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Document 32000R0348

    Regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina e recante riscossione definitiva del dazio provvisorio

    GU L 45 del 17.2.2000, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 25/08/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/348/oj

    32000R0348

    Regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina e recante riscossione definitiva del dazio provvisorio

    Gazzetta ufficiale n. L 045 del 17/02/2000 pag. 0001 - 0007


    REGOLAMENTO (CE) N. 348/2000 DEL CONSIGLIO

    del 14 febbraio 2000

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina e recante riscossione definitiva del dazio provvisorio

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4 e l'articolo 10, paragrafo 2,

    vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. MISURE PROVVISORIE

    (1) Con regolamento (CE) n. 1802/1999(2) (in prosieguo denominato "il regolamento provvisorio") la Commissione ha istituito dazi provvisori sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina.

    B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

    (2) A seguito dell'imposizione di dazi antidumping provvisori, le parti che ne avevano fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite. Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la definitiva riscossione degli importi depositati a titolo di dazi provvisori al livello del dazio definitivo. Alle parti è stato inoltre concesso un periodo entro il quale potevano presentare osservazioni in base a quanto divulgato.

    (3) Le osservazioni verbali e scritte presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state modificate di conseguenza.

    C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1. Prodotto in esame

    (4) Il punto 7 del regolamento provvisorio descriveva il prodotto in esame come tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm; tubi senza saldatura, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo; altri tubi di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm, in prosieguo denominati "tubi senza saldatura".

    (5) I produttori esportatori oggetto del procedimento hanno ribadito che i tubi senza saldatura dovevano essere suddivisi in due prodotti distinti, ossia in tubi di acciaio di tipo commerciale e in tubi di acciaio per oleodotti/gasdotti e che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria doveva essere analizzato separatamente per ciascun prodotto.

    (6) Tale distinzione è stata motivata con l'argomento che i tubi commerciali e i tubi per condotte non sono interscambiabili date le caratteristiche specifiche che devono presentare i tubi da utilizzare per gli oleodotti/gasdotti. È stato inoltre sostenuto che i costi più elevati della produzione di tubi per condotte fa sì che essi non possano essere venduti per applicazioni diverse dagli oleodotti/gasdotti. Infine, è stato asserito che i tubi commerciali sono impiegati nei settori edilizio e infrastrutturale, mentre quelli per condotte sono utilizzati nei settori del petrolio e del gas e che i due prodotti sono venduti attraverso canali commerciali diversi; i tubi per condotte sarebbero venduti infatti direttamente ad utilizzatori finali piuttosto che ad operatori commerciali.

    (7) L'inchiesta ha permesso di constatare che tutti i tubi senza saldatura presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche. Benché esista un'ampia gamma di tipi, che varia a seconda del diametro esterno, dello spessore delle pareti, della qualità dell'acciaio e delle specifiche tecniche, non si è potuta individuare una chiara linea di demarcazione tra questi prodotti.

    (8) Inoltre, l'inchiesta ha rivelato che tutti i tipi di tubi senza saldatura sono venduti indifferentemente ad operatori commerciali e ad utilizzatori finali. Non è stato pertanto possibile stabilire una distinzione chiara tra i canali di vendita, seppure di per sé non pertinente.

    (9) È stato infine constatato che i tubi senza saldatura sono destinati essenzialmente agli stessi usi. Benché impiegati in settori industriali molto vari quali le costruzioni, l'automobile, il petrolio, le centrali elettriche e la costruzione di caldaie, nel settore pneumatico e idraulico e nell'ingegneria, e sebbene si riconosca che non tutti gli utilizzatori sono in grado di utilizzare ogni tipo di tubi senza saldatura, si considera che abbiano tutti la stessa applicazione fondamentale.

    (10) Anche i tipi di tubi senza saldatura chiaramente destinati ad applicazioni specifiche (ad esempio, oleodotti) possono essere utilizzati in applicazioni meno particolari. È stato inoltre constatato che i tubi commerciali possono essere impiegati in un'ampia gamma di applicazioni. Tutti questi elementi sono indice di un'elevata concorrenza e interscambiabilità tra tutti i tipi del prodotto in esame.

    (11) È pertanto confermata la risultanza provvisoria secondo la quale tutti i tubi senza saldatura, tubi commerciali così come tubi per condotte, costituiscono un solo e unico prodotto.

    2. Prodotto simile

    (12) Ai punti 11 e 12 del regolamento provvisorio la Commissione constatava che i tubi senza saldatura importati nella Comunità dai paesi in questione, quelli fabbricati e venduti sul mercato comunitario dall'industria comunitaria nonché quelli venduti sul mercato interno croato hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e, essenzialmente, gli stessi usi.

    (13) I produttori esportatori oggetto del procedimento hanno obiettato che i tubi senza saldatura prodotti nella Comunità non sono simili a quelli importati dall'Ucraina poiché questi ultimi sono fabbricati secondo standard diversi da quelli utilizzati dall'industria comunitaria, e che i requisiti particolari in materia di prova applicati ai tubi prodotti nella Comunità indicano che i processi produttivi sono diversi.

    (14) L'inchiesta ha rivelato che l'industria comunitaria e gli esportatori ucraini producono secondo standard nazionali e internazionali uguali o simili. Le informazioni fornite dagli esportatori ucraini indicano che i tubi senza saldatura esportati nella Comunità, che si tratti di tubi commerciali o di tubi per condotte, sono conformi a standard industriali quali DIN, API e ASTM, esattamente come quelli prodotti dall'industria comunitaria.

    (15) Alla luce delle considerazioni che precedono, sono confermate le risultanze provvisorie secondo le quali i tubi senza saldatura importati dai paesi in questione, quelli fabbricati e venduti nella Comunità dall'industria comunitaria nonché quelli venduti sul mercato interno croato sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo denominato "il regolamento di base").

    D. DUMPING

    1. Croazia

    (16) Dopo l'adozione delle misure provvisorie non sono state presentate osservazioni concernenti il calcolo del valore normale, la determinazione del prezzo all'esportazione, il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione o la fissazione del margine di dumping. Sono pertanto confermate le risultanze di cui ai punti da 13 a 19 del regolamento provvisorio e, di conseguenza, il margine di dumping e il margine residuo restano allo stesso livello, pari al 40,8 %.

    2. Ucraina

    a) Valore normale

    (17) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio un importatore si è opposto alla scelta della Croazia come paese terzo ad economia di mercato appropriato ai fini della fissazione del valore normale per l'Ucraina. Detto importatore ha affermato che i costi dell'energia e di altri fattori di produzione sono molto più elevati in Croazia che in Ucraina, che il mercato nazionale croato è monopolizzato, o quanto meno dominato, da un unico produttore e che erano state raccolte prove insufficienti per giustificare la rappresentatività delle vendite sul mercato nazionale croato.

    (18) Si ritiene che l'argomento relativo ai costi più elevati dell'industria croata non sia pertinente in quanto, non essendo l'Ucraina un'economia di mercato, ogni paragone con tale paese è di per sé inaffidabile. Quello che è importante appurare in questo contesto è se i produttori ucraini dispongano di un qualche vantaggio assoluto o relativo rispetto alla Croazia, quale ad esempio un uso più efficiente dell'energia. Tale vantaggio non ha potuto essere constatato. Inoltre, la scelta della Croazia non è infondata, in quanto una delle alternative, il Brasile, è stata respinta, essendo i prezzi sul mercato brasiliano effettivamente troppo elevati a causa della posizione dominante di un produttore. La Croazia importa ed esporta il prodotto in questione, il che indica l'esistenza di una certa concorrenza sul suo mercato interno. Oltre a ciò le vendite sul mercato croato sono rappresentative, poiché ammontano a più del 5 % del volume totale delle esportazioni ucraine nella Comunità. Infine, nonostante siano stati compiuti tutti gli sforzi possibili per studiare altri mercati alternativi al Brasile, quali gli Stati Uniti e la Repubblica ceca, non si è potuta ottenere la cooperazione di alcuno di detti paesi.

    (19) Dal momento che non sono state formulate altre osservazioni, né riguardo al metodo né in relazione al calcolo del valore normale, sono confermate le risultanze esposte ai punti da 20 a 26 del regolamento provvisorio.

    b) Prezzo all'esportazione

    (20) Un produttore esportatore si è opposto al fatto che la Commissione, per stabilire il prezzo all'esportazione, non ha tenuto conto delle vendite da questi effettuate ad un importatore comunitario collegato, considerandole affidabili. Visto che non sono stati presentati nuovi elementi di prova contrari a tale risultanza, esposta ai punti 27 e 28 del regolamento provvisorio, essa è confermata.

    c) Confronto

    (21) I produttori esportatori hanno reiterato la loro richiesta di un adeguamento per differenze nelle caratteristiche fisiche, dovute agli standard inferiori applicati dall'industria ucraina dei tubi rispetto all'industria comunitaria. Tale richiesta era stata respinta nella fase provvisoria in quanto insufficientemente documentata. I produttori esportatori non sono stati in grado, tuttavia, di dimostrare quello che sostengono e, in mancanza di nuove informazioni, sono confermate le risultanze esposte ai punti da 29 a 31 del regolamento provvisorio.

    d) Margine di dumping

    (22) Sono pertanto confermate le risultanze provvisorie relative al margine di dumping, che ammonta per le imprese ucraine al 123,7 %.

    E. PREGIUDIZIO

    1. Definizione dell'industria comunitaria

    (23) Non essendo state fornite nuove informazioni, sono confermate le risultanze provvisorie concernenti la definizione dell'industria comunitaria, esposte ai punti da 34 a 38 del regolamento di base.

    2. Importazioni nella Comunità dai paesi interessati

    a) Cumulo

    (24) Il produttore esportatore croato ha obiettato che le importazioni dalla Croazia e dall'Ucraina non dovevano essere valutate cumulativamente, sostenendo che il volume delle importazioni dalla Croazia nel periodo dell'inchiesta (in prosieguo denominato "PI") è stato sostanzialmente inferiore a quello delle importazioni dall'Ucraina, mentre i prezzi di tali importazioni erano più elevati. È stato inoltre affermato che le esportazioni croate hanno seguito i prezzi determinati dalle importazioni ucraine sul mercato comunitario.

    (25) È risultato dall'inchiesta che i margini di dumping erano sostanziali per entrambi i paesi. Il volume delle importazioni da entrambi i paesi è aumentato nel periodo in esame e ha raggiunto livelli significativi, che sono risultati essere, in entrambi i casi, ben al di sopra dei livelli minimi. È stato anche constatato che durante il PI i prezzi delle importazioni da entrambi i paesi erano sensibilmente sottoquotati rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria. Inoltre, i tubi senza saldatura di entrambi i paesi erano venduti attraverso gli stessi canali commerciali e a condizioni di vendita analoghe e quindi in concorrenza tra loro e con i tubi venduti dall'industria comunitaria.

    (26) Sono pertanto confermate le risultanze provvisorie relative all'opportunità di valutare cumulativamente le importazioni dalla Croazia e dall'Ucraina.

    b) Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

    (27) I margini di sottoquotazione dei prezzi per entrambi i paesi sono stati ricalcolati alla luce della documentazione presentata dalle parti interessate in merito ai prezzi di talune categorie di prodotti e alla suddivisione in gruppi dei tubi senza saldatura per un confronto tra i prezzi.

    (28) Per la Croazia la nuova media ponderata dei margini di sottoquotazione, espressa in percentuale del prezzo dell'industria comunitaria, ammonta al 14,4 %.

    (29) Per l'Ucraina la nuova media ponderata dei margini di sottoquotazione, espressa in percentuale del prezzo dell'industria comunitaria, ammonta al 24 %.

    3. Situazione dell'industria comunitaria

    a) Nota preliminare

    (30) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio la Commissione ha constatato, in data 8 dicembre 1999, che taluni produttori facenti parte dell'industria comunitaria, nel presente procedimento, hanno violato l'articolo 81 del trattato CE mettendo in atto pratiche anticoncorrenziali. La Commissione è giunta alla conclusione che tra il 1990 e il 1995 le società Dalmine, Mannesmannröhren-Werke e Vallourec hanno partecipato ad un accordo di ripartizione dei mercati a livello nazionale per taluni tubi senza saldatura, ossia per gli OCTG (oil country tubular goods) e taluni tubi per condotte.

    (31) La suddetta decisione è stata esaminata per appurare se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse dovuto alle importazioni in dumping o invece causato dal comportamento di taluni produttori comunitari.

    (32) Va notato che il periodo al quale si riferiscono le risultanze dell'inchiesta svolta nel quadro del presente procedimento (1o gennaio 1997 - 31 ottobre 1998) è diverso dal periodo durante il quale sono state attuate pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche risalgono ad un periodo precedente a quello considerato nel presente procedimento e, dato che l'incremento di volume delle importazioni dalla Croazia e dall'Ucraina a prezzi di dumping ha coinciso con un deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, non si può concludere che il comportamento anticoncorrenziale di taluni produttori comunitari abbia contribuito al pregiudizio dell'industria comunitaria constatato nel presente procedimento in misura tale da annullare il nesso causale esistente tra tale pregiudizio e le importazioni in esame ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base.

    b) Obiezioni sollevate dalle parti interessate in merito alle risultanze provvisorie

    (33) I produttori esportatori ucraini hanno sostenuto che l'industria comunitaria non ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base, poiché tra il 1997 e il PI gli indicatori relativi alla produttività e all'utilizzo della capacità sono migliorati e la quota di mercato è rimasta costante. Essi hanno contestato inoltre le risultanze provvisorie concernenti la redditività dell'industria comunitaria. Tale contestazione era appoggiata su alcuni articoli di stampa, che indicavano un miglioramento dei risultati finanziari dei produttori comunitari di tubi senza saldatura.

    (34) Va ricordato che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, nessuno dei fattori elencati in tale disposizione costituisce una base di giudizio determinante per stabilire se l'industria comunitaria abbia sofferto un pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento.

    (35) Per quanto riguarda il miglioramento della situazione dell'industria comunitaria tra il 1997 e il PI, soprattutto in materia di produttività e utilizzo della capacità, esso deve essere visto alla luce delle misure antidumping istituite nel 1997 nei confronti delle importazioni di tubi senza saldatura dalla Repubblica ceca, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Russia e dalla Repubblica slovacca con il regolamento (CE) n. 2320/97(3). Infatti l'intento di tali misure antidumping era di eliminare il pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria.

    (36) Va notato che tra il 1997 e il PI la redditività dell'industria comunitaria era inferiore a quanto essa poteva aspettarsi in condizioni di concorrenza normali, ossia in assenza d'importazioni in dumping. In merito all'affidabilità dei dati sulla redditività, va rilevato che corrispondono alle informazioni fornite dall'industria comunitaria nel corso dell'inchiesta e verificate in loco. A proposito dei dati sulla redditività citati dai produttori esportatori ucraini va osservato che comprendono prodotti non oggetto dell'inchiesta e si riferiscono ad un periodo diverso da quello esaminato nel quadro del presente procedimento. In merito alla quota di mercato, è stato constatato che l'industria comunitaria non è riuscita a riconquistare la quota di mercato perduta. Ciò significa che l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare pienamente della precedente imposizione di misure definitive sulle importazioni originarie della Repubblica ceca, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Russia e della Repubblica slovacca.

    (37) Alla luce delle considerazioni che precedono, sono confermate le risultanze provvisorie relative al pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.

    F. NESSO DI CAUSALITÀ

    (38) In mancanza di nuovi dati sono confermate le risultanze provvisorie di cui ai punti da 68 a 73 del regolamento provvisorio.

    G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    (39) Sulla base delle risultanze della Commissione di cui al paragrafo 30, è stato esaminato se l'imposizione di misure antidumping possano sollevare problematiche rispetto alla concorrenza in tale mercato. Alla luce del fatto che sono state riscontrate pratiche anticoncorrenziali nel periodo precedente quello considerato nel presente procedimento, non vi è ragione di concludere che l'imposizione di misure antidumping nel presente procedimento potrebbe avere in futuro un impatto sulla concorrenza in tale mercato.

    (40) In mancanza di nuovi dati sull'interesse della Comunità, sono confermate le risultanze provvisorie di cui ai punti da 74 a 83 del regolamento provvisorio.

    H. MISURE ANTIDUMPING

    1. Livello di eliminazione del pregiudizio

    (41) È confermato il metodo utilizzato per stabilire il margine di pregiudizio, descritto ai punti 86 e 87 del regolamento di base.

