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Document 32000R1472

    Regolamento (CE) n. 1472/2000 della Commissione, del 6 luglio 2000, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea

    GU L 166 del 6.7.2000, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/01/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1472/oj

    32000R1472

    Regolamento (CE) n. 1472/2000 della Commissione, del 6 luglio 2000, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea

    Gazzetta ufficiale n. L 166 del 06/07/2000 pag. 0001 - 0013


    Regolamento (CE) n. 1472/2000 della Commissione

    del 6 luglio 2000

    che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98(2), in particolare l'articolo 7,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PROCEDIMENTO

    (1) Nell'agosto e novembre 1999 la Commissione ha ricevuto una denuncia accompagnata dalla richiesta di avviare una procedura di antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco (FPF) originarie della Repubblica di Corea e dell'India.

    (2) La denuncia è stata presentata dal Comitato internazionale per il rayon e le fibre sintetiche (International Rayon and Synthetic Fibres Committee - CIRFS) per conto delle seguenti aziende: Tergal Fibres (Francia), Du Pont de Nemours GmbH (Germania), Märkische Faser AG und Trevira GmbH und Co. (Germania), Wellman International Ltd (Irlanda), Montefibre SpA (Italia), Trevira Fibras (Portogallo) e Catalana de Polimers (Spagna). Tali aziende rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria totale di FPF.

    (3) La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni in oggetto e del conseguente pregiudizio, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping per entrambi i paesi. La Commissione ha quindi notificato, con avvisi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3)(4), l'avvio della procedura antidumping e l'apertura dell'inchiesta.

    (4) Attualmente sono in vigore misure antidumping definitive sulle importazioni di FPF originarie della Bielorussia [regolamento (CE) n. 1490/96 del Consiglio(5)] e di Taiwan [regolamento (CE) n. 1728/1999 del Consiglio(6)].

    (5) Con il regolamento (CE) n. 124/2000(7) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle FPF originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Tailandia.

    (6) Con il regolamento (CE) n. 978/2000 del Consiglio(8) è stato istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di FPF originarie dell'Australia, dell'Indonesia e di Taiwan.

    (7) Le misure antidumping definitive istituite con il regolamento (CEE) n. 54/93 del Consiglio(9) sulle importazioni di FPF originarie dell'India sono scadute il 15 gennaio 1998, mentre quelle riguardanti la Repubblica di Corea sono state abrogate nell'agosto 1999 (regolamento (CE) n. 1728/1999 del Consiglio).

    (8) Per motivi di ordine amministrativo e poiché i due procedimenti in corso sono stati espletati utilizzando dati relativi allo stesso periodo di inchiesta, si è reputato opportuno riunirli in un'unica inchiesta.

    (9) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori comunitari denunzianti, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e gli utilizzatori e i fornitori comunitari. Alle parti direttamente interessate è stata data la possibilità di esprimere le proprie osservazioni per iscritto e di richiedere un'audizione entro la scadenza fissata nell'avviso di apertura del procedimento.

    (10) La Commissione ha inviato a tutte le parti interessate un questionario che è stato compilato e rispedito da sette produttori comunitari denunzianti, cinque produttori esportatori, due utilizzatori/importatori e un utilizzatore, per quanto riguarda il procedimento relativo alla Repubblica di Corea e tre produttori esportatori, un importatore/utilizzatore, due importatori e un utilizzatore, per quanto riguarda il procedimento relativo all'India.

    (11) Diversi produttori esportatori del paese interessato, alcuni produttori comunitari denunzianti nonché utilizzatori e importatori della Comunità hanno reso note le proprie osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine summenzionato e hanno chiarito i motivi particolari della domanda di audizione sono state sentite.

    (12) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare del dumping, del pregiudizio e dell'interesse comunitario e ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

    a) Produttori esportatori dei paesi interessati:

    India

    - Indian Organic Chemicals Limited, Bombay,

    - Devidayal Industries Ltd, Bombay.

    Repubblica di Corea

    - Daehan Synthetic Fibre Co. Ltd, Seul,

    - Saehan Industries Inc., Seul,

    - Samyang Corporation, Seul,

    - SK Chemicals Co. Ltd, Seul,

    - Sung Lim Co. Ltd, Seul;

    b) Società commerciale operante in un paese esportatore e collegata ad un produttore esportatore:

    - SK Global Co. Ltd, Seul, Korea;

    c) Importatori nella Comunità collegati ai produttori esportatori:

    - Saehan Deutschland GmbH, Eschborn, Germania.

    (13) A questo stadio, non si è ritenuto necessario effettuare visite di verifica in loco presso le sedi dell'industria comunitaria. Peraltro è disponibile una verifica relativa a sei mesi del periodo d'inchiesta, effettuata nell'ambito di un altro procedimento.

    (14) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha coperto il periodo dal 1o luglio 1998 al 30 giugno 1999 (in appresso denominato "PI"). L'inchiesta relativa all'andamento della situazione nell'ambito dell'esame del pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 1996 e la fine del PI.

    B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1. Prodotto in esame

    (15) Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping sono le fibre sintetiche in fiocco di poliesteri, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00. Normalmente si indica tale prodotto con il nome di fibre di poliestere in fiocco (FPF).

    (16) Il prodotto è un materiale di base che viene utilizzato in varie fasi del processo di fabbricazione dei prodotti tessili. Nell'ambito della Comunità, le FPF vengono usate per la filatura, ovvero la produzione di filamenti che vengono impiegati nella produzione di tessili, eventualmente previa mescolatura con altre fibre quali il cotone e la lana oppure come materiale riempitivo (fibrefill) per applicazioni diverse dalla tessitura, per esempio per l'imbottitura di certi prodotti tessili quali cuscini, sedili per automobili e giacche.

    (17) Il prodotto viene commercializzato in diversi tipi, identificabili attraverso varie caratteristiche quali lo spessore, la lunghezza, la tenacia, la tendenza al restringimento, la lucentezza e il trattamento a base di silicone oppure attraverso l'appartenenza a diverse categorie quali le fibre normali, le fibre cave, le fibre a spirale e le fibre a due componenti oppure a tipi speciali quali le fibre colorate, "branded" e trilobate. Dal punto di vista della produzione, si può distinguere tra FPF vergini, prodotte da materie prime vergini, e FPF rigenerate, prodotte da poliestere riciclato. Infine esse possono essere di prima qualità o di qualità inferiore alla media.

