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Document 32000D0513
2000/513/EC: Commission Decision of 8 September 1999 on aid granted by France to Stardust Marine (notified under document number C(1999) 3148) (Text with EEA relevance) (Only the French text is authentic)
2000/513/CE: Decisione della Commissione, dell'8 settembre 1999, concernente gli aiuti concessi dalla Francia alla società Stardust Marine [notificata con il numero C(1999) 3148] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
2000/513/CE: Decisione della Commissione, dell'8 settembre 1999, concernente gli aiuti concessi dalla Francia alla società Stardust Marine [notificata con il numero C(1999) 3148] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
GU L 206 del 15.8.2000, p. 6–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/08/2000
2000/513/CE: Decisione della Commissione, dell'8 settembre 1999, concernente gli aiuti concessi dalla Francia alla società Stardust Marine [notificata con il numero C(1999) 3148] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 206 del 15/08/2000 pag. 0006 - 0030
Decisione della Commissione dell'8 settembre 1999 concernente gli aiuti concessi dalla Francia alla società Stardust Marine [notificata con il numero C(1999) 3148] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2000/513/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo trattino, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo avere invitato gli interessati, conformemente agli articoli suddetti, a presentare osservazioni, considerando quanto segue: I PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO CE (1) La società Stardust Marine (nel prosieguo "Stardust"), specializzata nella locazione e nella gestione di imbarcazioni da diporto, è una ex controllata del Crédit Lyonnais, conferita nel 1995 al Consortium de Réalisations (CDR), struttura di scorporo dei cespiti dubbi del Crédit Lyonnais. Nel giugno del 1997, in seguito alla denuncia di un concorrente, la Commissione apprendeva che la società era stata ricapitalizzata dal CDR e venduta alla società francese FG Marine a condizioni contestate dal denunciante, il quale aveva presentato un'offerta di acquisto a un prezzo superiore. Il 10 ottobre 1997, a seguito di uno scambio di corrispondenza con le autorità francesi e di una riunione fra i servizi competenti della Commissione e il Tesoro, la Commissione, con lettera dell'8 dicembre 1997, ha informato le autorità dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Il 9 febbraio 1998 le autorità hanno inviato la loro risposta, nonché un fascicolo contenente gli elementi richiesti dalla Commissione nella lettera di avvio del procedimento. A seguito della pubblicazione della sua comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(1), la Commissione ha ricevuto una lettera, datata 7 maggio 1998, di J.M.T. e associati, società dell'ex direttore della società Stardust. In seguito, l'8 dicembre 1998, il denunciante ha inviato informazioni complementari, che sono state quindi trasmesse dalla Commissione alle autorità francesi, le quali, a loro volta, hanno comunicato le loro osservazioni in merito mediante lettere rispettivamente del 14 ottobre 1998 e del 17 febbraio 1999. A seguito delle due riunioni fra i servizi della Commissione, il Tesoro e il CDR, svoltesi il 5 e il 28 maggio 1999, le autorità francesi hanno inviato alla Commissione due ulteriori lettere in data, rispettivamente, 1o e 8 giugno 1999. (2) Nella lettera di avvio del presente procedimento, la Commissione ha formulato l'ipotesi che le seguenti operazioni potessero includere elementi di aiuto: - due iniezioni di capitale, nel 1994 e nel 1995, a favore di Stardust da parte di Altus finance, la holding del Crédit Lyonnais cui apparteneva la società, per un importo totale di 153,6 milioni di FRF, - due iniezioni di capitale a favore dello stesso beneficiario sottoscritte dal CDR per un importo totale di 348,5 milioni di FRF, nel 1996 e nel 1997, - le condizioni di privatizzazione dell'impresa, che potevano essersi tradotte in un aiuto all'acquirente FG Marine. (3) Al momento dell'avvio del presente procedimento, la Commissione ha inoltre sottolineato che taluni altri provvedimenti, quali la concessione, fino al 1995, di prestiti o di anticipazioni in conto corrente alla società da parte del Crédit Lyonnais, potevano contenere elementi di aiuto e sarebbero stati, se del caso, esaminati nel quadro del presente procedimento. II LE MISURE DI SOSTEGNO A STARDUST E LA PRIVATIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ (4) Stardust è specializzata nelle gestioni di imbarcazioni, in particolare da diporto, nonché di porticcioli turistici e di attività d'intermediazione e d'agenzia commerciale per imbarcazioni a vela nuove o usate. L'attività principale della società è la vendita di crociere su "bare boat" (imbarcazioni senza equipaggio) che essa ha in gestione dai coproprietari, cosiddetti "quiritaires" (che possiedono quote di coproprietà). Fondata nel 1989 per gestire grandi yacht da crociera, la società ha beneficiato delle possibilità offerte dalla legge "Pons" del 1986, che autorizza la defiscalizzazione degli investimenti effettuati nei territori e dipartimenti d'oltremare francesi, dove ha sede gran parte della sua flotta. (5) L'impegno del Crédit Lyonnais ha assunto inizialmente la forma di prestiti e garanzie concesse dalla banca SBT-Batif (affiliata del Crédit Lyonnais). Controllata dal 1994 dal Crédit Lyonnais tramite l'affiliata Altus Finance, Stardust fa parte dei cespiti del Crédit Lyonnais trasferiti al CDR nell'ambito del programma di dismissione del 1995, in considerazione della modesta qualità e delle perdite prevedibili che potevano generare. Si noti che, in quanto controllata del CDR, dopo il 1995 Stardust faceva ancora parte del gruppo Crédit Lyonnais e tale è rimasta fino alla sua privatizzazione: infatti, fino alla fine del 1998 il CDR è rimasto una struttura appartenente al 100 % al Crédit Lyonnais, ma esclusa dal consolidamento in quanto il Crédit Lyonnais è stato sgravato delle sue perdite, accollate allo Stato. La direzione del Crédit Lyonnais aveva comunque perso qualsiasi possibilità di intervento diretto nella gestione di Stardust dopo il trasferimento di quest'ultima al CDR, in considerazione della separazione totale fra il CDR e il Crédit Lyonnais sul piano della gestione, conformemente alla decisione 95/547/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, recante approvazione sub condicione dell'aiuto accordato dalla Francia alla banca Crédit Lyonnais(2). (6) Stardust occupava nel 1996 circa 160 dipendenti e disponeva di cespiti totali netti iscritti in bilancio pari approssimativamente a 360 milioni di FRF(3). Il suo fatturato nel 1995-1996 (l'esercizio 1995-1996 si è chiuso il 30 giugno) ammontava a 178 milioni di FRF, producendo una perdita considerevole di 147 milioni di FRF, di cui 72 dovuti a fattori eccezionali. Tale perdita persino superiore al fatturato, facente seguito alle pesanti perdite registrate nell'esercizio precedente (362 milioni di FRF), provocava una situazione talmente critica da rendere negativi i capitali propri della società (- 350 milioni FRF al 30 giugno 1996), nonché il patrimonio netto, dal quale occorreva ancora dedurre gli impegni fuori bilancio di notevolissima entità assunti nei confronti dei proprietari delle imbarcazioni. Qualsiasi impresa privata che versasse in siffatta situazione avrebbe dovuto essere o liquidata, o - sussistendo plausibili prospettive di recupero dell'efficienza economico-finanziaria - ricapitalizzata, sempre che tale operazione fosse idonea a produrre una remunerazione accettabile per i suoi azionisti. (7) Secondo le informazioni presentate dalle autorità, prima dell'avvio del procedimento in esame, il CDR ha disposto a due riprese un aumento di capitale di Stardust, successivamente all'approvazione del programma di aiuti in favore del Crédit Lyonnais da parte della Commissione mediante la decisione 95/547/CE. La prima operazione è stata realizzata a seguito di un'assemblea generale straordinaria tenutasi il 26 giugno 1996. In tale occasione è stato deciso un primo aumento di capitale per un importo pari a 259,5 milioni di FRF, effettuato mediante due versamenti avvenuti rispettivamente nel giugno del 1996 (i primi due terzi) e nel marzo del 1997 (il rimanente terzo). Un secondo aumento di capitale veniva realizzato in esito all'assemblea generale straordinaria del 5 giugno 1997, per un importo pari a 89 milioni di FRF. Il CDR era l'unico sottoscrittore di tali aumenti di capitale, il cui importo ammontava pertanto complessivamente a 348,5 milioni di FRF. Va osservato che nessuna delle due operazioni è stata notificata alla Commissione, la quale non è peraltro stata informata nemmeno dello svolgimento e dell'esito delle due assemblee generali straordinarie. (8) Le due operazioni in oggetto venivano ad aggiungersi, secondo le autorità, a due aumenti di capitale per complessivi 156,3 milioni di FRF sottoscritti nell'ottobre del 1994 e nell' aprile del 1995 da Altus Finance, mediante la compensazione di crediti, preliminarmente al conferimento di Stardust al CDR e anteriormente alla decisione 95/547/CE. Nemmeno queste due operazioni sono state notificate alla Commissione. Emerge inoltre dalle informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità che elementi di aiuto possono essere presenti in taluni altri provvedimenti di sostegno finanziario a Stardust, come vari prestiti delle società del gruppo Crédit Lyonnais e un'anticipazione non remunerata in conto corrente dell'azionista, risalente al giugno del 1995. (9) In seguito all'ultima ricapitalizzazione del giugno 1997, il CDR vendeva la propria partecipazione in Stardust, ossia il 99,99 % del capitale, all'impresa FG Marine per un importo di 2 milioni di FRF. Tale cessione veniva effettuata senza una previa licitazione incondizionata. Secondo le autorità francesi, la procedura seguita è consistita nel contattare una ventina di soggetti individuati come potenziali acquirenti. Su tali venti soggetti, sette hanno ritenuto utile consultare la documentazione. Tre hanno manifestato l'intenzione di acquisire singoli cespiti. Tre altre società, infine, presentarono un'offerta concreta e documentata per l'acquisto del capitale di Stardust. Secondo le autorità, la vendita è stata aggiudicata al miglior offerente, ossia FG Marine, la cui offerta sarebbe stata superiore di 40 milioni di FRF circa rispetto alla migliore offerta successiva sollecitata dalla banca consulente. (10) All'atto dell'avvio del presente procedimento la Commissione ha ritenuto che la cessione di Stardust non avesse rispettato i principi volti a garantire che la procedura fosse aperta, trasparente e non discriminatoria, quali definiti dalla Commissione nella XXIII relazione sulla politica di concorrenza(4), e a evitare qualsiasi sospetto dell'esistenza di aiuti. Appariva inoltre opportuno esaminare per quali motivi le autorità avessero rifiutato l'offerta non sollecitata di riacquisto, per 15 milioni di FRF, presentata dal denunciante, malgrado fosse ben più elevata dell'offerta di FG Marine, che è stata invece accolta. Per questo motivo la Commissione ha incluso l'esame delle condizioni di privatizzazione di Stardust nell'ambito del presente procedimento. III RISPOSTA DELLE AUTORITÀ FRANCESI (11) Nella loro lettera di risposta dell'8 febbraio 1999, le autorità francesi hanno affermato che le operazioni di Altus Finance relative a Stardust, prima del trasferimento della partecipazione al CDR, erano state effettuate alle normali condizioni previste alla luce del principio dell'investitore privato e che, rientrando nella decisione 95/547/CE relativa al Crédit Lyonnais, non comportavano di conseguenza alcun elemento di aiuto. Le operazioni di ricapitalizzazione da parte del CDR, dopo lo scorporo di Stardust dal Crédit Lyonnais, erano pertanto da considerarsi conformi alla decisione 95/547/CE. (12) Le autorità francesi hanno inoltre messo in rilievo che le ricapitalizzazioni di Stardust da parte del CDR, che consistevano in conversioni di crediti in capitale, non si erano tradotte in apporti di fondi supplementari e che il CDR aveva realizzato tale operazione in una logica identica a quella di un investitore privato. Secondo le autorità, infatti, il CDR aveva cercato di minimizzare il costo dell'operazione per le finanze pubbliche. (13) Confermando la tesi già esposta prima dell'avvio del presente procedimento, le autorità francesi hanno giustificato le ricapitalizzazioni da parte del CDR mettendo in rilievo che i costi di liquidazione di Stardust sarebbero stati superiori. A sostegno di tale affermazione è stata presentata la seguente ripartizione dei costi di liquidazione a carico del CDR: - perdita da parte del CDR di 228 milioni di FRF di crediti sull'impresa, - perdita da parte del CDR di 180 milioni di FRF di crediti sugli investitori "quiritaires" e di 60 milioni di FRF di crediti sulle coproprietà delle imbarcazioni gestite da Stardust, - perdita di 172,2 milioni di FRF di garanzie, derivanti dai contratti con i "quiritaires" i cui obblighi sono stati trasferiti al CDR. (14) Dette autorità hanno inoltre rilevato che, di fatto se non di diritto, la liquidazione avrebbe praticamente privato il CDR delle sue prospettive di recupero in una quindicina di procedimenti giudiziari in corso, direttamente o indirettamente, contro l'ex dirigente e coazionista di Stardust, sig. Tissier. A sostegno di tale considerazione, esse hanno messo in rilievo che era necessario preservare la memoria dell'impresa per proseguire con buone prospettive di successo le controversie giudiziarie succitate. (15) Le autorità hanno valutato che le ricapitalizzazioni di Stardust fossero economicamente