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Document 32000R0547

Regolamento (CE) n. 547/2000 della Commissione, del 14 marzo 2000, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

GU L 67 del 15.3.2000, p. 8–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/547/oj

32000R0547

Regolamento (CE) n. 547/2000 della Commissione, del 14 marzo 2000, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 15/03/2000 pag. 0008 - 0011


REGOLAMENTO (CE) N. 547/2000 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2000

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione di una denominazione quale indicazione geografica.

(2) In seguito alla pubblicazione della denominazione figurante nell'allegato I del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3), è stata trasmessa alla Commissione una dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92. La questione è stata chiarita mediante l'adozione del regolamento (CE) n. 2377/1999 della Commissione(4) che fissa la norma di commercializzazione per gli asparagi.

(3) Per quanto riguarda la descrizione del prodotto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2081/92, è stato precisato che il calibro e la tolleranza dell'asparago in questione sono adeguati e quindi conformi alla nuova disciplina comunitaria in materia. Pertanto, per motivi di chiarezza, occorre precisare tali elementi che fanno parte degli elementi principali del disciplinare.

(4) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92, si è constatato che la domanda di registrazione è conforme a tale regolamento. In particolare, comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4.

(5) Di conseguenza, la denominazione in esame può essere iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, e pertanto essere protetta sul piano comunitario quale indicazione geografica protetta.

(6) L'allegato I del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/1999(6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato I del presente regolamento, che è iscritta quale indicazione geografica protetta (IGP) nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Gli elementi principali del disciplinare figurano nell'allegato II. Tali elementi sostituiscono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 207.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

(2) GU L 156 del 13.6.1997, pag. 10.

(3) GU C 207 del 3.7.1998, pag. 8.

(4) GU L 287 del 10.11.1999, pag. 6.

(5) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(6) GU L 258 del 5.10.1999, pag. 3.

ALLEGATO I

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Ortofrutticoli

SPAGNA

Espárrago de Huétor-Tájar (IGP)

ALLEGATO II

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92

DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5

DOP ( ) IGP (X)

Numero nazionale del fascicolo: -

1. Autorità competente dello Stato membro:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Organizzazione richiedente:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Tipo del prodotto: Asparagi - Classe 1.8 - Ortaggi

4. Descrizione del disciplinare:

(sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. Nome: Espárrago de Huétor-Tájar

4.2. Descrizione: asparagi ottenuti a partire da turioni verde-violetto, teneri, sani e puliti, derivanti da asparagiaie autoctone, di varietà-popolazione di "Asparagus officinalis L.", sottospecie geneticamente tetraploide.

Le caratteristiche saranno le seguenti:

- Sul piano morfologico: asparagi sottili, con diametro dei gambi oscillante fra 4 e 12 mm. Testa acuta od acuminata, di diametro superiore al resto del gambo. Colorazione del turione: violetto, bronzeo-violetto, bronzeo, verde-violetto o verde.

- Sul piano sensoriale: struttura tenera, carnosa e soda, delicato sapore dolce-amaro e aroma profondo.

- Sul piano citologico: dotazione cromosomica tetraploide 2n = 40.

Categorie protette: "extra" e "I"

Calibro [ai sensi del regolamento (CE) n. 2377/1999]:

a) Calibrato in funzione della lunghezza: la lunghezza dei turioni sarà compresa fra 20 e 27 cm. Differenza massima di longitudine in uno stesso mazzo: 5 cm.

b) Calibrato in funzione del diametro: il diametro sarà compreso fra 4 e 10 mm e fra 10 mm e oltre.

Tolleranze:

a) Tolleranze di qualità:

i) categoria "extra": 5 % in numero o peso di turioni che non soddisfino i requisiti della categoria, ma che siano conformi a quelli della categoria "I" o, in via eccezionale, siano inclusi nelle tolleranze di tale categoria a norma del regolamento (CE) n. 2377/1999;

ii) categoria "I": 10 % in numero o peso di turioni che non soddisfino i requisiti di questa categoria, ma che siano conformi a quelli della categoria "II" a norma del regolamento (CE) n. 2377/1999.

b) Tolleranze di calibro: 10 % in numero o peso di turioni non conformi, per una differenza massima di 1 cm di lunghezza o di 2 mm di diametro, ai calibri indicati e ai requisiti ad essi applicabili a norma del regolamento (CE) n. 2377/1999.

Possono essere commercializzati allo stato fresco o in conserva.

