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Document 32000R1633
Commission Regulation (EC) No 1633/2000 of 25 July 2000 amending Regulation (EEC) No 2825/93 laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1766/92 as regards the fixing and granting of adjusted refunds in respect of cereals exported in the form of certain spirit drinks
Regolamento (CE) n. 1633/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2825/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche
Regolamento (CE) n. 1633/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2825/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche
GU L 187 del 26.7.2000, p. 29–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2006; abrogato da 32006R1670
Regolamento (CE) n. 1633/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2825/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche
Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/07/2000 pag. 0029 - 0029
Regolamento (CE) n. 1633/2000 della Commissione del 25 luglio 2000 che modifica il regolamento (CE) n. 2825/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore di cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1510/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 701/2000(4), subordina la concessione di una restituzione all'esportazione dei prodotti contemplati nel regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione(5), modificato dal regolamento (CE) n. 3098/94(6), alla presentazione di un titolo che, a norma dell'articolo 6 B del regolamento (CE) n. 1222/94, è valido non oltre l'anno finanziario. L'anno finanziario è fissato all'articolo 1, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1222/94 e va dal 1o ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2825/93, il coefficiente applicabile ai quantitativi di cereali sottoposti a controllo e distillati è valido dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Per facilitare la gestione delle attività dei distillatori in causa è opportuno armonizzare i due periodi e allineare la data di validità dei coefficienti con quella del titolo. Occorre modificare in tal senso l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2825/93. (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2825/93, è sostituito dal seguente testo:"Esso si applica dal 1o ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Per il periodo 2000/2001, in deroga alla frase precendente, esso si applica dal 1o luglio 2000 al 30 settembre 2001." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 174 del 13.7.2000, pag. 11. (3) GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5. (4) GU L 83 del 4.4.2000, pag. 6. (5) GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6. (6) GU L 328 del 20.12.1994, pag. 12.