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Document 32000R0617

Regolamento (CE) n. 617/2000 della Commissione, del 16 marzo 2000, che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia e dell'Ucraina e accetta, in via provvisoria, l'impegno offerto da un produttore esportatore dell'Algeria

GU L 75 del 24.3.2000, p. 3–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/09/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/617/oj

32000R0617

Regolamento (CE) n. 617/2000 della Commissione, del 16 marzo 2000, che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia e dell'Ucraina e accetta, in via provvisoria, l'impegno offerto da un produttore esportatore dell'Algeria

Gazzetta ufficiale n. L 075 del 24/03/2000 pag. 0003 - 0017


Regolamento (CE) n. 617/2000 della Commissione

del 16 marzo 2000

che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia e dell'Ucraina e accetta, in via provvisoria, l'impegno offerto da un produttore esportatore dell'Algeria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Il 26 giugno 1999 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(2) (in appresso denominato "avviso di apertura"), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia, della Repubblica slovacca e dell'Ucraina.

(2) Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata dall'Associazione dei produttori europei di concimi (EFMA) per conto di una proporzione rilevante dei produttori comunitari. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni del prodotto in questione e del conseguente grave pregiudizio, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori comunitari denunzianti, i produttori esportatori e gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché le associazioni interessate e rappresentative dei paesi esportatori e i consigli di associazione UE-Lituania e UE-Repubblica slovacca. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(4) Per consentire ai produttori esportatori russi di chiedere, se lo desiderano, lo status di economia di mercato o il trattamento individuale, la Commissione ha inviato i corrispondenti moduli di domanda ai produttori esportatori russi notoriamente interessati.

Due produttori esportatori hanno chiesto lo status di economia di mercato.

(5) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate, ricevendo risposte da dieci produttori comunitari denunzianti, sette produttori esportatori e tredici importatori nella Comunità.

(6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping e del pregiudizio e ha effettuato ispezioni presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari denunzianti

1. Agrolinz Melamin GmbH, ADM, Linz, Austria

2. DSM Agro BV, Sittard, Paesi Bassi

3. Fertiberia SA, Madrid, Spagna

4. Grande Paroisse SA, Parigi, Francia

5. Hydro Agri Chafers, Immingham, Regno Unito

6. Hydro Agri France, Nanterre, Francia

7. Hydro Agri Rostock, Rostock, Germania

8. Hydro Agri Sluiskil BV, Sluiskil, Paesi Bassi

9. Kemira Agro Rozenburg BV, Rotterdam, Paesi Bassi

10. SKW Stickstoffwerke Piesteritz, Wittenberg, Germania

b) Produttori esportatori dei paesi interessati

1. JSC Achema, Jonava, Lituania

2. Duslo AS, Sala, Repubblica slovacca

3. JSC Nevinnomyssky Azot, Nevinnomyssk, Russia

4. JSC Novolon, Mosca, Russia

c) Importatori

1. Agrobaltic, Rostock, Germania

2. Champagne Fertilisants SA, Reims, Francia

3. Common Market Fertilisers (CMF), Bruxelles, Belgio

4. Evertrade, Parigi, Francia

5. Franciafert SA, Le Chesnay, Francia

6. Helm Düngemittel GmbH, Amburgo, Germania

7. Helm Engrais France, Puteaux, Francia

8. UNCAA, Parigi, Francia

9. Wittraco, Amburgo, Germania.

(7) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1o giugno 1998 e il 31 maggio 1999 (in appresso denominato "periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'esame del pregiudizio riguardava il periodo che va dal 1995 alla fine del periodo dell'inchiesta.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(8) Il prodotto in esame consiste in soluzioni di urea e nitrato di ammonio (UNA), un fertilizzante liquido di uso comune nel settore agricolo. Si tratta di un miscuglio di urea, nitrato di ammonio e acqua, con un tenore di acqua pari al 70 % circa (a seconda del tenore di azoto); la percentuale rimanente è equamente suddivisa tra urea e nitrato di ammonio. Il tenore di azoto ("N"), la "caratteristica" più saliente del prodotto, può variare tra il 28 % e il 32 %, a seconda della quantità di acqua aggiunta alla soluzione. La maggior parte dell'UNA importato ha un tenore di N del 32 %, in quanto la maggiore concentrazione del prodotto ne rende più agevole il trasporto. Indipendentemente dal loro tenore di azoto, tuttavia, si considera che tutte le soluzioni di urea e nitrato di ammonio abbiano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali e costituiscano pertanto un prodotto unico ai fini della presente inchiesta. Il prodotto in esame rientra nel codice NC 31028000.

2. Prodotto simile

(9) L'UNA è un puro prodotto di base, le cui qualità e le cui caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali sono identiche a prescindere dal paese di origine. Il prodotto fabbricato e venduto nella Comunità è quindi risultato un prodotto simile, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato "regolamento di base"), a quelli importati dai paesi in questione, poiché ha le stesse caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali e sostanzialmente gli stessi utilizzatori.

C. DUMPING

1. Algeria

a) Valore normale

(10) Sebbene la Fertalge Industries, unico produttore esportatore algerino, abbia fatto del suo meglio per rispondere al questionario, le informazioni fornite sono piuttosto carenti. In particolare, è risultato impossibile verificare in modo approfondito molti dei dati sul costo di produzione comunicati dal produttore esportatore, anche perché solo nel 1999, cioè a metà del periodo dell'inchiesta, è stato introdotto un sistema contabile adeguato. Considerati tuttavia la particolare situazione dell'Algeria, che fa parte dei paesi in via di sviluppo, il disposto dell'articolo 15 dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e le circostanze specifiche in cui si trova la società in questione, la Commissione ha deciso di utilizzare comunque i dati della società, ogniqualvolta li abbia giudicati sufficientemente attendibili e sempreché non incidessero in misura rilevante sul risultato.

(11) In mancanza di vendite sul mercato interno, il valore normale è stato costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, in base al costo di produzione, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti.

(12) Nel calcolare il costo di produzione, si è tenuto conto anche del costo delle materie prime comunicato dalla società, che rappresenta un'elevata percentuale del costo totale di produzione dell'UNA. Non ritenendo sufficientemente affidabili né gli altri costi di produzione né le spese generali, amministrative e di vendita (cfr. punto 10), la Commissione ha utilizzato i dati riportati nella denuncia, giudicati ragionevoli. L'unica alternativa possibile, che consisteva nell'utilizzare i dati comunicati dal produttore slovacco, non è stata considerata valida, viste le differenze radicali tra i sistemi di produzione e le strutture aziendali dei due produttori. Si è infine aggiunto un adeguato margine di utile del 5 %, pari a quello che il produttore avrebbe logicamente ottenuto se avesse effettuato vendite sufficienti del prodotto in questione sul mercato interno.

b) Prezzi all'esportazione

(13) I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in questione venduto per l'esportazione nella Comunità, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

c) Confronto

(14) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale costruito e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica, il prezzo all'esportazione è stato adeguato in funzione delle differenze inerenti ai costi di trasporto, di assicurazione, di movimentazione, di carico e ai costi accessori, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

d) Margine di dumping

(15) Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il margine di dumping per il produttore esportatore interessato è stato stabilito mediante un confronto tra il valore normale costruito e la media ponderata dei prezzi all'esportazione. Il margine di dumping provvisorio per l'unico produttore esportatore algerino, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria (dati Eurostat), è del 13,3 %.