    (42) I margini di pregiudizio modificati per tener conto delle osservazioni formulate dalle parti interessate, descritte al punto 27, dopo la pubblicazione delle risultanze provvisorie, sono i seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Forma e livello delle misure definitive

    (43) Le conclusioni cui si è giunti sopra in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità richiedono l'istituzione di misure definitive. Data la varietà dei tipi di prodotto, il dazio antidumping dovrebbe assumere la forma di dazi ad valorem.

    (44) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, l'importo del dazio si basa, per tutti i produttori esportatori, sul margine di pregiudizio o sul margine di dumping, a seconda di quale dei due è inferiore. I dazi così calcolati, espressi in percentuale dei prezzi franco frontiera comunitaria, sono i seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (45) In seguito all'imposizione di misure antidumping provvisorie, il produttore esportatore croato e i produttori esportatori e le autorità ucraini si sono offerti di assumere impegni sui prezzi analoghi a quelli proposti da altri produttori dell'Europa centrale e orientale nel 1997, a norma del regolamento (CE) n. 2320/97 e accettati dalla Commissione. L'eliminazione del pregiudizio è ottenuta in due modi: anzitutto con un impegno sui prezzi fino al raggiungimento di una soglia annuale di volume delle importazioni e quindi con un dazio ad valorem riscosso sulle importazioni effettuate oltre tale soglia.

    (46) Per garantire che il quantitativo delle importazioni esentate dal dazio ad valorem non superi quello specificato nell'impegno sui prezzi, l'esenzione dal dazio antidumping è condizionata alla presentazione ai servizi doganali degli Stati membri di un certificato di produzione che identifichi chiaramente il produttore e contenga un'esatta descrizione delle merci nonché una dichiarazione firmata dello stesso produttore.

    (47) I produttori hanno convenuto, per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto degli impegni, di fornirle regolarmente informazioni dettagliate sulle loro vendite all'esportazione nella Comunità e di conservare una copia dei certificati di produzione, da presentare in occasione di successive verifiche.

    (48) Nel caso dell'Ucraina, l'impegno che i produttori esportatori di questo paese hanno proposto di assumere è unico per tutti i produttori, poiché l'Ucraina non è un'economia di mercato, ed è accompagnato da garanzie di un adeguato monitoraggio, specialmente riguardo alla soglia di esenzione dal dazio antidumping, fornite dalle autorità ucraine.

    (49) Gli impegni sui prezzi fino ad una soglia del volume delle importazioni e il dazio ad valorem per le restanti importazioni sono considerati pertanto strumenti adeguati ad eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. In caso di violazione o sospetta violazione di un impegno, la Commissione imporrebbe rapidamente dazi provvisori o definitivi a norma dell'articolo 8, punti 9 e 10 del regolamento di base.

    (50) La Commissione ha accettato detti impegni.

    I. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

    (51) In considerazione dell'ampiezza dei margini di dumping constatati in relazione ai produttori esportatori in questione e alla luce del livello di pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario riscuotere definitivamente gli importi depositati a titolo di dazi provvisori a norma del regolamento provvisorio all'aliquota del dazio definitivo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle seguenti importazioni originarie della Croazia e dell'Ucraina:

    - tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (di cui ai codici NC 7304 10 10 e 7304 10 30 );

    - tubi senza saldatura, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (di cui al codice NC 7304 31 99 );

    - altri tubi di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (di cui ai codici NC 7304 39 91 e 7304 39 93 ).

    2. Le aliquote del dazio applicabili al prezzo netto delle importazioni franco frontiera comunitaria di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    1. Sono esenti dai dazi antidumping istituiti dall'articolo 1 le importazioni di prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità dalle imprese elencate al paragrafo 4, che si sono offerte di assumere impegni accettati dalla Commissione, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

    2. All'importatore che presenta la dichiarazione per l'immissione in libera pratica è applicata l'esenzione del dazio a condizione che presenti ai competenti servizi doganali degli Stati membri l'originale di un certificato di produzione valido, rilasciato da una delle imprese elencate al paragrafo 4. Tale certificato deve essere conforme ai requisiti relativi a siffatti certificati, indicati nell'impegno accettato dalla Commissione, e i cui elementi essenziali figurano in allegato.

