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Document 32000D0744

2000/744/CE: Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2000, recante modifica della decisione 97/634/CE della Commissione che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia [notificata con il numero C(2000) 3150]

GU L 301 del 30.11.2000, p. 82–87 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2001; abrog. impl. da 32001D0544

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/744/oj

32000D0744

2000/744/CE: Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2000, recante modifica della decisione 97/634/CE della Commissione che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia [notificata con il numero C(2000) 3150]

Gazzetta ufficiale n. L 301 del 30/11/2000 pag. 0082 - 0087


Decisione della Commissione

del 30 ottobre 2000

recante modifica della decisione 97/634/CE della Commissione che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia

[notificata con il numero C(2000) 3150]

(2000/744/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98(2), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea(3), in particolare l'articolo 13,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASI PRECEDENTI DEL PROCEDIMENTO

(1) Il 31 agosto 1996, con due avvisi separati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping(4) e di un procedimento antisovvenzioni(5) relativi alle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia.

(2) Al termine dei procedimenti suddetti, nel settembre 1997 sono stati istituiti dazi antidumping e dazi compensativi per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni [cfr. regolamenti (CE) n. 1890/97(6) e (CE) n. 1891/97(7) del Consiglio].

(3) Contemporaneamente, però, la Commissione ha accettato gli impegni di 190 esportatori norvegesi. Il salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia esportato da queste società è stato quindi esentato dai dazi antidumping e dai dazi compensativi [cfr. decisione 97/634/CE(8), modificata da ultimo dalla decisione 2000/522/CE].

(4) I regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97, in cui erano esposte le risultanze e le conclusioni definitive su tutti gli aspetti delle inchieste, sono poi stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 772/1999(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1783/2000, in seguito alla modifica della forma del dazio.

B. NUOVI ESPORTATORI

(5) Dopo l'istituzione dei dazi antidumping definitivi, due società norvegesi si sono messe in contatto con la Commissione sostenendo di essere nuovi esportatori e hanno chiesto, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 772/1999 in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 e con l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2026/97, di essere esentate dai dazi.

(6) A tale proposito, la First Salmon AS e la Norlaks A/S hanno dimostrato di non aver esportato il prodotto in questione verso la Comunità nel periodo dell'inchiesta in base al quale sono stati imposti i dazi antidumping e i dazi compensativi vigenti.

(7) Inoltre, le suddette società hanno dimostrato di non essere collegate a nessuna delle società norvegesi soggette al dazio antidumping e al dazio compensativo, di aver eseguito esportazioni del prodotto in questione verso la Comunità dopo il PI originale o di aver assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo di tale prodotto verso la Comunità.

(8) Le due società hanno offerto impegni identici a quelli precedentemente offerti da altre società norvegesi esportatrici di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia. In tale contesto, entrambe hanno accettato di vendere il prodotto in questione a livelli di prezzo sufficienti per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni. Le società si sono inoltre impegnate a fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni verso la Comunità, per consentirle di esercitare un controllo efficace degli impegni.

(9) Gli impegni offerti, pertanto, sono considerati accettabili e le società interessate sono state informate dei fatti, delle considerazioni e degli obblighi essenziali sui quali si basa l'accettazione degli impegni.

(10) Occorre pertanto aggiungere i loro nomi a quelli delle società i cui impegni sono accettati, elencate nell'allegato della decisione 97/634/CE.

C. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E CAMBIAMENTO DI NOME

(11) Alcuni esportatori norvegesi che hanno assunto impegni hanno informato la Commissione che il gruppo di società a cui appartengono è stato riorganizzato o ha cambiato nome, chiedendo quindi che i loro impegni siano trasferiti ad altre società del gruppo in questione o che la loro ragione sociale venga modificata nell'elenco delle società i cui impegni sono accettati.

(12) Avendo esaminato la natura delle richieste, la Commissione ritiene che siano accettabili poiché non comportano modifiche sostanziali tali da rendere necessaria una nuova valutazione del dumping.

(13) I diritti e gli obblighi inerenti agli impegni accettati dalla Atlantis Filtfabrikk A/S, dalla Domstein Salmon A/S, dalla Eurolaks A/S, dalla Fjord Seafood Leines A/S e dalla Namdal Salmon A/S sono trasferiti rispettivamente alla Fjord Seafood Måløy, alla Domstein Fish A/S, alla Fjord Seafood ASA, alla Fjord Domstein A/S e alla Fjord Seafood Midt-Norge A/S.

(14) Va osservato infine che la A/S Austevoll Fiskeindustri, la Nor-Fa Food A/S e la Ryfisk AS sono state ribattezzate rispettivamente Austevoll Eiendom AS, Nor-Fa Fish A/S e Hydro Seafood Rogaland AS.

D. MODIFICA DELL'ALLEGATO DELLA DECISIONE 97/634/CE

(15) In considerazione di quanto precede, occorre modificare l'elenco delle società i cui impegni sono accettati, che figura in allegato alla decisione 97/634/CE.

(16) Il comitato consultivo, sentito in merito a tutti i cambiamenti di cui sopra, non ha sollevato obiezioni.

(17) A fini di chiarezza dovrebbe tuttavia essere pubblicata una versione aggiornata dell'allegato della decisione suddetta, con l'elenco degli esportatori i cui impegni sono attualmente in vigore,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 97/634/CE della Commissione è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2000.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

(3) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

(4) GU C 253 del 31.8.1996, pag. 18.

(5) GU C 253 del 31.8.1996, pag. 20.

(6) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1.

(7) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19.

(8) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81.

(9) GU L 208 del 18.8.2000, pag. 47.

ALLEGATO

ELENCO DELLE SOCIETÀ I CUI IMPEGNI SONO ACCETTATI

>SPAZIO PER TABELLA>

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