EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0531

Regolamento (CE) n. 531/2000 della Commissione, del 10 marzo 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio

GU L 64 del 11.3.2000, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/531/oj

32000R0531

Regolamento (CE) n. 531/2000 della Commissione, del 10 marzo 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio

Gazzetta ufficiale n. L 064 del 11/03/2000 pag. 0013 - 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 531/2000 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/1999(2), in particolare l'articolo 7, l'articolo 9, paragrafo 5, e l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2637/1999(4), dispone all'articolo 18, paragrafo 4, e all'articolo 20, paragrafo 4, che i pagamenti ai produttori e alle associazioni di produttori degli importi del premio versati dallo Stato membro o da un'impresa di prima trasformazione siano effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su un solo e unico conto. L'applicazione di tale disposizione crea difficoltà alle associazioni di produttori, poiché questo sistema non consente di garantire un'attività di tesoreria ben ripartita sul territorio e di ottenere crediti operativi dalle banche che non gestiscono la tesoreria dei premi. Occorre pertanto prevedere che i premi siano versati su conti destinati ai pagamenti dei premi e che i loro numeri siano comunicati al competente organismo di controllo.

(2) L'articolo 20 del regolamento summenzionato ha consentito per due anni ad alcuni Stati membri di effettuare i pagamenti del premio ai produttori tramite l'impresa di prima trasformazione senza possibilità di anticipi. Questa situazione mette in difficoltà la tesoreria dei produttori che sono pagati solo dopo aver consegnato l'intera loro produzione. Occorre dare pertanto la possibilità a questi produttori di ottenere anticipi tramite le imprese di prima trasformazione alle stesse condizioni previste all'articolo 19 per i produttori che ricevono i premi direttamente dagli Stati membri.

(3) L'articolo 29 dello stesso regolamento prevede che la riserva nazionale possa essere alimentata, tra l'altro, mediante una riduzione lineare entro i limiti del 2 % dei quantitativi oggetto di una cessione definitiva. La riserva nazionale è ripartita secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 3, a fine febbraio e tale termine non consente di utilizzare quote rese disponibili da cessioni definitive per lo stesso anno di produzione. È opportuno prevedere che i quantitativi definitivamente ceduti possano essere utilizzati per il raccolto in corso e che a tale scopo detti quantitativi possano essere ripartiti fino alla data limite per la conclusione dei contratti di coltivazione.

(4) L'articolo 33, paragrafo 3, dispone che le cessioni di quote di produzione non possono riguardare quantitativi inferiori a 100 chilogrammi. Tale disposizione deve essere resa più flessibile per consentire ai produttori di tabacco la cui quota per il gruppo di varietà considerato è inferiore a 100 chilogrammi di cederla interamente.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2848/98 è modificato come segue:

1) All'articolo 18, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

"4. I pagamenti alle associazioni di produttori degli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 e il pagamento del prezzo d'acquisto al produttore da parte di un'impresa di prima trasformazione sono effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conti destinati a tali pagamenti - i cui numeri sono comunicati all'autorità competente incaricata del controllo - e che, nell'ambito di un'associazione di produttori, devono essere vincolati al pagamento dei singoli produttori membri dell'associazione."

2) Il testo dell'articolo 19 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 19

1. Gli Stati membri applicano un sistema di anticipi sui premi a favore dei produttori, conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 8.

2. L'anticipo di cui al paragrafo 1 è versato, su richiesta del produttore o, per il raccolto 2000, dell'impresa di prima trasformazione, in base ad un attestato di ammissibilità al beneficio dell'anticipo, redatto dal competente organismo di controllo.

3. Salvo disposizioni contrarie dello Stato membro che ne fosse già in possesso, alla domanda di anticipo vanno acclusi i documenti seguenti:

a) copia del contratto di coltivazione stipulato dal produttore, rilasciata a nome del medesimo;

b) copia dell'attestato di quota rilasciato al produttore e oggetto di detto contratto;

c) una dichiarazione scritta del produttore in cui siano indicati i quantitativi di tabacco che è in grado di consegnare nel raccolto in corso.

