Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0732

    2000/732/CE: Decisione della Commissione, del 23 febbraio 2000, sugli aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore di Korn Fahrzeuge und Technik GmbH (Turingia) [notificata con il numero C(2000) 520] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    GU L 295 del 23.11.2000, p. 21–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/732/oj

    32000D0732

    2000/732/CE: Decisione della Commissione, del 23 febbraio 2000, sugli aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore di Korn Fahrzeuge und Technik GmbH (Turingia) [notificata con il numero C(2000) 520] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 295 del 23/11/2000 pag. 0021 - 0029


    Decisione della Commissione

    del 23 febbraio 2000

    sugli aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore di Korn Fahrzeuge und Technik GmbH (Turingia)

    [notificata con il numero C(2000) 520]

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2000/732/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo aver invitato le parti interessate a presentare osservazioni ai sensi degli articoli succitati(1),

    considerando quanto segue:

    I. PROCEDIMENTO

    (1) Con lettera del 9 ottobre 1996, il governo tedesco ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, alcune misure di ristrutturazione a favore dell'impresa Korn Fahrzeuge und Technik GmbH di Gera (di seguito denominata "Korn"). Tali misure sono state registrate con il numero di riferimento N 746/96. Informazioni supplementari sono state comunicate con fax del 6 novembre 1996, registrato il 7 novembre 1996. L'11 novembre 1996 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni. In data 18 aprile 1997, la Germania ha ritirato la notifica, poiché nel frattempo la Commissione aveva approvato il programma nell'ambito del quale le misure d'aiuto erano state adottate(2).

    (2) Con lettera del 17 marzo 1998, registrata il 18 marzo 1998, il governo tedesco ha comunicato nuove misure a favore di Korn Fahrzeuge. Gli aiuti in questione erano già stati versati e sono stati pertanto registrati come aiuti non notificati con il numero di riferimento NN 29/98. Con lettere del 7 aprile 1998 e 8 giugno 1998, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni, ricevute rispettivamente il 12 marzo 1998 e il 4 settembre 1998.

    (3) Con lettera del 22 giugno 1999, la Commissione ha comunicato alla Repubblica federale di Germania la sua decisione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alle misure summenzionate. Il 16 luglio 1999, la Germania ha richiesto alla Commissione di omettere determinate parti del testo prima della pubblicazione della lettera nella Gazzetta ufficiale. La decisione della Commissione sull'avvio di un procedimento formale di indagine è stata pubblicata il 14 agosto 1999 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. In tale occasione, gli interessati sono stati invitati a presentare osservazioni in merito. Non è stata tuttavia presentata alcuna osservazione.

    (4) La Commissione ha ricevuto, in data 28 luglio 1999 e 26 agosto 1999, ulteriori informazioni, peraltro incomplete, da parte della Germania. La questione è stata discussa in una riunione con le autorità tedesche a Bruxelles il 22 settembre 1999. Il 16 dicembre 1999, la Germania ha comunicato alla Commissione di aver avviato, in data 8 novembre 1999, la procedura di fallimento nei confronti dell'impresa. Con lettera del 24 gennaio 2000, registrata il 27 gennaio 2000, il governo tedesco ha comunicato lo stato attuale della procedura fallimentare.

    II. DESCRIZIONE

    A. Il beneficiario

    (5) Nel 1997 Korn occupava 85 dipendenti ed aveva un fatturato di 16,53 milioni di DEM, con un totale dello stato patrimoniale di 17,41 milioni di DEM. L'impresa è considerata una PMI ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese(3). La sede di Korn si trova a Gera, in Turingia, zona tedesca ammessa a beneficiare di aiuti a carattere regionale.

    (6) Korn, già Landtechnik & Baumaschinen GmbH, Gera, è stata privatizzata il 1o giugno 1991 mediante un'operazione di management buy-out con la quale il sig. Reinhard Korn ha rilevato l'impresa per 0,19 milioni di DEM. Nell'ambito della privatizzazione, la Treuhandanstalt (THA) ha pagato debiti pregressi per 2,89 milioni DEM. I restanti debiti, pari a 0,15 milioni di DEM, sono stati ripianati dal "Landeskreis" (distretto) di Gera nel 1992. Si tratta di misure che rientrano nel campo di applicazione del regime di aiuti THA(4).

    (7) Korn opera principalmente nei seguenti settori: 1) macchinari agricoli (riparazione, manutenzione, servizio clienti e distribuzione di trattori e di macchine agricole, dei loro accessori e parti di ricambio; progettazione e costruzione di macchine per la triturazione del legno), 2) compravendita di veicoli commerciali e di automezzi pesanti, compreso il servizio clienti e la vendita di parti di ricambio e di accessori, e 3) ingegneria ambientale (costruzioni metalliche; produzione di impianti di smaltimento dei rifiuti).

    B. La ristrutturazione

    (8) L'impresa è stata ristrutturata due volte, la prima volta tra la metà del 1991 e la metà del 1997. Per tale periodo la Germania non ha presentato alcun piano di ristrutturazione né ha fornito spiegazioni sulle misure aziendali adottate.

    (9) Il secondo piano di ristrutturazione è stato avviato nel 1997, per un periodo di sei anni, ed è stato elaborato da un'impresa di consulenza esterna. La Commissione ha ricevuto la perizia di una seconda ditta di consulenza sulle potenzialità di sviluppo del piano. Esso comprendeva due punti fondamentali.