giustificate dai primi segni di ripresa della società. Esse hanno inoltre dichiarato che, anche qualora la Commissione considerasse che le iniezioni di capitale configuravano aiuti, erano soddisfatte le condizioni di compatibilità con il mercato comune previste dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(5). In particolare le autorità francesi hanno rilevato che le misure adottate erano legate a un piano di ristrutturazione dell'impresa che consentiva di garantirne l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine, che l'operazione non aveva dato luogo a distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune e che l'aiuto eventualmente accertato era proporzionato ai costi e ai vantaggi della ristrutturazione. (16) Le autorità francesi hanno inoltre precisato ancora una volta le condizioni a cui Stardust era stata venduta all'impresa FG Marine e hanno concluso che tale cessione si era svolta secondo normali condizioni di concorrenza, consentendo a tutti gli operatori importanti del settore di partecipare. Esse hanno ricordato le modalità di approccio diretto dei potenziali acquirenti seguite dal CDR - già illustrate da parte loro ed esposte dalla Commissione nella comunicazione di avvio del presente procedimento - secondo le quali la banca consulente del CDR, aveva contattato 20 potenziali acquirenti, una decina dei quali costituiti da imprese estere o da controllate francesi di gruppi con capitali esteri. Le autorità hanno sostenuto che i criteri di vendita erano conformi alla normale prassi di mercato e che il prezzo di cessione non era stato il solo criterio, in considerazione di elementi fuori bilancio, quali garanzie o rischi giudiziari. Le autorità ritenevano inoltre che esistesse se non una collusione, almeno un'obiettiva alleanza di interessi fra il concorrente di Stardust che ha presentato il reclamo alla Commissione e l'ex dirigente dell'impresa, sig. Tissier, e che tali interessi, lungi dal coincidere con quelli di Stardust, perseguissero al contrario l'eliminazione dal mercato della società. (17) Le autorità hanno fornito precisazioni in merito al calendario di cessione dell'impresa: la data limite per depositare le offerte, comunicata dalla banca consulente del CDR, era stata fissata al 19 febbraio 1997; il 6 marzo 1997 era stato concluso con l'acquirente un protocollo di cessione (soggetto ad autorizzazione ministeriale); e il 12 marzo, infine, era stata inviata dal CDR al ministero dell'Economia e delle Finanze una richiesta di autorizzazione. Il denunciante, dal canto suo, aveva inviato una lettera preliminare in vista della presentazione di un'offerta solo il 2 aprile. Il 4 aprile, quindi, il legale del denunciante aveva inviato al ministero dell'Economia e delle Finanze una lettera in cui comunicava di essere stato incaricato di esaminare quali azioni potessero essere intraprese a fronte delle pratiche commerciali di Stardust, il che, secondo le autorità, dimostrava le intenzioni ostili del denunciante. Il ministero in questione fornì la sua autorizzazione il 14 aprile, mentre l'offerta in cifre del denunciante fu inviata al CDR solo il 16 aprile 1997, vincolata a condizioni attualmente contestate dal denunciante (ricapitalizzazioni dell'impresa). (18) Le autorità francesi hanno inoltre contestato che i termini di una lettera del Direttore generale della Concorrenza della Commissione, datata 14 luglio 1993, potessero dar luogo a nuovi obblighi a carico degli Stati membri, considerando di conseguenza che il riferimento a tale documento(6) nella comunicazione di avvio del presente procedimento non sia pertinente nell'esame delle operazioni di privatizzazione. Esse hanno considerato contraria all'articolo 295 del trattato la presunzione di illegalità avanzata dalla Commissione riguardo ad operazioni peraltro conformi alla prassi normale degli affari. (19) Le autorità francesi hanno concluso che le diverse operazioni di cui al presente procedimento non avevano dato luogo ad alcun aiuto di Stato e che per questa ragione non erano soggette, contrariamente a quanto aveva concluso la Commissione nella comunicazione di avvio del presente procedimento, all'obbligo di notifica previsto all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. IV OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE (20) Nel quadro del presente procedimento, la Commissione ha ricevuto le osservazioni della società J.M.T. e associati, costituita dall'ex dirigente di Stardust, sig. Tissier, allontanato dalla direzione della società dal CDR nel 1995 e parte in numerose controversie giudiziarie con il CDR e con Stardust. In particolare, il sig. Tissier ha contestato le condizioni, a suo parere discriminatorie, della procedura di privatizzazione di Stardust e ha inviato alla Commissione numerosi documenti a sostegno di tale asserzione [cfr. punto V iii)]. (21) L'8 dicembre 1998, inoltre, la Commissione ha ricevuto, e trasmesso alle autorità francesi, osservazioni complementari del denunciante, cui dette autorità hanno risposto con lettera del febbraio 1999. Tali osservazioni forniscono anche indicazioni complementari in merito alle condizioni di privatizzazione dell'impresa, che sono riportate qui di seguito. V VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DI AIUTI NEI PROVVEDIMENTI DI CUI TRATTASI i) Finanziamento dell'impresa da parte del gruppo Crédit Lyonnais prima del suo scorporo e trasferimento al CDR (22) Va osservato in primo luogo che gli aiuti eventualmente inclusi nei finanziamenti concessi prima del 1995 a Stardust dal gruppo Crédit Lyonnais tramite l'affiliata Altus, non sono autorizzati dalle decisioni della Commissione 95/547/CE, del 26 luglio 1995 e 98/490/CE, del 20 maggio 1998, relative agli aiuti concessi dalla Francia al gruppo Crédit Lyonnais: beneficiario, infatti, è Stardust e non la banca. Il fatto che, eventualmente, tali aiuti abbiano in seguito generato perdite per il Crédit Lyonnais, coperte poi dallo Stato nel quadro del piano di salvataggio e di ristrutturazione della banca, non esclude il loro carattere di aiuti a Stardust, in quanto il Crédit Lyonnais non è l'entità che ha beneficiato dell'aiuto a Stardust, bensì quella per il cui tramite tale aiuto è stato concesso(7). La Commissione non può essere ritenuta responsabile di avere approvato un aiuto di cui non era a conoscenza: i procedimenti relativi al Crédit Lyonnais che hanno portato alle decisioni del luglio 1995 e del maggio 1998 riguardavano infatti gli aiuti alla banca e le conseguenti distorsioni della concorrenza rilevate nel settore bancario. D'altro canto, le misure in questione devono essere analizzate nel contesto nel quale sono state concesse e non ex-post: anche se il Crédit Lyonnais non si fosse trovato nella situazione di difficoltà che ha giustificato le due decisioni della Commissione, le misure di sostegno precedentemente concesse a imprese come Stardust non perderebbero per questo il loro carattere di aiuti. (23) Le distorsioni eventualmente provocate da tali aiuti, che devono pertanto essere esaminate, riguardano Stardust, e colpiscono il settore della navigazione da diporto. È dunque opportuno dissociare gli aiuti a Stardust anteriori al 1995 dagli aiuti approvati a favore del Crédit Lyonnais. Per questi motivi, la Commissione aveva incluso nell'avvio del presente procedimento l'esame delle ricapitalizzazioni effettuate da Altus Finance (la holding del Crédit Lyonnais) prima del 1995, tenendo presente che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, gli aiuti devono essere esaminati sulla base dei loro effetti. (24) La Commissione non può dunque accogliere l'argomento delle autorità secondo cui le misure in questione, precedenti al 1995, erano coperte dalla decisione 95/547/CE relativa al Crédit Lyonnais. (25) Per determinare se le misure di finanziamento di cui ha beneficiato Stardust comprendano elementi di aiuto, la Commissione non si basa sull'esame della situazione attuale, dove i risultati - molto negativi - di questi finanziamenti sono noti, bensì sul contesto in cui essi sono stati concessi dal Crédit Lyonnais, vale a dire prima del 1995. Dall'inizio della partnership fra la controllata del Crédit Lyonnais SBT (diventata CDR-créances dopo il suo trasferimento allo scorporo) e Stardust, il Crédit Lyonnais è stato l'unica banca della società. Tale partnership ha assunto forme diverse, fra cui prestiti diretti e indiretti e, in particolare, finanziamenti concessi da SBT agli investitori desiderosi di acquisire quote delle imbarcazioni gestite da Altus, oppure garanzie di finanziamento di tali investimenti. Tale prassi ha assunto un carattere eccessivamente rischioso facendo pesare su SBT tutti i rischi bancari dell'impresa e una gran parte dei suoi rischi fuori bilancio, esponendo SBT in relazione non solo a Stardust, ma anche ai coproprietari delle imbarcazioni in gestione. Tale assunzione di rischi avrebbe provocato un conflitto di interessi nell'ipotesi di una rottura dei contratti di gestione connessi a una liquidazione: in caso di controversia fra gli azionisti, i creditori e i coproprietari, la SBT, creditrice dell'impresa e garante dei coproprietari stessi, avrebbe subito una doppia perdita. A causa di tale situazione essa ha adottato una politica di fuga in avanti e di sostegno costante al fine di evitare il verificarsi di tale situazione in caso di fallimento dell'impresa, come dimostra il fatto che, secondo le stesse autorità francesi, in base alla normativa francese, tale posizione di finanziatore esclusivo ereditata dal CDR comportava, in caso di liquidazione dell'impresa, l'obbligo di ripianare il passivo del Crédit Lyonnais e del suo successore CDR. (26) Tale comportamento non è in linea con la consueta prassi prudenziale di una banca, in base alla quale il Crédit Lyonnais avrebbe dovuto limitare la sua esposizione in relazione all'impresa e, dall'apparire dei primi segnali di allarme, coprire i rischi e cercare di ridurre o addirittura di chiudere la propria posizione. Dall'analisi del comportamento del Crédit Lyonnais risulta invece che è avvenuto esattamente il contrario e che, di fronte alle difficoltà di Stardust, esso ha aumentato la propria esposizione su quest'ultima, in particolare a causa del conflitto di interessi in cui era venuto a trovarsi per il proprio comportamento. A fronte del carattere permanente e costante di tale sostegno, si può concludere che non si tratta di un errore isolato di gestione da parte della banca, bensì di una prassi deliberata di sostegno alla crescita dell'impresa, che favoriva Stardust in rapporto alle condizioni di finanziamento che avrebbe potuto ottenere da banche private sul mercato. Fino alla fine del 1994, tale sostegno costante si è manifestato tramite la fiducia accordata dalla banca all'impresa e ai suoi dirigenti. (27) È ragionevole concludere che, anche prima della ricapitalizzazione del 1994, le misure permanenti di sostegno accordate all'impresa dal gruppo Crédit Lyonnais non avevano le caratteristiche dei finanziamenti che avrebbe concesso una banca privata in economia di mercato. Per determinare il carattere di aiuto di un'operazione di finanziamento con fondi pubblici quale la presente, la Commissione applica il principio dell'investitore privato in economia di mercato(8) e conclude che si è di fronte a un aiuto di Stato quando tale principio non è soddisfatto, vale a dire quando un investitore privato, alle stesse condizioni, non avrebbe concesso all'impresa i finanziamenti in oggetto. Tali misure di sostegno, al di là della normale prudenza richiesta a un istituto bancario, avevano dunque un carattere di aiuto perché le risorse pubbliche mobilitate tramite il Crédit Lyonnais in tale contesto erano risorse dello Stato nel senso di cui all'articolo 87 del trattato CE. (28) TABELLA 1 EVOLUZIONE DEGLI IMPEGNI DEL GRUPPO CRÉDIT LYONNAIS [COMPRESO IL CDR DOPO LO SCORPORO DELL'IMPRESA NELLA DISMISSIONE DEL 1995] >SPAZIO PER TABELLA> (29) Le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione un estratto del registro "grandi rischi" del gruppo Altus Finance relativi al caso Stardust. Secondo tale estratto, l'esposizione di Altus Finance sull'impresa era ancora superiore all'importo indicato alla tabella 1, in quanto, al 31 dicembre 1994, ammontava a 775 milioni di FRF risultanti non solo dai crediti e dagli impregni di cui alla tabella 1, ma anche da consistenti rischi fuori bilancio relativi a tale cliente. Non si conosce il bilancio totale al 31 dicembre 1994 perché l'esercizio si è chiuso al 30 giugno 1995. A tale data, il bilancio totale ammontava a 359 milioni di FRF, contro i 334 milioni al 31 dicembre 1993. Si può concludere dunque a tutti gli effetti che il livello dei rischi assunti dal Crédit Lyonnais sull'impresa in esame era pari almeno al doppio del suo bilancio totale. (30) Secondo le informazioni comunicate dalle autorità francesi, tutti i crediti del CDR accertati al 30 giugno 1995, per un importo di 348 milioni di FRF (molto simile ai 352 milioni di FRF al 31 dicembre 1995 di cui alla tabella 1), erano anteriori al trasferimento di Stardust alla struttura di dismissione. La prima iniezione di capitale realizzata dal Crédit Lyonnais tramite la holding Altus risale al mese di ottobre 1994 e consisteva nell'incorporare nel capitale dell'impresa 37 milioni di FRF di crediti che il Crédit Lyonnais possedeva su di essa tramite SBT. Tale aumento di capitale interveniva dopo un esercizio in perdita nel 1993. A causa della gravità della situazione, i conti non sono stati chiusi al 31 dicembre 1994 e l'esercizio è stato prolungato di sei mesi fino all'accertamento di una perdita di oltre 300 milioni di FRF, 200 milioni dei quali di risultato straordinario. (31) Le autorità francesi hanno dichiarato che l'aumento di capitale era stato accordato