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Document 32000H0207
2000/207/EC: Commission Recommendation of 22 February 2000 on a coordinated programme for the official control of foodstuffs for 2000 (notified under document number C(2000) 356) (Text with EEA relevance)
2000/207/CE: Raccomandazione della Commissione, del 22 febbraio 2000, relativa ad un programma coordinato di controlli ufficiali dei prodotti alimentari per il 2000 [notificata con il numero C(2000) 356] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2000/207/CE: Raccomandazione della Commissione, del 22 febbraio 2000, relativa ad un programma coordinato di controlli ufficiali dei prodotti alimentari per il 2000 [notificata con il numero C(2000) 356] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 63 del 10.3.2000, p. 34–41
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
2000/207/CE: Raccomandazione della Commissione, del 22 febbraio 2000, relativa ad un programma coordinato di controlli ufficiali dei prodotti alimentari per il 2000 [notificata con il numero C(2000) 356] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 063 del 10/03/2000 pag. 0034 - 0041
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2000
relativa ad un programma coordinato di controlli ufficiali dei prodotti alimentari per il 2000
[notificata con il numero C(2000) 356]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2000/207/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari(1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
sentito il parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,
considerando quanto segue:
(1) Per il buon funzionamento del mercato interno occorre predisporre a livello comunitario programmi coordinati di controllo dei prodotti alimentari.
(2) Tali programmi sottolineano l'esigenza del rispetto della legislazione comunitaria, della tutela della salute pubblica, degli interessi del consumatore e della deontologia nelle pratiche commerciali.
(3) L'articolo 3 della direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari(2), stabilisce che i laboratori di cui all'articolo 7 della direttiva 89/397/CEE devono essere conformi ai criteri delle norme europee della EN45000 e che solo tali laboratori possono essere considerati adatti ad eseguire le analisi nell'ambito del programma coordinato di controlli ufficiali.
(4) I risultati dei programmi nazionali svolti in concomitanza ai programmi coordinati permettono di acquisire informazioni ed esperienze sulle quali basare le attività future di controllo,
RACCOMANDA:
1. Nel corso del 2000 gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli che comportano, se del caso, il prelievo di campioni e la loro analisi in laboratorio, nonché l'esecuzione di verifiche o ispezioni per accertare l'effettiva applicazione delle seguenti disposizioni comunitarie:
a) articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari(3) che riguarda l'applicazione del sistema HACCP ("Hazard Analysis and Critical Control Points" - Analisi del rischio e punti critici di controllo) in alcuni tipi di imprese alimentari;
b) capitolo IV, paragrafo 2, dell'allegato della direttiva 93/43/CEE sul trasporto di prodotti alimentari sfusi;
c) direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari(4) per quanto concerne le informazioni nutrizionali sulle bevande a base di latte aromatizzate alla frutta, gli yogurt e le bibite analcoliche.
2. Sebbene non sia stata fissata la frequenza delle campionature o delle ispezioni da effettuare, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano in numero sufficiente per dare un quadro della situazione in ciascuno Stato membro in relazione alla materia in questione. I metodi di analisi da utilizzare saranno proposti in futuro.
3. Per garantire la comparabilità dei dati gli Stati membri dovrebbero fornire le informazioni richieste rispettando il formato delle schede di registrazione riportate in allegato alla presente raccomandazione.
4. I prodotti alimentari da sottoporre ad analisi nel quadro del programma dovrebbero essere inviati a laboratori ritenuti conformi in base all'articolo 3 della direttiva 93/99/CEE.