    (18) Ai fini dell'inchiesta, i diversi tipi di prodotto sono considerati un unico prodotto nel senso che le caratteristiche fisiche di base dei diversi tipi non comportano differenze significative, anche se l'utilizzo e la qualità delle FPF commercializzate possono variare. Non esistono demarcazioni nette tra i tipi, che tendono infatti a avere alcune caratteristiche in comune, ed a entrare in concorrenza tra loro.

    2. Prodotto simile

    (19) La Commissione ha concluso che non ci sono differenze a livello di caratteristiche fisiche di base e utilizzi tra le FPF originarie dell'India e della Repubblica di Corea importate nella Comunità e le FPF prodotte dai produttori comunitari denunzianti e vendute nel mercato della Comunità. La Commissione ha inoltre constatato che non ci sono differenze tra le FPF prodotte in India e nella Repubblica di Corea che vengono esportate verso la Comunità europea e quelle destinate al mercato interno dei due paesi. Sia le FPF prodotte dall'industria comunitaria e vendute sul mercato comunitario che le FPF prodotte da India e Repubblica di Corea e vendute sui mercati interni sono risultate, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (di seguito chiamato "il regolamento di base"), simili alle FPF importate nella Comunità dai due paesi oggetto di inchiesta.

    C. CAMPIONAMENTO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI INDIANI

    1. Informazioni di base

    (20) In considerazione del numero elevato di produttori esportatori in India a cui si fa riferimento nella denuncia, la Commissione ha inizialmente ritenuto necessario, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base, selezionare un campione statisticamente valido.

    (21) Per permettere alla Commissione di selezionare il campione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, i produttori esportatori sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del provvedimento e a fornire informazioni sufficienti sulle vendite destinate ai mercati interno ed estero nonché i nomi e le attività delle loro consociate nel settore delle FPF. A tale proposito, la Commissione ha inoltre contattato le autorità indiane e l'associazione indiana dei produttori esportatori.

    2. Preselezione delle società che hanno collaborato

    (22) Cinque produttori esportatori hanno dichiarato di avere venduto il prodotto in questione all'interno della Comunità nel periodo tra il 1o ottobre 1998 e il 30 settembre 1999.

    (23) I produttori esportatori che si sono manifestati entro 15 giorni dall'apertura del procedimento rappresentavano il 100 % delle importazioni dall'India nella Comunità. Per questo motivo, la Commissione ha deciso di non selezionare il campione limitando l'inchiesta sul dumping ad un numero inferiore di esportatori produttori, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, ma ha spedito i questionari a tutte le cinque società che hanno dichiarato di avere esportato il prodotto nella Comunità durante il PI.

    (24) Solamente tre società hanno però compilato e rispedito il questionario e sono state quindi considerate società che collaboravano.

    (25) Le altre due società e gli eventuali altri produttori esportatori che non si sono manifestati entro i quindici giorni sono stati considerati società che non collaboravano.

    D. DUMPING

    1. Metodo generale

    (26) Nella presente sezione si illustra il metodo generale usato per determinare se le importazioni nella Comunità del prodotto in questione sono state oggetto di dumping. Alcuni aspetti specifici relativi ai due paesi emersi durante l'inchiesta sono descritti nei considerando da 45 a 59.

    1.1. Valore normale

    1.1.1. Rappresentatività generale delle vendite sul mercato interno

    (27) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite di FPF di ciascun produttore esportatore ad acquirenti indipendenti sul mercato interno fossero rappresentative, ossia se il loro volume fosse pari o superiore al 5 % del totale delle vendite per esportazione verso la Comunità.

    (28) Dalla valutazione è emerso che durante il PI tutti i produttori esportatori avevano effettuato vendite rappresentative di FPF sul mercato interno.

    1.1.2. Comparabilità dei prodotti

    (29) La Commissione ha considerato i tipi di prodotto destinati al mercato interno e all'esportazione, che fossero simili per impiego, qualità, titolo, lucentezza e trattamento a base di silicone, come direttamente comparabili.

    1.1.3. Rappresentatività di ciascun tipo

    (30) Le vendite sul mercato interno di un tipo particolare di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume del tipo in questione venduto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PI rappresentava almeno il 5 % del volume totale del tipo comparabile venduto per l'esportazione nella Comunità.

    1.1.4. Verifica delle normali operazioni commerciali

    (31) La Commissione ha quindi esaminato se le vendite sul mercato interno effettuate da ciascun produttore esportatore potessero essere considerate eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (32) A tal fine è stata determinata, per ciascun tipo di prodotto esportato, la proporzione delle vendite non in perdita ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PI:

    a) Per i tipi per i quali oltre l'80 % delle vendite sul mercato interno (in volume) era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale, per tipo, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite del tipo in questione sul mercato interno;

    b) Per i tipi per i quali almeno il 10 % ma non oltre l'80 % delle vendite sul mercato interno (in volume) era effettuato a prezzi inferiori ai costi unitari, il valore normale, per tipo, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite del tipo in questione sul mercato interno effettuate a prezzi pari o superiori ai costi unitari;

    c) Per i tipi per i quali meno del 10 % delle vendite sul mercato interno (in volume) era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari si è ritenuto che il tipo in questione non fosse venduto nell'ambito di normali operazioni commerciali e quindi il valore normale è stato costruito.

    1.1.5. Valore normale basato sul prezzo effettivo sul mercato interno

    (33) Quando sussistevano le condizioni di cui ai considerando dal 27 al 32, punti a) e b), il valore normale di ciascun tipo è stato basato sui prezzi realmente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti sul mercato interno del paese esportatore durante il PI, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

    1.1.6. Valore normale basato sul valore costruito

    (34) Per i tipi del prodotto di cui al considerando 32, punto c), così come per i tipi che non sono stati venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, come indicato al considerando 30, il valore normale ha dovuto essere costruito.

    (35) Per i produttori esportatori che hanno collaborato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando le spese generali, amministrative e di vendita relative alle vendite rappresentative sul mercato interno del prodotto simile e la media ponderata dei profitti realizzati con le vendite sul mercato interno del prodotto simile al costo medio di produzione durante il PI.

