costi unitari conseguente ad un calo della produzione e dell'utilizzo delle capacità. Tra il 1997 e il PI la redditività dell'industria comunitaria si è costantemente deteriorata in presenza di un calo continuo dei prezzi di vendita e di un incremento dei costi unitari conseguente ad un calo della produzione e dell'utilizzo delle capacità. Va notato che nello stesso periodo i prezzi delle materie prime erano in diminuzione. Va rilevato inoltre che nel PI tutti i produttori costituenti l'industria comunitaria hanno subito perdite o un calo di redditività.

3.7. Investimenti e occupazione

(91) Gli investimenti effettuati dall'industria comunitaria sono passati da 7,787 milioni di ECU nel 1995 a 6,777 milioni di ECU-EUR nel PI. Essi hanno riguardato in generale la sostituzione dei macchinari e delle apparecchiature di purificazione del gas di cokefazione e di trattamento delle acque. Tra il 1995 e il 1997 i proventi delle vendite dell'industria comunitaria erano sufficienti a coprire i necessari investimenti annui. Tuttavia, il livello degli investimenti realizzati nel 1998 e nel PI rivela che l'industria comunitaria era costretta a mantenere costante il tasso d'investimenti anche in un'epoca in cui la redditività era insufficiente a coprirne i costi.

(92) Il numero di posti di lavoro dell'industria comunitaria riservati alla produzione di coke 80+ è diminuito del 10 %, passando da 750 nel 1995 a 673 nel PI. Il totale degli occupati nell'industria comunitaria era di 1461 unità nel PI. Il numero relativamente basso di occupati si spiega con il fatto che la produzione di coke con il sistema delle batterie di forni usato dall'industria comunitaria richiede di gran lunga più investimenti in beni capitali che in manodopera.

3.8. Produttività

(93) La produttività dell'industria comunitaria, misurata come produzione per persona impiegata, è aumentata del 3 % nel periodo considerato. Dopo un incremento registrato tra il 1995 e il 1998, la produttività è scesa del 3 % tra il 1998 e il PI in corrispondenza di una diminuzione degli occupati dell'1 % e di un calo della produzione del 4 %.

4. Conclusioni sul pregiudizio

(94) Nel valutare la situazione dell'industria comunitaria si è tenuto conto del fatto che, nel settore in questione, per coprire i costi fissi è necessario utilizzare al massimo le capacità; occorre inoltre investire costantemente per garantire il rispetto della legislazione ambientale della Comunità. Di conseguenza, perché l'industria comunitaria possa assicurare l'utilizzo della capacità e il flusso d'investimenti necessari è indispensabile che essa consegua livelli di produzione, vendite e prezzi tali da garantire un'adeguata redditività.

(95) A questo proposito si è constatato che tra il 1995 e il PI gli indicatori economici relativi all'industria comunitaria quali produzione, utilizzo della capacità e conseguente costo unitario della produzione, scorte, volume delle vendite, prezzi unitari, quote di mercato e redditività si sono deteriorati.

(96) In particolare, in una situazione di mercato praticamente stabile, l'industria comunitaria ha subito una grave erosione della sua quota di mercato. Dal 1997 essa ha cercato di sostenere la situazione riducendo i suoi prezzi ad un livello sufficiente a coprire almeno i costi di funzionamento, per conservare la sua quota di mercato. Essa ha dovuto procedere così ad una riduzione del 7 % dei suoi prezzi tra il 1997 e il PI.

(97) Inoltre, la diminuzione del volume delle vendite ha inciso sul livello di utilizzo delle capacità e ha aumentato i costi di produzione unitari. L'aumento dei costi di produzione unitari è intervenuto infatti in un momento in cui i costi fissi dovevano essere ripartiti su un volume di produzione in calo costante (esso è sceso dell'8 % tra il 1995 e il PI). La diminuzione dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria, unita all'incremento dei costi unitari in conseguenza di un calo dell'utilizzo delle capacità ha determinato un deterioramento della redditività, soprattutto a partire dal 1997, che si è trasformato in perdite nel PI (- 3,9 %). In questo tipo d'industria, gli investimenti necessari devono essere effettuati anche se i proventi conseguiti non sono sufficienti a finanziarli. In effetti, soprattutto nel 1998 e nel PI, il rendimento delle vendite dell'industria comunitaria non è stato sufficiente a coprire i costi dei necessari investimenti annui. Inoltre, come indicato al punto 78, le capacità installate dell'industria comunitaria non possono di fatto essere adeguate al volume reale delle vendite né essere convertite per altre produzioni. Sotto questo aspetto, la specificità delle capacità produttive ha accresciuto il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria con la diminuzione del volume delle vendite e della quota di mercato.

(98) Alla luce dell'analisi che precede, si è concluso provvisoriamente che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione di base.

F. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Nota preliminare

(99) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 6, della decisione di base, si è esaminato se il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria sia stato causato, in una misura che possa essere considerata grave, dal volume e dal livello dei prezzi delle importazioni cinesi oggetto di dumping. Sono stati esaminati anche altri fattori, a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, della decisione di base, per garantire che il pregiudizio dovuto a tali fattori non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping in questione.

2. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(100) Si è constatato che le importazioni oggetto di dumping originarie della RPC sono aumentate significativamente nel periodo considerato in termini sia di volume che di quota di mercato. L'incremento è stato particolarmente significativo tra il 1997 e il PI (41 % per quanto riguarda il volume e 7,8 % per quanto riguarda la quota di mercato). Questa evoluzione ha coinciso con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, che nello stesso periodo ha perduto quote di mercato, ha subito una depressione dei prezzi e un'erosione della redditività.

(101) Le importazioni originarie della RPC sono aumentate del 63 % nel periodo considerato, il che ha rappresentato un incremento complessivo di 10,6 punti percentuali della loro quota di mercato, mentre la quota dell'industria comunitaria diminuiva di 9,9 punti percentuali. Si può concludere pertanto che la perdita di quota di mercato subita dall'industria comunitaria può essere attribuita interamente all'acquisizione di quote di mercato da parte delle importazioni originarie della RPC. Una tale conclusione è giustificata tenendo conto che anche gli altri produttori comunitari hanno perduto quote di mercato (1,2 punti percentuali) e che le importazioni provenienti dagli altri paesi terzi sono rimaste costanti nel periodo considerato.