Poiché l'unico produttore esportatore noto rappresentava la totalità delle esportazioni algerine del prodotto in questione nella Comunità, la Commissione ha ritenuto opportuno fissare il margine di dumping residuo allo stesso livello.

2. Lituania

a) Valore normale

(16) Si è dovuto costruire il valore normale, poiché le vendite sul mercato interno del prodotto in questione durante il periodo dell'inchiesta rappresentavano meno del 5 % delle vendite per l'esportazione. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale costruito è stato calcolato sommando al costo di produzione dell'esportatore un importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. In mancanza di vendite rappresentative del prodotto in questione sul mercato interno, l'importo per le spese generali, amministrative e di vendita è stato stabilito sulla base delle spese generali, amministrative e di vendita totali sostenute dal produttore sul mercato interno per la stessa categoria generale di prodotti (concimi), in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base. A questa cifra, infine, è stato aggiunto un margine di utile del 5 %, pari a quello che il produttore avrebbe logicamente ottenuto se avesse effettuato vendite sufficienti del prodotto in questione sul mercato interno.

b) Prezzi all'esportazione

(17) Per le vendite agli acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. Per le vendite effettuate tramite un importatore collegato, il prezzo all'esportazione è stato costruito sulla base dei prezzi di rivendita ad acquirenti indipendenti. A norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti dall'importatore tra l'importazione e la rivendita, nonché del margine di utile ottenuto, a quanto risulta dall'inchiesta, dagli importatori indipendenti del prodotto in questione.

c) Confronto

(18) Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica. A tal fine, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze inerenti ai costi di trasporto, di assicurazione, di movimentazione, di carico e ai costi accessori, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

d) Margine di dumping

(19) Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il margine di dumping per il produttore esportatore interessato è stato stabilito mediante un confronto tra il valore normale costruito e la media ponderata dei prezzi all'esportazione. Il margine di dumping provvisorio per l'unico produttore esportatore lituano, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è del 7,6 %.

Poiché l'unico produttore esportatore noto rappresentava la totalità delle esportazioni lituane del prodotto interessato nella Comunità, la Commissione ha ritenuto opportuno fissare il margine di dumping residuo allo stesso livello.

3. Repubblica slovacca

(20) Visto che nelle risultanze sul pregiudizio si è concluso provvisoriamente che le importazioni originarie della Repubblica slovacca non hanno avuto un impatto rilevante sul pregiudizio causato all'industria comunitaria (cfr. punto 60), non si sono effettuati calcoli relativi al dumping.

4. Russia, Bielorussia e Ucraina

a) Paese analogo

(21) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per la Bielorussia e l'Ucraina è stato stabilito sulla base del prezzo o del valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato o "paese analogo". Ciò vale anche per i produttori esportatori russi, nessuno dei quali ha ottenuto lo status di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (cfr. punto 24). Nell'avviso di apertura, si proponeva di scegliere gli Stati Uniti d'America come paese terzo appropriato. A tutte le parti sono stati dati dieci giorni per fare osservazioni su tale scelta. Hanno risposto tre società russe, che hanno inviato osservazioni congiunte, una quarta società russa e l'unico produttore esportatore bielorusso. Tutti hanno criticato la scelta degli Stati Uniti e proposto la Lituania come paese analogo.

Per giustificare tale posizione, si sono addotti:

- i costi più elevati delle materie prime (specialmente il gas naturale) negli USA e le notevoli differenze di costo fra i produttori statunitensi, a seconda dell'ubicazione geografica, che potrebbero falsare notevolmente i risultati;

- l'analogia esistente fra gli impianti e i processi di produzione (produzione integrata) della Lituania, da una parte, e della Russia, della Bielorussia e dell'Ucraina, dall'altra, contrariamente alla situazione degli USA;

- il fatto che la Lituania sia stata oggetto della stessa inchiesta.

La Commissione si è comunque messa in contatto con i produttori del prodotto in questione negli USA, ma nessuno di loro si è dimostrato disposto a collaborare all'inchiesta.

La Commissione ha informato tutte le parti interessate del fatto che le società statunitensi si rifiutavano di collaborare e ha chiesto loro di pronunciarsi sull'eventuale scelta della Lituania come paese analogo. L'EFMA ha sollevato obiezioni, motivate principalmente dai prezzi assertivamente molto bassi pagati per il gas dall'esportatore lituano e dalle distorsioni che sarebbero state ereditate dal suo precedente status di economia non di mercato. L'EFMA ha poi indicato un produttore statunitense disposto a collaborare all'inchiesta. Un nuovo tentativo della Commissione in tal senso si è però rivelato infruttuoso.

A questo punto l'EFMA ha proposto la Repubblica slovacca.

(22) La Commissione ha quindi vagliato la possibilità di scegliere la Lituania e la Repubblica slovacca come paesi terzi ad economia di mercato, tenendo conto dei seguenti fattori:

Produzione

Gli unici due produttori della Lituania e Repubblica slovacca sono entrambi produttori integrati, anche se gli impianti slovacchi sembrano essere meno moderni.

Essendo più vicina alla Russia e avendo fatto parte dell'ex URSS, la Lituania presenta probabilmente maggiori analogie con la Russia, la Bielorussia e l'Ucraina che con la Repubblica slovacca per quanto riguarda i processi di produzione e la struttura aziendale.

Condizioni del mercato interno

L'assenza di vendite rappresentative sul mercato interno dell'unico produttore lituano significa che il valore normale dovrebbe essere costruito. Pur avendo effettuato vendite sul mercato interno, il produttore slovacco domina il mercato locale dell'UNA, di cui detiene l'85 %.

Molti acquirenti slovacchi, inoltre, hanno problemi di cash flow, e un certo numero di transazioni comporta il ricorso al baratto (tra il 10 e il 20 % del giro d'affari per il prodotto in questione). Va osservato che l'uso del baratto è uno dei motivi per i quali lo status di economia di mercato era stato negato ai due esportatori russi (cfr. punto 24). In Lituania, per contro, non si sono rilevate pratiche di baratto.

Energia

Entrambi i produttori acquistano il gas dal fornitore russo Gazprom. Il produttore lituano, tuttavia, paga alla Gazprom un prezzo che varia a seconda delle fluttuazioni del prezzo cif dell'ammoniaca pubblicato per l'Europa settentrionale, mentre la società slovacca paga un prezzo fisso in corone slovacche (rimasto invariato dal 1997 al periodo dell'inchiesta) a un intermediario di proprietà dello Stato slovacco.

Per tutti questi motivi, la Commissione ha concluso in via provvisoria che, in mancanza di alternative, era opportuno scegliere la Lituania come paese terzo appropriato ad economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

b) Russia

i) Status di economia di mercato

(23) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping riguardanti le importazioni dalla Russia il valore normale sarà stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafi 1-6, per i produttori che possono dimostrare di rispondere ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), vale a dire dove prevalgono le condizioni tipiche di un'economia di mercato per la fabbricazione e la vendita del prodotto simile.

(24) Come si è già detto, due produttori hanno chiesto lo status di economia di mercato. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione di detto status e ha svolto ispezioni presso le loro sedi.

Le richieste sono state respinte principalmente per due motivi:

Baratto

Entrambe le società sono ricorse al baratto. La società A, che ha acquistato l'UNA da un produttore collegato, ha pagato in diverse occasioni fornendo un prodotto utilizzato dal suo fornitore per produrre fertilizzanti composti. La società B è stata incaricata dalle autorità regionali di fornire UNA agli agricoltori in cambio di detrazioni fiscali dello stesso valore. Gli agricoltori avrebbero poi fornito sementi ad un consorzio agricolo di proprietà dello Stato per rifornire un fondo alimentare regionale. Quasi metà delle vendite di UNA effettuate dalla società B sul mercato interno si è svolta in questo modo. In precedenza, la società aveva negato di aver effettuato questo tipo di operazioni.

Prezzo

La società A non disponeva di un dipartimento di marketing e non ha avuto alcuna influenza sui prezzi all'esportazione. Tutte le sue vendite per l'esportazione si sono svolte tramite un operatore commerciale collegato. Le vendite sul mercato interno della società A sono state effettuate ad una società collegata, che ha rivenduto il prodotto sul mercato russo. La mancata collaborazione di questa società ha impedito di esaminare le vendite sul mercato interno in funzione delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

Costi e mezzi di produzione

La società A ha detto di acquistare urea e nitrato di ammonio presso una società collegata per poi utilizzarli nei suoi impianti di produzione. In realtà, tuttavia, le è stato fatturato l'UNA e non i suoi componenti; la società deve quindi essere considerata più un intermediario che un vero e proprio produttore.

Energia

Il costo dell'energia, uno dei principali mezzi di produzione dell'UNA, indicato per la società B non rifletteva i valori di mercato. La società ha fatto sapere che dal 1998 in poi era stata introdotta con decreto presidenziale una serie di sistemi di sconti onde incoraggiare gli utenti a pagare in contanti le bollette dell'elettricità e del gas. Le riduzioni andavano da - 30 a - 50 % per l'elettricità e da - 25 a - 50 % per il gas ed erano soggette ad un'unica condizione: il prezzo scontato dell'energia non doveva scendere al di sotto dei costi primari pieni del fornitore. In altri termini, a prescindere dal fatto che questi sconti denotano chiaramente un'interferenza dello Stato sul mercato, i prezzi non riflettevano il costo pieno dell'energia, e quindi neanche il suo reale valore di mercato.

Contabilità

Nessuna delle due società, infine, disponeva di documenti contabili verificati indipendentemente in conformità delle norme contabili internazionali. Si sono inoltre riscontrate notevoli differenze rispetto a dette norme in un gran numero di settori importanti (tassi di ammortamento e tassi di rivalutazione delle attività fisse, ecc.). Per di più, è risultato che lo scopo principale dei documenti contabili era soddisfare i requisiti del fisco e non dare un quadro completo della situazione della società alla fine del periodo contabile.

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che nessuna delle due società rispondeva ai criteri necessari per ottenere lo status di economia di mercato di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base. Si è inoltre deciso di respingere la richiesta di trattamento individuale in quanto una delle due società non è un produttore esportatore e l'altra non è sufficientemente libera dall'influenza dello Stato.

Si è data ai produttori interessati e all'industria comunitaria la possibilità di formulare osservazioni sulle risultanze suddette, ma non è pervenuto alcun commento al riguardo.

ii) Valore normale, prezzi all'esportazione e confronto

(25) Per le società russe il valore normale è stato stabilito, a prescindere dalla loro collaborazione, come per la Lituania (cfr. punto 16).

(26) Per un produttore che ha collaborato, e che aveva venduto ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità. Dato che le vendite dell'altro produttore che ha collaborato sono state effettuate attraverso un operatore commerciale collegato nelle isole della Manica (che fanno parte del territorio doganale della Comunità), il prezzo all'esportazione è stato determinato in riferimento ai prezzi di rivendita realmente pagati o pagabili a detto operatore. Si sono applicati adeguamenti per tutti i costi sostenuti dall'operatore tra l'importazione e la rivendita, maggiorati di un congruo margine di utile basato su quello che, da quanto è risultato dall'inchiesta, era stato ottenuto dagli importatori indipendenti del prodotto in questione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(27) Per quanto riguarda le società che non hanno collaborato, per determinare il prezzo all'esportazione ci si è basati sul valore cif indicato da Eurostat per le importazioni russe, al netto delle esportazioni delle società che hanno collaborato. Il prezzo ottenuto è stato poi ridotto di un importo corrispondente alla media ponderata della differenza tra i prezzi fob e cif praticati dalle due società che hanno collaborato onde convertirlo al livello fob (franco frontiera russa).

(28) Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati su base fob (franco frontiera del paese esportatore), procedendo agli adeguamenti necessari per tener conto delle differenze inerenti alle condizioni di pagamento nonché ai costi di trasporto, di assicurazione, di carico e accessori, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

iii) Margine di dumping

(29) In conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il margine di dumping è stato stabilito in base al confronto tra il valore normale costruito e la media ponderata dei prezzi all'esportazione. La media ponderata del margine di dumping provvisorio per tutto il paese, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è del 24,1 %.

c) Bielorussia

i) Valore normale, prezzi all'esportazione e confronto

(30) Come per la Russia, il valore normale è stato stabilito nel modo descritto al punto 16.

I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità.

Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati su base fob (franco frontiera del paese esportatore), procedendo agli adeguamenti necessari per tener conto delle differenze inerenti ai costi di trasporto, di assicurazione, di carico e accessori, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

ii) Margine di dumping

(31) In conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il margine di dumping è stato stabilito in base al confronto tra il valore normale costruito e la media ponderata dei prezzi all'esportazione. Il margine di dumping provvisorio per tutta la Bielorussia, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è del 33,0 %.

d) Ucraina

i) Cooperazione

(32) La Commissione ha inviato questionari alle due società menzionate nella denuncia. Una di esse ha risposto entro il termine fissato, dichiarando di non aver effettuato esportazioni nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Va osservato che i rilevanti quantitativi esportati originari di questo paese sono indicati nelle statistiche Eurostat.

ii) Valore normale, prezzi all'esportazione e confronto

(33) Come per la Russia e la Bielorussia, il valore normale è stato stabilito nel modo descritto al considerando 16.

