Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0474

    2000/474/CE: Decisione del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante il contributo comunitario al Fondo internazionale «Bonifica del canale navigabile del Danubio»

    GU L 187 del 26.7.2000, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/474/oj

    32000D0474

    2000/474/CE: Decisione del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante il contributo comunitario al Fondo internazionale «Bonifica del canale navigabile del Danubio»

    Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/07/2000 pag. 0045 - 0046


    Decisione del Consiglio

    del 17 luglio 2000

    riguardante il contributo comunitario al Fondo internazionale "Bonifica del canale navigabile del Danubio"

    (2000/474/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 308,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo(1),

    considerando quanto segue:

    (1) Le macerie dei ponti sul Danubio, distrutti durante il conflitto in Kosovo, nonché il rischio della presenza di ordigni inesplosi, sta bloccando la navigazione fra il km 1253 e il km 1258 del fiume Danubio. La conseguente interruzione della navigazione sul Danubio ha causato gravi danni economici e ambientali in tutta la regione, e in particolare in tutti gli Stati attraversati dal fiume.

    (2) La Commissione del Danubio, in qualità di istituzione intergovernativa creata dalla convenzione di Belgrado del 1948, è responsabile della navigazione sul Danubio. Gli Stati membri della Commissione del Danubio, nella sessione straordinaria tenuta a Budapest il 25 gennaio 2000, hanno adottato la proposta di progetto "Bonifica del canale navigabile del Danubio", che è stata successivamente sottoposta all'esame della Commissione europea da parte della Commissione del Danubio. Tale proposta prevede la riapertura di un canale navigabile mediante la rimozione delle macerie e degli ordigni inesplosi, seguita dal ripristino dell'alveo del Danubio nell'area interessata.

    (3) Allo scopo di attuare detto progetto, la Commissione del Danubio ha istituito a Vienna un "Fondo internazionale per la bonifica del canale navigabile del Danubio". Il Fondo internazionale sarà amministrato dalla Commissione del Danubio conformemente agli obiettivi del fondo, come stabiliti nelle sue regole, e in piena conformità con le pertinenti politiche comunitarie in materia di finanziamenti e di appalti nonché con il regime sanzionatorio applicabile alla Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ).

    (4) La Comunità ha deciso di versare un contributo che copra fino all'85 % del costo totale stimato del progetto, per un importo massimo di 22 milioni di EUR, mentre la parte restante è a carico della Commissione del Danubio e degli Stati che la compongono.

    (5) Il contributo comunitario, che sarà versato al Fondo internazionale, è amministrato dalla Commissione del Danubio in conformità con i principi di sana ed efficiente gestione.

    (6) Le operazioni oggetto della presente decisione s'iscrivono nelle iniziative poste in essere dalla Comunità per alleviare le conseguenze del conflitto nel Kosovo e sono necessarie al conseguimento di uno degli obiettivi della Comunità. Per l'azione in oggetto il trattato non conferisce poteri diversi da quelli stabiliti dall'articolo 308,

    HA DECISO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    1. La Comunità contribuisce al Fondo internazionale che sarà istituito dalla Commissione del Danubio per la bonifica del canale navigabile del Danubio, in conformità con il regolamento di tale fondo, con un importo massimo di 22 milioni di EUR, destinato a coprire fino all'85 % del costo totale stimati dal progetto e da versarsi nel corso del 2000 per l'attuazione del progetto "Bonifica del canale navigabile del Danubio".

    2. Tale contributo al fondo, da concordare mediante uno scambio di lettere fra la Commissione europea e la Commissione del Danubio, è amministrato in conformità con il regolamento finanziario(2) del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, con particolare riguardo per i principi di sana ed efficiente gestione.

    3. Il contributo comunitario è soggetto alla condizione che la Commissione del Danubio, nella gestione del Fondo internazionale e nell'attuazione del progetto di cui al paragrafo 1, osservi pienamente le norme in materia di appalti e il regime sanzionatorio comunitario applicabile alla RFJ.

    4. Le politiche e le norme in materia di appalti disciplinano i bandi di gara e i contratti, che sono aperti a pari condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri dell'UE e degli Stati beneficiari dei regolamenti "OBNOVA" e "PHARE", nonché della Moldavia, della Russia e dell'Ucraina. Fatto salvo il paragrafo 5, il rappresentante legale del Fondo internazionale può permettere, in circostanze eccezionali in cui i beni e i servizi richiesti non possano essere reperiti a condizioni economicamente vantaggiose in tali Stati e previo esame puntuale, che cittadini e società di paesi terzi partecipino alle gare d'appalto e sottoscrivano i relativi contratti.

    5. L'attività del Fondo internazionale e l'attuazione del progetto sono svolte in osservanza del regime di sanzioni della Comunità nei confronti della RFJ, in particolare con il divieto di offrire finanziamenti ai governi della RFJ e della Repubblica di Serbia, come sancito nel regolamento (CE) n. 1294/1999 del Consiglio, del 15 giugno 1999, relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia(3).

    Articolo 2

    1. La Commissione inoltra tutte le informazioni pertinenti alla Corte dei conti e richiede alla Commissione del Danubio ogni informazione supplementare che la Corte dei conti desideri ricevere con riguardo all'attività finanziaria del Fondo internazionale.

    2. Nella misura in cui sono interessati i contributi della Comunità, tutti gli accordi di finanziamento o gli appalti assegnati nell'ambito di attività del Fondo internazionale, prevedono che la Commissione, l'OLAF e la Corte dei conti europea effettuino controlli sul luogo, secondo le consuete procedure stabilite dalla Commissione ai sensi delle norme in vigore, in particolare per quanto concerne il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

    3. Inoltre, nella misura in cui sono interessati i contributi della Comunità al Fondo internazionale, la Commissione potrà effettuare controlli e ispezioni sul luogo al fine di proteggere gli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e le irregolarità, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità(4), e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità(5).

    Articolo 3

    La Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sullo stato di avanzamento della realizzazione del Fondo internazionale.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    L. Fabius

    (1) Parere emesso il 5 luglio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2) GU L 356 del 31.12.1977, pag 1. Regolamento finanziario modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2548/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998 (GU L 320 del 28.11.1998, pag. 1).

    (3) GU L 153 del 19.6.1999, pag. 63. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1147/2000 della Commissione (GU L 129 del 30.5.2000, pag. 15).

    (4) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

    (5) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1 e rettifica (GU L 36 del 10.2.1998, pag. 16).

    Top