    (10) Innanzitutto, l'organizzazione dell'impresa doveva essere modificata per comprendere tre nuovi settori di attività: 1) concessionaria SEAT, per la vendita di autoveicoli nuovi e usati, 2) macchine agricole/veicoli commerciali e 3) ingegneria ambientale. I primi due settori, ossia la concessionaria SEAT e le macchine agricole/veicoli commerciali, dovevano essere costituiti mediante management buy-out(5) e dovevano essere venduti ad ex dipendenti per un importo complessivo di 1,635 milioni di DEM. Il sig. Korn avrebbe dovuto avere una partecipazione del 26 % in ciascun settore. L'ingegneria ambientale di Korn doveva diventare iI settore più importante e integrare la contabilità dei due management buy-out.

    (11) In secondo luogo, ogni singolo settore di attività doveva essere ristrutturato. Onde limitare le spese, era prevista la costituzione di un magazzino e di una sezione acquisti centralizzati. L'ingegneria ambientale di Korn, così come il settore macchine agricole/veicoli commerciali dovevano essere organizzati in modo da poter contare su una maggiore redditività, con un risparmio dei costi del 7 %. La produzione e la distribuzione di macchine per la triturazione del legno dovevano proseguire(6). Per quanto riguarda la concessionaria SEAT, l'impresa intendeva aumentare le scorte, vendere una maggiore quantità di auto usate ed aumentare l'offerta di marche estere.

    C. Misure finanziarie precedenti

    (12) Tra la metà del 1991 e la metà del 1997, Korn ha beneficiato delle seguenti misure finanziarie nell'ambito della prima ristrutturazione:

    a) prestiti ERP (1992 e 1993) per un totale di 1,23 milioni di DEM(7);

    b) prestiti EKH (1992 e 1994) per un totale di 2 milioni di DEM(8);

    c) sovvenzioni alla ricerca e sviluppo (1995 e 1996) per un totale di 0,06 milioni di DEM(9);

    d) contributi agli investimenti (1993 e 1994), che secondo le informazioni disponibili vengono stimati a 0,81 milioni di DEM(10);

    e) incentivi agli investimenti (1992-1997), che secondo le informazioni disponibili vengono stimati a 0,15 milioni di DEM(11);

    f) prestiti di consolidamento del Land Turingia pari a 3 milioni di DEM (1995), in base ad un regime autorizzato di aiuti per la ristrutturazione di imprese in difficoltà(12). Questi prestiti sono stati garantiti all'80 % attraverso una fideiussione della Deutsche Ausgleichsbank per un importo di 2,4 milioni di DEM, sempre nell'ambito di un regime autorizzato di aiuti(13);

    g) prestiti della Sparkasse Gera-Greiz dalla metà del 1991 al 1997, che secondo le informazioni disponibili vengono stimati a 6 milioni di DEM(14);

    h) sovvenzioni per pubblicità e pubbliche relazioni (1995 e 1996) per 0,01 milioni di DEM;

    i) sovvenzioni per la partecipazione a fiere (1996) per 0,01 milioni di DEM;

    j) sovvenzioni per misure a favore dell'occupazione (1993 e 1997) per 0,07 milioni di DEM.

    (13) Le misure di cui alle lettere da a) ad e) si basavano, secondo quanto dichiarato, su regimi di aiuti autorizzati. Per quanto riguarda la misura di cui alla lettera f), la Commissione aveva avviato un procedimento di indagine sul regime nel cui ambito era stato concesso il prestito, poiché aveva l'impressione che detto regime fosse stato applicato in maniera non corretta: i prestiti concessi in base al regime stesso non dovrebbero infatti superare i dieci anni. Nel caso di specie, tuttavia, i prestiti sono stati concessi per un periodo superiore ai 12 anni. Le misure di cui alle lettere da g) a j) non consistono nell'applicazione di regimi di aiuti autorizzati.

    (14) La Germania ha informato la Commissione del fatto che i contributi agli investimenti concessi nel 1994 per un importo di 0,403 milioni di DEM [misura d)] sono stati ammessi al passivo. Inoltre, la Sparkasse Gera-Greiz ha chiesto la restituzione del prestito di 4,142 milioni di DEM [misura g)]. La medesima banca ha chiesto anche la restituzione dei prestiti di consolidamento per 3 milioni di DEM [misura f)].

    D. Nuove misure di finanziamento

    (15) Il 18 marzo 1998, la Germania ha comunicato alla Commissione le nuove misure sotto forma di prestito di consolidamento per 3,8 milioni di DEM, concesse all'impresa Korn il 15 ottobre 1997 nell'ambito di una seconda ristrutturazione. I mezzi provenivano dal fondo di consolidamento del Land Turingia per le imprese in difficoltà. Il relativo regime è stato autorizzato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE(15).

    (16) Le modalità di tale regime sono le seguenti:

    Gli aiuti concessi per la ristrutturazione superiori ai 5 milioni di DEM vanno notificati individualmente alla Commissione. In questo caso è ininfluente se tali aiuti sono stati concessi nell'ambito di un altro regime autorizzato di aiuti oppure no. Le precedenti misure di aiuto in favore di Korn erano manifestamente destinate alla ristrutturazione ed ammontavano a 5 milioni di DEM.