5. HACCP in alcuni tipi di imprese alimentari
5.1. Oggetto del programma
L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/43/CEE impone agli operatori delle imprese alimentari contemplate dalla direttiva di applicare determinati principi del sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) nelle loro aziende, oltre ai requisiti generali in materia di igiene specificati nell'allegato della direttiva. A decorrere dal dicembre 1995, gli operatori delle imprese alimentari sono tenuti a predisporre sistemi di analisi e controllo dei rischi relativi alla sicurezza dei prodotti alimentari, che possono basarsi su eventuali manuali di pratiche igieniche non cogenti. A norma dell'articolo 5 della direttiva 93/43/CEE gli Stati membri "incoraggiano l'elaborazione di manuali in materia di corretta prassi igienica che possono essere utilizzati su base volontaria" e che definiscono per ogni settore i principi generali in materia di igiene menzionati nell'allegato della direttiva così come i requisiti per l'applicazione dei principi dell'HACCP di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/43/CEE si applica a tutte le imprese alimentari da essa contemplate, a prescindere dal tipo o dalle dimensioni. Trattandosi dunque di una vasta gamma di tipi d'impresa, ai soli fini della comparabilità dei dati è stata operata una selezione delle imprese alimentari sulla base del tipo e delle dimensioni, ma ciò non significa assolutamente che altre imprese abbiano una minore o maggiore responsabilità in forza di tale norma.
5.2. Metodo
Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero effettuare, nel normale esercizio delle loro funzioni, sopralluoghi nelle sedi di attività delle imprese alimentari contemplate dalla direttiva sull'igiene dei prodotti alimentari, appartenenti alle seguenti categorie:
a) esercizi di ristorazione collettiva di massa o industriale,
b) macellerie adibite alla vendita al dettaglio direttamente al consumatore.
I dati ottenuti a seguito dei controlli dovrebbero essere registrati in apposite schede il cui formato è indicato in allegato.
6. Trasporto di prodotti alimentari sfusi
6.1. Oggetto del programma
Nel capitolo IV dell'allegato della direttiva 93/43/CEE è specificato che gli alimenti sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o contenitori o cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. La Commissione ha introdotto deroghe a tale disposizione per due classi di prodotti alimentari: per il trasporto via mare di oli e grassi commestibili e per lo zucchero grezzo. Questa parte del programma coordinato è finalizzata dunque alla verifica dell'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto dei prodotti alimentari per i quali non sussistono deroghe in forza dell'articolo 4 della direttiva 93/43/CEE.
6.2. Metodo
I risultati relativi ai seguenti controlli dovrebbero essere riportati nel formato indicato in allegato:
- controlli negli stabilimenti di produzione di prodotti alimentari sfusi di origine non animale (olio, farina, amido, ecc.) che prevedano la verifica delle condizioni, della manutenzione e della pulizia dei vani di carico in base alle disposizioni generali di cui al capitolo IV dell'allegato alla direttiva 93/43/CEE e la registrazione dei dati; tali controlli mirano ad accertare se il fabbricante abbia adottato opportune procedure per garantire che i vani di carico o i contenitori utilizzati siano effettivamente riservati esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari;
- controlli nelle sedi dei trasportatori per verificare il tipo di merce trasportata mediante esame della documentazione e osservazioni dirette in loco.
7. Etichettatura nutrizionale
7.1. Oggetto del programma
La direttiva 90/496/CEE detta requisiti specifici in materia di etichettatura dei nutrienti presenti in un prodotto alimentare qualora l'etichettatura o la presentazione del prodotto comporti l'indicazione di un'informazione nutrizionale. Sono esclusi i prodotti alimentari destinati a fini particolari ai sensi della direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare(5).
7.2. Metodo
I prodotti alimentari appartenenti alle due categorie "succhi di frutta e verdura" e "bevande a base di latte aromatizzate alla frutta e yogurt" la cui etichettatura contiene informazioni relative a determinate proprietà nutrizionali dovrebbero essere controllati per verificare se l'indicazione di tali proprietà sia stata autorizzata e se la formulazione di tali informazioni sia conforme alla direttiva 90/496/CEE. Inoltre, dovrebbero essere analizzati campioni per stabilire se i valori indicati in etichetta tra le informazioni nutrizionali siano accurati e se rientrano nei limiti di tolleranza accettati. I risultati dei controlli dovrebbero essere registrati nelle apposite schede il cui formato figura nell'allegato della presente raccomandazione.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2000.
Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione
(1) GU L 186 del 30.6.1989, pag. 23.
(2) GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14.
(3) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.
(4) GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.
(5) GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.
ALLEGATO
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