a Stardust nel quadro dei piani della precedente direzione dell'impresa con la società Swedish American Lines (SAL): sulla base dei business plan elaborati dallo studio di consulenza ASA al momento del rilevamento di Jet Sea e di ATM, (e comunicati alla Commissione) le prospettive di redditività dell'impresa erano buone. Tuttavia, secondo le autorità francesi, la situazione dell'impresa "si è aggravata nel 1994, anno durante il quale il sig. Tissier ha portato avanti operazioni rischiose di diversificazione". Inoltre, sempre in base alle dichiarazioni delle autorità francesi, "la precedente dirigenza (vale a dire prima della nomina di una nuova dirigenza da parte del CDR nel 1995) non aveva previsto una strategia commerciale e una razionalizzazione delle strutture adeguate per garantire la redditività della gestione delle imbarcazioni". Le autorità hanno inoltre affermato che, da una revisione contabile in corso al momento dell'assunzione del controllo dell'impresa da parte di Altus nel 1994, emergeva già l'esigenza di un accantonamento contabile di circa 203 milioni di FRF, imputato in seguito ai conti dell'esercizio chiuso al 30 giugno 1995, che ha aggravato le perdite dell'impresa. In una lettera indirizzata alla Commissione il 17 febbraio 1999, dette autorità hanno infine concluso che la responsabilità delle perdite dell'impresa e delle ricapitalizzazioni di conseguenza necessarie erano della precedente dirigenza di Stardust. (32) Emerge dunque che, secondo il parere delle autorità, già prima del 1995 la società era gestita male, nonostante il carattere ottimista delle previsioni fatte all'epoca. La Commissione osserva inoltre che nel 1994 la società Stardust si trovava già in condizioni critiche (cfr. tabella 2 qui di seguito), come è emerso dalla revisione contabile realizzata alla fine del 1994, e che, data la situazione critica dell'impresa, il sostegno supplementare offerto dalle banche e le iniezioni di capitale non avevano alcuna prospettiva di produrre utili capaci di soddisfare un investitore privato e che anzi, con ogni probabilità, erano in gran parte a fondo perduto. Non si può dunque considerare, su tale base, che l'assunzione di rischi supplementari in relazione all'impresa, sotto forma di un aumento dei prestiti (oltre 100 milioni di FRF, cfr. tabella 1) e di un'iniezione di capitale nel 1994, corrispondesse al comportamento normale che avrebbe avuto un investitore privato. (33) In occasione delle riunioni tenutesi a Bruxelles il 5 e il 28 maggio 1999, nonché in una lettera del 1o giugno 1999, le autorità francesi hanno nuovamente contestato qualsiasi qualifica di aiuto per tale operazione, che, a loro parere, nel contesto del momento era perfettamente giustificabile sulla base del criterio dell'investitore privato in un'economia di mercato, in considerazione del business plan ambizioso di Stardust e delle buone prospettive di mercato del settore della nautica da diporto. La Commissione non può tuttavia accettare questo argomento: nel corso delle riunioni in oggetto, infatti, essa ha messo in rilievo che, a sua conoscenza, una banca privata o una società di capitali di rischio che operino in modo accorto non assumerebbero mai su una sola impresa rischi superiori al doppio del suo bilancio totale, neppure nel caso di una società sana e ben gestita. Le autorità francesi sono state invitate dalla Commissione a citare esempi di casi analoghi a sostegno dei loro argomenti ma non sono state in grado di farlo. (34) In particolare, nella loro lettera del 1o giugno 1999, hanno messo in rilievo che l'esito disastroso sul piano finanziario degli impegni assunti dal gruppo Crédit Lyonnais erano dovuti a malversazioni relative ai seguenti aspetti: - il rilevamento della società Jet Sea nel 1993, le cui imbarcazioni erano risultate essere 30 e non 170, che ha determinato l'avvio di un'azione giudiziaria presso la Corte d'appello della Florida, - un accordo con la società americano-svedese SAL, che si era rivelata non essere più una controllata della catena di hotel Carlson Radison, come indicato nell'accordo di partnership con Stardust, cosicché tale accordo non ha mai potuto essere eseguito, - [...](9). Su tale base e a causa della redazione di bilanci falsi, le autorità concludono che la banca è stata gravemente frodata e che Stardust non è stata la reale beneficiaria degli aiuti concessi. (35) Senza contestare la possibilità di tali frodi, la Commissione non è in condizione di pronunciarsi sull'effettiva esistenza dei danni così subiti da Stardust, che sarebbe eventualmente compito dei tribunali nazionali accertare. Se anche venisse accertata l'esistenza di frodi, tuttavia, ciò non modificherebbe il parere della Commissione in merito al carattere di aiuti delle operazioni in esame: se le frodi in oggetto hanno fatto aumentare le perdite relative a Stardust del Crédit Lyonnais, e quindi del CDR, esse non modificano il carattere azzardato dei finanziamenti messi a disposizione dell'impresa dal Crédit Lyonnais: quest'ultimo, infatti, assumendo rischi superiori al doppio del bilancio di Stardust, sotto forma di prestiti e di garanzie, si esponeva non solo alle normali difficoltà economiche dell'impresa, nel caso, ad esempio, di un ribaltamento del mercato, ma anche ad avvenimenti eccezionali, quali questo genere di frodi. (36) Neanche il fatto che l'intervento dello Stato possa avere consentito di coprire le perdite connesse a tali frodi può indurre a concludere che questi interventi non costituiscano aiuti: normalmente, nel mondo degli affari le imprese devono far fronte da sole alle conseguenze finanziarie di tali episodi a danno delle loro risorse e l'unico strumento di cui dispongono per essere indennizzate dalle conseguenze di tali frodi è il ricorso ad azioni giuridiche. Qualsiasi intervento pubblico a fondo perduto che consenta di cancellare tali conseguenze costituisce una misura. di aiuto che riduce gli oneri, sia pure eccezionali come nei casi precedentemente citati, che normalmente gravano sui risultati di un'impresa. (37) Le risorse del Crédit Lyonnais (un'impresa pubblica) mobilizzate per questa operazione tramite le sue filiali SBT e Altus, sono risorse statali nel senso di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Di norma, la Commissione non ha motivo di ritenere che un finanziamento concesso dal Crédit Lyonnais costituisca un aiuto. La maggioranza degli interventi della banca, prima e dopo il 1995, infatti, non sono considerati aiuti, nonostante le gravi difficoltà da essa attraversate, e rispondono in linea di massima a una logica commerciale di mercato, volta alla realizzazione di un margine che contribuisca agli utili, anche se in realtà tali investimenti hanno poi generato perdite. È solo quando si può stabilire sulla base di fatti precisi, come nel caso presente, che l'intervento, risituato nel suo contesto, non ha risposto ai criteri di un investitore privato in economia di mercato, che la Commissione qualifica le misure relative come aiuti di Stato. (38) Nella fattispecie, oltre agli aiuti concessi sotto forma di conversione di crediti in capitale, e tenuto conto degli elementi precedenti, devono dunque considerarsi quali misure contenenti elementi di aiuto i finanziamenti sotto forma di garanzie (dell'impresa e dei suoi clienti) e di prestiti che hanno provocato un'esposizione finanziaria del Crédit Lyonnais su Stardust molto superiore alla totalità del bilancio di questa ultima. L'iniezione di capitale dell'ottobre 1994, per un importo di 44,3 milioni di FRF, non rappresenta dunque che una parte minima degli aiuti inclusi nei finanziamenti del Crédit Lyonnais all'impresa, il cui saldo differito è stato trasferito al CDR [vale a dire allo Stato poiché le perdite del CDR sono imputate allo Stato tramite il meccanismo di prestito partecipativo dell'Etablissement Public de Financement et de Restructuration (EPFR)] dopo lo scorporo di Stardust e il suo accollo al CDR nel 1995. Visti lo stato finanziario dell'impresa alla fine del 1994, i rischi finanziari assunti dal gruppo Crédit Lyonnais e le perdite prevedibili determinate sulla scorta della revisione contabile di fine 1994, che giustificavano oltre 200 milioni di FRF di nuovi accantonamenti, era prevedibile, fin dalla fine del 1994, che l'onere differito di tali aiuti sarebbe ammontato a centinaia di milioni di FRF. ii) Aiuti a Stardust concessi dal Crédit Lyonnais ma differiti e accollati al CDR, accertati dopo lo scorporo di Stardust nel periodo dal 1995 al 1997 (39) Come ha messo in rilievo la Commissione nella decisione 98/490/CE relativa agli aiuti concessi a Crédit Lyonnais, "le risorse del CDR sono risorse di Stato ai sensi dell'articolo 92 del trattato CE(10) non solo perché il CDR è controllato al 100 % da un'impresa pubblica, ma anche perché esso è finanziato mediante un prestito partecipativo garantito dallo Stato, che se ne è accollate le perdite. La Commissione osserva che queste operazioni non beneficiano di nessuna deroga che le esenti dagli obblighi derivanti dagli articoli 92 e 93 del trattato CE e, in particolare, che le autorità francesi e il CDR non potrebbero essere esentati da questi obblighi in virtù della decisione 95/547/CE né della presente decisione. Va rilevato, tra l'altro, che le operazioni del CDR nei confronti delle sue filiali sono supposte non contenere elementi di aiuto, purché rispettino il cosiddetto principio dell'investitore privato operante in una economia di mercato e qualsiasi conferimento di capitale (o l'abbandono di crediti) sia conforme a tale principio. La Commissione, nella sua comunicazione agli Stati membri(11) relativa ai principi da applicare per determinare il carattere di aiuto di un intervento pubblico, considera che i conferimenti di capitale ad imprese pubbliche contengono elementi di aiuto di Stato se, in circostanze analoghe, un investitore privato, tenuto conto della remunerazione attesa dal conferimento di fondi, non l'avrebbe effettuato. In una lettera del 16 ottobre 1997 indirizzata al ministro dell'economia, delle finanze e dell'industria, il commissario Karel Van Miert ha ricordato che le operazioni del CDR comportanti una ricapitalizzazione dei suoi attivi, una vendita a prezzo negativo oppure una cancellazione di debiti potevano includere elementi di aiuto e dovevano essere notificate alla Commissione. Del pari, devono essere notificate alla Commissione anche le cessioni degli attivi del CDR che non rispettino procedure di asta aperte e trasparenti. Sono esentate dall'obbligo di notifica soltanto le operazioni indiscutibilmente al di sotto della soglia de minimis di aiuto di 100000 ECU(12)." (40) Le misure di ricapitalizzazione decise dal CDR a favore di Stardust devono, per i motivi di cui sopra, essere esaminate di per se stesse e non possono essere considerate approvate nel quadro del piano di salvataggio e di ristrutturazione della banca, che ha come unico oggetto gli aiuti concessi al Crédit Lyonnais in quanto tale. (41) Nella comunicazione relativa all'avvio del presente procedimento, la Commissione ha dichiarato, sulla base delle informazioni in suo possesso, che l'aumento di capitale di 112 milioni di FRF dell'inizio 1995 era stato sottoscritto dalla holding Altus. Tuttavia, nella risposta inviata alla Commissione l'8 aprile 1998 nel quadro del procedimento, le autorità francesi hanno affermato che il sottoscrittore del secondo aumento di capitale non è Altus ma il CDR. Tale conferimento di capitale risale all'aprile 1995, dopo il trasferimento dell'impresa al CDR e la revoca dell'ex direttore dell'impresa da parte del consiglio di amministrazione. La ricapitalizzazione di 112 milioni di FRF è stata sottoscritta integralmente dal CDR, in quanto i fondi erano destinati interamente alla copertura dell'esposizione della SBT Batif (gruppo Crédit Lyonnais) su Stardust. Secondo le autorità, questa seconda ricapitalizzazione è stata effettuata nel quadro di un piano volto a ridurre le spese generali e a rifocalizzare l'impresa sulle sue attività di base, vale a dire la commercializzazione e la gestione di imbarcazioni, con la parallela introduzione di strumenti di gestione efficaci. Secondo le autorità tale piano avrebbe dovuto consentire un ritorno alla redditività entro due anni. Alla Commissione, tuttavia, è stato presentato soltanto un piano successivo, datato febbraio 1996, vale a dire quasi un anno dopo la ricapitalizzazione in oggetto. (42) Nel luglio 1995 inoltre il CDR ha bloccato in un conto corrente non remunerato un importo di 127,5 milioni di FRF di debiti dell'impresa nei suoi confronti. Tale trasformazione di un credito in conto corrente, che riduce gli oneri finanziari di gestione dell'impresa, liberata in tal modo dei costi finanziari relativi a tale credito, costituiva, nel contesto in cui è stata concessa e vista la situazione finanziaria critica dell'impresa, una misura contenente elementi di aiuto supplementari di valore equivalente ai prodotti finanziari a cui, in tal modo, il CDR rinunciava. In mancanza di un piano di ristrutturazione, essa presenta tutte le caratteristiche di un aiuto al funzionamento. Tenuto conto della conversione di tale credito in capitale avvenuta l'anno successivo (cfr. qui di seguito), l'elemento di aiuto individuato dalla Commissione in relazione a tale anticipazione temporanea consiste nella riduzione degli oneri finanziari connessi a tale anticipazione per tutta la sua durata. (43) La terza ricapitalizzazione dell'impresa è stata operata in esito all'assemblea generale del 25 giugno 1996 in vista della chiusura dell'esercizio dell'impresa al 30 giugno 1996. Dalla chiusura dei conti dell'esercizio 1995-1996 sono emerse perdite considerevoli dell'ordine di 147 milioni di FRF (dopo perdite che già avevano raggiunto un livello record di 360 