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Document 32000R1433

    Regolamento (CE) n. 1433/2000 della Commissione, del 30 giugno 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1173/2000 che stabilisce, per il periodo dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2001, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine originarie dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania

    GU L 161 del 1.7.2000, p. 56–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1433/oj

    32000R1433

    Regolamento (CE) n. 1433/2000 della Commissione, del 30 giugno 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1173/2000 che stabilisce, per il periodo dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2001, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine originarie dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania

    Gazzetta ufficiale n. L 161 del 01/07/2000 pag. 0056 - 0058


    Regolamento (CE) n. 1433/2000 della Commissione

    del 30 giugno 2000

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1173/2000 che stabilisce, per il periodo dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2001, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine originarie dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

    vista la decisione 98/677/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente(2), in particolare l'articolo 2,

    vista la decisione 1999/790/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente(3), in particolare l'articolo 2,

    visto il regolamento (CE) n. 1349/2000 del Consiglio, del 28 giugno 2000, che stabilisce alcune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitiorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia(4), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Per le importazioni nel quadro del contingente tariffario annuo relativo ad alcuni prodotti del settore delle carni bovine, aperto dagli accordi europei con i tre paesi baltici, il regolamento (CE) n. 1349/2000 ha previsto, per i prodotti in questione originari dell'Estonia, l'esenzione dalle aliquote dei dazi doganali fissate nella tariffa doganale comune (TDC) con effetto a decorrere dal 1o luglio 2000. Occorre pertanto modificare la disposizione relativa all'Estonia del regolamento (CE) n. 1173/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce, per il periodo dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2001, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine originarie dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania(5).

    (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1173/2000 è modificato come segue:

    1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

    "2. Per i quantitativi di cui al paragrafo 1, le aliquote dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune sono:

    - ridotte dell'80 % per i quantitativi originari della Lituania e della Lettonia,

    - pari a 0 per i quantitativi originari dell'Estonia."

    2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2000.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2000.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

    (2) GU L 321 del 30.11.1998, pag. 1.

    (3) GU L 317 del 10.12.1999, pag. 1.

    (4) GU L 155 del 28.6.2000, pag. 1.

    (5) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 25.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO I

    Numero di telefax: (32-2) 296 60 27

    Applicazione del regolamento (CE) n. 1173/2000

    Numero d'ordine: 09.4561

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