Visto che i produttori esportatori non avevano fornito informazioni sui prezzi all'esportazione, la Commissione ha elaborato le sue conclusioni in base ai dati disponibili (Eurostat), in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. Per stabilire il prezzo all'esportazione, ci si è basati sul prezzo minimo mensile cif delle esportazioni dall'Ucraina onde evitare di ricompensare la mancata collaborazione.

Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati su base fob (franco frontiera del paese esportatore), procedendo agli adeguamenti necessari per tener conto delle differenze inerenti ai costi di trasporto, di assicurazione, di carico e accessori, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

iii) Margine di dumping

(34) In conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il margine di dumping è stato stabilito in base al confronto tra il valore normale costruito e la media ponderata dei prezzi all'esportazione. Il margine di dumping provvisorio per tutto il paese, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è del 38,7 %.

D. DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA

(35) I produttori comunitari denunzianti rappresentano l'85 % della produzione comunitaria di soluzioni UNA e costituiscono pertanto l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(36) A tale riguardo, alcune parti interessate hanno obiettato che determinati produttori comunitari denunzianti importavano soluzioni UNA originarie dei paesi interessati e pertanto non si potevano considerare parte della produzione comunitaria né, di conseguenza, dell'industria comunitaria.

L'inchiesta ha dimostrato che alcuni produttori comunitari avevano effettivamente importato il prodotto in questione originario dei paesi esportatori interessati. Si è però accertato che tali importazioni non costituiscono l'attività principale di queste società, che è comunque rappresentata dalla produzione propria di UNA. Tali importazioni, inoltre, non rappresentano una quota rilevante delle vendite dei produttori comunitari denunzianti nella Comunità. I prodotti importati, infine, sono stati rivenduti allo stesso prezzo delle soluzioni UNA prodotte e vendute dai produttori comunitari denunzianti nella Comunità.

Di conseguenza, si conclude provvisoriamente che i produttori comunitari suddetti non devono essere esclusi dalla definizione di industria comunitaria.

E. PREGIUDIZIO

(37) Come indicato in appresso, la situazione globale dell'industria comunitaria ha registrato una curva ascendente tra il 1995 e il 1997, anno in cui ha iniziato a deteriorarsi. Questi sviluppi vanno rapportati alle misure introdotte nei confronti delle importazioni di soluzioni UNA originarie della Polonia e della Bulgaria(3), che hanno iniziato a dare risultati nel 1995.

1. Consumo nella Comunità

(38) Il consumo comunitario apparente è stato stabilito in base al volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, alle informazioni contenute nella denuncia sul volume delle vendite degli altri produttori comunitari, alle informazioni fornite dai produttori esportatori che hanno collaborato circa il volume delle loro esportazioni e ai dati Eurostat per gli altri paesi terzi. Se del caso, tutti i volumi sono stati adeguati perché corrispondessero alle soluzioni UNA con un tenore di azoto del 32 %.

Da questi calcoli risulta che il consumo comunitario è passato da 3155 Ktonnellate a 3297 Ktonnellate, aumentando del 4,5 % tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta. Tra il 1995 e il 1997 ha registrato una forte diminuzione, per poi aumentare rapidamente a decorrere dall'anno successivo.

2. Importazioni dai paesi in questione(4)

a) Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in oggetto

(39) Anzitutto, ci si è chiesti se fosse opportuno procedere a una valutazione cumulativa delle importazioni da tutti i paesi interessati, tenendo conto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Dall'inchiesta è risultato quanto segue.

i) Repubblica slovacca

(40) Il produttore esportatore di questo paese ha dichiarato che il volume di importazioni nella Comunità era irrilevante ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, e dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Nondimeno, le informazioni fornite dall'unico produttore esportatore slovacco e da Eurostat dimostrano che le esportazioni slovacche rappresentano il 2 % circa del consumo comunitario, e pertanto non sono irrilevanti.

Detto produttore esportatore ha inoltre obiettato che le sue esportazioni di soluzioni UNA non dovrebbero essere cumulate con gli altri paesi interessati, a causa delle diverse condizioni di concorrenza per quanto riguarda le importazioni da questi ultimi (diverso andamento dei prezzi, diversi volumi di importazione e diverse quote di mercato), e che le importazioni originarie della Repubblica slovacca erano in concorrenza solo con i produttori comunitari più vicini dal punto di vista geografico.

È prassi consolidata delle istituzioni comunitarie che, quando il comportamento dei mercati dei diversi paesi interessati è notevolmente diverso, gli effetti delle importazioni sull'industria comunitaria siano valutati separatamente.

Da quanto si è accertato, nel periodo dell'inchiesta i volumi e le quote di mercato delle importazioni originarie della Repubblica slovacca sono rimasti allo stesso livello del 1995, contrariamente agli altri paesi in questione. Sempre nel periodo dell'inchiesta, inoltre, i volumi delle importazioni dalla Repubblica slovacca sono risultati inferiori a quelli di tutti gli altri paesi in oggetto, mentre i loro prezzi, pur seguendo la tendenza degli altri paesi interessati, sono aumentati dopo il 1997. Contrariamente alle importazioni originarie di tutti gli altri paesi interessati, infine, non si sono riscontrate sottoquotazioni per le importazioni originarie della Repubblica slovacca.

Si conclude pertanto, in via provvisoria, che le importazioni originarie della Repubblica slovacca devono essere valutate separatamente dalle altre importazioni oggetto della presente inchiesta.

ii) Bielorussia

Il produttore esportatore bielorusso ha chiesto che le sue esportazioni siano dissociate e valutate separatamente a causa delle diverse condizioni di concorrenza rispetto agli altri paesi interessati, dimostrate dall'andamento dei volumi d'importazione e delle quote di mercato.

L'inchiesta ha messo in luce una diminuzione dei volumi delle importazioni dalla Bielomssia e delle quote di mercato corrispondenti tra il 1995 e il 1997, cui ha fatto seguito un incremento in linea con la tendenza generale dei cinque paesi interessati. Nel periodo dell'inchiesta, inoltre, i volumi delle importazioni hanno raggiunto livelli piuttosto elevati e la quota di mercato è stata pari al 6,1 %. Per di più, come negli altri paesi interessati, il prezzo medio delle soluzioni UNA originarie della Bielorussia è in calo dal 1996.

