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Document 32000D0433
2000/433/EC: Council Decision of 29 June 2000 authorising the Federal Republic of Germany to apply a reduced rate of excise duty to certain mineral oils, when used for specific purposes, in accordance with the procedure provided for in Article 8(4) of Directive 92/81/EEC
2000/433/CE: Decisione del Consiglio, del 29 giugno 2000, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare riduzioni d'accisa a taluni oli minerali utilizzati a fini specifici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE
2000/433/CE: Decisione del Consiglio, del 29 giugno 2000, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare riduzioni d'accisa a taluni oli minerali utilizzati a fini specifici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE
GU L 172 del 12.7.2000, p. 21–22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000; abrogato da 32001D0224
2000/433/CE: Decisione del Consiglio, del 29 giugno 2000, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare riduzioni d'accisa a taluni oli minerali utilizzati a fini specifici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 172 del 12/07/2000 pag. 0021 - 0022
Decisione del Consiglio del 29 giugno 2000 che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare riduzioni d'accisa a taluni oli minerali utilizzati a fini specifici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE (2000/433/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni delle accise in base a considerazioni politiche specifiche. (2) Le autorità tedesche hanno cumunicato alla Commissione che, nell'ambito della riforma fiscale ecologica, le accise sugli oli minerali utilizzati come carburanti saranno aumentate in quattro fasi, ogni volta di 6 pfennig per litro, rispettivamente il 1o gennaio 2000, 2001, 2002 e 2003. (3) Essendo i trasporti pubblici più ecologici rispetto ai trasporti con veicoli privati, le autorità tedesche hanno inoltre informato la Commissione che intendono introdurre un'aliquota di accisa differenziata sugli oli minerali utilizzati come carburanti nei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri, consistente nel rimborso del 50 % di detti aumenti delle accise. (4) Gli altri Stati membri ne sono stati informati. (5) La Commissione e gli Stati membri ammettono che l'applicazione dell'aliquota di accisa differenziata sugli oli minerali utilizzati come carburanti nei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri non provocherà distorsioni delle condizioni di concorrenza né ostacolerà le operazioni sul mercato interno. (6) La presente decisione non pregiudica l'esito di procedimenti in materia di aiuti di Stato avviati conformemente agli articoli 87 e 88 del trattato. (7) La Commissione riesamina regolarmente le esenzioni e le riduzioni delle accise per verificare che esse siano compatibili con il funzionamento del mercato interno e con la politica della Comunità in materia di protezione dell'ambiente. (8) La Repubblica federale di Germania ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre un'aliquota di accisa differenziata sugli oli minerali utilizzati nei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri, consistente nel rimborso del 50 % dell'aumento dell'accisa che sarà applicata agli oli minerali tra il 2000 e il 2003. (9) Sulla base di una proposta della Commissione, il Consiglio riesaminerà la presente decisione entro il 31 dicembre 2003, data di scadenza dell'autorizzazione concessa con la presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad applicare un'aliquota differenziata di accisa agli oli minerali utilizzati come carburanti nei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri a decorrere dal 1o gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2003, a condizione che tale esenzione sia conforme agli obblighi stabiliti nella direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali(2). Articolo 2 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000. Per il Consiglio Il Presidente M. Arcanjo (1) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46). (2) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE.