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Documento 32000R0007

    Regolamento (CE) n. 7/2000 del Consiglio, del 21 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 517/94 che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplate da accordi, protocolli o altre intese bilaterali né da altri regimi comunitari specifici in materia di importazioni

    GU L 2 del 5.1.2000, p. 51—55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Estatuto jurídico do documento Já não está em vigor, Data do termo de validade: 14/07/2015; abrogato da 32015R0936

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/7/oj

    32000R0007

    Regolamento (CE) n. 7/2000 del Consiglio, del 21 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 517/94 che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplate da accordi, protocolli o altre intese bilaterali né da altri regimi comunitari specifici in materia di importazioni

    Gazzetta ufficiale n. L 002 del 05/01/2000 pag. 0051 - 0055


    REGOLAMENTO (CE) N. 7/2000 DEL CONSIGLIO

    del 21 dicembre 1999

    che modifica il regolamento (CE) n. 517/94 che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplate da accordi, protocolli o altre intese bilaterali né da altri regimi comunitari specifici in materia di importazioni

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, ed in particolare l'articolo 113 dello stesso,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) il regolamento (CE) n. 517/94(1) ed in particolare i suoi allegati III B e VI, stabilisce i limiti quantitativi comunitari annui per taluni prodotti originari della Bosnia-Erzegovina e della Croazia;

    (2) il regolamento (CE) n. 6/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia(2), sostituisce le concessioni globali in vigore con concessioni globali diversificate per la Bosnia-Erzegovina e per la Croazia;

    (3) è inoltre opportuno seguire il medesimo approccio per i prodotti tessili, e quindi ripartire le restrizioni quantitative comuni in vigore in restrizioni quantitative diversificate per la Bosnia-Erzegovina (30 %) e per la Croazia (70 %) conformemente alla struttura degli scambi e all'utilizzo effettivo dei limiti quantitativi nel corso degli ultimi tre anni (1996-1999), e quindi modificare gli allegati III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94;

    (4) il Consiglio affari generali del 13 settembre 1999 ha invitato la Commissione a studiare le possibilità di miglioramento delle misure attualmente in vigore;

    (5) è quindi opportuno aumentare i livelli dei limiti quantitativi applicabili alla Bosnia-Erzegovina e alla Croazia basandosi sul tasso di incremento annuo dei limiti quantitativi per categoria che era stato previsto in un protocollo complementare all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia sul commercio dei prodotti tessili, concluso con la decisione (CE) n. 90/649/CEE(3);

    (6) è opportuno autorizzare, in determinati casi, il rilascio di autorizzazioni di importazione per via elettronica;

    (7) occorre aumentare i limiti quantitativi della categoria 6 per l'anno 1999 applicabili alla Bosnia-Erzegovina e alla Croazia per soddisfare alcune domande inevase di autorizzazione di importazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 saranno sostituiti da quelli contenuti, rispettivamente, negli allegati I e II del presente regolamento.

    Articolo 2

    All'articolo 21 viene aggiunto il seguente paragrafo: "4. Le autorizzazioni all'importazione possono essere rilasciate per via elettronica su richiesta dell'importatore interessato. Su richiesta opportunamente motivata dal suddetto importatore, e fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, un'autorizzazione all'importazione rilasciata per via elettronica può essere sostituita da un'autorizzazione all'importazione scritta su modulo cartaceo da parte dell'autorità competente dello stesso Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione all'importazione originale. La suddetta autorità, comunque, potrà procedere al rilascio dell'autorizzazione all'importazione scritta su modulo cartaceo solo dopo aver accertato l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata per via elettronica.

    La Commissione può, conformemente alla procedura prevista all'articolo 25, paragrafi 1, 2 e 3, adottare qualsiasi misura necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo."

    Articolo 3

    Per soddisfare alcune ulteriori domande di autorizzazione di importazione inoltrate nel 1999, nell'allegato III B, alle voce "Repubblica di Bosnia-Erzegovina e Croazia" categoria 6, "Quantità", "1415" viene sostituito da "1465".

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Tuttavia l'articolo 1 si applica a partire dal 1o gennaio 2000 e l'articolo 2 si applica a partire dal 20 dicembre 1999.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    T. HALONEN

    (1) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1457/97 della Commissione (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 6).

    (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

    (3) GU L 352 del 15.12.1990, pag. 120.

    ALLEGATO I

    "ALLEGATO III B

    Limiti quantitativi comunitari annui di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino

    Repubblica di Bosnia-Erzegovina

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Repubblica di Croazia

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Repubblica federale di Iuguslavia (Serbia e Montenegro)

    >SPAZIO PER TABELLA>"

    ALLEGATO II

    "ALLEGATO VI

    TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

    Limiti quantitativi comunitari annui di cui all'articolo 4

    Repubblica di Bosnia-Erzegovina

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Repubblica di Croazia

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro)

    >SPAZIO PER TABELLA>"

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