    1.2. Prezzo all'esportazione

    (36) Per le vendite ad acquirenti indipendenti della Comunità il prezzo di esportazione è stato stabilito, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili all'esportazione.

    (37) Per le vendite effettuate attraverso un importatore collegato, il prezzo all'esportazione è stato costruito sulla base dei prezzi di rivendita agli acquirenti indipendenti. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita da parte dell'importatore e del margine di profitto che, sulla base dell'inchiesta, gli importatori indipendenti del prodotto in questione sono riusciti ad ottenere.

    1.3. Confronto

    (38) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

    (39) Ove opportuno e giustificato, sono stati quindi concessi adeguamenti per le differenze riguardanti gli oneri all'importazione e le imposte indirette, sconti, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, costi di imballaggio, credito, assistenza tecnica e commissioni.

    (40) Il confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica.

    1.4. Margini di dumping

    1.4.1. Margine di dumping per le società oggetto dell'inchiesta

    (41) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, si è confrontata la media ponderata del valore normale per tipo, determinata come indicato ai considerando da 27 a 35, con la media ponderata del prezzo all'esportazione determinata come indicato ai considerando 36 e 37.

    1.4.2. Margine di dumping per le società che non hanno collaborato all'inchiesta

    (42) Per i produttori esportatori indiani che non hanno risposto al questionario della Commissione e non si sono manifestati in altro modo, il margine di dumping è stato determinato in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (43) Per entrambi i paesi oggetto dell'inchiesta il volume delle esportazioni verso la Comunità indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato è stato confrontato con le equivalenti statistiche Eurostat delle importazioni per stabilire il livello generale di collaborazione ed è risultato che il livello generale di cooperazione era elevato per entrambi i paesi. Si è quindi ritenuto opportuno stabilire per i produttori esportatori che non hanno collaborato un margine di dumping residuo al livello del margine di dumping più elevato stabilito per un produttore esportatore del paese in questione che ha collaborato. Si è adottato tale criterio perché non c'è ragione di credere che un produttore esportatore di un paese interessato che non ha collaborato abbia praticato un dumping inferiore rispetto ad un produttore esportatore dello stesso paese che ha collaborato.

    (44) Il criterio di cui sopra utilizzato nei confronti dei produttori esportatori che non hanno collaborato è stato inoltre ritenuto necessario per impedire che tali produttori esportatori traessero vantaggio dalla loro mancata collaborazione.

    2. Questioni specifiche emerse nell'ambito dell'inchiesta in relazione alla determinazione del dumping per ciascuno dei paesi interessati

    2.1. India

    (45) Tre produttori esportatori hanno collaborato all'inchiesta.

    2.1.1. Valore nomale

    (46) Per la maggior parte dei tipi di prodotto, il valore normale è stato basato sul prezzo pagato sul mercato interno indiano. Tuttavia, nel caso di alcuni tipi, fabbricati da due soli produttori, per i quali non sono state registrate vendite sul mercato interno, il valore normale è stato costruito.

    2.1.2. Prezzo all'esportazione

    (47) Il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi realmente pagati o pagabili.

    2.1.3. Confronto

    (48) Per garantire un confronto equo, ove opportuno e giustificato, sono stati concessi adeguamenti per differenze riguardanti gli oneri all'importazione e le imposte indirette, gli sconti, le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e le spese accessorie, i costi di credito, assistenza tecnica e commissioni.

    (49) Due produttori esportatori hanno richiesto la restituzione dei dazi in quanto il prodotto simile è soggetto agli oneri all'importazione quando è destinato al consumo nel paese esportatore, oneri che vengono rimborsati o non pagati quando il prodotto è venduto per essere esportato nella Comunità. In un caso è emerso che l'importo richiesto era più elevato dell'importo del dazio a cui era soggetto il prodotto simile nel mercato interno ed è stato quindi abbassato. Nell'altro caso, in mancanza di prove che il prodotto simile fosse soggetto a dazio se destinato al consumo interno la richiesta è stata respinta.

    2.1.4. Margine di dumping

    (50) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2.2. Repubblica di Corea

    (51) In totale si sono manifestati e hanno collaborato all'inchiesta cinque produttori esportatori assieme ad una compagnia commerciale operante nella Repubblica di Corea e collegata ad un produttore esportatore, e un importatore, collegato ad un produttore esportatore, operante in Germania.

    2.2.1. Valore normale

    (52) Per quei tipi di prodotto le cui vendite non sono state sufficienti o non sono state effettuate nell'ambito delle normali operazioni commerciali, il valore normale è stato costruito.

    (53) Quattro produttori esportatori della Repubblica di Corea hanno inserito nei loro elenchi delle vendite destinate al mercato interno alcune vendite effettuate a imprese manifatturiere coreane il cui prodotto finito era destinato all'esportazione. Essi sostengono che tali vendite dovrebbero essere considerate vendite interne in quanto destinate al consumo interno. Esse erano tuttavia oggetto di accordi amministrativi tipici delle vendite all'esportazione, essendo infatti non soggette alle imposte sulle vendite interne, normalmente fatturate in dollari USA e pagate con lettera di credito, soggette a restituzione dei dazi e registrate alla voce vendite all'esportazione nei registri contabili delle società. Date tali circostanze, tali vendite sono state escluse dagli elenchi delle vendite destinate al mercato interno.

    2.2.2. Prezzo all'esportazione

    (54) Il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi realmente pagati o pagabili, mentre è stato costruito se le vendite sono state effettuate attraverso un importatore collegato.

    2.2.3. Confronto

    (55) Per garantire un confronto equo, ove opportuno e giustificato, sono stati concessi adeguamenti per differenze riguardanti gli oneri all'importazione e le imposte indirette, gli sconti, le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e le spese accessorie, i costi di credito, assistenza tecnica e commissioni.

    (56) Tutti i cinque produttori esportatori hanno richiesto la restituzione/detrazione dei dazi in quanto il prodotto simile è soggetto agli oneri all'importazione quando è destinato al consumo nel paese esportatore ma vengono rimborsati quando il prodotto viene venduto per essere esportato nella Comunità. In tutti i casi è emerso che l'importo richiesto era più elevato dell'importo del dazio a cui era soggetto il prodotto simile nel mercato interno, e di ciò si è tenuto conto nella concessione dell'adeguamento.

