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Document 32000R2235
Commission Regulation (EC) No 2235/2000 of 9 October 2000 amending Regulations (EC) No 1839/95 laying down detailed rules for the application of tariff quotas for imports of maize and sorghum into Spain and imports of maize into Portugal and (EC) No 1249/96 on rules of application (cereal sector import duties) for Council Regulation (EEC) No 1766/92
Regolamento (CE) n. 2235/2000 della Commissione, del 9 ottobre 2000, che modifica i regolamenti (CE) n. 1839/95 recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo nonché (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali
Regolamento (CE) n. 2235/2000 della Commissione, del 9 ottobre 2000, che modifica i regolamenti (CE) n. 1839/95 recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo nonché (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali
GU L 256 del 10.10.2000, p. 13–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 09/08/2010; abrogato da 32010R0642
Regolamento (CE) n. 2235/2000 della Commissione, del 9 ottobre 2000, che modifica i regolamenti (CE) n. 1839/95 recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo nonché (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali
Gazzetta ufficiale n. L 256 del 10/10/2000 pag. 0013 - 0015
Regolamento (CE) n. 2235/2000 della Commissione del 9 ottobre 2000 che modifica i regolamenti (CE) n. 1839/95 recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo nonché (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4 e l'articolo 12, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95(4), contiene disposizioni riguardanti la gestione di dette importazioni. (2) Il periodo d'importazione previsto per il contingente per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna corrisponde alla campagna di commercializzazione, ma, in base all'esperienza acquisita, una periodicità basata sull'anno civile è più adeguata per prendere in considerazione l'importazione di prodotti di sostituzione in Spagna. Nel caso delle importazioni di granturco in Portogallo, le importazioni di prodotti di sostituzione sono ininfluenti per quanto concerne la gestione del contingente. Pertanto il periodo riguardante tali importazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1839/95 non deve essere oggetto di modifica alcuna. (3) Tenuto conto del fatto che la quantità di granturco e di sorgo da importare in Spagna per un determinato anno è diminuito del volume di taluni prodotti di sostituzione dei cereali importato in Spagna a titolo dello stesso anno, è impossibile determinare al termine di ogni anno il saldo di granturco o di sorgo che rimane da importare a titolo dell'anno in questione. Occorre pertanto estendere il periodo durante il quale possono essere contabilizzate le importazioni di granturco e di sorgo in Spagna a titolo di ogni anno. (4) L'importazione di mais vitreo nella Comunità è oggetto di una riduzione dell'importo del dazio all'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98(6). In tale contesto, al fine di ovviare alle anomalie causate dall'attuale regime per questo tipo di granturco nel commercio comunitario nonché al fine di consentire l'assolvimento degli impegni internazionali occorre prevedere, a titolo dei contingenti, che il granturco importato non venga utilizzato per la fabbricazione di semole di granturco destinate alla produzione di cereali per la prima colazione. Tenuto conto del fatto che il mais con tenore di grani vitrei superiore al 60 % possiede caratteristiche adeguate alla fabbricazione di cereali per la prima colazione, è opportuno stabilire gli strumenti di controllo per queste importazioni e dell'utilizzazione dei prodotti importati. A tal fine l'analisi delle merci importate e la sorveglianza sino all'utilizzazione finale di quelle con tenore di grani vitrei superiore al 55 % costituiscono gli elementi di controllo più adeguati. Per poter tener conto di eventuali differenze di risultato delle analisi effettuate alla partenza e all'arrivo a destinazione del mais, è ammessa una tolleranza del 5 % in eccesso per il tenore di grani vitrei. (5) L' articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede, a determinate condizioni, una riduzione dell'importo del dazio all'importazione di mais vitreo pari a 14 EUR/tonnellata. Tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi del mais vitreo sul mercato mondiale, è opportuno prevedere un aumento dell'importo della riduzione del dazio previsto dal regolamento (CE) n. 1249/96. L'importo delle cauzioni previste dal regolamento (CE) n. 1249/96 deve essere adeguato di conseguenza. (6) Tenuto conto del fatto che è prevista una riduzione specifica del dazio all'importazione nel quadro dei suddetti contingenti e del fatto che l'importo della riduzione è sufficiente per onorare gli impegni comunitari presso l'OMC, la riduzione dell'importo del dazio all'importazione di mais vitreo di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96 non deve essere applicabile nel quadro di detti contingenti. (7) Le misure previste dal presente regolamento sono introdotte a titolo di prova per risolvere i problemi insorti attualmente nella gestione dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 1839/95. Fatte salve successive modifiche ed una riforma più sostanziale del regime di detti contingenti, occorre introdurre le misure indicate ai tre precedenti "considerando" per un periodo transitorio di prova che termini alla fine di un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1839/95 è modificato come segue: 1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Sono aperti il 1o gennaio di ogni anno, su base annua e per l'immissione in libera pratica in Spagna, contingenti per l'importazione da paesi terzi di un quantitativo massimo di 2 milioni di tonnellate di granturco e di 0,3 milioni di tonnellate di sorgo. Le importazioni nell'ambito di questi contingenti sono realizzate alle condizioni stabilite agli articoli seguenti." 