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Document 32000R1281

Regolamento (CE) n. 1281/2000 della Commissione, del 19 giugno 2000, che fissa definitivamente, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, l'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato dal 1o settembre 1999 al 31 marzo 2000

GU L 145 del 20.6.2000, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1281/oj

32000R1281

Regolamento (CE) n. 1281/2000 della Commissione, del 19 giugno 2000, che fissa definitivamente, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, l'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato dal 1o settembre 1999 al 31 marzo 2000

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 20/06/2000 pag. 0004 - 0006


Regolamento (CE) n. 1281/2000 della Commissione

del 19 giugno 2000

che fissa definitivamente, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, l'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato dal 1o settembre 1999 al 31 marzo 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio(1),

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98(3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è fissato periodicamente nel corso della campagna.

(2) Il regolamento (CE) n. 1287/2000 della Commissione(4) ha fissato per la campagna di commercializzazione 1999/2000 la produzione effettiva del cotone non sgranato nonché l'importo della riduzione del prezzo d'obiettivo in ciascuno Stato membro.

(3) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/1999(6), prevede che entro il 15 luglio deve essere fissato l'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato applicabile per ciascun periodo per il quale è stato stabilito un prezzo del mercato mondiale.

(4) Occorre quindi fissare definitivamente gli importi degli aiuti validi per la campagna 1999/2000, ai livelli di seguito indicati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dell'aiuto per il cotone non sgranato corrispondenti ai prezzi mondiali fissati nei regolamenti della Commissione (CE) n. 1876/1999(7), (CE) n. 1947/1999(8), (CE) n. 2013/1999(9), (CE) n. 2077/1999(10), (CE) n. 2150/1999(11), (CE) n. 2231/1999(12), (CE) n. 2296/1999(13), (CE) n. 2388/1999(14), (CE) n. 2462/1999(15), (CE) n. 2526/1999(16), (CE) n. 2615/1999(17), (CE) n. 2721/1999(18), (CE) n. 2752/1999(19), (CE) n. 54/2000(20), (CE) n. 119/2000(21), (CE) n. 125/2000(22), (CE) n. 172/2000(23), (CE) n. 246/2000(24), (CE) n. 315/2000(25), (CE) n. 387/2000(26), (CE) n. 460/2000(27), (CE) n. 512/2000(28), (CE) n. 533/2000(29) e (CE) n. 602/2000(30) figurano nell'allegato del presente regolamento. Detti importi sono fissati definitivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti suddetti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

(2) GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

(3) GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.

(4) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU L 123 del 4.5.1989, pag. 23.

(6) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 39.

(7) GU L 231 dell'1.9.1999, pag. 13.

(8) GU L 241 dell'11.9.1999, pag. 17.

(9) GU L 248 del 21.9.1999, pag. 27.

(10) GU L 256 dell'1.10.1999, pag. 35.

(11) GU L 263 del 9.10.1999, pag. 4.

(12) GU L 271 del 21.10.1999, pag. 21.

(13) GU L 280 del 30.10.1999, pag. 5.

(14) GU L 288 dell'11.11.1999, pag. 23.

(15) GU L 299 del 20.11.1999, pag. 29.

(16) GU L 306 dell'1.12.1999, pag. 8.

(17) GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 3.

(18) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 51.

(19) GU L 331 del 23.12.1999, pag. 33.

(20) GU L 6 dell'11.1.2000, pag. 21.

(21) GU L 14 del 20.1.2000, pag. 22.

(22) GU L 16 del 21.1.2000, pag. 50.

(23) GU L 21 del 26.1.2000, pag. 14.

(24) GU L 25 dell'1.2.2000, pag. 20.

(25) GU L 36 dell'11.2.2000, pag. 28.

(26) GU L 47 del 19.2.2000, pag. 25.

(27) GU L 56 dell'1.3.2000, pag. 28.

(28) GU L 63 del 10.3.2000, pag. 14.

(29) GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 18.

(30) GU L 72 del 21.3.2000, pag. 6.

ALLEGATO

AIUTI PER IL COTONE NON SGRANATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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