    (57) Inoltre, tutti i cinque produttori esportatori hanno chiesto un adeguamento relativo ai costi di credito sulla base del periodo di rimborso del credito concesso ai clienti secondo il sistema di pagamento a "conto aperto" utilizzato nel mercato interno coreano. È emerso che in base a tale sistema, i produttori esportatori in genere non concedono specifici periodi di credito senza contare che è risultato inoltre impossibile definire chiaramente i periodi di credito concessi in quanto non è stato possibile associare le ricevute e le relative fatture specifiche. Gli adeguamenti non sono stati quindi concessi.

    2.2.4. Margine di dumping

    (58) È prassi costante della Commissione stabilire una sola media ponderata del margine di dumping per le società collegate. In effetti, l'eventuale calcolo di margini di dumping individuali potrebbe incoraggiare l'elusione di misure antidumping, rendendole inefficaci, in quanto permetterebbe ai produttori collegati di incanalare le loro esportazioni nella Comunità attraverso la società alla quale è stato applicato il più basso margine di dumping individuale. In conformità con questa prassi, alle due società di esportazione collegate che appartengono allo stesso gruppo è stato attribuito un solo margine di dumping.

    (59) I margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    E. DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA

    (60) Entrambe le denunce sono state presentate a nome di 8 dei 14 produttori comunitari noti come produttori di FPF nella Comunità. Uno dei produttori denunzianti ha smesso di cooperare e un altro è stato considerato non collaborante in quanto non ha inserito nel questionario tutte le informazioni necessarie.

    (61) I sei produttori comunitari che hanno collaborato rappresentavano durante il PI il 71,5 % della produzione comunitaria totale. I produttori comunitari denunzianti costituiscono quindi l'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. In appresso essi sono denominati "l'industria comunitaria".

    (62) Si è sostenuto che due dei sei produttori denunzianti non dovessero essere inclusi nell'industria comunitaria in quanto collegati con un produttore importatore in Indonesia, paese che è stato oggetto di un inchiesta antidumping e di un inchiesta antisovvenzioni relative alle importazioni di FPF.

    (63) È opportuno ricordare che il presente procedimento riguarda una denuncia contro le importazioni originarie della Repubblica di Corea e dell'India e che i produttori collegati con esportatori possono essere esclusi dalla definizione di industria comunitaria solo se il rapporto produce un comportamento diverso da quello dei produttori comunitari non collegati, ossia se i produttori collegati sono risparmiati dagli effetti del dumping, traggono indebiti vantaggi dalle pratiche di dumping o addirittura vi partecipano attivamente. Nel corso dell'inchiesta non sono emerse prove che dimostrassero che i due produttori comunitari collegati con gli esportatori indonesiani rientrassero in alcuna delle sopracitate categorie. In particolare non è emerso che le informazioni relative ai vari indicatori di pregiudizio per tali società fossero significativamente diverse da quelle delle altre società. Ciò dimostra che le due società non sono state protette dagli effetti del dumping, non hanno indebitamente beneficiato delle pratiche di dumping e non hanno nemmeno attivamente partecipato a tali pratiche. Questi due produttori comunitari non sono stati quindi esclusi dalla definizione di industria comunitaria.

    F. PREGIUDIZIO

    1. Consumo comunitario

    (64) Il consumo comunitario di FPF è stato determinato sulla base del volume delle vendite dell'industria comunitaria e dei produttori denunzianti esclusi, di una stima del volume delle vendite dei rimanenti produttori comunitari e dei dati Eurostat sul volume delle importazioni. In base a tali dati, risulta che il consumo comunitario è aumentato del 29 % nel periodo dal 1996 al PI. L'incremento massimo si è registrato tra il 1996 e il 1998 quando il consumo è aumentato da 454470 tonnellate a 585164 tonnellate. Durante il PI il consumo è aumentato leggermente raggiungendo le 588466 tonnellate.

    2. Importazioni di FPF nella Comunità dalla Repubblica di Corea e dall'India

    2.1. Valutazione cumulativa

    (65) La Commissione ha considerato se le importazioni di FPF originarie dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Dall'esame è emerso quanto segue:

    - la media ponderata del margine di dumping relativa a ciascun paese era superiore ai valori minimi,

    - il volume delle importazioni da ciascun paese non era trascurabile rispetto al consumo comunitario,

    - l'analisi delle condizioni di concorrenza esistenti tra le FPF importate e il prodotto simile comunitario e le condizioni di concorrenza tra le FPF importate dai due distinti paesi indicano che:

    - i produttori esportatori dei paesi in questione vendevano il prodotto in questione agli stessi acquirenti,

    - i produttori esportatori interessati vendevano le FPF direttamente ad acquirenti indipendenti, quali fabbricanti di prodotti tessili, fabbricanti di cuscini e imbottite e venditori di FPF e che l'industria comunitaria vendeva il prodotto simile attraverso gli stessi canali di vendita e alle stesse categorie di acquirenti indipendenti.

    Pertanto, vi erano ragioni sufficienti per procedere ad una valutazione cumulativa delle importazioni dai due paesi interessati.

    2.2. Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni dalla Repubblica di Corea e dall'India

    (66) Il volume delle importazioni dai paesi interessati è aumentato significativamente durante il periodo dal 1996 al PI, passando da 20510 tonnellate a 86710 tonnellate. Tra il 1996 e il 1997 le importazioni sono aumentate del 62 %, ma l'incremento maggiore si è registrato tra il 1997 e il 1998, quando il volume delle importazioni è aumentato del 125 %. Tra il 1998 e il PI ha subito un ulteriore incremento del 16 %.

    (67) All'incremento del volume delle importazioni dall'India e dalla Repubblica di Corea nel periodo tra il 1996 e il PI è corrisposta una diminuzione del 31 % dei prezzi delle importazioni. Nello stesso periodo il prezzo medio delle importazioni di tutte le altre importazioni di FPF nella Comunità ha subito una diminuzione più lieve, pari al 25 %.

    (68) Dal 1996 alla fine del PI, la quota di mercato della Repubblica di Corea è passata dal 4 % all'11,8 % e quella dell'India dallo 0,5 % al 2,9 %.