milioni di FRF nel 1994-1995), vale a dire oltre tre quarti del fatturato dell'esercizio 1995-1996, pari a circa 178 milioni di FRF (cfr. tabella 2). Il CDR ha sottoscritto 250,5 milioni di FRF, due terzi dei quali - pari a 167,8 milioni di FRF - sono stati resi immediatamente disponibili e destinati, da un lato, al risanamento dello scoperto in conto corrente di 127,5 milioni di FRF iscritto nel luglio 1995, d'altro lato - per un importo di 40,3 milioni di FRF - alla conversione del debito dell'impresa nei confronti di SBT Batif, anch'essa trasferita al CDR al momento dello scorporo di Stardust. Secondo le autorità, la terza ricapitalizzazione si basa su un nuovo business plan elaborato dalla direzione dell'impresa nel febbraio 1996 e presentato alla Commissione [cfr. punto VII ii)]. (44) La quarta operazione di ricapitalizzazione ha avuto luogo prima della cessione dell'impresa ed è stata approvata il 5 giugno 1997, data in cui l'assemblea generale straordinaria degli azionisti ha anche approvato la vendita della società a FG Marine. Tale ricapitalizzazione, per un importo di 89,5 milioni di FRF, ha assunto la forma di compensazione dei crediti del CDR nei confronti dell'impresa e non ha richiesto nuovi investimenti da parte di esso. Come emerge dalle informazioni fornite dalle autorità francesi alla Commissione, tale apporto era motivato dal valore negativo dell'impresa, confermato dal prezzo di cessione negativo proposto dall'acquirente prima della ricapitalizzazione. (45) Nel caso in oggetto è difficile valutare la razionalità economica del comportamento del CDR sulla scorta del principio dell'investitore privato applicato dalla Commissione alle operazioni di aumento di capitale in imprese pubbliche. Come emerge dalla relazione dell'esperto indipendente nominato nel quadro della privatizzazione dell'impresa, "considerato che l'attività dell'impresa è in deficit da tre esercizi, tutti i metodi basati sulla misura della redditività futura a fronte del capitale investito, non possono applicarsi nel caso in oggetto". L'esperto osserva che "i capitali da investire consentono, nella migliore delle ipotesi, di ottenere un equilibrio gestionale non prima di due esercizi cosicché nella stima occorre includere il mancato guadagno per due anni di perdite teoriche, vale a dire 40 milioni di FRF". L'esperto, che ha presentato la sua relazione l'11 marzo 1997, vale a dire tre mesi prima dell'ultima ricapitalizzazione, ha concluso in particolare che la situazione netta negativa dell'impresa ne rendeva necessaria una ricapitalizzazione e che al 31 dicembre 1996 il valore dell'impresa risultava negativo per un importo di 182 milioni di FRF. (46) La Commissione prende atto degli argomenti presentati dalle autorità francesi nel quadro del presente procedimento, secondo cui l'esposizione del CDR in relazione a quest'operazione superava ampiamente la sua esposizione in quanto azionista e comprendeva dunque, al 31 dicembre 1996, i seguenti elementi: - un'esposizione in quanto banca di Stardust, in relazione a crediti per 28 milioni di FRF trasferiti dal Crédit Lyonnais al CDR insieme alla partecipazione azionaria in Stardust, - un'esposizione in relazione a crediti nei confronti degli investitori in quote delle imbarcazioni, per un importo di 180 milioni di FRF, e a prestiti per 60 milioni di FRF relativi a quote di coproprietà di imbarcazioni gestite da Stardust, - un'esposizione in relazione a garanzie fornite per contratti fra Stardust e gli investitori in quote di imbarcazioni, per un importo di 172,2 milioni di FRF. (47) Se si sommano dunque tutti gli impegni diretti e indiretti del CDR in relazione a Stardust, quali elencati dalle autorità francesi, si giunge all'importo molto considerevole di 1048 milioni di FRF al 31 dicembre 1996, di cui 816 milioni in impegni diretti (552 milioni di FRF in titoli e prestiti, 181 milioni di FRF in garanzie) e 232 milioni di FRF in impegni indiretti connessi alle relazioni commerciali dell'impresa. Tale esposizione eccessiva, a fronte di un bilancio di soli 273 milioni di FRF al 30 giugno 1996, dà la misura del rischio assunto dal Crédit Lyonnais in relazione a Stardust prima del suo trasferimento al CDR, ben al di là di qualsiasi considerazione prudenziale di contenimento dei rischi cui dovrebbe normalmente attenersi una banca. (48) Le autorità francesi hanno giustificato la decisione di mantenere Stardust in attività, malgrado le sue perdite, anziché liquidarla, in considerazione della situazione molto particolare per cui il CDR era al tempo stesso azionista (al 99,9 %), unica banca e garante delle controgaranzie fornite ai coproprietari delle imbarcazioni. In caso di liquidazione, il CDR sarebbe stato chiamato non solo a coprire il passivo, ma avrebbe dovuto onorare anche tutte le garanzie fornite dalla banca ai coproprietari delle imbarcazioni. Le autorità hanno sottolineato che gli impegni diretti e indiretti che sono all'origine delle perdite subite dal CDR in questo caso, esistevano già al momento dello scorporo dell'impresa nella struttura di dismissione del Crédit Lyonnais e hanno insistito sul fatto che le ricapitalizzazioni di Stardust non avevano comportato alcuna messa a disposizioni di nuovi fondi. Esse hanno concluso che la gestione della pratica in esame da parte del CDR aveva consentito di limitare le perdite, rispetto a un costo totale di liquidazione stimato in 915 milioni di FRF, escluse le spese per i licenziamenti, dall'esperto designato nel quadro della privatizzazione di Stardust. (49) La Commissione ammette la fondatezza dell'argomento secondo cui, nel calcolo della razionalità economica della scelta dell'azionista CDR, si doveva tenere conto anche dei rischi bancari e fuori bilancio. Essa osserva anche che l'esperto incaricato nel quadro della privatizzazione dell'impresa ha messo in rilievo "che è difficile considerare l'alternativa della liquidazione, tenuto conto degli obblighi di buon fine risultanti dai contratti con i coproprietari", in numero di oltre mille, nei confronti dei quali gli impegni assunti da Stardust sono garantiti dal CDR. Inoltre, il CDR deteneva crediti diretti nei confronti dei coproprietari delle imbarcazioni, contratti dal gruppo Crédit Lyonnais ma gestiti da Stardust e stimati nella relazione dell'esperto a 180 milioni di FRF. (50) La Commissione riconosce che, considerate isolatamente, le misure adottate dallo Stato tramite il CDR a partire dal momento in cui l'impresa è stata scorporata nel 1995, possono aver risposto almeno parzialmente a obiettivi di sana gestione, di minimizzazione delle perdite e di salvaguardia degli interessi patrimoniali dello Stato. Perché le argomentazioni presentate dal CDR e dalle autorità francesi fossero probanti, tuttavia, dovrebbe essere dimostrato che lo Stato ha fatto il possibile per massimizzare i proventi della vendita dell'impresa e che la procedura di vendita è stata aperta, trasparente e non discriminatoria [cfr. punto V iii)], cosicché l'importo dell'ultima ricapitalizzazione, dipendente dal prezzo di vendita risultante dalle offerte di acquisizione stante il valore negativo dell'impresa prima della ricapitalizzazione, era pienamente giustificato ed incontestabilmente non comprendeva elementi di aiuto all'acquirente. Tuttavia, anche in questa ipotesi, peraltro non verificata, una buona gestione del problema da parte del CDR, in quanto investitore accorto, non toglierebbe alle misure in questione il carattere di aiuto a Stardust. (51) In realtà, per valutare l'operazione, la Commissione considera l'intervento dello Stato nei confronti di Stardust in tutto il suo svolgimento (sintetizzato per gli ultimi cinque anni alla tabella 1), che non può essere interrotto dallo scorporo di Stardust nell'ambito del CDR, come se prima del 1995 non fosse accaduto nulla. Se, infatti, per escludere la presenza di qualsiasi elemento di aiuto in un'operazione, fosse sufficiente che lo Stato conceda (nella fattispecie tramite il Crédit Lyonnais prima del 1995) un aiuto - non notificato e illegale - sotto forma di prestiti o di garanzie ad alto rischio di vario tipo (anche su terzi, vale a dire i coproprietari e gli investitori) a una società non redditizia e che quindi, lo Stato stesso, a seguito del trasferimento della proprietà dell'impresa a una struttura di scorporo quale il CDR, acconsenta a rinunciare ai suoi crediti nei confronti dell'impresa convertendoli in capitale (mentre è accertato che la conversione viene fatta a fondo perduto e non potrà essere remunerata in quanto destinata a ripianare una situazione netta negativa), allora gli Stati membri potrebbero facilmente concedere aiuti e sottrarsi alle conseguenze dell'articolo 87 del trattato, nonché al controllo della Commissione previsto dal trattato. (52) Nella fattispecie, senza il sostegno costante del Crédit Lyonnais prima e del CDR dopo (si ricordi che fino alla fine del 1998 il CDR è restato una controllata al 100 %, non consolidata, del Crédit Lyonnais), l'impresa sarebbe fallita, scomparendo dal mercato e le sue attività, nonché le sue quote di mercato, avrebbero potuto essere acquisiti dai concorrenti. Nella relazione dell'esperto precedentemente citata si osserva che "il sostegno del suo principale azionista ha consentito di tenere in vita la società, nonostante una situazione finanziaria difficile". Tale sostegno è stato certo e continuo, prima e durante il trasferimento dell'impresa al CDR. (53) La conversione in capitale dei debiti di Stardust nei confronti del CDR, quand'anche fosse pienamente giustificata al momento dell'operazione, costituisce in realtà l'ultima manifestazione di un aiuto, al termine di un lungo sostegno concesso all'impresa in oggetto già da anni e ben prima del suo scorporo nel quadro del CDR. A questo proposito è opportuno ricordare che, all'avvio del presente procedimento, la Commissione aveva sottolineato che le risultava "dalle informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità che taluni altri provvedimenti di sostegno finanziario alla Stardust possono contenere elementi di aiuto, come vari prestiti delle società del gruppo Crédit Lyonnais" e che per tale motivo li aveva inclusi nell'oggetto presente procedimento. (54) Orbene, come si è dimostrato sopra [punto V i)], i sostegni finanziari accordati dal gruppo Crédit Lyonnais a Stardust prima del suo scorporo al CDR nel 1995 non erano conformi ai criteri che avrebbe applicato un investitore privato in un'economia di mercato e costituiscono pertanto degli aiuti. Tali finanziamenti del Crédit Lyonnais rientrano in una serie di operazioni ad alto rischio a cui si deve la gravissima crisi che ha condotto lo Stato a organizzare l'operazione di salvataggio del Crédit Lyonnais, approvata dalla Commissione nelle sue decisioni 95/547/CE del 26 luglio 1995, del 25 settembre 1996 e 98/490/CE del 20 maggio 1998. Come ha osservato la Commissione nella decisione 98/490/CE, "è da ritenere che se il CL non avesse permanentemente avuto il sostegno totale, implicito o esplicito, dello Stato, non si sarebbe lanciato nella politica rischiosa che ha condotto". Che una banca come il Crédit Lyonnais, tramite le sue controllate SBT Batif e Altus, abbia concesso tali finanziamenti a Stardust non è dunque segno che i vari prestiti e garanzie costituissero una normale prassi bancaria in economia di mercato. Al contrario, sulla base degli elementi già esposti, la Commissione ha buoni motivi per ritenere che i prestiti e le garanzie di cui sopra fossero azzardati e che per questo il gruppo Crédit Lyonnais si sia trovato ad essere l'unica banca esposta in relazione a un'impresa gestita male e quindi intrinsecamente rischiosa, mentre le banche private si erano tenute al di fuori dell'affare. (55) Si deve pertanto concludere che le conversioni di crediti in capitale concesse dal CDR a Stardust costituiscono degli aiuti, anche se, come hanno messo in rilievo le autorità, non hanno comportato né nuovi esborsi di fondi, né un aumento dell'esposizione nominale del CDR sull'impresa in termini di cespiti. Esse rappresentano in realtà pagamenti differiti di aiuti inclusi nel sostegno precedentemente offerto dal Crédit Lyonnais per l'espansione dell'impresa. (56) Secondo le autorità, inoltre, gli elementi "aberranti" nella gestione di Stardust, derivanti da precedenti diversificazioni, erano stati acquisiti dal CDR con un'operazione che sgravava Stardust, prima della sua privatizzazione, dei suoi cespiti meno redditizi e più rischiosi. In particolare il CDR si accollava le due imbarcazioni "Class America" e l'imbarcazione "Friday Star", nonché le controversie legali sorte in passato con gli ex proprietari dell'impresa Jet Sea e il contenzioso con l'ex presidente e le società a lui legate. [...] (57) Tenuto conto di tutti questi elementi, le autorità quantificano il costo globale di gestione del caso a 557,9 milioni di FRF, da cui si devono detrarre solo 2 milioni di FRF percepiti a titolo della privatizzazione dell'impresa. In tale costo rientrano le minusvalenze sui titoli e gli apporti di capitale, nonché i rischi inerenti ai cespiti riacquistati dal CDR, stimati a 61,1 milioni di FRF. (58) La Commissione conclude che le iniezioni di capitale a fondo perduto da parte del CDR, posteriori allo scorporo, costituiscono il costo differito degli aiuti che lo Stato aveva concesso già da numerosi anni all'impresa sotto forma di sostegno da parte del Crédit Lyonnais. iii) Eventuali aiuti insiti nella procedura di privatizzazione dell'impresa (59) Le autorità hanno insistito sull'adeguatezza delle garanzie fornite alla Commissione dall'esistenza di un triplice controllo delle operazioni in questione da parte della commissione di privatizzazione, del Tesoro e del comitato consultivo di controllo del CDR. Non è però questa la conclusione che, manifestamente, si potrebbe trarre dal parere dell'ispettorato delle finanze, formulato in una relazione citata in un articolo di Le Monde del novembre 1997, che le autorità hanno rifiutato di comunicare alla Commissione. In tale relazione, secondo gli estratti citati dal quotidiano Le Monde e non smentiti dalle autorità, si conclude che "l'esame delle procedure di cessione induce a rilevare numerose anomalie che il CDR avrebbe dovuto evitare e che sollevano dubbi quanto alla parità di trattamento riservata ai concorrenti". (60) Indipendentemente dalla qualità del quadro regolamentare di controllo di tali operazioni di privatizzazione in Francia, e della struttura di controllo del CDR stesso, su cui la Commissione non esprime un giudizio di insieme nella presente decisione, tale operazione, come qualsiasi altra, deve essere esaminata di per se stessa e giudicata sulla base della documentazione al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti di apertura, trasparenza e non discriminazione e di accertare che non abbia dato luogo ad alcun aiuto supplementare a favore dell'impresa o del suo acquirente. Per esaminare le condizioni di privatizzazione di Stardust, la Commissione ha dunque seguito un approccio fattuale, strettamente limitato al caso in questione. (61) Come si ricorda nella comunicazione di avvio del presente procedimento, al fine di determinare se un'operazione di privatizzazione includa elementi di aiuto, la Commissione applica una serie di criteri generali definiti nel corso degli anni sulla base dell'esame di casi individuali e sanciti nella sua XXIII relazione sulla politica di concorrenza del 1993(13). Tali criteri, inoltre, erano stati espressamente ricordati alle autorità francesi nella lettera del direttore generale della concorrenza precedentemente citata, datata 14 luglio 1993. Secondo tale lettera, la cessione di talune imprese pubbliche può comportare elementi di aiuti di Stato, che devono essere oggetto di una preventiva notifica conformemente all'articolo 88 del trattato. (62) I criteri elencati nella lettera citata sono i seguenti: a) la sussistenza di un aiuto è esclusa e non deve procedersi a notificazione qualora ricorrano le seguenti condizioni: - la vendita avviene mediante procedura di offerta pubblica aperta, trasparente e incondizionata, - l'impresa è aggiudicata al miglior offerente, e - gli interessati dispongono di un lasso di tempo e di informazioni sufficienti per predisporre l'offerta e compiere una valutazione adeguata delle attività su cui basarla; b) le seguenti cessioni devono invece essere previamente notificate a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, poiché possono contenere elementi di aiuto di Stato: - le cessioni concluse al termine di un negoziato con un unico potenziale acquirente o con un numero di acquirenti selezionati, - le cessioni precedute dalla cancellazione del debito da parte dello Stato, di altre imprese pubbliche o di organismi pubblici, - le cessioni precedute dalla conversione del debito in capitale azionario o un aumento del capitale, - le cessioni effettuate a condizioni che non sono usuali in operazioni analoghe tra privati. (63) Nella fattispecie la Commissione osserva anche che, nell'operazione di cessione in oggetto: - non c'è stata una procedura aperta, trasparente e incondizionata di offerta pubblica e di esame delle candidature, che avrebbe presupposto, fra l'altro, la pubblicazione di un annuncio di vendita dell'impresa corredato di un calendario identico per tutti gli interessati, - l'impresa non è stata ceduta al miglior offerente, in quanto il denunciante ha presentato un'offerta di 15 milioni di FRF, superiore di 13 milioni di FRF rispetto a quella di FG Marine che è stata selezionata, - il CDR ha proceduto mediante trattativa privata, tramite contatti diretti della sua banca consulente, senza licitazione pubblica, - la cessione è stata preceduta da un'operazione di conversione del debito in capitale. (64) Ex ante tali elementi non costituiscono una prova bensì piuttosto una presunzione di aiuto e avrebbero dovuto per questo motivo essere notificati, come indicato nella lettera precitata. In realtà, i termini della lettera del direttore generale della concorrenza del 14 luglio 1993 contestati dalle autorità francesi non impongono a queste ultime nuovi obblighi, ma richiedono semplicemente, come previsto dalle norme generali in materia di aiuti di Stato, che qualora sorgano dubbi sul carattere di aiuto di un'operazione, essa venga notificata alla Commissione. Le autorità, che conoscevano la posizione della Commissione dal ricevimento della citata lettera del direttore generale della concorrenza, non potevano ignorare l'esistenza di dubbi sul carattere di aiuto di tale operazione e avrebbero dovuto pertanto notificarla alla Commissione. Nonostante l'accumulo di dubbi di tale genere, tuttavia, ciò non è accaduto. La Commissione osserva che i criteri di cui sopra, da essa applicati, non costituiscono una discriminazione a danno delle imprese pubbliche in contrasto con l'articolo 295 del trattato CE, come ritengono le autorità francesi, ma mirano al contrario a evitare una discriminazione a favore delle imprese pubbliche che vengono vendute, o a favore degli acquirenti di tali imprese che, una volta privatizzate, diventano imprese private. (65) Al fine di stabilire se la presunzione di aiuti a favore dell'acquirente, messa in rilievo nella comunicazione di avvio del presente procedimento, sia confermata dai fatti, la Commissione tiene conto dei seguenti elementi. (66) In primo luogo, non si può accogliere la motivazione del rifiuto del CDR di esaminare l'offerta del denunciante, in quanto presentata fuori termine: il termine del 19 febbraio comunicato dalla banca consulente del CDR ai candidati sollecitati poteva essere vincolante tutt'al più per tali candidati. Il fatto che, oltre ai candidati sollecitati, se ne sia presentato almeno un altro dimostra che la procedura ristretta e non pubblica seguita era inadeguata, che la preselezione dei candidati sollecitati non copriva tutto il campo dei candidati potenziali al riacquisto e che l'offerta avrebbe dovuto essere allargata ed essere oggetto di un annuncio pubblico in cui si precisassero i termini di chiusura della presentazione di offerte, affinché tutte le parti interessate, sollecitate o meno, godessero di possibilità di informazione e di condizioni identiche quanto ai termini. È opportuno inoltre osservare che se, come hanno affermato le autorità, l'ambiente della nautica da diporto in Francia era al corrente dell'imminenza di tale cessione, è dubbio che ciò fosse altrettanto vero negli altri paesi della Comunità o al di fuori dell'ambiente della nautica da diporto. (67) Come ha messo in rilievo la Commissione nella comunicazione di avvio del presente procedimento, in tali operazioni di privatizzazione non spetta al venditore o ai suoi rappresentanti stabilire a priori l'ampiezza del mercato degli acquirenti potenziali e delimitarlo eliminando alcuni potenziali candidati. Nel caso in oggetto, il fatto che l'offerta selezionata dal CDR provenisse da un gruppo finanziario che aveva costituito una società ad hoc, FG Marine, per rilevare Stardust, dimostra che la prospezione di mercato sui potenziali acquirenti avrebbe dovuto essere estesa ben al di là del settore della nautica da diporto e che, limitando a sette investitori finanziari la prospezione al di fuori del settore citato, il CDR e la sua banca consulente hanno fin dalla partenza eliminato altri candidati potenziali. (68) In secondo luogo, alcuni azionisti dell'acquirente facevano parte della gestione di Stardust, in particolare l'ex responsabile del settore Stardust all'interno della holding Altus, diventato nel 1995 presidente dell'impresa sotto il controllo del nuovo azionista, il CDR. La dirigenza dell'impresa ha evidentemente concluso un accordo con un investitore (il gruppo "Christian Paillot") per il rilevamento di Stardust. A questo fine è stata costituita una nuova società ad hoc, FG Marine, che associa l'azionariato di maggioranza del gruppo Christian Paillot e partecipazioni di minoranza come quelle della dirigenza di Stardust. L'impresa è stata dunque riacquistata tramite un'offerta presentata al tempo stesso dal gruppo finanziario maggioritario all'interno dell'acquirente e dalla dirigenza di Stardust in quanto azionista di minoranza della nuova entità FG Marine. (69) La Commissione osserva che secondo il CDR tale situazione non avrebbe costituito un conflitto di interessi di natura tale da alterare la libertà di scelta dell'acquirente. Al contrario, in una nota interna del 14 maggio 1997 comunicata alla Commissione dall'ex direttore dell'impresa nel quadro del presente procedimento, il CDR affermava non solo che la partecipazione della dirigenza al capitale dell'acquirente previsto era nota dal dicembre 1996, ma anche che essa era stata giudicata perfettamente normale. Sorge tuttavia la questione dei vantaggi che l'acquirente può aver tratto dalle conoscenze approfondite sull'impresa di cui disponeva la dirigenza di Stardust, con cui si era associato, per presentare un'offerta di prezzo. Si può pertanto supporre che oggettivamente non sia stato trattato in modo uguale agli altri candidati. (70) In una riunione fra le autorità francesi e il CDR, quest'ultimo ha sostenuto che, in situazioni analoghe, costituisce una prassi corrente per la dirigenza dell'impresa venduta acquistare partecipazioni nella società acquirente. A sostegno di tale asserzione, il 1o giugno 1999 le autorità hanno trasmesso alla Commissione lettere di potenziali acquirenti che avevano presentato offerte di acquisto, dalle quali emergeva la loro intenzione di associare i dirigenti dell'impresa al capitale della società acquirente. La Commissione osserva tuttavia che, secondo le informazioni fornite dalle autorità, FG Marine era l'unico candidato all'acquisto di Stardust di cui la dirigenza dell'impresa facesse già parte al momento del deposito delle offerte. In tale fase, le altre offerte si limitavano a proporre di associare la dirigenza al capitale dell'acquirente. (71) Il CDR avrebbe dovuto prendere misure per evitare una tale situazione di conflitto di interessi. È vero che, nelle operazioni di questo tipo, la partecipazione della dirigenza al capitale dell'impresa venduta è possibile e anche normale perché si tratta di un metodo consolidato per conservare la presenza, la motivazione e la coesione del gruppo dirigente, il cui allontanamento potrebbe determinare una perdita importante di valore, in particolare nel caso delle piccole o medie imprese. D'altra parte, si dovrebbe di norma evitare qualsiasi partecipazione della dirigenza al capitale dell'impresa acquirente nel periodo precedente la privatizzazione, per evitare di introdurre disparità fra i candidati (il che non esclude tale partecipazione in seguito). Alcune società, che non hanno presentato ricorso in questo caso, hanno però manifestato la loro irritazione nei confronti del CDR, in particolare per il carattere precipitato della procedura e la scarsità di informazioni da loro ottenute in tale deprecabile situazione. (72) In terzo luogo, l'esperto indipendente designato nel quadro della privatizzazione si è pronunciato solo sulla proposta di FG Marine. Afferma infatti: "non abbiamo proceduto ad alcuna analisi delle altre proposte". Non ha dunque esaminato, in particolare, gli altri elementi delle altre proposte, determinanti anche per il CDR e per le autorità, come i rischi fuori bilancio e le garanzie connesse all'operazione. Se per valutare un'operazione e scegliere un acquirente è essenziale tenere conto di altri elementi oltre al prezzo, come sostengono le autorità per giustificare che sia stata respinta l'offerta più vantaggiosa in termini di prezzo presentata al CDR dal denunciante, la Commissione non comprende perché l'esame dell'esperto indipendente si sia limitato all'offerta dell'acquirente. La Commissione osserva che la perizia del consulente si è conclusa l'11 marzo, prima della presentazione al CDR dell'offerta dal denunciante, ma che questo non giustifica che le altre tre offerte, pervenute al CDR prima della valutazione, non siano state esaminate dall'esperto. (73) In quarto luogo, secondo una nota interna del CDR datata 24 aprile 1997, inviata dal denunciante alla Commissione e trasmessa alle autorità francesi, il fatto che lo sviluppo di Stardust si sia basato sugli sgravi fiscali concessi dalla legge Pons giustificherebbe una procedura che privilegi i concorrenti francesi. A questo proposito la nota conclude che "a queste condizioni una soluzione francese appare preferibile rispetto a una straniera". È questo uno dei motivi addotti dal CDR nella nota per giustificare la scelta di non contattare le due società concorrenti Moorings e Sunsail. Dalla nota emerge così chiaramente che nell'operazione sono state violate talune disposizioni fondamentali del trattato. In una lettera del 1o giugno 1999, le autorità francesi hanno negato che la società Moorings sia stata esclusa dalla gara d'appalto in tal modo e hanno inviato alla Commissione una lettera a firma di un dirigente di Moorings, datata 8 dicembre 1997, in cui si dichiarava esplicitamente che l'acquisto di Stardust era stato esaminato e quindi escluso dalla società in quanto ritenuto poco interessante. La Commissione prende atto di tale lettera, ma rileva che le autorità non hanno messo in discussione l'autenticità della nota del CDR in oggetto. (74) Quanto alle presunzioni di aiuto di cui sopra, e tenuto conto di tali elementi, la Commissione conclude che la procedura seguita non ha rispettato i requisiti richiesti di apertura, trasparenza e non discriminazione. Sulla base degli elementi di cui sopra risulta che l'offerta di FG