    Anche eventuali altri aiuti precedentemente concessi per il salvataggio o la ristrutturazione, superiori ai 2 milioni di DEM, vanno notificati alla Commissione. Qualora le misure di aiuto precedenti non rientrino nel campo di applicazione di regimi autorizzati, esse vengono generalmente considerate aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione.

    (17) Secondo le ultime informazioni comunicate dalla Germania, questi prestiti erano garantiti con una fideiussione personale del sig. Korn per 1,5 milioni di DEM e attraverso la cessione dei diritti sulla polizza di assicurazione personale del sig. Korn fino a 1,5 milioni di DEM, nonché mediante cessione di crediti dell'impresa(16).

    (18) La Germania ha informato la Commissione del fatto che questi prestiti sono stati iscritti al passivo e che il sig. Korn è stato personalmente chiamato a rispondere della sua fideiussione.

    (19) Oltre all'importo di 3,8 milioni di DEM, la seconda ristrutturazione prevedeva un impegno della Sparkasse Gera-Greiz a rinviare il rimborso del capitale e degli interessi sul prestito da essa concesso [misura a)]. La Thüringer Aufbaubank (TAB) si è dichiarata disposta a rinviare di tre anni il rimborso rateale dei prestiti di consolidamento concesso all'epoca della prima ristrutturazione [misura f)].

    E. Analisi del mercato

    1. Macchine agricole e trattori(17)

    (20) Korn opera nei settori della riparazione, manutenzione, servizio clienti e distribuzione di trattori e di macchine agricole, dei loro accessori e parti di ricambio. L'impresa sviluppa inoltre macchine per la triturazione del legno.

    (21) La situazione del settore europeo della costruzione di macchine agricole è migliorata in modo sostanziale a partire dal 1993. Non si deve tuttavia sottovalutare il graduale peggioramento di alcuni indicatori importanti per il settore, come la diminuzione del numero degli occupati nel settore agricolo e l'aumento delle importazioni da paesi terzi. A medio termine questi sviluppi determinano un progressivo calo del fatturato (- 19 % a prezzi costanti per un periodo di 10 anni); a causa del continuo aumento della produttività, inoltre, diminuisce il numero degli occupati.

    (22) Le migliaia di imprese europee che operano nel settore sono soprattutto PMI, orientate essenzialmente alla produzione di apparecchiature specialistiche. Grazie alla loro specializzazione, queste imprese dipendono meno dalle oscillazioni congiunturali generali, ma sono molto più sensibili alle crisi locali.

    2. Autoveicoli(18)

    (23) Korn opera inoltre nella compravendita di veicoli commerciali e di automezzi pesanti, compreso il servizio clienti e la vendita di parti di ricambio e di accessori.

    (24) La domanda di autovetture è influenzata da una serie di fattori, dalla cui modifica dipendono le fluttuazioni cicliche delle vendite negli ultimi vent'anni. In periodi di bassa congiuntura, il numero delle nuove immatricolazioni è generalmente molto diminuito.

    (25) La domanda di automezzi pesanti è strettamente correlata allo sviluppo della produzione industriale e agli investimenti nel settore degli impianti tecnici e dei macchinari. Per quanto riguarda il parco autocarri comunitario, si può prevedere un miglioramento dell'andamento, finora negativo, anche se l'evoluzione generale della domanda dipenderà essenzialmente dal livello di rinnovo del parco autoveicoli.

    (26) Per quanto riguarda le parti staccate e gli accessori(19), la situazione del mercato viene determinata in ampia misura delle fluttuazioni congiunturali del settore automobilistico. L'esigenza di una maggiore resistenza e durata di tutte le parti di un autoveicolo si ripercuote negativamente sul fabbisogno di pezzi di ricambio.

    3. Prodotti metallici(20)

    (27) Korn produce anche cassonetti metallici per deposito dei rifiuti (ingegneria ambientale). A causa della recessione, la domanda di cassonetti nella Comunità è stata alquanto scarsa. Il settore deve inoltre affrontare una maggiore concorrenza da parte di paesi terzi. I produttori comunitari vogliono pertanto diversificare le proprie attività entrando in segmenti collegati del mercato ed hanno intensificato i propri sforzi per soddisfare le accresciute esigenze dei clienti per quanto riguarda l'efficienza e i prodotti ecologici.

    (28) Nel 1995 nei principali comparti di smercio era rilevabile una domanda stagnante, i cui effetti sul settore sono stati particolarmente sensibili in Germania. La scoperta che i cassonetti di metallo si corrodono non solo all'esterno ma anche all'interno ha incoraggiato l'utilizzo di materie plastiche.

    III. DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

    (29) Nell'avviare la procedura formale di indagine, la Commissione ha sostenuto che tutte le misure adottate a favore di Korn rappresentano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Per le insufficienti informazioni ricevute, la Commissione non era in grado di verificare la conformità di alcune misure con le norme in base alle quali esse sarebbero state concesse. Già all'epoca era tuttavia chiaro che determinate misure erano state adottate come aiuti ad hoc. Poiché gli aiuti dovevano essere destinati alla ristrutturazione, la Commissione ne ha intrapreso l'esame sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ("gli orientamenti")(21).