    2.3. Sottoquotazione dei prezzi

    (69) Per determinare la sottoquotazione dei prezzi la Commissione ha esaminato dati relativi al PI. I prezzi di vendita dell'industria comunitaria presi in considerazione sono quelli applicati agli acquirenti indipendenti, se necessario adeguati allo stadio franco fabbrica, ovvero esclusi i costi di trasporto nella Comunità ed eventuali sconti e ribassi. I prezzi dei diversi tipi di FPF definiti nei questionari sono stati confrontati con i prezzi di vendita applicati dagli esportatori alle stesse categorie di acquirenti, esclusi sconti e ribassi e adeguati se necessario ai prezzi cif alla frontiera comunitaria.

    (70) Durante il PI, la sottoquotazione media generale dei prezzi, espressa in percentuale dei prezzi dell'industria comunitaria è variata dal 6 % al 27,7 % nel caso dell'India e dal 14,8 % al 56,7 % nel caso della Repubblica di Corea. La media ponderata dei margini di sottoquotazione è risultata pari al 21,6 % per l'India e al 23,3 % per la Repubblica di Corea.

    3. Situazione dell'industria comunitaria

    3.1. Nota preliminare

    (71) L'esame della situazione dell'industria comunitaria ha riguardato il periodo dal 1996 fino alla fine del PI ("il periodo considerato"). Come riportato ai considerando 4 e 7, durante tale periodo erano in vigore misure antidumping definitive nei confronti di Bielorussia e Taiwan. Inoltre, fino al gennaio 1998 erano in vigore misure definitive antidumping nei confronti dell'India e, fino all'agosto 1999, nei confronti della Repubblica di Corea.

    3.2. Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

    (72) Durante il periodo considerato, la produzione dell'industria comunitaria è aumentata solo del 7 %. Tale dato va confrontato con l'aumento del consumo comunitario nello stesso periodo, che è stato pari al 29 %. Nel periodo considerato, la produzione è aumentata del 9 % tra il 1996 e il 1997, ma è diminuita dell'1,5 % tra il 1997 e il 1998.

    (73) Parallelamente, una diminuzione del 5 % della capacità produttiva nel periodo considerato ha prodotto un rialzo del tasso di utilizzazione degli impianti, che è passato dal 76,4 % all'85,9 %. La diminuzione della capacità si è concentrata nel periodo tra il 1996 e il 1998. Durante il PI un produttore comunitario ha potenziato la propria capacità produttiva di 7500 tonnellate. Tale aumento di capacità è comunque da ritenersi eccezionale, considerato che la tendenza dell'industria comunitaria è stata quella di chiudere alcune linee di produzione o stabilimenti o di destinarli alla produzione di altri prodotti non coperti dalla presente inchiesta. L'inchiesta ha rivelato che la riduzione della capacità produttiva dell'industria comunitaria non è stata causata da una crisi di mercato, ma dalla diminuzione del volume delle vendite.

    3.3. Volume delle vendite

    (74) Nel periodo considerato, l'industria comunitaria non ha seguito la tendenza del consumo. In effetti, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito del 2 %, passando da 259939 tonnellate a 255420 tonnellate. Contemporaneamente, come già riferito, il consumo è aumentato del 29 %.

    (75) Dal 1996 al 1997, quando il consumo della Comunità è aumentato del 14 %, il volume delle vendite dell'industria comunitaria ha moderatamente seguito la tendenza, registrando un aumento del 5 %. Dal 1997 alla fine del PI, tuttavia, il consumo ha subito un ulteriore aumento del 13,5 % mentre le vendite dell'industria comunitaria hanno perso il 6,3 %.

    3.4. Quota di mercato

    (76) Dai considerando 74 e 75 risulta evidente che l'industria comunitaria ha perso una quota significativa di mercato, circa il 14 %, passando, nel periodo considerato, dal 57,2 % del 1996 al 43,4 %.

    3.5. Scorte

    (77) Alla fine del PI le scorte erano diminuite del 4 % rispetto al 1996. Tuttavia, il livello delle scorte al 30 settembre è tradizionalmente inferiore rispetto alla fine dell'esercizio finanziario. In effetti, la cifra paragonabile relativa alla fine del 1999 rivelava un aumento delle scorte del 17 % rispetto al 1996.

    3.6. Prezzi di vendita e costi di produzione

    (78) I prezzi del prodotto in questione venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario sono diminuiti del 9 % tra il 1996 e il 1997 e sono rimasti relativamente stabili tra il 1997 e il 1998. Dal 1998 alla fine del PI, tuttavia, i prezzi sono nuovamente diminuiti del 12 %.

    (79) L'inchiesta ha rivelato che il costo di produzione delle FPF (CPF) è dipeso fortemente dal prezzo delle materie prime, la cui percentuale dei costi di fabbricazione ha raggiunto, durante il PI, l'84 %. Le materie prime di base, quali l'acido tereftalico puro (ATP), il dimetiltereftalato (DMT) e il glicole (che rappresentano tra il 60 % e il 70 % del CPF) sono altamente sensibili alle fluttuazioni del prezzo del petrolio greggio.

    (80) Il confronto tra i prezzi di vendita e i costi di produzione tra il 1996 e il 1998 rivela che il CPF delle FPF è diminuito più rapidamente dei prezzi medi di vendita. Tale situazione è però notevolmente cambiata durante il PI, periodo in cui il CPF ha continuato a diminuire, ma meno dei prezzi di vendita.

    3.7. Redditività

    (81) Analogamente alle tendenze osservate per i prezzi di vendita e il CPF, l'andamento della redditività nel periodo considerato è stato irregolare, aumentando dal 2,3 % del 1996 all'8,9 % del 1997 ed essendo particolarmente positivo nel 1998, anno in cui ha raggiunto il 15,4 %. L'inchiesta ha tuttavia rivelato che tali alti profitti erano influenzati dal prezzo eccezionalmente basso del petrolio greggio. Quando, durante il PI, il prezzo del petrolio greggio è aumentato, la redditività è scesa al 3,4 %.

    (82) L'inchiesta ha rivelato che l'alta redditività che ha caratterizzato il 1998 era in parte dovuta al processo di ristrutturazione intrapreso dall'industria comunitaria. Alcune linee produttive sono state chiuse o convertite e l'industria comunitaria ha cercato di aumentare la produzione di prodotti più specializzati e con un maggiore margine di profitto.