Marine ha beneficiato di condizioni discriminatorie. (75) D'altro canto, la Commissione ha preso nota dell'argomento del denunciante secondo cui la vendita sarebbe nulla in diritto. L'impresa FG Marine, appositamente costituita in vista del rilevamento di Stardust, era infatti ancora in corso di costituzione al momento della conclusione del protocollo di cessione il 6 marzo 1997 e della formulazione dell'accordo da parte del ministero delle Finanze il 14 aprile. È stato necessario attendere che Stardust fosse legalmente immatricolata nel registro del commercio e delle società il 26 maggio 1997, perché si potesse tenere l'assemblea generale straordinaria nel giugno 1997, in cui fu approvata la vendita a FG Marine, preceduta da una ricapitalizzazione di 89 milioni di FRF. L'estratto dell'iscrizione della società al registro suddetto mostra inoltre che FG Marine ha cominciato ad operare il 15 aprile 1997. Di conseguenza, il denunciante contesta la validità giuridica del protocollo di cessione concluso il 6 marzo con un'impresa in corso di costituzione ma non ancora legalmente registrata. (76) Nella lettera del 1o giugno 1999 le autorità francesi hanno sottolineato che nel diritto francese una società in fase di costituzione può agire validamente dal momento in cui i fondi che rappresentano il capitale iniziale vengono depositati in banca insieme a un progetto di statuto e che tale era la situazione alla data della firma del protocollo di cessione il 6 marzo 1997. Esse hanno inoltre trasmesso alla Commissione un documento che dimostra tale asserzione. In questa fase la Commissione non può trarre conclusioni sulla base dell'argomento del denunciante: il suo dovere di controllare gli aiuti, quale previsto dal trattato, non include la facoltà di decidere in merito alla regolarità della cessione, che è di competenza dei tribunali francesi. (77) La Commissione non è tuttavia in grado di confermare se tale procedura, malgrado il suo carattere discriminatorio e poco trasparente, abbia dato origine in ultima analisi ad aiuti. Il fatto che il denunciante abbia presentato un'offerta di 15 milioni di FRF, ovverosia 13 milioni di FRF in più rispetto all'acquirente, non è un elemento sufficiente per stabilire con certezza l'esistenza di un aiuto pari alla differenza di prezzo fra le due offerte. (78) La Commissione non contesta che, come sottolineato dalle autorità francesi, nella cessione di un'impresa gli azionisti privati possano tenere conto di altri elementi oltre al prezzo, quali garanzie o rischi fuori bilancio, e che pertanto il fatto che non sia stata selezionata l'offerta migliore in termini di prezzo nominale proposto non costituisce di per sé una prova inconfutabile dell'esistenza di un aiuto, in quanto il concetto di miglior offerente può essere interpretato in modo più ampio, tenuto conto delle differenze fra le varie offerte quanto ai rischi fuori bilancio. Essa osserva peraltro che nella relazione dell'esperto indipendente summenzionato si concludeva che, anche dopo un aumento di capitale di 90 milioni di FRF, il valore di Stardust sarebbe rimasto negativo di circa 29 milioni di FRF, mentre il prezzo di vendita è stato positivo di 2 milioni di FRF. Infine, sulla scorta degli elementi addotti dalle autorità francesi, l'effetto di questa vendita sui rischi fuori bilancio a carico del venditore, benché difficilmente quantificabile, risultava comunque molto superiore alla differenza di 13 milioni di FRF fra le due offerte, in particolare perché il CDR è restato anche dopo la vendita garante per i coproprietari. (79) Secondo le autorità francesi, il rilevamento da parte del denunciante avrebbe implicato rischi giuridici diversi, relativi a numerosi procedimenti avviati dal CDR e da Stardust contro l'ex dirigente dell'impresa, sig. Tissier. Il CDR aveva motivi per supporre che, qualora si fosse verificata tale ipotesi, sarebbe stato necessario rivalutare i rischi giuridici e le loro conseguenze finanziarie per il venditore, il CDR, dopo la vendita. La Commissione osserva che nel protocollo di cessione concluso il 6 marzo 1997 si stipula, all'articolo 5.3, che i benefici dei diversi procedimenti avviati dalla società contro il suo ex dirigente (nonché le persone fisiche e le società offshore ad esso legate) spettano al cedente (il CDR), cosicché quest'ultimo era legittimato a tenere conto degli elementi fuori bilancio connessi ai rischi e benefici dei procedimenti giudiziari nella scelta dell'offerta globalmente più vantaggiosa. (80) La Commissione ha esaminato le altre garanzie fornite dal venditore all'acquirente nel quadro dell'operazione di cessione, in particolare le garanzie sui conti dell'impresa, e ritiene che esse non deroghino alle condizioni normali di cessione di un'impresa da parte di un operatore privato, volte a limitare le incertezze per l'acquirente. (81) La Commissione non si pronuncia circa la pertinenza nel merito del rifiuto opposto dal CDR all'offerta di riacquisto di Stardust da parte del denunciante. Non è tuttavia sulla base dei suddetti motivi, eventualmente fondati, inerenti ai rischi che il CDR ha rifiutato l'offerta del denunciante, bensì appellandosi all'argomento di un mancato rispetto dei termini, non fondato, dato che il termine non era stato pubblicamente annunciato. La Commissione non può accettare neppure l'argomento delle autorità secondo cui il denunciante avrebbe avuto intendimenti ostili perseguendo l'eliminazione di Stardust: il fatto che un acquirente rilevi un'impresa e i suoi cespiti non pregiudica le forme giuridiche future secondo cui tali attività potranno essere gestite o vendute, cosicché l'esigenza di mantenere la gestione dell'impresa nella sua forma attuale introduce una condizionalità che può rivelarsi discriminatoria. (82) Il carattere discriminatorio di tale procedura di privatizzazione dimostra che lo Stato non ha cercato di massimizzare il prezzo di vendita dell'impresa. In considerazione dei vizi di procedura precedentemente rilevati, la Commissione non può concludere che il prezzo di vendita di Stardust sia un prezzo di mercato che abbia consentito la massima valorizzazione dell'impresa, senza includere alcun elemento di aiuto all'acquirente. La Commissione osserva tuttavia che i candidati al rilevamento di un'impresa possono, a loro volta, accentuare il valore attribuito ad elementi soggetti a forti incertezze (es. i rischi fuori bilancio) o il valore di elementi immateriali (es. l'avviamento), e includere elementi di valorizzazione ad essi propri (es. le sinergie commerciali con le proprie attività), tutti aspetti che non possono essere tenuti in considerazione in un calcolo ex-ante. Considerata l'incertezza sul livello del prezzo di mercato che sarebbe potuto risultare da una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, e in mancanza di tale procedura che, sola, avrebbe permesso di stabilirlo in via definitiva, la Commissione non è in grado di concludere, malgrado i vizi di procedura rilevati, che l'acquirente abbia beneficiato di un aiuto a titolo del prezzo di cessione. iv) Conclusione sul carattere di aiuti delle misure in esame e sul loro importo (83) Il sostegno costante dello Stato a Stardust, tramite il gruppo Crédit Lyonnais prima e il CDR dopo, configura dunque una serie di aiuti attinenti alle condizioni finanziarie - non conformi al comportamento normale di un investitore privato in economia di mercato - concesse dal Crédit Lyonnais e dal CDR a Stardust nel corso di tutto il suo sviluppo e quindi durante la gravissima crisi attraversata dall'impresa fra il 1993 e il 1996. La non conformità di tali misure di sostegno finanziario con il comportamento normale di un investitore in economia di mercato, prima dello scorporo, appare evidente se si considera il livello eccezionalmente elevato raggiunto dall'esposizione del Crédit Lyonnais, e poi del CDR, sull'impresa, sotto forma di crediti e di elementi fuori bilancio: si tratta, tenendo conto dei finanziamenti concessi ai clienti di Stardust, di oltre 1 miliardo di FRF vale a dire circa tre volte l'importo dei cespiti dell'impresa a fine 1996. Gli aiuti concessi a Stardust si sono in ultima analisi tradotti nelle operazioni di ricapitalizzazione da parte del Crédit Lyonnais e del CDR. In valore non attualizzato alla data del pagamento, tali aiuti ammontano a: - 44,3 milioni di FRF a titolo della prima ricapitalizzazione di Stardust da parte di Altus Finance nell'ottobre 1994, - una riduzione degli oneri finanziari, dal luglio 1995 al giugno 1996, relativi all'anticipazione in conto corrente di 127,5 milioni di FRF concessa dal CDR a Stardust. Poiché tale anticipazione in conto corrente è stata in seguito convertita in capitale, come data di concessione della ricapitalizzazione in oggetto si deve considerare quella dell'anticipazione in conto corrente, perché, vista la situazione dell'impresa, era già chiaro nel luglio 1995 che il CDR non sarebbe più stato in grado di recuperare tale anticipazione, - 451,8 milioni(14) di FRF relativi alle tre ricapitalizzazioni dell'impresa da parte del CDR fra il 1995 e il 1997, dopo lo scorporo nel quadro della dismissione fino alla privatizzazione. (84) Questi aiuti vengono così valutati globalmente a 496,3 milioni di FRF in valore non attualizzato (alle date di versamento). Il valore attualizzato all'ottobre 1994, data in cui è intervenuta la prima ricapitalizzazione esaminata nel quadro della presente decisione, risultante dagli aiuti concessi precedentemente(15) dal gruppo Crédit Lyonnais, è pari a 450,4 milioni di FRF. Tali operazioni hanno consentito allo Stato di saldare, a fondo perduto (in confronto la privatizzazione di Stardust ha reso solo due milioni di FRF), il costo del suo sostegno ricorrente all'impresa e rappresentano dunque il contenuto in aiuti dell'assistenza finanziaria a Stardust. VI DISTORSIONE DEGLI SCAMBI FRA GLI STATI MEMBRI (85) Come ha osservato la Commissione nella comunicazione di avvio del presente procedimento, il mercato della locazione di imbarcazioni da diporto, che costituisce la principale attività di Stardust, è un mercato su cui competono imprese di tutta la Comunità, e che è divenuto internazionale per effetto dei flussi turistici internazionali. Talune imprese sono presenti in diversi paesi della Comunità, essenzialmente nel Mediterraneo e nelle Antille francesi. I locatari delle imbarcazioni sono clienti di varia origine geografica. Dalla lettera delle autorità francesi dell'8 giugno 1999 emerge che la clientela di Stardust proviene dalla Francia solo per il 14 %, mentre il 44 % proviene dal resto d'Europa (il resto, vale a dire il 41 %, proviene dal resto del mondo), il che dimostra l'entità del commercio comunitario in proporzione al fatturato di una tale impresa. È opportuno inoltre osservare che, senza le operazioni di aiuto realizzate dal Crédit Lyonnais e dal CDR, la società avrebbe dovuto essere liquidata e un certo numero di concorrenti comunitari di Stardust avrebbe potuto occupare le quote di mercato così liberate e candidarsi alla rilevazione dei beni aziendali, consolidando così la propria presenza sul mercato francese ed europeo della locazione di imbarcazioni da diporto. (86) Da quanto precede emerge che i provvedimenti in esame hanno ostacolato o potevano ostacolare gli scambi nella Comunità. Tenuto conto degli elementi d'aiuto insiti in tali provvedimenti, è da ritenersi che gli interventi di cui trattasi rientrino nell'ambito d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE in quanto comportano aiuti di Stato che falsano o minacciano di falsare la concorrenza in misura tale da incidere sugli scambi intracomunitari. Tutte le misure in oggetto avrebbero dovuto essere notificate alla Commissione, in conformità dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e, in mancanza di notifica, hanno pertanto carattere illegale. VII ESAME DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI CON IL TRATTATO CE (87) Come già argomentato dalla Commissione nella comunicazione sull'avvio del presente procedimento, le misure in questione non costituiscono un aiuto a carattere sociale concesso a singoli consumatori, né un aiuto destinato alla realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo; non si tratta nemmeno di un aiuto destinato a porre rimedio ad un grave turbamento economico. (88) Poiché non si tratta nemmeno di un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune regioni francesi, né di un aiuto destinato a favorire lo sviluppo economico di regioni in cui il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di disoccupazione, le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c), seconda parte della prima frase, non possono essere prese in considerazione. (89) Alla luce delle informazioni attualmente disponibili, soltanto la deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), prima parte della prima frase, potrebbe eventualmente essere presa in considerazione per i provvedimenti di aiuto adottati prima del 1995 dal Crédit Lyonnais e dopo lo scorporo dell'impresa, fino alla sua privatizzazione, dal CDR. i) Compatibilità degli aiuti concessi nel quadro delle ricapitalizzazioni dell'impresa prima dello scorporo nell'ambito del CDR (90) Le operazioni di aiuto a favore di Stardust da parte del Crédit Lyonnais fino al 1995 devono essere esaminate nel quadro della rapida espansione dell'impresa all'inizio degli anni '90. Grazie al sostegno del Crédit Lyonnais, il suo fatturato si è raddoppiato dal 1992 al 1993, e ancora una volta dal 1993 al 1994 (ammontava a circa 190 milioni di FRF nel 1994, ma l'esercizio contabile di 18 mesi presenta una cifra di 292 milioni fino al giugno 1995). Tale quadruplicazione in due anni non è stata ottenuta mediante autofinanziamento, tenuto conto dei risultati modesti del 1992 e di