Per questi motivi, si ritiene provvisoriamente opportuno respingere la richiesta del produttore esportatore bielorusso e valutare cumulativamente le importazioni dalla Bielorussia con quelle originarie degli altri paesi interessati.

iii) Altri paesi interessati (Algeria, Lituania, Russia e Ucraina)

(41) Per quanto riguarda gli altri paesi, essendosi riscontrati margini di dumping superiori a quelli minimi e volumi d'importazione non irrilevanti, si ritiene opportuno procedere ad una valutazione cumulativa in considerazione delle condizioni di concorrenza tra le importazioni nonché tra le importazioni e il prodotto comunitario simile. Tutti i volumi d'importazione, infatti, sono risultati rilevanti e la loro quota di mercato è andata aumentando, specialmente dal 1996. Parallelamente, si è registrata una forte diminuzione dei prezzi che sono risultati inferiori a quelli dell'industria comunitaria, pur utilizzando canali commerciali identici o analoghi. Per questi motivi, si conclude provvisoriamente che le importazioni originarie degli altri paesi e della Bielorussia (in appresso denominati "i cinque paesi interessati") devono essere valutate cumulativamente.

b) Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

i) I cinque paesi interessati (Algeria, Bielorussia, Lituania, Russia e Ucraina)

(42) Tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, le importazioni di soluzioni UNA originarie dei cinque paesi interessati sono passate, in termini di volume, da 800 Ktonnellate a circa 1500 Ktonnellate (+ 87 % circa). Dopo la diminuzione verificatasi tra il 1995 e il 1997, si è registrato, tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, un incremento del 200 % circa, a fronte di un calo del 14 % circa del consumo comunitario.

Le quote di mercato delle importazioni dai cinque paesi interessati sono passate dal 26,5 % nel 1995 al 44,2 % nel periodo dell'inchiesta (+ 17,7 %). Più precisamente, dopo un calo registrato tra il 1995 e il 1997, dette quote sono più che raddoppiate tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta.

ii) Repubblica slovacca

(43) Nel periodo dell'inchiesta, le importazioni dalla Repubblica slovacca, espresse in termini di volume e di quote di mercato, sono rimaste allo stesso livello del 1995, per poi registrare un brusco declino dal 1997 in poi.

c) Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

i) Andamento dei prezzi(5)

- I cinque paesi interessati

(44) La media ponderata dei prezzi delle importazioni originarie dei cinque paesi interessati è scesa dall'89,8 ECU/t a 67 ECU/t (- 25,4 %) tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta. Dopo aver raggiunto una, punta massima nel 1996, detti prezzi hanno registrato una forte diminuzione del 34 %.

- Repubblica slovacca

(45) Come si è già detto al considerando 40, pur avendo seguito la tendenza degli altri paesi interessati durante l'intero periodo, i prezzi delle importazioni originarie della Repubblica slovacca non hanno subito una contrazione così pronunciata dopo il 1997, quando si è registrato un forte incremento delle importazioni in questione.

ii) Sottoquotazione

(46) Per individuare le eventuali sottoquotazioni dei prezzi praticati dai paesi esportatori dei cinque paesi interessati rispetto all'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta, si sono debitamente adeguati i prezzi CIF delle soluzioni UNA praticati dai produttori esportatori a un livello franco banchina frontiera comunitaria (sdoganato) per poi confrontarli, allo stesso stadio commerciale, con i prezzi franco fabbrica dei produttori comunitari.

I margini di sottoquotazione accertati per paese, espressi in percentuale dei prezzi dei produttori comunitari, sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

(47) Considerati l'andamento dei prezzi e delle importazioni del produttore esportatore slovacco di cui sopra, non si sono riscontrate sottoquotazioni.

3. Situazione dell'industria comunitaria

a) Produzione

(48) Tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, la produzione di UNA dell'industria comunitaria (tutti i volumi sono stati adeguati, all'occorrenza, perché corrispondessero alle soluzioni UNA con un tenore di azoto del 32 %) è aumentata del 2,4 %, passando da 1484 Ktonnellate a 1520 Ktonnellate, con una punta tra il 1995 e il 1997, al momento dell'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di UNA originarie di Polonia e Bulgaria. Successivamente, però, la produzione è scesa del 9,6 % tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta.

b) Capacità e tasso di utilizzazione degli impianti

(49) Nel complesso, la capacità produttiva totale dell'industria comunitaria è rimasta stabile per tutto il periodo in esame. Il tasso di utilizzazione degli impianti è aumentato dal 38 % nel 1995 al 43 % nel 1997, per poi ritornare al livello del 1995/1996. Va osservato che il tasso di utilizzazione degli impianti non costituisce un indicatore valido per questo tipo di produzione e di industria, poiché è influenzato anche dalle altre produzioni realizzate utilizzando gli stessi impianti.

c) Vendite nella Comunità

(50) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria è aumentato del 20,9 % tra il 1995 e il 1997, passando da 1446 Ktonnellate a 1748 Ktonnellate, per poi scendere a 1598 Ktonnellate (- 8,6 %) tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta.

d) Quota di mercato

(51) Le quote di mercato dell'industria comunitaria sono salite dal 45,8 % nel 1995 al 60,7 % nel 1997, per poi diminuire del 12 % circa (48,5 %) nel periodo dell'inchiesta.

e) Prezzi dell'industria comunitaria

(52) La media dei prezzi netti di vendita dei produttori comunitari è aumentata del 3,8 % tra il 1995 e il 1996, passando da 111,3 ECU/t a 115,5 ECU/t, per poi scendere a 83,4 ECU/t nel periodo dell'inchiesta (- 27,8 %).

f) Redditività

(53) La media ponderata della redditività dell'industria comunitaria è calata del 17,1 % tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, passando da 4,9 % a - 12,2 %. In linea con l'andamento dei prezzi, la redditività ha raggiunto una punta massima nel 1996 per poi scendere del 18,4 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta.

g) Occupazione

(54) Dopo l'aumento registrato tra il 1995 e il 1996/1997 (339 dipendenti in entrambi i periodi), l'occupazione nell'industria comunitaria è scesa a 311 dipendenti nel periodo dell'inchiesta (- 8,3 %).

h) Investimenti

(55) Gli investimenti dell'industria comunitaria sono aumentati tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, con una punta nel 1998 dovuta agli ingenti investimenti nelle fasi di produzione precedenti. Le somme piu rilevanti sono state investite, tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, in impianti di produzione per l'urea e l'acido nitrico, entrambi utilizzati come materie prime sia per la produzione delle soluzioni UNA che per la produzione di nitrato di ammonio e di urea solidi.

4. Conclusione sul pregiudizio

(56) La situazione dell'industria comunitaria si è particolarmente deteriorata tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, quando i cinque paesi interessati sono riusciti a espandere le loro esportazioni nella Comunità del 200 % circa, anche grazie al forte calo della quota di mercato degli altri paesi terzi. Tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria ha perso il 12 % della sua quota di un mercato in espansione e dei volumi di vendite corrispondenti, mentre le importazioni originarie dei cinque paesi interessati sono aumentate del 26 % circa. Si è accertato che, durante il periodo dell'inchiesta, le importazioni in questione sono state effettuate a prezzi nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria.