    (30) La Commissione nutriva seri dubbi sulla compatibilità degli aiuti con il mercato comune e riteneva che la concessione ripetuta di aiuti non fosse giustificata in base alle ragioni menzionate dalla Germania. Essa non era inoltre convinta del fatto che il piano di ristrutturazione fosse coerente e che i presupposti sui quali si basava fossero realistici. La Commissione si chiedeva inoltre se fosse possibile evitare indebite distorsioni della concorrenza. Non vi era infatti alcuna informazione sullo sviluppo della capacità di Korn. Poiché non erano disponibili neppure informazioni sui costi complessivi della ristrutturazione e sussistevano dubbi sull'esistenza di un notevole contributo dell'investitore privato, la Commissione non poteva pronunciarsi sulla proporzionalità degli aiuti.

    (31) Con l'avvio di un procedimento formale di indagine, la Commissione ha richiesto, in data 22 giugno 1999 - mediante un'ingiunzione adottata a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(22) - di fornire informazioni dettagliate su ogni singola misura. La Commissione ha inoltre ingiunto alla Germania di fornirle informazioni su tutti gli aiuti concessi all'impresa e finora sconosciuti.

    IV. VALUTAZIONE

    (32) Con l'ingiunzione summenzionata, la Commissione ha richiesto alla Germania di trasmetterle, entro un mese, informazioni sufficienti per la valutazione delle misure in esame. Su richiesta del governo tedesco questo termine è stato prorogato al 30 ottobre 1999. Le informazioni trasmesse non erano comunque ancora complete e di conseguenza la Commissione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, ha basato la propria valutazione sulle informazioni disponibili.

    A. Aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

    (33) Le misure finanziarie a favore di Korn costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, poiché provengono da risorse statali ed hanno procurato a Korn vantaggi che un'impresa in difficoltà non avrebbe ottenuto da un investitore privato. Dato che Korn ha concorrenti sui mercati rilevanti europei ed esiste dunque un commercio intracomunitario, gli aiuti minacciano di falsare la concorrenza nel mercato comune.

    B. Misure di aiuto durante la prima ristrutturazione

    1. Aiuti concessi in base a regimi regionali autorizzati

    (34) Il prestito EKH di 2 milioni di DEM, il prestito ERP di 1,236 milioni di DEM e le sovvenzioni alla ricerca e sviluppo per 0,067 milioni di DEM sono aiuti esistenti in quanto concessi in applicazione di regimi autorizzati. Per questo motivo, queste sovvenzioni non vengono esaminate nella presente decisione, ma potrebbero essere tenute in considerazione nella valutazione della proporzionalità.

    2. Aiuti concessi al di fuori di regimi regionali autorizzati

    (35) Per quanto riguarda i contributi agli investimenti e gli incentivi agli investimenti, apparentemente si tratta nel complesso di almeno 0,96 milioni di DEM, anche se il loro importo esatto non è ancora perfettamente chiaro. Le misure in questione sarebbero state attuate in base a regimi autorizzati di aiuti. La Commissione non può tuttavia verificarne la conformità con detti regimi dato che, malgrado l'ingiunzione, la Germania non ha fornito informazioni sufficienti. Gli aiuti in questione devono dunque essere valutati come aiuti ad hoc.

    (36) Per quanto riguarda i prestiti di consolidamento del Land Turingia per un totale di 3 milioni di DEM, la Commissione ha avviato il procedimento a causa del programma sulla base del quale essi sono stati concessi, poiché riteneva che vi fosse stata un'applicazione impropria di detto programma(23). Anche se la Commissione non ha ancora deciso in merito alla compatibilità del programma, è possibile constatare che i prestiti concessi a norma di questo regime di aiuto possono essere accordati solo per un periodo non superiore ai dieci anni. Nel caso di specie, tuttavia, i prestiti sono stati concessi per un periodo superiore ai 12 anni. Indipendentemente dalla questione della compatibilità del regime con il mercato comune, i prestiti non corrispondevano dunque alle modalità del programma e devono quindi essere considerati aiuti ad hoc.

    (37) La fideiussione di 2,4 milioni di DEM per l'80 % dei prestiti di consolidamento di cui al considerando 36, è stata prestata nel quadro di un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione. In base alle disposizioni di tale regime, tuttavia, è necessaria la realizzazione di un piano di ristrutturazione che permetta il ricupero della redditività a lungo termine dell'impresa. La fideiussione deve pertanto essere valutata come un aiuto alla ristrutturazione. Poiché i prestiti rappresentano già aiuti al 100 %, non si considera l'importo della fideiussione onde evitare un doppio computo.

    (38) Le seguenti misure non sono state concesse sulla base di un regime di aiuti e devono dunque essere considerate aiuti ad hoc:

    - prestiti della Sparkasse Gera-Greiz dalla metà del 1991 al 1997, che secondo le informazioni disponibili vengono stimati in totale a circa 6 milioni di DEM(24);

    - sovvenzioni per pubblicità/pubbliche relazioni (1995 e 1996) per 0,01 milioni di DEM,

    - sovvenzioni per la partecipazione a fiere (1996) per 0,01 milioni di DEM,

    - sovvenzioni per misure a favore dell'occupazione (1993 e 1997) per 0,07 milioni di DEM.

    (39) I prestiti e le fideiussioni per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà hanno - conformemente alla comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dell'articolo 5 della direttiva 80/723/CEE della Commissione alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera(25), - un'intensità del 100 %(26). Per quanto riguarda le misure di aiuto della prima ristrutturazione, la Commissione deve dunque esaminare aiuti per almeno 10,05 milioni di DEM.