quelli negativi del 1993 e del 1994, ma solo grazie all'intervento dell'unico finanziatore del gruppo, il Crédit Lyonnais, sempre più impegnato e più esposto. Tale sviluppo è stato accelerato dalle condizioni eccezionalmente favorevoli dei finanziamenti del Crédit Lyonnais, che comprendevano addirittura garanzie e finanziamenti alla clientela di Stardust, e la cui gestione era affidata all'impresa stessa. Grazie al sostegno finanziario del Crédit Lyonnais, l'impresa ha potuto rilevare imprese concorrenti e aumentare le sue quote di mercato. In tal modo Stardust, che all'inizio degli anni '90 (la sua creazione risale al 1989) era ancora una piccola PMI di marginale importanza, è riuscita a diventare, nonostante i cattivi risultati, uno dei leader nel settore, non solo a livello europeo ma anche su scala mondiale. (91) Tale espansione si è verificata in concomitanza con operazioni di crescita esterna. Nel 1992 Stardust ha rilevato la gestione dei beni aziendali della società ATM, che operava e vendeva una flotta di 150 imbarcazioni senza equipaggio, procedendo quindi nel 1993 all'acquisto di ATM e di un'altra società, Jet Sea, entrambe in fallimento. Una volta concluse queste due operazioni, Stardust si trovava a gestire 180 imbarcazioni e 7 porticcioli turistici. Tale espansione si è accompagnata a una politica di prestigio che ha coinvolto l'impresa nella commercializzazione delle due imbarcazioni francesi per l'America Cup del 1994. Stardust si è impegnata a riacquistare le due imbarcazioni dopo cinque anni al 40 % del loro valore, vale a dire 32 milioni di FRF. (92) La società non è stata in grado di tenere sotto controllo un'espansione così rapida e una simile politica di prestigio. Le sue perdite, secondo le autorità francesi, provengono principalmente da: - perdite connesse all'attività iniziale di Stardust relativa alla vendita e alla gestione di imbarcazioni di tipo "Scorpio", in parte legate all'assunzione di rischi sconsiderati [...], - una cattiva strategia commerciale e una gestione inadeguata, - avvenimenti eccezionali quali le perdite legate all'America Cup, valutate dalle autorità francesi a 45 milioni di FRF. (93) TABELLA 2 EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ E DEI RISULTATI DELL'IMPRESA >SPAZIO PER TABELLA> (94) La gravissima situazione provocata da tali perdite non solo assorbiva completamente i fondi propri dell'impresa, ma l'ha posta in stato di fallimento virtuale, rendendola insolvente di fornite alla sua unica banca, il Crédit Lyonnais. Anziché trarre le dovute conseguenze e chiudere in perdita le sue posizioni su Stardust, il Crédit Lyonnais si è impegnato ulteriormente, concedendo nuovi crediti nel 1994 e, nel corso dell'esercizio di 18 mesi del 1994 e del 1o semestre del 1995, convertendo i crediti della controllata del Crédit Lyonnais, SBT Batif, in un'assunzione di partecipazioni da parte della holding del Crédit Lyonnais, Altus Finance. Tale operazione ha consentito a Stardust di evitare il fallimento ma ha aumentato gli impegni del Crédit Lyonnais e, in mancanza di un piano di ristrutturazione, ha semplicemente posticipato le scadenze, data l'entità delle perdite generate dalla cattiva gestione dell'impresa e il suo carattere poco redditizio. In tal modo il contenuto in aiuti delle misure di sostegno concesse dal Crédit Lyonnais per accompagnare l'espansione della banca era ampiamente superiore alla ricapitalizzazione di fine 1994, e il peso della cancellazione delle perdite inerenti agli aiuti a Stardust è stato posticipato e trasferito allo Stato nel quadro dello scorporo di Stardust nell'ambito del CDR, all'inizio del 1995. (95) Per valutare la compatibilità di tali misure di aiuto con il trattato, è opportuno osservare che esse hanno preceduto le ricapitalizzazioni dell'impresa realizzate fra il 1994 e il 1997 - che rappresentano solo il pagamento differito degli elementi di aiuto da esse contenuti - e che riguardano principalmente il finanziamento imprudente dell'impresa da parte del Crédit Lyonnais durante il suo periodo di crescita accelerata, negli anni 1992-1994. Come si è precedentemente ricordato, dunque, la sola deroga applicabile alle misure di sostegno esaminate è la deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, relativa agli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione. (96) Nella fattispecie, lungi dall'essere utilizzati per ristrutturare l'impresa, gli aiuti a Stardust hanno avuto principalmente l'effetto di accelerarne la crescita e il controllo di quote di mercato sempre più rilevanti. Secondo il business plan definito dal consulente ACA nell'ottobre 1993 e presentato dalle autorità alla Commissione nel quadro del presente procedimento, l'obiettivo era fare di Stardust il leader nel mercato europeo delle imbarcazioni per piccole crociere. Tale piano considerava la crescita del 1993-1994 come il periodo di "decollo" dell'impresa, cui doveva far seguito una crescita costante a partire dal 1995. Ciò presupponeva che la flotta passasse da 218 imbarcazioni nel 1993 a 355 nel 1996, con un aumento del loro valore e della loro capacità unitaria, nonché la distribuzione di centinaia di imbarcazioni fra i porticcioli delle grandi aree turistiche mondiali - Antille, Polinesia, Mediterraneo e Oceano Indiano - per una clientela principalmente europea e nord-americana, con l'obiettivo di realizzare una cifra d'affari di oltre 300 milioni di FRF nel 1996, a fronte dei circa 50 milioni di FRF del 1992. Il piano dell'ottobre 1993 non presenta dunque le caratteristiche di un piano di ristrutturazione con un periodo di austerità destinato a consentire il riordino interno dell'impresa e a ridurre le distorsioni della concorrenza provocate dagli aiuti. Si tratta al contrario di un ambizioso piano di crescita volto a fare di questa PMI uno dei leader mondiali nel settore della nautica da diporto. (97) Da tali elementi emerge che gli aiuti concessi dal Crédit Lyonnais durante tale periodo di crescita sotto forma di finanziamenti ad alto rischio, e in seguito, a partire dalla fine del 1994, dal Crédit Lyonnais e dal CDR sotto forma di ricapitalizzazioni per i motivi precedentemente esposti, non possono essere considerati aiuti alla ristrutturazione o al salvataggio di Stardust. Al contrario, essi hanno avuto un elevatissimo effetto distorsivo perché miravano alla crescita accelerata dell'impresa mediante acquisizione di concorrenti e di quote di mercato, il che le ha consentito di quadruplicare il fatturato dal 1992 al 1994. (98) Ne risulta che gli aiuti in questione, illegali in quanto non notificati, non possono neppure essere considerati compatibili con il mercato comune. ii) Compatibilità degli aiuti ricevuti nel quadro delle misure di ricapitalizzazione dell'impresa e di attribuzione degli elementi patrimoniali al CDR dopo lo scorporo di Stardust e il suo trasferimento alla struttura di dismissione (99) Le autorità francesi hanno fatto rilevare alla Commissione i primi segni di ritorno alla redditività e all'equilibrio di gestione, previsto per l'esercizio 1997-1998. Esse hanno sottolineato che le operazioni di ristrutturazione previste dalla nuova direzione di Stardust, nominata dal CDR nel 1995, cominciavano a produrre i loro effetti ed hanno presentato alla Commissione le misure di ristrutturazione attuate dalla direzione, che dovrebbero consentire all'impresa di ritornare alla redditività a partire dal 1997-1998 e che hanno determinato la decisione dell'acquirente. (100) Questi argomenti presentati dalle autorità francesi suscitano le osservazioni seguenti da parte della Commissione. In primo luogo, al di là delle incertezze relative alle condizioni a cui è avvenuta l'ultima ricapitalizzazione, che è indissociabile dal livello dell'offerta fatta dall'acquirente, alle condizioni di procedura precedentemente ricordate, la Commissione riconosce che la gestione di tale caso da parte del CDR sembra aver risposto a criteri di gestione volti a far fronte alle conseguenze degli impegni poco prudenti assunti dal Crédit Lyonnais e a limitare le perdite a carico dello Stato. Il costo considerevole di tale operazione per lo Stato pare imputabile per la maggior parte alla gestione poco accorta del Crédit Lyonnais durante gli anni precedenti allo scorporo dell'impresa nell'ambito della dismissione. (101) Come già argomentato nella valutazione del carattere di aiuto delle misure in oggetto, la Commissione ritiene che il fatto generatore degli aiuti in esame non sia tanto l'azione del CDR in quanto tale, quanto il sostegno inopportuno offerto dal Crédit Lyonnais all'impresa prima del suo scorporo: in realtà, gli aiuti sono stati impegnati ben prima che lo Stato dovesse saldare le sue perdite sull'operazione tramite il CDR. Come nel caso di un aiuto sotto forma di garanzia, il fatto generatore non è l'atto di pagamento da parte dello Stato (nel caso di una garanzia, la sua esecuzione), ma l'atto che ne è all'origine (nel caso di una garanzia, la sua concessione). Il fatto che la Commissione valuti gli aiuti in fine concessi a Stardust sulla base dei costi di ricapitalizzazione e dell'operazione di riacquisto dei beni aziendali, per lo più assegnati al CDR, non esclude il carattere di aiuto dei sostegni finanziari precedentemente concessi a Stardust dal Crédit Lyonnais. Come si è appena sottolineato, tale sostegno concesso dal gruppo Crédit Lyonnais aveva raggiunto un livello spropositato, superando considerevolmente la totalità del bilancio dell'impresa anche prima del trasferimento di quest'ultima al CDR. (102) Il CDR ha dunque trovato una situazione talmente compromessa che il saldo finanziario dello scorporo di Stardust nell'ambito della struttura di dismissione non poteva in tutta verosimiglianza che essere fortemente negativo, anche se la procedura di privatizzazione fosse stata aperta, trasparente e non discriminatoria. Gli aiuti inclusi in tale sostegno sconsiderato sono stati saldati solo parzialmente dal Crédit Lyonnais con la ricapitalizzazione del 1994 - 44,3 milioni di FRF, vale a dire meno del 10 % del totale degli aiuti - poiché la liquidazione finanziaria di tale operazione era stata posticipata e imputata direttamente allo Stato quando, nel quadro del meccanismo di scorporo con il quale le attività non redditizie della banca furono trasferite al CDR. Si può dunque rilevare uno scarto temporale rilevante fra il periodo in cui gli aiuti hanno cominciato a essere concessi, prima del 1995, e l'accertamento finale, nel 1997, delle perdite che ha consentito di chiudere l'operazione e di determinare l'importo esatto degli aiuti inclusi nelle misure di sostegno finanziario concesse dal Crédit Lyonnais. (103) Di conseguenza, le misure di ricapitalizzazione e di riacquisto dei cespiti a rischio adottate dal CDR a favore dell'impresa non dovrebbero nella fattispecie essere valutate sulla base del piano di ristrutturazione elaborato dalla nuova direzione di Stardust nel febbraio 1996, ma, come la ricapitalizzazione del 1994, nel contesto in cui gli aiuti sono stati effettivamente concessi a Stardust all'inizio, in particolare negli anni 1992, 1993 e 1994. Come precedentemente rilevato, tuttavia, le condizioni a cui è stata effettuata la prima ricapitalizzazione del 1994 non consentono di considerarla compatibile con l'interesse comune. Lo stesso vale dunque per gli aiuti differiti accordati dal CDR. (104) Si noti anche che le autorità francesi non hanno presentato alla Commissione alcun piano di ristrutturazione risalente all'inizio del 1995 che consenta di determinare la compatibilità con il trattato della ricapitalizzazione dell'aprile 1995, per un importo di 112 milioni di FRF. Nella risposta del 9 febbraio 1998, esse si sono limitate a presentare una giustificazione a posteriori delle misure adottate all'epoca dalla direzione dell'impresa. Il piano di ristrutturazione trasmesso alla Commissione nel quadro del presente procedimento, con la lettera succitata, è posteriore e risale al febbraio 1996. Da tali elementi risulta che le misure di ristrutturazione sono state adottate tardivamente, in un contesto molto diverso, in questo caso particolare, da quello degli aiuti concessi dal Crédit Lyonnais all'inizio degli anni '90, che hanno consentito di trasformare Stardust da una piccola impresa in uno dei leader nel settore della nautica da diporto, posizione che conserva tuttora, anche dopo le misure di ristrutturazione in questione. (105) Le autorità francesi hanno allegato alla lettera alla Commissione del 2 giugno 1999 un documento non datato, presentato come piano di ristrutturazione attuato a partire dall'estate 1995. Alla luce dei dati forniti, appare tuttavia chiaro che si tratta di un documento posteriore a tale data. Esso riguarda le misure adottate per ristabilire l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa, ma non consente di modificare la conclusione che gli aiuti concessi a Stardust siano incompatibili con il trattato, in quanto la strategia delineata prevede una presenza rafforzata in Europa e una forte crescita dell'impresa e non contiene alcuna misura volta ad attenuare il carattere distorsivo di detti aiuti. (106) La Commissione ha comunque esaminato a titolo sussidiario se, nell'ipotesi in cui la compatibilità degli aiuti concessi dal CDR dovesse essere valutata senza tenere conto del contesto precedente al 1995 in cui in realtà sono stati concessi - il che rappresenta il metodo normale di valutazione anche quando il pagamento viene effettuato in più quote(16) - se gli aiuti stessi non potrebbero essere considerati compatibili con il mercato comune. (107) Secondo il business plan del febbraio 1996, trasmesso alla Commissione dalle autorità e utilizzato a parere di queste ultime come base per le successive ricapitalizzazioni, Stardust doveva rifocalizzarsi sulla