Pur essendo riuscita ad aumentare i prezzi medi tra il 1995 e il 1996, l'industria comunitaria ha subito successivamente una forte erosione dei suoi prezzi di vendita con conseguenze negative sulla redditività, che si è notevolmente deteriorata dal 1997 in poi (- 12,2 % nel periodo dell'inchiesta).

Considerato il suddetto deterioramento della sua situazione, segnatamente quello registrato dal 1997 in poi, si conclude provvisoriamente che nel periodo dell'inchiesta l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio.

F. NESSO CAUSALE

1. Introduzione

(57) In conformità degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di base, per elaborare conclusioni sulla causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria la Commissione ha esaminato l'impatto di tutti i fattori noti e le loro ripercussioni sulla situazione di detta industria. L'esame viene effettuato per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da altri fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

a) Considerazioni generali

(58) La qualità e le applicazioni delle soluzioni UNA sono le stesse per il prodotto importato e per quello fabbricato nella Comunità. Pertanto, le soluzioni UNA prodotte nella Comunità sono in diretta concorrenza con quelle importate dai paesi interessati, soprattutto in termini di prezzi.

i) I cinque paesi interessati

(59) Tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, le importazioni in dumping dai cinque paesi interessati hanno registrato un incremento considerevole in termini di volume (200 % circa) e di quote di mercato (dal 18 % circa al 44 % circa) contestualmente a sottoquotazioni rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria. Al tempo stesso, la situazione dell'industria comunitaria si è deteriorata in termini di quota di mercato, di erosione dei prezzi e di redditività.

Le importazioni in dumping dai cinque paesi interessati hanno impedito all'industria comunitaria di beneficiare delle misure antidumping istituite nei confronti delle importazioni dalla Polonia e dalla Bulgaria. In termini di volume, i cinque paesi interessati hanno ripreso la maggior parte delle quote di mercato detenute in precedenza da Polonia e Bulgaria, lasciando solo una parte molto ridotta all'industria comunitaria. Per di più, il notevole incremento della quota di mercato delle importazioni in dumping tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta è coinciso con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, con conseguenti perdite della quota di mercato.

Di fronte alle importazioni a basso prezzo originarie dei cinque paesi interessati, l'industria comunitaria poteva scegliere fra mantenere invariati i suoi prezzi, con il rischio di veder diminuire i suoi volumi di vendita, o ribassare detti prezzi per allinearli a quelli delle importazioni in dumping, con conseguenze negative per la redditività. Dal 1997 in poi, l'industria comunitaria ha effettivamente ribassato i prezzi di vendita, arrivando quindi ad una redditività negativa. Ciò dimostra chiaramente la sensibilità del mercato all'andamento dei prezzi e il notevole impatto della politica di prezzi praticata dai produttori esportatori dei cinque paesi interessati.

Si conclude pertanto, in via provvisoria, che le importazioni in dumping dai cinque paesi interessati hanno causato un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

ii) Repubblica slovacca

(60) Non si sono riscontrate sottoquotazioni per quanto riguarda la Repubblica slovacca. Nel periodo dell'inchiesta, le importazioni slovacche erano allo stesso livello del 1995. Considerati i volumi relativamente modesti delle sue importazioni, la scarsa entità e la stabilità della sua quota di mercato e l'assenza di sottoquotazioni, si conclude provvisoriamente che l'incidenza delle importazioni originarie della Repubblica slovacca non può essere considerata grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 5 e 6 del regolamento di base.

3. Effetto di altri fattori

a) Importazioni da altri paesi terzi

(61) Il volume delle importazioni di soluzioni UNA dagli altri paesi terzi è sceso da 669 Ktonnellate nel 1995 a circa 37 Ktonnellate nel periodo dell'inchiesta (- 94,5 %). Durante il periodo dell'inchiesta, i principali fornitori di questo gruppo di paesi sono stati il Messico e la Repubblica ceca. Le quote di mercato delle importazioni dagli altri paesi terzi sono scese dal 21,2 % nel 1995 all'1,1 % nel periodo dell'inchiesta (- 20,1 %), per lo più in seguito all'istituzione di misure antidumping sulle importazioni dalla Bulgaria e dalla Polonia.

Considerata la diminuzione del volume e della quota di mercato delle importazioni originarie degli altri paesi terzi, è evidente che dette importazioni non hanno contribuito a causare il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

b) Altri fattori

(62) La Commissione ha esaminato altresì se, oltre ai fattori summenzionati, altri elementi possano aver contribuito a danneggiare l'industria comunitaria, segnatamente una contrazione della domanda oppure le variazioni dell'andamento dei consumi, l'evoluzione dell'offerta, gli sviluppi tecnologici e la produttività dell'industria comunitaria.

Per quanto riguarda l'andamento della domanda a livello mondiale, la decisione cinese dell'aprile 1997 di vietare le importazioni di urea e di sostituirle con la produzione nazionale ha creato, a livello mondiale, una sovracapacità di produzione per i concimi azotati. Si è affermato che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria era dovuto principalmente all'offerta mondiale eccessiva e al crollo dei prezzi dei concimi azotati che ne sono conseguiti. L'inchiesta ha dimostrato tuttavia che i prezzi delle importazioni in dumping erano notevolmente diminuiti già prima della decisione cinese. Inoltre, l'industria comunitaria di per sé non ne ha risentito direttamente, visto che non esportava in Cina. Comunque sia, l'eventuale esistenza di un'offerta eccessiva non basta a giustificare il forte incremento delle importazioni in dumping a basso prezzo.

Per quanto riguarda le variazioni dell'andamento dei consumi, è stato affermato che l'aumento delle superfici agricole messe a riposo aveva ridotto il consumo globale di concimi nella Comunità. Come si è già detto, tuttavia, si è stabilito che il mercato delle soluzioni UNA si è notevolmente sviluppato dal 1997 in poi e che l'industria comunitaria non ha tratto vantaggio da tale espansione, contrariamente ai produttori esportatori dei paesi interessati.

Per quanto riguarda gli sviluppi tecnologici e la produttività dell'industria comunitaria, si è stabilito che quest'ultima ha effettuato investimenti ingenti per rimanere competitiva.

Si può pertanto concludere che, di per sé, l'effetto di altri fattori, diversi dalle importazioni in dumping in oggetto, non era sufficiente ad annullare il nesso causale tra le importazioni in dumping e il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

4. Conclusione sul nesso di causalità

(63) Vista la concomitanza tra le sottoquotazioni stabilite e la notevole quota di mercato conquistata dalle importazioni in dumping dai paesi interessati, da una parte, e, dall'altra, la corrispondente perdita della quota di mercato subita dall'industria comunitaria, nonché il calo dei suoi prezzi di vendita e della sua redditività, si conclude provvisoriamente che le importazioni in dumping originarie dei cinque paesi interessati hanno arrecato grave pregiudizio all'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni preliminari

(64) In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se l'istituzione di misure antidumping fosse contraria all'interesse della Comunità considerata nel suo insieme. Per determinare l'interesse della Comunità si è tenuto conto di tutti i vari interessi in causa, ossia quelli dell'industria comunitaria, degli importatori, degli operatori commerciali e degli utilizzatori del prodotto in questione, in funzione delle informazioni fornite al riguardo dalle parti interessate.

