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Document 32000R1553
Commission Regulation (EC) No 1553/2000 of 14 July 2000 opening the procedure for the allocation of export licences for cheeses to be exported in 2001 to the United States of America under certain quotas resulting from the GATT Agreements
Regolamento (CE) n. 1553/2000 della Commissione, del 14 luglio 2000, che apre la procedura di attribuzione dei titoli d'esportazione per i prodotti da esportare nel 2001 negli Stati Uniti d'America a titolo del contingente supplementare per i formaggi derivanti dall'accordo GATT
Regolamento (CE) n. 1553/2000 della Commissione, del 14 luglio 2000, che apre la procedura di attribuzione dei titoli d'esportazione per i prodotti da esportare nel 2001 negli Stati Uniti d'America a titolo del contingente supplementare per i formaggi derivanti dall'accordo GATT
GU L 176 del 15.7.2000, p. 34–38
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001: This act has been changed. Current consolidated version: 24/08/2000
Regolamento (CE) n. 1553/2000 della Commissione, del 14 luglio 2000, che apre la procedura di attribuzione dei titoli d'esportazione per i prodotti da esportare nel 2001 negli Stati Uniti d'America a titolo del contingente supplementare per i formaggi derivanti dall'accordo GATT
Gazzetta ufficiale n. L 176 del 15/07/2000 pag. 0034 - 0038
Regolamento (CE) n. 1553/2000 della Commissione del 14 luglio 2000 che apre la procedura di attribuzione dei titoli d'esportazione per i prodotti da esportare nel 2001 negli Stati Uniti d'America a titolo del contingente supplementare per i formaggi derivanti dall'accordo GATT LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000(2), in particolare l'articolo 30, considerando quanto segue: (1) L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1596/1999(4), stabilisce che i titoli d'esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti d'America a titolo del contingente supplementare nel quadro dell'accordo concluso durante i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (in seguito denominato "l'accordo") possono essere attribuiti secondo un'apposita procedura che consente di designare importatori preferenziali negli Stati Uniti d'America. (2) Occorre aprire tale procedura per le esportazioni del 2001 e si devono stabilire ulteriori modalità in materia. (3) Le autorità competenti degli Stati Uniti d'America operano una distinzione, ai fini della gestione delle importazioni, tra il contingente supplementare concesso alla Comunità europea nel quadro dell'Uruguay Round e i contingenti, che derivano originariamente dal Tokyo Round. È necessario procedere all'assegnazione dei titoli di esportazione tenendo conto, se del caso, della ripartizione di taluni gruppi di prodotti a seconda del rispettivo contingente. (4) Per offrire stabilità e sicurezza agli operatori che presentano domanda nel quadro del regime speciale, è opportuno fissare il giorno in cui le domande si considerano presentate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 da esportare nel 2001 negli Stati Uniti d'America nel quadro del contingente supplementare derivante dagli accordi conclusi durante l'Uruguay Round (in appresso denominato "contingente UR") e dei contingenti tariffari derivanti originariamente dal Tokyo Round e accordati all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia dagli Stati Uniti d'America nel quadro del calendario XX dell'Uruguay Round (in appresso denominati "contingenti TR"), figuranti nell'allegato I, sono rilasciati a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999. Articolo 2 1. Le domande di titoli provvisori sono depositate presso le autorità competenti dal 1o all'11 settembre 2000. Esse sono ammissibili solo se contengono tutte le indicazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999, nonché i documenti ivi menzionati. 2. Qualora per lo stesso gruppo di prodotti di cui alla colonna 2 dell'allegato I la quantità disponibile sia ripartita tra il contingente UR e il contingente TR, la domanda di titolo può riguardare soltanto uno di questi contingenti e deve indicare con precisione di quale contingente si tratti, indicando in particolare il nome del gruppo e del contingente figuranti nella colonna 3 dell'allegato I. 3. La domanda di titolo deve vertere al massimo sul 40 % della quantità disponibile per il gruppo di prodotti di cui alla colonna 4 dell'allegato I e del relativo contingente. 4. La domanda è ammissibile soltanto nella misura in cui il richiedente dichiari per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare altre domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente. Qualora l'interessato presenti più domande in uno o più Stati membri relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente, tutte le sue domande sono respinte. 5. Le indicazioni previste ai paragrafi 1 e 2 sono da presentarsi attenendosi al modulo figurante nell'allegato II. 6. Per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999, tutte le domande presentate entro il termine fissato sono considerate presentate il 1o settembre 2000. L'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 174/1999 non si applica alle domande di titoli provvisori depositate a norma del presente paragrafo. Articolo 3 Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione, le domande depositate per ciascun gruppo di prodotti ed eventualmente dei contingenti di cui all'allegato I. Tutte le comunicazioni, incluse le comunicazioni "nulla", sono trasmesse per telex o fax, attenendosi al modulo che figura nell'allegato III. Tale comunicazione include per ciascun gruppo ed eventualmente per ciascun contingente: - l'elenco dei richiedenti, - i quantitativi chiesti da ciascun richiedente ripartiti per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, nonché la loro designazione secondo la "Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2000)", - i quantitativi di tali prodotti esportati dal richiedente negli ultimi tre anni, - il nome e l'indirizzo dell'importatore designato dal richiedente e se l'importatore è una società affiliata del richiedente. Articolo 4 La Commissione, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 174/1999, procede quanto prima all'attribuzione dei titoli e ne informa gli Stati membri entro il 25 ottobre 2000. Articolo 5 Le informazioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento e all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 sono verificate prima del rilascio dei titoli definitivi e al più tardi entro il 31 dicembre 2000. Nel caso in cui si constati che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo provvisorio ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione è incamerata. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. (2) GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1. (3) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. (4) GU L 188 del 21.7.1999, pag. 39. ALLEGATO I Formaggi da esportare nel 2001 negli Stati Uniti nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi GATT Regolamento (CE) n. 174/1999, articolo 20, e regolamento (CE) n. 1553/2000 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >PIC FILE= "L_2000176IT.003702.EPS"> ALLEGATO III >PIC FILE= "L_2000176IT.003802.EPS">