    C. Applicazione della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE agli aiuti ad hoc concessi nell'ambito della prima ristrutturazione

    (40) La Commissione valuta i singoli aiuti di Stato (ad hoc) direttamente a norma dell'articolo 87 del trattato CE. L'articolo 87 prevede alcune deroghe al principio dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune. Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, offrono la base che permette di dichiarare che gli aiuti ivi contemplati sono compatibili con il mercato comune. Si rileva tuttavia che gli aiuti in esame non hanno carattere sociale e non sono concessi ai singoli consumatori [lettera a)] e non sono neppure destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali [lettera b)]. Non si tratta, infine, neanche di aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, [lettera c)].

    (41) Ulteriori deroghe per gli aiuti regionali sono previsti all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Korn si trova in effetti in un nuovo Land tedesco che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE(27). Lo scopo principale dell'aiuto è tuttavia il salvataggio e la ristrutturazione di un'impresa in difficoltà e non la promozione dello sviluppo economico della regione in questione. Anche se un'impresa salvata o ristrutturata con successo può contribuire allo sviluppo della propria regione, la Commissione basa in genere la propria valutazione degli aiuti di questo genere sull'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), e non sull'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

    (42) Nel caso di specie non si applicano neppure le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d), del trattato CE, relative alla realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo e alla promozione della cultura e della conservazione del patrimonio.

    (43) L'unica deroga applicabile è dunque quella prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. La valutazione della Commissione degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, è soggetta a specifici orientamenti comunitari. Poiché il governo tedesco ha espressamente classificato gli aiuti in questione come aiuti alla ristrutturazione, la Commissione basa la propria valutazione sugli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

    (44) In tali orientamenti la Commissione specifica le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

    1. Ripristino della redditività a lungo termine

    (45) La concessione di aiuti alla ristrutturazione presuppone l'esistenza di un piano di ristrutturazione realizzabile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole.

    (46) Le informazioni trasmesse dalla Germania contengono dati sullo sviluppo della società dal 1991 al 1997. Secondo tali informazioni, nel 1994 Korn avrebbe realizzato un piccolo utile di esercizio, registrando tuttavia delle perdite nel 1995. I risultati sono rimasti comunque negativi, anche se l'impresa, a partire dal 1991, ha ricevuto consistenti aiuti. Nelle informazioni comunicate si fa solamente accenno ad una ristrutturazione precedente e non vengono neppure esaminate più nel dettaglio le difficoltà dell'impresa. Manca inoltre un piano di ristrutturazione con una descrizione delle misure aziendali e dei relativi costi. Secondo le disposizioni di questo regime, tuttavia, è necessario attuare un piano di ristrutturazione che conduca al ripristino della redditività a lungo termine dell'impresa.

    (47) La Commissione ritiene dunque che questa condizione non sia stata soddisfatta.

    2. Nessuna indebita distorsione della concorrenza

    (48) Nell'ambito della ristrutturazione devono essere adottate misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti, poiché, in caso contrario, gli aiuti sarebbero contrari al comune interesse e non potrebbero usufruire della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3 lettera c), del trattato CE. Nel caso in cui una valutazione obiettiva della situazione della domanda e dell'offerta evidenzi l'esistenza di una sovraccapacità produttiva strutturale in uno specifico mercato della Comunità servito dal beneficiario degli aiuti, il piano di ristrutturazione dovrà contribuire, in misura proporzionale all'importo dell'aiuto ricevuto, alla ristrutturazione del settore a monte del mercato comunitario interessato attraverso una riduzione irreversibile della capacità o la chiusura di impianti.

    (49) Malgrado l'ingiunzione di fornire informazioni, la Germania non ha comunicato dati significativi sulla capacità di produzione di Korn né ha specificato quali siano i mercati rilevanti nei quali opera l'impresa. Non sono state neppure segnalate le misure eventualmente prese per ridurre la capacità di produzione. Nessuno dei mercati rilevanti del prodotto sembra per contro essere indenne da problemi di sovraccapacità: nel settore delle macchine agricole alcuni indicatori, come occupazione e importazioni, hanno un andamento negativo. I singoli comparti del settore degli autoveicoli dipendono notevolmente dalla congiuntura e sul mercato dei cassonetti metallici potrebbero avvenire dei cambiamenti a causa del crescente impiego di materiali alternativi, come la plastica. La Commissione non può dunque valutare se sono state adottate misure sufficienti per controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti. Di conseguenza, non essendo possibile escludere distorsioni della concorrenza, gli orientamenti non risultano rispettati nemmeno su questo punto.

    3. Proporzionalità degli aiuti ai costi ed ai benefici della ristrutturazione

    (50) L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario. I beneficiari dell'aiuto devono inoltre sostenere una parte significativa dei costi di ristrutturazione. Visto che non è disponibile un piano di ristrutturazione, una valutazione di questo tipo è impossibile. In particolare, mancano indicazioni su un eventuale contributo dell'investitore durante la prima ristrutturazione.

    (51) La Commissione ritiene che aiuti così consistenti avrebbero potuto avere effetti sulla liquidità in quanto l'impresa avrebbe in questo modo ricevuto una liquidità eccessiva che avrebbe potuto utilizzare per un comportamento aggressivo e lesivo del mercato.

    (52) La Commissione ha di conseguenza concluso che gli aiuti concessi nell'ambito della prima ristrutturazione non erano giustificati in quanto non era disponibile alcun piano di ristrutturazione che corrispondesse ai criteri degli orientamenti comunitari. Gli aiuti in questione sono dunque incompatibili con il mercato comune.

