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Document 32000D0650

2000/650/CE: Decisione della Commissione, del 19 ottobre 2000, relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio per quanto concerne il Regno Unito [notificata con il numero C(2000) 3047] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 272 del 25.10.2000, p. 42–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/11/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/650/oj

32000D0650

2000/650/CE: Decisione della Commissione, del 19 ottobre 2000, relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio per quanto concerne il Regno Unito [notificata con il numero C(2000) 3047] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 272 del 25/10/2000 pag. 0042 - 0045


Decisione della Commissione

del 19 ottobre 2000

relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio per quanto concerne il Regno Unito

[notificata con il numero C(2000) 3047]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/650/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica(1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, lettera g),

considerando quanto segue:

(1) Nell'agosto e nel settembre 2000, le autorità veterinarie del Regno Unito hanno dichiarato un'epidemia di peste suina classica in questo paese.

(2) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 80/217/CEE, sono state immediatamente istituite zone di sorveglianza e di protezione intorno ai focolai di epidemia nel Suffolk, nel Norfolk e nell'Essex.

(3) Le disposizioni relative alla bollatura sanitaria delle carni fresche figurano nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche(2) modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE(3).

(4) In seguito ad una richiesta del Regno Unito, la Commissione ha adottato, con la decisione 2000/543/CE(4), una soluzione per la marcatura e l'utilizzazione delle carni suine provenienti da animali di aziende situate in una zona di sorveglianza istituita nel Norfolk e macellati in base ad una specifica autorizzazione rilasciata dall'autorità competente. Tale decisione è scaduta il 30 settembre 2000.

(5) Il Regno Unito ha presentato una nuova domanda per l'adozione di una soluzione specifica per la marcatura e l'utilizzazione delle carni suine provenienti da animali di aziende situate nella zona di sorveglianza istituita nel Norfolk di cui alla decisione 2000/543/CE.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni della direttiva 80/217/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, il Regno Unito è autorizzato ad apporre il bollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sezione A, lettera e), della direttiva 64/433/CEE sulle carni suine ottenute da animali originari di aziende situate nella zona di sorveglianza istituita nel Norfolk a seguito del focolaio confermato il 9 agosto 2000 nel distretto Old Buckenham, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 80/217/CEE, a condizione che i suini di cui trattasi:

a) siano originari di una zona di sorveglianza:

- in cui non siano stati rilevati focolai di peste suina classica nei 21 giorni precedenti e siano trascorsi almeno 21 giorni dal compimento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione delle aziende infette,

- istituita intorno ad una zona di protezione in cui sono state compiute con esito negativo prove sierologiche per l'individuazione della peste suina classica in tutte le aziende suinicole dopo la comparsa della peste suina classica;

b) siano originari di un'azienda:

- sottoposta alle misure di protezione istituite a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, lettere f) e g), della direttiva 80/217/CEE,

- che non ha avuto, in base all'inchiesta epidemiologica, alcun contatto con un'altra azienda infetta,

- che dopo l'istituzione della zona di sorveglianza sia stata sottoposta a ispezioni periodiche da parte di un veterinario riguardanti tutti i suini presenti nell'azienda;

c) siano stati inclusi in un programma di controllo della temperatura corporea e di esame clinico. Il programma deve essere eseguito conformemente a quanto indicato nell'allegato I, punto 3;

d) siano stati macellati entro dodici ore dall'arrivo al macello.

Articolo 2

Il Regno Unito provvede a che per le carni suine di cui all'articolo 1 sia rilasciato un certificato conforme al modello figurante nell'allegato II.

Articolo 3

Le carni suine che soddisfano i requisiti precisati all'articolo 1 e che vengono immesse nel circuito commerciale intracomunitario devono essere scortate dal certificato di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Il Regno Unito provvede a garantire che i macelli designati per la macellazione dei suini di cui all'articolo 1 non accettino lo stesso giorno suini da macello diversi dai suini considerati.

Articolo 5

Il Regno Unito trasmette agli Stati membri e alla Commissione:

a) il nome e l'indirizzo dei macelli designati per la macellazione dei suini di cui all'articolo 1;

b) un rapporto mensile contenente informazioni in merito:

- al numero di suini macellati nei macelli designati,

- al sistema di identificazione e ai controlli della circolazione applicati ai suini da macello, conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, lettera f), punto i), della direttiva 80/217/CEE,

- alle istruzioni emesse per l'applicazione del programma di controllo della temperatura corporea di cui all'alle- gato I.

Articolo 6

La presente decisione si applica fino al 15 novembre 2000.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 47 del 21.1.1980, pag. 11.

(2) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

(3) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

(4) GU L 231 del 13.9.2000, pag. 14.

ALLEGATO I

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA

Il programma di controllo della temperatura corporea e di esame clinico di cui all'articolo 1, lettera c), comprende le operazioni di seguito indicate:

1. Nelle 24 ore precedenti il caricamento di una partita di suini destinati alla macellazione, l'autorità veterinaria competente cura che la temperatura corporea di un certo numero di animali di detta partita venga controllata da un veterinario ufficiale con misurazioni effettuate nel retto. Il numero dei suini da controllare è il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

All'atto dell'esame, si registrano su una tabella predisposta dalle competenti autorità veterinarie i seguenti dati, riferiti ai singoli suini: numero del marchio auricolare, ora della misurazione, temperatura rilevata.

Ove si riscontri una temperatura di 40 °C o più, ne viene informato immediatamente il veterinario ufficiale, il quale procede a controlli sanitari, tenendo conto dell'articolo 4 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.

2. Poco prima (da 0 a 3 ore) che la partita di suini oggetto dell'esame di cui al punto 1 venga caricata sul mezzo di trasporto, un esame clinico viene effettuato da un veterinario ufficiale designato dalle competenti autorità veterinarie.

3. Al momento in cui la partita di suini oggetto degli esami di cui ai punti 1 e 2 viene caricata sul mezzo di trasporto, il veterinario ufficiale rilascia un documento sanitario che deve scortare la partita fino al macello di destinazione.

4. Presso il macello di destinazione i risultati del controllo della temperatura corporea vengono comunicati al veterinario incaricato dell'ispezione ante mortem.

ALLEGATO II

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