(102) La situazione finanziaria dell'industria comunitaria è migliorata tra il 1995 e il 1997, grazie ad un incremento dei prezzi, alla relativa stabilità del livello di produzione e al miglioramento della produttività. L'incremento dei prezzi è avvenuto però a spese della quota di mercato, che è diminuita di 3,9 punti percentuali nello stesso periodo. Va notato che questi sviluppi hanno coinciso con l'aumento dei prezzi (27 %) delle esportazioni cinesi. A partire dal 1997 i prezzi delle esportazioni cinesi nella Comunità cadono (- 11 %) e il volume delle importazioni (+ 42 %) così come la corrispondente quota di mercato (+ 7,8 punti percentuali) crescono significativamente, mentre in parallelo la situazione dell'industria comunitaria tende a deteriorarsi e registra ulteriori perdite di quote di mercato (- 5,9 punti percentuali) e una diminuzione dei prezzi di vendita (- 8 %).

(103) La riduzione del volume delle vendite si è ripercossa negativamente sul livello della produzione e di conseguenza dell'utilizzo delle capacità, sui costi di produzione unitari e sulla produttività dell'industria comunitaria. La progressione delle importazioni di coke 80+ cinese è illustrata chiaramente dal rapporto tra queste importazioni e la produzione totale dell'industria comunitaria: nel 1995 esse erano pari al 26,6 % di tale produzione, nel PI ammontavano al 47,0 %, con un incremento totale di circa 20 punti percentuali.

(104) Inoltre, le importazioni di coke 80+ originarie della Cina sono state effettuate, nel PI, a prezzi che sottoquotavano notevolmente quelli dell'industria comunitaria. Di conseguenza, in questo periodo, quando le importazioni cinesi hanno raggiunto il livello più elevato in termini di volume e quota di mercato, si sono registrate perdite sostanziali.

(105) Si può pertanto concludere provvisoriamente che la depressione dei prezzi e il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, soprattutto per quanto riguarda la quota di mercato e le perdite finanziarie, è chiaramente attribuibile alla persistente pratica delle importazioni di coke 80+ cinese a basso prezzo e in quantitativi sempre maggiori, che durante il PI hanno raggiunto una quota significativa del mercato comunitario.

3. Incidenza di altri fattori

3.1. Nota preliminare

(106) Per quanto riguarda gli altri fattori, la Commissione ha esaminato lo sviluppo del consumo sul mercato comunitario, i risultati degli altri produttori comunitari, l'andamento delle capacità di produzione e delle esportazioni dell'industria comunitaria, nuove normative ambientali, variazioni dei prezzi delle materie prime, l'andamento e l'impatto delle importazioni provenienti da paesi terzi non oggetto del presente procedimento e le rivendite di coke 80+ cinese da parte dell'industria comunitaria.

3.2. Andamento del consumo

(107) Il consumo del prodotto in esame sul mercato comunitario si è mantenuto relativamente costante nel periodo considerato. Va notato inoltre che la redditività dell'industria comunitaria è diminuita ed essa è andata in perdita tra il 1997 e il PI, quando il mercato comunitario è cresciuto del 2 %. Il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria non può perciò essere attribuito ad una contrazione della domanda sul mercato comunitario.

3.3. Risultati degli altri produttori comunitari

(108) Nel corso dell'inchiesta si è esaminato anche se la situazione degli altri produttori comunitari, che rappresentavano il 26,9 % della produzione comunitaria totale nel PI, divergeva da quella dell'industria comunitaria. A tal fine sono state analizzate le informazioni contenute nella denuncia e quelle fornite dagli altri produttori comunitari in merito alla loro produzione totale, al volume delle vendite e ai prezzi.

(109) Si è constatato così che anche gli altri produttori comunitari hanno perso quote di mercato, passando dal 16,9 % nel 1995 al 15,7 % nel PI. Inoltre, nel periodo considerato il volume delle loro vendite si è ridotto (- 6 %) e i loro prezzi di vendita sono scesi in media dell'11 %. Va notato infine che dopo il PI uno degli altri produttori comunitari ha chiuso i due stabilimenti di coke che aveva in Germania.

(110) In considerazione di quanto precede si conclude che gli altri produttori comunitari si sono trovati confrontati alle stesse difficoltà dell'industria comunitaria. Di conseguenza, essi non possono aver contribuito a determinare il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.

3.4. Sovraccapacità dell'industria comunitaria e andamento delle sue esportazioni

(111) Alcune parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria è da attribuirsi all'esistenza nella Comunità di sovraccapacità di produzione di coke 80+ dovute al calo della domanda e a un deterioramento delle vendite all'esportazione dell'industria comunitaria.

(112) L'inchiesta ha rivelato però che il consumo del prodotto in esame è rimasto costante nella Comunità tra il 1995 e il PI, come pure le capacità di produzione dell'industria comunitaria. Le capacità dell'industria comunitaria nel PI erano quasi identiche a quelle del 1996, anno in cui essa ha realizzato congrui profitti.

(113) Le vendite all'esportazione dell'industria comunitaria rappresentano una piccola percentuale (5 % circa) delle sue vendite totali. Benché esse siano nel complesso diminuite dell'8 % in volume tra il 1995 e il PI, le esportazioni sono aumentate rispetto al volume delle vendite sul mercato comunitario, passando dal 5,2 % del 1995 al 5,6 % nel PI.

(114) Alla luce di questi elementi, il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria non può essere attribuito ad un incremento della capacità. Per quanto riguarda la contrazione delle esportazioni, la percentuale relativamente esigua che esse rappresentano sul totale delle vendite dell'industria comunitaria non può essere tale da rompere il nesso causale esistente tra le importazioni di coke 80+ dalla Cina a condizioni di dumping e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.

3.5. Modifiche della legislazione ambientale

(115) Si è esaminato se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia stato causato da eventuali investimenti straordinari che essa ha dovuto effettuare per conformarsi a nuove norme ambientali.

(116) Si è constatato però che nel periodo considerato l'industria comunitaria ha mantenuto in questo campo un livello d'investimenti normale per questo tipo d'industria. Essa non ha investito allo scopo d'incrementare le sue capacità produttive, bensì per sostituire i macchinari e le apparecchiature di purificazione del gas di cokefazione e di trattamento delle acque, come previsto dalla legislazione ambientale della Comunità. Essa non ha dunque effettuato investimenti straordinari per conformarsi a nuove normative ambientali.

(117) Si può concludere pertanto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non è stato provocato da un aumento degli investimenti dovuto all'introduzione di nuove normative ambientali.

3.6. Prezzi delle materie prime

(118) La Commissione ha considerato inoltre l'eventualità che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia da attribuire ad un incremento dei costi delle materie prime, poiché si è sostenuto che questo fattore è stato almeno in parte responsabile di detto pregiudizio.

