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Document 32000D0436

    2000/436/CE: Decisione del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un comitato per la protezione sociale

    GU L 172 del 12.7.2000, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/02/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/436/oj

    32000D0436

    2000/436/CE: Decisione del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un comitato per la protezione sociale

    Gazzetta ufficiale n. L 172 del 12/07/2000 pag. 0026 - 0027


    Decisione del Consiglio

    del 29 giugno 2000

    che istituisce un comitato per la protezione sociale

    (2000/436/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 202,

    considerando quanto segue:

    (1) Nella comunicazione "Una strategia concertata per modernizzare la protezione sociale" del 14 luglio 1999 la Commissione ha suggerito, per rafforzare il meccanismo di cooperazione nel settore della protezione sociale, di istituire, fra l'altro, un gruppo di funzionari ad alto livello.

    (2) Nella risoluzione del 16 febbraio 2000 sulla comunicazione della Commissione relativa ad una strategia concertata per modernizzare la protezione sociale il Parlamento europeo ha accolto favorevolmente la comunicazione della Commissione e l'istituzione del gruppo in questione.

    (3) Nelle conclusioni del 17 dicembre 1999 sul rafforzamento della cooperazione per modernizzare e migliorare la protezione sociale(1) il Consiglio ha sottolineato la necessità di una cooperazione per modernizzare la protezione sociale basata su un dialogo strutturato e permanente, su un follow-up e su uno scambio di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri.

    (4) Nelle stesse conclusioni il Consiglio:

    - ha appoggiato la proposta della Commissione di stabilire un meccanismo di cooperazione rafforzata realizzato tramite i lavori di un gruppo di funzionari ad alto livello per l'attuazione di tale azione,

    - ha sottolineato che questo tipo di cooperazione dovrebbe coprire tutte le forme di protezione sociale e aiutare gli Stati membri, se del caso, a migliorare e rafforzare i rispettivi sistemi di protezione sociale secondo le loro priorità nazionali e ha rammentato la competenza degli Stati membri per l'organizzazione e il finanziamento della protezione sociale,

    - ha ritenuto particolarmente importante che questa nuova cooperazione volta a migliorare e a modernizzare la protezione sociale sia un'azione coerente, parallela e interattiva rispetto alla strategia europea per l'occupazione, nonché al dialogo macroeconomico,

    - ha approvato i quattro obiettivi generali individuati dalla Commissione, vale a dire: rendere il lavoro proficuo e offrire un reddito sicuro, garantire la sicurezza e la sostenibilità dei regimi pensionistici, promuovere l'integrazione sociale, garantire un'assistenza sanitaria di elevata qualità e sostenibile, e ha riconosciuto che gli aspetti di politica economica sono comuni a tutti gli obiettivi,

    - ha sottolineato che la parità tra donne e uomini deve costituire una dominante in tutte le attività volte a realizzare i quattro obiettivi, e

    - ha sottolineato il ruolo delle parti sociali nella modernizzazione del processo di protezione sociale.

    (5) Nelle conclusioni della presidenza in occasione del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 è stata riconosciuta l'importanza della protezione sociale per sviluppare e modernizzare uno stato sociale attivo e dinamico in Europa e il Consiglio è stato invitato a rafforzare la cooperazione tra Stati membri mediante uno scambio di esperienze e buone prassi con l'ausilio di reti di informazione perfezionate che costituiscono gli strumenti fondamentali in questo campo.

    (6) Per fornire un supporto a tale cooperazione il Consiglio europeo di Lisbona ha conferito al gruppo di funzionari ad alto livello taluni compiti chiave, in particolare, prioritariamente:

    - preparare uno studo sulla futura evoluzione della protezione sociale in un'ottica di lungo periodo ponendo in particolare risalto la sostenibilità dei sistemi pensionistici e

    - partecipare ai lavori per la definizione di obiettivi adeguati e la determinazione di indicatori per sostenere l'attuazione degli sforzi degli Stati membri e dell'Unione europea volti a promuovere l'inclusione sociale.

    (7) È opportuno continuare i lavori già avviati dal gruppo interinale di funzionari ad alto livello istituito a seguito delle summenzionate conclusioni del Consiglio, sostituendolo con un comitato consultivo ai sensi della presente decisione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1. È istituito un comitato consultivo per la protezione sociale (in seguito denominato "il comitato") per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di politiche di protezione sociale, nel pieno rispetto del trattato e tenendo debitamente conto delle competenze delle istituzioni e degli organi comunitari.

    2. I compiti del comitato comprendono:

    - il controllo dello sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nella Comunità,

    - la promozione degli scambi di informazioni, di esperienze e di buone prassi tra Stati membri e Commissione,

    - fatto salvo l'articolo 207 del trattato, l'elaborazione di una relazione annuale sulla protezione sociale da presentare al Consiglio, relativa agli sviluppi della strategia per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi indicati dal Consiglio.

    Su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, il comitato può elaborare altre relazioni o pareri o intraprendere lavori nella sua sfera di competenza.

    3. Il comitato lavora, per quanto opportuno, in collaborazione con altri organi e comitati pertinenti, che trattano questioni di politica sociale ed economica, quali il comitato per l'occupazione e il comitato di politica economica.

    4. Per svolgere il proprio mandato, il comitato stabilisce adeguati contatti con le parti sociali.

    Articolo 2

    1. Il comitato è composto da due rappresentanti designati da ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione. I rappresentanti possono essere assistiti da due sostituti.

    2. Il comitato può far ricorso ad esperti esterni qualora ciò risulti necessario per lo svolgimento dei suoi lavori.

    Articolo 3

    1. Il comitato elegge tra i rappresentanti degli Stati membri il suo presidente che resta in carica per un periodo di due anni non rinnovabile.

    2. Il presidente è assistito da quattro vicepresidenti, dei quali due sono scelti dal comitato tra i suoi membri per un periodo di due anni. Il terzo è un rappresentante dello Stato membro che in quel momento detiene la presidenza del Consiglio e il quarto è un rappresentante dello Stato membro che succederà alla presidenza.

    3. La Commissione fornisce al comitato i mezzi necessari in materia di analisi e organizzazione. Essa nomina segretario un membro del suo personale, il quale agisce su istruzioni del comitato quando lo assiste nell'espletamento dei suoi compiti. La Commissione cura i contatti con il Segretario generale del Consiglio per l'organizzazione delle riunioni.

    4. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

    5. Le riunioni del comitato sono convocate dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei membri del comitato.

    Articolo 4

    Il comitato può commissionare lo studio di questioni specifiche ai propri membri supplenti, oppure può istituire a tal fine gruppi di lavoro. In tali casi la presidenza è assunta o da un membro titolare o da un membro supplente del comitato o da un funzionario della Commissione nominato dal comitato. I gruppi di lavoro possono far ricorso all'aiuto di esperti.

    Articolo 5

    Il gruppo interinale di funzionari ad alto livello istituito in seguito alle conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 1999 cessa le attività alla data della prima riunione del comitato istituito dalla presente decisione. La prima riunione del comitato si svolge entro sei mesi dalla data di adozione della presente decisione.

    Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. Arcanjo

    (1) GU C 8 del 12.1.2000, pag. 7.

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