    D. Nuove misure di aiuto durante la seconda ristrutturazione

    (53) Nell'ambito della nuova ristrutturazione Korn ha ricevuto prestiti di consolidamento per 3,8 milioni di DEM. Questi prestiti si basano su un programma regionale di aiuti del Land Turingia(28), che configura un regime autorizzato dalla Commissione per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, il quale richiede l'esecuzione completa di un piano di ristrutturazione che corrisponda ai criteri degli orientamenti comunitari. Di conseguenza questi prestiti si configurano come aiuti alla ristrutturazione.

    (54) In base alle informazioni comunicate da ultimo dalla Germania i prestiti sono stati garantiti con una fideiussione personale del sig. Korn per 1,5 milioni di DEM, per la quale egli è stato chiamato a rispondere anche a titolo personale. Poiché il valore complessivo delle rimanenti garanzie non è chiaro e, secondo le informazioni disponibili, non risulta che siano state fatte valere, la Commissione non può considerarle come contributo di un investitore privato né può detrarne l'importo corrispondente nel calcolo dell'equivalente sovvenzione. Di conseguenza 2,3 milioni di DEM del succitato prestito vengono considerati aiuti di Stato.

    (55) La Sparkasse Gera-Greiz e la TAB hanno rinviato di tre anni la restituzione dei prestiti da loro concessi, interessi compresi, nell'ambito dell'attuale ristrutturazione. Poiché questi differimenti riguardano prestiti che sono stati concessi nell'ambito della prima ristrutturazione e che costituiscono aiuti al 100 %, essi non vengono presi in considerazione per evitare il doppio computo.

    E. Applicazione della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE agli aiuti concessi nell'ambito della seconda, ristrutturazione

    (56) Non essendo applicabile alcuna altra deroga al divieto generale di concedere aiuti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, anche le nuove misure di aiuto devono essere valutate ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e dei già citati orientamenti. Gli orientamenti prevedono il principio generale della concessione una tantum degli aiuti. Per la concessione reiterata di aiuti devono sussistere motivi dipendenti da fattori esterni e imprevedibili dei quali l'impresa non possa essere ritenuta in alcun modo responsabile.

    (57) I motivi citati dalla Germania per giustificare la ripetuta concessione di aiuti alla ristrutturazione sono le perdite subite a partire dal 1993 a causa di azioni di responsabilità intentate per danni causati dai prodotti. L'unico altro motivo menzionato è l'impossibilità per l'impresa di vendere uno dei prodotti sviluppati in proprio. La Commissione ritiene che questi due motivi rientrino della sfera immediata di influenza dell'impresa e che non possano essere definiti "esterni". Non sono pertanto soddisfatte le condizioni per la concessione reiterata di aiuti e non è dunque possibile escludere effetti distorsivi sul mercato rilevante del beneficiario. Queste constatazioni sono di per sé sufficienti per concludere che gli aiuti in questione sono incompatibili con il mercato comune in quanto non conformi agli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione.

    (58) La Commissione ha tuttavia esaminato anche le altre condizioni di cui al punto 3.2 degli orientamenti per accertare in che misura possa essere ripristinata la redditività a lungo termine dell'impresa in base al piano di ristrutturazione, se sia possibile evitare indebite distorsioni della concorrenza, se gli aiuti ricevuti siano proporzionati ai costi della ristrutturazione e se costituiscano l'importo minimo strettamente necessario per completarla.

    1. Ripristino della redditività a lungo termine

    (59) Il passaggio dell'impresa a tre nuovi settori e l'organizzazione di detti settori vengono descritti solo brevemente nel piano aziendale. I conteggi contengono maggiori dettagli. Il nuovo piano va dal 1997 al 2000. In base ai dati finanziari, Korn dovrebbe essere in grado, entro un anno dall'esecuzione del nuovo piano, di coprire le proprie perdite ottenendo un utile di esercizio. Secondo le informazioni fornite dalla Germania, gli aumenti di fatturato nel 1998 corrispondono in effetti quasi esattamente all'importo dei prestiti(29). Secondo la più recente giurisprudenza, gli introiti straordinari sotto forma di aiuti non devono essere presi in considerazione per quanto riguarda il ripristino della redditività(30). Il nuovo aiuto era volto soltanto alla copertura delle perdite.

    (60) La Commissione ritiene che i problemi dell'impresa non siano stati descritti in misura sufficiente nel piano di ristrutturazione. Lo stesso dicasi per le misure aziendali. La Commissione ha constatato che la seconda impresa di consulenza non condivideva l'opinione della prima per quanto riguarda le misure necessarie per il ripristino della redditività. Le valutazioni differiscono in particolare in merito alla struttura dell'impresa e alla parte degli introiti futuri attribuibile al marketing. Non vi sono inoltre opinioni univoche per quanto riguarda la futura redditività dell'impresa. Non è infine possibile stabilire un legame chiaro tra le misure aziendali nei nuovi settori di attività e i conteggi del piano finanziario. Le spiegazioni delle ipotesi di base erano molto limitate.

    (61) Per questo motivo la Commissione non può condividere l'opinione della Germania, secondo la quale il piano di ristrutturazione ripristinerà la redditività dell'impresa.

