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Document 32000R2233

    Regolamento (CE) n. 2233/2000 della Commissione, del 9 ottobre 2000, che fissa i limiti d'intervento per le arance, i satsuma, i mandarini e le clementine per la campagna 2000/01

    GU L 256 del 10.10.2000, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2233/oj

    32000R2233

    Regolamento (CE) n. 2233/2000 della Commissione, del 9 ottobre 2000, che fissa i limiti d'intervento per le arance, i satsuma, i mandarini e le clementine per la campagna 2000/01

    Gazzetta ufficiale n. L 256 del 10/10/2000 pag. 0010 - 0010


    Regolamento (CE) n. 2233/2000 della Commissione

    del 9 ottobre 2000

    che fissa i limiti d'intervento per le arance, i satsuma, i mandarini e le clementine per la campagna 2000/01

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(2), in particolare l'articolo 27, paragrafi 1 e 2,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede la fissazione di un limite d'intervento qualora il mercato di un prodotto elencato all'allegato II manifesti o rischi di manifestare squilibri generalizzati e strutturali che determinino o possano determinare un volume eccessivo di ritiri.

    (2) Un limite d'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 2080/1999 della Commissione(3) per le arance, i satsuma, i mandarini e le clementine, per la campagna 1999/2000. Per taluni prodotti ricorrono i requisiti di cui all'articolo 27 succitato ed è quindi necessario fissare limiti d'intervento per le arance, i satsuma, i mandarini e le clementine.

    (3) Per ciascun prodotto è opportuno fissare il limite d'intervento in funzione di una percentuale della produzione media destinata al consumo allo stato fresco con riferimento alle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili i dati. È altresì necessario stabilire per ciascun prodotto il periodo di cui tener conto per valutare il superamento del limite d'intervento.

    (4) In applicazione del succitato articolo 27, il superamento del limite d'intervento comporta una riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro nel corso della campagna successiva a quella del superamento. È opportuno stabilire le conseguenze del superamento per ciascuno dei prodotti di cui trattasi e fissare una riduzione proporzionale all'entità del superamento.

    (5) Il comitato di gestione per ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna 2000/01 sono fissati i seguenti limiti d'intervento:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 2

    Per i prodotti elencati all'articolo 1, il superamento del limite d'intervento è valutato in base ai ritiri effettuati tra il 1o agosto 2000 e il 31 luglio 2001.

    Articolo 3

    Se per uno dei prodotti elencati all'articolo 1, il quantitativo oggetto di ritiri nel corso del periodo indicato all'articolo 2 supera il limite fissato all'articolo 1, l'indennità comunitaria di ritiro fissata all'allegato V del regolamento (CE) n. 2200/96 per la campagna 2001/02 viene ridotta proporzionalmente all'entità del superamento rispetto alla produzione sulla cui base è stato calcolato il limite.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2000.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

    (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

    (3) GU L 256 dell'1.10.1999, pag. 44.

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