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Document 32000R0749

    Regolamento (CE) n. 749/2000 della Commissione, dell'11 aprile 2000, recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    GU L 90 del 12.4.2000, p. 4–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/749/oj

    32000R0749

    Regolamento (CE) n. 749/2000 della Commissione, dell'11 aprile 2000, recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    Gazzetta ufficiale n. L 090 del 12/04/2000 pag. 0004 - 0007


    Regolamento (CE) n. 749/2000 della Commissione

    dell'11 aprile 2000

    recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/1999(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 dispone che i quantitativi globali garantiti per la Finlandia possono essere aumentati, a titolo di compensazione per i produttori "SLOM" finlandesi, fino a un massimo di 200000 tonnellate. Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1390/95(4), la Finlandia ha comunicato i quantitativi in questione per la campagna 1999/2000.

    (2) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 dispone che il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato, su richiesta debitamente giustificata del produttore, per tenere conto delle modifiche che incidono sulle sue consegne e/o vendite dirette e che l'aumento o la fissazione di un quantitativo di riferimento sono subordinati alla corrispondente riduzione o alla soppressione dell'altro quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore.

    (3) Tali adeguamenti non possono comportare, per lo Stato membro interessato, un aumento della somma delle consegne e delle vendite dirette di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92. Qualora i quantitativi di riferimento individuali subiscano modifiche definitive, i quantitativi fissati dal succitato articolo 3 sono adattati in conformità.

    (4) A norma dell'articolo 8, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1255/98(6), il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi convertiti definitivamente in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92.

    (5) Occorre pertanto adattare i quantitativi globali applicabili nel periodo 1o aprile 1999-31 marzo 2000, fissati nella tabella di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e, di conseguenza, quelli applicabili nel corso dei periodi successivi fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92.

    (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3950/92 è modificato come segue:

    1) All'articolo 3, paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla tabella riportata nell'allegato I del presente regolamento.

    2) L'allegato è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l' 11 aprile 2000.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

    (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 73.

    (3) GU L 70 del 30.3.1995, pag. 2.

    (4) GU L 135 del 21.6.1995, pag. 4.

    (5) GU L 57 del 10.3.1993, pag. 12.

    (6) GU L 173 del 18.6.1998, pag. 14.

    ALLEGATO I

    "Quantitativi di riferimento globali applicabili dal 1o aprile 1999 al 31 marzo 2000

    >SPAZIO PER TABELLA>"

    ALLEGATO II

    "ALLEGATO

    a) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1o aprile 2000 al 31 marzo 2001

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1o aprile 2001 al 31 marzo 2002

    >SPAZIO PER TABELLA>

    c) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1o aprile 2002 al 31 marzo 2005

    >SPAZIO PER TABELLA>

    d) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1o aprile 2005 al 31 marzo 2006

    >SPAZIO PER TABELLA>

    e) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1o aprile 2006 al 31 marzo 2007

    >SPAZIO PER TABELLA>

    f) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1o aprile 2007 al 31 marzo 2008

    >SPAZIO PER TABELLA>"

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