    2. Nessuna indebita distorsione della concorrenza

    (62) I beneficiari non possono utilizzare gli aiuti per aumentare la propria capacità; in caso di sovraccapacità settoriale si prevede piuttosto una riduzione della capacità dell'impresa. Anche se la Commissione aveva espressamente richiesto informazioni in proposito nella sua ingiunzione, l'andamento della capacità dell'impresa non è stato specificato, né il piano aziendale conteneva misure che potessero determinare una riduzione della capacità produttiva. In considerazione di quanto osservato sui mercati rilevanti del prodotto e sugli eventuali problemi di capacità nei settori delle macchine agricole, degli autoveicoli e dei cassonetti metallici, la Commissione non può escludere indebite distorsioni della concorrenza.

    3. Proporzionalità degli aiuti ai costi ed ai benefici della ristrutturazione

    (63) Il piano di ristrutturazione non contiene alcuna indicazione riguardo ai costi complessivi della ristrutturazione stessa. Di conseguenza la Commissione non è in grado di verificare se gli aiuti sono proporzionali ai costi di ristrutturazione, né se sono limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione dell'impresa.

    (64) Secondo Ie ultime informazioni comunicate, parte dei prestiti concessi nell'ambito della seconda ristrutturazione erano garantiti, tra l'altro, mediante un'assicurazione privata dell'investitore R. Korn, pari a 1,5 milioni di DEM, garanzia che è stata in seguito fatta valere. Questo importo viene quindi considerato come il contributo di un investitore privato(31). Senza una visione completa di tutti i costi di ristrutturazione, la Commissione non può tuttavia verificare se il contributo dell'investitore sia proporzionato rispetto ai costi complessivi.

    (65) Ad ogni modo, la Commissione constata che un ipotetico prezzo di vendita di un previsto management buy-out (che non ha mai avuto luogo) non può essere accettato come contributo significativo dell'investitore a norma degli orientamenti, se non viene comprovato con informazioni complete basate su presupposti realistici. Le informazioni disponibili per Korn sembrano indicare che il management buy-out era previsto con il sostegno finanziario dello Stato.

    (66) La Commissione è giunta alla conclusione che, data la mancanza di informazioni, non è in grado di esprimersi sulla proporzionalità degli aiuti. Non viene dunque rispettato il relativo criterio stabilito negli orientamenti comunitari succitati.

    4. Esecuzione completa del piano di ristrutturazione

    (67) L'8 novembre 1999, la pretura di Gera ha avviato una procedura di fallimento nei confronti dell'impresa, fatto che conferma i dubbi della Commissione riguardo al ripristino della redditività.

    (68) La Commissione è giunta alla conclusione che gli aiuti concessi nell'ambito della seconda ristrutturazione non fossero giustificati, in quanto le difficoltà dell'impresa non dipendevano da fattori esterni ed imprevedibili; inoltre, il piano di ristrutturazione non era completo e dunque non erano state rispettate le relative condizioni degli orientamenti comunitari. La Commissione non ritiene dunque che i nuovi aiuti siano compatibili con il mercato comune.

    V. CONCLUSIONI

    (69) La Commissione constata che la Germania ha concesso illegalmente aiuti a favore di Korn, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. In esito alla valutazione svolta, la Commissione conclude che gli aiuti in questione sono incompatibili con il mercato comune, in quanto non conformi agli orientamenti. Gli aiuti concessi nell'ambito della prima ristrutturazione sono in effetti incompatibili a causa della mancanza di un piano di ristrutturazione, mentre la seconda concessione di aiuti alla ristrutturazione non è giustificata da fattori esterni ed imprevedibili che avrebbero danneggiato l'impresa e il piano di ristrutturazione non corrisponde ai criteri previsti dagli orientamenti,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli aiuti concessi dalla Repubblica federale di Germania a favore dell'impresa Korn Fahrzeuge und Technik GmbH per almeno 6,31 milioni di EUR (12,35 milioni di DEM) sono incompatibili con il mercato comune. Tali aiuti sono composti nel seguente modo:

    - contributi agli investimenti (1993 e 1994), che secondo le informazioni disponibili vengono stimati a 0,81 milioni di DEM,

    - incentivi agli investimenti (1992-1997), che secondo le informazioni disponibili vengono stimati a 0,15 milioni di DEM,

    - prestiti di consolidamento del Land Turingia (1995) pari a 3 milioni di DEM,

    - prestiti della Sparkasse Gera-Greiz dalla metà del 1991 al 1997, che secondo le informazioni disponibili vengono stimati in totale a circa 6 milioni di DEM,

    - sovvenzioni per pubbliche relazioni (1995 e 1996) per 0,01 milioni di DEM,

    - sovvenzioni per la partecipazione a fiere (1996) per 0,01 milioni di DEM,

    - sovvenzioni per misure a favore dell'occupazione (1993 e 1997) per 0,07 milioni di DEM,

    - prestiti di consolidamento del Land Turingia (1997) pari a 2,3 milioni di DEM.

    Articolo 2

    1. La Repubblica federale di Germania adotta le misure necessarie per recuperare l'aiuto di cui all'articolo 1 e tutti gli altri aiuti concessi illegalmente a Korn Fahrzeuge und Technik GmbH a scopo di ristrutturazione, non definiti in maggiore dettaglio all'articolo 1 a causa della mancanza o dell'insufficiente chiarezza delle informazioni comunicate dalla Germania.

    2. Il recupero viene eseguito senza indugio secondo le procedure nazionali, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'importo dell'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui il beneficiario ha avuto la disponibilità dell'aiuto illegale fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

    Articolo 3

    Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Repubblica federale di Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

    Articolo 4

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2000.