(119) La principale materia prima utilizzata per la produzione di coke 80+ è il carbone da coke, che assorbe il 60 % circa dei costi di fabbricazione. Il carbone da coke usato dall'industria comunitaria è importato dagli USA e l'inchiesta ha rivelato che i prezzi di questo prodotto non hanno registrato variazioni rilevanti nel periodo considerato. Dopo un aumento del 7 % tra il 1995 e il 1997, i prezzi delle materie prime sono scesi dell'8 % tra il 1997 e il PI. A questo proposito va notato che, l'aumento del prezzo del carbone da coke dovuto all'apprezzamento del dollaro rispetto all'ecu/euro, specialmente durante il PI, è stato compensato da una caduta dei prezzi dei trasporti transoceanici.

(120) Si deve considerare inoltre che l'incremento dei prezzi delle materie prime registrato tra il 1995 e il 1997 ha potuto essere trasferito sui prezzi di vendita, che sono aumentati nello stesso periodo consentendo margini di profitto più elevati all'industria comunitaria. Tra il 1997 e il PI invece, nonostante un calo dell'8 % dei prezzi delle materie prime, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria si è deteriorata in quanto i suoi prezzi di vendita sono diminuiti più di quelli delle materie prime, mentre i suoi costi di produzione sono aumentati in seguito ad un utilizzo ridotto delle capacità.

(121) Di conseguenza, si ritiene che i prezzi delle materie prime non abbiano contribuito a determinare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

3.7. Importazioni provenienti da altri paesi terzi

(122) L'inchiesta ha rivelato che la quota di mercato dell'insieme delle importazioni da altri paesi terzi ha rappresentato, nel periodo considerato, meno dell'1,5 % del mercato comunitario. Sotto il profilo dei prezzi, non si hanno elementi per ritenere che le importazioni in questione siano state effettuate a prezzi bassi.

(123) Ad ogni modo, anche ammettendo questa eventualità, la quota di mercato di tali importazioni è talmente trascurabile da non aver potuto contribuire in modo rilevante al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

3.8. Rivendita del coke 80+ cinese da parte dell'industria comunitaria

(124) È stata presa in considerazione anche l'ipotesi che l'industria comunitaria si sia autodanneggiata attraverso le rivendite di coke 80+ provenienti dalla RPC.

(125) Come indicato sopra, si è constatato che il volume di tali rivendite nel PI non ha superato individualmente l'8,5 % della produzione totale delle società interessate. Queste importazioni hanno rappresentato il 7,6 % delle importazioni totali originarie della Cina e il 3,8 % di tutte le vendite effettuate dall'industria comunitaria nel PI. Questi dati sono chiaramente l'indice di un normale comportamento commerciale di autodifesa in reazione all'ascesa delle importazioni originarie della RPC. Queste rivendite non possono, inoltre, dato il loro basso livello, aver compensato l'industria comunitaria degli effetti del dumping né averle recato un beneficio sostanziale.

4. Conclusioni sul nesso di causalità

(126) La Commissione ha constatato l'esistenza di prove evidenti a sostegno del nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria. Questa conclusione si basa in particolare sulla perdita di quote di mercato da parte dell'industria comunitaria e su un deterioramento della sua redditività, che hanno coinciso con l'aumento di volume delle importazioni originarie della RPC a prezzi costantemente e significativamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Qualsiasi altro fattore che possa aver contribuito a deteriorare la situazione dell'industria comunitaria, in particolare l'andamento delle sue esportazioni, variazioni nei prezzi delle materie prime e le rivendite di coke 80+ cinese da parte della stessa industria comunitaria, non è tale da poter rompere il nesso di causalità esistente tra il dumping e il pregiudizio grave constatati.

(127) Si conclude pertanto provvisoriamente che le importazioni oggetto di dumping originarie della RPC hanno causato all'industria comunitaria un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, della decisione di base.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Nota preliminare

(128) Scopo delle misure antidumping è di rimediare a pratiche commerciali sleali aventi effetti pregiudizievoli sull'industria comunitaria e di ristabilire una situazione di autentica concorrenza sul mercato della Comunità. Al di là dell'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio da esso causato, la Commissione ha considerato se esistessero ragioni valide per concludere che non è nell'interesse della Comunità istituire misure nella fattispecie. A tal fine, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, della decisione di base, sono state esaminate, in base all'insieme delle prove raccolte, l'incidenza di eventuali misure su tutte le parti interessate dal procedimento e le conseguenze della loro adozione o non adozione.

2. Raccolta di dati relativi all'interesse della Comunità

(129) Per valutare l'impatto di eventuali misure sono stati inviati questionari a tutte le parti interessate, compresi gli importatori/operatori commerciali e gli utilizzatori industriali noti alla Commissione fin dall'apertura del procedimento. Altri interessati, manifestatisi in seguito, sono stati invitati a fornire informazioni sui probabili effetti dell'imposizione/non imposizione di misure antidumping. La Commissione ha chiesto informazioni concernenti l'interesse della Comunità anche all'industria comunitaria.

(130) Hanno risposto ai questionari entro i termini stabiliti i seguenti sei importatori/operatori commerciali, che rappresentano insieme la quasi totalità delle importazioni di coke 80+ originarie della RPC:

- Adriacoke SpA, Ravenna, Italia,

- Eurocoke Due Srl, Milano, Italia,

- Krupp Energiehandel GmbH, Essen, Germania,

- Mongecoke SpA, Milano, Italia,

- RAG Trading GmbH, Essen, Germania,

- SSM Coal BV, Rotterdam, Paesi Bassi.

(131) Durante l'inchiesta si è constatato che Eurocoke Due Srl ha cessato d'importare coke 80+ originario della RPC all'inizio del 1999.

(132) Hanno risposto anche le seguenti due società, che utilizzano coke 80+ per la fabbricazione di ghisa o lana di roccia:

- Buderus Guss GmbH, Wetzlar, Germania,

- Rockwool International A/S, Copenhagen, Danimarca a nome delle sue seguenti controllate:

- Rockwool A/S, Hedehusene, Danimarca,

- Deutsche Rockwool Mineralwoll, GmbH, Gladbeck, Germania,

- Rockwool Lapinus, BV, Roermond, Paesi Bassi,

- Rockwool Isolation SA, Parigi, Francia.

(133) Osservazioni circostanziate sono state formulate dai seguenti tre produttori di ghisa:

- Fritz Winter Eisengiesserei GmbH & Co. KG, Stadtallendorf, Germania,

- Georg Fischer GmbH & Co. KG, Mettmann, Germania,

- Pont-à-Mousson, SA, Nancy, Francia.