4. L'attestato di cui al paragrafo 2 viene rilasciato dall'organismo di controllo previa verifica dei documenti di cui al paragrafo 3 e dell'esattezza della dichiarazione scritta presentata dal produttore.

Per l 'impresa di prima trasformazione, l'attestato è rilasciato sulla base dei contratti di coltivazione da essa conclusi e delle consegne effettuate o prevedibili.

5. Il versamento dell'anticipo, il cui importo massimo è pari alla parte fissa del premio da corrispondere al produttore, è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari all'importo dell'anticipo stesso maggiorato del 15 %.

L'anticipo è pagato a decorrere dal 16 ottobre dell'anno del raccolto e deve essere versato al più tardi trenta giorni dopo la presentazione della domanda di cui al paragrafo 2 e della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione, salvo qualora la suddetta domanda venga presentata prima del 16 settembre, nel qual caso il termine è portato a 77 giorni.

6. Se l'anticipo è corrisposto a un'associazione di produttori o a un'impresa di prima trasformazione ed entro trenta giorni a decorrere dalla sua ricezione l'importo dell'anticipo non è stato versato ai soci aventi diritto o, se del caso, ai produttori aventi diritto, oppure non è stato rimborsato allo Stato membro, l'importo che rimane disponibile produce interessi al tasso fissato dallo Stato membro. Tali interessi sono computabili a beneficio del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) a decorrere dalla data di ricezione dell'anticipo.

7. L'importo dell'anticipo versato viene detratto dall'importo del premio che deve essere versato, secondo quanto disposto rispettivamente all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 1, a partire dalla prima consegna effettuata.

La cauzione è svincolata su presentazione dell'attestato relativo al controllo del quantitativo di tabacco in questione e della prova del versamento dell'importo corrispondente a titolo del premio ai produttori aventi diritto. Gli Stati membri determinano le condizioni complementari, in particolare i periodi di consegna del tabacco o i quantitativi minimi per i quali può essere rilasciato un attestato di controllo.

Il 50 % della cauzione è svincolato nel momento in cui è stato erogato il 50 % del premio da versare.

La cauzione è svincolata nel momento in cui l'intero anticipo concesso è stato detratto dall'importo dei premi da versare.

8. Salvo forza maggiore, se entro il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 1, un produttore non ha effettuato consegne che permettano di detrarre l'intero anticipo concesso dall'importo dei premi che deve essergli corrisposto, la cauzione costituita dallo stesso produttore viene incamerata a concorrenza dell'importo dell'anticipo non recuperato.

9. Gli Stati membri determinano le condizioni complementari per il versamento degli anticipi, in particolare il termine ultimo per la presentazione delle domande. Nessuna domanda di anticipo può essere inoltrata da un produttore una volta iniziate le consegne."

3) All'articolo 20, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

"4. I pagamenti degli importi di cui al paragrafo 1 sono effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conti destinati a tali pagamenti - i cui numeri sono comunicati all'autorità competente incaricata del controllo - che devono essere vincolati, nel caso di un'associazione di produttori, al pagamento dei singoli produttori membri dell'associazione."

4) All'articolo 29, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente: "Le quote di produzione rese disponibili con l'applicazione del paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, possono essere attribuite fino alla data limite fissata per la conclusione dei contratti di coltivazione."

5) All'articolo 33, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. Le cessioni di quote di produzione di cui al paragrafo 1 non possono riguardare quantitativi inferiori a 100 chilogrammi, tranne per le quote di produzione inferiori a 100 chilogrammi, che devono quindi essere cedute interamente. Tuttavia, i quantitativi ceduti inferiori a 100 chilogrammi devono essere oggetto di una comunicazione alla Commissione."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal raccolto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

(2) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

(3) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

(4) GU L 323 del 15.12.1999, pag. 8.

Top