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Document 32000R0303

Regolamento (CE) n. 303/2000 della Commissione, del 9 febbraio 2000, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 2111/1999 che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Iugoslavia

GU L 35 del 10.2.2000, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/10/2000; abrog. impl. da 32000R2228

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/303/oj

32000R0303

Regolamento (CE) n. 303/2000 della Commissione, del 9 febbraio 2000, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 2111/1999 che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Iugoslavia

Gazzetta ufficiale n. L 035 del 10/02/2000 pag. 0008 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 303/2000 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2000

che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 2111/1999 che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/1999 del Consiglio, del 4 ottobre 1999, che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Iugoslavia(1), modificato dal regolamento (CE) n. 2421/1999(2), in particolare l'articolo 2 ter,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla posizione comune 1999/691/PESC(3), il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2421/1999 che modifica il regolamento (CE) n. 2111/1999, per consentire la fornitura di petrolio e di prodotti petroliferi ad alcuni comuni e altre destinazioni della Repubblica di Serbia, nell'ambito dell'iniziativa "Energia in cambio della democrazia".

(2) In tale occasione, il Consiglio ha aggiunto al regolamento (CE) n. 2111/1999 l'allegato V contenente un elenco di comuni o destinazioni finali della Repubblica di Serbia che possono beneficiare di tali forniture.

(3) Con decisione 2000/82/PESC(4), il Consiglio ha indicato che l'elenco di comuni e altre destinazioni della Repubblica di Serbia andava esteso.

(4) L'allegato V del regolamento (CE) n. 2111/1999 del Consiglio va pertanto modificato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 2111/1999 del Consiglio è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2000.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione

(1) GU L 258 del 5.10.1999, pag. 12.

(2) GU L 294 del 16.11.1999, pag. 7.

(3) GU L 273 del 23.10.1999, pag. 1.

(4) GU L 26 del 2.2.2000, pag. 1.

ALLEGATO

"ALLEGATO V

Elenco dei comuni o destinazioni finali della Repubblica di Serbia di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1

1. Città di Nis

2. Città di Pirot

3. Kragujevac

4. Kraljevo

5. Novi Sad

6. Sombor

7. Subotica"

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