    (83) È importante notare che la redditività totale del 3,4 % registrata durante il PI dipende dalle perdite relative ad alcuni tipi standard di prodotto, quali le FPF destinate alla tessitura (- 8 %), le fibre standard non tessute (- 8 %) e le fibre cave non tessute (- 1 %). Durante il PI solo il 27 % delle vendite dell'industria comunitaria è risultato redditizio, in quanto i tre tipi di prodotto sopracitati hanno rappresentato il 72 % della produzione dell'industria comunitaria e il 73 % delle vendite. Analogamente, essi hanno rappresentato il 71 % delle importazioni dai paesi oggetto dell'inchiesta. Al contrario, la redditività delle FPF "branded" e di altri tipi speciali di FPF, corrispondenti al solo 7 % della produzione dell'industria comunitaria e all'8 % delle vendite durante il PI, ha raggiunto il 32 %. Durante il PI, tali tipi hanno rappresentato meno del 2 % delle importazioni totali di FPF dai paesi interessati.

    3.8. Investimenti

    (84) Durante il PI gli investimenti sono stati del 17 % più alti rispetto al 1996 e sono stati pari a 17,9 milioni di ECU/euro. Ad eccezione del 1997, che è coinciso con una fase di ridimensionamento, la maggioranza degli investimenti nel periodo considerato è stata effettuata per sostituire dei macchinari oppure per finanziare un processo di ristrutturazione verso una produzione con un margine di profitto più elevato.

    3.9. Occupazione

    (85) L'andamento dell'occupazione dipende direttamente dal ridimensionamento e dagli sforzi di ristrutturazione, come illustrato dai programmi di investimento dell'industria comunitaria. Nel periodo considerato, l'occupazione relativa al prodotto in questione è diminuita del 14 %, passando da 2766 a 2136 unità.

    4. Conclusioni

    (86) Dall'analisi sopra esposta emerge che il consumo comunitario è aumentato del 29 % senza che tuttavia l'industria comunitaria partecipasse alla crescita del mercato. In effetti, l'indagine ha rivelato che il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito del 2 % e che la quota di mercato è diminuita del 13,8 %. Inoltre, la produzione dell'industria comunitaria è aumentata solo del 7 %. La riduzione della capacità produttiva ha causato un miglioramento dell'utilizzazione degli impianti.

    (87) Nel periodo considerato, sia i prezzi di vendita delle FPF che i costi di produzione sono diminuiti in modo significativo. I prezzi di vendita sono diminuiti meno dei costi e la redditività durante il PI è stata leggermente migliore rispetto a quella registrata nel 1996. Questa situazione apparentemente positiva non deve però far dimenticare il fatto che durante il PI la redditività non è stata soddisfacente a causa delle gravi perdite registrate nei segmenti standard delle FPF, che rappresentano la grande maggioranza tanto delle vendite dell'industria comunitaria che delle importazioni dai paesi interessati. È inoltre opportuno osservare che una percentuale pari al 73 % delle vendite dell'industria comunitaria non è stata redditizia.

    (88) Nel periodo considerato, i prezzi medi di vendita dell'industria comunitaria sono diminuiti del 20 %, mentre le importazioni dai paesi interessati nel mercato interno hanno continuato ad aumentare, passando dal 4,5 % del consumo comunitario nel 1996 al 14,7 % durante il PI. Durante il periodo considerato, il calo dei prezzi delle FPF importate dall'India e dalla Repubblica di Corea ha raggiunto il 30 %. L'analisi relativa al periodo considerato ha rivelato che i prezzi dell'industria comunitaria sono scesi del 9 % tra il 1996 e il 1998, mentre i prezzi delle importazioni sono scesi del 21 %. Tra il 1998 e il PI, i prezzi delle importazioni sono ulteriormente diminuiti del 13 % e i prezzi dell'industria comunitaria si sono adeguati, diminuendo del 12 %.

    (89) Gli investimenti sono aumentati del 17 % nel periodo considerato, ma sono stati principalmente mirati al ridimensionamento e alla razionalizzazione del processo di produzione verso prodotti con un maggiore margine di profitto. Per questa ragione, l'occupazione è scesa del 14 %.

    (90) In base agli elementi sopra esposti, in particolare alla perdita di quota di mercato e al livello insoddisfacente dei profitti, la Commissione ha concluso che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave.

    G. RAPPORTO DI CAUSALITÀ

    1. Introduzione

    (91) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia stato provocato dalle importazioni oggetto di dumping oppure se altri fattori abbiano provocato o contribuito a provocare tale pregiudizio, per evitare di attribuire alle importazioni oggetto di dumping in questione il pregiudizio eventualmente provocato da altri fattori.

    (92) Si rammenta che precedenti inchieste hanno rivelato che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio causato da importazioni oggetto di dumping da un certo numero di paesi, ovvero Bielorussia e Taiwan (misure definitive) e Australia, Indonesia e Tailandia (misure provvisorie). La presente analisi tiene conto dei risultati di tali inchieste.

    2. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

    (93) Durante il periodo considerato le importazioni dai paesi oggetto dell'inchiesta sono aumentate significativamente. Mentre il volume delle importazioni è quadruplicato e ha raggiunto le 86710 tonnellate e il 14,7 % del consumo comunitario, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito del 2 % e la quota di mercato è diminuita del 13,8 %. Le medie ponderate dei margini di sottoquotazione sono del 21,2 % per la Repubblica di Corea e del 21,6 % per l'India. La Commissione ha quindi concluso che le importazioni dalla Repubblica di Corea e dall'India hanno esercitato una significativa pressione al ribasso sui prezzi.

    (94) Il 71 % di tali importazioni e il 73 % delle vendite dell'industria comunitaria sono rappresentate da FPF destinate alla tessitura e di FPF standard e cave non tessute. Considerata la diminuzione dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria, la redditività di tali segmenti di prodotto è diventata negativa.