    3. Il certificato di produzione di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro tre mesi dalla data della sua emissione. I quantitativi dei prodotti presentati ai servizi doganali degli Stati membri per l'importazione nella Comunità in esenzione dal dazio antidumping non devono eccedere i quantitativi indicati nel certificato. Gli eventuali quantitativi in eccesso sono soggetti al dazio e vanno dichiarati al pertinente codice addizionale Taric di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

    4. Le importazioni accompagnate da un certificato di produzione devono essere dichiarate ai seguenti codici addizionali Taric:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 3

    Le comunicazioni effettuate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 384/96, devono indicare per ciascuna immissione in libera pratica l'anno e il mese dell'importazione, la NC, il codice Taric e il codice addizionale Taric, il tipo di misura, il paese d'origine, il quantitativo, il valore, il dazio antidumping, lo Stato membro d'importazione e, se del caso, il numero di serie del certificato di produzione.

    Articolo 4

    Gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti con il regolamento (CE) n. 1802/1999 sono riscossi applicando l'aliquota del dazio definitivo. Gli importi depositati in eccesso rispetto all'aliquota del dazio definitivo devono essere svincolati.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2000.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. GAMA

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

    (2) GU L 218 del 18.8.1999, pag. 3.

    (3) GU L 322 del 25.11.1997, pag. 1.

    ALLEGATO

    Elementi principali del certificato di produzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2(1)

    a) Numero del certificato.

    b) Identificazione indicante se si tratta dell'originale o di una copia.

    c) Data di scadenza del certificato.

    d) Il seguente testo: "Certificato di produzione emesso da [denominazione dell'impresa] a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n 348/2000 del Consiglio per l'esportazione nella Comunità europea di alcuni tipi di tubi senza saldatura figuranti al codice addizionale Taric [codice addizionale Taric]."

    Nel caso d'importazioni dall'Ucraina "Certificato di produzione, autenticato dal Ministero [...] dell'Ucraina responsabile del monitoraggio, emesso a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n 348/2000 del Consiglio per l'esportazione nella Comunità europea di alcuni tubi senza saldatura figuranti al codice addizionale Taric [codice addizionale Taric]."

    e) Nome e indirizzo completo del produttore esportatore interessato, compresi i numeri di telefono e di fax ed eventuali numeri d'identificazione quali il numero del registro nazionale delle società.

    f) Nome e indirizzo completo del cliente del produttore esportatore interessato, compresi i numeri di telefono e di fax, al quale il prodotto è stato venduto e fatturato da tale produttore esportatore.

    g) Numero della fattura commerciale al quale si riferisce il certificato di produzione.

    h) Descrizione esatta delle merci, tra cui:

    - una descrizione del prodotto sufficiente a identificare quest'ultimo, identica a quella figurante sulla fattura,

    - codice NC,

    - quantitativo (in tonnellate metriche).

    i) Nel caso d'importazioni dalla Croazia, nome del responsabile della società incaricato dell'emissione del certificato e la seguente dichiarazione firmata: "Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione nella Comunità europea delle merci oggetto del presente certificato viene effettuata nell'ambito e nei termini dell'impegno assunto da [nome del produttore esportatore interessato] e nel rispetto del volume di esportazioni in esenzione dal dazio antidumping consentito, stabilito nell'impegno accettato dalla Commissione in base alla decisione 2000/.../CE [decisione C (2000) 271/2]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nel presente certificato sono complete ed esatte."

    Nel caso d'importazioni dall'Ucraina, la seguente dichiarazione firmata del produttore esportatore: "Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione nella Comunità europea delle merci oggetto del presente certificato viene effettuata nell'ambito e nei termini dell'impegno assunto da [nome del produttore esportatore interessato] e nel rispetto del volume di esportazioni in esenzione dal dazio antidumping consentito, stabilito nell'impegno accettato dalla Commissione in base alla decisione 2000/.../CE [decisione C (2000) 271/2]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nel presente certificato sono complete ed esatte"

    j) Nel caso d'importazioni dall'Ucraina, spazio per il timbro e la firma di un funzionario autorizzato del Ministero [...] dell'Ucraina.

    k) Spazio riservato alle competenti autorità della Comunità.

    (1) Ciascun riquadro del certificato sarà in quattro lingue: per la Croazia, la lingua del paese del produttore e l'inglese, il francese e il tedesco ed in due lingue per l'Ucraina: la lingua del paese del produttore e l'inglese.

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