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Document 32000R1627

    Regolamento (CE) n. 1627/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante emendamento del regolamento (CE) n. 1661/1999 che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

    GU L 187 del 26.7.2000, p. 7–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/08/2001; abrog. impl. da 32001R1621

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1627/oj

    32000R1627

    Regolamento (CE) n. 1627/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante emendamento del regolamento (CE) n. 1661/1999 che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

    Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/07/2000 pag. 0007 - 0010


    Regolamento (CE) n. 1627/2000 della Commissione

    del 24 luglio 2000

    recante emendamento del regolamento (CE) n. 1661/1999 che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 616/2000(2), in particolare l'articolo 6,

    considerando quanto segue:

    (1) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1661/1999 della Commissione(3), i prodotti di cui all'allegato I del suddetto regolamento possono solo essere dichiarati idonei all'immissione in libera pratica nello Stato membro di destinazione in un numero limitato di uffici doganali.

    (2) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1661/1999 contiene un elenco di uffici doganali in cui i prodotti elencati nell'allegato I possono essere dichiarati idonei all'immissione in libera pratica nella Comunità europea.

    (3) È opportuno, su richiesta delle competenti autorità francesi, aggiungere al suddetto elenco un certo numero di uffici doganali situati sul territorio francese.

    (4) Le disposizioni contemplate nel presente regolamento sono in accordo con il parere del Comitato di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 737/90,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 1661/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

    Per la Commissione

    Margot Wallström

    Membro della Commissione

    (1) GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1.

    (2) GU L 75 del 24.3.2000, pag. 1.

    (3) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 17.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO III

    ELENCO DEGLI UFFICI DOGANALI ATTRAVERSO I QUALI I PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I POSSONO ESSERE DICHIARATI IDONEI ALL'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA NELLA COMUNITÀ EUROPEA

    >SPAZIO PER TABELLA>"

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