    (95) Il segmento delle FPF "branded" e di altri tipi speciali di FPF, che rappresenta meno del 2 % del totale delle importazioni dai paesi interessati, si è comportato in modo affatto diverso, garantendo all'industria comunitaria una redditività compresa tra il 14 % e il 32 %. Tale segmento di mercato non è tuttavia stato sufficientemente ampio da garantire, nel PI, una redditività totale sufficiente.

    (96) In base agli elementi sopra esposti si è concluso che le importazioni oggetto di dumping a basso prezzo dai paesi interessati hanno avuto un impatto fortemente negativo sulla situazione dell'industria comunitaria.

    3. Effetti di altri fattori

    3.1. Andamento del consumo

    (97) Nel periodo considerato, il consumo comunitario è salito del 29 %. L'andamento del consumo non può pertanto essere considerato causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

    3.2. Importazioni da altri paesi terzi

    (98) Attualmente sono in vigore misure antidumping nei confronti di Bielorussia, Taiwan, Australia, Indonesia e Tailandia.

    (99) Per quanto riguarda altri paesi non soggetti a misure antidumping, i prezzi medi all'importazione sono più alti dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria. Ciò indica che tali importazioni non possono avere contribuito alla degradazione dei prezzi registrata sul mercato comunitario.

    (100) Anche se è risultato che l'Arabia Saudita ha esportato FPF ad un prezzo paragonabile a quello dei paesi sotto inchiesta, la sua quota di mercato, pari allo 0,78 %, è stata ritenuta trascurabile.

    3.3. Esportazioni dell'industria comunitaria

    (101) Sul totale delle vendite dell'industria comunitaria, la percentuale delle vendite destinate all'esportazione è stata del 9 % nel 1996, del 10 % nel 1997, del 6 % nel 1998 e del 7 % durante il PI. Considerato che l'esportazione è una attività minore dell'industria comunitaria, qualsiasi pregiudizio, in termini di riduzione della produzione, causato dal leggero calo delle vendite destinate all'esportazione durante il PI non è stato tale da causare il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

    4. Conclusioni sulla causa del pregiudizio

    (102) Come esposto sopra, le importazioni dai paesi per i quali sono stati recentemente istituiti dazi antidumping e dazi compensativi hanno contribuito alla difficile situazione dell'industria comunitaria. L'aumento delle importazioni dai paesi interessati ha tuttavia coinciso con la riduzione del volume delle vendite dell'industria comunitaria e con una forte perdita di quota di mercato. L'inchiesta ha inoltre messo in luce un notevole grado di sottoquotazione dei prezzi durante il PI. Questi elementi hanno avuto gravi conseguenze negative sull'industria comunitaria. Si è pertanto concluso che tali importazioni, considerate separatamente, hanno arrecato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

    H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    1. Introduzione

    (103) La commissione ha esaminato se, nonostante le risultanze sul dumping pregiudizievole, vi fossero valide ragioni per concludere che nella fattispecie l'adozione di misure non è nell'interesse della Comunità. A tal fine, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato gli effetti delle misure per tutte le parti interessate dal procedimento.

    2. Interesse dell'industria comunitaria

    (104) L'industria comunitaria risente delle importazioni di FPF in dumping a basso prezzo che hanno causato una situazione in cui la maggior parte delle vendite comunitarie non sono redditizie. Sebbene l'industria comunitaria stia cercando di sviluppare ulteriormente il segmento di FPF che garantisce un più elevato margine di guadagno, formato dalle fibre a due componenti e trilobate, le fibre colorate, le fibre speciali, quali le fibre ignifughe e le fibre "branded", la percentuale di tali fibre rispetto alle vendite totali è limitata dalla domanda del mercato. I principali tipi di prodotto rimangono le fibre standard destinate o meno alla tessitura, che rappresentano un segmento in cui le importazioni dai paesi interessati si fanno sempre più presenti. Poiché gli acquirenti richiedono l'intera gamma dei tipi di FPF, è opportuno che l'industria comunitaria continui a produrre FPF standard. Per questa ragione, come illustrato nei programmi di investimento, l'industria comunitaria non è ancora pronta ad abbandonare la produzione di FPF standard.

    (105) Attraverso una strategia di ridimensionamento, l'industria comunitaria è stata in grado di migliorare l'utilizzazione degli impianti e attraverso la ristrutturazione e la specializzazione produttiva è riuscita inoltre a mantenere la redditività. Tale strategia è stata particolarmente fruttuosa nel 1997 e nel 1998. A partire dal primo trimestre del 1999, però, la pressione sui prezzi è diventata così forte che i profitti non sono più stati soddisfacenti.

    (106) La Commissione ritiene che in assenza di misure antidumping la situazione dell'industria comunitaria registrerebbe molto probabilmente un ulteriore peggioramento, con la concreta possibilità di un'ulteriore riduzione del livello occupazionale e la certezza che alcuni produttori comunitari scomparirebbero. Poiché l'obiettivo dell'adozione di misure antidumping è quello di ristabilire una condizione di concorrenza leale nel mercato comunitario, tali misure sarebbero quindi nell'interesse dell'industria comunitaria, che al momento risente della massiccia presenza di importazioni in dumping a basso prezzo.

    3. Impatto sugli importatori/grossisti

    (107) La Commissione ha ricevuto tre questionari compilati da società che sono sia importatori e utilizzatori di FPF, due da società di utilizzatori e due da importatori. Un ulteriore questionario è stato inviato da un'associazione di utilizzatori.

    (108) Tutte le parti interessate si sono dichiarate contrarie all'istituzione di dazi antidumping in quanto questi comportano un aumento del prezzo di acquisto delle FPF importate dalla Repubblica di Corea e dall'India. Inoltre esse hanno espresso tre motivi principali contro l'imposizione di tali misure. Primo, è impossibile acquistare prodotti di qualità analoga dall'industria comunitaria a prezzi ugualmente bassi. Secondo, sarebbe opportuno distinguere le FPF utilizzate per la filatura da quelle utilizzate per scopi diversi. Terzo, alcuni tipi di FPF non sono prodotti dall'industria comunitaria.

