Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2809

Regolamento (CE) n. 2809/2000 della Commissione, del 20 dicembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione, per i prodotti del settore cerealicolo, dei regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000 e (CE) n. 2435/2000, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli provenienti, rispettivamente, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca e dalla Romania e che modifica il regolamento (CE) n. 1218/96

GU L 326 del 22.12.2000, p. 16–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/10/2003; abrogato da 32003R1810

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2809/oj

32000R2809

Regolamento (CE) n. 2809/2000 della Commissione, del 20 dicembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione, per i prodotti del settore cerealicolo, dei regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000 e (CE) n. 2435/2000, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli provenienti, rispettivamente, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca e dalla Romania e che modifica il regolamento (CE) n. 1218/96

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 22/12/2000 pag. 0016 - 0019


Regolamento (CE) n. 2809/2000 della Commissione

del 20 dicembre 2000

che stabilisce le modalità di applicazione, per i prodotti del settore cerealicolo, dei regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000 e (CE) n. 2435/2000, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli provenienti, rispettivamente, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca e dalla Romania e che modifica il regolamento (CE) n. 1218/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visti i regolamenti (CE) n. 2290/2000(1), (CE) n. 2433/2000(2), (CE) n. 2434/2000(3) e (CE) n. 2435/2000(4) del Consiglio, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevedono l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei conclusi, rispettivamente, con la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Romania, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000 e (CE) n. 2435/2000, la Comunità europea si è impegnata a stabilire per ogni campagna di commercializzazione, a partire dal 1o luglio 2000, contingenti tariffari d'importazione a dazio ridotto o nullo di 2750 tonnellate di frumento tenero (numero d'ordine del contingente 09.4663) e 1750 tonnellate di miglio (numero d'ordine 09.4664) originarie della Repubblica di Bulgaria, 34250 tonnellate di orzo per la produzione di malto (numero d'ordine 09.4617), 16875 tonnellate di farina di frumento (numero d'ordine 09.4618) e 45250 tonnellate di malto, non torrefatto, diverso da quello di frumento (numero d'ordine 09.4619) originarie della Repubblica ceca, 17000 tonnellate di orzo per la produzione di malto (numero d'ordine 09.4617), 16875 tonnellate di farina di frumento (numero d'ordine 09.4618) e 18125 tonnellate di malto, non torrefatto, diverso da quello di frumento (numero d'ordine 09.4619) originarie della Repubblica slovacca e di 25000 tonnellate di frumento (grano) tenero (numero d'ordine 09.4759) originarie della Romania.

(2) I regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000 e (CE) n. 2435/2000 prevedono che la gestione di alcuni di questi contingenti sia effettuata conformemente alle disposizioni degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000(6). Per motivi di semplificazione e tenuto conto del volume esiguo dei contingenti di origine bulgara, è opportuno applicare anche a questi contingenti le disposizioni suddette del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(3) Per consentire l'importazione ordinata e senza fini speculativi dei prodotti cerealicoli contemplati dai contingenti tariffari di origine ceca, slovacca e romena, occorre prevedere che le importazioni in parola siano subordinate al rilascio di un titolo d'importazione. Nell'ambito dei quantitativi fissati, tali titoli sono rilasciati, a richiesta degli interessati, dopo un periodo di riflessione applicando, ove del caso, un coefficiente di riduzione dei quantitativi chiesti.

(4) Per la corretta gestione di tali contingenti occorre prevedere dei termini per la presentazione delle domande di titoli nonché, in deroga agli articoli 8 e 19 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(7), gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli stessi.

(5) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è opportuno che i titoli d'importazione siano validi dalla data in cui sono rilasciati sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

(6) Per garantire una gestione efficace di tale contingente è necessario, da un lato, che i titoli d'importazione non siano trasferibili e, dall'altro, che la cauzione relativa ai titoli d'importazione, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione(8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2110/2000(9), sia fissata ad un livello relativamente elevato.

(7) Per le medesime ragioni, occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca fra la Commissione e gli Stati membri dei quantitativi richiesti e importati.