(134) Si sono espressi sul possibile impatto di misure antidumping sulle fonderie comunitarie anche il comitato delle associazioni europee delle fonderie e sei associazioni nazionali delle fonderie.

3. Impatto sull'industria comunitaria

3.1. Caratteristiche ed efficienza dell'industria comunitaria

(135) L'industria comunitaria è formata da imprese di medie dimensioni dedicate esclusivamente alla produzione di coke, ubicate in Francia, Spagna, Belgio, Regno Unito e Italia. L'industria comunitaria conta un totale di 1461 dipendenti, di cui 673 erano impiegati direttamente nella fabbricazione del prodotto in esame nel PI. Va notato anche che l'industria comunitaria è un'industria matura, strategicamente importante in termini di affidabilità nell'approvvigionamento delle industrie utilizzatrici.

(136) L'inchiesta ha dimostrato che l'industria comunitaria è efficiente. Ciò risulta dai margini di profitto realizzati tra il 1995 e il 1997 (4,8 % - 9,6 %) e dal livello degli investimenti intrapresi in tutto il periodo considerato. L'impatto delle importazioni in dumping dalla Cina a partire dal 1997 ha però sensibilmente compromesso la situazione dell'industria comunitaria, tanto che questa ha registrato perdite pari a - 3,9 % nel PI.

(137) Come indicato al considerando 78, il prodotto in esame è fabbricato in batterie di forni da coke riservate alla produzione di coke 80+ e le capacità installate non possono essere adeguate, di fatto, al volume effettivo delle vendite né possono essere utilizzate per la fabbricazione di altri prodotti. Inoltre, la produzione di coke in batterie di forni richiede forti investimenti di capitale ed è altamente automatizzata e l'industria comunitaria deve costantemente investire per rispettare la legislazione ambientale europea. Durante il periodo considerato l'industria comunitaria ha continuato a sostituire i macchinari e le apparecchiature per conformarsi agli obblighi in materia d'inquinamento.

3.2. Effetti dell'istituzione di misure

(138) In caso di dumping pregiudizievole costituito da importazioni a basso prezzo, dev'essere esaminata in modo particolare la necessità di eliminare gli effetti distorsivi del dumping e di ripristinare una reale concorrenza.

(139) Per prevedere gli effetti di eventuali misure sull'industria comunitaria, la Commissione ha presupposto una situazione di domanda costante, che è giustificata dalla stabilità della produzione di ghisa, lana di roccia e piombo di zinco nella Comunità.

(140) In seguito all'istituzione di misure è prevedibile che il volume delle vendite e, in una certa misura, i prezzi del prodotto in esame sul mercato comunitario aumentino. Questo incremento di volume consentirebbe all'industria comunitaria di recuperare quote di mercato e, con un maggiore utilizzo delle capacità, di diminuire i costi di produzione unitari e aumentare la produttività. Benché sia possibile che il volume delle importazioni originarie della RPC diminuisca, dato che l'industria comunitaria non è in grado di soddisfare completamente la domanda del mercato comunitario, il calo delle importazioni non dovrebbe essere significativo.

(141) Si prevede che il livello dei prezzi dell'industria comunitaria aumenti, anche se non in misura pari all'importo totale del dazio; l'industria comunitaria trarrà in parte profitto dall'incremento di volume delle vendite che potrà realizzare se riacquisterà un certo vantaggio in termini di prezzi sulle importazioni di coke 80+ dalla Cina.

(142) Qualsiasi aumento del volume delle vendite e del livello dei prezzi dell'industria comunitaria consentirà a quest'ultima con ogni probabilità di risollevare la sua situazione finanziaria, mettendo così le società interessate in condizione di continuare ad operare e ad effettuare i necessari investimenti.

3.3. Effetti sull'industria comunitaria della non istituzione di misure

(143) Nell'ipotesi che non siano istituite misure, è probabile che l'andamento negativo dell'industria comunitaria continui, determinando a medio/lungo termine la chiusura di imprese. L'industria comunitaria risente in modo particolare della perdita di quote di mercato e di una situazione finanziaria negativa. È ovvio pertanto che, alla luce del calo di redditività registrato soprattutto a partire dal 1997 e del pregiudizio grave subito durante il PI, la sua situazione finanziaria si deteriorerà ulteriormente in assenza di misure che correggano gli effetti negativi delle importazioni in dumping. Si potrebbe da ultimo giungere a tagli di produzione o alla chiusura di impianti e di conseguenza alla soppressione di posti di lavoro e d'investimenti sostanziali nella Comunità. Va ricordato a questo proposito che uno degli altri produttori comunitari ha chiuso due stabilimenti.

(144) In assenza di misure, pertanto, la compressione dei prezzi ad opera delle importazioni in dumping continuerà a vanificare gli sforzi compiuti dall'industria comunitaria per riacquistare un margine di utili soddisfacente, con la possibile conseguenza di un'ulteriore riduzione della produzione di coke 80+ nella Comunità. È ovvio che, se i produttori presenti sul mercato comunitario diminuiranno, diminuirà anche la concorrenza su tale mercato.

3.4. Conclusioni

(145) In conclusione, poiché l'analisi dell'industria comunitaria indica che essa è strutturalmente efficiente, è prevedibile che l'istituzione di misure le darà l'opportunità di ristabilirsi dal pregiudizio subito. Essa dovrebbe migliorare il volume delle vendite e recuperare le quote di mercato perdute, il che le consentirebbe di ridurre i costi unitari e d'incrementare la redditività. Si prevede inoltre che l'industria comunitaria possa aumentare i prezzi di vendita, anche se non in misura pari all'importo totale del dazio. Si ritiene pertanto che l'istituzione di misure sia nell'interesse dell'industria comunitaria. Se tali misure non saranno adottate, vi è il rischio che alcuni produttori comunitari debbano chiudere i loro impianti.

4. Impatto delle misure sugli importatori/operatori commerciali

4.1. Struttura dei canali d'importazione e di distribuzione

(146) La distribuzione di coke 80+ nella Comunità è caratterizzata da un numero limitato di importatori/rivenditori che detengono grandi scorte del prodotto in esame. Queste società fungono da intermediari tra gli esportatori cinesi e gli utilizzatori finali della Comunità importando, selezionando e conservando le scorte di coke 80+ originario della RPC. L'inchiesta ha rivelato che gli utilizzatori finali non importano il prodotto in esame direttamente dalla Cina, bensì lo acquistano dagli importatori.