4.3. Zona geografica: ubicata nella parte occidentale della provincia di Granada sulla Vega, sulla baia del fiume Genil, fra la Cordillera Subbética al nord e la Cordillera Penibética al sud. Comprende i territori municipali di Huétor-Tájar, Illora, Loja, Moraleda de Zafayona, Salar y Villanueva de Mesías. Estensione: 78000 ha.

4.4. Prova dell'origine: la produzione e la selezione della semente hanno luogo a cura degli agricoltori della zona, in piantagioni registrate sotto il controllo del consiglio regolatore. Le sementi e le plantule vengono conservate in vivai ubicati nella zona di produzione. La produzione e la commercializzazione del materiale vegetale si trovano sotto il controllo del consiglio, dal quale ricevono la qualifica. Le piantagioni di asparagi si trovano nella zona di produzione e sono iscritte nel registro delle piantagioni. Le pratiche di coltivazione, raccolto e trasporto degli asparagi ai centri di manipolazione hanno luogo conformemente a quanto stabilito nel regolamento e sotto il controllo del consiglio regolatore. Il condizionamento, per gli asparagi destinati al consumo allo stato fresco, e la trasformazione, per gli asparagi destinati alla produzione di conserve, vengono realizzati sotto il controllo del consiglio regolatore.

4.5. Metodo di ottenimento: i turioni derivanti da asparagiaie della varietà autoctona vengono selezionati presso industrie registrate e sono preparati in vista della commercializzazione allo stato fresco sotto forma di mazzetti omogenei da 1/2, 1 o 2 chilogrammi e vengono collocati in casse adeguate al loro trasporto.

Gli asparagi destinati alla trasformazione in conserve sono sottoposti a un processo industriale di lavaggio dei turioni e di taglio del gambo alla misura del recipiente, verso la metà circa della loro lunghezza, oltre che a scottatura, lavaggio dopo la scottatura, classifica, scatolaggio, aggiunta del liquido di governo, preriscaldamento e chiusura, sterilizzazione, refrigerazione ecc. Tutti i procedimenti sono controllati dal consiglio regolatore.

4.6. Rapporto con la zona: la coltivazione di questo prodotto fu iniziata dai Romani. Il consumo di asparagi verdi selvatici è indicato come una squisitezza nelle preparazioni culinarie, raccolte dallo storico andaluso Bassal, in vari libri di gastronomia di Al-Andalus, e prosegue fino alla scomparsa del Reino Nazarí, alla fine del secolo XIV.

La coltivazione di questo asparago, che all'inizio era selvatico, è proseguita in piccoli orti familiari nella valle del fiume Genil, in vista dell'autoconsumo; questa regione è stata la pioniera della coltivazione e ha dato impulso alla produzione a partire dal 1930.

La zona è caratterizzata dalla sua topografia pianeggiante, con sedimenti alluviali e terrazze sulle quali affiorano materiali secondari e terziari. La coltivazione si sviluppa ad altezze comprese fra i 450 e i 650 m. I suoli, di consistenza franco-argillosa e franco-argillo-arenosa, ed in minor misura franco-arenosa e franco-limosa, hanno un pH compreso fra 7 e 8 ed 8 e 4, con un contenuto di carbonati superiore al 40 %, espresso come carbonato di calcio, elevati contenuti di potassio e di magnesio in seguito alla natura dolomitica dei carbonati presenti e bassi livelli di fosforo assimilabile e di sostanza organica. L'elevato contenuto in magnesio e i bassi contenuti di fosforo favoriscono la forte pigmentazione del turione, di un verde più intenso nel gambo e con una punta più violacea. Gli elevati contenuti di potassio evitano la spigatura della punta del turione. Clima mediterraneo continentale con temperature medie di 16,3 °C, precipitazioni medie annue dell'ordine di 350 mm e venti leggeri. Le tecniche di coltivazione, insieme ad appropriate pratiche agricole e al controllo dei parassiti e delle malattie delle piante, creano un ambiente idoneo alla coltivazione di asparagi con particolari caratteristiche.

4.7. Struttura di controllo:

>SPAZIO PER TABELLA>

4.8. Etichettatura: porterà obbligatoriamente la dicitura: "Denominación específica Espárrago de Huétor-Tájar". Le etichette saranno autorizzate dal consiglio regolatore. Le controetichette saranno numerate e verranno fornite dal consiglio regolatore.

4.9. Condizioni nazionali: legge 25/1970 del 2 dicembre. Ordinanza del 2 aprile 1997, con la quale viene ratificato il regolamento della denominazione specifica "Espárrago de Huétor-Tájar" e del relativo consiglio regolatore.

Numero CE: G/ES/00056/97.12.04.

Data di ricezione del fascicolo completo: 11.2.2000.

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