(8) Occorre rammentare che il rimborso dei dazi all'importazione per i prodotti dei codici NC 1107 10 19 e 1001 90 99 (contingenti con numero d'ordine 09.4619 per la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca e numero d'ordine 09.4759 per la Romania) di cui ai punti II, III e VI dell'allegato del regolamento (CE) n. 1218/96 della Commissione(10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2511/2000(11), nella versione anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, e importati sulla scorta dei titoli chiesti a decorrere dal 1o luglio 2000 viene effettuato conformemente alle disposizioni degli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(9) Il regolamento (CE) n. 1218/96 prevede le modalità applicabili all'importazione di taluni cereali provenienti dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca e dalla Romania nel quadro dei contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio(12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2435/98(13). Tali disposizioni non sono più necessarie. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1218/96 per sopprimerle.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione di frumento (grano) tenero del codice NC 1001 90 99 (contingente con numero d'ordine 09.4663) e di miglio del codice NC 1008 20 00 (contingente con numero d'ordine 09.4664) originari della Repubblica di Bulgaria è gestita dalla Commissione in conformità delle disposizioni degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 2

L'importazione dei prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento originari della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca e della Romania che fruiscono dell'esonero parziale o totale dal dazio all'importazione, nei limiti delle quantità e dei tassi di riduzione o dell'importo indicati nell'allegato I, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 3

I prodotti di cui agli articoli 1 e 2 sono immessi in libera pratica dietro presentazione del certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'accordo europeo concluso con tale paese, ovvero di una dichiarazione su fattura emessa dall'esportatore conformemente alle disposizioni del citato protocollo.

Articolo 4

1. Le domande di titoli d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 2 sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri il secondo lunedì di ciascun mese, entro le ore 13 (ora di Bruxelles). Ogni domanda di titolo deve indicare un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile per l'importazione del prodotto di cui trattasi a titolo della campagna considerata.

2. Lo stesso giorno e conformemente al modello che figura nell'allegato II, le autorità competenti comunicano alla Commissione, mediante fax al numero (32-2) 295 25 15 ed entro le ore 18 (ora di Bruxelles), il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione.

Questa informazione deve essere comunicata separatamente da quella relativa alle altre domande di titoli d'importazione dei cereali, precisando il numero e il titolo del presente regolamento, conformemente al modello che figura nell'allegato II.

3. Se il cumulo dei quantitativi concessi per ciascun prodotto dall'inizio della campagna con quelli richiesti il giorno di cui trattasi supera il quantitativo del contingente per la campagna considerata, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti il giorno di cui trattasi, entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande.

4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda. Lo stesso giorno, le autorità competenti comunicano alla Commissione, mediante fax al numero (32-2) 295 25 15 ed entro le ore 18 (ora di Bruxelles), il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono rilasciati titoli d'importazione.

5. Conformemente a quanto previsto all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la durata di validità del titolo è calcolata dal giorno del rilascio effettivo.

Articolo 5

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1162/95, i titoli d'importazione sono validi sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

Articolo 6

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti che derivano dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

Articolo 7

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra "0".

Articolo 8

La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano

a) nella casella 8, il nome del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese;

b) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Reglamento (CE) n° 2809/2000

- Forordning (EF) nr. 2809/2000

- Verordnung (EG) Nr. 2809/2000

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2809/2000

- Regulation (EC) No 2809/2000

- Règlement (CE) n° 2809/2000

- Regolamento (CE) n. 2809/2000

- Verordening (EG) nr. 2809/2000

- Regulamento (CE) n.o 2809/2000

- Asetus (EY) n:o 2809/2000

- Förordning (EG) nr 2809/2000;

c) nella casella 24, l'aliquota del dazio all'importazione applicabile.

Articolo 9

In deroga all'articolo 10, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1162/95, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 30 EUR per tonnellata.

Articolo 10

II regolamento (CE) n. 1218/96 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

"Regolamento (CE) n. 1218/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia".

2) All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:"I prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento originari della Repubblica di Polonia beneficiano dell'esonero parziale dal dazio all'importazione, entro i limiti quantitativi e secondo le aliquote di riduzione o gli importi indicati nel medesimo allegato".

3) Nell'allegato sono soppressi i punti II, III, V e VI.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.

(2) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.

(3) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.

(4) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17.

(5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(6) GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.

(7) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(8) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

(9) GU L 250 del 5.10.2000, pag. 23.

(10) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 51.

(11) GU L 289 del 16.11.2000, pag. 18.

(12) GU L 328 del 30.12.1995, pag. 31.

(13) GU L 303 del 13.11.1998, pag. 1.

ALLEGATO I

(NPF: Dazio della nazione più favorita)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>PIC FILE= "L_2000326IT.001903.EPS">

Top