Per valutare il probabile impatto dell'istituzione o della non istituzione delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate, inviando questionari all'industria comunitaria, a 29 importatori/operatori commerciali, a un'associazione di importatori e a due associazioni di utilizzatori del prodotto in questione. Sono pervenute risposte da tredici importatori/operatori commerciali e dall'associazione di importatori, mentre nessuna delle associazioni di utilizzatori ha risposto ai questionari o ha inviato altre informazioni.

In base a questi elementi, si è esaminato se, nonostante le conclusioni sul dumping, sulla situazione dell'industria comunitaria e sul nesso causale, esistano motivi impellenti di concludere che in questo caso specifico l'istituzione di misure non è nell'interesse della Comunità.

2. Interesse dell'industria comunitaria

(65) L'industria comunitaria si è dimostrata strutturalmente solida e capace di adeguarsi alle condizioni mutevoli del mercato, come dimostra in particolare l'evoluzione positiva della sua situazione in un momento in cui la concorrenza è di nuovo effettiva grazie all'istituzione, nel 1994, di misure antidumping nei confronti delle importazioni originarie della Bulgaria e della Polonia e alle somme investite dall'industria per perfezionare la sua capacità di produzione.

Malgrado questo contesto strutturalmente stabile, non si può escludere che, in assenza di misure contro le pratiche di dumping pregiudizievoli, alcune società di detta industria debbano ridurre o addirittura cessare le attività produttive per il prodotto in questione nella Comunità. Tale conclusione è giustificata dalla durata e dall'entità delle perdite finanziarie subite a causa delle importazioni in dumping (le perdite dell'industria comunitaria sono andate aumentando tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta). In assenza di misure, infatti, l'effetto di depressione dei prezzi determinato da tali impostazioni continuerà a vanificare tutti gli sforzi dell'industria comunitaria volti a recuperare un margine di redditività soddisfacente.

L'istituzione di misure consentirebbe invece all'industria di mantenere e di riprendere le proprie attività nella Comunità. L'adozione di misure antidumping consentirebbe quindi di garantire e forse persino di aumentare il livello complessivo dell'occupazione relativa al prodotto in esame nella Comunità.

3. Interesse degli importatori/operatori commerciali

(66) Quasi tutti gli importatori/operatori commerciali che hanno risposto al questionario si sono dichiarati contrari alle misure antidumping, sostenendo che dette misure avrebbero ulteriormente diminuito il loro margine di utile, già basso, e che probabilmente alcuni di loro si sarebbero visti costretti a ridurre il personale, a riconvertirsi verso altri prodotti o addirittura, in casi estremi, a cessare l'attività. Essi hanno dichiarato che, nonostante il modesto livello di utilizzazione degli impianti, l'industria comunitaria avrebbe avuto difficoltà a soddisfare la domanda durante i periodi di punta. L'istituzione di misure antidumping, pertanto, non sarebbe nell'interesse della Comunità, poiché comporterebbe la cessazione di tutte le importazioni di soluzioni UNA.

A tale riguardo, va osservato che, considerate l'entità e la natura delle misure proposte, si ritiene che le importazioni continueranno, anche se a prezzi non pregiudizievoli. L'inchiesta, inoltre, ha permesso di stabilire che di norma gli importatori/operatori commerciali non si occupano solo di soluzioni UNA, ma trattano anche quantitativi rilevanti di altri concimi. Non si può escludere, tuttavia, che l'istituzione di misure antidumping abbia conseguenze negative per alcuni importatori.

4. Interesse degli utilizzatori

(67) Gli utilizzatori del prodotto in questione sono gli agricoltori della Comunità. La domanda di concimi azotati è piuttosto stabile, e gli agricoltori tendono ad acquistare dalle fonti più a buon mercato. Nelle ultime stagioni agricole, quindi, gli agricoltori si sono potuti procurare soluzioni UNA a prezzi convenienti.

La mancata collaborazione delle associazioni di utilizzatori giustifica nondimeno la conclusione provvisoria secondo la quale è poco probabile che le misure antidumping abbiano un impatto determinante sugli utilizzatori. Anche se l'istituzione di dette misure farebbe probabilmente aumentare il costo delle soluzioni UNA per gli agricoltori, infatti, i concimi rappresentano solo una proporzione assai modesta dei costi di produzione totali, per cui è poco probabile che le eventuali ripercussioni negative sugli agricoltori controbilancino l'effetto positivo delle misure prese contro le pratiche di dumping pregiudizievoli.

5. Concorrenza ed effetti pregiudizievoli per gli scambi

(68) Per quanto riguarda le ripercussioni di eventuali misure sulla concorrenza nella Comunità, alcune parti interessate hanno obiettato che i dazi provocherebbero la scomparsa dei produttori esportatori interessati dal mercato comunitario - indebolendo notevolmente la concorrenza -, nonché un aumento dei prezzi delle soluzioni UNA.

È probabile però che, grazie alla loro posizione sempre più forte sul mercato, alcuni produttori esportatori continueranno a vendere i loro prodotti, anche se a prezzi non pregiudizievoli. L'istituzione di dazi antidumping nei confronti di questi produttori esportatori, per quali sono stati stabiliti margini più elevati di dumping e di pregiudizio, provocherà probabilmente un calo delle loro vendite e quote di mercato. Considerati il livello e la natura dei dazi proposti, tuttavia, gli altri produttori esportatori non dovrebbero risentirne in misura rilevante. Infine, non si può escludere che, quando i prezzi avranno raggiunto un livello tale da eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping, anche le importazioni da altri paesi terzi siano riorientate verso il mercato comunitario. È probabile quindi che rimangano sul mercato diversi concorrenti dei produttori comunitari e che, visti il gran numero di produttori nella Comunità e la trasparenza del mercato, gli utilizzatori continuino a poter scegliere tra diversi fornitori del prodotto in questione.

Con ogni probabilità, quindi, la concorrenza non sarà indebolita dall'istituzione di misure antidumping, considerata la presenza sul mercato di numerosi operatori in grado di soddisfare la domanda. È poco probabile, quindi, che l'istituzione di dazi antidumping limiti la scelta degli utilizzatori finali o falsi la concorrenza.

6. Conclusione sull'interesse della Comunità

(69) In considerazione di quanto precede, si conclude in via provvisoria che non esistono motivi impellenti che impediscano l'istituzione delle misure antidumping.

