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Document 32000R0607

    Regolamento (CE) n. 607/2000 del Consiglio, del 20 marzo 2000, che sospende per un periodo limitato il regolamento (CE) n. 2151/1999 che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Iugoslavia ad esclusione della Repubblica di Montenegro e della provincia del Kosovo e modifica i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 2111/1999 per quanto riguarda i pagamenti e le forniture in relazione ai voli durante il periodo di sospensione

    GU L 73 del 22.3.2000, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/11/2000; abrogato da 32000R2488

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/607/oj

    32000R0607

    Regolamento (CE) n. 607/2000 del Consiglio, del 20 marzo 2000, che sospende per un periodo limitato il regolamento (CE) n. 2151/1999 che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Iugoslavia ad esclusione della Repubblica di Montenegro e della provincia del Kosovo e modifica i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 2111/1999 per quanto riguarda i pagamenti e le forniture in relazione ai voli durante il periodo di sospensione

    Gazzetta ufficiale n. L 073 del 22/03/2000 pag. 0004 - 0006


    Regolamento (CE) n. 607/2000 del Consiglio

    del 20 marzo 2000

    che sospende per un periodo limitato il regolamento (CE) n. 2151/1999 che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Iugoslavia ad esclusione della Repubblica di Montenegro e della provincia del Kosovo e modifica i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 2111/1999 per quanto riguarda i pagamenti e le forniture in relazione ai voli durante il periodo di sospensione

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

    vista la posizione comune 2000/176/PESC, del 28 febbraio 2000, che sospende, per un periodo limitato, l'applicazione dell'articolo 4 della posizione comune 1999/318/PESC, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Iugoslavia(1),

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) In risposta all'appello urgente e unanime dell'opposizione democratica nella Repubblica federale di Iugoslavia, il Consiglio ha deciso di sospendere per un periodo limitato il divieto sui voli tra la Repubblica federale di Iugoslavia e la Comunità europea, pur continuando a esercitare, nell'ambito della politica globale, la massima pressione sul presidente Milosevic e sul suo regime e rafforzando il divieto sui visti e le sanzioni finanziarie. Il Consiglio si è inoltre rallegrato del fatto che le forze democratiche della Repubblica federale di Iugoslavia si siano impegnate a collaborare in vista di un cambiamento democratico.

    (2) Occorrerebbe pertanto sospendere, alle condizioni e per il periodo di cui al presente regolamento, le disposizioni del regolamento (CE) n. 2151/1999 del Consiglio, dell'11 ottobre 1999, che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Iugoslavia ad esclusione della Repubblica di Montenegro e della provincia del Kosovo(2).

    (3) Occorrerebbe inoltre modificare il regolamento (CE) n. 1294/1999, del 15 giugno 1999, relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Iugoslavia(3), e il regolamento (CE) n. 2111/1999 del Consiglio, che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Iugoslavia(4), per consentire il trasferimento e l'uso dei fondi, nonché le forniture di petrolio e di prodotti petroliferi necessari in relazione ai voli effettuati durante il periodo di sospensione.

    (4) Si dovrebbe infine predispone una sorveglianza dell'applicazione della sospensione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. L'applicazione degli articoli da 1 a 5 del regolamento (CE) n. 2151/1999 è sospeso.

    2. Per il periodo di sospensione, le autorità competenti elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2151/1999 possono autorizzare voli singoli o in serie effettuati con gli aeromobili civili di cui all'articolo 1, lettera c), del medesimo regolamento tra i territori della Comunità e la Repubblica federale di Iugoslavia.

    3. Fatta salva la facoltà delle autorità competenti di cui al paragrafo 2 di revocare autorizzazioni in data anteriore, le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 2 valgono per un periodo che in nessun caso supera il periodo di validità del presente regolamento.

    Articolo 2

    1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1294/1999:

    a) La compagnia aerea iugoslava (Jugoslovenski Aerotransport), in seguito denominata "JAT", può aprire un conto in ciascuno Stato membro presso un istituto finanziario ivi situato e registrato al fine di ricevere e di effettuare i pagamenti connessi ai voli tra i territori della Repubblica federale di Iugoslavia e della Comunità europea.

    b) I fondi versati su questo conto possono essere utilizzati esclusivamente per pagare:

    - i servizi di controllo del traffico aereo prestati nella Comunità;

    - i servizi prestati nella Comunità da persone o società aventi il principale centro di attività o la sede sociale nella Comunità;

    - la fornitura delle merci necessarie per il corretto funzionamento degli aeromobili negli aeroporti della Comunità, compresi il petrolio e i prodotti petroliferi;

    - le tasse, i dazi doganali e gli altri oneri imposti dalla Comunità e dai suoi Stati membri;

    - i salari dei dipendenti della JAT residenti nella Comunità prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e

    - le spese sostenute dalla JAT per l'affitto di locali nella Comunità ad uso di uffici.

    c) I fondi di provenienza non comunitaria trasferiti dalla JAT su un conto aperto a norma della lettera a) non vengono congelati.