    (109) La Commissione ha stabilito che i prezzi bassi delle FPF importate dipendono da pratiche di dumping, in particolare dai paesi considerati. L'istituzione di misure antidumping ripristinerà condizioni di correttezza commerciale e, come qui di seguito illustrato, l'effetto globale sui prezzi d'acquisto sarà molto limitato. L'importanza relativa delle FPF nei costi di produzione dei prodotti finiti dei tre utilizzatori che hanno cooperato variava tra il 24 % e il 48 %. La media ponderata dei dazi proposti è del 16,7 %, mentre la percentuale delle importazioni è del 14,7 % nel PI. Le misure proposte produrranno quindi un incremento medio dei costi di produzione variabile tra lo 0,6 % e l'1,2 %. Tale probabile incremento massimo risulta relativamente basso se paragonato all'impatto positivo delle misure proposte sul ripristino di una situazione di effettiva concorrenza nel mercato comunitario.

    (110) Gli utilizzatori hanno sostenuto che non è nell'interesse della Comunità imporre misure sul "fibrefill" e che sarebbe opportuno differenziare tra le FPF destinate alla filatura (tessute) e le FPF usate per scopi diversi (non tessute o "fibrefill"). Essi hanno inoltre sostenuto di avere acquistato macchinari che producono solo alcuni tipi di FPF e che l'industria comunitaria non vende alcuni tipi di FPF sul mercato comunitario, concludendo che non si dovrebbero istituire dazi su tali tipi.

    (111) Per quanto riguarda il primo argomento, non è stato proposto alcun criterio chiaro che permetta tale classificazione delle FPF. Le caratteristiche fisiche non sono infatti sufficienti per individuare l'utilizzo del prodotto. Inoltre, la Commissione ha confrontato i prezzi all'esportazione con i prezzi di vendita dell'industria comunitaria sulla base delle categorie di prodotto, distinte in base all'impiego finale. Per tutte le categorie è stata riscontrata la presenza di dumping, pregiudizio e nesso causale. Per quanto riguarda il secondo argomento, cambiare gli impianti di produzione per adeguarli ad un altro tipo di prodotto richiede interventi minimi, per esempio la semplice sostituzione della filiera, osservazione che è peraltro stata avanzata dalla stessa associazione di utilizzatori. La Commissione ha concluso che, se l'industria comunitaria non produce certi tipi di FPF, ciò non dipende da ragioni tecniche ma dal fatto che essa non è disposta a fornire il prodotto ai prezzi bassi che i potenziali acquirenti sono disposti a pagare.

    4. Conclusioni

    (112) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono valide ragioni per non imporre le misure antidumping.

    I. MISURE PROPOSTE

    (113) Al fine di eliminare il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping, prima della fine dell'inchiesta, è necessario adottare misure antidumping provvisorie.

    1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio

    (114) Per stabilire il livello dei dazi provvisori si è tenuto conto sia dei margini di dumping individuati che del pregiudizio sostenuto dall'industria comunitaria.

    (115) L'eliminazione di tale pregiudizio presuppone la possibilità per l'industria di aumentare ad un livello non pregiudizievole i prezzi delle importazioni del prodotto in questione originarie dei paesi interessati.

    (116) Il livello non pregiudizievole dei prezzi è stato calcolato sulla base dei costi complessivi di produzione dell'industria comunitaria maggiorato di un margine di profitto al lordo delle imposte del 10 %. Il livello necessario per eliminare il pregiudizio è stato calcolato confrontando il prezzo non pregiudizievole con i prezzi di vendita applicati dai produttori esportatori e utilizzando lo stesso metodo della sottoquotazione dei prezzi.

    (117) Sebbene si sia sostenuto che, come nel procedimento contro la Bielorussia, il profitto da considerare dovesse corrispondere ad una redditività del 6 %, il livello di profitto reputato ragionevole per l'industria comunitaria nel 1994 non vincola in realtà la Commissione nell'inchiesta presente. Senza considerare il fatto che l'industria comunitaria ha continuato a subire delle perdite anche dopo il 1994, quel profitto di riferimento era stato calcolato sulla base dei bisogni di investimenti del momento, mentre nel caso presente si è tenuto il dovuto conto delle perdite subite dall'industria comunitaria e del livello di profitto che potrebbe essere stato raggiunto in assenza di importazioni in dumping. Sulla base di quanto precede, si è ritenuto che un margine di profitto del 10 % sia appropriato.

    (118) Di conseguenza, il livello di eliminazione del pregiudizio, espresso in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è superiore ai margini di dumping stabiliti.

    2. Forma e livello delle misure provvisorie

    (119) In tutti i casi, il margine di dumping è risultato inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio. Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure provvisorie da istituire dovrebbero corrispondere ai margini di dumping accertati.

    (120) Le aliquote di dazio antidumping individuali specificate nel presente regolamento sono state fissate sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante tale inchiesta per le società interessate. Tali aliquote di dazio (contrapposte al dazio per paese, applicabile a "tutte le altre società") sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, ovvero dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nella parte operativa del presente regolamento, completa di nome e indirizzo, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota di dazio applicabile a "tutte le altre società".

    (121) Qualsiasi richiesta concernente l'applicazione di tali aliquote di dazio applicabili a singole società (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale o alla creazione di nuove unità produttive o di vendita) deve essere immediatamente indirizzata alla Commissione(10) unitamente a tutte le informazioni del caso, in particolare qualsiasi modifica delle attività della società concernenti la produzione e le vendite nazionali o all'esportazione connesse con tale cambiamento di nome o a tale creazione di nuove unità produttive o di vendita. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione modificherà, se necessario, il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

    J. DISPOSIZIONE FINALE

    (122) A fini di una buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano comunicare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Inoltre, va precisato che tutte le risultanze elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali misure definitive,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00, originarie dell'India e della Repubblica di Corea.

    2. Le aliquote del dazio provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

    Articolo 2

    Salvo il disposto dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, gli interessati possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2000.

    Per la Commissione

    Pascal Lamy

    Membro della Commissione

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (2) GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

    (3) GU C 285 del 7.10.1999, pag. 3.

    (4) GU C 369 del 21.12.1999, pag. 20.

    (5) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 13.

    (6) GU L 204 del 4.8.1999, pag. 3.

    (7) GU L 16 del 21.1.2000, pag. 30.

    (8) GU L 113 del 12.5.2000, pag. 1.

    (9) GU L 9 del 15.1.1993, pag. 2.

    (10) Commissione europea, Direzione generale Trade, Direzione C, DM 24 - 8/38, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussels.

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