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Document 32000R0616

    Regolamento (CE) n. 616/2000 del Consiglio, del 20 marzo 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 737/90 relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

    GU L 75 del 24.3.2000, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/616/oj

    32000R0616

    Regolamento (CE) n. 616/2000 del Consiglio, del 20 marzo 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 737/90 relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

    Gazzetta ufficiale n. L 075 del 24/03/2000 pag. 0001 - 0002


    Regolamento (CE) n. 616/2000 del Consiglio

    del 20 marzo 2000

    che modifica il regolamento (CEE) n. 737/90 relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CEE) n. 737/90(1), fissa, per i prodotti agricoli originari dei paesi terzi e destinati all'alimentazione umana, tolleranze massime di radioattività che devono essere rispettate dagli importatori e in rapporto alle quali gli Stati membri effettuano controlli. Inoltre, il suddetto regolamento è valido solo fino al 31 marzo 2000.

    (2) I motivi emersi al momento in cui il regolamento è stato adottato e prorogato restano validi, poiché la contaminazione radioattiva di alcuni prodotti agricoli originari dei paesi terzi più colpiti dall'incidente oltrepassa ancora i livelli massimi ammissibili di radioattività fissati dal regolamento.

    (3) Il regolamento (CE) n. 1661/1999 della Commissione(2) che modifica il regolamento (CEE) n. 1983/88 della Commissione(3) ha, fra l'altro, introdotto condizioni specifiche che rafforzano i controlli sulle importazioni di funghi non coltivati provenienti da taluni paesi terzi.

    (4) È ormai scientificamente provato che la durata della contaminazione da cesio 137 dovuta all'incidente di Cernobil che colpisce alcuni prodotti derivati da specie che vivono e crescono nelle foreste e nelle aree boschive è dovuta essenzialmente al periodo fisico di semitrasformazione di questo radionuclide, pari a circa 30 anni.

    (5) L'esperienza acquisita con l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 737/90, in particolare per quanto riguarda l'importazione di funghi secchi, ha mostrato che, a fini di coerenza, le tolleranze massime di cui all'articolo 3 devono essere calcolate per tutti i prodotti concentrati o essiccati sulla base del prodotto ricostituito e pronto al consumo.

    (6) Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio(4) ha fissato i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva. In simili situazioni occorre garantire la coerenza delle misure adottate.

    (7) Appare consigliabile prorogare per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 737/90.

    (8) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 737/90 sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 737/90 è modificato come segue:

    a) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 3

    Le tolleranze massime di cui all'articolo 2 sono le seguenti:

    la radioattività massima cumulata di cesio 134 e 137 non deve essere superiore a (7):

    - 370 Bq/kg per i prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato II nonché per le derrate alimentari destinate all'alimentazione particolare dei lattanti durante i primi quattro-sei mesi di vita, sufficienti da sole per il fabbisogno nutritivo di questa categoria di persone e presentate al dettaglio in imballaggi chiaramente identificati ed etichettati come 'preparazioni per lattanti';

    - 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati."

    b) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 7

    1. La Commissione è assistita da un comitato.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

    3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno."

    c) All'articolo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:"Esso scade:

    1) il 31 marzo 2010, salvo diversa decisione del Consiglio adottata anteriormente a tale data, in particolare nel caso in cui l'elenco dei prodotti esclusi di cui all'articolo 6 dovesse comprendere tutti i prodotti atti all'alimentazione umana ai quali si applica il presente regolamento;

    2) al momento dell'entrata in vigore del regolamento della Commissione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (Euratom) n. 3954/87, se essa avviene anteriormente al 31 marzo 2010."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2000.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. Gama

    (1) GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 686/95 (GU L 71 del 31.3.1995, pag. 15).

    (2) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 17.

    (3) GU L 174 del 6.7.1988, pag. 32.

    (4) GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (Euratom) n. 2218/89 (GU L 211 del 22.7.1989, pag. 1).

    (5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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