    2. L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1294/1999 non si applica ai pagamenti inerenti a merci, servizi, tasse, dazi doganali e altri oneri, a condizione che:

    a) L'obbligo di pagamento sia direttamente connesso ai voli tra i territori della Comunità e la Repubblica federale di Iugoslavia effettuati durante il periodo di cui all'articolo 5.

    b) Gli oneri, i prezzi o le tariffe non vengano applicati in maniera discriminatoria, e il loro livello, espresso in euro, non superi il livello applicabile nel semestre che precede il 19 giugno 1999, maggiorato del tasso medio d'inflazione nella Comunità dopo questa data.

    c) In caso di pagamento di tasse, dazi doganali e altri oneri, le tasse, i dazi doganali e gli altri oneri imposti prima o dopo l'entrata in vigore del presente regolamento non siano stati imposti per controbilanciare una diminuzione delle relazioni economiche con la Repubblica federale di Iugoslavia decisa dalla Comunità, e detto pagamento sia dovuto in seguito a voli autorizzati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2.

    d) I trasferimenti di fondi verso la Repubblica federale di Iugoslavia avvengano solo se la persona fisica o giuridica che esegue il pagamento dimostra che il pagamento deve aver luogo nella Repubblica federale di Iugoslavia e che nel paese non sono disponibili fondi sufficienti per effettuarlo, ottenendo inoltre l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti degli Stati membri(5) da cui è effettuato il trasferimento.

    e) Tutti i pagamenti vengano comunicati mensilmente alla Commissione, direttamente o tramite le autorità competenti secondo le norme applicabili, e alle autorità competenti degli Stati membri da cui è effettuato il pagamento o il trasferimento entro due settimane dalla fine del mese cui si riferiscono le comunicazioni. Le comunicazioni possono essere basate su sistemi di trattamento dei dati o contabili esistenti e, se del caso, sono corredate di prove del fatto che il pagamento è stato effettuato nella Repubblica federale di Iugoslavia.

    Articolo 3

    1. L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2111/1999 non si applica alle vendite o alle forniture di petrolio e di prodotti petroliferi nella Comunità destinate a tutti gli aeromobili civili nella Comunità, utilizzati per i voli tra i territori della Comunità e la Repubblica federale di Iugoslavia autorizzati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, sempreché dette vendite o forniture siano necessarie per il corretto funzionamento degli aeromobili stessi.

    2. L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2111/1999 non si applica alle vendite, forniture o esportazioni di petrolio e di prodotti petroliferi effettuate a persone o organismi in uno Stato non membro della Comunità diverso dalla Repubblica federale di Iugoslavia da persone o organismi registrati o costituiti a norma della legislazione di uno Stato membro per vendite, forniture o esportazioni direttamente connesse ai voli mediante aeromobili civili tra gli Stati in questione e la Repubblica federale di Iugoslavia.

    3. Le vendite, forniture o esportazioni ai sensi del presente articolo sono comunicate mensilmente alla Commissione e alle competenti autorità(6) dello Stato membro in cui è effettuata la vendita, fornitura o esportazione, entro due settimane dalla fine del mese cui si riferiscono le comunicazioni. Le comunicazioni possono basarsi su sistemi di trattamento dei dati e contabili esistenti.

    Articolo 4

    1. La Commissione verifica l'applicazione del presente regolamento, in particolare le misure adottate dalla Repubblica federale di Iugoslavia e dalla Repubblica di Serbia nei confronti dei vettori comunitari, e riferisce al Consiglio periodicamente.

    2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, quali la concessione e la revoca delle autorizzazioni e le informazioni ricevute a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) e dell'articolo 3, paragrafo 3.

    Articolo 5

    Il presente regolamento si applica fino al 28 agosto 2000:

    - nel territorio della Comunità, ivi compreso il suo spazio aereo,

    - a bordo di qualsiasi aeromobile o imbarcazione soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro,

    - a qualsiasi cittadino di uno Stato membro altrove stabilito,

    - a qualsiasi organismo registrato o costituito ai sensi della legge di uno Stato membro.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2000.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. Gama

    (1) GU L 56 dell'1.3.2000, pag. 1.

    (2) GU L 264 del 12.10.1999, pag. 3.

    (3) GU L 153 del 19.6.1999, pag. 63.

    (4) GU L 258 del 5.10.1999, pag. 12.

    (5) Elencate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1294/1999.

    (6) Elencate nel regolamento (CE) n. 1084/1999 (GU L 131 del 27.5.1999, pag. 29). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1971/1999 (GU L 244 del 16.9.1999, pag. 40).

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