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Document 32000R0655

Regolamento (CE) n. 655/2000 del Consiglio, del 27 marzo 2000, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca

GU L 80 del 31.3.2000, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/655/oj

32000R0655

Regolamento (CE) n. 655/2000 del Consiglio, del 27 marzo 2000, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 080 del 31/03/2000 pag. 0001 - 0004


Regolamento (CE) n. 655/2000 del Consiglio

del 27 marzo 2000

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'approvvigionamento della Comunità di taluni prodotti della pesca dipende attualmente da importazioni da paesi terzi; è nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi doganali applicabili a detti prodotti, nel limite di contingenti tariffari comunitari di volumi adeguati; al fine di non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità e per assicurare un adeguato approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno aprire tali contingenti a dazio variabile, secondo la sensibilità dei vari prodotti sul mercato comunitario.

(2) Occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazi previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi.

(3) È compito della Comunità decidere l'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari; nulla osta tuttavia a che, al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare sui volumi contingentali i quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive; tuttavia, tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri.

(4) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(1), ha codificato le regole di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali.

(5) Vista l'importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare l'urgenza di cui al paragrafo I, punto 3, del protocollo allegato al trattato di Amsterdam sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi applicabili all'importazione dei prodotti figuranti nell'allegato sono sospesi ai livelli indicati durante i periodi indicati e fino a concorrenza dei volumi riportati a lato di ciascuno di essi.

2. Le importazioni dei prodotti in questione non beneficiano dei contingenti previsti al paragrafo 1, se non a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri a norma dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura(2), sia almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare dalla Comunità per i prodotti o le categorie di prodotti considerati.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis fino a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. Gomes

(1) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25).

(2) GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15).

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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