4.2. Situazione economica degli importatori

(147) I suddetti importatori che hanno collaborato all'inchiesta rappresentavano, durante il PI, il 96 % circa del volume delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità. Tutti questi importatori si sono espressi contro le misure antidumping, argomentando che, poiché l'industria comunitaria non dispone di sufficienti capacità per soddisfare la domanda, esse determinerebbero per loro la perdita di attività e di proventi nonché effetti negativi sugli utilizzatori.

(148) A questo proposito va notato che, benché mantengano consistenti scorte del prodotto in esame, gli importatori commerciano anche in un'ampia gamma di altri prodotti di carbone non interessati dal presente procedimento. Si è constatato che il fatturato totale degli importatori che hanno cooperato è ammontato nel PI a 1627 milioni di ECU/EUR, mentre quello relativo al prodotto in esame è stato pari a 40 milioni di ECU/EUR, ossia ha rappresentato meno del 2,5 % del fatturato totale. In base alle informazioni disponibili il numero totale dei dipendenti occupati dalle suddette società ammontava a circa 500 persone, di cui, secondo una ripartizione basata sul fatturato, 12 possono essere considerate addette al prodotto in esame. Sotto il profilo finanziario, la media ponderata degli utili realizzati nel PI dai suddetti importatori è stata del 7,2 %.

4.3. Effetti dell'istituzione/non istituzione di misure

(149) Come si è detto, è prevedibile che, con l'istituzione di misure, i prezzi del coke 80+ sul mercato della Comunità aumentino e che, dato il livello e il carattere delle misure previste e in considerazione delle capacità di produzione disponibili nella Comunità, le importazioni continuino, anche se a prezzi non pregiudizievoli. Questo aumento dei prezzi può avere un impatto negativo sugli importatori, i cui margini di profitto potrebbero ridursi.

(150) Tuttavia, qualsiasi riduzione dei margini degli importatori va vista alla luce degli utili da essi realizzati nel PI nonché del fatto che fungono in larga misura da operatori commerciali e in quanto tali possono scegliere una fonte di approvvigionamento alternativa, ad esempio i produttori comunitari di coke 80+. Si è constatato, del resto, che alcuni importatori del prodotto in questione dalla RPC acquistano lo stesso prodotto anche dall'industria comunitaria. Inoltre, l'impatto negativo di un eventuale aumento dei prezzi potrà essere ampiamente ridotto compensando la riduzione dei margini con un incremento dei prezzi applicati alle industrie utilizzatrici. Dato che l'industria comunitaria non è in grado di coprire la totalità della domanda del mercato comunitario, il volume delle importazioni resterà con ogni probabilità significativo.

(151) In base agli elementi esposti sopra, si conclude provvisoriamente che, se non saranno istituite misure, l'andamento positivo della situazione degli importatori verosimilmente continuerà, ma che, se saranno adottate misure, il loro impatto sugli importatori del prodotto in esame non sarà tale da metterne seriamente a repentaglio l'attività economica, nonostante la possibilità di un deterioramento della loro situazione.

5. Utilizzatori

5.1. Operatori economici interessati

(152) L'industria comunitaria che utilizza il prodotto in esame comprende tre grandi settori:

- fonderie che producono getti,

- produttori di lana di roccia,

- produttori di piombo di zinco.

5.2. Produttori di lana di roccia

a) Caratteristiche e struttura del settore

(153) Le informazioni a disposizione della Commissione indicano che una società utilizzatrice, Rockwool, produce quasi la totalità della lana di roccia della Comunità. Essa ha risposto al questionario inviatole durante l'inchiesta e i servizi della Commissione hanno effettuato una visita di accertamento nella sede della società. Rockwool rappresenta il 10 % circa del consumo totale di coke 80+ nella Comunità e nel 1998 ha realizzato il 28 % circa delle importazioni totali del prodotto cinese nella Comunità.

(154) Il coke 80+ è utilizzato come combustibile per fondere la roccia. La roccia fusa è in seguito filata in fibre sottili, che vengono poi impregnate di una sostanza legante e di oli per ottenere la lana di roccia. Indurita e modellata la lana di roccia è utilizzata come materiale isolante. Rockwool è il primo produttore comunitario di lana di roccia e detiene circa un terzo del mercato comunitario dei materiali isolanti, che comprende, oltre alla lana di roccia, anche la lana di vetro e la schiuma plastica.

(155) Il coke 80+ ha rappresentato tra il 2 % e il 5 %(4) dei costi di produzione totali di Rockwool nel 1998.

(156) La società ha 11 stabilimenti di produzione nella Comunità e impiega in totale circa 7000 dipendenti. Secondo le informazioni fornite dalla società stessa, il coke 80+ cinese è utilizzato solo in quattro stabilimenti che nel 1998 impiegavano 3490 dipendenti..

b) Effetti dell'istituzione di misure

(157) Rockwool ha espresso preoccupazione a proposito dell'istituzione di misure nel quadro del presente procedimento, sostenendo che determinerebbero un aumento dei costi di acquisto del prodotto in esame, che potrebbe incidere sulla sua competitività compromettendo le sue attività produttive nella Comunità. La società ha affermato anche che l'aumento dei costi conseguente all'istituzione di misure antidumping ridurrebbe i suoi utili, poiché tali costi non possono essere trasferiti ai clienti.

(158) A proposito dell'incidenza di eventuali dazi antidumping sulle attività di Rockwool, va notato innanzitutto che il coke 80+ cinese non è importato nella Comunità direttamente dagli utilizzatori, bensì tramite importatori; non è da escludere, pertanto, che questi assorbano una parte dell'aumento dei prezzi derivante dall'imposizione di un dazio, benché la portata di questo aspetto dipenda dal comportamento che assumeranno in materia di prezzi tanto l'industria comunitaria quanto gli importatori.

(159) In secondo luogo, l'inchiesta ha rivelato che il coke 80+ rappresenta tra il 2 % e il 5 %(5) dei costi totali di produzione della lana di roccia. Pertanto un dazio antidumping come quello proposto determinerebbe un incremento ipotetico massimo dell'1 % circa dei costi di produzione di Rockwool. Questo dato è stato calcolato assumendo come ipotesi che gli importatori trasferiscano il costo del dazio completamente agli utilizzatori e che l'industria comunitaria aumenti i suoi prezzi in media del 5,6 % ritornando alla situazione del 1996. È però improbabile che si giunga ad un tale aumento dei costi, dato che non si può escludere che gli importatori assumano su di sé una parte dell'incremento di prezzo del coke 80+. Come si è detto, la media ponderata degli utili realizzati nel PI dagli importatori che hanno cooperato era del 7,2 %. Si prevede, inoltre, che i prezzi dell'industria comunitaria aumentino meno del 5,6 % indicato sopra, in quanto una parte dei vantaggi che questa otterrà consisteranno nella diminuzione dei costi unitari dovuta all'aumento della produzione e delle vendite nella Comunità.

