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Document 32000E0388

    Azione comune del Consiglio, del 16 giugno 2000, che completa l'azione comune 1999/189/PESC relativa al contributo dell'Unione europea alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania

    GU L 145 del 20.6.2000, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2000/388/oj

    32000E0388

    Azione comune del Consiglio, del 16 giugno 2000, che completa l'azione comune 1999/189/PESC relativa al contributo dell'Unione europea alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania

    Gazzetta ufficiale n. L 145 del 20/06/2000 pag. 0001 - 0001


    Azione comune del Consiglio

    del 16 giugno 2000

    che completa l'azione comune 1999/189/PESC relativa al contributo dell'Unione europea alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania

    (2000/388/PESC)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

    considerando quanto segue:

    (1) Con l'azione comune 1999/189/PESC(1), il Consiglio ha deciso che l'Unione europea contribuisca alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania.

    (2) Con la decisione 1999/190/PESC(2) il Consiglio ha chiesto all'Unione dell'Europa occidentale (UEO) di attuare detta azione.

    (3) È opportuno prevedere un ulteriore finanziamento per continuare l'attuazione dell'azione comune 1999/189/PESC fino al 31 dicembre 2000,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    1. L'importo di riferimento finanziario a titolo di copertura delle spese operative conseguenti all'attuazione dell'azione comune 1999/189/PESC è di 1,2 milioni di EUR per il 2000.

    2. Questo importo va ad aggiungersi a quello previsto nell'azione comune 1999/189/PESC.

    Articolo 2

    La presente azione comune è notificata all'UEO conformemente alle conclusioni adottate il 14 maggio 1996 dal Consiglio sulla trasmissione all'UEO di documenti dell'Unione europea.

    Articolo 3

    La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Essa si applica fino al 31 dicembre 2000.

    Articolo 4

    La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2000.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    L. Capoulas Santos

    (1) GU L 63 del 12.3.1999, pag. 1.

    (2) GU L 63 del 12.3.1999, pag. 3.

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