H. MISURE PROVVISORIE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(70) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso causale e all'interesse della Comunità, si dovrebbero adottare misure provvisorie al fine di impedire che le suddette importazioni in dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

Allo scopo di stabilire il livello del dazio, si è tenuto conto dei margini di dumping riscontrati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Al fine di determinare il livello del dazio necessario per eliminare il pregiudizio causato dal dumping, si sono calcolati i margini di pregiudizio. Il necessario aumento dei prezzi è stato determinato in base ad un confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione utilizzata per calcolare la sottoquotazione e i prezzi non pregiudizievoli delle soluzioni UNA vendute dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. I prezzi non pregiudizievoli sono stati ottenuti sommando all'intero costo unitario di produzione il margine di utile che sarebbe stato ragionevolmente ottenuto in assenza del pregiudizio causato dal dumping. Dopo aver esaminato le diverse osservazioni dei denunzianti in proposito, la Commissione ha concluso in via provvisoria che un margine di utile del 5 % avrebbe garantito all'industria comunitaria la redditività che quest'ultima avrebbe probabilmente raggiunto in assenza delle importazioni in dumping. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore totale all'importazione CIF.

2. Misure provvisorie

a) I cinque paesi interessati

(71) Si ritiene pertanto opportuno, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, istituire un dazio antidumping provvisorio pari ai margini di dumping riscontrati. Per contro, nel caso della Bielorussia il dazio dovrebbe corrispondere al livello del margine di pregiudizio stabilito, che è inferiore. Per i motivi di cui ai considerando 15 e 19, i dazi residui per l'Algeria e la Lituania sono stati fissati al livello stabilito per l'unico produttore di ciascun paese.

Per garantire l'efficacia delle misure e scoraggiare le manipolazioni dei prezzi constatate in alcuni procedimenti precedenti che riguardavano la stessa categoria di prodotti, cioè i concimi, si ritiene opportuno istituire i dazi sotto forma di un importo specifico per tonnellata.

Gli importi dei dazi provvisori sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Repubblica slovacca

(72) Essendosi concluso provvisoriamente che le importazioni originarie della Repubblica slovacca non hanno contribuito al notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria, a questo stadio del procedimento non si ritiene opportuno istituire dazi antidumping sulle importazioni di soluzioni UNA originarie di detto paese. La Commissione, tuttavia, proseguirà l'inchiesta prima di arrivare ad una determinazione definitiva.

3. Impegni

(73) Il produttore esportatore algerino ha offerto un impegno di prezzi in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ritiene accettabile detto impegno, in quanto elimina l'effetto pregiudizievole del dumping. Le relazioni periodiche e dettagliate che la società si è impegnata a fornire permetteranno inoltre un controllo efficace da parte della Commissione.

(74) Per garantire l'osservanza effettiva e un controllo efficace dell'impegno, al momento in cui si riceve la richiesta d'immissione in libera pratica in conformità dell'impegno, l'esenzione dai dazi viene subordinata alla presentazione, ai servizi doganali competenti degli Stati membri, di una fattura valida corrispondente all'impegno, che identifichi chiaramente il produttore esportatore il cui impegno è accettato e contenga le informazioni elencate in allegato. Se la fattura non viene presentata o non corrisponde al prodotto presentato ai servizi doganali, per evitare l'elusione dell'impegno viene riscossa l'aliquota appropriata del dazio antidumping.

(75) In caso di violazione o di revoca dell'impegno, può essere imposto un dazio antidumping a norma dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base.

(76) A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base, l'inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull'interesse della Comunità viene completata, fatta salva l'accettazione degli impegni nel corso dell'inchiesta.

4. Disposizione finale

(77) Ai fini di una buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano comunicare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Occorre inoltre precisare che tutte le risultanze elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio di cui al codice NC 31028000 originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia e dell'Ucraina.

2. L'importo del dazio è pari all'importo fisso in euro per tonnellata di soluzioni di urea e nitrato di ammonio indicato qui di seguito per i paesi interessati:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente per la determinazione del valore in dogana, a norma dell'articolo 145, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(6), l'importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, viene ridotto di una percentuale pari alla proporzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

4. Fatto salvo il paragrafo 1, il dazio provvisorio non si applica alle importazioni del prodotto in questione fabbricato ed esportato direttamente (cioè spedito e fatturato) dal primo acquirente indipendente nella Comunità, che funge da importatore per la società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sempreché dette importazioni siano conformi all'articolo 2, paragrafo 2.

5. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

6. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

1. L'impegno offerto dalla società sottoindicata in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio di cui al codice NC 31028000, originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia e dell'Ucraina, è accettato:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Al momento in cui si riceve la richiesta d'immissione in libera pratica in conformità dell'impegno, l'esenzione dai dazi viene subordinata alla presentazione, ai servizi doganali competenti degli Stati membri, di una fattura valida corrispondente all'impegno rilasciata dalla società di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Gli elementi principali della fattura sono elencati in allegato al presente regolamento. Le importazioni corredate di questo tipo di fattura sono dichiarate al codice addizionale Taric di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

L'esenzione dal dazio viene concessa solo se le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondono esattamente alla descrizione che figura sulla fattura relativa all'impegno.

Articolo 3

Fatto salvo l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possono presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2000.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU C 181 del 26.6.1999, pag. 27.

(3) Regolamento (CE) n. 3319/94 del Consiglio (GU L 350 del 31.12.1994, pag. 20).

(4) Per motivi di riservatezza, dato che in alcuni dei paesi interessati esiste un solo produttore esportatore, i dati che li riguardano contenuti nel presente regolamento sono espressi in forma di indici o indicati approssimativamente.

(5) Per poter confrontare dati coerenti ai fini della valutazione dell'andamento dei prezzi si sono utilizzati solo i dati Eurostat; per calcolare le sottoquotazioni e i margini di pregiudizio, invece, ci si è avvalsi, nei limiti della disponibilità, delle informazioni fornite dai produttori esportatori.

(6) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 40.

ALLEGATO

Elementi che devono figurare sulla fattura corrispondente all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2:

1) codice addizionale Taric con il quale le merci indicate sulla fattura possono essere sdoganate alle frontiere comunitarie (come specificato nel regolamento);

2) designazione esatta delle merci, compresi:

- il codice NC,

- il tenore di azoto ("N") del prodotto (in %),

- il quantitativo (espresso in tonnellate);

3) descrizione delle condizioni di vendita, tra cui:

- il prezzo alla tonnellata,

- le condizioni di pagamento applicabili,

- le condizioni di consegna applicabili,

- gli sconti e le riduzioni totali;

4) nome dell'importatore al quale la fattura è rilasciata direttamente dalla società;

5) nome del responsabile della società che ha rilasciato la fattura corrispondente all'impegno, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

"Il sottoscritto certifica che la vendita all'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla ... [società] e accettato dalla Commissione europea con il regolamento (CE) n. 617/2000. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte".

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