2) All'articolo 1, è aggiunto il seguente paragrafo 4: "4. La riduzione del dazio all'importazione di mais vitreo di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione(7) non è applicabile nell'ambito di detti contingenti." 3) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Articolo 2 1. I quantitativi previsti per le importazioni in Spagna di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono ridotti, per ogni anno, in proporzione ai quantitativi di residui della fabbricazione di amidi di granturco dei codici NC 23031019 e 2309 90 20, degli avanzi della fabbricazione di birra del codice NC 23033000 e dei residui di polpe d'agrumi del codice NC 23089030 importati in Spagna da paesi terzi nel corso dell'anno in questione. 2. La Commissione contabilizza - i quantitativi di granturco e di sorgo importati da paesi terzi in Spagna nel corso dell'anno interessato e, se necessario, dei mesi di gennaio e di febbraio dell'anno successivo, - i quantitativi di residui della fabbricazione di amido di granturco, di avanzi della fabbricazione della birra e di residui di polpe di agrumi importati in Spagna nel corso di ogni anno. A tal fine, le autorità spagnole forniscono regolarmente alla Commissione tutte le informazioni necessarie." 4) All'articolo 6, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. La riduzione del dazio all'importazione può formare oggetto di gara. In tal caso, gli interessati vi partecipano presentando all'organismo competente indicato nell'avviso di gara, un'offerta scritta che può essere recapitata contro ricevuta oppure inviata per lettera raccomandata, telecomunicazione scritta o telegramma." 5) All'articolo 9, è aggiunto il seguente paragrafo 6: "6. L'autorità doganale dello Stato membro d'importazione preleva campioni rappresentativi su ogni importazione, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato della direttiva 76/371/CEE della Commissione(8), allo scopo di determinare il tenore di grani vitrei, in conformità del metodo e dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1249/96." 6) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 3, primo comma è sostituito dal seguente: "3. Fatte salve le misure di sorveglianza adottate in applicazione dell'articolo 13, la cauzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1 è svincolata se l'aggiudicatario fornisce la prova che: - per il granturco il cui risultato dell'analisi effettuata in applicazione delle disposizioni previste all'articolo 9, paragrafo 6 attesta un tenore di grani vitrei superiore al 60 %, il prodotto importato è stato trasformato, nello Stato membro di immissione in libera pratica, in un prodotto qualsiasi, ad eccezione dei prodotti dei codici NC 19041010, 1103 13 oppure 1104 23; tale prova è addotta mediante un esemplare di controllo T5 compilato dall'ufficio di sdoganamento, conformemente alle modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(9), prima della partenza della merce destinata ad essere trasformata, - per il granturco il cui risultato dell'analisi effettuata in applicazione delle esposizioni previste all'articolo 9, paragrafo 6 attesta un tenore di grani vitrei inferiore o uguale al 60 % e per il sorgo, il prodotto importato è stato trasformato o utilizzato nello Stato membro di immissione in libera pratica; tale prova può essere addotta mediante fattura di vendita ad un trasformatore o ad un consumatore stabilito nello Stato membro di immissione in libera pratica, oppure che - l'importazione, la trasformazione o l'utilizzazione non ha potuto essere effettuata per causa di forza maggiore, oppure che - il prodotto importato è divenuto inutilizzabile." Articolo 2 Il regolamento (CE) n. 1249/96 è modificato come segue: 1) All'articolo 2, paragrafo 5, primo comma, il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente: "- di 24 EUR/t per le importazioni di mais vitreo di qualità corrispondente alle caratteristiche indicate nell'allegato I." 2) All'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente: "c) l'importatore costituisce, presso l'organismo competente, una cauzione d'importo pari a - 14 EUR/t per il frumento tenero, - 24 EUR/t per il mais vitreo e - 8 EUR/t per l'orzo. Tuttavia, se per il prodotto di cui trattasi l'importo del dazio in vigore il giorno in cui sono espletate le formalità doganali d'importazione è inferiore a 14 EUR/t per il frumento tenero, a 24 EUR/t per il mais vitreo o a 8 EUR/t per l'orzo, l'importo della cauzione è pari all'importo del dazio in causa. La cauzione è svincolata a condizione che l'operatore presenti la prova che la specifica utilizzazione finale giustifica l'esistenza di un supplemento di prezzo per la qualità del prodotto di base di cui alla lettera a). Tale prova, eventualmente apportata tramite l'esemplare di controllo T5, deve dimostrare alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione che la totalità dei quantitativi di merce importati è stata trasformata nel prodotto di cui alla lettera a). La trasformazione si considera effettuata quando, entro il termine di cui alla lettera b), - nel caso del frumento tenero, il prodotto di cui alla lettera a) sia stato fabbricato: - in uno o più stabilimenti appartenenti all'azienda e situati nello Stato membro, - nello stabilimento o in uno degli stabilimenti menzionati alla lettera b), - nel caso dell'orzo da birra, il cereale sia stato sottoposto a macerazione, - nel caso del mais vitreo, il cereale sia stato sottoposto ad una trasformazione finalizzata alla fabbricazione di un prodotto di cui ai codici NC 19041010, 1103 13 o 1104 23." Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le misure previste all'articolo 1, paragrafi 2, 5 e 6 e all'articolo 2 sono applicabili per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. (4) GU L 189 del 10.8.1995, pag. 22. (5) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. (6) GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7. (7) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. (8) GU L 102 del 15.4.1976, pag. 1. (9) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.