sua attività principale, vale a dire la locazione di crociere su "bare boat". Si prevedeva un forte incremento di questa attività nel quadro di una strategia detta di uscita "dall'alto", poiché la flotta di "bare boat" doveva passare da 189 unità alla fine del 1994 a 264 alla fine del 1996. A tale aumento doveva corrispondere una riduzione delle altre attività dell'impresa. Tale piano prevedeva una riduzione consistente delle immobilizzazioni dell'impresa e del suo fatturato che, dal 1995 al 1997, doveva passare da 208 a 162 milioni con un ribasso pari a circa il 22 %. L'attività più toccata era la vendita di imbarcazioni, con una riduzione da 175 a 63 milioni di FRF. Per contro, l'attività più redditizia, la locazione di "bare boat", doveva registrare una crescita consistente, da 44 a 99 milioni di FRF. In tal modo nel 1997, dopo questa riduzione di attività, il fatturato dell'impresa è restato di circa 2,5 volte superiore rispetto al livello del 1992, mentre il Crédit Lyonnais ha cominciato a concedere gli aiuti a Stardust dall'inizio del periodo (cfr. punto V). (108) Per tutto il periodo durante il quale sono stati concessi, tali aiuti hanno consentito una forte crescita dell'attività di Stardust, nonostante le misure tardive di ristrutturazione e di riduzione dell'attività che sono state adottate. Tale crescita, come emerge da una nota delle autorità francesi dell'8 giugno 1999, ha consentito uno sviluppo del fatturato molto più rapido di quello dei suoi principali concorrenti; nel periodo in esame, infatti, Moorings è restata stabile, e Sunsail, che ha raddoppiato il fatturato, ha registrato comunque un aumento sensibilmente inferiore a quello di Stardust. Tale risultato, se si considera che Stardust era una società poco redditizia e mal gestita, si spiega principalmente con l'enorme quantità di aiuti che aveva ricevuto. Senza di essi, l'impresa sarebbe stata messa in liquidazione dopo che la revisione contabile di fine 1994 ne aveva rivelato la situazione reale, e sarebbe così scomparsa dal mercato. (109) Se anche tale piano avesse consentito di ripristinare l'efficienza dell'impresa e di limitare gli aiuti al minimo indispensabile, non avrebbe - in considerazione dell'importo degli aiuti in questione, che ammontavano a quasi il triplo del fatturato annuale nel 1995-1996 - potuto essere compatibile con le norme vigenti in materia di aiuti alla ristrutturazione, che prevedono contropartite volte a controbilanciare le distorsioni della concorrenza provocate dagli aiuti. Risulta dunque che le misure di ristrutturazione adottate tardivamente corrispondevano semplicemente a quanto indispensabile per ripristinare l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa, in particolare limitando le immobilizzazioni e i rischi nell'attività di vendita delle imbarcazioni. Non risulta che esse siano andate al di là del minimo indispensabile includendo elementi volti a compensare i concorrenti per le distorsioni provocate dagli aiuti sul nucleo strategico dell'attività dell'impresa, vale a dire la locazione di "bare boat". (110) Questo piano ambizioso di rifocalizzazione sull'attività di locazione di "bare boat" è stato in seguito eseguito piuttosto fedelmente. Secondo gli ultimi dati comunicati dalle autorità francesi, il numero annuale di settimane di locazione fatturate dall'impresa per le "bare boat" è passato da 1890 nell'esercizio 1993 a 2794 nell'esercizio 1995-1996 e 3971 nell'esercizio 1997-1998, mentre l'obiettivo per il 1999 è fissato a 4800 settimane, vale a dire un aumento globale di 2,5 volte rispetto al 1993. Sull'insieme del periodo in esame (1992-1997), nel corso del quale il Crédit Lyonnais ha cominciato a concedere aiuti a Stardust per accelerarne lo sviluppo, il fatturato di quest'ultima è passata da 53 milioni di FRF a circa 135 milioni di FRF. (111) I concorrenti francesi ed europei di Stardust, in particolare quelli fortemente presenti nel settore della locazione di crociere su "bare boat", non potevano in realtà trovare alcuna compensazione significativa nel piano citato; al contrario, essi sono stati danneggiati dagli aiuti concessi a Stardust per rifocalizzarsi su tale attività, in cui registra una crescita molto rapida. Come già si è messo in rilievo, la clientela di Stardust ha una provenienza geografica diversificata, dato che è europea (non francese) per il 44 % e francese per il 14 %, mentre la parte rimanente proviene dal resto del mondo, principalmente gli Stati Uniti. Questi elementi confermano la sensibilità delle misure adottate a favore di Stardust e il loro effetto potenziale sulla concorrenza, non solo in Francia ma anche nel resto della Comunità. Anziché fornire compensazioni per ridurre le distorsioni provocate dagli aiuti, dunque, le misure di ristrutturazione adottate dalla nuova direzione dell'impresa con il sostegno del suo azionista hanno in realtà favorito una crescita molto sostenuta dell'attività di Stardust nel settore strategico nel quale si è riposizionata. (112) Di conseguenza, da tale esame svolto a titolo sussidiario si deve concludere che le misure di sostegno concesse dal CDR a Stardust nel 1995-1997, anche se potessero essere valutate ex-post sulla base del piano di febbraio 1996, non soddisfano comunque i criteri previsti dagli orientamenti sugli aiuti alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà. (113) Gli aiuti a Stardust non possono dunque essere dichiarati compatibili con l'interesse comune. VIII CONCLUSIONI (114) Le misure di sostegno sotto forma di finanziamenti e di garanzie bancarie concesse dallo Stato all'impresa Stardust tramite il gruppo Crédit Lyonnais e in seguito tramite il CDR contengono elementi di aiuto. Si tratta di aiuti illegali, in quanto non sono stati notificati. Detti elementi di aiuto si sono tradotti in finanziamenti a fondo perduto sotto forma di una ricapitalizzazione da parte del Crédit Lyonnais, seguita da un'anticipazione in conto corrente e da ricapitalizzazioni mediante cancellazione dei debiti da parte dell'azionista succeduto al Crédit Lyonnais, il CDR, dopo lo scorporo di Stardust nella struttura di dismissione del 1995. Gli aiuti in questione ammontano, in valore non attualizzato, a un totale nominale di 496,2 milioni di FRF. Il loro valore attualizzato al 31 ottobre 1994 è pari a 450,4 milioni di FRF. (115) L'unica deroga possibile per tali aiuti, e precisamente quella prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), non può essere applicata perché gli interventi in questione non sono aiuti alla ristrutturazione ma aiuti che, nel contesto in cui sono stati concessi, miravano a favorire la rapida crescita di una impresa non redditizia e che hanno avuto pertanto un effetto distorsivo non compatibile con l'interesse comune. (116) D'altro canto, la procedura di privatizzazione di Stardust non soddisfaceva i previsti requisiti di apertura, trasparenza e non discriminazione, che avrebbero consentito di escludere qualsiasi presunzione di aiuto e di determinare un prezzo di mercato. La Commissione osserva che nella determinazione di tale prezzo si può tenere conto dei rischi fuori bilancio, e che quindi il ricorso di un concorrente che aveva presentato al CDR un'offerta di prezzo di un valore nominale superiore a quello dell'offerta dell'acquirente di Stardust non costituisce di per sé un elemento di prova sufficiente per accertare l'esistenza di un aiuto all'acquirente implicito in tale operazione. Tenuto conto di detti elementi fuori bilancio e delle incertezze inerenti al valore di mercato reale dell'impresa quale avrebbe potuto emergere da una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, la Commissione conclude che non sono stati concessi aiuti supplementari all'impresa o al suo acquirente in relazione alla transazione in oggetto. (117) Gli aiuti in questione, stante la loro incompatibilità con il mercato comune, dovranno essere oggetto di un recupero da parte dello Stato, direttamente o tramite il CDR, le cui perdite sono assunte a carico dallo Stato, mediante il meccanismo di garanzia del prestito partecipativo dell'Etablissement Public de Financement et de Restructuration (EPFR). Le stesse modalità di recupero si applicano anche ai 44,3 milioni di FRF di aiuti conferiti a Stardust dal Crédit Lyonnais nell'ottobre 1994. Il Crédit Lyonnais, infatti, è già stato indennizzato, al momento del trasferimento di Stardust alla struttura di scorporo, per le perdite generate da tale operazione; spetta dunque allo Stato, che in ultima analisi ne sostiene l'onere, recuperare gli aiuti concessi a Stardust. Un recupero da parte del Crédit Lyonnais dell'importo in oggetto di 44,3 milioni di FRF sarebbe in contrasto con l'obbligo di limitare al minimo indispensabile gli aiuti alla banca, nel quadro del suo piano di ristrutturazione. Il piano approvato dalla Commissione nel maggio 1998 non prevedeva risorse supplementari provenienti da imprese quali Stardust, a cui la banca poteva aver concesso aiuti, e il Crédit Lyonnais non ha pertanto diritto a beneficiare di tale recupero. (118) Il calcolo e il recupero degli aiuti a Stardust non incidono sull'importo degli aiuti al Crédit Lyonnais autorizzati dalle decisioni 95/547/CE, del 25 settembre 1996, e 98/490/CE: tale importo resta immutato. Eventuali aumenti o riduzioni degli aiuti effettivamente concessi al Crédit Lyonnais, dovuti al recupero da parte del CDR degli aiuti a Stardust, in particolare, non hanno alcuna ripercussione sull'importo autorizzato dalla Commissione nella sua decisione 98/490/CE concernente gli aiuti accordati dalla Francia al gruppo Crédit Lyonnais, che tiene conto, come spiegato in detta decisione(17), delle incertezze sull'importo degli aiuti al Crédit Lyonnais: infatti gli aiuti a Stardust, non superando 0,5 miliardi di FRF in importo non attualizzato, non sono tali da modificare la forcella di incertezza e di precauzione di 45 miliardi di FRF indicata dalla Commissione nella decisione 98/490/CE. Analogamente, nella logica della stessa decisione, che tiene conto anche del vincolo di redditività della banca e della limitazione degli aiuti allo stretto necessario, restano immutati gli obblighi dello Stato membro in merito alle contropartite richieste sotto forma di cessione di cespiti e di chiusura di attività della banca, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli aumenti di capitale di Stardust Marine, pari a 44,3 milioni di FRF, effettuati da Altus Finance nell'ottobre 1994, e a 112 milioni di FRF, effettuati dal CDR nell'aprile 1995, nonché l'anticipazione in conto corrente del CDR di 127,5 milioni di FRF concessa nel periodo dal luglio 1995 al giugno 1996, le ricapitalizzazioni di 250,5 milioni di FRF nel giugno 1996 e di 89 milioni di FRF nel giugno 1997, ad opera del CDR, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Tali misure, per un valore totale attualizzato al 31 ottobre 1994 di 450,4 milioni di FRF, non possono essere dichiarate compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafi 2 e 3, dell'accordo SEE. Articolo 2 La Francia è tenuta a esigere la restituzione da parte di Stardust allo Stato, o al CDR, dei 450,4 milioni di FRF corrispondenti al contenuto in aiuti delle misure in questione, in valore attualizzato al 31 ottobre 1994. Si aggiungono gli interessi calcolati su tale importo, a decorrere dalla data in oggetto, al tasso di interesse di riferimento fissato dalla Commissione per calcolare l'equivalente sovvenzione netto degli aiuti in Francia. Articolo 3 La Francia informa la Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, circa le misure adottate per conformarvisi. Articolo 4 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1999. Per la Commissione Mario Monti Membro della Commissione (1) GU C 111 del 9.4.1998, pag. 9. (2) GU L 308 del 21.12.1995, pag. 92. (3) Dati al 30 giugno 1996, giorno di chiusura dei conti. (4) Cfr. XXIII relazione sulla politica della concorrenza, punto 403, pag. 276. I principi a cui fa riferimento la Commissione nella relazione erano stati precedentemente comunicati alle autorità francesi in una lettera del Direttore generale della Concorrenza del 14 luglio 1993. (5) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12. (6) Cfr. nota 4. (7) Ai sensi della giurisprudenza in materia di aiuti di Stati, le risorse di un'impresa pubblica come il Crédit Lyonnais sono risorse di Stato nel senso di cui all'articolo 87 del trattato CE. (8) Cfr. in particolare la comunicazione della Commissione agli Stati membri (GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3). (9) Segreto d'affari. (10) L'articolo 92 del trattato CE diventa, a decorrere dal 1o maggio 1999, l'articolo 87 del trattato CE, modificato dal trattato di Amsterdam e l'articolo 93 diventa l'articolo 88. (11) GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3. (12) GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 41. (13) Cfr. nota 4. (14) Tale importo include l'anticipo in conto corrente del luglio 1995, trasformato in seguito in capitale; i due elementi non possono pertanto essere sommati nel calcolo totale degli aiuti. (15) Tenuto conto della durata del periodo durante il quale sono stati concessi gli aiuti da parte del Crédit Lyonnais, prima del trasferimento di Stardust alla struttura di scorporo, la Commissione assume il 30 ottobre 1994 (la prima ricapitalizzazione esaminata data dell'ottobre 1994) come data di riferimento convenzionale per il calcolo del valore attualizzato degli aiuti, al tasso di riferimento dell'epoca (8,93 %). Il 1994 è, secondo le autorità, l'ultimo anno nel corso del quale gli impegni del Crédit Lyonnais sull'impresa sono aumentati. (16) Cfr. sentenza "Ducros" del TPG, causa T-149/95, Racc. 1997 II-pag. 2031, punto 66 delle motivazioni. (17) GU L 221 dell'8.8.1998, in particolare pagg. 52-61.