    Per la Commissione

    Mario Monti

    Membro della Commissione

    (1) GU C 233 del 14.8.1999, pag. 29.

    (2) "Richtlinien des Freistaates Thüringen für die Übernahme von Bürgschaften und Garantien zugunsten der Wirtschaft und der freien Berufe durch die TAB" (aiuto N 117/96, GU C 288 del 23.9.1997).

    (3) GU C 213 del 27.7.1996, pag. 4.

    (4) Cfr. SG(92) D/17613 dell'8 dicembre 1992, caso registrato con il numero di riferimento NN 108/91. Secondo il regime THA, la remissione di debiti pregressi, derivanti dall'attribuzione casuale dei costi in un'economia pianificata e insorti prima del 1o luglio 1990, non è considerata aiuto di Stato.

    (5) Nelle risposte del 4 settembre 1998, il governo tedesco ha dichiarato che il settore tecnologie agricole/veicoli commerciali non era di facile vendita a causa dei fatturati e degli utili insufficienti. La vendita della concessionaria SEAT ha subito ritardi, il che ha fatto insorgere dubbi sulla credibilità del management buy-out.

    (6) L'impresa non è riuscita ad introdurre sul mercato questo nuovo prodotto.

    (7) "European Recovery Program - Programma di ricostruzione europea" (NN 31/92, GU C 298 del 14.11.1992, pag. 4, e N 391/93, GU C 257 del 22.9.1993, pag. 4).

    (8) "Eigenkapitalhilfeprogramme" (NN 143/91, GU C 21 del 27 novembre 1991, pag. 21, e N 213/93, GU C 302 del 9.11.1993, pag. 6).

    (9) "Innovationsförderprogramme" (N 236/96, GU C 25 del 25.1.1997).

    (10) "Gemeinschaftsaufgabe (GA)-Mittel von Thüringen für die Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur". Le misure adottate in base a queste norme sono considerate aiuti regionali agli investimenti a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e sono state autorizzate dalla Commissione ai sensi della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

    (11) "Investitionszulagengesetz". Le misure adottate in base a queste norme sono considerate aiuti regionali agli investimenti a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e sono state autorizzate dalla Commissione ai sensi della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

    (12) La Commissione ha avviato un procedimento formale di indagine nei confronti di questo regime: "Scorretta applicazione delle disposizioni 'de-minimis' nell'ambito del programma di prestiti alle PMI istituito dal Land Turingia" (C 87/98, GU C 108 del 17.4.1999).

    (13) "Richtlinien des Freistaates Thüringen für die Übernahme von Bürgschaften und Garantien zugunsten der Wirtschaft und der freien Berufe durch die TAB" (N 117/96, GU C 288 del 23.9.1997).

    (14) Le informazioni comunicate da ultimo dalla Germania indicano che questi prestiti sono stati garantiti mediante diverse cessioni di crediti dell'impresa, nonché con un'assicurazione contro i rischi/sulla vita del sig. e della sig.ra Korn (importo non precisato). Anche se alcuni di questi prestiti sono stati ammessi al passivo, non è stata fatta valere nessuna di tali garanzie.

    (15) Aiuto NN 74/95, SG(96) D/1946 del 6 febbraio 1996.

    (16) Non è noto l'ammontare di questi impegni, né se essi sono stati fatti valere.

    (17) Panorama dell'industria comunitaria 1997, volume 2, 13-32; NACE (revisione 1) 29.31, 29.32.

    (18) Panorama dell'industria comunitaria 1997, volume 2, 17-8; NACE (revisione 1) 34.1, 34.2.

    (19) Panorama dell'industria comunitaria 1997, volume 2, 17-19; NACE (revisione 1) 34.3.

    (20) Panorama dell'industria comunitaria 1997, volume 2, 12-15; NACE (revisione 1) 28.21.

    (21) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

    (22) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

    (23) C 87/98, GU C 108 del 17.4.1999.

    (24) Secondo le informazioni disponibili, questi prestiti sono coperti da varie garanzie, il cui valore non viene tuttavia menzionato. Poiché gli importi delle garanzie non sono noti ed esse, a quanto risulta, non sono state fatte valere, l'equivalente sovvenzione è pari al 100 % dell'importo dei prestiti.

    (25) GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3.

    (26) Cfr. anche il punto 33 della comunicazione della Commissione "Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell'articolo 61 dell'accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione" (GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5).

    (27) Cfr. decisione della Commissione sugli aiuti N 464/93.

    (28) NN 747/95, SG(96) D/194 del 6 febbraio 1996.

    (29) Una delle ragioni menzionate dalla Germania per la concessione ripetuta di aiuti era il fatto che il fatturato e il risultato di esercizio nel 1998 erano notevolmente migliorati rispetto agli anni precedenti grazie ai prestiti provenienti dal fondo di consolidamento della Turingia e alla fideiussione.

    (30) Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 settembre 1998, cause riunite T-126/96 e C-127/96, BFM e EFIM contro Commissione, Racc. 1998, III-3437.

    (31) Non si è fatto ricorso alle altre garanzie a copertura di questi prestiti. La Commissione constata inoltre che alcune di queste garanzie, ad esempio i diritti sulla polizza di assicurazione del sig. Korn e la cessione di crediti dell'impresa, hanno già funto da garanzie per i prestiti della Sparkasse Gera-Greiz.

    Top