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Document 32000D0676

2000/676/CE: Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2000, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Polonia [notificata con il numero C(2000) 3067] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 280 del 4.11.2000, p. 69–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrogato da 12003TN02/06/B1

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/676/oj

32000D0676

2000/676/CE: Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2000, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Polonia [notificata con il numero C(2000) 3067] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 280 del 04/11/2000 pag. 0069 - 0075


Decisione della Commissione

del 20 ottobre 2000

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Polonia

[notificata con il numero C(2000) 3067]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/676/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) Un esperto della Commissione si è recato in Polonia per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.

(2) Le disposizioni della legislazione polacca in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

(3) In Polonia, il "General Veterinary Inspectorate (GVI)" è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente.

(4) Le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario.

(5) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del pease terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

(6) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti e un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE(3), allegato II, punti da 1 a 7. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione del GVI alla Commissione. Il GVI è pertanto tenuto ad accettare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE.

(7) Il GVI ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento o la registrazione degli stabilimenti, delle navi officina, dei depositi frigoriferi e delle navi congelatrici di provenienza.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il "General Veterinary Inspectorate (GVI)" è l'autorità competente in Polonia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodoti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Polonia devono rispondere alle seguenti condizioni:

1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;

3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome "POLONIA" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del GVI, nonché il sigillo ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

(3) GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

ALLEGATO A

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ALLEGATO B

ELENCO DELLE NAVI E DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI

>SPAZIO PER TABELLA>

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