(160) D'altro lato, gli utili di Rockwool sono quasi raddoppiati tra il 1995 e il 1998 e si sono aggirati tra il 7 % e il 9 % nel 1998(6).

(161) Per quanto riguarda l'impossibilità di trasferire qualsiasi aumento dei costi agli acquirenti di lana di roccia, questo problema è stato analizzato con riferimento ad una delle controllate di Rockwool, in merito alla quale erano disponibili dati sui costi e sui prezzi della lana di roccia e che ha effettuato il 40 % circa delle importazioni di Rockwool dalla RPC nel 1998. La forte posizione di mercato di Rockwool nel segmento della lana di roccia, nel quale la società dichiara di essere leader nella Comunità europea, e il fatto che la lana di roccia rappresenta circa un terzo del mercato comunitario dei prodotti isolanti, sembra contraddire l'argomento sopra esposto. Tra il 1995 e il 1998 la controllata, nonostante un aumento dei costi di produzione unitari totali [tra il 4 % e il 7 %(7)], ha incrementato gli utili del 20 %; e va notato che anche i prezzi della lana di roccia sono aumentati nello stesso periodo (del 7 %). Ciò dimostra che siffatti incrementi dei costi possono essere trasferiti sui prezzi applicati agli utilizzatori finali. Questa ipotesi è tanto più valida in quanto Rockwool detiene una forte posizione di mercato nel segmento della lana di roccia, nel quale afferma di essere al primo posto nella Comunità, e la lana di roccia rappresenta circa un terzo del mercato comunitario totale delle materie isolanti.

(162) Rockwool ha affermato che con l'istituzione di misure antidumping diminuiranno le importazioni di coke 80+ originario della RPC, con conseguenti difficoltà per gli utilizzatori di questo prodotto che dovranno sostenere costi considerevoli per adeguare i loro forni a cubilotto in seguito al passaggio dal coke cinese a quello dell'industria comunitaria.

(163) A questo proposito l'inchiesta ha rivelato che in generale i forni a cubilotto devono essere adeguati quando si passa da un coke 80+ ad un altro, che si tratti di coke proveniente dalla RPC o da un altro produttore comunitario. L'istituzione di misure antidumping non dovrebbe perciò avere un grande impatto oltre a quello normalmente provocato dal cambiamento di fonte di approvvigionamento. Ad ogni modo, ammesso che siano consistenti, tali costi non hanno rappresentato un ostacolo insormontabile per la società in questione quando ha deciso di cambiare fonte di approvvigionamento tra il 1995 e il PI.

c) Effetti della non imposizione di misure

(164) Se non dovessero essere imposte misure antidumping, Rockwool continuerà a trarre vantaggio dai bassi prezzi ai quali il coke 80+ è venduto sul mercato comunitario. Pur riconoscendo l'importanza di qualsiasi riduzione dei costi, si deve sottolineare che i bassi prezzi applicati dai produttori cinesi sono il risultato di pratiche commerciali sleali, che sono pregiudizievoli per l'industria comunitaria.

(165) Va notato inoltre che, qualora sia ridimensionata o, in ultima analisi, scompaia l'industria comunitaria che produce coke 80+, verrebbero ridotte anche le fonti di approvvigionamento disponibili, con conseguenti effetti negativi per Rockwool. Se ciò si verificasse, le forniture di coke 80+ nella Comunità potrebbero venire a dipendere interamente dalla produzione cinese, che assumerebbe una posizione dominante sul mercato comunitario. Si ritiene perciò che l'esistenza di fonti alternative sia indispensabile per garantire un accesso adeguato alle materie prime. Le informazioni di cui dispone la Commissione indicano che vi è attualmente una penuria di coke 80+ cinese destinato all'esportazione, dovuta a cause indipendenti dal procedimento antidumping. Il ridimensionamento o, peggio ancora, la scomparsa dell'industria comunitaria potrebbe acutizzare questi problemi e provocare penuria nelle forniture per l'industria degli utilizzatori.

d) Conclusioni

(166) Le informazioni fornite da Rockwool non confermano le sue asserzioni relative all'impatto che misure antidumping potrebbero avere sui produttori di lana di roccia. In primo luogo, l'incidenza sui costi di produzione di una misura antidumping della portata prevista sarebbe probabilmente limitata e, in secondo luogo, qualsiasi incremento dei costi può essere trasferito sui clienti finali. In queste circostanze, si conclude pertanto che l'imposizione di misure antidumping sul coke 80+ originario della RPC non dovrebbe incidere in modo significativo sulla situazione economica dei produttori di lana di roccia.

5.3. Fonderie

a) Caratteristiche e struttura del settore

(167) Le fonderie hanno rappresentato l'85 % circa del consumo totale di coke 80+ nella Comunità e il 63 % circa delle importazioni dello stesso prodotto dalla RPC nel 1998. Informazioni sull'impatto di eventuali misure antidumping sulle fonderie sono state fornite da quattro fonderie comunitarie che rappresentano il 10 % del consumo totale e il 13 % delle importazioni totali dalla RPC. Una serie di dichiarazioni sono state fatte inoltre da varie associazioni nazionali di fonderie nonché dal Comitato delle associazioni delle fonderie europee. Tali dichiarazioni sono state esaminate alla luce delle informazioni documentate fornite dalle suddette quattro fonderie.

(168) Il coke 80+ è utilizzato come combustibile per fondere rottami destinati alla produzione di getti ferrosi. I pezzi fusi sono poi ulteriormente trasformati e utilizzati per la produzione di elementi per l'industria automobilistica, delle costruzioni e meccanica e per le imprese di servizi pubblici.

(169) Si è appurato che il coke 80+ rappresentava nel 1998 il 2,3 % dei costi di produzione totali delle fonderie.

(170) Per quanto riguarda i dati sull'occupazione, il Comitato delle associazioni delle fonderie europee ha affermato che nel 1998 i posti di lavoro interessati ammontavano in questo settore a circa 194000. Le informazini fornite dalle quattro fonderie che hanno cooperato, e che rappresentavano il 10 % del consumo totale di coke 80+ nel 1998, indicano che il numero totale dei dipendenti di queste imprese impiegati nel settore in questione era nel 1998 di circa 6000. Su questa base si può calcolare che il numero totale dei dipendenti delle fonderie del settore che utilizza il coke 80+ si aggiri piuttosto sulle 50000 unità. Va sottolineato però che questo dato si riferisce al totale dei posti di lavoro del settore e non ai posti connessi direttamente con l'uso del prodotto in questione.

b) Effetti dell'imposizione di misure

(171) Le associazioni nazionali delle fonderie hanno dichiarato che l'imposizione di misure antidumping sulle importazioni di coke 80+ cinese avrebbe notevoli ripercussioni negative sulle fonderie, che consistono per lo più di piccole e medie imprese, e provocherebbe probabilmente la chiusura d'impianti. Si è sostenuto inoltre che, poiché il coke 80+ rappresenta una porzione elevata dei costi complessivi delle fonderie, qualsiasi misura antidumping inciderebbe sensibilmente sulla loro redditività, che è attualmente molto bassa (tra l'1 % e il 3 %).

(172) Come si è detto al punto 146, le imprese che utilizzano il coke 80+ cinese non lo importano direttamente, bensì lo acquistano da importatori. Non si esclude pertanto che questi ultimi sostengano una parte dell'incremento dei prezzi conseguente all'imposizione di misure antidumping.

(173) Per quanto riguarda l'incidenza del coke 80+ sui costi totali delle fonderie, le associazioni nazionali hanno affermato che la sua quota oscilla tra il 2,6 % e il 6 %. In base alle informazioni fornite dalle quattro fonderie che hanno cooperato, il prodotto in questione rappresenta il 2,3 % dei loro costi totali. Pertanto, il dazio antidumping proposto determinerebbe in media un incremento ipotetico massimo dei costi di produzione inferiore allo 0,5 %. Questo dato è stato calcolato assumendo come ipotesi che gli importatori trasferiscano il costo del dazio completamente agli utilizzatori e che l'industria comunitaria aumenti i suoi prezzi in media del 5,6 % ritornando alla situazione del 1996. Il verificarsi di tale incremento dipenderà in primo luogo dal comportamento degli importatori, che potrebbro sostenere una parte dell'aumento dei prezzi del coke 80+, e da quello dell'industria comunitaria, i cui prezzi potrebbero aumentare meno del 5,6 % calcolato, dal momento che per essa una parte del vantaggio consisterà nella diminuzione dei costi unitari dovuta all'incremento della produzione e delle vendite nella Comunità.

(174) Per quanto riguarda i costi delle fonderie, va notato che in generale essi sono soggetti alle fluttuazioni delle principali voci di costo. Più in particolare, i prezzi dei rottami, che rappresentano circa il 50 % del totale dei costi di produzione delle fonderie, hanno subito fluttuazioni notevoli. Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, essi hanno variato del 24 % tra il 1995 e il 1998. Alla luce dell'impatto limitato che qualsiasi misura antidumping è suscettibile di causare sui loro costi, è improbabile che delle fonderie siano costrette a chiudere in seguito all'imposizione di tali misure.

(175) In secondo luogo, le associazioni nazionali delle fonderie hanno affermato che la redditività delle fonderie si è situata nel 1998 tra l'1,5 % e il 3 %. Tuttavia, la redditività media delle fonderie comunitarie che hanno fornito informazioni a questo proposito, e che utilizzano il 13 % di tutte le importazioni di coke 80+ cinese, è oscillata tra il 5,1 % il 22,1 % e in media si è situata attorno al 18 % nel 1998. Gli utili realizzati da altre grandi fonderie (che sostengono di rappresentare un altro 4 % circa del consumo comunitario), che si sono manifestate e i cui risultati (rendimento delle vendite) sono pubblicamente noti, si sono situati tra il 10 % e il 13 % nel 1998. Queste fonderie forniscono pezzi fusi alle industrie dell'automobile e meccaniche. L'argomento della realizzazione di margini di profito esigui da parte delle fonderie comunitarie non ha pertanto trovato conferma negli elementi di prova raccolti. La Commissione esaminerà perciò ulteriormente la questione alla luce delle informazioni supplementari che saranno fornite dalle parti interessate in seguito alla comunicazione delle risultanze provvisorie.

c) Conclusioni

(176) In base agli elementi attualmente a disposizione della Commissione, le affermazioni fatte dalle associazioni nazionali delle fonderie riguardo all'impatto di eventuali misure antidumping sulle fonderie comunitarie non sono state confermate. Al contrario, le prove sottoposte alla Commissione indicano che il coke rappresenta una quota marginale dei costi totali delle fonderie e che, di conseguenza, l'impatto di misure antidumping sarà probabilmente minimo. Si è giunti a questa conclusione in particolare alla luce delle forti fluttuazioni verificatesi in passato nei costi delle materie prime, che non sembra abbiano avuto quell'impatto negativo che avrebbero oggi, secondo le associazioni nazionali delle fonderie, le misure antidumping. Anche le affermazioni relative alla redditività delle fonderie comunitarie non hanno trovato conferma. Si conclude pertanto che l'istituzione di una misura antidumping come quella proposta non inciderà probabilmente in modo significativo sulla situazione economica delle fonderie.

6. Conseguenze per la concorrenza sul mercato comunitario

(177) Per quanto riguarda la situazione della concorrenza sul mercato comunitario, devono essere messi in rilievo due aspetti. In primo luogo, benché le misure antidumping siano intese a incrementare il livello dei prezzi delle esportazioni originarie della RPC verso la Comunità, esse non sono tali da chiudere il mercato comunitario agli esportatori cinesi e permetteranno pertanto ai prodotti cinesi di essere presenti su questo mercato.

(178) L'eliminazione dei vantaggi sleali dovuti alle pratiche di dumping è intesa ad evitare l'ulteriore declino dell'industria comunitaria e a mantenere la disponibilità di un'ampia scelta di fonti di approvvigionamento; essa è dunque favorevole alla concorrenza tra i produttori esistenti e mira anzi a rafforzarla. In assenza di tali misure, si hanno fondati motivi per ritenere che la situazione dell'industria comunitaria si deteriorerà ancor più e la concorrenza sul mercato comunitario si ridurrà da ultimo alle importazioni del prodotto in questione dalla RPC. Una tale evoluzione non sarebbe chiaramente nell'interesse della Comunità, dato soprattutto che l'industria comunitaria eserciterebbe una concorrenza più efficace sul mercato comunitario in quanto garantirerebbe la presenza di un numero maggiore di operatori su un mercato d'importanza strategica. Gli utilizzatori industriali del prodotto in esame trarrebbero così vantaggio da un mercato retto da un maggior numero di forze concorrenti.

(179) In secondo luogo, per quanto riguarda le importazioni nella Comunità originarie di altri paesi terzi, che in base ai risultati dell'inchiesta sono rimaste relativamente stabili nel periodo considerato, non vi sono elementi per ritenere che non aumenteranno una volta ripristinate le condizioni di una concorrenza leale.

(180) Di conseguenza, anche gli utilizzatori finali del prodotto in esame potranno beneficiare dei vantaggi di un mercato determinato da un'intensa concorrenza.

7. Conclusioni sull'interesse comunitario

(181) È prevedibile che l'istituzione di misure dia la possibilità all'industria comunitaria di riconquistare le quote di mercato perdute e di recuperare la redditività, con conseguenti effetti positivi sulle condizioni della concorrenza sul mercato comunitario. Data la difficile situazione dell'industria comunitaria, se non vengono adottate misure, vi è il rischio che taluni produttori comunitari siano costretti a chiudere i loro impianti. In tal caso il mercato comunitario diverrà più dipendente dalle importazioni.

(182) Sebbene si prevedano effetti negativi sugli importatori, in forma di aumenti dei prezzi, la loro incidenza può essere ridotta da una diminuzione dei margini o con il trasferimento di una parte dell'aumento all'industria utilizzatrice.

(183) È improbabile che i produttori di lana di roccia risentano significativamente dell'istituzione di misure antidumping, dato che potranno trasferire sui loro clienti un eventuale aumento dei costi, che dovrebbe comunque essere minimo. Per quanto riguarda le fonderie, le informazioni attualmente in possesso della Commissione indicano che, data l'incidenza relativamente limitata del coke 80+ sui costi totali di questa industria, è improbabile che l'istituzione di misure antidumping influisca sensibilmente sulla sua situazione economica. Inoltre, gli utilizzatori potranno trarre vantaggio dal mantenimento di una fonte alternativa di produzione di coke 80+ sul mercato comunitario.

(184) In base a quanto sopra esposto si conclude provvisoriamente che non vi sono motivi convincenti per non istituire misure provvisorie antidumping nel presente caso.

H. MISURE PROVVISORIE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(185) Avendo stabilito che le importazioni oggetto di dumping in questione hanno causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria e che non vi sono motivi convincenti per non istituire misure antidumping, la Commissione ritiene necessario adottare misure antidumping provvisorie.

(186) Il livello di tali misure dev'essere sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping, ma non essere superiore al margine di dumping constatato.

(187) Per eliminare il pregiudizio occorre creare, nel settore in questione, condizioni che provochino un aumento dei prezzi delle importazioni cinesi fino ad un livello che non rechi più pregiudizio. Ai fini del calcolo del necessario aumento dei prezzi, cioè del margine di pregiudizio, è opportuno confrontare i prezzi delle importazioni oggetto di dumping con i prezzi non pregiudizievoli dell'industria comunitaria. Questi ultimi sono stati calcolati aggiungendo alla media dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria nel PI gli utili non realizzati e un congruo margine di profitto.

(188) Nel determinare il margine di profitto, la Commissione ha considerato l'importo che l'industria comunitaria poteva ragionevolmente sperare di ottenere in assenza di dumping. L'inchiesta ha rivelato che un margine di utili del 9,6 % poteva essere considerato provvisoriamente adeguato. Questo è stato il margine realizzato dall'industria comunitaria nel 1996, in un'epoca in cui il volume delle importazioni di coke 80+ dalla Cina era al livello più basso e non vi erano altre importazioni significative sul mercato comunitario.

(189) Su questa base, la media ponderata dei prezzi all'esportazione nel PI, debitamente adeguata per tener conto delle differenze di qualità e dei costi successivi all'importazione, come indicato sopra ai considerando da 73 a 77, è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli dell'industria comunitaria. La differenza, espressa in percentuale del valore totale cif delle importazioni, è pari al 45,1 % ed è dunque inferiore al margine di dumping.

2. Misure antidumping provvisorie

(190) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della decisione di base, l'importo del dazio provvisorio non può superare il margine di dumping provvisoriamente accertato e deve essere inferiore a tale margine, se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria. Il dazio provvisorio dovrebbe pertanto ammontare a 45,1 %.

(191) Per garantire l'efficacia della misura e scoraggiarne l'elusione mediante una riduzione dei prezzi all'esportazione, si è stabilito che il dazio assuma la forma di un importo preciso per tonnellata. Tale importo è stato calcolato applicando il margine di pregiudizio ai prezzi delle esportazioni utilizzati nel calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio nel PI. Il dazio ammonta perciò a 33,7 EUR/t.

I. DISPOSIZIONE CONCLUSIVA

(192) Ai fini di una sana gestione è opportuno fissare un periodo entro il quale le parti interessate possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. È necessario precisare inoltre che le risultanze cui si è giunti nel quadro della presente decisione sono provvisorie e sono suscettibili di un riesame in vista di risultanze definitive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di larghezza superiore a 80 mm nel loro massimo diametro, classificabile al codice NC ex 2704 00 19 (codice Taric 2704 00 19 10) originario della Repubblica popolare cinese.

2. L'ammontare del dazio antidumping è pari all'importo fisso di 33,7 EUR per tonnellata di peso netto a secco.

3. Salvo disposizione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

5. Nel caso in cui i beni di cui al paragrafo 1 siano importati congiuntamente al coke di dimensioni inferiori, la quantità dei beni soggetta al dazio antidumping indicato nel paragrafo 2 è determinata secondo le disposizioni degli articoli 68 e 69 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.

6. Qualora i beni in questione siano danneggiati prima di essere immessi in libera pratica e, pertanto, prima che il prezzo realmente pagato o pagabile sia suddiviso per la determinazione del valore doganale a norma dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, l'importo del dazio antidumping, calcolato in base ai suddetti importi fissi, è ridotto di una percentuale che corrisponde alla suddivisione del prezzo realmente pagato o pagabile.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 20 della decisione n. 2277/96/CECA, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stata adottata la presente decisione, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della decisione n. 2277/96/CECA, le parti interessate possono chiedere un'audizione relativa all'analisi dell'interesse comunitario e possono comunicare osservazioni sull'applicazione della presente decisione nel termine di un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1 della presente decisione si applica per un periodo di sei mesi.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2000.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11.

(2) GU L 122 del 12.5.1999, pag. 35.

(3) GU C 262 del 16.9.1999, pag. 10.

(4) I dati reali sono stati indicizzati per motivi di riservatezza.

(5) I dati reali sono stati indicizzati per motivi di riservatezza.

(6) Cfr. nota 4.

(7) Cfr. nota 4.

Top